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Document 61999CJ0194

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 ottobre 2003.
    Thyssen Stahl AG contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Accordi e pratiche concordate - Produttori europei di putrelle.
    Causa C-194/99 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-10821

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:527

    61999J0194

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 ottobre 2003. - Thyssen Stahl AG contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Accordi e pratiche concordate - Produttori europei di putrelle. - Causa C-194/99 P.

    raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-10821


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Errata valutazione dei fatti - Irricevibilità - Rigetto

    (Art. 32 quinto, n. 1, CA; Statuto CECA della Corte di giustizia, art. 51)

    2. CECA - Intese - Procedimento amministrativo - Rispetto dei diritti della difesa - Diritto di accesso al fascicolo - Violazione - Presupposto - Diniego di accesso a documenti potenzialmente utili per la difesa dell'impresa

    (Trattato CECA, art. 65, n. 1)

    3. Concorrenza - Decisione di applicazione delle regole della concorrenza - Sindacato giurisdizionale - Portata - Limiti

    (Trattato CECA, artt. 33 e 65; artt. 81 CE e 82 CE)

    4. CECA - Intese - Pratica concordata - Nozione - Criteri di coordinamento e di cooperazione - Interpretazione - Accordo di scambio di informazioni

    (Trattato CECA, art. 65, n. 1; art. 81, n. 1, CE)

    5. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Mancata identificazione dell'errore di diritto fatto valere - Irricevibilità

    [Art. 32 quinto, n. 1, CA; Statuto CECA della Corte di giustizia, art. 51, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]

    6. CECA - Intese - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Effetti anticoncorrenziali dell'infrazione - Criterio non decisivo

    (Trattato CECA, art. 65, n. 5)

    7. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione che infligge ammende per violazione delle regole di concorrenza - Semplice auspicabilità della comunicazione del metodo di calcolo dell'ammenda

    (Trattato CECA, artt. 15, primo comma, e 65, n. 5)

    8. Procedura - Durata del procedimento dinanzi al Tribunale - Termine ragionevole - Criteri di valutazione

    Massima


    $$1. Come risulta dagli artt. 32 quinto, n. 1, CA e 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, l'impugnazione di una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi.

    ( v. punto 20 )

    2. Il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento suscettibile di concludersi con l'inflizione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa.

    Sussiste violazione dei diritti della difesa qualora sia ipotizzabile che, a causa di un'irregolarità commessa dalla Commissione, il procedimento amministrativo da quest'ultima instaurato avrebbe potuto giungere ad un risultato differente. Un'impresa fornisce la prova del verificarsi di tale violazione quando dimostri in modo sufficiente non già che la decisione della Commissione avrebbe avuto un contenuto differente, bensì che essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza dell'irregolarità in questione, ad esempio per il fatto che avrebbe potuto utilizzare per la propria difesa documenti l'accesso ai quali le era stato rifiutato nell'ambito del procedimento amministrativo.

    ( v. punti 30-31 )

    3. Se certo il giudice comunitario svolge in via generale un controllo pieno sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni dei Trattati CE e CECA in materia di concorrenza, il controllo da esso esercitato sulle valutazioni economiche complesse compiute dalla Commissione si limita necessariamente alla verifica dell'osservanza delle regole di procedura e di motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti, nonché dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere.

    ( v. punti 78-79 )

    4. Un accordo di scambio di informazioni è contrario alle regole di concorrenza, anche qualora il mercato in questione non sia un mercato oligopolistico fortemente concentrato, qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento di tale mercato, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese.

    Infatti, i criteri del coordinamento e della collaborazione, caratteristici della pratica concordata, non richiedono l'elaborazione di un vero e proprio «piano», ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme dei Trattati CE e CECA in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la politica che intende seguire sul mercato comune e le condizioni che intende riservare alla propria clientela.

    La detta esigenza di autonomia, se certo non esclude il diritto degli operatori economici di adattarsi intelligentemente al comportamento che i loro concorrenti tengono o presumibilmente terranno, vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce e delle prestazioni fornite, dell'importanza e del numero delle imprese, nonché del volume di detto mercato.

    ( v. punti 81-84, 86 )

    5. Come risulta dagli artt. 32 quinto CA, 51, primo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, l'atto di impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.

    Non è conforme a tale regola l'atto d'impugnazione in cui il ricorrente afferma di contestare l'interpretazione, fornita dal Tribunale, della nozione di «giuoco normale della concorrenza» ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, mentre il motivo da esso dedotto non è diretto contro i punti della sentenza nei quali il Tribunale afferma che la detta nozione ai sensi di tale disposizione dev'essere interpretata allo stesso modo della corrispondente nozione di cui all'art. 85 del Trattato CE e conclude che la Commissione non ha né travisato la portata del detto art. 65, n. 1, né erroneamente applicato alla fattispecie le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE.

    ( v. punti 101-102 )

    6. Una violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA può essere dimostrata e un'ammenda può essere inflitta ai sensi del n. 5 di tale articolo anche in assenza di effetti anticoncorrenziali. L'effetto che un accordo o una pratica concordata può esplicare sul gioco normale della concorrenza non è quindi un criterio decisivo ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'importo dell'ammenda. Determinati elementi attinenti all'intenzionalità, e quindi all'oggetto di un comportamento, possono infatti assumere un rilievo maggiore di quello rappresentato dai suoi effetti, soprattutto quando si tratti di violazioni intrinsecamente gravi, quali la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati.

    ( v. punto 118 )

    7. L'obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all'interessato un'indicazione sufficiente per giudicare se la decisione sia fondata oppure sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità.

    Per quanto riguarda l'obbligo di motivazione di una decisione che infligge ammende a svariate imprese per un'infrazione alle regole comunitarie della concorrenza, l'indicazione di dati numerici relativi alle modalità di calcolo di tali ammende, per quanto utili e auspicabili tali dati possano essere, non è indispensabile, fermo restando, in ogni caso, che la Commissione non può, ricorrendo esclusivamente e meccanicamente a formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale.

    ( v. punti 144, 149 )

    8. Il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo equo, e in particolare il diritto a un processo entro un termine ragionevole, è applicabile nell'ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione che infligge ammende a un'impresa per violazione della normativa sulla concorrenza.

    Il carattere ragionevole del termine è valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, alla luce della posta in gioco nella controversia per l'interessato, della complessità del caso in esame, nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti.

    A questo proposito, l'elencazione dei detti criteri non è esaustiva e la valutazione del carattere ragionevole del termine non richiede un esame sistematico delle circostanze della causa alla luce di ciascuno di tali criteri quando la durata del procedimento risulti giustificata alla luce di uno solo di essi. La funzione di questi criteri è quella di stabilire se il tempo impiegato per definire una pratica sia o no giustificato. Pertanto, la complessità del caso in esame ovvero un comportamento dilatorio del ricorrente può essere considerato valida giustificazione di un termine a prima vista troppo lungo. Per contro, un termine può ritenersi eccedere i limiti della ragionevolezza anche alla luce di un solo criterio, in particolare qualora la sua durata derivi dal comportamento delle autorità competenti. Eventualmente, la durata di una fase del procedimento può essere di primo acchito qualificata ragionevole qualora appaia conforme al tempo medio di definizione di un caso del tipo di quello in questione.

    ( v. punti 154-156 )

    Parti


    Nel procedimento C-194/99 P,

    Thyssen Stahl AG, con sede in Duisburg (Germania), rappresentata dal sig. F. Montag, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) l'11 marzo 1999, nella causa T-141/94, Thyssen Stahl/Commissione (Racc. pag. II-347),

    procedimento in cui l'altra parte è:

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Currall e W. Wils, in qualità di agenti, assistiti dal sig. H.-J. Freund, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta in primo grado,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, e dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e S. von Bahr, giudici,

    avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

    cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 31 gennaio 2002,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 2002,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 maggio 1999, la Thyssen Stahl AG ha proposto, a norma dell'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 1999, causa T-141/94, Thyssen Stahl/Commissione (Racc. pag. II-347; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha in parte respinto il ricorso della detta società diretto, segnatamente, al parziale annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di putrelle [così, in luogo di: travi; conforme rettifica in tutti i passi citati] (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»). Con tale decisione, la Commissione aveva inflitto un'ammenda alla ricorrente a norma del detto art. 65.

    Fatti di causa e decisione controversa

    2 Risulta dalla sentenza impugnata che, a partire dal 1974, l'industria siderurgica europea ha attraversato una crisi caratterizzata da un crollo della domanda, ciò che ha originato problemi di eccedenza dell'offerta e di sovraccapacità, nonché un basso livello dei prezzi.

    3 Dopo aver tentato di gestire la crisi mediante impegni volontari unilaterali delle imprese relativi ai volumi di acciaio proposti sul mercato e a taluni prezzi minimi («piano Simonet») ovvero mediante la fissazione di prezzi indicativi e di prezzi minimi («piano Davignon», accordo «Eurofer I»), la Commissione, nel 1980, ha dichiarato lo stato di crisi manifesta ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA e ha imposto quote di produzione obbligatorie, in particolare per le putrelle. Il detto regime comunitario ha avuto termine il 30 giugno 1988.

    4 Molto prima di questa data, la Commissione aveva annunciato l'abbandono del regime di quote in diverse comunicazioni e decisioni, ricordando che la fine di tale regime avrebbe significato il ritorno ad un mercato di libera concorrenza tra le imprese. Tuttavia, il settore rimaneva caratterizzato da capacità produttive eccedentarie, che gli esperti ritenevano dovessero essere oggetto di una riduzione sufficiente e rapida al fine di consentire alle imprese di far fronte alla concorrenza mondiale.

    5 A partire dalla fine del regime di quote, la Commissione ha introdotto un regime di sorveglianza, che comportava la raccolta di statistiche sulla produzione e sulle forniture, la vigilanza sull'evoluzione dei mercati, nonché la regolare consultazione delle imprese in merito alla situazione e alle tendenze del mercato. Le imprese del settore, alcune delle quali erano membri dell'associazione professionale Eurofer, hanno così mantenuto regolari contatti con la DG III (direzione generale «Mercato interno e affari industriali») della Commissione (in prosieguo: la «DG III») nell'ambito di riunioni di consultazione. Il regime di sorveglianza ha avuto termine il 30 giugno 1990 ed è stato sostituito da un regime di informazione individuale e volontario.

    6 All'inizio del 1991, la Commissione ha effettuato diverse verifiche presso un certo numero di imprese siderurgiche e di associazioni di imprese di tale settore. Una comunicazione degli addebiti è stata ad esse inviata in data 6 maggio 1992. All'inizio del 1993 hanno avuto luogo alcune audizioni.

    7 Il 16 febbraio 1994 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha accertato la partecipazione di diciassette imprese siderurgiche europee e di una delle loro associazioni professionali ad una serie di accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e lo scambio di informazioni riservate sul mercato comunitario delle putrelle, in violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Con la detta decisione, la Commissione ha inflitto ammende a quattordici imprese per violazioni commesse tra il 1° luglio 1988 e il 31 dicembre 1990.

