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Document 61999CJ0182

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 ottobre 2003.
    Salzgitter AG contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Accordi e pratiche concordate - Produttori europei di putrelle.
    Causa C-182/99 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-10761

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:526

    61999J0182

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 ottobre 2003. - Salzgitter AG contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Accordi e pratiche concordate - Produttori europei di putrelle. - Causa C-182/99 P.

    raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-10761


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Tribunale - Organizzazione - Composizione delle sezioni - Collegio giudicante di cinque giudici - Riduzione a tre del numero di giudici partecipanti alla deliberazione in ragione dell'impedimento di due giudici - Dimensioni del fascicolo - Irrilevanza

    (Statuto CECA della Corte di giustizia, artt. 18 e 44; regolamento di procedura del Tribunale, artt. 32 e 33, nn. 1 e 5)

    2. Procedura - Mezzi istruttori - Domanda di produzione di un documento - Potere discrezionale del Tribunale

    [Regolamento di procedura del Tribunale, artt. 49 e 65, lett. b)]

    3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Errata valutazione dei fatti - Valutazione dell'efficacia probatoria di un documento - Irricevibilità - Rigetto

    (Art. 32 quinto, n. 1, CA; Statuto CECA della Corte di giustizia, art. 51)

    4. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione che infligge ammende per violazione delle regole di concorrenza - Semplice auspicabilità della comunicazione del metodo di calcolo dell'ammenda

    (Trattato CECA, artt. 15, primo comma, e 65, n. 5)

    Massima


    $$1. A norma dell'art. 18, secondo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell'art. 44 del medesimo Statuto, il Tribunale può deliberare validamente soltanto in numero dispari e le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici. L'art. 32 del regolamento di procedura del Tribunale precisa le modalità di attuazione di tali regole.

    Le dimensioni di un fascicolo non giustificano l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni citate nel caso in cui, in una sezione a cinque giudici, a due dei giudici inizialmente componenti la sezione, dopo l'inizio della fase di deliberazione della causa, sia definitivamente precluso l'esercizio delle loro funzioni a causa della scadenza del loro mandato.

    A questo proposito, il momento da prendere in considerazione per verificare se le disposizioni del regolamento di procedura del Tribunale in materia di deliberazione siano state rispettate è, ai sensi dell'art. 33, n. 5, del detto regolamento, quello dell'adozione, dopo la discussione finale, delle conclusioni che determinano la decisione del Tribunale.

    ( v. punti 33-35 )

    2. Spetta al giudice comunitario decidere, in funzione delle circostanze della controversia, se sia necessario disporre la produzione di un documento, secondo le disposizioni del regolamento di procedura in materia di provvedimenti istruttori. Per quanto riguarda il Tribunale, dal combinato disposto degli artt. 49 e 65, lett. b), del suo regolamento di procedura risulta che la richiesta di produzione di documenti fa parte dei provvedimenti istruttori che il Tribunale può adottare in qualsiasi fase del procedimento, ove li ritenga necessari all'accertamento della verità.

    ( v. punti 41, 44 )

    3. In linea di principio, la valutazione da parte del Tribunale dell'efficacia probatoria di un documento non può essere assoggettata al controllo della Corte nell'ambito di un giudizio di impugnazione. Infatti, come risulta dagli artt. 32 quinto, n. 1, CA e 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, l'impugnazione di una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi.

    ( v. punto 43 )

    4. L'obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all'interessato un'indicazione sufficiente per giudicare se la decisione sia fondata oppure sia eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità.

    Per quanto riguarda l'obbligo di motivazione di una decisione che infligge ammende a svariate imprese per un'infrazione alle regole comunitarie della concorrenza, l'indicazione di dati numerici relativi alle modalità di calcolo di tali ammende, per quanto utili e auspicabili tali dati possano essere, non è indispensabile, fermo restando, in ogni caso, che la Commissione non può, ricorrendo esclusivamente e meccanicamente a formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale.

