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Document 62000CC0333

    Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 7 marzo 2002.
    Eila Päivikki Maaheimo.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tarkastuslautakunta - Finlandia.
    Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Prestazioni familiari - Assegno di custodia a domicilio di un figlio - Requisito della residenza del figlio.
    Causa C-333/00.

    Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-10087

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:151

    62000C0333

    Conclusioni dell'avvocato generale Jacobs del 7 marzo 2002. - Eila Päivikki Maaheimo. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tarkastuslautakunta - Finlandia. - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Prestazioni familiari - Assegno di custodia a domicilio di un figlio - Requisito della residenza del figlio. - Causa C-333/00.

    raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-10087


    Conclusioni dell avvocato generale


    1 Nella presente causa la Tarkastuslautakunta (Commissione di controllo in materia di sicurezza sociale, Finlandia) sottopone alla Corte alcune questioni pregiudiziali relative all'interpretazione, in particolare, degli artt. 4, n. 1, lett. h), e 73 del regolamento n. 1408/71 (1).

    2 Il problema essenziale consiste nello stabilire se assegni per la custodia parentale dei figli (lasten kotihoidon tuki) che, ai sensi di disposizioni di diritto nazionale, i genitori possono richiedere allorché decidono di non approfittare di un posto garantito negli asili nido pubblici, debbano essere considerati come prestazioni familiari ai sensi del regolamento.

    La normativa rilevante

    Normativa comunitaria

    3 Il campo di applicazione ratione materiae del regolamento 1408/71 è definito dall'art. 4. Ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), il regolamento si applica a «tutte le legislazione relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti (...) le prestazioni familiari». L'art. 4, n. 4, stabilisce che il regolamento non si applica «alla assistenza sociale e medica».

    4 Secondo la definizione di cui all'art. 1, lett. u), punto i):

    «il termine "prestazioni familiari" designa tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari nel quadro di una delle legislazioni previste all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h), esclusi gli assegni speciali di nascita o di adozione di cui all'allegato II».

    5 L'art. 14, n. 1, lett. a), così dispone:

    «la persona che esercita un'attività subordinata nel territorio di uno Stato membro presso un'impresa dalla quale dipende normalmente ed è distaccata da questa impresa nel territorio di un altro Stato membro per svolgervi un lavoro per conto della medesima, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, a condizione che la durata prevedibile di tale lavoro non superi i dodici mesi e che essa non sia inviata in sostituzione di un'altra persona giunta al termine del suo periodo di distacco».

    6 A norma dell'art. 73:

    «il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell'allegato VI».

    7 L'art. 75, n. 1, stabilisce che le prestazioni familiari devono essere corrisposte, nei casi di cui all'art. 73, dall'istituzione competente dello Stato alla cui normativa è sottoposto il lavoratore subordinato o autonomo, secondo le modalità previste dalla legislazione che detta istituzione applica, a prescindere dal fatto che la persona fisica o giuridica alla quale devono essere corrisposte tali prestazioni sia residente o abbia la sede nel territorio dello Stato competente o in quello di un altro Stato.

    8 Ai sensi dell'art. 4, n. 2 bis, il regolamento si applica «alle prestazioni speciali a carattere non contributivo previste da una legislazione o da un regime diversi da quelli contemplati al paragrafo 1 o esclusi ai sensi del paragrafo 4, qualora dette prestazioni siano destinate (...) a coprire in via suppletiva, complementare o accessoria gli eventi corrispondenti ai settori di cui alle lettere da a) ad h) del paragrafo 1».

    9 Tuttavia, l'art. 10 bis, n. 1, stabilisce, per quanto rilevante per la presente causa, che «le persone alle quali il presente regolamento è applicabile, beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell'allegato II bis».

