Causa T-59/99
Ventouris Group Enterprises SA
contro
Commissione delle Comunità europee
«Concorrenza – Regolamento (CEE) n. 4056/86 – Accertamento nei locali di una società diversa da quella cui è destinata la decisione di accertamento – Art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) – Fissazione dei prezzi – Prova dell'infrazione – Errore di valutazione dei fatti – Ammende – Proporzionalità – Circostanze attenuanti»
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Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 11 dicembre 2003 |
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Massime della sentenza
- 1..
- Concorrenza – Procedimento amministrativo – Decisione della Commissione – Identificazione delle infrazioni sanzionate – Priorità del dispositivo rispetto alla motivazione
[Trattato CE, artt. 85 e 86 (divenuti artt. 81 CE e 82 CE)]
- 2..
- Concorrenza – Intese – Accordi tra imprese – Nozione – Concorso di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato
[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
- 3..
- Concorrenza – Norme comunitarie – Infrazioni – Realizzazione intenzionale – Nozione
[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
- 4..
- Diritto comunitario – Principi – Diritti della difesa – Rispetto nell'ambito dei procedimenti amministrativi
[Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 14, e (CEE) n. 4056/86, art. 18]
- 5..
- Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della Commissione – Limiti – Tutela contro gli interventi arbitrari o sproporzionati della pubblica autorità
(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 14, e n. 4056/86, art. 18)
- 6..
- Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della Commissione – Portata – Accesso ai locali delle imprese – Limiti – Indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'accertamento – Diritto di adire il giudice comunitario
(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 14, e n. 4056/86, art. 18)
- 7..
- Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della Commissione – Accesso ai locali delle imprese – Impresa non contemplata nella decisione di accertamento – Presupposti per l'accesso
(Regolamento del Consiglio n. 4056/86, art. 18)
- 8..
- Concorrenza – Procedimento amministrativo – Poteri di accertamento della Commissione – Cooperazione volontaria dell'impresa – Conseguenze sulla possibilità di dimostrare un'ingerenza eccessiva della pubblica autorità
(Regolamento del Consiglio n. 4056/86, art. 18)
- 9..
- Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione di applicazione delle regole di concorrenza
[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]
- 10..
- Concorrenza – Intese – Divieto – Intese che continuano a produrre effetti oltre la data formale di cessazione – Applicazione dell'art. 85 del Trattato (divenuto art. 81 CE)
[Trattato CE, art. 85 (divenuto art. 81 CE)]
- 11..
- Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Applicazione nell'ambito di un'infrazione commessa da più imprese
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
- 12..
- Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità delle infrazioni – Rispetto dei principi di proporzionalità e di equità
(Regolamento del Consiglio n. 4056/86, art. 19, n. 2)
- 1.
E' con il dispositivo delle decisioni che la Commissione indica la natura e la portata delle infrazioni agli artt. 85 o 86
del Trattato (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) che essa sanziona. In via di principio, proprio per quanto riguarda la portata
e la natura delle infrazioni sanzionate, a rilevare è il dispositivo e non la motivazione. Solo in caso d'incertezza dei termini
usati nel dispositivo occorre interpretare quest'ultimo alla luce della motivazione. Pertanto, al fine di accertare se la
Commissione abbia sanzionato un'infrazione unica o due infrazioni distinte, occorre attenersi al dispositivo di tale decisione,
qualora esso non dia adito a dubbi. v. punti 31, 33
- 2.
Non è necessario, affinché un'intesa tra imprese corrisponda ad un accordo vietato dall'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto
art. 81, n. 1, CE), essere in presenza di un contratto vincolante. E' sufficiente che le imprese considerate abbiano espresso
la loro volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. v. punti 52, 64
- 3.
Affinché un'infrazione alle regole di concorrenza del Trattato possa considerarsi commessa intenzionalmente, non è necessario
che l'impresa si sia resa conto di contravvenire a un divieto sancito da tali regole; è sufficiente che essa non potesse ignorare
che il comportamento incriminato aveva ad oggetto la restrizione della concorrenza. v. punti 54, 92
- 4.