    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

    8 L'8 aprile 1994 la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto, segnatamente, al parziale annullamento della decisione controversa.

    9 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso della ricorrente e ha ridotto l'ammenda che le era stata inflitta.

    Conclusioni delle parti

    10 La ricorrente conclude che la Corte voglia:

    - annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui questa, rispettivamente ai punti 2, 3 e 4 del dispositivo, ha inflitto alla ricorrente un'ammenda di EUR 4,4 milioni, ha respinto il ricorso della ricorrente medesima e l'ha condannata a sopportare le proprie spese nonché la metà delle spese della Commissione;

    - annullare gli artt. 1, 3 e 4 della decisione controversa, nei limiti in cui non siano già stati annullati dalla sentenza impugnata;

    - condannare la Commissione alle spese di procedimento relative al primo grado di giudizio e al giudizio di impugnazione.

    11 La Commissione conclude che la Corte voglia:

    - respingere l'impugnazione;

    - condannare la ricorrente alle spese.

    Motivi di impugnazione

    12 La ricorrente deduce otto motivi a sostegno della sua impugnazione:

    1) violazione dei principi procedurali applicabili nel procedimento amministrativo;

    2) violazione del regolamento interno della Commissione, nella versione risultante dalla decisione della Commissione 17 febbraio 1993, 93/492/Euratom, CECA, CEE (GU L 230, pag. 15; in prosieguo: il «regolamento interno del 1993»);

    3) violazione dell'art. 33 del Trattato CECA;

    4) violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA per quanto riguarda lo scambio di informazioni e l'interpretazione della nozione di «giuoco normale della concorrenza»;

    5) violazione dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA per quanto riguarda la valutazione della colpa della ricorrente;

    6) violazione dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA per quanto riguarda lo scambio di informazioni;

    7) violazione dell'obbligo di motivazione imposto dall'art. 15 del Trattato CECA;

    8) violazione del principio del termine ragionevole nel procedimento dinanzi al Tribunale.

    13 I punti della sentenza impugnata censurati nell'ambito di ciascun motivo verranno indicati in sede di esposizione del motivo medesimo.

    Sull'impugnazione

    Quanto al primo motivo

    14 Con il suo primo motivo, suddiviso in due parti, la ricorrente sostiene che la sentenza impugnata viola, sotto vari profili, alcuni principi procedurali. Nella prima parte del motivo, essa sostiene che il Tribunale ha travisato la portata di ciò che essa designa come il principio di officialità degli accertamenti istruttori. Nella seconda parte, la ricorrente asserisce che il Tribunale ha violato i principi attinenti ai diritti della difesa nel procedimento amministrativo, avendo il detto giudice rifiutato di riconoscere che essa avrebbe dovuto essere ascoltata in merito ai risultati dell'inchiesta interna svolta dalla Commissione. Inoltre, per ciascuna delle dette censure, la ricorrente sostiene che ingiustamente il Tribunale ha ammesso che eventuali errori commessi nel procedimento amministrativo possano essere sanati nel corso del procedimento giurisdizionale.

    15 Tale motivo è diretto contro i punti 92-116 della sentenza impugnata. I punti 92-97 sono così formulati:

    «92 Con una prima censura, la ricorrente addebita alla convenuta di non aver verificato in dettaglio, nonostante le richieste formulatele nel corso del procedimento amministrativo, in quale misura i funzionari della DG III avessero indotto le imprese ad attuare le pratiche che sono loro imputate nella [decisione controversa], né in che misura essi vi abbiano preso parte. L'affermazione, che compare al punto 312 del preambolo della [decisione controversa], secondo la quale la Commissione ha condotto al riguardo un'inchiesta approfondita sarebbe dubbia, tenuto conto della laconicità della risposta fornita, nei punti 312 e 315 [della detta decisione], all'esposizione dettagliata fatta dalla ricorrente nelle sue domande. Essa verrebbe per giunta contraddetta dallo scambio di corrispondenza interna tra la DG III e la direzione generale della Concorrenza [in prosieguo: la "DG IV"], prodotto dalla Commissione in allegato al controricorso.

    (...)

    94 Con una seconda censura, la ricorrente contesta alla Commissione di non aver messo i risultati della sua inchiesta a disposizione delle imprese e di non aver offerto loro la possibilità, che [sarebbe garantita dai] diritti della difesa, di esporre il loro punto di vista al riguardo prima dell'adozione della [decisione controversa], vuoi tenendo una seconda audizione, vuoi offrendo loro l'occasione di presentare commenti per iscritto.

    (...)

    96 Per quanto riguarda, in primo luogo, la censura relativa all'asserita violazione del principio [di officialità degli accertamenti istruttori], il Tribunale rileva che la Commissione si è trovata, da un lato, di fronte ad affermazioni che avevano una sicura importanza per la difesa delle imprese interessate, come essa ha peraltro riconosciuto al punto 312 del preambolo della [decisione controversa], e, dall'altro, per quanto attiene al comportamento dei suoi uffici, in una posizione privilegiata rispetto a tali imprese per verificarne la veridicità o la falsità.

    97 Il Tribunale ritiene pertanto che dai principi di buona amministrazione e [di parità delle armi] discenda che la Commissione aveva l'obbligo di istruire tale aspetto della pratica con serietà, per accertare in quale misura le controverse affermazioni fossero o meno fondate. Compete[va] tuttavia alla Commissione, e non alle ricorrenti, stabilire le modalità per procedere a tale istruzione».

    16 Ai punti 98-106 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato alcuni documenti del fascicolo relativo all'inchiesta condotta dalla DG IV in merito al censurato comportamento della DG III. Nei punti 107-116 della detta sentenza si afferma quanto segue:

    «107 Il Tribunale ritiene che risulti dal complesso di tali [documenti] che la Commissione ha debitamente preso in considerazione le osservazioni e i documenti presentati dalle imprese nel corso dell'audizione, i quali sono stati trasmessi alla DG III per commenti e spiegazioni. Per di più, la DG III è stata invitata d'ufficio dalla DG IV a fornire spiegazioni sull'asserito "coinvolgimento" nelle pratiche di cui trattasi, una prima volta nel corso dell'inchiesta amministrativa e, una seconda volta, dopo l'audizione.

    108 E' bensì vero che i funzionari della DG IV incaricati dell'inchiesta sul caso "putrelle" non hanno avuto apparentemente contatti diretti con i funzionari della DG III che avevano assistito alle riunioni con i produttori, né hanno chiesto di poter esaminare i resoconti di tali riunioni e le altre note interne che si trovano negli archivi della DG III, quali sono stati prodotti su richiesta del Tribunale. Il Tribunale reputa tuttavia che non si possa rimproverare ad un ufficio della Commissione di aver dato credito, senza tentare di verificarle con altri mezzi, alle spiegazioni dettagliate e precise fornite, a sua richiesta, da un altro ufficio, nei confronti del quale peraltro non rientra tra i suoi compiti di effettuare controlli.

    109 Ne consegue che la ricorrente non ha dimostrato che nella fattispecie non sia stata condotta alcuna inchiesta interna sufficientemente accurata. Si deve pertanto respingere, in quanto infondato, l'argomento relativo all'asserita violazione del "principio [di officialità degli accertamenti istruttori]".

    110 Riguardo, in secondo luogo, alla censura relativa all'asserita violazione dei diritti procedurali della ricorrente, in quanto, in particolare, la Commissione sarebbe stata tenuta a riaprire i contraddittori al termine della sua inchiesta interna, le prerogative della difesa, garantite in forza dell'art. 36, primo comma, del Trattato, non richiedono che la Commissione ribatta a tutti gli argomenti dell'interessato o effettui indagini ulteriori o proceda all'audizione di testimoni indicati dall'interessato, qualora ritenga che la pratica sia stata adeguatamente istruita (sentenze della Corte 16 maggio 1984, causa 9/83, Eisen und Metall Aktiengesellschaft/Commissione, Racc. pag. 2071, punto 32, e 12 novembre 1985, causa 183/83, Krupp/Commissione, Racc. pag. 3609, punto 7).

    111 Nella fattispecie, le imprese interessate erano in condizioni di inviare i presunti documenti a discarico in loro possesso nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti. In ogni caso, l'audizione tenutasi l'11, il 12, il 13 e il 14 gennaio 1993 ha fornito loro l'occasione di esporre dettagliatamente la loro posizione e, per di più, la Commissione ha offerto loro un'ulteriore occasione per esporre per iscritto il loro punto di vista (v. sentenza Krupp/Commissione, citata, punto 8).

    112 Stando così le cose, la semplice circostanza che le ricorrenti abbiano prodotto taluni documenti dopo l'audizione e che la Commissione, a seguito di tale audizione, abbia deciso di aprire un'inchiesta interna non era di per sé tale da obbligarla a riaprire i contraddittori al termine della detta inchiesta.

    113 Il Tribunale ritiene, peraltro, che la convenuta abbia rispettato sufficientemente i diritti della difesa delle imprese interessate, informandole dei risultati di tale inchiesta, mediante lettera 22 aprile 1993 del consigliere auditore nella quale si indicava che i documenti da esse forniti in seguito all'audizione non consentivano di concludere che la Commissione fosse al corrente delle loro pratiche e che essi non giustificavano l'organizzazione di una seconda audizione.

    114 Il Tribunale ritiene, in particolare, che la Commissione non fosse tenuta a comunicare alle imprese interessate, nel corso del procedimento amministrativo, le note interne concernenti la sua inchiesta, né ad offrire loro l'opportunità di pronunciarsi al riguardo nel corso del procedimento amministrativo, dal momento che i detti documenti, per loro natura riservati, non contenevano manifestamente alcun elemento a discarico.

    115 Infatti, in una situazione quale quella di cui trattasi, i diritti procedurali delle imprese interessate devono essere considerati sufficientemente garantiti dalla facoltà, ad esse offerta, di proporre un ricorso dinanzi al Tribunale e di contestare, in tale ambito, la correttezza della conclusione alla quale è pervenuta la Commissione nel punto 312 del preambolo della [decisione controversa], domandando nel contempo al Tribunale, ove necessario, di adottare i mezzi istruttori riguardo a tale aspetto della questione (v. [ordinanza del Tribunale 10 dicembre 1997, cause riunite T-134/94, da T-136/94 a T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 e T-157/94, NMH Stahlwerke e a./Commissione, Racc. pag. II-2293]).

    116 Occorre pertanto respingere, in quanto infondati, gli argomenti relativi alla violazione dei diritti procedurali della ricorrente».

    Quanto alla prima parte del primo motivo

    17 La ricorrente sostiene che il Tribunale, affermando, al punto 108 della sentenza impugnata, che la DG IV non era tenuta a verificare i chiarimenti forniti dalla DG III, ha travisato la portata del principio di officialità degli accertamenti istruttori, come definito dal detto giudice al punto 97 della sua sentenza. Ad avviso della ricorrente, posto che le informazioni scritte ottenute dalla DG IV non potevano fornire chiarimenti sufficienti per appurare in quale misura i funzionari della DG III fossero a conoscenza dei comportamenti illeciti delle imprese oggetto della decisione controversa o li avessero oggettivamente suscitati, la Commissione avrebbe dovuto sentire i funzionari effettivamente incaricati della pratica. D'altronde, il Tribunale avrebbe proceduto a tale audizione.