    ( v. punti 71, 75 )

    Parti


    Nel procedimento C-182/99 P,

    Salzgitter AG, già Preussag Stahl AG, con sede in Salzgitter (Germania), rappresentata dai sigg. H. Satzky e C. Frick, Rechtsanwälte, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    ricorrente,

    avente ad oggetto un ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione ampliata) l'11 marzo 1999, nella causa T-148/94, Preussag/Commissione (Racc. pag. II-613),

    procedimento in cui l'altra parte è:

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. J. Currall e W. Wils, in qualità di agenti, assistiti dal sig. H.-J. Freund, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta in primo grado,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, e dai sigg. D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann (relatore) e S. von Bahr, giudici,

    avvocato generale: sig.ra C. Stix-Hackl

    cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 31 gennaio 2002,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 settembre 2002,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 maggio 1999, la Salzgitter AG, già Preussag Stahl AG, ha proposto, a norma dell'art. 49 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 11 marzo 1999, causa T-148/94, Preussag/Commissione (Racc. pag. II-613; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale tale giudice ha in parte respinto il ricorso della detta società diretto all'annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell'art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di putrelle [così, in luogo di: travi] (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»). Con tale decisione, la Commissione aveva inflitto un'ammenda alla ricorrente a norma del detto art. 65.

    Fatti di causa e decisione controversa

    2 Risulta dalla sentenza impugnata che, a partire dal 1974, l'industria siderurgica europea ha attraversato una crisi caratterizzata da un crollo della domanda, ciò che ha originato problemi di eccedenza dell'offerta e di sovraccapacità, nonché un basso livello dei prezzi.

    3 Dopo aver tentato di gestire la crisi mediante impegni volontari unilaterali delle imprese relativi ai volumi di acciaio proposti sul mercato e a taluni prezzi minimi («piano Simonet») ovvero mediante la fissazione di prezzi indicativi e di prezzi minimi («piano Davignon», accordo «Eurofer I»), la Commissione, nel 1980, ha dichiarato lo stato di crisi manifesta ai sensi dell'art. 58 del Trattato CECA e ha imposto quote di produzione obbligatorie, in particolare per le putrelle. Il detto regime comunitario ha avuto termine il 30 giugno 1988.

    4 Molto prima di questa data, la Commissione aveva annunciato l'abbandono del regime di quote in diverse comunicazioni e decisioni, ricordando che la fine di tale regime avrebbe significato il ritorno ad un mercato di libera concorrenza tra le imprese. Tuttavia, il settore rimaneva caratterizzato da capacità produttive eccedentarie, che gli esperti ritenevano dovessero essere oggetto di una riduzione sufficiente e rapida al fine di consentire alle imprese di far fronte alla concorrenza mondiale.

    5 A partire dalla fine del regime di quote, la Commissione ha introdotto un regime di sorveglianza, che comportava la raccolta di statistiche sulla produzione e sulle forniture, la vigilanza sull'evoluzione dei mercati, nonché la regolare consultazione delle imprese in merito alla situazione e alle tendenze del mercato. Le imprese del settore, alcune delle quali erano membri dell'associazione professionale Eurofer, hanno così mantenuto regolari contatti con la DG III (direzione generale «Mercato interno e affari industriali») della Commissione (in prosieguo: la «DG III») nell'ambito di riunioni di consultazione. Il regime di sorveglianza ha avuto termine il 30 giugno 1990 ed è stato sostituito da un regime di informazione individuale e volontario.

    6 All'inizio del 1991, la Commissione ha effettuato diverse verifiche presso un certo numero di imprese siderurgiche e di associazioni di imprese di tale settore. Una comunicazione degli addebiti è stata ad esse inviata in data 6 maggio 1992. All'inizio del 1993 hanno avuto luogo alcune audizioni.

    7 Il 16 febbraio 1994 la Commissione ha adottato la decisione controversa, con la quale ha accertato la partecipazione di diciassette imprese siderurgiche europee e di una delle loro associazioni professionali ad una serie di accordi, decisioni e pratiche concordate riguardanti la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e lo scambio di informazioni riservate sul mercato comunitario delle putrelle, in violazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Con la detta decisione, la Commissione ha inflitto ammende a quattordici imprese per violazioni commesse tra il 1° luglio 1988 e il 31 dicembre 1990.

