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Document 61999CJ0298

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 marzo 2002.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
    Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/384/CEE - Reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell'architettura - Accesso alla professione di architetto - Art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE).
    Causa C-298/99.

    Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-03129

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:194

    61999J0298

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 marzo 2002. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 85/384/CEE - Reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell'architettura - Accesso alla professione di architetto - Art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE). - Causa C-298/99.

    raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-03129


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Architetti - Riconoscimento dei diplomi ed altri titoli - Redazione di elenchi nazionali di diplomi ed altri titoli che devono beneficiare di un riconoscimento automatico - Obblighi degli Stati membri

    (Direttiva del Consiglio 85/384, art. 7)

    2. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Obbligo di accludere alla domanda di riconoscimento di un titolo rilasciato in un altro Stato membro il diploma originale o copia certificata conforme - Giustificazione - Assenza

    [Trattato CE, artt. 52 e 59 (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE)]

    3. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Restrizioni - Obbligo di presentare, nell'ambito del riconoscimento di un titolo rilasciato in un altro Stato membro, un certificato di nazionalità e di produrre traduzioni ufficiali dei documenti pertinenti - Giustificazione - Assenza

    [Trattato CE, art. 52 (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE)]

    4. Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Architetti - Riconoscimento dei diplomi ed altri titoli - Diplomi o titoli che danno accesso alle attività di architetto sulla base di diritti acquisiti - Periodo transitorio che spira alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva 85/384

    (Direttiva del Consiglio 85/384, art. 3, 4 e 12)

    5. Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Divieto fatto da uno Stato membro agli architetti ivi esercenti attività professionale, ma stabiliti in altri Stati membri, di munirsi dell'infrastruttura necessaria - Inammissibilità

    [Trattato CE, art. 59 (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE)]

    Massima


    1. Se è pur vero che l'art. 7 della direttiva 85/384, concernente il reciproco riconoscimento di taluni titoli del settore dell'architettura, non prevede espressamente l'obbligo per gli Stati membri di inserire nell'elenco nazionale dei titoli soggetti a riconoscimento automatico i diplomi, i certificati e gli altri titoli inclusi negli elenchi pubblicati dalla Commissione in applicazione del n. 2 di tale articolo, la trasposizione di una direttiva nel diritto nazionale deve, tuttavia, garantirne effettivamente la piena applicazione in modo sufficientemente chiaro e preciso, affinché, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali. Tale requisito assume particolare importanza quando la direttiva miri ad attribuire diritti ai cittadini di altri Stati membri per i quali è condizione essenziale essere posti in grado di identificare i titoli che devono essere automaticamente riconosciuti dallo Stato membro ospitate.

    ( v. punti 27-29 e dispositivo 1 )

    2. L'obbligo, dettato in termini generali da uno Stato membro, secondo cui la domanda di riconoscimento di un titolo rilasciato in un altro Stato membro deve essere accompagnata dal diploma originale o da copia certificata conforme del diploma medesimo costituisce un ostacolo all'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, sancite dagli artt. 52 e 59 del Trattato (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE), in quanto comporta ostacoli aggiuntivi a carico di tutti i richiedenti, tenuto conto dei rischi di smarrimento del diploma originale o del possibile ritardo nel rilascio del diploma da parte dello Stato membro di origine, nonché delle pratiche e degli oneri aggiuntivi connessi alle procedure di autenticazione delle copie conformi agli originali.

    Se è pur vero che, per ragioni imperative di interesse generale, gli Stati membri possono legittimamente esigere la prova dell'esistenza di tali titoli, il detto obbligo risulta sproporzionato in quanto esclude qualsiasi altro tipo di prova idoneo a dimostrare in modo altrettanto certo l'esistenza del titolo in oggetto, come la presentazione di un attestato o del riconoscimento del diploma del richiedente da parte delle autorità o degli ordini professionali dello Stato membro di origine.

    ( v. punti 37-39 e dispositivo 1 )

    3. Nell'ambito del riconoscimento di un titolo rilasciato in un altro Stato membro, l'obbligo dettato dallo Stato membro ospitante di presentare un certificato di cittadinanza e quello di produrre traduzioni certificate conformi agli originali di tutti i documenti che corredano la domanda di riconoscimento non possono essere considerati necessari né giustificati in base a motivi imperativi di interesse generale e risultano, quindi, incompatibili con l'art. 52 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE).

    ( v. punti 45-46 e dispositivo 1 )

    4. L'art. 12 della direttiva 85/384, concernente il reciproco riconoscimento di taluni titoli nel settore dell'architettura, che prevede una deroga ai requisiti minimi di formazione dettati dagli artt. 3 e 4 della direttiva medesima, laddove dispone che ogni Stato membro è tenuto a riconoscere il titolo di architetto a coloro che abbiano ottenuto da un altro Stato membro un attestato da cui risulti che, alla data di applicazione della direttiva medesima, questi potevano legittimamente utilizzare il titolo di architetto in tale altro Stato membro, pur non rispondendo ai detti requisiti minimi, dev'essere interpretato nel senso che l'«applicazione della direttiva» si riferisce alla data ultima entro la quale la direttiva doveva essere trasposta. Ne consegue che uno Stato membro che abbia recepito tardivamente la direttiva non può prorogare il periodo transitorio di cui all'art. 12.

    ( v. punti 47, 51-52 e dispositivo 1 )

    5. Il divieto generalizzato, dettato da uno Stato membro agli architetti stabiliti in altri Stati membri che intendano fornire prestazioni di servizi nello Stato medesimo, di istituire sul territorio una sede principale o secondaria è incompatibile con l'art. 59 del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE), nella parte in cui impedisce ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro di dotarsi nel primo Stato di un'infrastruttura necessaria al fine di espletare la prestazione di cui trattasi. Infatti, il carattere temporaneo della prestazione di servizi non esclude la possibilità per il prestatore di servizi, ai sensi del Trattato, di dotarsi nello Stato membro ospitante di una determinata infrastruttura (ivi compreso un ufficio, uno studio o un'altra sede), se questa infrastruttura è necessaria al compimento della prestazione di cui trattasi.