    Normativa nazionale

    10 In applicazione della Laki lasten päivähoidosta (Legge n. 36/1973 sulla custodia dei figli) tutti i genitori o le persone che hanno la custodia di bambini hanno diritto, per ognuno dei loro bambini, ad un posto in un asilo nido dal momento in cui non hanno più diritto alle prestazioni parentali (prestazioni per la maternità e/o la paternità) fino a quando il bambino non abbia raggiunto l'età dell'istruzione obbligatoria. Spetta alle autorità locali il compito di organizzarsi in modo da disporre un numero sufficiente di posti all'asilo nido, così da soddisfare i bisogni di ogni comune (2). A norma dell'art. 11 bis, n. 2, della legge, così come modificata, i genitori che decidono di non usufruire di un posto all'asilo nido, ai sensi dell'art. 11 bis, n. 1, così come modificato, hanno diritto ad un assegno disciplinato dalle disposizioni della Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (Legge n. 1128/1996 sull'assegno per la custodia parentale dei figli e sull'assegno per la custodia ad opera di un prestatario del servizio, in prosieguo la «legge sull'assegno per la custodia parentale» o la «legge») (3).

    11 A norma dell'art. 1, la legge sull'assegno per la custodia parentale disciplina la concessione di un sostegno finanziario finalizzato a permettere ai genitori di organizzare la custodia dei loro bambini, con soluzioni alternative rispetto al ricorso agli asili nido previsti dalle autorità locali. La legge stabilisce il pagamento di due tipi di assegni: l'assegno per la custodia parentale dei figli (lasten kotihoidon tuki) e l'assegno per la custodia ad opera di un prestatario del servizio (lasten yksitisen hoidon tuki). La presente causa riguarda la richiesta di un assegno per la custodia parentale.

    12 L'art. 2 della legge definisce l'assegno per la custodia parentale dei figli come un assegno, comprendente un'indennità di custodia (hoitoraha) e un assegno complementare di custodia dipendente dal reddito (hoitolisä), concesso a genitori o ad altre persone che hanno la custodia di bambini, allo scopo di organizzarsi per la custodia diurna dei figli. L'indennità di custodia viene corrisposta per ogni figlio e concessa in proporzione all'età del bambino. L'assegno complementare di custodia viene corrisposto solamente per un bambino per famiglia. L'assegno complementare viene corrisposto per intero se il reddito della famiglia - calcolato tenendo in considerazione il numero totale di bambini della famiglia - è inferiore ad una soglia stabilita dall'art. 5 della legge sull'assegno per la custodia parentale. Nel caso in cui il reddito familiare superi tale soglia, l'importo dell'assegno viene ridotto in proporzione.

    13 Ai sensi dell'art. 20 della legge, le autorità locali possono, inoltre, concedere un importo supplementare (kunnallinen lisä) in aggiunta all'indennità di custodia e all'assegno complementare di custodia.

    14 A norma dell'art. 3, n. 1, della legge, applicabile all'assegno per la custodia parentale dei figli e all'assegno per la custodia ad opera di un prestatario del servizio, «l'erogazione dell'assegno di cui alla presente legge è subordinata alla condizione che i genitori del figlio in tenera età o le altre persone responsabili di quest'ultimo non optino per un posto in asilo nido nido ex art. 11 bis, n. 1, della Laki lasten päivähoidosta (Legge sulla custodia dei figli) e che il figlio abiti effettivamente in Finlandia».

    15 Tuttavia, il diritto a ricevere l'assegno non è subordinato al fatto che siano i genitori stessi a prendersi cura del figlio o che la custodia venga organizzata nell'abitazione del bambino. Di conseguenza, l'assegno può essere corrisposto nel caso in cui, ad esempio, il bambino venga sistemato in un asilo nido privato o nel caso in cui sia una persona diversa dai genitori a prendersi cura di lui nella sua abitazione. L'assegno è versato, di norma, al genitore che si occupa del figlio o ad un'altra persona che ne abbia la custodia.

    16 L'assegno per la custodia parentale viene corrisposto, ai sensi dell'art. 8 della legge, dal Kansaneläkelaitos (Istituto delle assicurazioni sociali). Ai sensi dell'art. 9, i costi sopportati dall'Istituto delle assicurazioni sociali vengono rimborsati dalle autorità locali.