    18 La Commissione sostiene che tale censura è irricevibile, in quanto non avrebbe ad oggetto una violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale, bensì le constatazioni di fatto compiute da quest'ultimo ai punti 108 e 109 della sentenza impugnata. Ad avviso della Commissione, la portata del dovere di accertamento dei fatti ex officio è stata precisata dal Tribunale ai punti 96 e 97 della detta sentenza, i quali però non verrebbero censurati sotto tale profilo.

    19 In subordine, la Commissione sostiene che la censura è infondata. La ricorrente esagererebbe la portata del dovere di accertamento dei fatti ex officio. Posto che le spiegazioni fornite dalla DG III erano precise e dettagliate, così come avrebbe rilevato il Tribunale al punto 108 della sentenza impugnata, non vi sarebbe stato alcun motivo di procedere ad ulteriori verifiche.

    Giudizio della Corte

    20 In via preliminare, occorre ricordare che, come risulta dagli artt. 32 quinto, n. 1, CA e 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, l'impugnazione di una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v., in tal senso, sentenze 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punti 49 e 66; 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punto 194, e 10 dicembre 2002, causa C-312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I-11355, punto 69).

    21 Occorre constatare che, ai punti 96 e 97 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, in conformità dei principi di buona amministrazione e di parità delle armi, la Commissione ha l'obbligo di istruire una pratica in materia di concorrenza a carico di determinate imprese con serietà, al fine di stabilire in quale misura debbano essere riconosciute fondate talune allegazioni aventi sicura importanza per la difesa delle imprese interessate e riguardanti il comportamento degli uffici della detta istituzione.

    22 Il Tribunale ha esaminato i pertinenti documenti del fascicolo ai punti 98-106 della sentenza impugnata. Al punto 107 di tale sentenza, esso ha statuito che risultava dal complesso di tali documenti che la Commissione aveva debitamente preso in considerazione le osservazioni e i documenti presentati dalle imprese interessate nel corso della loro audizione, ricordando che questi ultimi erano stati trasmessi alla DG III per commenti e spiegazioni e che per due volte la medesima DG III era stata invitata a fornire chiarimenti sul suo presunto «coinvolgimento» nelle pratiche controverse.

    23 E' giocoforza constatare che, ai punti 98-107 della sentenza impugnata, il Tribunale ha compiuto valutazioni di fatti e di elementi di prova.

    24 La precisazione contenuta al punto 108 della sentenza impugnata e censurata dalla ricorrente, secondo cui un ufficio della Commissione non ha l'obbligo di verificare, con altri mezzi, le spiegazioni precise e dettagliate fornite da un altro ufficio, non rimette in discussione la valutazione formulata dal Tribunale quanto alla serietà dell'inchiesta condotta.

    25 Posto che la prima parte del primo motivo è in parte irricevibile e in parte infondata, non occorre esaminare l'argomento relativo alla sanatoria, nel corso del procedimento giurisdizionale, di una presunta violazione commessa nell'ambito del procedimento amministrativo.

    Quanto alla seconda parte del primo motivo

    26 La ricorrente sostiene che il rifiuto di fornirle i documenti relativi all'inchiesta interna condotta dalla Commissione in ordine al ruolo avuto dalla DG III e di sentirla in proposito nel corso del procedimento amministrativo ha comportato una violazione dei suoi diritti della difesa. La ricorrente contesta, più specificamente, i punti 113 e 114 della sentenza impugnata.

    27 La Commissione rileva come la ricorrente non contesti l'affermazione del Tribunale, contenuta al punto 110 della sentenza impugnata, secondo cui la Commissione non era obbligata a svolgere accertamenti supplementari in quanto aveva ritenuto che l'istruzione della pratica fosse stata sufficiente. Tale constatazione giustificherebbe di per sé sola la reiezione della censura in questione.

    28 La Commissione sostiene altresì che, come il Tribunale avrebbe ricordato ai punti 113-115 della sentenza impugnata, l'obbligo di fornire documenti alle imprese interessate non si estende ai documenti interni della Commissione o ad altre informazioni riservate.

    29 Nella sua replica, la ricorrente nega che il comportamento della DG III sia stato sufficientemente accertato dall'inchiesta interna della Commissione. D'altronde, la citata ordinanza NMH Stahlwerke e a./Commissione, con la quale il Tribunale avrebbe statuito sulle domande di accesso ai documenti qualificati dalla Commissione come «interni», avrebbe confermato che esistevano effettivamente punti oscuri al riguardo. Posto che si tratterebbe di profili di fatto potenzialmente configuranti elementi a discarico per le imprese interessate, ne conseguirebbe necessariamente che la ricorrente avrebbe dovuto essere sentita in merito ai risultati dell'inchiesta.

    Giudizio della Corte

    30 Occorre ricordare che il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento suscettibile di concludersi con l'inflizione di sanzioni, in particolare ammende o penalità di mora, costituisce un principio fondamentale del diritto comunitario, che va osservato anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa (sentenza 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione, Racc. pag. 461, punto 9).

    31 Sussiste violazione dei diritti della difesa qualora sia ipotizzabile che, a causa di un'irregolarità commessa dalla Commissione, il procedimento amministrativo da quest'ultima instaurato avrebbe potuto giungere ad un risultato differente (sentenza 10 luglio 1980, causa 30/78, Distillers Company/Commissione, Racc. pag. 2229, punto 26). Un'impresa ricorrente fornisce la prova del verificarsi di tale violazione quando dimostri in modo sufficiente non già che la decisione della Commissione avrebbe avuto un contenuto differente, bensì che essa avrebbe potuto difendersi più efficacemente in assenza dell'irregolarità in questione, ad esempio per il fatto che avrebbe potuto utilizzare per la propria difesa documenti il cui accesso le era stato rifiutato nell'ambito del procedimento amministrativo (v., in tal senso, sentenze 8 luglio 1999, causa C-51/92 P, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. I-4235, punto 81, e Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 318).

    32 Nella fattispecie, la tesi della ricorrente confligge con la constatazione effettuata dal Tribunale, al punto 114 della sentenza impugnata, secondo cui le note interne della Commissione relative alla propria inchiesta «non contenevano manifestamente alcun elemento a discarico» delle imprese interessate. Occorre constatare che la ricorrente contesta in generale tale affermazione del Tribunale, senza però in alcun modo cercare di dimostrare sotto quale profilo quest'ultima sarebbe erronea.

    33 La ricorrente non può inoltre fondatamente sostenere che una sua audizione in merito ai risultati dell'inchiesta avrebbe potuto chiarire taluni punti oscuri. Infatti, tale argomento finisce per rimettere in discussione la constatazione del Tribunale, contenuta al punto 108 della sentenza impugnata, secondo cui la DG III aveva fornito alla DG IV «spiegazioni dettagliate e precise». Orbene, tale constatazione, derivando da una valutazione di fatti e di elementi di prova, non è, in linea di principio, soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un giudizio di impugnazione.

    34 Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale, al punto 116 della sentenza impugnata, ha giustamente ritenuto infondati gli argomenti relativi alla presunta violazione dei diritti procedurali nell'ambito del procedimento amministrativo.

    35 Ne consegue che la seconda parte del primo motivo, relativa alla violazione dei diritti della difesa della ricorrente nell'ambito del procedimento amministrativo, dev'essere respinta.

    36 Pertanto, non occorre neppure esaminare alla luce di tale parte del motivo in questione l'argomento riguardante la sanatoria, nel corso del procedimento giurisdizionale, di una presunta violazione commessa nel corso del procedimento amministrativo.

    37 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il primo motivo dev'essere respinto perché in parte irricevibile e in parte infondato.

    Quanto al secondo motivo

    38 Il secondo motivo è suddiviso in due parti. La prima parte riguarda la violazione degli artt. 5 e 6 del regolamento interno del 1993, mentre la seconda concerne la violazione dell'art. 16 del medesimo regolamento.

    Quanto alla prima parte del secondo motivo

    39 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato gli artt. 5 e 6 del regolamento interno del 1993, i quali stabiliscono, rispettivamente, il quorum di presenze e il numero di voti necessari perché una decisione possa essere validamente adottata dalla Commissione. Infatti, al punto 142 della sentenza impugnata, il detto giudice avrebbe erroneamente interpretato il processo verbale della seduta della Commissione nel corso della quale era stata adottata la decisione controversa (in prosieguo: il «processo verbale») e sarebbe di conseguenza giunto all'erronea conclusione che tale decisione era stata adottata nel rispetto delle disposizioni sopra citate.

    40 La Commissione sostiene che la ricorrente mette in discussione la constatazione di fatti e la valutazione di elementi di prova e che, pertanto, tale censura è irricevibile.

    Giudizio della Corte

    41 Occorre rilevare come la ricorrente non deduca uno snaturamento, da parte del Tribunale, del contenuto del processo verbale, bensì si limiti a contestare la valutazione compiuta in proposito dal detto giudice al punto 142 della sentenza impugnata.

    42 Occorre dunque constatare che la prima parte del secondo motivo è irricevibile.

    Quanto alla seconda parte del secondo motivo

    43 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha compiuto un'erronea applicazione dell'art. 16 del regolamento interno del 1993, riguardante l'autenticazione delle decisioni della Commissione nonché la loro veste formale di presentazione. Infatti, il Tribunale avrebbe erroneamente concluso che la decisione controversa notificata dalla Commissione alla ricorrente era stata autenticata il 23 febbraio 1994. In primo luogo, il Tribunale non avrebbe dimostrato né che la versione della decisione controversa notificata alla ricorrente fosse identica alle versioni C(94)321/2 e C(94)321/3 della medesima decisione - versioni che la ricorrente d'altronde nega essere state regolarmente allegate al processo verbale - né che proprio la detta versione notificata fosse stata regolarmente allegata al processo verbale. In secondo luogo, la Commissione non sarebbe stata in grado di produrre il processo verbale provvisto delle sottoscrizioni originali del suo presidente e del suo segretario generale e, inoltre, nel processo verbale mancherebbe la data della sottoscrizione. Il Tribunale avrebbe altresì travisato la portata della presunzione di validità degli atti comunitari.

    44 La Commissione fa valere che la censura relativa alla non identità delle versioni della decisione controversa è irricevibile, in quanto, da un lato, la ricorrente non motiverebbe in alcun modo le critiche da essa rivolte contro gli argomenti svolti dal Tribunale in proposito e, dall'altro, tale motivo riguarderebbe l'accertamento di fatti, il quale sarebbe rimesso in via esclusiva alla competenza del Tribunale. Quanto alla prova dell'autenticazione della decisione controversa, la Commissione ritiene che anche tale censura sia irricevibile, in quanto, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova, una questione di questo tipo rientrerebbe nella competenza esclusiva del Tribunale.