    ( v. punti 56-57 e dispositivo 1 )

    Parti


    Nella causa C-298/99,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. E. Traversa e dalla sig.ra E. Montaguti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    contro

    Repubblica italiana, rappresentata dal sig. U. Leanza, in qualità di agente, assistito dal sig. G. Aiello, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana:

    1) avendo omesso di prendere tutte le misure necessarie all'attuazione dell'art. 4, n. 1, secondo comma, e n. 2, nonché degli artt. 7, 11 e 14, della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 223, pag. 15), come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 gennaio 1986, 86/17/CEE, che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384/CEE (GU L 27, pag. 71 - rettifica pubblicata in GU L 87, pag. 36);

    2) avendo adottato

    - l'art. 4, n. 2, lett. a), del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1992, n. 129 (GURI n. 41 del 19 febbraio 1992, pag. 18), e l'art. 4, n. 1, lett. a), del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1994, n. 776 (GURI n. 234 del 6 ottobre 1995, pag. 3), che impongono in modo generalizzato la presentazione del diploma in originale o in copia autenticata;

    - l'art. 4, n. 2, lett. c), del decreto n. 129/92 e l'art. 4, n. 1, lett. c), del decreto n. 776/94, che richiedono in modo generalizzato il certificato di cittadinanza;

    - l'art. 4, n. 3, del decreto n. 129/92 e l'art. 10 del decreto n. 776/94, che impongono sistematicamente la traduzione ufficiale dei documenti;

    - l'art. 11, n. 1, lett. c) e lett. d), del decreto n. 129/92, che estende la validità delle attestazioni al di là del 5 agosto 1987;

    3) avendo vietato all'architetto prestatore di servizi in Italia di disporre di un'infrastruttura in Italia (art. 9, n. 1, del decreto n. 129/92);

    4) avendo imposto all'architetto prestatore di servizi l'obbligo di iscrizione presso il Consiglio provinciale territorialmente competente dell'Ordine degli architetti (art. 9, n. 3, del decreto n. 129/92 ed artt. 7 e 8 del decreto n. 776/94), in modo difforme da quanto disposto dall'art. 22 della direttiva 85/384, e

    5) avendo applicato l'art. 4, nn. 6-8, del decreto n. 129/92 in modo non conforme all'art. 20, n. 1, della direttiva 85/384,

    ha violato gli obblighi ad essa imposti dagli artt. 12, 20, 22, 27 e 31 della direttiva 85/384, nonché, per quanto attiene al punto 3) di cui sopra, dall'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE),

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dai sigg. P. Jann, presidente di sezione, S. von Bahr, D.A.O. Edward (relatore), A. La Pergola e C.W.A. Timmermans, giudici,

    avvocato generale: S. Alber

    cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 14 giugno 2001,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 settembre 2001,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 9 agosto 1999, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, a norma dell'art. 226 CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana:

    1) avendo omesso di prendere tutte le misure necessarie all'attuazione dell'art. 4, n. 1, secondo comma, e n. 2, nonché degli artt. 7, 11 e 14, della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 223, pag. 15), come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 gennaio 1986, 86/17/CEE, che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384 (GU L 27, pag. 71 - rettifica pubblicata nella GU L 87, pag. 36; in prosieguo: la «direttiva 85/384»);

    2) avendo adottato

    - l'art. 4, n. 2, lett. a), del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1992, n. 129 (GURI n. 41 del 19 febbraio 1992, pag. 18; in prosieguo: il «decreto n. 129/92»), e l'art. 4, n. 1, lett. a), del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1994, n. 776 (GURI n. 234 del 6 ottobre 1995, pag. 3; in prosieguo: il «decreto n. 776/94»), che impongono in modo generalizzato di presentare il diploma in originale o in copia autenticata;

    - l'art. 4, n. 2, lett. c), del decreto n. 129/92 e l'art. 4, n. 1, lett. c), del decreto n. 776/94, che richiedono in modo generalizzato il certificato di cittadinanza;

    - l'art. 4, n. 3, del decreto n. 129/92 e l'art. 10 del decreto n. 776/94, che impongono sistematicamente la traduzione ufficiale dei documenti;

    - l'art. 11, n. 1, lett. c) e lett. d), del decreto n. 129/92, che estende la validità delle attestazioni al di là del 5 agosto 1987;

    3) avendo vietato all'architetto prestatore di servizi in Italia di disporre di un'infrastruttura in Italia (art. 9, n. 1, del decreto n. 129/92);

    4) avendo imposto all'architetto prestatore di servizi l'obbligo di iscrizione presso il Consiglio provinciale territorialmente competente dell'Ordine degli architetti (art. 9, n. 3, del decreto n. 129/92 ed artt. 7 e 8 del decreto n. 776/94), in modo difforme da quanto disposto dall'art. 22 della direttiva 85/384, e

    5) avendo applicato l'art. 4, nn. 6-8, del decreto n. 129/92 in modo non conforme all'art. 20, n. 1, della direttiva 85/384,

    ha vietato gli obblighi ad essa imposti dagli artt. 12, 20, 22, 27 e 31 della direttiva 85/384, nonché, per quanto attiene al punto 3) di cui sopra, dall'art. 59 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 49 CE),

    Normativa comunitaria

    2 La direttiva 85/384 prevede il riconoscimento automatico di taluni titoli del settore dell'architettura nell'ambito di due distinti regimi.

    3 Da un lato, gli artt. 2-9 della direttiva 85/384, contenuti nel capitolo II, intitolato «Diplomi, certificati ed altri titoli che danno accesso alle attività del settore dell'architettura con il titolo professionale di architetto», stabiliscono un regime generale di reciproco riconoscimento automatico di tutti i titoli del settore dell'architettura che soddisfano le condizioni in essi dettate. L'art. 2 stabilisce inoltre che «[o]gni Stato membro riconosce i diplomi, certificati e altri titoli conseguiti durante un ciclo di formazione rispondente ai requisiti di cui agli artt. 3 e 4, e rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri».

