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Document 61999CJ0273

    Sentenza della Corte del 6 marzo 2001.
    Bernard Connolly contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Procedimento disciplinare - Sospensione - Motivazione - Colpa addebitata - Artt. 11, 12 e 17 dello Statuto - Parità di trattamento.
    Causa C-273/99 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-01575

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:126

    61999J0273

    Sentenza della Corte del 6 marzo 2001. - Bernard Connolly contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Procedimento disciplinare - Sospensione - Motivazione - Colpa addebitata - Artt. 11, 12 e 17 dello Statuto - Parità di trattamento. - Causa C-273/99 P.

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-01575


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Dipendenti - Regime disciplinare - Sanzione - Sospensione di un dipendente in forza dell'art. 88 dello Statuto - Presupposti

    (Statuto del personale, artt. 25 e 88, primo comma)

    2. Dipendenti - Regime disciplinare - Pubblicazione di un'opera senza previa domanda di autorizzazione - Valutazione da parte dell'autorità che ha il potere di nomina con riguardo sia all'art. 17 dello Statuto sia agli artt. 11 e 12 dello Statuto - Differenza

    (Statuto del personale, artt. 11, 12, 17 e 88)

    3. Dipendenti - Regime disciplinare - Procedimento disciplinare - Sindacato giurisdizionale - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Sindacato, da parte della Corte, della valutazione degli elementi sottoposti al Tribunale - Esclusione tranne che in caso di snaturamento - Parità di trattamento dei dipendenti - Portata

    (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51; Statuto del personale, art. 17; allegato IX)

    Massima


    1. Risulta chiaramente dall'art. 88, primo comma, dello Statuto che l'unica condizione richiesta perché l'autorità che ha il potere di nomina possa sospendere un dipendente dalle sue funzioni, in attesa del risultato del procedimento disciplinare avviato a suo carico, è che una colpa grave venga addebitata al dipendente medesimo.

    Di conseguenza, il Tribunale può considerare che una decisione di sospensione di un dipendente perseguito contiene, conformemente all'art. 25 dello Statuto, una motivazione sufficiente della gravità della colpa addebitata al dipendente. Infatti, l'autorità che ha il potere di nomina non è tenuta, in aggiunta alla detta motivazione, a precisare le ragioni che impongono la sospensione immediata dell'interessato, né, a fortiori, incombe al Tribunale di verificare l'esistenza e la fondatezza di tali ragioni.

    ( v. punti 26, 28-29 )

    2. Il semplice fatto, per un dipendente, di pubblicare, senza aver richiesto la previa autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina, un'opera il cui oggetto riguardi l'attività delle Comunità costituisce di per sé una violazione dell'art. 17 dello Statuto, la quale può formare l'oggetto di una semplice constatazione di fatto.

    Per contro, la verifica della sussistenza di una violazione degli artt. 11 o 12 dello Statuto richiede una valutazione delle circostanze di fatto che non può essere effettuata o, quanto meno, non può avere carattere definitivo al momento dell'adozione di una decisione a norma dell'art. 88 dello Statuto medesimo.

    ( v. punto 37 )

    3. Una volta che le prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetta unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte.

    Qualora un dipendente, di fronte a un procedimento disciplinare per pubblicazione senza autorizzazione preventiva, non abbia fornito alcun indizio od elemento sufficiente per consentire di identificare un altro caso simile che sarebbe stato trattato diversamente dall'istituzione interessata, non può muoversi alcuna doglianza per il fatto che il Tribunale non ha invitato la Commissione a render conto della propria prassi in materia ed a dimostrare che essa non aveva oltrepassato i propri poteri né violato il principio della parità di trattamento tra dipendenti.

    Ad ogni modo, il principio della parità di trattamento tra dipendenti non può essere interpretato nel senso che un dipendente, punito per aver violato quanto prescritto dall'art. 17, secondo comma, dello Statuto, sia legittimato, per eludere il provvedimento di cui è stato oggetto, ad avvalersi del fatto che un altro dipendente che si era reso responsabile della stessa violazione non sia stato sanzionato.

