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Document 62000CC0305

    Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 21 marzo 2002.
    Christian Schulin contro Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Germania.
    Ritrovati vegetali - Regime di protezione - Artt.14, n.3, del regolamento (CE) n.2100/94 e 8 del regolamento (CE) n.1768/95 - Utilizzo da parte degli agricoltori del prodotto del raccolto - Obbligo di fornire informazioni al titolare della privativa comunitaria.
    Causa C-305/00.

    Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-03525

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:206

    62000C0305

    Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer del 21 marzo 2002. - Christian Schulin contro Saatgut-Treuhandverwaltungsgesellschaft mbH. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberlandesgericht Frankfurt am Main - Germania. - Ritrovati vegetali - Regime di protezione - Artt.14, n.3, del regolamento (CE) n.2100/94 e 8 del regolamento (CE) n.1768/95 - Utilizzo da parte degli agricoltori del prodotto del raccolto - Obbligo di fornire informazioni al titolare della privativa comunitaria. - Causa C-305/00.

    raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-03525


    Conclusioni dell avvocato generale


    1. L'Oberlandesgericht Frankfurt am Main (Corte d'appello di Francoforte sul Meno, Germania) ha sottoposto alla Corte, in forza dell'art. 234 CE, una questione pregiudiziale con cui le chiede di interpretare il regolamento (CE) n. 2100/94 , concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, ed in particolare l'art. 14, n. 3, sesto trattino, che obbliga coloro che si avvalgono dell'esenzione agricola a fornire determinate informazioni ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n. 1768/95 , che definisce le norme di attuazione della predetta esenzione.

    I - Fatti

    2. La ricorrente in primo grado nella causa principale è la Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH, società di amministrazione fiduciaria attiva nel settore delle sementi, cui un elevato numero di titolari di privative comunitarie per ritrovati vegetali ha conferito mandato per pretendere in nome proprio la remunerazione cui essi hanno diritto nei confronti degli agricoltori che si avvalgono dell'esenzione agricola, definita dalla dottrina anche «privilegio dell'agricoltore» o «esenzione dell'agricoltore» . Detta esenzione consente agli agricoltori di seminare nei loro campi il prodotto ottenuto mediante materiale di moltiplicazione di una varietà tutelata, senza bisogno dell'autorizzazione del titolare (in prosieguo: il «privilegio dell'agricoltore»). Il mandato riguarda tanto le varietà vegetali tutelate ai sensi del regolamento n. 2100/94, quanto le varietà vegetali tutelate in forza della legge tedesca sulla privativa per ritrovati vegetali (Sortenschutzgesetz).

    Il convenuto in primo grado è il sig. Schulin, agricoltore.

    3. La causa principale trae origine dalla richiesta di informazioni inviata dalla ditta Saatgut-Treuhandverwaltungs al sig. Schulin per sapere se avesse esercitato il privilegio dell'agricoltore, nella campagna 1997/98, su alcune delle 525 varietà vegetali tutelate indicate nella richiesta , e in quale misura.

    4. Il sig. Schulin si opponeva a tale richiesta, facendo valere che la ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza della privativa per i ritrovati vegetali né del diritto di pretendere la remunerazione dovuta ai titolari.

    5. In primo grado, il giudice tedesco accoglieva il ricorso e condannava il sig. Schulin a fornire i dati richiestigli. La sentenza si fondava sul fatto che per far valere l'obbligo d'informazione sancito dall'art. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94 non occorre dimostrare in modo circostanziato che l'agricoltore ha utilizzato il prodotto del raccolto di una varietà vegetale tutelata.

    II - Questione pregiudiziale

    6. Al fine di pronunciarsi sull'appello proposto dal sig. Schulin, l'Oberlandesgericht Frankfurt am Main ha chiesto alla Corte di risolvere la seguente questione pregiudiziale:

    «Se le disposizioni dell'art. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, in combinato disposto con l'art. 8 del regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, debbano essere interpretate nel senso che il titolare di una varietà tutelata a norma del regolamento n. 2100/94 può esigere da ogni agricoltore le informazioni di cui alle dette disposizioni, anche quando non vi sono motivi per ritenere che tale agricoltore abbia compiuto, in ordine alla varietà di cui trattasi, uno degli atti di cui all'art. 13, n. 2, del regolamento sui ritrovati vegetali o, perlomeno, che abbia altrimenti usato tale varietà nella sua impresa».

