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Document 61999CJ0228
Judgment of the Court (Second Chamber) of 8 November 2001. # Silos e Mangimi Martini SpA v Ministero delle Finanze. # Reference for a preliminary ruling: Tribunale civile e penale di Cagliari - Italy. # Agriculture - Common organisation of the markets - Export refunds - Withdrawal - Interpretation and validity of Regulations (EC) Nos 1521/95 and 1576/95 - Failure to state reasons. # Case C-228/99.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 novembre 2001.
Silos e Mangimi Martini SpA contro Ministero delle Finanze.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile e penale di Cagliari - Italia.
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni all'esportazione - Abolizione - Interpretazione e validità dei regolamenti (CE) nn. 1521/95 e 1576/95 - Difetto di motivazione.
Causa C-228/99.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 novembre 2001.
Silos e Mangimi Martini SpA contro Ministero delle Finanze.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile e penale di Cagliari - Italia.
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni all'esportazione - Abolizione - Interpretazione e validità dei regolamenti (CE) nn. 1521/95 e 1576/95 - Difetto di motivazione.
Causa C-228/99.
Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-08401
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:599
*A9* Tribunale di Cagliari, Sezione civile, ordinanza del 21/05/1999 26/05/1999 (4079/98 RAC)
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell'8 novembre 2001. - Silos e Mangimi Martini SpA contro Ministero delle Finanze. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale civile e penale di Cagliari - Italia. - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Restituzioni all'esportazione - Abolizione - Interpretazione e validità dei regolamenti (CE) nn. 1521/95 e 1576/95 - Difetto di motivazione. - Causa C-228/99.
raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-08401
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Agricoltura Organizzazione comune dei mercati Restituzioni all'esportazione Normativa applicabile ad una domanda in mancanza di domanda di fissazione anticipata Regolamento pubblicato il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione da parte dell'ufficio doganale competente
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 1766/92, art. 13, n. 3; regolamento (CEE) della Commissione n. 3665/87, art. 3, nn. 1 e 2, e regolamento (CE) della Commissione n. 1521/95]
2. Agricoltura Organizzazione comune dei mercati Restituzioni all'esportazione Fissazione degli importi Primo regolamento seguito da un altro avente un contenuto identico e non contenente alcun riferimento al primo Revoca del primo regolamento ad opera del secondo Insussistenza
[Regolamenti (CE) della Commissione nn. 1521/95 e 1576/95]
3. Atti delle istituzioni Motivazione Obbligo Portata Regolamento che fissa le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali
[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE); regolamento (CE) della Commissione n. 1521/95]
4. Agricoltura Organizzazione comune dei mercati Restituzioni all'esportazione Regolamento che fissa le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali Invalidità Effetti
[Regolamenti (CE) della Commissione nn. 1415/95 e 1521/95]
1. Dalla lettura combinata degli artt. 13, n. 3, del regolamento n. 1766/92, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, e 3, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, risulta che, quando non è stata presentata domanda di fissazione anticipata della restituzione, il fatto generatore da prendere in considerazione per determinare la normativa e, di conseguenza, l'importo della restituzione applicabili è l'accettazione, da parte dell'ufficio doganale competente, della dichiarazione di esportazione in cui viene indicato che sarà chiesta una restituzione. Ne consegue che, in mancanza di domanda di fissazione anticipata, la normativa applicabile a una domanda di restituzione all'esportazione è quella che vige alla data dell'accettazione della dichiarazione di esportazione contenente tale domanda.
In tali circostanze, il regolamento n. 1521/95, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali, si applicava alle operazioni di esportazione relativamente alle quali gli uffici doganali competenti hanno accettato, il giorno della sua pubblicazione, la dichiarazione di esportazione indicante che stava per essere chiesta una restituzione all'esportazione e per le quali non era stata chiesta alcuna fissazione anticipata della restituzione all'esportazione.
( v. punti 14, 17 e dispositivo 1 )
2. Per quanto riguarda la fissazione delle restituzioni all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per animali, il regolamento n. 1576/95 non ha revocato il regolamento n. 1521/95 e non ha quindi avuto alcuna influenza sull'applicabilità di quest'ultimo alla data del 30 giugno 1995. In effetti, il fatto che un primo regolamento sia stato seguito da un altro regolamento avente un contenuto identico e non contenente alcun riferimento al primo non consente di concludere che il secondo regolamento abbia revocato il primo. La revoca di un regolamento è una misura eccezionale che ha effetti retroattivi e può quindi essere soltanto esplicita.