    Fatti e questioni pregiudiziali

    17 I fatti, come descritti nell'ordinanza di rinvio, possono essere sintetizzati come segue.

    18 La signora Päivikki Maaheimo, la ricorrente nella causa principale, è cittadina finlandese, coniugata con un cittadino finlandese. Avendo goduto di un congedo parentale, la signora Maaheimo si è occupata di suo figlio a casa. Dall'8 gennaio 1998, la ricorrente ha ricevuto l'assegno per la custodia parentale dei figli in conformità alla legge. Dal 1_ maggio 1998 al 30 aprile 1999, il marito della ricorrente, Hannu Maaheimo, ha lavorato in Germania in qualità di lavoratore distaccato. Dal 10 luglio 1998 al 31 marzo 1999, Päivikki Maaheimo ha vissuto con il figlio ed il marito in Germania. Nel corso di tale periodo, l'intera famiglia era coperta dalla legislazione finlandese sulla sicurezza sociale.

    19 Con decisione del 27 agosto 1998, l'Istituto delle assicurazioni sociali ha cessato di versare l'assegno per la custodia parentale dei figli, con effetto a partire dal 10 agosto 1998, in ragione del fatto che il figlio della ricorrente non viveva più in Finlandia, così come richiesto dall'art. 3, n. 1 della legge sull'assegno per la custodia parentale dei figli.

    20 La ricorrente impugnava tale decisione dinanzi all'Etelä-Suomen Sosiaalivakuutuslautakunta (Commissione per le assicurazioni sociali della Finlandia meridionale), che respingeva il suo ricorso con decisione del 1_ marzo 1999. Il 31 marzo 1999, la ricorrente proponeva appello avverso tale decisione dinanzi alla Tarkastuslautakunta, chiedendo di annullare la decisione della Commissione per le assicurazioni sociali e di ordinare all'Istituto delle assicurazioni sociali di continuare a pagare l'assegno.

    21 La ricorrente sosteneva dinanzi alla Tarkastuslautakunta che la decisione di non corrispondere più l'assegno contrastava con il regolamento n. 1408/71. In sostanza, secondo la ricorrente, la mancata corresponsione dell'assegno per la custodia parentale dei figli a motivo di una residenza temporanea in Germania di una persona assicurata in Finlandia costituisce un ostacolo economico significativo alla libera circolazione ed alla libertà di stabilimento nel territorio della Comunità europea e, in quanto tale, è contraria allo spirito del regolamento n. 1408/71; sosteneva inoltre che l'assegno per la custodia parentale dei figli deve essere considerato una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4 del regolamento.

    22 In risposta a tali argomenti, l'Istituto delle assicurazioni sociali sosteneva che l'assegno per la custodia parentale dei figli (così come l'assegno per la custodia ad opera di un prestatario del servizio) deve essere considerato come assistenza sociale, che non rientra nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71, e che l'assegno può, di conseguenza, essere corrisposto in base alla legge sull'assegno per la custodia parentale dei figli solo per un bambino che viva effettivamente in Finlandia.

    23 La Tarkastuslautakunta, ritenendo che la causa dinanzi ad essa pendente sollevi questioni di diritto comunitario, ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di Giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) se l'assegno per la custodia parentale dei figli di cui alla Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (Legge sull'assegno per la custodia parentale dei figli e sull'assegno per la custodia dei figli ad opera di un prestatario del servizio) debba essere considerato una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, così come modificato ed aggiornato dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 e come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427;

    2) in caso di soluzione affermativa, se l'art. 73, letto alla luce dell'art. 75 del regolamento n. 1408/71, tenuto conto anche dell'art. 10 bis e del fatto che la Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (Legge sull'assegno per la custodia parentale dei figli e sull'assegno per la custodia dei figli ad opera di un prestatario del servizio) non è menzionata all'allegato II bis del regolamento, imponga un obbligo di versare l'assegno per la custodia parentale dei figli per il figlio di un lavoratore temporaneamente distaccato in un altro Stato membro nel caso in cui non sia soddisfatta la condizione della residenza effettiva prevista dalla normativa nazionale, con la conseguenza che non è possibile effettuare l'opzione - pure prevista dalla normativa nazionale - tra un posto in un asilo nido d'infanzia comunale e l'assegno per la custodia parentale dei figli o che l'opzione stessa non è stata realmente effettuata;

    3) in caso di soluzione negativa, se il diritto comunitario imponga, sulla base di altre disposizioni, il versamento dell'assegno per la custodia parentale dei figli in un altro Stato membro nella situazione descritta nella seconda questione».