    ( v. punti 41-43 )

    Parti


    Nel procedimento C-273/99 P,

    Bernard Connolly, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Londra (Regno Unito), rappresentato dagli avv.ti J. Sambon e P.-P. van Gehuchten, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 19 maggio 1999, nella causa T-203/95, Connolly/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-83 e II-443),

    procedimento in cui l'altra parte è:

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. G. Valsesia e J. Currall, in qualità di agenti, assistiti dall'avv. D. Waelbroeck, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta in primo grado,

    LA CORTE,

    composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, C. Gulmann, A. La Pergola, M. Wathelet (relatore) e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen e dalla sig.ra N. Colneric, giudici,

    avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

    cancelliere: R. Grass

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 12 settembre 2000,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 19 ottobre 2000,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 luglio 1999, il sig. Connolly ha proposto, a norma dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 19 maggio 1999, nella causa T-203/95, Connolly/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-83 e II-443; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), che ha respinto il suo ricorso diretto all'annullamento della decisione 27 settembre 1995 dell'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN»), con la quale tale autorità ha deciso di sospendere il sig. Connolly dalle sue funzioni con effetto dal 3 ottobre 1995 e di trattenere la metà del suo stipendio base (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

    Contesto normativo

    2 L'art. 11 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») così dispone:

    «Il funzionario deve esercitare le sue funzioni e conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente le Comunità, senza chiedere né accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona estranei all'istituzione di appartenenza.

    Senza l'autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina, il funzionario non può accettare da un governo, né da enti o persone estranei all'istituzione di appartenenza, onorificenze, decorazioni, favori, doni, compensi di qualsiasi natura, salvo che per servizi resi, sia prima della sua nomina, sia nel corso di un congedo straordinario per servizio militare o nazionale, e a motivo di tali servizi».

    3 L'art. 12 dello Statuto prescrive quanto segue:

    «Il funzionario deve astenersi dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano menomare la dignità della sua funzione.

    (...)

    Il funzionario che intenda esercitare un'attività esterna anche a titolo gratuito, ovvero assolvere un mandato all'esterno delle Comunità, deve chiederne l'autorizzazione all'autorità che ha il potere di nomina. Questa autorizzazione viene rifiutata quando l'attività o il mandato possono nuocere all'indipendenza del funzionario o pregiudicare l'attività delle Comunità».

    4 L'art. 17, secondo comma, dello Statuto così dispone:

    «Il funzionario non deve pubblicare, né far pubblicare, solo o in collaborazione, scritti il cui oggetto riguardi l'attività delle Comunità senza autorizzazione dell'autorità che ha il potere di nomina. L'autorizzazione può essere negata solo quando la pubblicazione prevista sia di natura da compromettere gli interessi delle Comunità».

    5 Peraltro, l'art. 88, primo comma, dello Statuto prevede quanto segue:

    «In caso di colpa grave addebitata ad un funzionario dall'autorità che ha il potere di nomina, sia che si tratti di una mancanza ai suoi obblighi professionali o di una infrazione delle norme di diritto comune, questa ultima può sospendere immediatamente il colpevole».

    I fatti all'origine della controversia

    6 I fatti all'origine del ricorso sono esposti nella sentenza impugnata nei seguenti termini:

    «2 All'epoca dei fatti, il ricorrente, sig. Connolly, era funzionario della Commissione di grado A4, quarto scatto, nonché capo dell'unità 3 "SME, politiche monetarie nazionali e comunitaria" nell'ambito della direzione D "affari monetari" presso la direzione generale "Affari economici e finanziari".

    3 Il 24 aprile 1995 il sig. Connolly presentava, a norma dell'art. 40 dello Statuto, una domanda di aspettativa per motivi personali per un periodo di tre mesi a partire dal 3 luglio 1995. Con decisione 2 giugno 1995 la Commissione gli accordava l'aspettativa richiesta.

    4 Con lettera 18 agosto 1995 il sig. Connolly chiedeva di essere reintegrato nei servizi della Commissione allo scadere del periodo di aspettativa per motivi personali concessogli. Con decisione 27 settembre 1995 la Commissione lo reintegrava nel suo impiego con decorrenza dal 4 ottobre 1995.

    5 Durante il periodo di aspettativa per motivi personali, il sig. Connolly pubblicava un libro intitolato The Rotten Heart of Europe. The Dirty War for Europe's Money, senza richiedere la preventiva autorizzazione prevista dall'art. 17, secondo comma, dello Statuto.

    6 All'inizio di settembre - più precisamente, tra il 4 ed il 10 settembre 1995 - veniva pubblicata sulla stampa europea e soprattutto britannica una serie di articoli riguardanti tale libro.