In tutti i procedimenti promossi ai sensi delle norme del Trattato in materia di concorrenza, i diritti della difesa devono
essere rispettati dalla Commissione sia nei procedimenti amministrativi che possono portare all'irrogazione di sanzioni, sia
nello svolgimento delle procedure d'indagine previa, perché è necessario evitare che i detti diritti vengano irrimediabilmente
compromessi nell'ambito di procedure d'indagine previa, fra cui, in particolare, gli accertamenti, che possono essere determinanti
per la costituzione delle prove dell'illegittimità di comportamenti di imprese atti a farne sorgere la responsabilità. v. punti 117-118
- 5.
Per quanto riguarda i poteri di accertamento attribuiti alla Commissione dall'art. 14 del regolamento n. 17 e la misura in
cui i diritti della difesa limitano la loro ampiezza, l'esigenza di una tutela contro interventi delle pubbliche autorità
nella sfera di attività privata di una persona, fisica o giuridica, che siano arbitrari o eccessivi rappresenta un principio
generale del diritto comunitario. Infatti, in tutti i sistemi giuridici degli Stati membri gli interventi delle pubbliche
autorità nella sfera di attività privata di ogni persona, fisica o giuridica, devono essere fondati sulla legge ed essere
giustificati dai motivi che questa contempla; tali ordinamenti prevedono pertanto, pur se con modalità diverse, una tutela
contro interventi arbitrari o eccessivi. v. punto 119
- 6.
Emerge tanto dallo scopo del regolamento n. 17 quanto dall'elenco, all'art. 14 dello stesso, dei poteri attribuiti agli agenti
della Commissione che gli accertamenti possono avere una portata molto ampia. L'esercizio di questi ampi poteri è tuttavia
subordinato a condizioni idonee a garantire il rispetto dei diritti delle imprese coinvolte. In proposito, l'obbligo della Commissione di indicare l'oggetto e lo scopo di un accertamento è fondamentale non solo per
evidenziare la giustificatezza dell'intervento che s'intende effettuare all'interno delle imprese interessate, ma anche per
consentire a queste ultime di comprendere la portata del loro dovere di collaborazione, pur facendo salvi al contempo i loro
diritti di difesa. Del pari, la Commissione è tenuta a indicare nella decisione che ordina un accertamento, in maniera il più possibile precisa,
l'oggetto della ricerca nonché gli elementi sui quali deve vertere l'accertamento. Una simile prescrizione è atta a tutelare
i diritti della difesa delle imprese interessate, in quanto tali diritti sarebbero gravemente compromessi qualora la Commissione
potesse fondarsi, nei confronti delle imprese, su prove che, conseguite durante un accertamento, siano estranee all'oggetto
e allo scopo di questo. Infine, l'impresa destinataria della decisione può presentare, avverso quest'ultima, un ricorso di annullamento dinanzi al
giudice comunitario; in caso di accoglimento del ricorso, alla Commissione sarà impedito di avvalersi di tutti i documenti
o atti probatori raccolti in occasione del detto accertamento. v. punti 121, 124-126
- 7.