    4 In particolare, l'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva 85/384 precisa che è riconosciuta come soddisfacente ai sensi dell'art. 2 «la formazione delle "Fachhochschulen" nella Repubblica federale di Germania, la quale sia impartita in 3 anni, esista al momento della notifica della presente direttiva, corrisponda ai requisiti definiti all'articolo 3 e dia accesso alle attività di cui all'articolo 1 in questo Stato membro con il titolo professionale di architetto, purché la formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica federale di Germania di 4 anni, comprovato da un certificato rilasciato dall'ordine professionale cui è iscritto l'architetto che desidera beneficiare delle disposizioni della presente direttiva».

    5 Analogamente, l'art. 4, n. 2, della direttiva 85/384 prevede quanto segue:

    «E' altresì riconosciuta come soddisfacente ai sensi dell'articolo 2 una formazione che corrisponda ai requisiti di cui all'articolo 3 e sia sancita da un esame di architettura superato con successo da persone che lavorano da sette o più anni nel settore dell'architettura sotto la sorveglianza di un architetto o di uno studio di architetti. Detto esame deve essere di livello universitario ed equivalere all'esame finale di cui al paragrafo 1, lettera b)».

    6 A tenore dell'art. 7 della direttiva 85/384:

    «1. Ogni Stato membro comunica al più presto, contemporaneamente agli altri Stati membri ed alla Commissione, l'elenco dei diplomi, certificati ed altri titoli di formazione rilasciati sul suo territorio che rispondono ai requisiti di cui agli articoli 3 e 4, nonché l'elenco degli istituti o autorità che rilasciano tali titoli.

    La prima comunicazione ha luogo entro dodici mesi dalla notifica della presente direttiva.

    Analogamente, ogni Stato membro comunica i cambiamenti intervenuti relativamente ai diplomi, ai certificati e agli altri titoli di formazione rilasciati sul suo territorio, con particolare riguardo a quelli che non rispondono più ai requisiti degli articoli 3 e 4.

    2. Gli elenchi e i relativi aggiornamenti vengono pubblicati dalla Commissione, a titolo informativo, sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data della loro comunicazione (...). Elenchi consolidati sono pubblicati periodicamente dalla Commissione».

    7 Dall'altro lato, gli artt. 10-15 della direttiva 85/384, inclusi nel capitolo III, intitolato «Diplomi, certificati e altri titoli che consentono di accedere alle attività del settore dell'architettura in virtù di diritti acquisiti o di disposizioni nazionali vigenti», istituiscono un regime transitorio di reciproco riconoscimento di taluni titoli, elencati tassativamente. Ai sensi dell'art. 10, «[o]gni Stato membro riconosce i diplomi, i certificati e gli altri titoli, di cui all'art. 11, rilasciati dagli altri Stati membri ai cittadini degli Stati membri, che siano già in possesso di tali qualifiche alla data della notifica della presente direttiva o che abbiano iniziato la loro formazione, sanzionata da tali diplomi, certificati e altri titoli, al massimo durante il terzo anno accademico successivo a tale notifica, anche se non rispondono ai requisiti minimi dei titoli di cui al capitolo II».

    8 Tra i titoli che beneficiano del riconoscimento automatico in forza del secondo regime figura, all'art. 11, lett. k), settimo trattino, della direttiva 85/384, «il diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dalla Facoltà di scienze e tecnologia dell'Università di Porto». Tale disposizione è stata integrata nell'art. 11 della direttiva 85/384 mediante la direttiva 86/17.

    9 L'art. 12 della direttiva 85/384 così prevede:

    «Fatto salvo l'articolo 10, ogni Stato membro riconosce, attribuendo loro, sul proprio territorio, per quanto riguarda l'accesso alle attività di cui all'articolo 1 e il loro esercizio con il titolo professionale di architetto lo stesso effetto dei diplomi, certificati ed altri titoli di architetto da esso rilasciati:

    - gli attestati rilasciati ai cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri che al momento della notifica della presente direttiva hanno una regolamentazione dell'accesso e dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 con il titolo professionale di architetto, e che certificano che il titolare ha ricevuto l'autorizzazione di usare il titolo di architetto prima dell'applicazione della presente direttiva e si è dedicato effettivamente nel quadro di tale regolamentazione alle attività in questione durante almeno 3 anni consecutivi nel corso dei 5 anni che precedono il rilascio degli attestati;

    - gli attestati rilasciati a cittadini degli Stati membri dagli altri Stati membri che, tra il momento della notifica e quello dell'applicazione della presente direttiva, introducono una regolamentazione dell'accesso e dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 con il titolo professionale di architetto, e che certificano che il titolare ha ricevuto l'autorizzazione di usare il titolo di architetto al momento dell'applicazione della presente direttiva e si è dedicato effettivamente, nel quadro di tale regolamentazione, alle attività in questione durante almeno 3 anni consecutivi nel corso dei 5 anni che precedono il rilascio degli attestati».

    10 Ai sensi dell'art. 14 della direttiva 85/384, «[a]lle condizioni previste all'articolo 11 sono riconosciuti gli attestati delle autorità competenti della Repubblica federale di Germania che sanzionano la rispettiva equivalenza dei titoli di formazione rilasciati, a decorrere dall'8 maggio 1945, dalle autorità competenti della Repubblica democratica tedesca con i titoli elencati nel predetto articolo».

    11 Gli artt. 17-26 della direttiva 85/384 contengono alcune disposizioni destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi da parte delle persone in possesso di diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura.

    12 Ai sensi dell'art. 20, n. 1, della direttiva 85/384, «[l]a procedura d'ammissione del beneficiario all'accesso ad un'attività di cui all'articolo 1, conformemente agli articoli 17 e 18, deve essere conclusa al più presto e comunque entro tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo dell'interessato, fatte salve le dilazioni che potrebbero risultare necessarie in seguito ad eventuale ricorso introdotto alla fine della procedura stessa».

    13 L'art. 22, nn. 1 e 2, della direttiva 85/384 così dispone:

    «1. Quando uno Stato membro esige dai propri cittadini, per l'accesso o l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, un'autorizzazione o l'iscrizione o l'appartenenza ad una associazione o ad un organismo professionale, detto Stato membro, in caso di prestazione di servizi, esonera i cittadini degli altri Stati membri da tale obbligo.