    III - Antecedenti della tutela giuridica dei ritrovati vegetali

    7. La creatività dell'uomo si estende, sin dall'antichità, al mondo vegetale. Mediante vari procedimenti, comprendenti sia tecniche tradizionali (incroci e selezioni) che la recente biotecnologia, sono stati compiuti progressi di grande importanza per l'agricoltura, il cui scopo essenziale è la ricerca di nuove varietà vegetali che, per le loro caratteristiche peculiari, consentano di aumentare il potenziale produttivo e nutritivo delle specie agricole.

    8. Tuttavia, fino a pochi decenni orsono tale attività era sfornita di tutela giuridica. L'industrializzazione dell'agricoltura, verificatasi nei paesi sviluppati a partire dagli anni '50, ha segnato una svolta in questo settore in virtù del progresso e del perfezionamento di nuove tecniche, in particolare di quelle relative alla coltivazione di ibridi (soprattutto di mais). L'innovazione nel mondo vegetale ha acquisito un'importanza notevole nello sviluppo agricolo, nonché una rilevanza economica fino ad allora sconosciuta. Per tale motivo, è divenuta particolarmente sentita l'esigenza, da una parte, di riconoscere il ruolo delle persone incaricate di svolgere tale compito (costitutori) e, dall'altra, di concedere loro determinati diritti esclusivi. Nella situazione di allora, come ha osservato l'avvocato generale Rozès nelle conclusioni relative alla causa Nungesser , un sistema di protezione concepito per organismi viventi (prodotti agricoli), soggetto a variazioni, sollevava problemi molto diversi da quelli posti da un'invenzione tecnica (prodotti industriali) .

    9. L'idea di istituire un diritto specifico di proprietà industriale per questo tipo di invenzioni si è concretizzato, grazie a diverse iniziative nazionali, nell'adozione della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali, firmata il 2 dicembre 1961 ed entrata in vigore il 10 agosto 1968 . Gli Stati aderenti alla Convenzione, originariamente dieci, hanno costituito l'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (in prosieguo: l'«UPOV»), un'organizzazione intergovernativa con sede a Ginevra che, da allora, ha vigilato sulla corretta applicazione della Convenzione. Sebbene la Convenzione abbia subito alcune modifiche nel 1972 e nel 1978, a metà degli anni '80 si è manifestata l'esigenza di riformarla, al fine di adeguare la realtà giuridica alle sfide della cosiddetta «rivoluzione biotecnologica».

    10. Lo sviluppo di tali tecnologie, di cui si iniziavano ad avvertire i notevoli vantaggi , comportava, oltre ad un costo considerevole, un elevato rischio, che le imprese impegnate nell'innovazione in questo settore non potevano correre, salvo poter contare su una forte tutela giuridica che garantisse loro di recuperare gli investimenti effettuati.

    11. Fin dall'origine, la privativa per i ritrovati vegetali è stata configurata come un diritto meno forte o con possibilità di esclusiva di portata minore rispetto al brevetto. Per evitare il possibile conflitto tra normative, la Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (in prosieguo: la «Convenzione di Monaco»), firmata nel 1973 ed entrata in vigore nel 1978 , sancisce espressamente all'art. 53, lett. b), il divieto di brevettare le varietà vegetali, nonché i procedimenti essenzialmente biologici per l'ottenimento di vegetali . Mediante tale disposizione, la Convenzione di Monaco si conformava alla Convenzione UPOV del 1961 nell'esclusione della duplice tutela, ossia mediante ritrovato vegetale e brevetto, quando l'oggetto del diritto era costituito appunto da una varietà vegetale.

    12. La Convenzione UPOV è stata rivista una terza volta nel 1991, allorché sono state introdotte importanti modifiche al sistema, ampliando l'ambito della tutela concessa ai costitutori.

    13. Negli ultimi anni è aumentato in misura significativa il numero di Stati aderenti alla Convenzione UPOV. Si è passati da venti Stati membri nel 1992 a cinquanta nel 2001, mentre altri diciannove Stati od organizzazioni stanno negoziando la propria adesione. A tale sviluppo ha contribuito la comparsa, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (in prosieguo: l'«OMC»), dell'«Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio», noto come Accordo ADPIC (TRIPS nella versione inglese) (in prosieguo: l' «Accordo ADPIC») . Detto accordo sancisce l'obbligo per tutti gli Stati membri dell'OMC di concedere tutela ai ritrovati vegetali, sia mediante brevetti che attraverso un sistema efficace sui generis o mediante una combinazione dei due regimi. Al contempo, esso lascia agli Stati la facoltà di escludere dalla brevettabilità sia le piante e gli animali, ad eccezione dei microorganismi, che i procedimenti non biologici o microbiologici.