    7 Con lettera 6 settembre 1995 il direttore generale del personale e dell'amministrazione, nella sua qualità di autorità che ha il potere di nomina (...), informava il ricorrente della propria decisione di avviare contro di lui un procedimento disciplinare per violazione degli artt. 11, 12 e 17 dello Statuto, e lo convocava per un'audizione preliminare, a norma dell'art. 87 dello Statuto.

    8 Il 12 settembre 1995 aveva luogo una prima audizione del ricorrente, nel corso della quale quest'ultimo depositava una dichiarazione scritta, affermando che non avrebbe risposto ad alcuna domanda senza prima aver preso conoscenza delle specifiche violazioni che gli venivano contestate.

    9 Con lettera in data 13 settembre l'APN convocava nuovamente il ricorrente per l'audizione del medesimo a norma dell'art. 87 dello Statuto e gli rendeva noto che le violazioni oggetto di addebito erano conseguenti alla pubblicazione del suo libro ed alla pubblicazione per estratti del medesimo sul quotidiano The Times, nonché alle frasi da lui pronunciate in tale occasione nel corso di un colloquio pubblicato sul medesimo giornale, il tutto in assenza di autorizzazione preventiva.

    10 Il 26 settembre 1995, in occasione della sua seconda audizione, il ricorrente rifiutava di rispondere alle domande che gli venivano poste e presentava una dichiarazione scritta, nella quale faceva valere che riteneva possibile pubblicare un'opera senza autorizzazione preventiva una volta collocato in posizione di aspettativa per motivi personali. Il ricorrente aggiungeva che la responsabilità per la pubblicazione degli estratti dell'opera sulla stampa era del suo editore e che alcune delle frasi riferite come pronunciate nel corso del colloquio in questione gli erano state ingiustamente attribuite. (...)

    11 In data 27 settembre 1995 l'APN decideva, ai sensi dell'art. 88 dello Statuto, di sospendere il sig. Connolly dalle sue funzioni con effetto dal 3 ottobre 1995, disponendo la ritenuta della metà del suo stipendio base durante il periodo di sospensione. Tale decisione è motivata come segue:

    "Considerando che il sig. Bernard Connolly, funzionario della Commissione dal 14 agosto 1978, è capo dell'unità II.D.3 (SME, politiche monetarie nazionali e comunitarie); che egli è collocato in aspettativa per motivi personali dal 3 luglio 1995 per una durata di tre mesi;

    considerando che il sig. Connolly ha scritto e pubblicato un libro intitolato The Rotten Heart of Europe, estratti del quale sono stati pubblicati sul giornale The Times, senza aver preventivamente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'APN in conformità delle disposizioni dell'art. 17 dello Statuto;

    considerando che tale libro costituisce l'espressione pubblica non autorizzata di un disaccordo fondamentale con la politica stessa seguita dalla Commissione e di un'opposizione a tale politica, l'attuazione della quale era un compito incombente al sig. Connolly;

    considerando che il sig. Connolly potrebbe aver violato anche gli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 11 e 12 dello Statuto;

    considerando che i summenzionati addebiti mossi nei confronti del sig. Connolly si riferiscono ad una colpa grave e giustificano l'avvio di un procedimento disciplinare;

    considerando che, in una lettera in data 18 agosto 1995, il sig. Connolly ha affermato che desiderava essere reintegrato nei servizi della Commissione alla data di scadenza della sua aspettativa per motivi personali, vale a dire il 2 ottobre 1995; che la Commissione, con decisione 27 settembre 1995, ha accolto la sua domanda ed ha reintegrato il sig. Connolly nel suo posto, rimasto vacante;

    considerando che l'art. 88 dello Statuto prevede che in caso di colpa grave addebitata ad un funzionario dall'autorità che ha il potere di nomina, quest'ultima può sospendere immediatamente il colpevole; che la decisione relativa alla sospensione del funzionario deve precisare se l'interessato conserva, durante il periodo della sospensione, il beneficio della retribuzione o deve determinare l'aliquota della ritenuta a carico del funzionario;

    considerando che la gravità e la natura dei summenzionati addebiti costituenti colpa grave, in relazione alle funzioni ufficiali del sig. Connolly, rendono inopportuna la presenza di quest'ultimo nei servizi della Commissione in attesa del risultato dell'inchiesta disciplinare e giustificano la sospensione del medesimo ai sensi dell'art. 88 dello Statuto;

    (...)"

    (...)