    Giudizio della Corte

    45 E' giocoforza constatare che, con tale parte del secondo motivo, la ricorrente contesta nuovamente valutazioni di fatti e di elementi di prova compiute dal Tribunale nella sentenza impugnata, e precisamente quelle contenute:

    - al punto 162, dove il Tribunale ha presunto che i documenti C(94)321/2 e C(94)321/3 fossero allegati al processo verbale,

    - al punto 163, dove il Tribunale ha ritenuto non dimostrato che esistesse una differenza materiale tra la versione della decisione controversa notificata e quella allegata al processo verbale,

    - al punto 164, dove il Tribunale ha statuito che i documenti C(94)321/2 e C(94)321/3 dovevano considerarsi autenticati in virtù delle sottoscrizioni del presidente e del segretario generale della Commissione apposte sulla prima pagina del processo verbale,

    - al punto 165, dove il Tribunale ha deciso che la certificazione della conformità della copia da parte del segretario generale in carica della Commissione costituiva prova giuridicamente sufficiente del fatto che la versione originale del processo verbale reca le sottoscrizioni in originale del presidente e del segretario generale della Commissione, e

    - al punto 167, dove il Tribunale ha constatato che il processo verbale era stato debitamente sottoscritto dal presidente e dal segretario generale della Commissione il 23 febbraio 1994.

    46 Quanto al richiamo, contenuto al punto 164 della sentenza impugnata, alla presunzione di legittimità di cui beneficiano gli atti delle istituzioni comunitarie (v., in particolare, sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I-2555, punto 48), è sufficiente constatare che il Tribunale non ne ha tratto alcuna conseguenza in punto di fatto o di diritto, bensì si è fondato unicamente sulle proprie valutazioni dei fatti e degli elementi di prova per concludere nel senso della regolarità dell'autenticazione della decisione controversa.

    47 Ne consegue che la seconda parte del secondo motivo, in quanto diretta contro il richiamo alla detta presunzione, è inoperante e, dunque, infondata.

    48 Pertanto, occorre affermare che tale parte del motivo in questione è in parte irricevibile e in parte infondata.

    49 Di conseguenza, il secondo motivo è in parte irricevibile e in parte infondato.

    Quanto al terzo motivo

    50 Con il terzo motivo viene dedotta la violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 33 del Trattato CECA, in quanto il detto giudice avrebbe ecceduto i poteri di cui dispone ai fini del controllo della decisione controversa.

    51 L'art. 33, primo e secondo comma, del Trattato CECA è formulato come segue:

    «La Corte di giustizia è competente a giudicare dei ricorsi d'annullamento per incompetenza, violazione delle forme essenziali, violazione del trattato o di ogni norma giuridica concernente la sua applicazione, o sviamento di potere, proposti contro le decisioni e le raccomandazioni della Commissione da uno Stato membro o dal Consiglio. Tuttavia, l'esame della Corte di giustizia non può vertere sulla valutazione dello stato risultante da fatti o circostanze economiche in considerazione del quale sono state prese le dette decisioni o raccomandazioni, salvo che sia mossa accusa alla Commissione d'aver commesso uno sviamento di potere o di avere misconosciuto in modo patente le disposizioni del trattato oppure ogni norma giuridica concernente la sua applicazione.

    Le imprese o le associazioni di cui all'articolo 48 possono proporre, alle medesime condizioni, ricorso contro le decisioni e le raccomandazioni [individuali] che le concernono o contro le decisioni e le raccomandazioni generali che esse ritengano viziate da sviamento di potere in loro riguardo».

    52 Il motivo dedotto riguarda il punto 392 della sentenza impugnata, il cui tenore è il seguente:

    «Si deve quindi concludere che, nei punti 263-272 [della decisione controversa], i controversi sistemi di scambio di informazioni sono stati considerati autonome infrazioni all'art. 65, n. 1, del Trattato. Occorre pertanto respingere gli argomenti addotti dalla Commissione nella sua risposta del 19 gennaio 1998 e all'udienza, nei limiti in cui essi tendono a modificare tale valutazione giuridica».

    53 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha ecceduto il potere riconosciutogli dall'art. 33 del Trattato CECA, in quanto, al punto 392 della sentenza impugnata, avrebbe corretto la decisione controversa interpretandola in un modo che non corrisponde al suo contenuto ove si faccia riferimento agli espliciti chiarimenti forniti dalla Commissione e al tenore letterale della decisione stessa. Il Tribunale avrebbe infatti affermato che la Commissione aveva qualificato lo scambio di informazioni come violazione autonoma, mentre la stessa Commissione avrebbe chiarito, rispondendo ad un quesito posto dal Tribunale, che essa si era fondata sull'ipotesi che lo scambio di informazioni facesse parte di violazioni più ampie, consistenti, in particolare, in accordi di fissazione dei prezzi e di ripartizione dei mercati, e che, in tale contesto, lo scambio di informazioni avesse facilitato l'attuazione di questi accordi.

    54 Secondo la Commissione, il presente motivo è irricevibile, in quanto la qualificazione dello scambio di informazioni da essa stessa operata non costituirebbe una questione di diritto, bensì un fatto materiale sottratto al controllo della Corte. In subordine, la Commissione sostiene che il motivo è infondato. Infatti, secondo la detta istituzione, il ricorso riguardava la decisione controversa e non i chiarimenti forniti dai rappresentanti della Commissione nel corso del procedimento, dei quali il Tribunale non era d'altronde obbligato a tener conto.

    Giudizio della Corte

    55 Occorre rilevare come la ricorrente non dimostri, e d'altronde neppure tenti di dimostrare, sotto quale profilo il Tribunale avrebbe violato l'art. 33 del Trattato CECA ed ecceduto i propri poteri provvedendo esso stesso ad interpretare la decisione controversa, anziché riconoscere la validità dei chiarimenti forniti nella risposta del 19 gennaio 1998 e all'udienza dai rappresentanti della Commissione.

    56 A questo proposito è sufficiente rilevare come, allorché il Tribunale statuisce su un ricorso di annullamento proposto contro un atto comunitario, spetti al detto giudice interpretare tale atto.

    57 Ne consegue che il Tribunale, interpretando la decisione controversa, non ha ecceduto i propri poteri e che il terzo motivo è infondato.

    Quanto al quarto motivo

    58 Con il quarto motivo viene dedotta la violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Con la prima parte di tale motivo, la ricorrente si duole che il Tribunale abbia erroneamente considerato lo scambio di informazioni come una violazione autonoma, mentre con la seconda parte essa addebita al Tribunale un'erronea interpretazione della nozione di «giuoco normale della concorrenza».

    Quanto alla prima parte del quarto motivo

    59 La prima parte del quarto motivo riguarda la violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, in quanto - anche a supporre provata la natura di violazione autonoma dello scambio di informazioni, contestata nell'ambito del terzo motivo - il Tribunale non avrebbe né giustificato né dimostrato il preteso effetto sulla concorrenza di tale scambio di informazioni.

    60 Tale parte del motivo prende in considerazione i punti 393-412 della sentenza impugnata e, più in particolare, i punti 401 e 406.

    61 Al punto 393 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che «l'art. 65, n. 1, del Trattato si basa sul concetto secondo cui ciascun operatore economico deve determinare autonomamente la politica che intende perseguire sul mercato comune».

    62 Ai punti successivi della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato il carattere dettagliato dei dati diffusi (punto 394), la loro attualità e la loro frequenza (punti 395-397), il fatto che tali dati venivano comunicati soltanto a un certo numero di produttori, con esclusione dei consumatori e degli altri concorrenti (punto 398), il carattere omogeneo dei prodotti in questione (punto 399) e la struttura oligopolistica del mercato, di per sé idonea a ridurre la concorrenza (punto 400).

    63 Il Tribunale ha così statuito, al punto 401 della sentenza impugnata:

    «Gli elementi esposti nei punti 49-60 del preambolo della [decisione controversa] confermano che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso di specie, in particolar modo dell'attualità e della ripartizione dei dati, destinati ai soli produttori, delle caratteristiche dei prodotti e del grado di concentrazione del mercato, i sistemi controversi incidevano in maniera netta sull'autonomia decisionale dei partecipanti».

    64 Il Tribunale ha altresì rilevato, al punto 402 della sentenza impugnata, che le informazioni diffuse erano oggetto, nell'ambito della commissione di Eurofer denominata «commissione putrelle» (in prosieguo: la «commissione putrelle»), di regolari discussioni nell'ambito delle quali talune imprese venivano criticate. Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 403 della detta sentenza, che le informazioni ricevute nell'ambito dei sistemi controversi erano atte ad influenzare il comportamento delle imprese in maniera rilevante.

    65 Al punto 404 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che il controllo reciproco inerente a tale scambio di informazioni veniva effettuato con riferimento ad una precedente politica della Commissione diretta al mantenimento dei «flussi tradizionali» degli scambi.

    66 Al punto 406 della sentenza impugnata, il Tribunale ha così concluso:

    «Ne consegue che i controversi sistemi di scambio di informazioni hanno notevolmente ridotto l'autonomia decisionale dei produttori partecipanti, sostituendo una cooperazione pratica tra di loro ai normali rischi della concorrenza».

    67 La ricorrente asserisce che, nella fattispecie, lo scambio di informazioni in questione non riguardava i prezzi, bensì era diretto a raccogliere dati statistici in merito ai quantitativi ordinati e forniti. Uno scambio di questo tipo avrebbe come effetto, in linea di principio, di stimolare la concorrenza.

    68 La ricorrente sostiene che il Tribunale non ha stabilito una chiara distinzione tra le varie violazioni dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA costituite, da un lato, dalle intese e, dall'altro, da un autonomo sistema di scambio di informazioni. A suo avviso, un sistema di scambio di informazioni, qualora sia diretto all'attuazione o al controllo di un'intesa illegittima, non costituisce una violazione autonoma della detta disposizione e non richiede una valutazione giuridica distinta. Perché un sistema di scambio di informazioni possa essere considerato come una violazione autonoma, così come avrebbe fatto il Tribunale al punto 392 della sentenza impugnata, l'effetto restrittivo di tale sistema sulla concorrenza dovrebbe derivare dal sistema stesso e, eventualmente, dalla struttura generale del mercato, ma non dalla combinazione del detto sistema con una presunta intesa sui prezzi.

    69 La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia erroneamente richiamato la giurisprudenza relativa al mercato dei trattori (sentenze del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-34/92, Fiatagri e New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. II-905, e causa T-35/92, Deere/Commissione, Racc. pag. II-957, nonché sentenze della Corte 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, e causa C-8/95 P, New Holland Ford/Commissione, Racc. pag. I-3175), partendo dal presupposto che anche il mercato delle putrelle, così come il mercato dei trattori, presentasse la struttura di un oligopolio ristretto e giustificando in tal modo la valutazione secondo cui i sistemi di scambio di informazioni, anche isolatamente considerati, avrebbero rappresentato una violazione della normativa in materia di concorrenza. La ricorrente afferma che, come avrebbe constatato lo stesso Tribunale al punto 400 della sentenza impugnata, le dieci maggiori imprese coinvolte nel detto scambio di informazioni detenevano soltanto i due terzi delle quote del mercato delle putrelle, ciò che sarebbe indicativo di una forte concorrenza tra numerose imprese. Ad ogni modo, tale circostanza escluderebbe l'ipotesi di una struttura oligopolistica semplice, e ancor più quella di un mercato fortemente concentrato.