    IV - Sistema comunitario di tutela giuridica dei ritrovati vegetali

    14. Nonostante l'esistenza del sistema della Convenzione UPOV, all'inizio degli anni '90 il regime di proprietà industriale applicabile nell'ambito della Comunità europea alle varietà vegetali si caratterizzava per la mancanza di armonizzazione . Al fatto che Grecia, Portogallo e Lussemburgo non avessero una legge specifica per la tutela dei ritrovati vegetali si aggiungevano due circostanze che rendevano piuttosto difficile il ravvicinamento delle normative all'interno della Comunità: da un lato, la coesistenza di versioni diverse della Convenzione vigenti nel territorio comunitario e, dall'altro, l'ampio margine di discrezionalità ch'essa concedeva agli Stati membri .

    15. Per porre rimedio a tale situazione, contraria alla realizzazione del mercato interno nel settore dell'agricoltura, nel Libro bianco del 1985 la Commissione aveva proposto alcune misure di carattere normativo. Dinanzi alle difficoltà derivanti dal metodo della convenzione, emerse con chiarezza nei negoziati diretti all'istituzione del brevetto comunitario , le autorità comunitarie hanno optato per un cambiamento di strategia in relazione ai ritrovati vegetali e hanno fatto ricorso alla via normativa per garantire l'instaurazione di un sistema di tutela uniforme nell'intera Comunità. Grazie ad una collaborazione interistituzionale durata vari anni, si è giunti all'adozione del regolamento n. 2100/94.

    16. Nella proposta della Commissione del 6 settembre 1990 si faceva riferimento all'art. 43 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 37 CE), relativo alla politica agricola comune, quale base giuridica del regolamento e, in quest'ottica, nel primo considerando della proposta si affermava che la costituzione costante di varietà vegetali migliorate è un elemento fondamentale per lo sviluppo della produttività agricola. In seguito si è considerato che nessuna norma concreta del Trattato autorizzava la Comunità a legiferare su tale materia e, pertanto, per l'adozione del regolamento si è fatto ricorso al disposto dell'art. 235 del Trattato CE (divenuto art. 308 CE), relativo ai poteri impliciti.

    17. Sebbene per alcuni aspetti risulti innovativo, il regolamento non si distingue per originalità, giacché in buona parte esso segue la traccia della Convezione UPOV nella versione del 1991. Nel preambolo del regolamento si riconosce che le varietà vegetali pongono problemi specifici per quanto riguarda il regime di proprietà industriale applicabile, in quanto occorre superare alcune delle ambiguità che caratterizzano le norme disciplinanti il miglioramento dei vegetali senza contravvenire in modo manifesto a tali norme. Si afferma inoltre che si è tenuto conto delle convenzioni internazionali esistenti , comprendenti, oltre a quella citata, la Convenzione di Monaco e l'Accordo ADPIC. Di conseguenza, il divieto di brevettare varietà vegetali vige solo nella misura in cui vige nella Convenzione di Monaco, ossia relativamente alle varietà vegetali in quanto tali; in tal senso, il regolamento n. 2100/94 è in linea più con detta Convenzione, che esclude la brevettabilità delle varietà vegetali, che non con la Convenzione UPOV nella versione degli Atti del 1991, che lascia aperta tale possibilità .

    18. Dell'applicazione di tale regime è incaricato l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, con sede ad Angers , organo della Comunità dotato di personalità giuridica autonoma ed attivo dal 27 aprile 1995 . Grazie all'attività dell'Ufficio, un costitutore può ottenere tutela con un'unica domanda, un'unica tassa ed un unico procedimento nei quindici Stati dell'Unione.

    V - Normativa applicabile

    19. Ai sensi dell'art. 1, il regolamento n. 2100/94 istituisce «un sistema di privative comunitarie per ritrovati vegetali come unica forma di proprietà industriale comunitaria per quanto riguarda le varietà vegetali». Dopo la sua entrata in vigore, gli Stati membri possono concedere diritti di proprietà a livello nazionale, sebbene l'art. 92 vieti la doppia titolarità, con la conseguenza che nessuna varietà soggetta a tutela comunitaria può formare oggetto di una privativa nazionale per ritrovati vegetali o di un brevetto. Possono essere oggetto di tutela comunitaria le varietà di tutti i generi e di tutte le specie botaniche, compresi, tra gli altri, gli ibridi.

    20. Per poter essere tutelate, le varietà devono essere distinte, omogenee, stabili, nuove ed avere una propria denominazione. La privativa comunitaria per i ritrovati vegetali spetta al costitutore, ossia la persona che ha creato o scoperto e sviluppato la varietà, ovvero ai sui aventi causa.