( v. punti 18-19, 21 e dispositivo 2 )
3. La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE) dev'essere adeguata alla natura dell'atto considerato. Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio sindacato. Inoltre non si può esigere che la motivazione di un atto specifichi i vari elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono l'oggetto qualora l'atto stesso sia in armonia con il contesto normativo di cui fa parte. Tuttavia, viene anche ammesso che, pur se la decisione che rientri nell'ambito di una prassi decisionale costante può essere motivata sommariamente, in particolare con un richiamo a tale prassi, l'autorità comunitaria deve sviluppare il suo ragionamento in modo esplicito quando la decisione vada notevolmente al di là delle decisioni precedenti.
Non adempie a tale obbligo e, quindi, è invalido il regolamento n. 1521/95, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali. Il semplice riferimento alle possibilità e alle condizioni di vendita sul mercato mondiale, alla necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario e all'aspetto economico delle esportazioni non può costituire un'adeguata motivazione per un regolamento che, come il citato regolamento, rompe con la normale prassi della Commissione consistente nel fissare l'entità delle restituzioni in base alla differenza tra i prezzi dei prodotti di cui trattasi sul mercato comunitario, da una parte, e sul mercato mondiale, dall'altra.
( v. punti 27-28, 30 e dispositivo 3 )
4. Per quanto riguarda la fissazione delle restituzioni all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali, l'invalidità del regolamento n. 1521/95 ha l'effetto che le restituzioni all'esportazione di alimenti a base di cereali per animali, la cui richiesta è stata preannunciata nelle dichiarazioni di esportazione accettate dagli uffici doganali competenti il solo giorno in cui il detto regolamento era applicabile, vale a dire il 30 giugno 1995, e relativamente alle quali non era stata chiesta alcuna fissazione anticipata, devono essere calcolate conformemente al regolamento n. 1415/95.
( v. punto 39 e dispositivo 4 )
Nel procedimento C-228/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Tribunale civile e penale di Cagliari nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Silos e Mangimi Martini SpA
e
Ministero delle Finanze,
domanda vertente sull'interpretazione e sulla validità dei regolamenti (CE) della Commissione 29 giugno 1995, n. 1521, e 30 giugno 1995, n. 1576, che fissano le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali (GU L 147, pag. 65, e GU L 150, pag. 64),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dalla sig.ra N. Colneric, presidente di sezione, e dai sigg. R. Schintgen (relatore) e V. Skouris, giudici,
avvocato generale: L.A. Geelhoed
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
per la Silos e Mangimi Martini SpA, dall'avv. F. Capelli;
per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. F.P. Ruggeri Laderchi, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Silos e Mangimi Martini SpA, rappresentata dall'avv. F. Capelli, e della Commissione, rappresentata dal sig. L. Visaggio, in qualità di agente, all'udienza del 31 gennaio 2001,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 aprile 2001,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 21 maggio 1999, pervenuta in cancelleria il 14 giugno successivo, il Tribunale civile e penale di Cagliari ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 234 CE, cinque questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione e sulla validità dei regolamenti della Commissione 29 giugno 1995, n. 1521, e 30 giugno 1995, n. 1576, che fissano le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali (GU L 147, pag. 65, e GU L 150, pag. 64).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Silos e Mangimi Martini SpA (in prosieguo: la «Silos») e il Ministero delle Finanze riguardo al pagamento di restituzioni all'esportazione per alimenti composti a base di cereali per gli animali.
Contesto normativo
3 L'art. 9, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 30 giugno 1992, n. 1766, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (GU L 181, pag. 21), come modificato dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adeguamenti dei Trattati sui quali è basata l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1766/92»), dispone:
«Tutte le importazioni e le esportazioni comunitarie dei prodotti di cui all'articolo 1 sono subordinate alla presentazione di un titolo d'importazione o di esportazione, rilasciato dagli Stati membri ad ogni interessato che ne faccia domanda, a prescindere dal suo luogo di stabilimento nella Comunità. Qualora il prelievo o la restituzione siano fissati in anticipo, la fissazione anticipata è indicata sul titolo, che vale giustificazione di tale fissazione.