    70 La Commissione sostiene che la censura diretta contro i punti 401 e seguenti della sentenza impugnata è infondata, in quanto, contrariamente a quanto affermerebbe la ricorrente, il Tribunale, ai punti suddetti, dimostrerebbe il carattere anticoncorrenziale dei sistemi di scambio di informazioni in sé considerati.

    71 Ad avviso della detta istituzione, le censure formulate dalla ricorrente nei confronti delle constatazioni del Tribunale in merito alla struttura del mercato delle putrelle sono irricevibili, in quanto rivolte contro valutazioni di fatto. Essa rileva inoltre come la stessa ricorrente abbia qualificato il mercato delle putrelle come mercato oligopolistico al punto 80 dell'atto introduttivo, datato 8 aprile 1994, con il quale essa ha proposto il suo ricorso in primo grado.

    72 La Commissione contesta altresì la critica mossa dalla ricorrente contro il riferimento alle cause relative al mercato dei trattori. Le sentenze pronunciate dal Tribunale nelle cause suddette, indicate al punto 69 della presente sentenza, avrebbero esplicitamente subordinato l'effetto positivo della trasparenza tra gli operatori economici sulla concorrenza al carattere frammentato dell'offerta sul mercato, situazione questa che non sarebbe sussistita nel caso del mercato delle putrelle.

    73 Inoltre, la Commissione rileva come la ricorrente censuri un unico elemento, mentre il Tribunale ha motivato il carattere anticoncorrenziale dello scambio di informazioni sulla base di un gran numero di circostanze. Essa fa valere che il mercato delle putrelle si distingue dal mercato dei trattori per il fatto che i prodotti del primo sono più omogenei, ciò che limiterebbe la concorrenza in base alle caratteristiche dei prodotti.

    74 La Commissione sostiene inoltre che, nell'esaminare l'incidenza di un accordo sulla concorrenza, occorre procedere ad una valutazione economica complessa e che il controllo esercitato dai giudici comunitari deve necessariamente limitarsi alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti, nonché dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere. Orbene, la ricorrente non dimostrerebbe in alcun modo che il Tribunale abbia violato tali criteri nel controllare l'esame effettuato dalla Commissione in ordine allo scambio di informazioni in questione.

    75 Nella sua replica, la ricorrente fa valere che la sua critica riguarda le conseguenze giuridiche che sono state ricavate dalla struttura del mercato così come accertata. Si tratterebbe dunque di una questione di diritto soggetta al controllo della Corte.

    76 La ricorrente rileva che il raffronto del mercato delle putrelle con il mercato dei trattori non è giustificato e che il criterio dell'omogeneità dei prodotti non è pertinente nel caso di specie. Infatti, nella decisione all'origine delle sentenze citate al punto 69 della presente sentenza, la Commissione avrebbe considerato i trattori come prodotti omogenei per il fatto che svolgevano le medesime funzioni ed erano compatibili con la gamma completa delle macchine agricole destinate al traino a mezzo trattori. La struttura del mercato esaminata nelle dette sentenze avrebbe avuto un carattere eccezionale, che non si ritroverebbe nella presente fattispecie.

    Giudizio della Corte

    77 Occorre anzitutto rilevare come la prima parte del quarto motivo non sia idonea ad infirmare, neppure indirettamente, la constatazione effettuata dal Tribunale, esaminata nell'ambito del terzo motivo, secondo la quale lo scambio di informazioni viene considerato nella decisione controversa come una violazione autonoma.

    78 Occorre inoltre ricordare che, se certo il giudice comunitario svolge in via generale un controllo pieno sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle disposizioni dei Trattati CE e CECA in materia di concorrenza, il controllo da esso esercitato sulle valutazioni economiche complesse compiute dalla Commissione si limita necessariamente alla verifica dell'osservanza delle regole di procedura e di motivazione, dell'esattezza materiale dei fatti, nonché dell'insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere [v., in tal senso, quanto all'art. 85 del Trattato CE (divenuto art. 81 CE), sentenze 11 luglio 1985, causa 42/84, Remia e a./Commissione, Racc. pag. 2545, punto 34, e 17 novembre 1987, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione, Racc. pag. 4487, punto 62].

    79 Una regola siffatta si trova formulata nel Trattato CECA, il cui art. 33, primo comma, dispone che «l'esame della Corte di giustizia non può vertere sulla valutazione dello stato risultante da fatti o circostanze economiche in considerazione del quale sono state prese le dette decisioni o raccomandazioni, salvo che sia mossa accusa alla Commissione d'aver commesso uno sviamento di potere o di avere misconosciuto in modo patente le disposizioni del trattato oppure ogni norma giuridica concernente la sua applicazione».

    80 E' alla luce di tali elementi che occorre esaminare la presente parte del motivo dedotto.

    81 Secondo la giurisprudenza relativa al mercato dei trattori di cui al punto 69 della presente sentenza, nella quale il Tribunale e la Corte hanno esaminato per la prima volta un accordo di scambio di informazioni nell'ambito del Trattato CE, e le cui considerazioni di ordine generale sono trasponibili al Trattato CECA, un accordo di questo tipo è contrario alle regole di concorrenza qualora riduca o annulli il grado di incertezza in ordine al funzionamento del mercato di cui trattasi, con conseguente restrizione della concorrenza tra le imprese (v., in particolar modo, sentenza della Corte Deere/Commissione, cit., punto 90).

    82 Infatti, i criteri del coordinamento e della collaborazione, caratteristici della pratica concordata, non richiedono l'elaborazione di un vero e proprio «piano», ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme dei Trattati CE e CECA in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve determinare autonomamente la politica che intende seguire sul mercato comune e le condizioni che intende riservare alla propria clientela (sentenza della Corte Deere/Commissione, cit., punto 86, e la giurisprudenza ivi cit.).

    83 La detta esigenza di autonomia, se certo non esclude il diritto degli operatori economici di adattarsi intelligentemente al comportamento che i loro concorrenti tengono o presumibilmente terranno, vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l'effetto di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce e delle prestazioni fornite, dell'importanza e del numero delle imprese, nonché del volume di detto mercato (sentenza della Corte Deere/Commissione, cit., punto 87, e la giurisprudenza ivi cit.).

    84 Ai punti 88-90 della citata sentenza Deere/Commissione, la Corte ha confermato la premessa generale utilizzata dal Tribunale nel proprio ragionamento, vale a dire che:

    - in linea di principio, in un mercato effettivamente concorrenziale la trasparenza fra gli operatori economici può contribuire a intensificare la concorrenza tra gli offerenti, dato che, in un caso del genere, il fatto che un operatore economico tenga conto delle informazioni sul funzionamento del mercato, delle quali dispone grazie al sistema di scambio di informazioni, per adeguare il suo comportamento sul mercato stesso, non è idoneo - considerato il frazionamento dell'offerta - a ridurre o annullare, quanto agli altri operatori economici, qualsiasi incertezza sulla prevedibilità del comportamento dei suoi concorrenti;

    - tuttavia, in un mercato oligopolistico fortemente concentrato, lo scambio di informazioni sul mercato può consentire alle imprese di conoscere le posizioni dei loro concorrenti sul mercato stesso e la loro strategia commerciale e, di conseguenza, può alterare sensibilmente la concorrenza esistente fra gli operatori economici.

    85 Al punto 89 della citata sentenza Deere/Commissione, la Corte ha inoltre rilevato che il Tribunale aveva tenuto conto della natura riservata e dettagliata delle informazioni oggetto di scambio, della loro periodicità, nonché del fatto che esse erano destinate soltanto alle imprese partecipanti allo scambio, con esclusione dei concorrenti di queste ultime e dei consumatori.

    86 Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, un sistema di scambio di informazioni può costituire una violazione delle regole di concorrenza anche nel caso in cui il mercato in questione non sia un mercato oligopolistico fortemente concentrato. Senza dubbio, la citata sentenza del Tribunale Deere/Commissione, confermata sul punto dalla citata sentenza della Corte Deere/Commissione, ha concluso che il mercato dei trattori presentava tale natura. Tuttavia, le dette sentenze prendono in considerazione a questo proposito un insieme di criteri, laddove il solo principio generale accolto in materia di struttura del mercato è quello che l'offerta non deve avere un carattere frammentato.

    87 Ne consegue che, assumendo come criterio di valutazione, insieme ad altri, la struttura oligopolistica del mercato in questione, senza cercare di dimostrare che si trattava di un mercato fortemente concentrato, il Tribunale non ha violato l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, così come dev'essere interpretato alla luce della giurisprudenza della Corte in materia di scambio di informazioni.

    88 Quanto alla constatazione secondo cui, nel caso di specie, il mercato delle putrelle aveva una struttura oligopolistica, occorre rilevare come si tratti di una valutazione di fatto, non soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un giudizio di impugnazione. Lo stesso vale per la constatazione relativa al carattere omogeneo dei prodotti.

    89 Alla luce della giurisprudenza ricordata ai punti 81-85 della presente sentenza, e tenuto conto delle diverse constatazioni effettuate dal Tribunale ai punti 394-400 della sentenza impugnata, da cui risulta che i sistemi di scambio di informazioni in questione riducevano il grado d'incertezza in ordine al funzionamento del mercato, risulta corretta la statuizione del Tribunale, contenuta al punto 401 della medesima sentenza, secondo cui i detti sistemi pregiudicavano nettamente l'autonomia decisionale dei partecipanti. Allo stesso modo, alla luce delle constatazioni svolte ai punti 402-404 della detta sentenza, il Tribunale risulta avere da ciò correttamente inferito, al punto 406 della medesima sentenza, il grado rilevante di riduzione dell'autonomia decisionale delle imprese partecipanti ai sistemi di informazione in questione.

    90 Da tali considerazioni risulta che la prima parte del quarto motivo è infondata.

    Quanto alla seconda parte del quarto motivo

    91 Con la seconda parte del quarto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, interpretando in modo erroneo la nozione di «giuoco normale della concorrenza». In conseguenza di ciò, il detto giudice avrebbe ingiustamente ritenuto che la disposizione di cui sopra fosse stata violata a causa dello scambio di informazioni e dei censurati comportamenti in materia di fissazione dei prezzi e di armonizzazione dei supplementi.

    92 Secondo la ricorrente, il gioco normale della concorrenza ai sensi del Trattato CECA dev'essere inteso come la situazione di concorrenza che risulta, nel caso concreto, dal complesso delle particolari condizioni d'insieme esistenti, nell'ambito del detto Trattato.