    21. L'art. 13 del regolamento n. 2100/94 riserva al titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali il diritto di compiere determinate operazioni sulla varietà, elencate al n. 2: a) produzione o riproduzione (moltiplicazione), b) condizionamento a fini di moltiplicazione, c) messa in vendita, d) vendita o altra commercializzazione, e) esportazione dalla Comunità, f) importazione nella Comunità, g) magazzinaggio per uno degli scopi sopra indicati. Il titolare può autorizzare terzi all'esecuzione delle suddette operazioni, e può altresì subordinare a condizioni o limitare tale esecuzione.

    22. L'art. 14, n. 1, prevede una deroga alla privativa del titolare ai fini della salvaguardia della produzione agricola e autorizza gli agricoltori ad utilizzare nei loro campi, a fini di moltiplicazione, il prodotto del raccolto di materiale di moltiplicazione di una varietà diversa da un ibrido o da una varietà di sintesi che benefici di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali . Il privilegio dell'agricoltore vale solo per determinate specie vegetali agricole elencate al n. 2, classificate in quattro gruppi: piante da foraggio, piante da olio e da fibra, cereali e patate .

    La domanda del giudice nazionale ha ad oggetto l'interpretazione del n. 3, sesto trattino, del suddetto articolo, che dispone quanto segue:

    «Nelle norme di applicazione (...) sono stabilite (...) le condizioni per porre in applicazione la deroga di cui al paragrafo 1 e per salvaguardare i legittimi interessi del costitutore e dell'agricoltore, in base ai seguenti criteri:

    (...)

    - le relative informazioni vengono fornite ai titolari, su loro richiesta, dagli agricoltori e dai fornitori di servizi di trattamento (...)».

    23. Al fine di dare attuazione all'obbligo prescritto dall'art. 14, n. 3, del regolamento n. 2100/94, la Commissione ha adottato il regolamento n. 1768/95, che dà attuazione all'esenzione agricola. Gli agricoltori che si avvalgono di tale facoltà debbono corrispondere al titolare un'equa remunerazione, il cui ammontare è sensibilmente più basso di quello da corrispondere per la produzione, soggetta ad autorizzazione, di materiale di moltiplicazione della stessa varietà nella stessa zona. Sono esclusi da tale obbligo i piccoli agricoltori, definiti nel regolamento n. 2100/94.

    24. L'Oberlandesgericht Frankfurt am Main chiede di interpretare l'art. 8, n. 2, del regolamento n. 1768/95, che disciplina dettagliatamente l'obbligo di informazione dell'agricoltore ai fini della remunerazione del titolare. Per quanto rileva nella presente causa, detta disposizione stabilisce quanto segue:

    Qualora non sia stato stipulato un contratto, l'agricoltore è tenuto a fornire al titolare che ne faccia richiesta una dichiarazione indicante: a) il nome dell'agricoltore, il luogo del suo domicilio e l'indirizzo della sua azienda, b) se l'agricoltore ha utilizzato o meno nella sua azienda il prodotto del raccolto di materiale appartenente a una o più varietà del titolare, c) se l'agricoltore ha utilizzato tale materiale, la quantità del prodotto, d) il nome e l'indirizzo della persona o delle persone che hanno fornito un servizio di lavorazione del relativo prodotto del raccolto per impiantarlo, ed e) se l'informazione ottenuta in base ai punti b), c), o d) non può essere confermata ai sensi di quanto disposto all'articolo 14, la quantità di materiale di moltiplicazione utilizzato su autorizzazione, nonché il nome e l'indirizzo del fornitore.

    Le suddette informazioni devono riferirsi alla campagna di commercializzazione in corso e ad una o più delle tre campagne precedenti per le quali il titolare non abbia già fatto una precedente richiesta di informazioni.

    VI - Procedimento dinanzi alla Corte

    25. Nel presente procedimento hanno presentato osservazioni scritte, nel termine a tal fine stabilito dall'art. 20 dello statuto della Corte, il sig. Schulin, la società Saatgut-Treuhandverwaltungs e la Commissione.

    All'udienza, svoltasi il 21 febbraio 2002, sono comparsi per esporre oralmente i propri argomenti il rappresentante del sig. Schulin, quello della società Saatgut-Treuhandverwaltungs e l'agente della Commissione.