Il titolo d'importazione o d'esportazione è valido in tutta la Comunità. Il rilascio dei titoli è subordinato alla costituzione di una cauzione che garantisca l'impegno d'importare o di esportare durante il periodo di validità del titolo e che resta acquisita in tutto o in parte se l'operazione non è realizzata entro tale termine o se è realizzata solo parzialmente».
4 A termini dell'art. 13 dello stesso regolamento:
«1. Nella misura necessaria per consentire l'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, come tali o sotto forma di merci di cui all'allegato B, sulla base dei corsi o dei prezzi di tali prodotti sul mercato mondiale, la differenza tra questi corsi o prezzi e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
2. La restituzione è la stessa per tutta la Comunità. Essa può essere differenziata secondo le destinazioni.
La restituzione fissata viene accordata a richiesta dell'interessato.
La fissazione delle restituzioni ha luogo periodicamente secondo la procedura prevista all'articolo 23.
In caso di necessità la Commissione, a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può modificare le restituzioni nell'intervallo.
3. L'importo della restituzione applicabile all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, nonché delle merci di cui all'allegato B, è quello valido il giorno dell'esportazione.
4. Tuttavia, per quanto riguarda le esportazioni dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), la restituzione applicabile il giorno del deposito della domanda di titolo, modificata in funzione del prezzo d'entrata che sarà in vigore nel mese previsto per l'esportazione, è applicata, su richiesta dell'interessato presentata al momento del deposito della domanda di titolo, ad un'esportazione da effettuare entro il periodo di validità di detto titolo.
Può essere fissato un importo correttivo. Questo si applica alla restituzione nel caso che quest'ultima venga stabilita anticipatamente. Tale importo correttivo viene fissato secondo la procedura stabilita dall'art. 23. Tuttavia, se necessario, la Commissione può modificare gli importi correttivi.
(...)
7. Se l'esame della situazione del mercato consente di constatare l'esistenza di difficoltà dovute all'applicazione delle disposizioni relative alla fissazione anticipata della restituzione, o se c'è il rischio che si presentino tali difficoltà, può essere deciso, secondo la procedura prevista all'articolo 23, di sospendere l'applicazione di tali disposizioni per il periodo strettamente necessario.
In caso di estrema urgenza la Commissione può decidere, dopo un esame della situazione sulla base di tutti gli elementi d'informazione di cui dispone, di sospendere la fissazione anticipata per tre giorni lavorativi al massimo.
Le domande di titolo, accompagnate dalle domande di fissazione anticipata, presentate durante il periodo di sospensione sono irricevibili».
5 L'art. 23 del regolamento n. 1766/92 recita:
«1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del Trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.
3. La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, qualora non siano conformi al parere espresso dal comitato, esse sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio; in tal caso la Commissione può rinviare l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere da tale comunicazione.
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa nel termine di un mese».
6 L'art. 1 del regolamento (CEE) della Commissione 29 settembre 1969, n. 1913, relativo alla concessione e alla fissazione in anticipo della restituzione all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali (GU L 246, pag. 11), nella versione modificata dal regolamento (CE) della Commissione 13 luglio 1994, n. 1707 (GU L 180, pag. 19), è formulato come segue:
«Nel corso di un mese determinato, la restituzione che può essere concessa all'esportazione di alimenti composti a base di cereali è fissata, per tonnellata di cereali contenuti negli alimenti composti, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) media delle restituzioni concesse il mese precedente per i cereali di base più comunemente utilizzati modificata in funzione del prezzo d'entrata di detti cereali riferiti al mese corrente;
b) media dei prelievi per i cereali di base più comunemente utilizzati, calcolata per i primi 25 giorni del mese precedente e modificata in funzione del corrispondente prezzo d'entrata riferito al mese corrente;
c) possibilità e condizioni di smercio dei prodotti in questione sul mercato mondiale;
d) necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario;
e) aspetto economico delle esportazioni».
7 A termini dell'art. 3, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli (GU L 351, pag. 1):
«1. Per giorno dell'esportazione si intende il giorno in cui il servizio doganale accetta la dichiarazione d'esportazione nella quale è indicato che verrà richiesta una restituzione.
2. La data di accettazione della dichiarazione d'esportazione determina:
a) il tasso della restituzione applicabile se la restituzione non è stata fissata in anticipo;
b) gli adeguamenti del tasso della restituzione eventualmente necessari se la restituzione è stata fissata in anticipo».