    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

    8 L'11 aprile 1994 la ricorrente ha proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa.

    9 Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso della ricorrente e ha ridotto l'ammenda che le era stata inflitta.

    Conclusioni delle parti

    10 La ricorrente conclude che la Corte voglia:

    - annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui ha respinto il ricorso della detta ricorrente diretto all'annullamento della decisione controversa;

    - annullare gli artt. 1, 3 e 4 della detta decisione, laddove tali disposizioni siano state confermate dalla sentenza impugnata;

    - condannare la Commissione alle spese relative al primo grado di giudizio e al giudizio di impugnazione;

    in subordine:

    - ridurre l'importo dell'ammenda inflitta alla ricorrente dall'art. 4 della decisione controversa e fissata in EUR 8 600 000 al punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata;

    in ulteriore subordine:

    - rinviare la causa al Tribunale.

    11 La Commissione conclude che la Corte voglia:

    - respingere l'impugnazione;

    - condannare la ricorrente alle spese.

    Motivi di impugnazione

    12 La ricorrente deduce sette motivi a sostegno della sua impugnazione:

    1) violazione delle disposizioni dello Statuto CECA della Corte di giustizia e del regolamento di procedura del Tribunale per quanto riguarda la composizione del collegio giudicante al momento della fase finale della deliberazione e della sottoscrizione della sentenza impugnata;

    2) violazione delle disposizioni dello Statuto CECA della Corte di giustizia e del regolamento di procedura del Tribunale a motivo del diniego di adozione di un provvedimento istruttorio;

    3) errore di diritto nella constatazione dell'adozione e del contenuto della decisione controversa;

    4) violazione dei diritti della difesa della ricorrente;

    5) violazione dell'art. 15 del Trattato CECA per quanto riguarda la motivazione del calcolo delle ammende nella decisione controversa;

    6) violazione dell'art. 65 del Trattato CECA a motivo di un'erronea interpretazione della nozione di gioco normale della concorrenza;

    7) violazione dell'art. 65 del Trattato CECA per quanto riguarda la valutazione dello scambio di informazioni.

    13 I punti della sentenza impugnata censurati nell'ambito di ciascun motivo verranno indicati in sede di esposizione del motivo medesimo.

    Sull'impugnazione

    Quanto al primo motivo

    14 Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 46 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, letto in combinato disposto con l'art. 31 del medesimo Statuto, nonché la violazione degli artt. 32, nn. 1 e 3, 33, nn. 3 e 5, e 82, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto alcuni membri della sezione del Tribunale designata per emettere una decisione nella causa in oggetto non avrebbero partecipato alla fase finale della deliberazione e non avrebbero sottoscritto la sentenza impugnata.

    15 L'art. 31 dello Statuto CECA della Corte di giustizia è così formulato:

    «Le sentenze sono firmate dal presidente, dal giudice relatore e dal cancelliere. Esse sono lette in pubblica udienza».

    16 L'art. 46, primo e secondo comma, del detto Statuto dispone quanto segue:

    «La procedura dinanzi al Tribunale è disciplinata dal titolo III del presente statuto, esclusi gli articoli 41 e 42.

    Essa è precisata e completata, per quel che necessita, dal regolamento di procedura adottato conformemente all'articolo 32 quinquies, paragrafo 4, del Trattato».

    17 L'art. 32, nn. 1 e 3, del regolamento di procedura del Tribunale è redatto nei seguenti termini:

    «1. Se, a causa di assenza o d'impedimento, i giudici sono in numero pari, il giudice meno anziano ai sensi dell'articolo 6 si astiene dal partecipare alla deliberazione, a meno che non sia il giudice relatore. In tal caso il giudice che lo precede immediatamente nell'ordine di precedenza si astiene dal partecipare alla deliberazione.

    (...)

    (...)

    3. Se, in una delle sezioni, il quorum di tre giudici non è raggiunto, il presidente della sezione ne informa il presidente del Tribunale che designa un altro giudice per completare la sezione».

    18 L'art. 33, nn. 1-5, del detto regolamento dispone quanto segue:

    «1. Il Tribunale delibera in camera di consiglio.