    12 Il 4 ottobre 1995 l'APN decideva di deferire il caso alla commissione di disciplina, a norma dell'art. 1 dell'allegato IX dello Statuto.

    13 Con lettera 18 ottobre 1995, protocollata presso il segretariato generale della Commissione il 27 ottobre successivo, il ricorrente proponeva dinanzi all'APN, a norma dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, un reclamo contro le decisioni relative all'avvio del procedimento disciplinare ed al deferimento del caso alla commissione di disciplina, nonché contro la decisione di sospendere il ricorrente medesimo dalle sue funzioni. (...)

    (...)

    20 Con lettera 27 febbraio 1996, la Commissione informava il ricorrente che il suo reclamo del 27 ottobre 1995 era stato tacitamente rigettato».

    7 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 27 ottobre 1995, il sig. Connolly ha presentato un ricorso diretto ad ottenere:

    - l'annullamento della decisione 6 settembre 1995 dell'APN, che ha disposto l'avvio di un procedimento disciplinare nei suoi confronti, della decisione impugnata e della decisione 4 ottobre 1995, che ha deferito il caso alla commissione di disciplina;

    - la condanna della Commissione a corrispondergli la somma di 750 000 BEF quale risarcimento del danno materiale e morale da lui subìto per effetto della campagna di stampa e delle affermazioni diffamatorie di cui egli è stato oggetto, nonché

    - la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza, a spese della Commissione, sui seguenti organi di stampa: The Times, The Daily Telegraph e The Financial Times.

    8 A conclusione del procedimento disciplinare, l'APN, con decisione 16 gennaio 1996, adottata in conformità del parere espresso dalla commissione di disciplina, ha inflitto al ricorrente la sanzione della destituzione dall'impiego senza soppressione o riduzione dei diritti alla pensione di anzianità.

    9 Il parere della commissione di disciplina e la decisione che ha disposto la destituzione del ricorrente sono stati oggetto di separati ricorsi di annullamento proposti dinanzi al Tribunale (sentenza 19 maggio 1999, cause riunite T-34/96 e T-163/96, Connolly/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-87 e II-463). A motivo della proposizione del ricorso T-163/96 contro la decisione di destituzione, il ricorrente ha rinunciato al ricorso T-203/95, fatta eccezione per le censure relative alla validità della decisione impugnata. Il Tribunale ha preso atto, ai punti 29 e 30 della sentenza impugnata, di tale rinuncia parziale.

    La sentenza impugnata

    10 Dinanzi al Tribunale, il ricorrente, a sostegno della propria domanda di annullamento della decisione impugnata, ha dedotto due motivi, relativi, da un lato, alla violazione degli artt. 25 e 88 dello Statuto e, dall'altro, alla violazione del principio della parità di trattamento tra dipendenti.

    Sul motivo relativo alla violazione degli artt. 25 e 88 dello Statuto

    11 Il ricorrente si duole, in sostanza, che la Commissione non abbia sufficientemente motivato la decisione impugnata, non avendo essa esposto i motivi per i quali i fatti a lui addebitati costituivano una colpa grave ai sensi dell'art. 88 dello Statuto.

    12 Il Tribunale ha respinto tale motivo sulla base della seguente motivazione:

    «46 Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, la decisione che dispone la sospensione di un dipendente, per il fatto stesso di costituire un provvedimento pregiudizievole per il destinatario, deve essere motivata a norma dell'art. 25, primo comma, dello Statuto. Tale motivazione deve essere conforme al principio enunciato dall'art. 88, primo comma, dello Statuto, il quale consente all'APN di sospendere immediatamente un dipendente unicamente nel caso in cui quest'ultima faccia valere una grave mancanza del funzionario medesimo, sia che si tratti di una violazione dei suoi obblighi professionali, sia che si tratti di un'infrazione del diritto comune (sentenza Gutmann/Commissione, citata).

    47 Nella fattispecie risulta dalla decisione impugnata che la grave mancanza addebitata al ricorrente corrispondeva a fatti che, supponendoli provati, costituivano, a giudizio dell'APN, una violazione delle disposizioni dell'art. 17 dello Statuto e potevano altresì configurare una violazione degli obblighi previsti dagli artt. 11 e 12 dello Statuto.