    93 Essa ritiene, a questo proposito, che il gioco normale della concorrenza ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA fosse determinato, tra il luglio 1988 e il giugno 1990, da un regime di sorveglianza introdotto dalla Commissione, il quale presupponeva lo scambio, tra le imprese partecipanti, di dati individuali relativi ai quantitativi. Di conseguenza, il Tribunale, qualificando come violazione della normativa sulla concorrenza lo scambio di informazioni sugli ordinativi e sulle forniture, avrebbe commesso un errore di diritto.

    94 Quanto ai censurati comportamenti di fissazione dei prezzi, il Tribunale avrebbe omesso di riconoscere il fatto che una situazione accettata e incoraggiata dalla Commissione dev'essere considerata come facente parte del «giuoco normale della concorrenza». Il detto giudice sarebbe dovuto giungere alla conclusione che, nel contesto di tale gioco della concorrenza, le imprese godono di un margine di manovra atto a giustificare anche i comportamenti attualmente in discussione.

    95 La ricorrente censura inoltre il punto 262 della sentenza impugnata, con il quale il Tribunale avrebbe concluso che esisteva un accordo ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA in materia di prezzi, mentre la concordanza di intenti imputata alle imprese partecipanti non avrebbe ecceduto i limiti della condotta in conclusione giudicata lecita dal Tribunale, scopo della quale era di giungere ad un certo consenso in ordine alle future tendenze del mercato.

    96 La ricorrente imputa inoltre al Tribunale di incorrere in una contraddizione. Da un lato, al punto 318 della sentenza impugnata, il detto giudice avrebbe affermato che nessuna delle disposizioni del Trattato CECA autorizza le pratiche concordate in materia di fissazione dei prezzi. Dall'altro, al punto 645 della medesima sentenza, esso avrebbe qualificato come pratica concordata lo scambio di opinioni in merito alle previsioni sui prezzi, ritenuto lecito dal sig. Kutscher, ex funzionario della DG III sentito dal Tribunale quale testimone, affermando però, segnatamente al punto 534 della detta sentenza, che la Commissione non era a conoscenza delle violazioni dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA.

    97 Tali considerazioni sarebbero valide anche per gli accordi sui supplementi. Infatti, il Tribunale avrebbe ulteriormente violato l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA qualificando i detti accordi, al punto 330 della sentenza impugnata, come violazioni di tale disposizione.

    98 La Commissione ricorda come non sia essa a definire la portata del concetto di «giuoco normale della concorrenza» ai sensi del Trattato CECA. Pertanto, importerebbe poco sapere se lo scambio di informazioni individuali fosse o no necessario ai fini della collaborazione con la Commissione, come definita nella fattispecie dalla DG III.

    99 La Commissione sostiene, a questo proposito, che non è contraddittorio tener conto della situazione accettata dalla DG III per valutare l'incidenza economica dalla violazione senza tuttavia rimettere in discussione la nozione di «giuoco normale della concorrenza» ai sensi del Trattato CECA.

    100 Lo stesso ragionamento varrebbe quanto agli accordi e alle pratiche concordate di fissazione dei prezzi. Inoltre, nei limiti in cui la ricorrente censura la constatazione, contenuta al punto 262 della sentenza impugnata, secondo cui le imprese hanno concluso accordi sui prezzi, tale parte del motivo sarebbe irricevibile, in quanto diretta contro la constatazione di fatti e la valutazione di prove da parte del Tribunale.

    Giudizio della Corte

    101 Occorre preliminarmente ricordare che, come risulta dagli artt. 32 quinto CA, 51, primo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia e 112, n. 1, primo comma, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, l'atto di impugnazione deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in tal senso, sentenza 8 gennaio 2002, causa C-248/99 P, Francia/Monsanto e Commissione, Racc. pag. I-1, punto 68).

    102 Nella fattispecie, una difficoltà di interpretazione dell'atto di impugnazione deriva dal fatto che la ricorrente afferma di contestare l'interpretazione, fornita dal Tribunale, della nozione di «giuoco normale della concorrenza» ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, mentre il motivo da essa dedotto non è diretto contro i punti 300-320 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale afferma che la detta nozione ai sensi di tale disposizione dev'essere interpretata allo stesso modo della corrispondente nozione di cui all'art. 85 del Trattato CE e conclude che la Commissione non ha né travisato la portata del detto art. 65, n. 1, né erroneamente applicato alla presente fattispecie le disposizioni dell'art. 85, n. 1, del Trattato CE.

    103 Tuttavia, nei limiti in cui tale parte del motivo dev'essere intesa nel senso che avrebbe ad oggetto il coinvolgimento della DG III nelle violazioni addebitate alla ricorrente, occorre rilevare come quest'ultima non adduca alcun argomento che rimetta in discussione la valutazione espressa dal Tribunale ai punti 490-556 della sentenza impugnata. In tali punti, il Tribunale ha dimostrato che le imprese in questione avevano occultato alla Commissione l'esistenza e il contenuto delle discussioni pregiudizievoli per la concorrenza da esse tenute e degli accordi da esse conclusi. Il Tribunale ha precisato, al punto 554 della detta sentenza, che, in ogni caso, le disposizioni dell'art. 65, n. 4, del Trattato CECA hanno un contenuto oggettivo e si impongono tanto alle imprese quanto alla Commissione, la quale non può dispensare queste ultime dalla loro osservanza.

    104 Ne consegue che non ha pregio l'affermazione della ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nell'interpretazione della nozione di «giuoco normale della concorrenza» ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, non tenendo conto della situazione di concorrenza accettata e incoraggiata dalla Commissione.

    105 Inoltre, è giocoforza constatare che la parte del motivo in questione censura un certo numero di constatazioni sparse effettuate dal Tribunale nell'ambito della sentenza impugnata, ma non contiene un'esposizione di argomenti giuridici coerenti diretti specificamente a contestare la valutazione, effettuata dal Tribunale, della nozione di «giuoco normale della concorrenza» ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, sotto il profilo sia dell'interpretazione della regola di diritto sia dell'applicazione di quest'ultima nel caso di specie, alla luce del comportamento della DG III.

    106 Essendo troppo oscura per ricevere una risposta, la seconda parte del quarto motivo dev'essere dichiarata irricevibile.

    107 Alla luce delle considerazioni che precedono, il quarto motivo dev'essere respinto in quanto in parte infondato e in parte irricevibile.

    Quanto al quinto motivo

    108 Con il quinto motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, che autorizza la Commissione a infliggere ammende alle imprese, e il principio di colpevolezza, in quanto il detto giudice avrebbe esagerato la portata della colpa della ricorrente. In particolare, il Tribunale non avrebbe tenuto conto delle conseguenze del difetto di chiarezza constatato quanto alla nozione di «giuoco normale della concorrenza» ai sensi del n. 1 del detto art. 65 e avrebbe erroneamente supposto che la ricorrente fosse interamente consapevole dell'illegittimità del proprio comportamento.

    109 Secondo la ricorrente, affermando, ai punti 411, 504, 514, 589 e 590 della sentenza impugnata, che le violazioni erano manifeste, il Tribunale ha contraddetto quanto da esso constatato, al punto 643 della medesima sentenza, ossia che il comportamento della DG III nell'ambito del regime di sorveglianza instaurato dalla Commissione a partire dalla metà del 1988 fino alla fine del 1990 ha introdotto una «certa ambiguità» nella portata della nozione di «giuoco normale della concorrenza» ai sensi del Trattato CECA.

    110 La ricorrente evidenzia inoltre che, nel contesto di incertezza giuridica esistente all'epoca dei fatti incriminati, gli ammonimenti a carattere generale indirizzati dalla DG III alle imprese affinché queste rispettassero le regole di concorrenza non potevano ingenerare in essa ricorrente la consapevolezza dell'illiceità del proprio comportamento.

    111 La ricorrente contesta inoltre l'«intento dissimulatorio» che le verrebbe attribuito dal Tribunale ai punti 552 e seguenti della sentenza impugnata. A suo avviso, infatti, nell'ambito del regime di sorveglianza introdotto dalla Commissione, era indispensabile che le imprese raccogliessero ed elaborassero le informazioni richieste da quest'ultima. Le informazioni scambiate tra le imprese non sarebbero state identiche a quelle fornite alla DG III, in quanto queste ultime, essendo costituite da dati aggregati, sarebbero state, per loro stessa natura, più generiche e meno precise.

    112 La Commissione sostiene che tale motivo è irricevibile in quanto la ricorrente, contestando le conclusioni del Tribunale in merito al carattere chiaro e manifesto delle violazioni, all'esistenza di veri e propri accordi di fissazione dei prezzi, alla realizzazione di un sistema di scambio di informazioni sulle forniture ovvero a un intento dissimulatorio, rimetterebbe in discussione la constatazione e la valutazione di fatti, le quali sarebbero rimesse in via esclusiva alla competenza del Tribunale. In ogni caso, il motivo sarebbe infondato, posto che la ricorrente sarebbe stata sanzionata non per pratiche di dubbia legittimità, bensì per gravi violazioni della regola del divieto di intese, in ordine alla quale la detta impresa non avrebbe potuto sbagliarsi.

    Giudizio della Corte

    113 Occorre constatare che il Tribunale, allorché ha statuito, al punto 553 della sentenza impugnata, che le imprese in questione avevano violato le regole di concorrenza «[erigendo] uno schermo destinato a celarle dal controllo dei funzionari della DG III responsabili della sorveglianza del mercato», è giunto a tale risultato soltanto a seguito di un esame minuzioso di un insieme di circostanze di fatto e di elementi di prova, svolto ai punti 491-551 della detta sentenza.

    114 Il Tribunale ha rilevato in particolare, al punto 516 della sentenza impugnata, che «[n]é i documenti presentati al Tribunale dalle parti, né le misure istruttorie e di organizzazione del procedimento da esso ordinate hanno consentito di dimostrare che la DG III fosse a conoscenza delle infrazioni all'art. 65 del Trattato imputate alla ricorrente, né, a fortiori, che essa abbia ad esse dato impulso o che le abbia incoraggiate o tollerate».

    115 Del pari, il Tribunale ha sottolineato, al punto 552 della sentenza impugnata, che le imprese siderurgiche e la loro associazione professionale Eurofer avevano occultato ai funzionari della Commissione l'esistenza e il contenuto di alcune delle loro discussioni.

    116 Alla luce dell'insieme di tali circostanze di fatto e di tali elementi di prova, il Tribunale ha potuto legittimamente concludere, al punto 553 della sentenza impugnata, che le imprese non potevano sottrarsi al loro obbligo di rispettare l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA invocando la conoscenza che i funzionari della DG III avrebbero avuto, o avrebbero dovuto avere, delle pratiche da esse messe in atto.

    117 Quanto al punto 643 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha constatato che, con il suo comportamento, «la DG III [ha] introdotto una certa ambiguità nella portata del concetto di "giuoco normale della concorrenza" ai sensi del Trattato CECA», occorre rilevare come il detto punto si inscriva nella parte della detta sentenza dedicata dal Tribunale all'esame dell'incidenza economica delle violazioni al fine di valutare se l'ammenda fosse stata fissata in un importo sproporzionato (punti 632-646 della sentenza impugnata).