    Il beneficiario esercita la prestazione di servizi con gli stessi diritti ed obblighi dei cittadini dello Stato membro ospite; in particolare egli è soggetto alle disposizioni disciplinari di carattere professionale o amministrativo applicabili in detto Stato membro.

    A tale scopo e a complemento della dichiarazione relativa alla prestazione di servizi di cui al paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere, al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni disciplinari vigenti nel loro territorio, un'iscrizione temporanea con effetto automatico o un'adesione pro forma ad una associazione o ad un organismo professionale o un'iscrizione in un registro, a condizione che tale iscrizione non ritardi e non complichi in alcun modo la prestazione dei servizi e non comporti alcuna spesa supplementare per il prestatore dei servizi.

    (...)

    2. Lo Stato membro ospite può prescrivere che il beneficiario faccia alle autorità competenti una dichiarazione preliminare relativa alla propria prestazione di servizi, qualora l'esecuzione di tale prestazione comporti la realizzazione di un progetto nel suo territorio».

    14 In conformità dell'art. 27 della direttiva 85/384, «[i]n caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospite può esigere dalle autorità competenti di un altro Stato membro conferma dell'autenticità dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in detto Stato membro e menzionati ai capitoli II e III».

    15 L'art. 31 della direttiva 85/384 prevede quanto segue:

    «1. Gli Stati membri prendono i provvedimenti necessari per conformarsi alla presente direttiva entro 24 mesi dalla data della sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

    Gli Stati membri dispongono tuttavia di tre anni dalla data di detta notifica per conformarsi all'articolo 22.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».

    Normativa nazionale

    16 In seguito alla sentenza 11 luglio 1991, causa C-296/90, Commissione/Italia (Racc. pag. I-3847), nella quale la Corte ha dichiarato che la Repubblica italiana non aveva adottato i provvedimenti necessari per l'attuazione della direttiva 85/384 nell'ordinamento interno, tale Stato membro ha approvato i decreti nn. 129/92 e 776/94.

    Fase precontenziosa del procedimento

    17 La Commissione, considerato che l'attuazione della direttiva nell'ordinamento italiano risultava in parte incompleta e in parte non corretta, ha avviato il procedimento per inadempimento. Dopo aver messo la Repubblica italiana in condizione di presentare le sue osservazioni, questa istituzione, con lettera del 23 marzo 1998, ha emesso un parere motivato nei confronti di tale Stato membro, invitandolo ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi che gli derivano dalla suddetta direttiva entro due mesi dalla notifica di tale parere. Poiché la Repubblica italiana non ha dato seguito al detto parere, la Commissione ha avviato il presente procedimento.

    Sulla censura relativa alla mancata attuazione dell'art. 4, n. 1, secondo comma, e n. 2, nonché degli artt. 11 e 14 della direttiva 85/384

    18 La Commissione contesta al governo italiano la mancata attuazione dell'art. 4, n. 1, secondo comma, e n. 2, dell'art. 11, lett. k), settimo trattino, e dell'art. 14 della direttiva 85/384.

    19 Il governo italiano replica che tali disposizioni, in quanto sufficientemente chiare, precise ed incondizionate, sono direttamente applicabili anche in assenza di trasposizione normativa da parte del legislatore italiano. L'effetto diretto di tali norme escluderebbe pertanto qualsiasi profilo di violazione della direttiva 85/384 poiché l'obiettivo perseguito dalle suddette disposizioni sarebbe comunque raggiunto.

    20 Al riguardo, occorre rilevare che le misure di attuazione della direttiva 85/384 adottate dalle autorità italiane sono contenute nei decreti nn. 129/92 e 776/94.

    21 Tali decreti, tuttavia, non contengono disposizioni atte ad assicurare l'attuazione dell'art. 4, n. 1, secondo comma, della direttiva 85/384, relativo al riconoscimento automatico della formazione impartita dalle Fachhochschulen nella Repubblica federale di Germania, né degli artt. 4, n. 2, e 14 della stessa direttiva.

    22 Inoltre, benché in allegato al decreto n. 129/92 siano riportati i titoli menzionati nell'art. 11 della direttiva 85/384, non vi compare il «diploma in genio civile (licenciatura em engenharia civil) rilasciato dalla Facoltà di scienza e tecnologia dell'Università di Porto», di cui al punto k), settimo trattino, dello stesso articolo. Di conseguenza, la trasposizione dell'art. 11 della detta direttiva risulta incompleta.

    23 Quanto all'argomento del governo italiano relativo all'effetto diretto dell'art. 4, n. 1, secondo comma, e n. 2, nonché degli artt. 11, lett. k), settimo trattino, e 14 della direttiva 85/384, si deve ricordare che, ai sensi di una giurisprudenza costante, uno Stato membro non può far valere l'effetto diretto di una direttiva per sottrarsi all'obbligo di adottare in tempo utile le misure di attuazione adeguate allo scopo della detta direttiva (v., in tal senso, sentenze 6 maggio 1980, causa 102/79, Commissione/Belgio, Racc. pag. 1473, punto 12, e 20 marzo 1997, causa C-96/95, Commissione/Germania, Racc. pag. I-1653, punto 37).

    24 La censura relativa alla mancata attuazione dell'art. 4, n. 1, secondo comma, e n. 2, nonché degli artt. 11, lett. k), settimo trattino, e 14 della direttiva 85/384 è pertanto fondata.

    Sulla censura relativa all'attuazione incompleta dell'art. 7 della direttiva 85/384

    25 La Commissione sostiene che il governo italiano ha attuato solo parzialmente l'art. 7 della direttiva 85/384 in quanto l'allegato A del decreto n. 129/92 menziona unicamente i diplomi elencati all'art. 11 della detta direttiva, senza contenere alcun riferimento alle comunicazioni della Commissione che aggiornano periodicamente l'elenco di cui all'art. 7, e senza precisare che i diplomi menzionati nelle dette comunicazioni sono anch'essi oggetto di riconoscimento automatico.