    48 Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la decisione non si limita ad affermare che l'opera in questione è stata scritta e pubblicata senza previa autorizzazione, in violazione delle disposizioni dell'art. 17 dello Statuto. Infatti, tale decisione motiva, in maniera circostanziata, la gravità della violazione addebitata. Da un lato, la decisione fa riferimento al grado ed alle funzioni del ricorrente, a quel tempo capo dell'unità 3 "SME, politiche monetarie nazionali e comunitarie" nell'ambito della direzione generale "Affari economici e Finanziari". Dall'altro, essa cita i termini polemici utilizzati per il titolo del libro e fa presente che quest'ultimo è stato pubblicato per estratti nel quotidiano The Times, evocando in tal modo la particolare pubblicità e l'attività di promozione delle quali tale libro è stato oggetto. Infine, la decisione sottolinea che il detto libro esprime un disaccordo fondamentale con la politica della Commissione, l'attuazione della quale rientrava nondimeno nelle funzioni del ricorrente.

    49 Sempre in relazione a tali fatti, l'APN ha ritenuto che il ricorrente potesse aver violato anche gli artt. 11 e 12 dello Statuto, in forza dei quali il funzionario deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente le Comunità ed astenersi dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano menomare la dignità della sua funzione. Pertanto, il ricorrente non può validamente sostenere che l'APN ha omesso di individuare gli elementi di fatto che, a giudizio di tale autorità, potevano costituire una violazione delle predette disposizioni. A questo proposito occorre sottolineare anche che l'art. 88 dello Statuto non richiede che l'APN prenda posizione in maniera definitiva in merito alla sussistenza di violazioni degli obblighi previsti dallo Statuto, bensì soltanto che tale autorità esponga le ragioni per le quali una grave mancanza viene addebitata al funzionario deferito in sede disciplinare.

    50 Da quanto sopra esposto discende che l'APN ha sufficientemente motivato in diritto la propria decisione di sospendere il ricorrente dalle sue funzioni, in attesa del risultato del procedimento disciplinare aperto contro quest'ultimo».

    Sul motivo relativo alla violazione del principio della parità di trattamento tra dipendenti

    13 Il ricorrente si duole che la Commissione abbia violato il principio della parità di trattamento tra dipendenti, da un lato, perché tale istituzione non si sarebbe conformata alla prassi, da essa generalmente seguita, di autorizzare, senza controllo preventivo, la pubblicazione di opere da parte di dipendenti il cui rapporto di lavoro fosse in stato di quiescenza e, dall'altro, in ragione del fatto che altri dipendenti, resisi responsabili di comportamenti di gravità incontestabile mentre il loro rapporto di lavoro era in corso, non si sarebbero visti infliggere una sanzione di questo tipo.

    14 Il Tribunale ha respinto anche il secondo motivo sulla base della seguente motivazione:

    «57 Secondo una costante giurisprudenza, sussiste violazione del principio della parità di trattamento quando due categorie di persone le cui situazioni di fatto e di diritto non presentano differenze sostanziali vengono trattate in modo diverso, o quando situazioni diverse sono trattate in modo identico (v. sentenza del Tribunale 15 marzo 1994, causa T-100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pag. II-275, punto 50, e giurisprudenza ivi citata).

    58 Per quanto riguarda, anzitutto, l'argomento relativo all'esistenza di una prassi generalizzata della Commissione - peraltro non dimostrata - consistente nel non assoggettare all'autorizzazione preventiva prevista dall'art. 17, secondo comma, dello Statuto la pubblicazione delle opere di funzionari collocati in aspettativa per motivi personali, esso non è di natura tale da dimostrare una violazione del principio della parità di trattamento, dal momento che tale argomento fa riferimento ad una situazione differente da quella del ricorrente. Infatti, anche a supporre che vi sia stata una prassi del genere relativamente ad opere riguardanti le attività delle Comunità ai sensi del summenzionato art. 17, è sufficiente constatare che, come risulta dalla decisione impugnata, la gravità della colpa addebitata al ricorrente non era data dalla semplice assenza di un'autorizzazione preventiva alla pubblicazione, bensì da un insieme di circostanze peculiari del caso di specie, quali il contenuto dell'opera in questione, la pubblicità che aveva accompagnato quest'ultima e la possibile violazione degli artt. 11 e 12 dello Statuto.

    59 Quanto all'affermazione secondo cui l'APN non avrebbe adottato alcun provvedimento di sospensione nei confronti di un altro funzionario che aveva pubblicato, a rapporto di lavoro in corso, pamphlet ingiuriosi, il Tribunale osserva come il ricorrente non abbia fornito alcuna prova in tal senso, sicché anche tale argomento deve essere respinto.