    2. Alle deliberazioni prendono parte soltanto i giudici che sono intervenuti [nella fase orale].

    3. Ciascuno dei giudici che prende parte alla deliberazione esprime il suo parere motivandolo.

    (...)

    5. Le conclusioni adottate dalla maggioranza dei giudici in esito alla discussione finale determinano la decisione del Tribunale. I voti vengono espressi nell'ordine inverso a quello stabilito dall'articolo 6 del presente regolamento».

    19 L'art. 82, n. 2, del detto regolamento così dispone:

    «L'originale della sentenza, sottoscritto dal presidente, dai giudici che hanno partecipato alla deliberazione e dal cancelliere, è munito del sigillo e depositato in cancelleria; la sentenza è notificata in copia autentica a ciascuna delle parti».

    20 La ricorrente sostiene che la sentenza impugnata è viziata da una violazione dello Statuto CECA della Corte di giustizia e del regolamento di procedura del Tribunale, in quanto il presidente A. Kalogeropoulos e il giudice C.P. Briët, che avevano entrambi preso parte alla fase orale e alla fase iniziale della deliberazione, non hanno sottoscritto la sentenza impugnata.

    21 A questo proposito, il punto 69 della sentenza impugnata è così formulato:

    «La fase orale è stata chiusa al termine dell'udienza del 27 marzo 1998. Poiché due membri della sezione erano impediti a partecipare alla deliberazione dopo la scadenza del loro mandato avvenuta in data 17 settembre 1998, le deliberazioni del Tribunale sono state proseguite dai tre giudici firmatari della presente sentenza, in conformità dell'art. 32 del regolamento di procedura».

    22 La ricorrente sostiene che la scadenza del mandato dei sigg. Kalogeropoulos e Briët non costituiva, tenuto conto delle dimensioni del fascicolo, né un caso di assenza né un caso di impedimento che giustificasse la mancata sottoscrizione, da parte loro, della sentenza impugnata. La ricorrente sostiene che, in caso contrario, sarebbe possibile influire sulla composizione di una sezione attraverso la fissazione del calendario delle deliberazioni.

    23 La ricorrente ricorda inoltre come la garanzia del giudice precostituito per legge, che costituirebbe un corollario del principio dello Stato di diritto, si applichi alla composizione delle sezioni del Tribunale.

    24 La Commissione fa rinvio all'art. 33, n. 5, del regolamento di procedura del Tribunale, dal quale risulterebbe che i giudici che hanno partecipato alla deliberazione, ai sensi dell'art. 82, n. 2, del detto regolamento, sono quelli che hanno preso parte alla discussione finale e al voto. Pertanto, la partecipazione dei giudici alla fase iniziale della deliberazione non sarebbe determinante al riguardo.

    25 La Commissione ritiene che la censura sollevata contro il rinvio, contenuto nel punto 69 della sentenza impugnata, all'art. 32 del regolamento di procedura del Tribunale sia priva di fondamento. Non sempre sarebbe possibile stabilire sin dall'inizio se la discussione finale e il voto sulle diverse questioni da risolvere avranno luogo prima o dopo la fine del mandato dei membri di una sezione.

    26 Quanto al principio della garanzia del giudice precostituito per legge, la Commissione sostiene che esso non è stato violato, in quanto i giudici che alla fine dovevano pronunciarsi sulla causa erano stati previamente individuati nella maniera più chiara e precisa possibile mediante la composizione della sezione. Il fatto che le deliberazioni non fossero ancora terminate al momento della scadenza del mandato di due giudici, avvenuta nel settembre 1998, non rimetterebbe in discussione tale conclusione.

    27 La ricorrente contesta il rinvio fatto dalla Commissione all'art. 33, n. 5, del regolamento di procedura del Tribunale, norma questa che disciplinerebbe soltanto la fase finale della deliberazione. Al contrario, a suo avviso, l'art. 82, n. 2, del detto regolamento riguarda l'intera fase della deliberazione e impone che il giudice che vi abbia partecipato sottoscriva la sentenza.