    26 Ad avviso del governo italiano, non è necessario elencare esplicitamente i titoli soggetti a riconoscimento automatico nel diritto nazionale. Sarebbe infatti sufficiente procedere alla consultazione delle comunicazioni della Commissione.

    27 Al riguardo occorre rilevare che l'art. 7 della direttiva 85/384 non prevede esplicitamente un obbligo per gli Stati membri di inserire nell'elenco nazionale dei titoli soggetti a riconoscimento automatico i diplomi, i certificati e gli altri titoli inclusi negli elenchi pubblicati dalla Commissione in applicazione del n. 2 di tale articolo.

    28 Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, la trasposizione di una direttiva nel diritto nazionale deve garantirne effettivamente la piena applicazione in modo sufficientemente chiaro e preciso, affinché, qualora la direttiva miri ad attribuire diritti ai singoli, i destinatari siano posti in grado di conoscere la piena portata dei loro diritti ed eventualmente di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali. Tale requisito assume particolare importanza quando la direttiva miri ad attribuire diritti ai cittadini di altri Stati membri (v. sentenze 23 marzo 1995, causa C-365/93, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-499, punto 9, e Commissione/Germania, citata, punto 35).

    29 Affinché sia garantita l'efficacia del reciproco riconoscimento dei titoli del settore dell'architettura, è condizione essenziale che i cittadini degli Stati membri siano posti in grado di identificare i titoli che devono essere automaticamente riconosciuti dallo Stato membro ospite.

    30 Si deve constatare che la normativa italiana non contiene disposizioni che indichino in modo adeguato quali titoli debbano essere riconosciuti dalle autorità italiane. In particolare, l'allegato A del decreto n. 129/92 riguarda unicamente il riconoscimento in via transitoria dei diplomi, certificati ed altri titoli menzionati all'art. 11 della direttiva 85/384. Per quanto attiene all'art. 2 del decreto n. 129/92, tale disposizione prevede semplicemente il riconoscimento dei titoli che rispondono ai requisiti enunciati all'art. 3 della detta direttiva. L'art. 5, n. 1, lett. a), dello stesso decreto, da parte sua, autorizza lo stabilimento quando l'interessato è in possesso di un titolo riconosciuto. Infine, l'art. 9, n. 1, lett. a), del medesimo decreto contiene una disposizione analoga in merito all'esercizio della libera prestazione dei servizi.

    31 Di conseguenza, anche la censura relativa all'attuazione incompleta dell'art. 7 della direttiva 85/384 è fondata.

    Sulla censura relativa all'obbligo di produrre il titolo in originale o in copia autenticata

    32 L'art. 4, n. 2, lett. a), del decreto n. 129/92 stabilisce che gli architetti i quali intendono ottenere il riconoscimento in Italia del proprio titolo rilasciato da un altro Stato membro devono presentare il diploma in originale o in copia autenticata.

    33 La Commissione asserisce che tale requisito dovrebbe applicarsi unicamente ai casi in cui sussistono dubbi in merito all'autenticità dei titoli. Essa si riferisce in proposito all'art. 27 della direttiva 85/384, in base al quale, «[i]n caso di dubbio fondato, lo Stato membro ospite può esigere dalle autorità competenti di un altro Stato membro conferma dell'autenticità dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati in detto Stato membro». Secondo la Commissione, tale disposizione deve essere interpretata nel senso che, in assenza di fondati dubbi, l'autenticità di un titolo non è da dimostrare.

    34 La Commissione considera che l'obbligo di produrre il diploma in originale o in copia autenticata comporta oneri aggiuntivi per gli architetti richiedenti, creando in tal modo un ostacolo all'esercizio della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento. La finalità perseguita dalle autorità italiane potrebbe conseguirsi mediante l'applicazione di misure meno restrittive, come l'obbligo di produrre un semplice attestato o una fotocopia del diploma.

    35 Il governo italiano sostiene che gli ostacoli derivanti, a detta della Commissione, dall'applicazione dell'art. 4, n. 2, lett. a), del decreto n. 129/92 non sono né ingiustificati né sproporzionati. L'art. 27 della direttiva 85/384 non porrebbe limiti alla possibilità dello Stato membro ospite di esigere la presentazione di diplomi in originale o in copia autenticata. Tale articolo regolerebbe una diversa situazione, relativa alla conferma dell'autenticità dei detti documenti in presenza di dubbi.

    36 Si deve rilevare che l'obbligo per il richiedente di allegare alla domanda di riconoscimento del titolo il diploma in originale o in copia autenticata, previsto all'art. 4, n. 2, lett. a), del decreto n. 129/92, non rientra nell'ambito delineato dall'art. 27 della direttiva 85/384. La norma italiana in oggetto concerne infatti il contenuto di ogni domanda di riconoscimento presentata da un soggetto interessato, mentre l'art. 27 della direttiva si riferisce a situazioni in cui sussiste un dubbio fondato circa l'autenticità dei diplomi, certificati o altri titoli esibiti a corredo di tale domanda.

    37 Per contro, l'obbligo derivante dall'art. 4, n. 2, lett. a), del decreto n. 129/92 costituisce un ostacolo all'esercizio della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, sancite dagli artt. 52 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 43 CE) e 59 del Trattato, in quanto comporta ostacoli aggiuntivi a carico di tutti gli architetti richiedenti, tenuto conto dei rischi di smarrimento del diploma originale o del possibile ritardo nel rilascio del diploma da parte dello Stato membro di origine, nonché delle pratiche e degli oneri aggiuntivi connessi alle procedure di autenticazione delle copie conformi agli originali.

    38 Quanto all'accertamento del fatto che tale ostacolo si giustifichi o meno in base a motivi imperativi di interesse generale, si deve sottolineare che rientra nell'interesse generale la circostanza che l'esercizio della professione di architetto sia consentito soltanto a coloro che hanno ottenuto determinate qualifiche sanzionate da un titolo riconosciuto. Di conseguenza, gli Stati membri hanno il diritto di esigere la prova dell'esistenza di tale titolo.