    60 Ad ogni modo, l'art. 88, primo comma, dello Statuto non impone all'APN di sospendere il funzionario nei confronti del quale sia stato mosso un addebito di colpa grave, bensì prevede che l'APN "possa" adottare una decisione in tal senso qualora tale condizione risulti avverata. Da ciò consegue che l'APN dispone, in tale ipotesi, di un ampio potere discrezionale, che spetta ad essa esercitare in funzione delle circostanze del caso di specie».

    15 In conclusione, il Tribunale ha respinto il ricorso e condannato ciascuna delle parti a sopportare le proprie spese.

    Il ricorso contro la pronuncia del Tribunale di primo grado

    16 Nel suo ricorso, il sig. Connolly, da un lato, conclude chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata e, dall'altro, ripropone le conclusioni che aveva già presentato dinanzi al Tribunale; egli chiede inoltre alla Corte di ordinare la pubblicazione del dispositivo dell'emananda sentenza sugli organi di stampa menzionati al punto 7 della presente sentenza.

    17 La Commissione conclude chiedendo il rigetto integrale del ricorso e, in particolare, il rigetto delle domande dirette ad ottenere un risarcimento e la pubblicazione della sentenza, a motivo dell'irricevibilità delle medesime.

    Sulla ricevibilità del ricorso

    18 Ai sensi dell'art. 113, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, l'impugnazione non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.

    19 Ebbene, come già riferito al punto 9 della presente sentenza, il Tribunale ha preso atto che, all'udienza, il ricorrente aveva parzialmente rinunciato al proprio ricorso, e precisamente alla parte di questo diretta ad impugnare le decisioni dell'APN che avevano disposto l'avvio di un procedimento disciplinare contro di lui ed il deferimento del caso alla commissione di disciplina, ed aveva altresì rinunciato alle proprie domande dirette ad ottenere un risarcimento e la pubblicazione della sentenza. Pertanto, il Tribunale si è limitato all'esame dei motivi dedotti a sostegno della domanda di annullamento della decisione impugnata.

    20 Di conseguenza, occorre dichiarare irricevibili le conclusioni del ricorso contro la pronuncia del Tribunale dirette all'annullamento delle decisioni 6 settembre 1995 e 4 ottobre 1995 dell'APN, con le quali quest'ultima ha disposto, rispettivamente, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente ed il deferimento del caso alla commissione di disciplina, e dirette altresì a sentir condannare la Commissione al pagamento di un risarcimento danni ed alla pubblicazione della sentenza.

    Nel merito

    21 A sostegno del proprio ricorso, il sig. Connolly deduce tre motivi. Il primo motivo è relativo alla carenza di motivazione della sentenza ed all'erronea interpretazione dell'art. 88, primo comma, dello Statuto. Il secondo motivo è fondato sullo snaturamento della motivazione della decisione impugnata nonché sulla violazione della fiducia dovuta alle risultanze degli atti documentali. Il terzo motivo è relativo alla violazione delle regole in materia di onere della prova e del principio di lealtà processuale.

    Il primo motivo

    22 Con il primo motivo il ricorrente si duole che il Tribunale abbia ritenuto, ai punti 47-49 della sentenza impugnata, che l'APN avesse motivato in maniera circostanziata, in conformità agli artt. 25 e 88 dello Statuto, la gravità della colpa addebitata. Ora, le norme suddette imporrebbero all'APN non soltanto l'obbligo di addebitare una grave mancanza al dipendente deferito in sede disciplinare, ma anche quello di esporre i motivi per i quali tale mancanza impone la sospensione immediata del dipendente medesimo.

    23 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 88, primo comma, dello Statuto, in caso di colpa grave addebitata ad un dipendente dall'APN, «sia che si tratti di una mancanza ai suoi obblighi professionali o di un'infrazione delle norme di diritto comune, quest'ultima può sospendere immediatamente il colpevole».

    24 A questo proposito il Tribunale ha constatato, al punto 47 della sentenza impugnata, che la colpa grave addebitata al ricorrente «corrispondeva a fatti che, supponendoli provati, costituivano, a giudizio dell'APN, una violazione delle disposizioni dell'art. 17 dello Statuto e potevano altresì configurare una violazione degli obblighi previsti dagli artt. 11 e 12 dello Statuto».