8 La Commissione fissa regolarmente le restituzioni all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali. Così, il regolamento (CE) della Commissione 22 giugno 1995, n. 1415 (GU L 140, pag. 24), che è entrato in vigore il 23 giugno 1995, ha fissato le restituzioni a ECU 74,93 la tonnellata per il granturco e i suoi derivati. I regolamenti nn. 1521/95 e 1576/95, che sono entrati in vigore il 30 giugno e, rispettivamente, il 1° luglio 1995, non hanno fissato importi per tali restituzioni e quindi le hanno in pratica abolite. Il regolamento (CE) della Commissione 6 luglio 1995, n. 1652 (GU L 156, pag. 38), che è entrato in vigore il 7 luglio 1995, ha ripristinato le suddette restituzioni ed ha fissato il loro importo a ECU 62,51 la tonnellata.
Causa principale
9 La Silos è una società italiana che produce ed esporta mangimi finiti e semilavorati. Nel maggio 1995 essa ha ottenuto due titoli di esportazione, ciascuno per 3 000 tonnellate di mangimi a base di cereali, validi fino al 30 giugno 1995. Le merci contemplate da questi due titoli sono state esportate a più riprese; gli ultimi invii sono stati effettuati il 30 giugno 1995. Le dichiarazioni doganali relative a queste ultime esportazioni sono state accettate dalle competenti autorità doganali il 30 giugno 1995.
10 La Silos ha chiesto il pagamento di restituzioni all'esportazione per ITL 383 616 074 all'amministrazione italiana, che si è rifiutata di dare seguito a tale richiesta in quanto il regolamento n. 1521/95 aveva fissato a ECU 0 la tonnellata l'importo delle restituzioni per le esportazioni effettuate il 30 giugno 1995. La Silos ha citato il Ministero delle Finanze per ottenerne la condanna al pagamento dell'importo richiesto. Nell'ambito del ricorso la Silos ha chiesto al giudice a quo di sollevare diverse questioni pregiudiziali riguardanti l'interpretazione e la validità dei regolamenti nn. 1521/95 e 1576/95. La Silos ha sostenuto in particolare che il regolamento n. 1521/95 era invalido per difetto di motivazione, che il regolamento n. 1576/95 aveva implicitamente revocato il regolamento n. 1521/95 e reso in tal modo il regolamento n. 1415/95 applicabile al 30 giugno 1995, che il regolamento n. 1576/95 era invalido per difetto di motivazione e che il regolamento n. 1521/95 non si applicava alle operazioni di esportazione i cui titoli erano stati ottenuti prima del 30 giugno 1995.
11 Dinanzi al giudice a quo il Ministero delle Finanze ha eccepito che la Silos avrebbe dovuto proporre un ricorso di annullamento nei confronti dei regolamenti nn. 1521/95 e 1576/95 in base all'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE) e che, in mancanza di tale ricorso, qualsiasi richiesta della Silos diretta a ottenere un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte era irricevibile.
12 Per avere chiarimenti sull'interpretazione e sulla validità dei regolamenti nn. 1521/95 e 1576/95, il Tribunale civile e penale di Cagliari ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il regolamento della Commissione del 30 giugno 1995, n. 1576/95, costituisca revoca del regolamento della Commissione del 29 giugno 1995, n. 1521/95, e se pertanto tale ultimo regolamento debba ritenersi improduttivo di qualunque effetto giuridico alla data del 30 giugno 1995.
2) Se il regolamento della Commissione del 29 giugno 1995, n. 1521/95, debba o meno essere interpretato nel senso che esso possa essere applicato anche ad operazioni di esportazione già in corso e già completate lo stesso giorno in cui il regolamento medesimo è stato, per effetto della sua pubblicazione, messo a disposizione degli operatori interessati.
3) Se il regolamento della Commissione del 29 giugno 1995, n. 1521/95, debba ritenersi invalido e quindi improduttivo di ogni effetto giuridico per carenza di motivazione.
4) Se il regolamento della Commissione del 30 giugno 1995, n. 1576/95, debba anch'esso ritenersi invalido e quindi improduttivo di ogni effetto giuridico per carenza di motivazione.
5) Se per effetto dell'invalidità dei regolamenti citati, ovvero per effetto della revoca di cui al quesito n. 1), le operazioni di esportazione avvenute il 30 giugno 1995 ricadano nell'ambito di applicazione del regolamento della Commissione del 22 giugno 1995, n. 1415/95».