    39 Ciononostante, specificando che l'unica prova accettabile è costituita dall'originale del diploma o da una sua copia autenticata, il requisito enunciato all'art. 4, n. 2, lett. a), del decreto n. 129/92 risulta sproporzionato rispetto all'obiettivo perseguito, in quanto esclude qualsiasi altro tipo di prova idoneo a dimostrare in modo altrettanto certo l'esistenza del titolo in oggetto, come la presentazione di un attestato o del riconoscimento del diploma del richiedente da parte delle autorità o degli ordini professionali dello Stato membro di origine.

    40 Ne consegue che l'art. 4, n. 2, lett. a), del decreto n. 129/92 è incompatibile con gli artt. 52 e 59 del Trattato e che la censura della Commissione deve essere accolta.

    Sulle censure relative all'obbligo di fornire la traduzione ufficiale di tutti i documenti ed all'obbligo di esibire il certificato di cittadinanza

    41 L'art. 4, n. 2, lett. c), del decreto n. 129/92 e l'art. 4, n. 1, lett. c), del decreto n. 776/94 prevedono che la domanda di riconoscimento di un titolo sia corredata da un certificato di cittadinanza. L'art. 4, n. 3, del decreto n. 129/92 e l'art. 10 del decreto n. 776/94 dispongono che tutti i documenti redatti in lingua diversa dall'italiano devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana. La conformità di tali traduzioni al testo originale deve essere certificata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato membro nel quale i detti documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

    42 La Commissione asserisce che tali obblighi sono sproporzionati e quindi incompatibili con l'art. 52 del Trattato. In merito alla richiesta di produrre un certificato di cittadinanza, essa sostiene che la presentazione di una copia del passaporto deve essere considerata sufficiente ad attestare di quale Stato membro è cittadino il richiedente.

    43 Quanto all'obbligo di fornire traduzioni certificate conformi ai documenti originali, la Commissione sostiene che questa misura comporta procedure più lunghe e costose, laddove sarebbe sufficiente una semplice traduzione.

    44 Il governo italiano ammette che, di fatto, l'adempimento di tali obblighi non viene tassativamente richiesto. Conformemente ad una prassi amministrativa consolidata, le autorità amministrative competenti considerano che, in sostituzione del certificato di cittadinanza, le copie dei documenti di identità validi siano sufficienti ai fini del riconoscimento. Peraltro, la richiesta di traduzioni si sarebbe fortemente ridotta nei limiti in cui una documentazione di contenuto identico sia stata già depositata nell'ambito di precedenti procedure aventi ad oggetto il riconoscimento di diplomi concernenti domande analoghe.

    45 Al riguardo si evince dalle stesse dichiarazioni del governo italiano che l'obbligo di presentare un certificato di cittadinanza e l'obbligo di fornire traduzioni certificate conformi agli originali di tutti i documenti che corredano la domanda di riconoscimento non possono venire considerati necessari né giustificati in base a motivi imperativi di interesse generale.

    46 Pertanto, gli artt. 4, n. 2, lett. c), del decreto n. 129/92 e 4, n. 1, lett. c), del decreto n. 776/94, da un lato, e gli artt. 4, n. 3, del decreto n. 129/92 e 10 del decreto n. 776/94, dall'altro, risultano incompatibili con l'art. 52 del Trattato.

    Sulla censura relativa ai diritti quesiti

    47 L'art. 12 della direttiva 85/384 ammette un'eccezione ai requisiti minimi di formazione dettati dagli artt. 3 e 4 della stessa direttiva. Ogni Stato membro è così tenuto a riconoscere il titolo di architetto alle persone che abbiano ottenuto da un altro Stato membro un attestato da cui risulti che alla data di applicazione della direttiva 85/384 esse avevano il diritto di usare il titolo di architetto in quest'altro Stato membro, anche nel caso in cui queste persone non rispondano ai suddetti requisiti minimi.

    48 L'art. 11, n. 1, lett. c) e d), del decreto n. 129/92 prevede il riconoscimento del titolo di architetto di coloro che erano autorizzati, prima dell'entrata in vigore del detto decreto, ossia anteriormente al 19 febbraio 1992, a far uso di tale titolo in un altro Stato membro.

    49 La Commissione asserisce che il termine ultimo di validità degli attestati che possono venire rilasciati nell'ambito delineato dall'art. 12 della direttiva 85/384 corrisponde al termine prescritto per la trasposizione della direttiva stessa, vale a dire il 5 agosto 1987.

    50 Il governo italiano sostiene che la dilazione di questo termine al febbraio 1992, concessa dall'art. 11, n. 1, lett. c) e d), del decreto n. 129/92, discende dalla trasposizione tardiva della direttiva 85/384. Il governo avrebbe inteso concedere agli interessati un termine transitorio coerente con quello che sarebbe stato fissato se la direttiva fosse stata trasposta in tempo utile.

    51 Al riguardo, l'espressione «applicazione della direttiva» contenuta nell'art. 12 della direttiva 85/384 deve essere interpretata nel senso che si riferisce alla data ultima entro la quale la direttiva doveva essere recepita. La direttiva 85/384, conformemente al suo art. 31, n. 1, doveva essere trasposta entro ventiquattro mesi a decorrere dalla data della sua notifica, ossia non oltre il 5 agosto 1987.

    52 Di conseguenza, uno Stato membro che abbia recepito tardivamente la direttiva non può prorogare il periodo transitorio previsto dall'art. 12 della stessa.

    53 Si deve pertanto dichiarare che l'art. 11, n. 1, lett. c) e d), del decreto n. 129/92 è in contrasto con l'art. 12 della direttiva 85/384.

    Sulla censura relativa al divieto di disporre di un'infrastruttura permanente

    54 La Commissione ritiene che l'art. 9, n. 1, del decreto n. 129/92, il quale vieta agli architetti stabiliti in altri Stati membri che intendano prestare servizi in Italia di dotarsi di un'infrastruttura permanente in questo paese, sia in contrasto con l'art. 59 del Trattato.