    25 Il Tribunale ha inoltre rilevato, al punto 48, che la decisione impugnata conteneva una motivazione circostanziata della colpa addebitata all'interessato, in quanto la detta decisione, prima di ogni altra cosa, specificava il grado e le funzioni del ricorrente nell'ambito della direzione generale degli «Affari economici e Finanziari»; il Tribunale ha successivamente precisato che la medesima decisione menzionava i termini polemici utilizzati per il titolo del libro e riferiva che quest'ultimo era stato pubblicato per estratti nel quotidiano The Times, evidenziando così la particolare pubblicità e l'attività di promozione delle quali il libro medesimo era stato oggetto; infine, il Tribunale ha rilevato come la detta decisione sottolineasse che il libro esprimeva un disaccordo fondamentale con la politica della Commissione, l'attuazione della quale rientrava nelle funzioni del ricorrente.

    26 Inoltre, dopo aver precisato, al punto 49 della sentenza impugnata, che l'art. 88 non richiede che l'APN prenda posizione in maniera definitiva in merito all'esistenza di una violazione degli obblighi previsti dallo Statuto, bensì soltanto che la detta autorità esponga le ragioni per le quali una grave mancanza viene addebitata al dipendente deferito in sede disciplinare, il Tribunale ha concluso, al punto 50, che l'APN aveva sufficientemente motivato in diritto la propria decisione di sospendere il ricorrente dalle sue funzioni, in attesa del risultato del procedimento disciplinare avviato a suo carico.

    27 La sentenza impugnata - i cui punti 47-49 sono stati appena illustrati nel loro contenuto - non travisa in alcun modo la portata degli artt. 25 e 88 dello Statuto.

    28 Infatti, risulta chiaramente dall'art. 88, primo comma, dello Statuto che l'unica condizione richiesta perché l'APN possa sospendere un dipendente dalle sue funzioni, in attesa del risultato del procedimento disciplinare avviato a suo carico, è che una colpa grave venga addebitata al dipendente medesimo.

    29 Nella fattispecie il Tribunale ha correttamente considerato che la decisione impugnata conteneva, conformemente all'art. 25 dello Statuto, una motivazione sufficiente della gravità della colpa addebitata al ricorrente. L'APN non era tenuta, in aggiunta alla detta motivazione, a precisare le ragioni che imponevano la sospensione immediata dell'interessato, né, a fortiori, incombeva al Tribunale di verificare l'esistenza e la fondatezza di tali ragioni.

    30 Il primo motivo deve, pertanto, essere dichiarato infondato.

    Il secondo motivo

    31 Con il secondo motivo il ricorrente si duole che il Tribunale, al punto 49 della sentenza impugnata, abbia alterato la motivazione della decisione impugnata e violato il principio della fiducia dovuta alle risultanze degli atti documentali.

    32 Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata ha preso in considerazione soltanto in via subordinata l'eventualità di una violazione degli obblighi incombenti ai dipendenti in forza degli artt. 11 e 12 dello Statuto, e che l'impiego del condizionale nella formulazione di tale ultima violazione significa che i fatti assertivamente contrari agli artt. 11 e 12 dello Statuto sono diversi da quelli già noti all'APN ed esplicitati da quest'ultima in relazione alla violazione dell'art. 17 del detto Statuto.

    33 Ebbene, secondo il ricorrente, il Tribunale ha affermato, al punto 49 della sentenza impugnata, che, in relazione a tali medesimi fatti, l'APN aveva ritenuto che il ricorrente potesse aver violato anche gli artt. 11 e 12 dello Statuto.

    34 Come giustamente osservato dalla Commissione, tale motivo si basa su una erronea lettura della decisione impugnata.

    35 Infatti, il secondo considerando della motivazione di tale decisione fa riferimento anzitutto alla pubblicazione di un libro, estratti del quale erano stati pubblicati nel giornale The Times, senza che il ricorrente avesse preliminarmente richiesto ed ottenuto l'autorizzazione dell'APN, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 17 dello Statuto. Il terzo considerando afferma inoltre che tale libro costituisce l'espressione pubblica non autorizzata di un disaccordo fondamentale con la politica seguita dalla Commissione e di un'opposizione a tale politica, l'attuazione della quale era un compito incombente al sig. Connolly. Infine, si evince dal quarto considerando che il ricorrente «potrebbe» aver violato anche gli obblighi che gli incombono in forza degli artt. 11 e 12 dello Statuto.