    Giudizio della Corte

    28 Occorre ricordare che, a norma dell'art. 10, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, quest'ultimo costituisce nel suo ambito sezioni composte di tre o cinque giudici e decide dell'assegnazione ad esse dei giudici stessi. L'art. 10, n. 2, del medesimo regolamento precisa che la composizione delle sezioni è resa nota mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    29 Ai sensi dell'art. 12 del suo regolamento di procedura, il Tribunale fissa i criteri secondo i quali le cause sono ripartite fra le sezioni. In seguito a una modifica apportata a tale regolamento in data 15 settembre 1994 (GU L 249, pag. 17), la norma suddetta precisa che la decisione di cui sopra viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    30 Quando è stato proposto il ricorso relativo alla causa T-148/94, quest'ultima è stata assegnata, in conformità dei criteri fissati dal Tribunale in data 1° luglio 1993, alla Terza Sezione ampliata, nella composizione che questa aveva a tale data (v. comunicazione 30 luglio 1993, GU C 206, pag. 7).

    31 In seguito al rinnovo parziale triennale dei giudici del Tribunale nel 1995 e al conseguente mutamento della composizione delle sezioni deciso dal Tribunale in occasione della riunione plenaria del 19 settembre 1995 (v. comunicazione 19 ottobre 1995, GU C 274, pag. 11), la causa è stata riassegnata alla Seconda Sezione ampliata del Tribunale, con effetto al 1° ottobre 1995. Di ciò è stata data comunicazione alle parti con lettera del cancelliere del Tribunale in data 10 ottobre 1995.

    32 Successivamente, la causa è rimasta pendente dinanzi a tale Sezione nella composizione che questa aveva in conformità delle decisioni del Tribunale (v. comunicazioni 5 ottobre 1996, GU C 294, pag. 10; 12 luglio 1997, GU C 212, pag. 25, e 6 settembre 1997, GU C 271, pag. 14) fino all'apertura della fase orale. Il collegio è stato effettivamente composto dai giudici della detta Sezione nella composizione risultante dall'ultima delle dette decisioni in ordine di tempo al momento dell'apertura della fase orale.

    33 A norma dell'art. 18, secondo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in forza dell'art. 44 del medesimo Statuto, il Tribunale può deliberare validamente soltanto in numero dispari e le deliberazioni delle sezioni composte di tre o cinque giudici sono valide soltanto se prese da tre giudici. L'art. 32 del regolamento di procedura del Tribunale precisa le modalità di attuazione di tali regole.

    34 Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le dimensioni di un fascicolo non giustificano l'esclusione dell'applicazione delle disposizioni citate al punto precedente nel caso in cui due dei giudici inizialmente componenti la sezione risultino, dopo l'inizio della fase di deliberazione della causa, definitivamente impediti a esercitare le loro funzioni a causa della scadenza del loro mandato.

    35 A questo proposito è importante sottolineare che, ai sensi dell'art. 33, n. 5, del regolamento di procedura del Tribunale, il momento da prendere in considerazione per verificare se le disposizioni del detto regolamento in materia di deliberazione siano state rispettate è quello dell'adozione, dopo la discussione finale, delle conclusioni che determinano la decisione del Tribunale.

    36 Pertanto, nel caso di specie, la Seconda Sezione ampliata del Tribunale ha validamente deliberato in una composizione ridotta a tre membri, in seguito alla scadenza, successiva alla fase orale e alla fase iniziale della deliberazione, del mandato di due dei cinque membri che la componevano in origine. La riduzione del numero di giudici partecipanti alla deliberazione, effettuata nel rispetto dell'art. 18, secondo comma, dello Statuto CECA della Corte di giustizia, non è in contraddizione con l'art. 10 del regolamento di procedura del Tribunale riguardante la composizione delle sezioni e la pubblicità che dev'essere data a quest'ultima.

    37 Ne consegue che il primo motivo è infondato.

    Quanto al secondo motivo

    38 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 24 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, letto in combinato disposto con l'art. 65 del regolamento di procedura del Tribunale, a motivo del fatto che tale giudice non ha accolto la domanda della ricorrente, menzionata al punto 109 della sentenza impugnata, volta ad ottenere che venisse prodotto, a fini di consultazione, l'originale del processo verbale della seduta della Commissione nel corso della quale era stata adottata la decisione controversa (in prosieguo: il «processo verbale»).