    55 Il governo italiano replica che tale divieto mira ad enfatizzare il carattere temporaneo della prestazione di servizi. Esso afferma che l'art. 9, n. 1, del decreto n. 129/92 non esclude che un prestatore di servizi possa beneficiare di un appoggio stabile per l'espletamento delle prestazioni in oggetto, purché tale struttura non divenga la «sede principale o secondaria di uno studio professionale».

    56 In proposito, si deve ricordare che il carattere temporaneo della prestazione di servizi non esclude la possibilità per il prestatore di servizi, ai sensi del Trattato, di dotarsi nello Stato membro ospitante di una determinata infrastruttura (ivi compreso un ufficio, uno studio o un'altra sede), se questa infrastruttura è necessaria al compimento della prestazione di cui trattasi (sentenze 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard, Racc. pag. I-4165, punto 27, e 7 marzo 2002, causa C-145/99, Commissione/Italia, Racc. pag. I-2235, punti 22 e 23).

    57 Ne consegue che l'art. 9, n. 1, del decreto n. 129/92 è incompatibile con l'art. 59 del Trattato nei limiti in cui il divieto generalizzato ivi previsto impedisce ad un prestatore di servizi stabilito in un altro Stato membro di dotarsi in Italia di un'infrastruttura necessaria al fine di espletare la prestazione di cui trattasi.

    Sulla censura relativa all'obbligo di iscrizione all'albo degli architetti

    58 L'art. 9, n. 3, del decreto n. 129/92 stabilisce che, anche ai fini di espletare la prestazione di servizi, gli architetti devono essere iscritti negli appositi registri, istituiti e tenuti presso i Consigli provinciali ed il Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti. Gli oneri dell'iscrizione sono a carico del detto Ordine.

    59 La procedura di iscrizione è descritta negli artt. 7 e 8 del decreto n. 776/94. Su invito della Corte il governo italiano ha fornito chiarimenti circa le modalità di svolgimento di tale procedura. Per poter effettuare una prima prestazione, alla domanda di iscrizione devono essere allegati un attestato comprovante che il richiedente è abilitato ad esercitare la professione di architetto, un certificato dal quale risulti che lo stesso esercita legalmente tale professione nello Stato membro di origine, e una dichiarazione nella quale vengano indicate la natura e la presumibile durata dell'attività da svolgere, nonché un'eventuale sede temporanea. Il Consiglio al quale è stata sottoposta la domanda deve deliberare entro 30 giorni. L'ammissione alle successive prestazioni è automatica su presentazione della dichiarazione preliminare di cui sopra. L'iscrizione nell'albo di un ordine provinciale non abilita a prestare servizi in un'altra provincia. La prestazione di servizi può aver luogo soltanto in seguito alla delibera del Consiglio che autorizza l'iscrizione.

    60 La Commissione sostiene che l'obbligo di iscrizione è incompatibile con l'art. 22 della direttiva 85/384 e con l'art. 59 del Trattato.

    61 Il governo italiano ritiene che l'art. 9, n. 3, del decreto n. 129/92 sia conforme all'art. 22, n. 1, terzo comma, della direttiva 85/384, in quanto, a suo avviso, quest'ultima disposizione riconosce agli Stati membri la facoltà di prevedere un'iscrizione temporanea con effetto automatico sulla base di una semplice richiesta da parte dell'architetto. Tale governo rileva inoltre che l'iscrizione prevista dall'art. 9, n. 3, del decreto n. 129/92 non comporta costi aggiuntivi per il prestatore di servizi poiché i relativi oneri sono posti a carico dell'Ordine degli architetti.

    62 Si deve rilevare che, in base all'art. 22, n. 1, terzo comma, della direttiva 85/384, lo Stato membro ospite può prevedere l'iscrizione temporanea in un registro, con effetto automatico, a condizione che tale iscrizione non ritardi e non complichi in alcun modo la prestazione dei servizi.

    63 Orbene, l'iscrizione prescritta dalla normativa italiana ritarda la prestazione dei servizi. Come emerge infatti dalle informazioni fornite dal governo italiano, l'iscrizione nel registro viene disposta entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda e la prima prestazione può essere espletata solo ad iscrizione avvenuta.

    64 Ne consegue che l'obbligo di iscrizione contenuto nell'art. 9, n. 3, del decreto n. 129/92 ritarda la prima prestazione di servizi di un architetto ed è quindi incompatibile con l'art. 22 della direttiva 85/384. Per giunta, l'obbligo di iscrizione nel registro di ciascun ordine provinciale nella cui circoscrizione la prestazione di servizi dev'essere espletata rende quest'ultima ancora più complicata.

    65 La censura in esame risulta pertanto fondata.

    Sulla censura relativa al mancato riconoscimento dei titoli entro i termini

    66 In forza dell'art. 20, n. 1, della direttiva 85/384, la procedura di riconoscimento di un titolo di architetto rilasciato da un altro Stato membro deve concludersi al più presto e non oltre tre mesi dalla presentazione del fascicolo completo da parte dell'interessato.

    67 La Commissione sostiene che la procedura disciplinata dall'art. 4, nn. 6-8, del decreto n. 129/92 non mette le autorità italiane in condizione di rispettare il suddetto termine di tre mesi. Essa segnala di aver ricevuto alcune denunce in proposito e cita, a titolo di esempio, il caso di un architetto austriaco che attende dal 17 marzo 1994 una delibera delle autorità italiane in merito alla sua domanda.

    68 Il governo italiano asserisce che le domande sono trattate per la maggior parte entro il termine previsto. Il superamento del detto termine sarebbe in taluni casi giustificato in base alle eccezioni previste dalla direttiva 85/384. Eventuali superamenti del termine non sarebbero imputabili alle autorità italiane, ma piuttosto al fatto che le persone richiedenti il riconoscimento dei loro titoli non avrebbero presentato un fascicolo completo. Questo varrebbe soprattutto per il caso dell'architetto austriaco ricordato dalla Commissione.