    VII - Posizione dei soggetti che hanno presentato osservazioni

    26. Il sig. Schulin sottolinea che il regolamento n. 1768/95, che dà attuazione all'esenzione agricola, non è applicabile agli agricoltori che, anziché avvalersi di tale privilegio, preferiscano acquistare nuove sementi in ciascuna campagna di commercializzazione. Il titolare non potrebbe far valere il diritto di chiedere informazioni, riconosciutogli dal regolamento n. 2100/94, nei confronti di agricoltori che non abbiano utilizzato il prodotto del raccolto precedente per piantare materiale di moltiplicazione di una varietà che gli appartiene né, tanto meno, nei confronti di agricoltori che non abbiano utilizzato nelle loro aziende alcuna delle varietà vegetali sulle quali egli vanta diritti. In caso contrario, qualunque agricoltore, in quanto tale, correrebbe il rischio di vedersi pervenire moltissime richieste d'informazioni che, dovendo ricevere debita risposta, implicherebbero, oltre ad un costo, un notevole investimento in termini di tempo.

    Il sig. Schulin aggiunge che il primo acquisto di materiale di moltiplicazione è un atto comprovabile che produce effetti giuridici nei confronti del titolare e dell'agricoltore. Per tale motivo, la remunerazione legata al diritto di avvalersi del privilegio potrebbe essere corrisposta al momento dell'acquisto, di modo che l'agricoltore potrebbe scegliere se piantare la varietà tutelata una sola volta o riutilizzare il prodotto del raccolto, ed il prezzo verrebbe stabilito di conseguenza.

    27. La Saatgut-Treuhandverwaltungs sostiene che la normativa comunitaria consente al titolare di un ritrovato vegetale, tutelato ai sensi del regolamento n. 2100/94, di chiedere a qualsiasi agricoltore di comunicarle se sia avvalso del privilegio, e in quale misura.

    A suo parere, in linea di principio il titolare non è in grado di produrre alcuna prova del fatto che l'agricoltore abbia utilizzato nella sua azienda la semente della varietà tutelata. In teoria, il fatto che un agricoltore abbia acquistato sementi nuove certificate di un ritrovato presso un fornitore costituirebbe un indizio del fatto che detto agricoltore potrebbe utilizzare il prodotto del raccolto a fini di moltiplicazione. Nella pratica, tuttavia, il titolare non è in grado di produrre tale prova, in quanto, non avendo rapporti commerciali con gli agricoltori, non sa chi abbia acquistato una semente certificata del suo ritrovato vegetale. Il titolare consegna la semente base o pre-base del ritrovato ad un'impresa che si occupa di moltiplicazione vegetale affinché avvii la produzione destinata all'immissione in commercio. La semente viene poi venduta dapprima alle cooperative o ai grossisti, per poi essere distribuita agli utilizzatori attraverso i venditori al dettaglio ed i rivenditori. La ricorrente afferma che l'agricoltore che abbia acquistato la semente certificata può utilizzare, a fini di moltiplicazione e per più campagne, il prodotto del raccolto, in particolare nel caso dei cereali .

    28. La Commissione sostiene che l'esercizio del privilegio dell'agricoltore presuppone in ogni caso l'esistenza di un rapporto con il titolare, giacché, prima di riseminare il prodotto del raccolto di una varietà tutelata, l'agricoltore deve aver stipulato un accordo per la prima utilizzazione, direttamente o indirettamente mediante l'acquisto di sementi presso un fornitore. La Commissione afferma che il titolare, in linea di principio, ha accesso ai dati relativi alle transazioni aventi ad oggetto le sue varietà tutelate. In caso contrario, la procedura più opportuna consisterebbe nel rivolgersi ai grossisti di sementi o ad altri fornitori che commercializzano i suoi prodotti, prima di pretendere di imporre a tutti gli agricoltori un obbligo, sanzionabile, di informazione.

    VIII - Esame della questione pregiudiziale

    29. Con la sua domanda, l'Oberlandesgericht Frankfurt am Main desidera sapere se le disposizioni da esso citate implichino che il titolare di una privativa comunitaria per ritrovati vegetali possa chiedere a qualsiasi agricoltore le informazioni pertinenti al fine di pretendere la remunerazione da esso dovuta per il fatto di essersi avvalso del privilegio anche quando non vi siano indizi del fatto che detto agricoltore abbia utilizzato la varietà per una delle operazioni contemplate all'art. 13, n. 2, del regolamento n. 2100/94, fra cui la produzione, o per qualsiasi altro scopo.

    30. In limine, vorrei rilevare che la presente causa è la prima in cui la Corte è chiamata ad interpretare le disposizioni del regolamento n. 2100/94, che instaura un regime comunitario di tutela dei ritrovati vegetali e coesiste con i regimi nazionali, e il cui scopo è la concessione di diritti di proprietà industriale validi nell'intera Comunità . Tuttavia non si tratta dell'unica causa pendente in tale materia, giacché l'Oberlandesgericht Düsseldorf ha successivamente deferito una questione pregiudiziale formulata in termini molto simili .