    39 Secondo la ricorrente, il Tribunale si è illegittimamente accontentato di interpretare estratti del processo verbale, malgrado che questi fossero contraddittori e che il processo verbale, al punto XXV, non facesse menzione né della proposta di uno o più membri della Commissione - nondimeno prescritta dall'art. 6, prima frase, del regolamento interno della Commissione, nella versione risultante dalla decisione della Commissione 17 febbraio 1993, 93/492/Euratom, CECA, CEE (GU L 230, pag. 15; in prosieguo: il «regolamento interno del 1993») - né del risultato del voto.

    40 La Commissione sostiene che il motivo è irricevibile, in quanto sarebbe competenza esclusiva del Tribunale constatare i fatti e valutare l'efficacia che occorre attribuire agli elementi di prova ad esso sottoposti.

    Giudizio della Corte

    41 Occorre ricordare che spetta al giudice comunitario decidere, in funzione delle circostanze della controversia, se sia necessario disporre la produzione di un documento, secondo le disposizioni del regolamento di procedura in materia di provvedimenti istruttori. Per quanto riguarda il Tribunale, dal combinato disposto degli artt. 49 e 65, lett. b), del suo regolamento di procedura risulta che la richiesta di produzione di documenti fa parte dei provvedimenti istruttori che il Tribunale può adottare in qualsiasi fase del procedimento (sentenza 6 aprile 2000, causa C-286/95 P, Commissione/ICI, Racc. pag. I-2341, punti 49 e 50).

    42 Al punto 142 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato la fotocopia del processo verbale che gli era stata sottoposta e ha ritenuto prova sufficiente della conformità di tale fotocopia all'originale il fatto che la prima pagina del detto documento fosse munita del timbro «per copia certificata conforme, il segretario generale Carlo Trojan» e che tale timbro recasse la firma in originale del sig. Trojan, segretario generale in carica della Commissione.

    43 Occorre ricordare come, in linea di principio, la valutazione da parte del Tribunale dell'efficacia probatoria di un documento non possa essere assoggettata al controllo della Corte nell'ambito di un giudizio di impugnazione. Infatti, come risulta dagli artt. 32 quinto, n. 1, CA e 51 dello Statuto CECA della Corte di giustizia, l'impugnazione di una pronuncia del Tribunale di primo grado è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è dunque competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova, salvo il caso di snaturamento di tali fatti e di tali elementi (v., in tal senso, sentenze 1° giugno 1994, causa C-136/92 P, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punti 49 e 66; 15 ottobre 2002, cause riunite C-238/99 P, C-244/99 P, C-245/99 P, C-247/99 P, da C-250/99 P a C-252/99 P e C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, Racc. pag. I-8375, punto 194, e 10 dicembre 2002, causa C-312/00 P, Commissione/Camar e Tico, Racc. pag. I-11355, punto 69).

    44 Il Tribunale, disponendo di tale copia del processo verbale della quale riconosceva la natura di atto certificato conforme, non era in alcun modo tenuto ad adottare un provvedimento istruttorio integrativo diretto ad ottenere l'originale del processo verbale medesimo se riteneva che una misura di questo tipo non fosse necessaria all'accertamento della verità (v., in tal senso, sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 404).

    45 Quanto all'interpretazione del contenuto del detto processo verbale, occorre constatare che si tratta di un'interpretazione di circostanze di fatto, non soggetta al controllo della Corte nell'ambito di un giudizio di impugnazione.

    46 Ne consegue che il secondo motivo è in parte irricevibile e in parte infondato.

    Quanto al terzo motivo

    47 Con il terzo motivo, la ricorrente sostiene che la constatazione, da parte del Tribunale, della regolare adozione e del contenuto della decisione controversa non è immune da errori di diritto.