    69 Si deve osservare che la Commissione non è stata in grado di confutare la spiegazione fornita dal governo italiano in merito al caso dell'architetto austriaco. Orbene, ai sensi dell'art. 20, n. 1, della direttiva 85/384, qualora la domanda sia incompleta, il termine fissato per il riconoscimento non inizia a decorrere.

    70 Dato che la Commissione non ha validamente dimostrato la violazione dell'art. 20, n. 1, della direttiva 85/384, la presente censura deve essere respinta.

    71 Tenuto conto dell'insieme delle considerazioni che precedono, occorre dichiarare che la Repubblica italiana:

    - non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari all'attuazione dell'art. 4, n. 1, secondo comma, e n. 2, e dell'art. 11, lett. k), settimo trattino, nonché dell'art. 14 della direttiva 85/384,

    - non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per realizzare il riconoscimento automatico dei diplomi, certificati ed altri titoli conformemente agli artt. 2, 3, 7, 8 e 9 della direttiva 85/384,

    - avendo adottato l'art. 4, n. 2, lett. a), del decreto n. 129/92 che, in violazione degli artt. 52 e 59 del Trattato, impone in modo generalizzato di corredare la domanda di riconoscimento di un titolo con un diploma in originale o in copia autenticata,

    - avendo adottato l'art. 4, n. 2, lett. c), del decreto n. 129/92 e l'art. 4, n. 1, lett. c), del decreto n. 776/94 che, in violazione dell'art. 52 del Trattato, impongono in modo generalizzato di allegare alla domanda di riconoscimento di un titolo un certificato di cittadinanza,

    - avendo adottato l'art. 4, n. 3, del decreto n. 129/92 e l'art. 10 del decreto n. 776/94 che, in violazione dell'art. 52 del Trattato, richiedono in tutti i casi la traduzione ufficiale della documentazione allegata a una domanda di riconoscimento di un titolo,

    - avendo adottato l'art. 11, n. 1, lett. c) e d), del decreto n. 129/92 che, in violazione dell'art. 12 della direttiva 85/384, prevede il riconoscimento dei titoli conseguiti dopo il 5 agosto 1987,

    - mantenendo in vigore l'art. 9, n. 1, del decreto n. 129/92 che, in violazione dell'art. 59 del Trattato, sancisce il divieto generalizzato per gli architetti stabiliti in altri Stati membri che intendono fornire servizi in Italia di costituire una sede principale o secondaria in territorio italiano,

    - obbligando, in forza dell'art. 9, n. 3, del decreto n. 129/92 e degli artt. 7 e 8 del decreto n. 776/94, gli architetti stabiliti in altri Stati membri che intendono fornire servizi in Italia ad iscriversi presso il Consiglio provinciale territorialmente competente dell'Ordine degli architetti e, a causa di questa formalità, provocando, in violazione dell'art. 22 della direttiva 85/384, un ritardo nell'espletamento da parte degli architetti della loro prima prestazione di servizi in Italia,

    è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 12, 22, 27 e 31 della direttiva 85/384 e, per quanto riguarda il divieto di cui all'art. 9, n. 1, del decreto n. 129/92, dell'art. 59 del Trattato.

    72 Per il resto, il ricorso deve essere respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    73 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    La Repubblica italiana,

    1) - non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari all'attuazione dell'art. 4, n. 1, secondo comma, e n. 2, e dell'art. 11, lett. k), settimo trattino, nonché dell'art. 14 della direttiva del Consiglio 10 giugno 1985, 85/384/CEE, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli del settore dell'architettura e comportante misure destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, come modificata dalla direttiva del Consiglio 27 gennaio 1986, 86/17/CEE, che modifica, a seguito dell'adesione del Portogallo, la direttiva 85/384,

    - non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per il riconoscimento automatico dei diplomi, certificati ed altri titoli conformemente agli artt. 2, 3, 7, 8 e 9 della direttiva 85/384,

    - avendo adottato l'art. 4, n. 2, lett. a), del decreto legislativo del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1992, n. 129, che, in violazione degli artt. 52 e 59 del Trattato CE (divenuti, in seguito a modifica, artt. 43 CE e 49 CE), impone in modo generalizzato di corredare la domanda di riconoscimento di un titolo con il diploma in originale o in copia autenticata,

    - avendo adottato l'art. 4, n. 2, lett. c), del decreto n. 129/92 e l'art. 4, n. 1, lett. c), del decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1994, n. 776, che, in violazione dell'art. 52 del Trattato, impongono in modo generalizzato di allegare alla domanda di riconoscimento di un titolo un certificato di cittadinanza,

    - avendo adottato l'art. 4, n. 3, del decreto n. 129/92 e l'art. 10 del decreto n. 776/94 che, in violazione dell'art. 52 del Trattato, richiedono in tutti i casi la traduzione ufficiale della documentazione allegata a una domanda di riconoscimento di un titolo,

    - avendo adottato l'art. 11, n. 1, lett. c) e d), del decreto n. 129/92 che, in violazione dell'art. 12 della direttiva 85/384, prevede il riconoscimento dei titoli conseguiti dopo il 5 agosto 1987,

    - mantenendo in vigore l'art. 9, n. 1, del decreto n. 129/92 che, in violazione dell'art. 59 del Trattato, sancisce il divieto generalizzato per gli architetti stabiliti in un altro Stato membro che intendono fornire servizi in Italia di costituire una sede principale o secondaria in territorio italiano,

    - obbligando, in forza dell'art. 9, n. 3, del decreto n. 129/92 e degli artt. 7 e 8 del decreto n. 776/94, gli architetti stabiliti in altri Stati membri che intendono fornire servizi in Italia ad iscriversi presso il Consiglio provinciale territorialmente competente dell'Ordine degli architetti e, a causa di questa formalità, provocando, in violazione dell'art. 22 della direttiva 85/384, un ritardo nell'espletamento da parte degli architetti della loro prima prestazione di servizi in Italia,

    è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza degli artt. 12, 22, 27 e 31 della direttiva 85/384 e, per quanto attiene al divieto di cui all'art. 9, n. 1, del decreto n. 129/92, dell'art. 59 del Trattato.

    2) Per il resto il ricorso è respinto.

    3) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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