La Commissione deve assicurare nei suoi accertamenti il rispetto del principio della legittimità dell'azione delle istituzioni
comunitarie e del principio della tutela contro interventi arbitrari delle pubbliche autorità nella sfera di attività privata
di una persona, fisica o giuridica. Sarebbe sproporzionato e contrario alle disposizioni del regolamento n. 4056/86, che determina
le modalità di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato ai trasporti marittimi, e ai principi fondamentali del diritto
riconoscere alla Commissione, in generale, il diritto di accedere, in forza di una decisione di accertamento indirizzata a
un ente giuridico determinato, ai locali di un ente giuridico terzo con il mero pretesto che questo è strettamente legato
al destinatario della decisione di accertamento ovvero che la Commissione pensa di poter rinvenire colà documenti di quest'ultimo,
come pure il diritto di effettuare accertamenti in tali locali in base alla detta decisione. La Commissione non eccede tuttavia i limiti dei propri poteri d'indagine allorché agisce con diligenza e nel pieno rispetto
del suo dovere di assicurarsi per quanto possibile, prima dell'accertamento, che i locali che intende ispezionare appartengano
effettivamente all'ente giuridico sul quale vuole indagare. Essa si mantiene entro i limiti della legittimità qualora, dopo
aver appreso che i locali oggetto di accertamento non appartengono all'impresa menzionata nella decisione, essa possa ritenere
che tali locali siano comunque utilizzati dall'impresa inizialmente considerata nella decisione per le sue attività commerciali,
posto che la società che vi è installata, pur essendo giuridicamente distinta dalla società destinataria della decisione,
è la sua rappresentante nonché gestore esclusivo delle attività oggetto dell'indagine. Infatti, il diritto di accedere a tutti
i locali, terreni o mezzi di trasporto delle imprese riveste particolare importanza in quanto deve consentire alla Commissione
di raccogliere le prove delle violazioni delle norme sulla concorrenza nei luoghi in cui queste di regola si trovano, vale
a dire nei locali commerciali delle imprese. Ne deriva che la Commissione può tenere conto, nell'esercizio dei suoi poteri
di accertamento, della logica secondo cui le sue possibilità di rinvenire prove della presunta infrazione aumentano qualora
essa indaghi nei locali a partire dai quali la società interessata dall'accertamento svolge abitualmente e de facto la sua
attività d'impresa. v. punti 146-147, 151-152, 156
- 8.
Non può parlarsi di un'eccessiva ingerenza dell'autorità pubblica nella sfera di attività di un'impresa, nel caso in cui sia
effettuato un accertamento con la cooperazione dell'impresa interessata e non sia prodotto alcun elemento per sostenere che
la Commissione abbia oltrepassato i limiti della collaborazione offerta dai dipendenti dell'impresa oggetto di accertamento.
v. punto 162
- 9.
Benché, a norma dell'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE), la Commissione sia obbligata a motivare le proprie decisioni
indicando gli elementi di fatto e di diritto da cui dipende la giustificazione legale del provvedimento e le considerazioni
che l'hanno indotta ad adottare la decisione, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto che sono
stati sollevati da ciascun interessato nel corso del procedimento amministrativo. v. punto 174
- 10.
Il regime di concorrenza istituito dagli artt. 85 e seguenti del Trattato (divenuti artt. 81 CE e seguenti) attribuisce importanza
alle conseguenze economiche degli accordi o di qualsiasi forma analoga di concertazione o di coordinamento, anziché alla loro
forma giuridica. Di conseguenza, per quanto riguarda la prova della continuazione di un'infrazione alle regole di concorrenza,
nel caso di intese che non sono più in vigore è sufficiente, per poter applicare l'art. 85 del Trattato, che esse continuino
a produrre effetti oltre la data formale di cessazione. v. punto 182
- 11.
Qualora un'infrazione alle regole di concorrenza sia stata commessa da più imprese, la Commissione deve tener conto del ruolo
svolto da ciascuna di esse nell'infrazione e, quindi, determinare la gravità relativa della partecipazione di ciascuna di
esse. In particolare, il fatto che un'impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi di un'intesa o che abbia
svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato dev'essere tenuto in considerazione nel valutare la gravità dell'infrazione
e, all'occorrenza, nel determinare l'ammenda. v. punto 200
- 12.
Allorché, in una decisione unica, la Commissione ha sanzionato due infrazioni distinte, ragioni di equità e di proporzionalità
impongono che un'impresa, la quale abbia partecipato a una sola infrazione, sia condannata in modo meno severo di quelle che
hanno preso parte ad entrambe. Ne consegue che la Commissione, avendo calcolato le ammende sulla scorta di un importo di base
unico per tutte le imprese, graduato in funzione delle loro rispettive dimensioni, ma senza operare alcuna distinzione in
funzione della partecipazione delle stesse a una o a entrambe le infrazioni sanzionate, ha inflitto all'impresa che sia stata
dichiarata responsabile di aver partecipato a una sola intesa un'ammenda sproporzionata rispetto all'importanza dell'infrazione
commessa. v. punti 217-220