    48 Infatti, dal processo verbale di cui disponeva il Tribunale non risulterebbe proprio la decisione controversa. Tuttavia, sulla scorta di indicazioni non verificate, fornite dalla Commissione, il Tribunale sarebbe giunto, al punto 139 della sentenza impugnata, alla conclusione che il contenuto della detta decisione emergeva da un documento conservato in prossimità del processo verbale. Ciò non costituirebbe una base sufficiente per applicare la «presunzione di validità di cui beneficiano gli atti comunitari», alla quale farebbe riferimento il Tribunale, in quanto, in mancanza di regolare verbalizzazione, il contenuto dell'atto comunitario sarebbe dubbio. Inoltre, neppure dalle fotocopie del processo verbale che sono state prodotte risulterebbe che sia stato raggiunto il quorum di presenze necessario al momento dell'adozione della decisione controversa da parte del collegio dei commissari.

    49 La Commissione ritiene che tale motivo sia irricevibile, in quanto la ricorrente rimetterebbe in discussione la constatazione di fatti e la valutazione di elementi di prova, per le quali il Tribunale sarebbe competente in via esclusiva.

    50 In subordine, la Commissione precisa che l'art. 16, primo comma, del regolamento interno del 1993 impone non già che l'atto adottato dalla Commissione faccia parte del processo verbale, bensì che esso venga «allegato» a quest'ultimo.

    51 La detta istituzione ritiene del pari irricevibile l'argomento secondo cui le fotocopie del processo verbale non consentirebbero di stabilire se il quorum di presenze richiesto fosse stato raggiunto. Il Tribunale avrebbe dimostrato tale fatto dopo aver esaminato in modo dettagliato, ai punti 111-124 della sentenza impugnata, le prove da esso richieste al fine di valutare le censure mosse dalla ricorrente al riguardo.

    Giudizio della Corte

    52 Occorre constatare che, per verificare se la decisione controversa fosse stata debitamente autenticata, il Tribunale ha proceduto, ai punti 138-142 della sentenza impugnata, a diverse valutazioni di fatti e di elementi di prova, non soggette al controllo della Corte nell'ambito di un giudizio di impugnazione.

    53 Il Tribunale ha così presunto, al punto 139 della sentenza impugnata, che i documenti C(94)321/2 e C(94)321/3 fossero allegati al processo verbale. Al punto 140 della medesima sentenza, esso ha ritenuto non dimostrato che esistesse una differenza materiale tra la versione della decisione controversa notificata e quella allegata al processo verbale. Al punto 141 della detta sentenza, il Tribunale ha statuito che i documenti C(94)321/2 e C(94)321/3 dovevano considerarsi autenticati in virtù delle sottoscrizioni del presidente e del segretario generale della Commissione apposte sulla prima pagina del processo verbale. Al successivo punto 142, il detto giudice ha deciso che la certificazione della conformità della copia da parte del segretario generale in carica della Commissione costituiva prova giuridicamente sufficiente del fatto che la versione originale del processo verbale reca le sottoscrizioni in originale del presidente e del segretario generale della Commissione.

    54 Quanto al richiamo, contenuto al punto 141 della sentenza impugnata, alla presunzione di legittimità di cui beneficiano gli atti delle istituzioni comunitarie (v., in particolare, sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I-2555, punto 48), è sufficiente constatare che il Tribunale non ne ha tratto alcuna conseguenza in punto di fatto o di diritto, bensì si è fondato unicamente sulle proprie valutazioni dei fatti e degli elementi di prova per concludere nel senso della regolarità dell'autenticazione della decisione controversa.

    55 Ne consegue che il terzo motivo, in quanto diretto contro il richiamo alla detta presunzione, è inoperante e, dunque, infondato.