    24 Il Governo finlandese e la Commissione hanno presentato osservazioni scritte ed orali.

    La prima questione

    25 Con la sua prima questione, relativa al campo di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1408/71, il giudice nazionale chiede essenzialmente se un assegno quale quello previsto dalla legge sull'assegno per la custodia parentale dei figli debba essere considerato una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento.

    26 La Corte ha ripetutamente statuito che la distinzione fra prestazioni che rientrano nel campo di applicazione del regolamento n. 1408/71 e prestazioni che ne sono escluse si basa essenzialmente sugli elementi costitutivi di ciascuna prestazione, in particolare, sulle sue finalità e sui presupposti per la sua attribuzione, e non sul fatto che una prestazione sia considerata o meno come prestazione di previdenza sociale dalla normativa nazionale (4). A tale proposito, secondo una giurisprudenza costante, una prestazione può essere considerata prestazione previdenziale solo se, da un lato, è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e, dall'altro, se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71 (5).

    27 Più specificatamente, nella sentenza Hoever e Zachow (6) la Corte ha affermato che l'assegno parentale (Erziehungsgeld) concesso sulla base del Bundeserziehungsgeldgesetz (Legge tedesca sulla concessione dell'assegno e del congedo parentale) deve essere considerato come una prestazione familiare ai sensi del regolamento n. 1408/71. La Corte ha messo in rilievo che l'assegno tedesco, che viene corrisposto automaticamente alle persone che rispondono a taluni criteri obiettivi, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, viene corrisposto solo nel caso in cui la famiglia della persona interessata comprenda uno o più figli, che il suo importo varia in parte a seconda del numero e dell'età dei figli e anche a seconda del reddito dei genitori, e che è destinato a ricompensare l'educazione fornita al bambino, a compensare le altre spese di custodia e di educazione e, eventualmente, ad attenuare gli svantaggi economici determinati dalla rinuncia ad un reddito da lavoro a tempo pieno (7).

    28 Nella presente causa, è pacifico che la disposizione relativa alla concessione dell'assegno per la custodia parentale dei figli attribuisca un diritto giuridicamente definito, e che l'assegno viene attribuito automaticamente alle persone che rispondono a taluni criteri obiettivi, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali. Ciò vale, in particolare, per l'indennità di custodia (hoitoraha) e l'assegno complementare di custodia (hoitolisä) concessi in base all'art. 2 della legge sulla custodia parentale. In tale contesto, si può notare che, anche se l'assegno complementare dipende dal reddito, viene concesso a tutti i genitori che ne fanno domanda e che rispondono ai criteri obiettivi relativi al reddito familiare stabiliti dalla legge.

    29 Tuttavia, non è altrettanto pacifico se l'assegno in esame riguardi uno dei rischi elencati dall'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1408/71. Secondo la Commissione, l'assegno è sostanzialmente simile all'assegno in esame nella causa Hoever e Zachow, e deve essere considerato come una prestazione destinata a compensare i carichi familiari ai sensi dell'art. 1, lett. u), punto i). Il governo finlandese contesta tale conclusione, sostenendo che l'assegno di cui trattasi deve essere considerato come assistenza sociale ai sensi dell'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71.

    30 A tale proposito esso sottolinea, in primo luogo, che l'assegno fa parte di un sistema generale istituito dalla normativa finlandese che offre ai genitori la scelta fra un posto in un asilo nido pubblico - che è un servizio sociale - ed il pagamento di un assegno per la custodia parentale. Tale sistema è finalizzato all'organizzazione della custodia diurna dei bambini in Finlandia e ad offrire ai genitori una scelta effettiva circa le modalità con le quali desiderano prendersi cura dei loro bambini. A differenza dell'assegno tedesco in esame nella causa Hoever e Zachow, il sistema non è destinato a compensare i carichi familiari ricompensando i genitori per l'educazione fornita ai loro figli o per la rinuncia ad un reddito. Infatti, la concessione dell'assegno non è condizionata al fatto che i genitori si prendano essi stessi cura del bambino, smettendo di lavorare o rinunciando in altro modo ad un reddito.