    118 In tale parte della sentenza impugnata, il Tribunale ha dunque esaminato uno dei criteri abitualmente utilizzati per valutare la gravità di una violazione, sottolineando però, al punto 635 della medesima sentenza, che l'esistenza di una violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA può essere dimostrata e un'ammenda può essere inflitta ai sensi del n. 5 di tale articolo anche in assenza di effetti anticoncorrenziali. Pertanto, come chiarito dal Tribunale al punto 636 della sua sentenza, l'effetto di una pratica anticoncorrenziale non è un criterio decisivo ai fini della valutazione dell'adeguatezza dell'importo dell'ammenda. Determinati elementi attinenti all'intenzionalità della condotta possono assumere un rilievo maggiore di quello rappresentato dai detti effetti anticoncorrenziali, soprattutto quando si tratti di violazioni intrinsecamente gravi, quali la fissazione dei prezzi e la ripartizione dei mercati, comportamenti questi ultimi riscontrati nel caso di specie.

    119 La frase di cui al punto 643 della sentenza impugnata citata dalla ricorrente non può essere letta isolatamente, ma dev'essere inserita nello sviluppo dell'argomentazione del Tribunale. Orbene, tale giudice ha proseguito affermando, al medesimo punto 643, che, alla luce del comportamento della Commissione, non era opportuno determinare gli effetti delle violazioni commesse nella fattispecie confrontando semplicemente la situazione derivante dagli accordi restrittivi della concorrenza con quella che sarebbe esistita in assenza di qualsiasi contatto tra le imprese. Secondo il Tribunale, era più pertinente confrontare, da un lato, la situazione derivante dai detti accordi restrittivi della concorrenza e, dall'altro, la situazione preventivata e accettata dalla DG III, nella quale si presumeva che le imprese si riunissero e affrontassero discussioni a carattere generale, in particolare a proposito delle loro previsioni di prezzi futuri.

    120 Il Tribunale non si è dunque contraddetto allorché ha preso in considerazione il comportamento della Commissione per valutare gli effetti economici delle violazioni, constatando però che tale comportamento non aveva minimamente influito sulla piena conoscenza, da parte delle imprese, del carattere anticoncorrenziale delle pratiche incriminate.

    121 Ne consegue che il quinto motivo è infondato.

    Quanto al sesto motivo

    122 Il sesto motivo, anch'esso attinente a una presunta violazione dell'art. 65, n. 5, del Trattato CECA, riguarda la valutazione della colpa relativamente allo scambio di informazioni. Esso è diretto contro i punti 644 e 649 della sentenza impugnata, i quali hanno il seguente tenore:

    «644 Al riguardo, non si può escludere che, anche in assenza di accordi del tipo di quelli conclusi nella fattispecie all'interno della commissione putrelle, scambi di opinioni tra imprese sulle loro "previsioni" di prezzi, del tipo di quelli considerati leciti dalla DG III, avrebbero potuto facilitare l'adozione, da parte delle imprese considerate, di un comportamento concertato sul mercato. Così, anche supponendo che le imprese si fossero limitate ad uno scambio di opinioni generiche e non vincolante a proposito delle loro aspettative in materia di prezzi, al solo scopo di preparare le riunioni consultive con la Commissione, e avessero chiarito a quest'ultima l'esatta natura delle loro riunioni preparatorie, non è escluso che tali contatti tra imprese, accettati dalla DG III, avrebbero potuto rafforzare un certo parallelismo di comportamento sul mercato, in particolare per quanto riguarda gli aumenti dei prezzi provocati, almeno parzialmente, dalla congiuntura economica favorevole del 1989.

    (...)

    649 Per le ragioni esposte nei precedenti punti 385 e seguenti, il Tribunale ha già stabilito che la partecipazione della ricorrente ai sistemi di scambio di informazioni illustrati nei punti 263-272 [della decisione controversa] dev'essere considerata un'infrazione autonoma all'art. 65, n. 1, del Trattato. Ne consegue che la Commissione ha correttamente tenuto conto di questa distinta infrazione nel calcolare l'ammenda da infliggere alla ricorrente».

    123 Con una prima parte di tale motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale, nel valutare l'importo dell'ammenda inflitta, ha erroneamente limitato ai soli accordi di fissazione dei prezzi la portata delle proprie considerazioni in merito all'impatto del regime di sorveglianza introdotto dalla Commissione sul gioco normale della concorrenza. Tali considerazioni avrebbero dovuto applicarsi anche allo scambio di informazioni.

    124 Con una seconda parte del motivo, la ricorrente afferma che il Tribunale ha violato l'art. 65, n. 5, del Trattato CECA in quanto, al punto 649 della sentenza impugnata, avrebbe qualificato lo scambio di informazioni come violazione distinta e avrebbe ammesso la presa in considerazione di tale violazione autonoma nel calcolo dell'ammenda, quando invece lo scambio di informazioni avrebbe avuto soltanto carattere accessorio rispetto alle altre violazioni.

    125 La Commissione fa valere che le ragioni accolte dal Tribunale per diminuire l'ammenda relativa agli accordi di fissazione dei prezzi non valevano per lo scambio di informazioni incriminato. Infatti, da nessun passaggio della sentenza impugnata risulterebbe che lo scambio di dati individuali fosse necessario nell'ambito del regime di sorveglianza. Le imprese avrebbero potuto limitarsi a mettere i propri dati individuali a disposizione di un servizio centrale soggetto a un obbligo di riservatezza, il quale avrebbe comunicato soltanto dati in forma aggregata.

    Giudizio della Corte

    126 Occorre rilevare che, con la prima parte di tale motivo, la ricorrente censura anche valutazioni espresse dal Tribunale nella parte della sentenza impugnata dedicata all'analisi dell'incidenza economica delle violazioni e diretta a stabilire se l'ammenda fosse stata fissata in un importo sproporzionato. La ricorrente addebita al Tribunale di non aver tenuto conto, quanto allo scambio di informazioni, di un'identità tra gli effetti economici della violazione e gli effetti di un comportamento preventivato e accettato dalla Commissione, così come il Tribunale avrebbe fatto in relazione agli accordi di fissazione dei prezzi.

    127 Infatti, al punto 644 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che, per valutare gli effetti di un accordo di fissazione dei prezzi, può essere economicamente giustificato prendere in considerazione gli scambi di opinioni tra imprese in merito alle previsioni sui prezzi ritenuti legittimi dalla DG III, posto che tali confronti di idee potevano indurre un parallelismo di comportamenti avente il medesimo effetto economico di un accordo del tipo suddetto, ma non consistente in una pratica anticoncorrenziale contraria al Trattato CECA.

    128 Occorre tuttavia rilevare come la ricorrente non dimostri che esistesse uno scambio di informazioni ritenuto legittimo dalla Commissione, né che un tale scambio avrebbe potuto produrre un parallelismo di comportamenti avente il medesimo effetto economico dei sistemi di scambio di informazioni incriminati.

    129 Al contrario, come risulta dal punto 544 della sentenza impugnata, il solo scambio di informazioni noto alla Commissione per quanto riguarda gli ordinativi e le forniture consisteva in statistiche rapide, «aggregate a livello delle imprese, (...) ripartite per prodotto e per mercato nazionale di destinazione, cosicché nessuna impresa poteva ricavare la quota di mercato delle concorrenti».

    130 Se il Tribunale ha giudicato, al punto 407 della sentenza impugnata, che i sistemi di scambio di informazioni controversi non corrispondevano a quanto ritenuto ammissibile dalla Commissione in materia di scambio di informazioni, ciò è dovuto proprio al fatto che i detti sistemi avevano un effetto economico differente da quello di informazioni quali le statistiche rapide, in quanto tali «sistemi controversi incidevano in maniera netta sull'autonomia decisionale dei partecipanti» (punto 401 della detta sentenza), ciò che esclude necessariamente qualsiasi possibilità di un parallelismo di decisioni individuali autonome.

    131 Ne consegue che la prima parte del sesto motivo è infondata.

    132 Quanto alla seconda parte del motivo, riguardante la presa in considerazione della partecipazione della ricorrente ai sistemi di scambio di informazioni ai fini della valutazione della sanzione, occorre ricordare che, al punto 392 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, nella decisione controversa, tali sistemi erano considerati come violazioni autonome. Ai punti 393-412 della medesima sentenza, il Tribunale ha verificato che i detti sistemi, in quanto tali, avevano effettivamente carattere anticoncorrenziale.

    133 Pertanto, al punto 649 della sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente approvato la presa in considerazione, da parte della Commissione, di tale distinta violazione ai fini del calcolo dell'ammenda.

    134 Ne consegue che neppure la seconda parte del sesto motivo è fondata.

    135 Pertanto, il sesto motivo dev'essere respinto perché infondato.

    Quanto al settimo motivo

    136 Con il settimo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 15 del Trattato CECA, in quanto il Tribunale non avrebbe sanzionato l'insufficiente motivazione della decisione controversa nella parte riguardante il calcolo delle ammende. Con tale motivo, la ricorrente contesta la conclusione del Tribunale, al punto 606 della sentenza impugnata, secondo cui la detta decisione conterrebbe un'esposizione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per valutare la gravità, in linea generale, delle varie violazioni accertate.

    137 La ricorrente sostiene che la motivazione del calcolo delle ammende contenuta in una decisione della Commissione deve di per sé sola consentire alle parti di conoscere i criteri concretamente utilizzati nel loro caso ai fini del calcolo suddetto, nonché le modalità di applicazione di tali criteri. Tali condizioni non sussisterebbero nel caso di specie.

    138 Infatti, la decisione controversa non consentirebbe di determinare, in particolare, il modo in cui è stata stabilita la durata della violazione. A questo proposito, la ricorrente prende in esame il punto 612 della sentenza impugnata, ai termini del quale «risulta dall'analisi dei fatti effettuata dal Tribunale che la Commissione ha debitamente giustificato, riferendosi vuoi ai comportamenti degli interessati, vuoi ai periodi di riferimento interessati da tali comportamenti, la durata dei comportamenti illeciti accertati nell'art. 1 della [decisione controversa]». Secondo la ricorrente, perfino un esame approfondito di tale decisione consente soltanto di supporre - ma, in ogni caso, non di sapere con certezza - in quale periodo preciso la Commissione collochi le violazioni contestate.

    139 Quanto ai dati numerici relativi al calcolo dell'ammenda, la ricorrente afferma che esiste una contraddizione tra i punti 608 e 609 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza conferente nel caso di specie, e i punti 610 e 611 della medesima sentenza, nei quali il detto giudice ha ritenuto sufficienti le cifre fornite dalla Commissione in corso di causa. Infatti, la motivazione dovrebbe essere contenuta nella decisione che infligge l'ammenda. In caso contrario, le imprese interessate non potrebbero venire a conoscenza delle modalità di calcolo dell'ammenda se non proponendo un ricorso.

    140 La Commissione sostiene che il Tribunale ha correttamente verificato l'applicazione a ciascuna impresa dei diversi criteri di calcolo dell'ammenda. Il Tribunale avrebbe così esaminato, ai punti 607, 614 e 626 della sentenza impugnata, la durata di ciascuna violazione, la recidiva e il capitale sociale della ricorrente. Pertanto, sotto tale profilo il motivo sarebbe infondato.