    31. Allo scopo d'incentivare il miglioramento e lo sviluppo di nuove varietà, il regolamento n. 2100/94 mira a rafforzare la protezione di tutti i costitutori rispetto alla situazione esistente nel 1994 .

    A tal fine, l'art. 13 indica con precisione le operazioni commerciali subordinate al consenso del titolare, che riguardano sia i costituenti varietali che il materiale raccolto (ad esempio fiori e frutti), e che vanno dalla riproduzione al magazzinaggio. Orbene, l'esercizio dei diritti conferiti dalla privativa comunitaria per ritrovati vegetali è soggetto alle restrizioni previste in disposizioni adottate nel pubblico interesse. Poiché la tutela della produzione agricola risponde a detto interesse, l'art. 14 del regolamento ha autorizzato gli agricoltori ad utilizzare, a determinate condizioni, il prodotto del loro raccolto a fini di riproduzione . Tra la ventina di specie elencate al n. 2 del suddetto articolo cui si estende il privilegio, ve ne sono alcune la cui coltivazione è molto diffusa e comune, come l'orzo, il frumento e la patata.

    32. Tale facoltà limita, senza alcun dubbio, i diritti del titolare di sfruttare la varietà ottenuta o scoperta e sviluppata grazie ai suoi sforzi. Al fine di tutelare gli interessi legittimi del costitutore e dell'agricoltore, l'art. 14 ha stabilito ch'era necessario adottare norme di attuazione conformi a determinati criteri, comprendenti l'obbligo di corrispondere al titolare un'equa remunerazione.

    Pare che gli agricoltori si sentano danneggiati da tale normativa, in quanto ritengono ch'essa limiti la pratica, diffusa in questo settore da tempo immemorabile, consistente nel conservare una parte del prodotto di un raccolto per utilizzarla liberamente in seguito come materiale di moltiplicazione. Tuttavia, è indubbio che grazie all'attività dei costitutori sono stati compiuti importanti progressi nello sviluppo di nuove varietà vegetali, che si traducono in una maggiore e migliore produzione agricola. Poiché l'obbligo di remunerare il costitutore per il fatto di aver utilizzato il prodotto del raccolto a fini di moltiplicazione grava solo su coloro che seminano nella loro azienda una varietà tutelata, gli agricoltori che ricorrono a sementi non certificate sono esentati dall'obbligo di informazione e dall'obbligo di corrispondere la remunerazione. Pertanto non si può affermare, come ha fatto all'udienza il rappresentante del sig. Schulin, che il regolamento n. 2100/94 ha soppresso il privilegio di cui si avvalevano in precedenza gli agricoltori.

    33. I titolari sono responsabili del rispetto di tali norme, senza alcuna assistenza da parte di organismi ufficiali. A tale proposito, si prevede solo la possibilità che coloro che intervengono nel controllo della produzione agricola mettano a disposizione del titolare le informazioni pertinenti, qualora le abbiano ottenute nel normale assolvimento dei propri compiti, a condizione che ciò non implichi nuovi oneri o costi.

    Per agevolare detto controllo, che risulterebbe praticamente impossibile in tali condizioni, l'art. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94, e l'art. 8 del regolamento n. 1768/95 impongono all'agricoltore l'obbligo di fornire al titolare, ai sensi di un contratto o su richiesta del titolare stesso, le informazioni pertinenti per stabilire se a quest'ultimo spetti una remunerazione ed il relativo importo. Tale obbligo di informazione su richiesta del titolare si estende ai trasformatori.

    34. Alla luce di tale normativa, si tratta di sapere a quali agricoltori incomba il suddetto obbligo d'informazione: a coloro che, a conoscenza del titolare, si sono avvalsi del privilegio, come sostiene il sig. Schulin, a tutti gli agricoltori in quanto tali, come sostiene l'impresa ricorrente, ovvero, come afferma la Commissione, a coloro che in passato hanno seminato o piantato nelle loro aziende materiale di moltiplicazione della varietà tutelata di cui trattasi.

    A mio parere, deve prevalere l'interpretazione della Commissione, per i motivi che passo ad esporre.

    35. Dalla formulazione dell'art. 14, n. 1, e n. 3, sesto trattino, del regolamento n. 2100/94, emerge che, per potersi avvalere del privilegio, l'agricoltore deve avere seminato o piantato, una prima volta, materiale di moltiplicazione di una varietà tutelata, cosa che, ai sensi dell'art. 13, può aver fatto solo in forza di un'autorizzazione.