    31 Il governo finlandese sottolinea inoltre che sono le autorità locali nella cui area risiede la famiglia che devono organizzare posti negli asili nido pubblici e che devono sopportare i costi dell'assegno per la custodia parentale versato ai genitori. Data la stretta relazione esistente nella normativa finlandese fra il servizio dell'asilo nido pubblico e la concessione dell'assegno per la custodia parentale, i due servizi devono essere considerati come un tutt'uno ai fini della qualificazione ai sensi del regolamento n. 1408/71, e le condizioni sulla base delle quali i due servizi vengono prestati devono essere identiche. Così, dato che il diritto ad un posto in un asilo nido pubblico è soggetto al requisito della residenza, la concessione dell'assegno deve anch'essa essere soggetta a tale condizione.

    32 Tali argomenti non mi convincono.

    33 Giova ricordare che nella sentenza Offermans (8) la Corte ha sostenuto che «l'espressione "compensare i carichi familiari", che compare all'art. 1, lett. u), punto i), del regolamento n. 1408/71, va interpretata nel senso che essa riguarda, in particolare, un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento (Unterhalt) dei figli» (9). La compensazione di tali carichi familiari è, come ha sottolineato la Corte, «compatibile con le finalità di cui al primo 'considerando' del regolamento n. 1408/71, ossia il miglioramento del tenore di vita e delle condizioni di lavoro delle persone che hanno esercitato il loro diritto di libera circolazione» (10).

    34 A norma dell'art. 1 della legge sull'assegno per la custodia parentale, la legge disciplina la concessione del sostegno finanziario al fine di permettere ai genitori di organizzare la custodia dei loro bambini. Da tale formulazione risulta che la legge si prefigge lo scopo di far fronte ai costi della custodia organizzata da terzi (in un asilo nido privato o da una vigilatrice d'infanzia) - e certamente produce tale effetto -, e, se del caso, di alleviare lo svantaggio finanziario sopportato da un genitore che rinuncia ad un reddito derivante da un lavoro a tempo pieno al fine di occuparsi di un bambino, allo scopo di dare ai genitori la libertà economica di scegliere il tipo di custodia che considerano più appropriato per i loro figli.

    35 L'esistenza di un nesso fra le spese familiari e l'assegno in esame è confermata dalle disposizioni della legge sulla custodia parentale dei figli che disciplinano i criteri in base ai quali viene corrisposto l'assegno. Così, l'assegno viene corrisposto solo nel caso in cui la famiglia della persona interessata comprende uno o più figli, ed il suo importo varia a seconda dell'età e del numero dei figli e del reddito dei genitori.

    36 Inoltre, le prestazioni familiari ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento possono assolvere a più di una funzione. Perché una prestazione stabilita dalla normativa nazionale rientrai nel campo di applicazione dell'art. 4, n. 1, lett. h), è sufficiente che una delle sue funzioni sia quella di compensare i carichi familiari. In tal senso, nella sentenza Hugues (11), la Corte ha sostenuto che il «family credit» nell'Irlanda del Nord svolge, in realtà, una duplice funzione, consistente «da un lato, (...) nell'incoraggiare taluni lavoratori scarsamente retribuiti a continuare a lavorare e, dall'altro, nell'aiutarli a far fronte agli oneri familiari, come emerge in particolare dal fatto che esso è versato solo quando il nucleo familiare dell'interessato comprende uno o più figli e che il suo ammontare varia a seconda dell'età di questi. E' a ragione di questa seconda funzione che una prestazione come il "family credit" rientra nella categoria delle prestazioni familiari» (12).