Sulla seconda questione
13 Con la seconda questione, che va esaminata in primo luogo, il giudice a quo chiede in sostanza se il regolamento n. 1521/95 si applicasse alle operazioni di esportazione in corso o completate alla data della sua pubblicazione e per le quali non era stata chiesta la fissazione anticipata della restituzione all'esportazione.
14 In proposito, occorre rilevare che dalla lettura combinata degli artt. 13, n. 3, del regolamento n. 1766/92 e 3, nn. 1 e 2, del regolamento n. 3665/87 risulta che, quando non è stata presentata domanda di fissazione anticipata della restituzione, il fatto generatore da prendere in considerazione per determinare la normativa e, di conseguenza, l'importo della restituzione applicabili è l'accettazione, da parte dell'ufficio doganale competente, della dichiarazione di esportazione in cui viene indicato che sarà chiesta una restituzione. Ne consegue che, in mancanza di domanda di fissazione anticipata, la normativa applicabile a una domanda di restituzione all'esportazione è quella che vige alla data dell'accettazione della dichiarazione di esportazione contenente tale domanda.
15 Secondo la giurisprudenza della Corte, un regolamento può validamente entrare in vigore alla data della sua pubblicazione (v., in particolare, sentenza 14 marzo 1973, causa 57/72, Westzucker, Racc. pag. 321, punto 19). La Corte ha anche affermato che, salvo prova contraria, un regolamento va considerato pubblicato, nell'intera Comunità, alla data indicata sul numero della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che contiene il testo del regolamento stesso (v. sentenza 25 gennaio 1979, causa 98/78, Racke, Racc. pag. 69, punto 17). La Corte ha precisato in proposito che, nel caso in cui venisse fornita la prova che tale data non coincide con il giorno in cui il suddetto numero è divenuto effettivamente disponibile, nella versione linguistica corrispondente alla lingua dell'interessato, presso l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, con sede in Lussemburgo, si dovrebbe tener conto della seconda data (v. sentenze Racke, citata, punto 15, e 26 novembre 1998, causa C-370/96, Covita, Racc. pag. I-7711, punto 27).
16 Dato che, nel caso di specie, il regolamento n. 1521/95 doveva, ai sensi del suo art. 2, entrare in vigore il 30 giugno 1995 e poiché non viene sostenuto che la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee datata 30 giugno 1995 contenente il testo di detto regolamento non fosse effettivamente disponibile in tale data nella versione italiana presso l'Ufficio delle pubblicazioni, si deve considerare che il regolamento n. 1521/95 è stato pubblicato ed è entrato in vigore a tale data.
17 Di conseguenza, la seconda questione va risolta nel senso che il regolamento n. 1521/95 si applicava alle operazioni di esportazione relativamente alle quali gli uffici doganali competenti hanno accettato, il giorno della sua pubblicazione, la dichiarazione d'esportazione indicante che stava per essere chiesta una restituzione all'esportazione e per le quali non era stata chiesta alcuna fissazione anticipata della restituzione all'esportazione.
Sulla prima questione
18 Per quanto riguarda la prima questione, è sufficiente osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Silos, il fatto che un primo regolamento sia stato seguito da un altro regolamento avente un contenuto identico e non contenente alcun riferimento al primo non consente di concludere che il secondo regolamento abbia revocato il primo.
19 Infatti, come ha fatto notare la Commissione, la revoca di un regolamento è una misura eccezionale che ha effetti retroattivi e può quindi essere soltanto esplicita.
20 Ora, nel presente caso si deve rilevare che né il preambolo né il dispositivo del regolamento n. 1576/95 contengono un qualsiasi indizio relativo ad un'eventuale applicazione retroattiva di questo o un espresso riferimento al regolamento n. 1521/95, asseritamente abrogato. Ne consegue che il regolamento n. 1576/95, entrato in vigore il 1° luglio 1995, non può aver validamente revocato il regolamento n. 1521/95 e non ha quindi avuto alcuna influenza sull'applicabilità di quest'ultimo alla data del 30 giugno 1995.
21 Di conseguenza, la prima questione va risolta nel senso che il regolamento n. 1576/95 non ha revocato il regolamento n. 1521/95 e non ha quindi avuto alcuna influenza sull'applicabilità di quest'ultimo alla data del 30 giugno 1995.