    Di conseguenza, sono soggetti al suddetto obbligo di informazione solo gli agricoltori che in precedenza abbiano acquistato materiale di moltiplicazione della varietà tutelata di cui trattasi. Mi sembra evidente che tale onere non può essere imposto a coloro che non abbiano mai acquistato detto materiale, giacché non avrebbero potuto coltivarlo né ottenere un raccolto suscettibile di essere nuovamente utilizzato nei loro campi a fini di moltiplicazione.

    36. All'udienza, i rappresentanti del sig. Schulin e della società Saatgut-Treuhandverwaltungs hanno dissentito in merito alla nozione di agricoltore tenuto a fornire informazioni al titolare di un ritrovato vegetale. Sebbene sia vero che l'art. 4, n. 2, del regolamento n. 1768/95 fa riferimento all'agricoltore che coltiva vegetali, occorre tenere presente che con tale disciplina la Commissione dà attuazione all'esenzione agricola contemplata all'art. 14 del regolamento del Consiglio n. 2100/94, il cui obiettivo è la tutela comunitaria dei ritrovati vegetali. Tale disciplina non è quindi destinata a vincolare tutti gli agricoltori, e nemmeno tutti gli agricoltori che coltivano vegetali, bensì solo quelli che acquistano materiale di moltiplicazione di una varietà tutelata.

    37. Il contenuto dell'informazione che il titolare ha diritto di ricevere può essere specificato in un contratto concluso con l'agricoltore interessato. Condivido il parere della Commissione secondo cui tale contratto è accessorio a quello principale, con il quale il titolare o il suo rappresentante autorizza l'agricoltore a svolgere una delle operazioni menzionate all'art. 13, n. 2, del regolamento n. 2100/94, normalmente la produzione agricola, ma anche la compravendita del materiale di moltiplicazione.

    38. Condivido anche la tesi secondo cui, in mancanza di contratto accessorio sul contenuto delle informazioni da fornire, esiste un rapporto giuridico tra, da un lato, il titolare, il suo rappresentante o i commercianti autorizzati a vendere il materiale di moltiplicazione della sua varietà tutelata e, dall'altra, l'agricoltore che acquista tale materiale per la prima volta.

    Come ho già detto, spetta al titolare verificare il rispetto dei suoi diritti da parte degli agricoltori e degli altri operatori economici, ed egli è pertanto il soggetto maggiormente interessato al controllo delle operazioni aventi ad oggetto il materiale di moltiplicazione delle sue varietà vegetali tutelate e, più in particolare, delle specie rispetto alle quali l'agricoltore può esercitare il privilegio di utilizzare il prodotto del raccolto per una nuova semina o un nuovo impianto.

    39. In mancanza di un contratto che indichi i dati da comunicarsi al titolare, l'art. 8, n. 2, lett. a)-f), del regolamento n. 1768/95, precisa i dati pertinenti, che comprendono, in primo luogo, il nome dell'interessato, il luogo del suo domicilio e l'indirizzo della sua azienda. Il fatto che il titolare possa chiedere tali informazioni è stato fatto valere dalla società Saatgut-Treuhandverwaltungs GmbH per dimostrare che il titolare non conosce e non ha modo di sapere chi abbia piantato o seminato materiale di moltiplicazione di una delle sue varietà vegetali tutelate. A mio parere tale argomento non può essere accolto, giacché, se il titolare si rivolge all'agricoltore, direttamente o per mezzo di un rappresentante, ciò significa che dispone di qualcuno di tali dati; l'obbligo dell'agricoltore di includerli nella sua comunicazione si può spiegare, da una parte, con lo scopo dell'identificazione e, dall'altra, con l'utilità di comprovarli o completarli.

    In secondo luogo, l'agricoltore deve indicare se sia avvalso del privilegio rispetto ad una varietà del titolare. Ritengo che tale prescrizione confermi che il titolare, quando chiede le informazioni, sa che l'agricoltore potrebbe aver utilizzato detto prodotto, ossia che in precedenza l'agricoltore ha acquistato materiale di moltiplicazione della varietà tutelata del titolare.

    In terzo luogo, qualora l'agricoltore abbia utilizzato il prodotto nei suoi campi, nella comunicazione deve indicare in quale misura lo ha fatto, onde rendere possibile la quantificazione del compenso dovuto al titolare. In tal caso, qualora abbia usufruito di servizi prestati da terzi, l'agricoltore deve anche fornire i dati di coloro che hanno effettuato il trattamento del prodotto ai fini del suo impiego successivo.

    In quarto luogo, se non possono essere verificati i dati relativi all'utilizzo del prodotto del raccolto e alla quantità, l'agricoltore deve indicare la quantità di materiale di moltiplicazione utilizzata su autorizzazione del titolare, nonché i dati del fornitore. Per quanto riguarda il controllo esercitabile dai titolari, l'art. 14 del regolamento n. 1768/95 dispone che gli agricoltori debbono conservare le fatture e le etichette almeno per i tre anni precedenti la campagna corrente, che è il periodo cui può fare riferimento la richiesta di informazioni del titolare in merito all'utilizzo del prodotto del raccolto.