    37 Il fatto che l'assegno in esame nella presente causa contribuisca, come sottolinea il governo finlandese, all'organizzazione della custodia dei bambini in Finlandia non è quindi sufficiente per porlo al di fuori del campo di applicazione ratione materiae del regolamento.

    38 Per quanto riguarda il secondo argomento dedotto dal governo finlandese, si può ammettere che esista una relazione fra la predisposizione di asili nido pubblici, che -come sembra pacifico - è un servizio sociale, e le condizioni in base alle quali viene concesso ai sensi della normativa finlandese l'assegno sulla custodia parentale. Tuttavia, risulta chiaramente da detta normativa che i genitori possono scegliere liberamente fra un posto in un asilo nido pubblico e l'assegno di cui trattasi. Invero, dalle spiegazioni fornite in udienza, risulta che i genitori sono liberi di alternare il ricorso agli asili nido pubblici all'assegno per la custodia parentale nel periodo in cui ne hanno diritto. Così, - come sottolinea la Commissione - il diritto all'assegno per la custodia parentale non è in alcun modo subordinato ad un posto in un asilo nido pubblico, o dipendente da una precedente richiesta per un tale posto. Si tratta di un diritto previsto dalla normativa finlandese, per tutti i genitori, indipendentemente dal diritto ad un posto in un asilo nido pubblico. In tali circostanze, non posso accogliere l'argomento del governo finlandese secondo cui l'assegno di cui trattasi è una parte integrante ed interamente inseparabile di un sistema di assistenza sociale. A mio parere, l'assegno deve essere visto come una prestazione separata e quindi, in conformità con il suo scopo ed il suo effetto, deve essere qualificato come una prestazione destinata a compensare i carichi familiari ai sensi dell'art. 1, lett. u), punto i), del regolamento n. 1408/71.

    39 Per le ragioni sopra esposte, concludo che l'assegno finlandese per la custodia parentale dei figli costituisce una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71.

    La seconda questione

    40 Con la sua seconda questione, il giudice nazionale chiede essenzialmente di accertare se le disposizioni del regolamento n. 1408/71 ostino all'applicazione di un criterio di residenza quale condizione per il pagamento di un assegno per la custodia parentale in relazione ai figli di lavoratori temporaneamente distaccati in un altro Stato membro.

    41 La risposta a tale questione può essere rinvenuta nell'art. 73 del regolamento, così com'è stato interpretato dalla giurisprudenza della Corte.

    42 Come la Corte ha ripetutamente dichiarato (13), l'articolo 73 conferisce al lavoratore soggetto alla normativa di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio risiedono i membri della sua famiglia un incontestabile diritto a percepire le prestazioni familiari previste dalla normativa applicabile, che non può venire compresso dall'applicazione di una clausola, inserita nella detta normativa, che nega la spettanza delle prestazioni familiari a coloro che non risiedono nel territorio dello Stato membro di cui trattasi (14). Inoltre, secondo una giurisprudenza consolidata, tale disposizione è altresì applicabile a un lavoratore che vive con la sua famiglia in uno Stato membro diverso da quello la cui legislazione gli è applicabile (15).

    43 A mio parere, non vi è alcun dubbio che tale giurisprudenza debba essere applicata alla situazione di un lavoratore distaccato che vive con la sua famiglia per un periodo limitato in uno Stato membro diverso da quello in cui egli risiede abitualmente con la sua famiglia e che - in applicazione dell'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento - rimane soggetto alla legislazione sulla sicurezza sociale di quest'ultimo Stato membro.

    44 Tale interpretazione è, come rileva la Commissione, coerente con il tenore letterale dell'art. 73 e con il suo scopo che è, come ha affermato la Corte, quello di «evitare che uno Stato membro possa subordinare la concessione o l'importo di prestazioni familiari alla residenza dei membri della famiglia del lavoratore nello Stato membro che eroga le prestazioni, al fine di non dissuadere il lavoratore comunitario dall'esercitare il diritto alla libera circolazione» (16).