    36 Tali diversi elementi sono stati fedelmente illustrati ai punti 48 e 49 della sentenza impugnata.

    37 Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni, il fatto che l'APN abbia utilizzato il condizionale in relazione alla violazione degli artt. 11 e 12 dello Statuto, impiegando invece l'indicativo presente quando si trattava della violazione dell'art. 17 dello Statuto, si spiega in base alla natura stessa delle violazioni addebitate. Infatti, il semplice fatto di pubblicare, senza previa autorizzazione dell'APN, un'opera il cui oggetto riguardi l'attività delle Comunità costituisce di per sé una violazione dell'art. 17 dello Statuto, la quale può formare l'oggetto di una semplice constatazione di fatto. Per contro, la verifica della sussistenza di una violazione degli artt. 11 o 12 dello Statuto richiede una valutazione delle circostanze di fatto che non può essere effettuata o, quanto meno, non può avere carattere definitivo al momento dell'adozione di una decisione a norma dell'art. 88 dello Statuto medesimo.

    38 Di conseguenza, anche il secondo motivo deve essere dichiarato infondato.

    Il terzo motivo

    39 Con il terzo motivo il ricorrente si duole che il Tribunale abbia violato le regole in materia di onere della prova ed il principio del leale contraddittorio nei procedimenti giurisdizionali, avendo il detto giudice, al punto 59 della sentenza impugnata, respinto per mancanza di prova l'affermazione del ricorrente secondo cui l'APN non aveva adottato alcun provvedimento di sospensione nei confronti di un altro dipendente che aveva pubblicato pamphlet ingiuriosi mentre si trovava in posizione di attività di servizio.

    40 Il ricorrente fa valere che, nel suo ricorso di annullamento, egli ha sostenuto che la sola sanzione inflitta al detto dipendente era stata una nota di biasimo, ma che egli non disponeva di maggiori elementi, in quanto gli era stato impossibile ottenere altre informazioni riguardanti i dipendenti sanzionati dalla Commissione. Di conseguenza, secondo il ricorrente, spettava all'istituzione convenuta, nel rispetto del principio del leale contraddittorio nei procedimenti giurisdizionali, dimostrare quale fosse la politica della detta istituzione in caso di pubblicazione, da parte di un dipendente in attività, di scritti di qualunque natura in assenza della necessaria autorizzazione preliminare.

    41 A questo proposito occorre ricordare come, una volta che le prove sono state acquisite regolarmente e che i principi generali del diritto e le norme di procedura in materia di onere e di produzione della prova sono stati rispettati, spetti unicamente al Tribunale pronunciarsi sul valore da attribuire agli elementi dinanzi ad esso prodotti. Questa valutazione non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento di tali elementi, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-8417, punto 24).

    42 Nella fattispecie il Tribunale ha constatato, al punto 59 della sentenza impugnata, che il ricorrente non aveva fornito la prova delle sue affermazioni relative alla posizione assunta dalla Commissione nell'altro caso concreto, da lui invocato, di pubblicazione senza previa autorizzazione. E' giocoforza altresì constatare che il ricorrente non ha fornito alcun indizio od elemento sufficiente per consentire di identificare tale caso concreto, e che pertanto non può muoversi alcuna doglianza per il fatto che il Tribunale non ha invitato la Commissione a render conto della propria prassi in materia ed a dimostrare che essa non aveva oltrepassato i propri poteri né violato il principio della parità di trattamento tra dipendenti.

    43 Ad ogni modo, anche supponendo che un dipendente, resosi responsabile di una violazione delle disposizioni dell'art. 17, secondo comma, dello Statuto, non sia stato sanzionato, il principio della parità di trattamento tra dipendenti non può essere interpretato nel senso che il ricorrente è legittimato a valersi di tale circostanza per sfuggire al provvedimento adottato a suo carico.

    44 Di conseguenza, anche il terzo motivo deve essere respinto.

    45 Dall'insieme delle considerazioni che precedono consegue che il ricorso deve essere respinto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    46 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Ai sensi dell'art. 70 di tale regolamento, nelle cause fra le Comunità ed i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di quest'ultime. Tuttavia, in forza dell'art. 122, secondo comma, del regolamento, l'art. 70 non si applica alle impugnazioni proposte dai dipendenti o da altri agenti contro le rispettive istituzioni di appartenenza. Di conseguenza, poiché il ricorrente è rimasto soccombente, va condannato alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Il sig. Connolly è condannato alle spese.

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