    141 La detta istituzione ritiene che la censura relativa alla valutazione, da parte del Tribunale, della durata della violazione sia irricevibile, in quanto riguarderebbe valutazioni di fatto rimesse alla competenza esclusiva del detto giudice.

    142 Quanto al calcolo dell'ammenda, la Commissione fa valere che il Tribunale ha giudicato auspicabile che le modalità di calcolo aritmetico dell'ammenda vengano esposte nella decisione che infligge quest'ultima, senza tuttavia ritenere ciò assolutamente necessario. Il Tribunale avrebbe altresì affermato che i criteri adottati per il calcolo dell'ammenda erano indicati nella decisione controversa. La Commissione conclude che tale parte del motivo è infondata.

    Giudizio della Corte

    143 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 15, primo comma, del Trattato CECA, «[l]e decisioni, le raccomandazioni e i pareri della Commissione sono motivati e fanno riferimento ai pareri obbligatoriamente richiesti».

    144 Risulta da una costante giurisprudenza che l'obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all'interessato un'indicazione sufficiente per giudicare se la decisione sia fondata oppure sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità (sentenza 7 aprile 1987, causa 32/86, Sisma/Commissione, Racc. pag. 1645, punto 8).

    145 Nella fattispecie, correttamente il Tribunale ha affermato, al punto 606 della sentenza impugnata, che la decisione controversa conteneva, ai punti 300-312, 314 e 315 della sua motivazione, un'esposizione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per valutare la gravità, in linea generale, delle varie violazioni accertate, constatando inoltre, al punto 607 della medesima sentenza, che l'art. 1 della detta decisione indicava dettagliatamente la durata presa in considerazione per ciascuna violazione.

    146 Infatti, la motivazione della decisione controversa ricorda, al punto 300, la gravità delle violazioni ed espone gli elementi presi in considerazione per la fissazione dell'ammenda. Nella detta motivazione si è così tenuto conto, al punto 301, della situazione economica dell'industria siderurgica, ai punti 302-304, dell'incidenza economica delle violazioni, ai punti 305-307, del fatto che almeno alcune delle imprese sapevano che il loro comportamento era o avrebbe potuto essere contrario all'art. 65 del Trattato CECA, ai punti 308-312, dei malintesi che avrebbero potuto determinarsi durante il regime di crisi e, al punto 316, della durata delle violazioni. Per giunta, la decisione controversa chiarisce in dettaglio la partecipazione di ciascuna impresa a ogni singola violazione.

    147 Quanto al fatto che nell'art. 1 della decisione controversa il periodo in cui è stata commessa ciascuna violazione non viene precisato mediante l'indicazione della data d'inizio e fine della medesima, bensì semplicemente valutato in mesi, il Tribunale ha correttamente giudicato che tale presentazione costituiva una motivazione sufficiente, alla luce dei criteri da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'ammenda. Occorre inoltre rilevare come l'esposizione dei fatti che figura nella detta decisione contenga numerose date che consentono di individuare i periodi di commissione delle violazioni e come, in ogni caso, la ricorrente non fornisca alcun elemento volto a dimostrare che le valutazioni in mesi della durata delle violazioni sono inesatte per quanto la riguarda.

    148 E' giocoforza constatare che le indicazioni contenute nella decisione controversa consentivano all'impresa interessata di conoscere le giustificazioni della misura adottata, al fine di far valere i propri diritti, e pongono il giudice comunitario in condizione di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione stessa. Ne consegue che il Tribunale non ha violato l'art. 15 del Trattato CECA affermando che tale decisione era motivata in forma sufficiente per quanto riguarda la determinazione dell'importo delle ammende.

    149 Quanto all'indicazione di dati numerici relativi alle modalità di calcolo delle ammende, occorre ricordare che tali dati, per quanto utili e auspicabili, non sono indispensabili ai fini del rispetto dell'obbligo di motivazione di una decisione che infligge ammende, fermo restando, in ogni caso, che la Commissione non può, ricorrendo esclusivamente e meccanicamente a formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale (sentenze 16 novembre 2000, causa C-291/98 P, Sarrió/Commissione, Racc. pag. I-9991, punti 75-77, e Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 464).

    150 Pertanto, legittimamente e senza contraddirsi il Tribunale ha ricordato, ai punti 608 e 609 della sentenza impugnata, che l'esposizione di dati numerici relativi al calcolo delle ammende era auspicabile, ritenendo però, al punto 607 della medesima sentenza, che la motivazione della decisione controversa fosse sufficiente quanto all'ammontare delle ammende.

    151 Da tali considerazioni consegue che il settimo motivo è infondato.

    Quanto all'ottavo motivo

    152 Con l'ottavo motivo, la ricorrente sostiene che, a causa di un procedimento eccessivamente lungo, durato quasi cinque anni, il Tribunale ha violato il suo diritto a una tutela giuridica entro un termine congruo.

    153 La Commissione afferma che tale motivo è infondato, in quanto il procedimento dinanzi al Tribunale non sarebbe stato esageratamente lungo tenuto conto delle circostanze particolari della causa. Nel caso di specie, sarebbero stati in gioco rilevanti interessi finanziari. La Commissione osserva che la controversia era complessa, ha implicato la presentazione di undici ricorsi in quattro lingue differenti ed ha imposto al Tribunale l'esame approfondito di voluminosi documenti. Inoltre, il procedimento avrebbe subìto ritardi a causa della necessità di risolvere talune questioni relative alla produzione di determinati documenti.

    Giudizio della Corte

    154 Occorre ricordare che il principio generale di diritto comunitario in forza del quale ogni persona ha diritto a un processo equo, e in particolare il diritto a un processo entro un termine ragionevole, è applicabile nell'ambito di un ricorso giurisdizionale avverso una decisione della Commissione che infligge ammende a un'impresa per violazione della normativa sulla concorrenza (sentenze 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione, Racc. pag. I-8417, punto 21, e Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 179).

    155 Il carattere ragionevole del termine è valutato alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso di specie e, in particolare, alla luce della posta in gioco nella controversia per l'interessato, della complessità del caso in esame, nonché del comportamento del ricorrente e di quello delle autorità competenti (sentenze Baustahlgewebe/Commissione, cit., punto 29, e Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 187).

    156 La Corte ha precisato a questo proposito che l'elencazione dei detti criteri non è esaustiva e che la valutazione del carattere ragionevole del termine non richiede un esame sistematico delle circostanze della causa alla luce di ciascuno di tali criteri quando la durata del procedimento risulti giustificata alla luce di uno solo di essi. La funzione di questi criteri è quella di stabilire se il tempo impiegato per definire una pratica sia o no giustificato. Pertanto, la complessità del caso in esame ovvero un comportamento dilatorio del ricorrente può essere considerato valida giustificazione di un termine a prima vista troppo lungo. Per contro, un termine può ritenersi eccedere i limiti della ragionevolezza anche alla luce di un solo criterio, in particolare qualora la sua durata derivi dal comportamento delle autorità competenti. Eventualmente, la durata di una fase del procedimento può essere di primo acchito qualificata ragionevole qualora appaia conforme al tempo medio di definizione di un caso del tipo di quello in questione (sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 188).

    157 Nella fattispecie, occorre ricordare che il procedimento dinanzi al Tribunale ha avuto come termine iniziale il deposito, in data 8 aprile 1994, dell'atto introduttivo del ricorso di annullamento proposto dalla ricorrente contro la decisione controversa e si è concluso l'11 marzo 1999, data della pronuncia della sentenza impugnata. Pertanto, il detto procedimento è durato quasi cinque anni.

    158 Una tale durata appare, a prima vista, notevole. Tuttavia, occorre ricordare che undici imprese hanno proposto un ricorso di annullamento contro la medesima decisione, in quattro lingue processuali differenti.

    159 Come ricordato dai punti 50-56 della sentenza impugnata, il Tribunale è stato chiamato a esaminare diverse contestazioni relative all'accesso ai documenti del procedimento amministrativo. Poiché la Commissione, in data 24 novembre 1994, ha depositato un fascicolo composto di 11 000 documenti relativi alla decisione controversa, facendo però valere che i documenti contenenti segreti commerciali nonché i suoi documenti interni non dovevano essere resi accessibili alle imprese interessate, il Tribunale ha dovuto sentire le parti in proposito, esaminare l'insieme dei documenti e stabilire a quali di questi ultimi ciascuna ricorrente potesse avere accesso.

    160 Con ordinanza 19 giugno 1996, cause riunite T-134/94, da T-136/94 a T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 e T-157/94, NMH Stahlwerke e a./Commissione (Racc. pag. II-537), il Tribunale ha statuito sul diritto di accesso delle ricorrenti ai documenti del fascicolo della Commissione promananti, da un lato, dalle ricorrenti stesse e, dall'altro, da terzi estranei ai procedimenti, classificati dalla Commissione come riservati nell'interesse di tali terzi.

    161 Con la citata ordinanza 10 dicembre 1997, NMH Stahlwerke e a./Commissione, il Tribunale si è pronunciato sulle domande di accesso delle ricorrenti ai documenti qualificati dalla Commissione come «interni».

    162 Le varie cause proposte da altre imprese interessate dalla decisione controversa sono state riunite ai fini dell'istruttoria e della fase orale. Come precisato ai punti 57-67 della sentenza impugnata, numerosi provvedimenti istruttori sono stati emanati dal Tribunale nell'ambito della preparazione di tale procedimento. A questo proposito, il Tribunale ha sottoposto diversi quesiti scritti alle parti e ha altresì ordinato la produzione di documenti e l'audizione di testimoni.

    163 La fase orale è stata conclusa al termine dell'udienza del 27 marzo 1998.

    164 La sentenza impugnata è stata pronunciata l'11 marzo 1999, vale a dire lo stesso giorno delle altre dieci sentenze che hanno deciso sui ricorsi proposti contro la decisione controversa.

    165 Dalle constatazioni che precedono risulta che la durata del procedimento conclusosi con la sentenza impugnata si spiega, in particolare, tenendo presente il numero di imprese che hanno partecipato all'intesa incriminata e che hanno proposto un ricorso contro la decisione controversa, ciò che ha imposto un esame parallelo di tali diversi ricorsi, nonché considerando le questioni giuridiche connesse all'accesso al voluminoso fascicolo della Commissione, l'istruzione approfondita del fascicolo compiuta dal Tribunale e i vincoli linguistici imposti dalle regole di procedura di quest'ultimo.

    166 Ne consegue che la durata del procedimento dinanzi al Tribunale è giustificata alla luce della particolare complessità del caso in esame.

    167 Pertanto, l'ottavo motivo è infondato.

    168 Dall'insieme delle considerazioni che precedono risulta che l'impugnazione dev'essere respinta.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    169 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la cui applicabilità è estesa al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta interamente soccombente, dev'essere condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) L'impugnazione è respinta.

    2) La Thyssen Stahl AG è condannata alle spese.

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