Sulla quarta questione
22 Per quanto riguarda la quarta questione, si deve rilevare, da una parte, che, ai sensi del suo art. 2, il regolamento n. 1576/95 è entrato in vigore solo il 1° luglio 1995.
23 Occorre ricordare, d'altra parte, che, come risulta dal punto 21 della presente sentenza, il regolamento n. 1576/95 non ha avuto alcun effetto sull'applicabilità del regolamento n. 1521/95 alla data del 30 giugno 1995.
24 In quanto è pacifico nella fattispecie che le esportazioni all'origine della controversia pendente dinanzi al giudice a quo sono state effettuate il 30 giugno 1995, il regolamento n. 1576/95 non si applica a tali esportazioni e quindi, manifestamente, la sua validità non incide sulla definizione della causa principale.
25 Non occorre pertanto risolvere la quarta questione.
Sulla terza questione
26 Con la terza questione il giudice a quo chiede in sostanza se il regolamento n. 1521/95 sia invalido per violazione dell'obbligo di motivazione sancito dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).
27 In proposito, occorre ricordare come da una giurisprudenza costante risulti che la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato dev'essere adeguata alla natura dell'atto considerato. Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e alla Corte di esercitare il proprio sindacato. Inoltre non si può esigere che la motivazione di un atto specifichi i vari elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono l'oggetto qualora l'atto stesso sia in armonia con il contesto normativo di cui fa parte (v. sentenza 20 novembre 1997, causa C-244/95, Moskof, Racc. pag. I-6441, punto 57).
28 Tuttavia, viene anche ammesso che, pur se la decisione che rientri nell'ambito di una prassi decisionale costante può essere motivata sommariamente, in particolare con un richiamo a tale prassi, l'autorità comunitaria deve sviluppare il suo ragionamento in modo esplicito quando la decisione vada notevolmente al di là delle decisioni precedenti (v. sentenze 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punto 15, e, in tal senso, Moskof, citata, punto 54).
29 Ora, nel presente caso occorre rilevare che la motivazione del regolamento n. 1521/95 non adempie tale obbligo. Infatti, detta motivazione, identica a quella del regolamento n. 1415/95, con cui la Commissione aveva aumentato l'entità delle restituzioni relative ai prodotti di cui trattasi nella causa principale portandola a ECU 74,93 la tonnellata, non fornisce alcuna specifica spiegazione quanto alle ragioni che hanno indotto la Commissione, una settimana dopo l'adozione di quest'ultimo regolamento, ad abolire di fatto le suddette restituzioni, riducendone l'importo a ECU 0 la tonnellata.
30 Il semplice riferimento alle possibilità e alle condizioni di vendita sul mercato mondiale, alla necessità di evitare perturbazioni sul mercato comunitario e all'aspetto economico delle esportazioni non può, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, costituire un'adeguata motivazione per un regolamento che, come il regolamento n. 1521/95, rompe con la normale prassi della Commissione consistente nel fissare l'entità delle restituzioni in base alla differenza tra i prezzi dei prodotti di cui trattasi sul mercato comunitario, da una parte, e sul mercato mondiale, dall'altra.
31 Alla luce di tutte queste considerazioni, la terza questione va risolta nel senso che il regolamento n. 1521/95 non adempie l'obbligo di motivazione, quale deriva dall'art. 190 del Trattato e, quindi, è invalido.
Sulla quinta questione
32 Con la quinta questione il giudice a quo chiede in sostanza se l'invalidità del regolamento n. 1521/95 abbia l'effetto che le restituzioni all'esportazione di alimenti a base di cereali per animali, la cui richiesta è stata preannunciata nelle dichiarazioni di esportazione accettate dagli uffici doganali competenti il 30 giugno 1995 e relativamente alle quali non era stata chiesta alcuna fissazione anticipata, debbono essere calcolate ai sensi del regolamento n. 1415/95.
33 In proposito, va rilevato come dalla giurisprudenza della Corte risulti che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la dichiarazione d'invalidità di un regolamento che ha implicitamente abrogato un altro regolamento implica, in linea di principio, il diritto per le parti nella causa principale di essere poste nella stessa situazione in cui si troverebbero se tale abrogazione non fosse avvenuta (v., in tal senso, sentenza 28 febbraio 1989, causa 201/87, Cargill, Racc. pag. 489, punto 21).