    45 Inoltre, la detta interpretazione è coerente con l'art. 75, n. 1, in base al quale le prestazioni familiari devono essere fornite, nei casi di cui all'art. 73, dalle istituzioni competenti dello Stato alla cui normativa è sottoposto il lavoratore subordinato o autonomo, secondo le modalità previste dalla legislazione che detta istituzione applica, a prescindere dal fatto che la persona fisica o giuridica alla quale devono essere corrisposte tali prestazioni sia residente o abbia la sede nel territorio dello Stato competente o in quello di un altro Stato.

    46 Si può aggiungere che la legge sull'assegno per la custodia parentale dei figli non viene menzionata all'allegato II bis del regolamento. Le regole stabilite dagli articoli 4, n. 2 bis, e 10 bis, n. 1 (17), del regolamento sono quindi, in ogni caso, irrilevanti nella presente causa.

    La terza questione

    47 Alla luce della risposta data alla prima questione, non è necessario che la Corte risponda alla terza questione.

    Conclusione

    48 Di conseguenza, ritengo che la Corte dovrebbe risolvere le questioni sottopostele dalla Tarkastuslautakunta come segue:

    1) Un assegno come l'assegno per la custodia parentale dei figli previsto dalla Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta (Legge sull'assegno per la custodia parentale dei figli, e sull'assegno per la custodia dei figli ad opera di un prestatario del servizio) che viene attribuito automaticamente alle persone che rispondono a taluni criteri obiettivi, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali e che è destinato a compensare gli oneri derivanti dalla custodia dei figli, deve essere considerato come una prestazione familiare ai sensi dell'art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità.

    2) Se un lavoratore dipendente è soggetto alla normativa di uno Stato membro a norma dell'art. 14, n. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 come lavoratore distaccato e vive in un altro Stato membro in ragione del suo distacco, il suo coniuge ha diritto, in applicazione dell'art. 73 del regolamento, a ricevere prestazioni familiari quali l'assegno per la custodia parentale dei figli previsto dalla normativa del primo Stato membro.

    (1) - Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), successivamente modificato in numerose occasioni. La versione codificata più recente di tale regolamento si trova nel regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 1996, n. 118/97, che modifica e aggiorna il regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU 1997, L 28, pag. 1).

    (2) - Art. 11 bis, n. 1.

    (3) - Tale legge ha sostituito, a partire dall'agosto 1997, la Laki lasten kotihoidon tuesta (Legge sull'assegno per la custodia parentale dei figli) del 1993.

    (4) - V. sentenza 15 marzo 2001, causa C-85/99, Offermans (Racc. pag. I-2261, punto 27 e la giurisprudenza ivi citata).

    (5) - Ibid. punto 28.

    (6) - Sentenza 10 ottobre 1996, cause riunite C-245/94 e C-312/94 (Racc. pag. I-4895).

    (7) - V. anche sentenze 12 maggio 1998, causa C-85/96, Martínez Sala (Racc. pag. I-2691, punti 22-24) e 11 giugno 1998, causa C-275/96, Kuusijärvi (Racc. pag. I-3419, punto 60).

    (8) - Citata alla nota 5.

    (9) - Punto 41. V. anche sentenza 5 febbraio 2002, causa C-255/99, Humer (non ancora pubblicata, punto 31).

    (10) - Punto 40.

    (11) - V. sentenza 16 luglio 1992, causa C-78/91, Hughes (Racc. pag. I-4839).

    (12) - Punti 19 e 20. V. anche le conclusioni dell'Avvocato generale Van Gerven, paragrafo 6.

    (13) - V. sentenze 17 maggio 1984, causa 101/83, Brusse (Racc. pag. 2223, punto 30); Kuusijärvi, citata alla nota 8, punto 68.

    (14) - Ibid. V. anche sentenza 5 ottobre 1995 causa 321/93, Imbernon-Martinez (Racc. pag. I-2821, punto 22).

    (15) - V. sentenza Kuusijärvi, citata alla nota 8, punto 69, e la giurisprudenza ivi citata.

    (16) - Sentenza 12 giugno 1997, causa C-266/95, Merino García (Racc. pag. I-3279, punto 28).

    (17) - V. supra, paragrafi 8 e 9.

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