    I nn. 5 e 6 dello stesso articolo prevedono che il titolare, anziché contattare l'agricoltore, possa rivolgersi a cooperative, trasformatori e fornitori autorizzati di materiale di moltiplicazione delle sue varietà tutelate, delegati dagli interessati a fornire tali informazioni, nel qual caso non è necessario indicare i dati dei singoli agricoltori. Tali disposizioni confermano anche che, affinché il titolare possa esercitare validamente il suo diritto di essere informato in merito ad una varietà, l'agricoltore deve avere precedentemente coltivato materiale di moltiplicazione di tale varietà.

    40. Dalla formulazione delle norme che il giudice tedesco chiede di interpretare, nonché dal loro contesto e dallo scopo perseguito , emerge quindi che l'obbligo di fornire le informazioni pertinenti al titolare di una varietà tutelata in merito all'utilizzo del privilegio grava su tutti gli agricoltori che abbiano acquistato su autorizzazione il materiale di moltiplicazione di tale varietà, unica condizione cui è subordinato il diritto del titolare di chiedere i dati.

    Di conseguenza, l'obbligo d'informazione, il cui inadempimento può condurre ad un procedimento giurisdizionale, come dimostra la presente causa, non dev'essere esteso, come pretenderebbe la Saatgut- Treuhandverwaltungs nel procedimento principale, agli agricoltori che non abbiano mai acquistato materiale di moltiplicazione della varietà tutelata del titolare, in quanto tecnicamente impossibilitati ad utilizzare il prodotto del raccolto.

    41. E' vero che il titolare non è in grado di dimostrare caso per caso se gli agricoltori si servano nelle loro aziende, a fini di moltiplicazione, del prodotto ottenuto mediante coltivazione della sua varietà tutelata . Tuttavia, considerato che qualunque utilizzo dei costituenti di tale varietà è subordinato alla sua autorizzazione, cui può imporre condizioni o restrizioni al momento della concessione e a proposito della quale gli spetta in esclusiva il controllo del rispetto dei suoi diritti, sarebbe logico che si organizzasse, supponendo che non l'abbia ancora fatto, in modo da essere costantemente informato, attraverso gli intermediari ed i fornitori di sementi, su coloro che acquistano il materiale di moltiplicazione. Disponendo di tale dato potrebbe rivolgere con maggior precisione le sue richieste di informazioni ad agricoltori tenuti a fornirgliele.

    La pretesa della società Saatgut-Treuhandverwaltungs di potersi rivolgere indiscriminatamente a tutti gli agricoltori di un paese affinché compilino un questionario sull'utilizzo del prodotto ottenuto dalla coltivazione di una varietà tutelata mi sembra sproporzionata. Essa risulta inoltre non necessaria al fine di proteggere i legittimi interessi dei titolari che, come ho già detto, dispongono di altri mezzi più sicuri per ottenere le informazioni pertinenti cui hanno senz'altro diritto.

    42. Per i motivi sopra indicati, ritengo che l'art. 14, n. 3, sesto trattino del regolamento n. 2100/94, in combinato disposto con l'art. 8 del regolamento n. 1768/95, vada interpretato nel senso che sono tenuti ad informare il titolare di una varietà vegetale tutelata in merito alla coltivazione nei propri campi del prodotto ottenuto con materiale di moltiplicazione di tale varietà solo gli agricoltori che abbiano precedentemente acquistato tale materiale e siano quindi stati in grado di coltivarlo, a prescindere dalla circostanza che l'abbiano fatto o meno.

    IX - Conclusione

    43. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di risolvere come segue la questione sottopostale dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main:

    «L'art. 14, n. 3, sesto trattino, del regolamento del Consiglio 27 giugno 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, in combinato disposto con l'art. 8 del regolamento della Commissione 24 luglio 1995, n. 1768, che definisce le norme di attuazione dell'esenzione agricola prevista dall'articolo 14, paragrafo 3 del regolamento n. 2100/94, va interpretato nel senso che sono tenuti ad informare il titolare di un ritrovato vegetale tutelato in merito alla coltivazione nei propri campi del prodotto ottenuto mediante materiale di moltiplicazione della varietà di cui trattasi solo gli agricoltori che abbiano precedentemente acquistato detto materiale e siano quindi stati in condizione di coltivarlo, a prescindere dalla circostanza che lo abbiano fatto o meno».

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