34 Ne consegue che l'invalidità del regolamento n. 1521/95 ha l'effetto che le restituzioni all'esportazione la cui domanda è stata preannunciata dalla Silos nelle dichiarazioni di esportazione accettate il 30 giugno 1995 devono essere calcolate ai sensi del regolamento n. 1415/95.
35 Per quanto riguarda la domanda della Commissione diretta a che la Corte limiti gli effetti nel tempo della dichiarazione pregiudiziale d'invalidità del regolamento n. 1521/95, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante (v., per esempio, sentenza 10 marzo 1992, cause riunite C-38/90 e C-151/90, Lomas e a., Racc. pag. I-1781, punto 23), qualora lo giustifichino esigenze imperative connesse alla certezza del diritto, la Corte può valersi, in forza dell'art. 231, secondo comma, CE applicabile per analogia anche nell'ambito di un procedimento pregiudiziale vertente sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni della Comunità, ai sensi dell'art. 234 CE , di un potere discrezionale per stabilire, in ciascun caso concreto, quali effetti del regolamento annullato debbano considerarsi definitivi.
36 Conformemente a tale giurisprudenza la Corte si è avvalsa della possibilità di limitare l'effetto nel tempo della dichiarazione d'invalidità di una normativa comunitaria quando esigenze imperative di certezza del diritto attinenti all'insieme degli interessi, sia pubblici sia privati, in gioco in determinate cause impedivano di rimettere in discussione la riscossione o il versamento di somme di danaro, effettuati in base alla detta normativa, per il periodo anteriore alla data della sentenza (v., in particolare, sentenze 15 ottobre 1980, causa 4/79, Providence agricole de la Champagne, Racc. pag. 2823, punti 45 e 46, e 15 gennaio 1986, causa 41/84, Pinna, Racc. pag. 1, punto 28).
37 Nel presente caso si deve rilevare, da una parte, che il regime istituito dal regolamento n. 1521/95 è stato applicabile solo durante un periodo estremamente breve, e cioè un solo giorno, e che le operazioni di esportazione contemplate da detto regolamento sono quindi relativamente poco numerose e facilmente identificabili. D'altra parte, la Commissione non ha prospettato alcun argomento relativo a considerazioni imperative di certezza del diritto atte a giustificare la limitazione degli effetti nel tempo della dichiarazione d'invalidità del regolamento n. 1521/95.
38 Di conseguenza, non occorre limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza.
39 Alla luce di tali considerazioni, la quinta questione va risolta nel senso che l'invalidità del regolamento n. 1521/95 ha l'effetto che le restituzioni all'esportazione di alimenti a base di cereali per animali, la cui richiesta è stata preannunciata nelle dichiarazioni di esportazione accettate dagli uffici doganali competenti il 30 giugno 1995 e relativamente alle quali non era stata chiesta alcuna fissazione anticipata, devono essere calcolate ai sensi del regolamento n. 1415/95.
Sulle spese
40 Le spese sostenute dalla Commissione, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunale civile e penale di Cagliari con ordinanza 21 maggio 1999, dichiara:
1) Il regolamento (CE) della Commissione 29 giugno 1995, n. 1521, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali, si applicava alle operazioni di esportazione relativamente alle quali gli uffici doganali competenti hanno accettato, il giorno della sua pubblicazione, la dichiarazione di esportazione indicante che stava per essere chiesta una restituzione all'esportazione e per le quali non era stata chiesta alcuna fissazione anticipata della restituzione all'esportazione.
2) Il regolamento (CE) della Commissione 30 giugno 1995, n. 1576, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali, non ha revocato il regolamento n. 1521/95 e non ha quindi avuto alcuna influenza sull'applicabilità di quest'ultimo alla data del 30 giugno 1995.
3) Il regolamento n. 1521/95 non adempie l'obbligo di motivazione, quale deriva dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), e, quindi, è invalido.
4) L'invalidità del regolamento n. 1521/95 ha l'effetto che le restituzioni all'esportazione di alimenti a base di cereali per animali, la cui richiesta è stata preannunciata nelle dichiarazioni di esportazione accettate dagli uffici doganali competenti il 30 giugno 1995 e relativamente alle quali non era stata chiesta alcuna fissazione anticipata, devono essere calcolate ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 22 giugno 1995, n. 1415, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di alimenti composti a base di cereali per gli animali.