    56 Di conseguenza, occorre affermare che il terzo motivo è in parte irricevibile e in parte infondato.

    Quanto al quarto motivo

    57 Con il quarto motivo viene dedotta una violazione dei diritti della difesa della ricorrente.

    58 Tale motivo è diretto contro il punto 88 della sentenza impugnata, che è formulato come segue:

    «E' bensì vero che i funzionari della DG IV [(direzione generale "Concorrenza") della Commissione (in prosieguo: la "DG IV")] incaricati dell'istruttoria delle pratiche "putrelle" non hanno avuto apparentemente contatti diretti con i funzionari della DG III che avevano assistito alle riunioni con i produttori, né hanno chiesto di poter esaminare i resoconti di tali riunioni e le altre note interne che si trovano negli archivi della DG III, quali sono stati prodotti su richiesta del Tribunale. Il Tribunale reputa tuttavia che non si possa rimproverare ad un ufficio della Commissione di aver dato credito, senza tentare di verificarle con altri mezzi, alle spiegazioni precise e dettagliate fornite, a sua richiesta, da un altro ufficio, nei confronti del quale peraltro non rientra tra i suoi compiti di effettuare controlli».

    59 Secondo la ricorrente, il Tribunale ha rifiutato di riconoscere che l'insufficiente istruttoria condotta dalla Commissione in merito al comportamento dei propri uffici costituiva una violazione dei diritti della difesa. Il detto giudice si sarebbe a questo proposito essenzialmente fondato, al punto 88 della sentenza impugnata, sulla considerazione secondo cui la DG IV era legittimata a fidarsi degli scritti della DG III senza verificarli essa stessa e, così facendo, sarebbe incorso in un errore di diritto.

    60 La Commissione contesta la ricevibilità di tale motivo, facendo valere che l'affermazione del Tribunale, contenuta al punto 88 della sentenza impugnata, secondo cui, da un lato, i chiarimenti forniti dalla DG III erano precisi e dettagliati e, dall'altro, la DG IV non aveva alcun motivo di verificarli essa stessa, è una constatazione di fatto non soggetta al controllo della Corte.

    Giudizio della Corte

    61 Occorre constatare che, ai punti 76 e 77 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato che, in conformità dei principi di buona amministrazione e di parità delle armi, la Commissione ha l'obbligo di istruire una pratica in materia di concorrenza a carico di determinate imprese con serietà, al fine di stabilire in quale misura debbano essere riconosciute fondate talune allegazioni aventi sicura importanza per la difesa delle imprese interessate e riguardanti il comportamento dei propri uffici.

    62 Il Tribunale ha esaminato i pertinenti documenti del fascicolo ai punti 78-86 della sentenza impugnata. Al punto 87 di tale sentenza, esso ha statuito che risultava dal complesso dei detti documenti che la Commissione aveva debitamente preso in considerazione le osservazioni e i documenti presentati dalle imprese interessate nel corso della loro audizione, ricordando che tali osservazioni e documenti erano stati trasmessi alla DG III per commenti e spiegazioni e che per due volte la medesima DG III era stata invitata a fornire chiarimenti sul proprio presunto «coinvolgimento» nelle pratiche controverse.

    63 E' giocoforza constatare che, ai punti 78-87 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto a valutazioni di fatti e di elementi di prova.

    64 La precisazione contenuta al punto 88 della sentenza impugnata e censurata dalla ricorrente, secondo cui un ufficio della Commissione non ha l'obbligo di verificare, con altri mezzi, le spiegazioni precise e dettagliate fornite da un altro ufficio, non rimette in discussione la valutazione formulata dal Tribunale quanto alla serietà dell'inchiesta condotta.

    65 Ne consegue che il quarto motivo dev'essere respinto.

    Quanto al quinto motivo

    66 Con il quinto motivo viene dedotta una violazione dell'art. 15 del Trattato CECA, in quanto il Tribunale non avrebbe sanzionato l'insufficiente motivazione della decisione controversa per ciò che riguarda il calcolo delle ammende.

    67 Tale motivo è diretto in particolare contro il punto 666 della sentenza impugnata, che è così formulato:

    «Si deve tuttavia rilevare che tali dati numerici, forniti su richiesta di una delle parti o del Tribunale, ai sensi degli artt. 64 e 65 del regolamento di procedura, non costituiscono una motivazione supplementare e a posteriori della [decisione controversa], bensì la traduzione in cifre dei criteri enunciati [in tale decisione], ove questi ultimi siano idonei ad essere quantificati».

    68 La ricorrente ritiene che il Tribunale abbia violato l'art. 15 del Trattato CECA, laddove ha statuito che la Commissione aveva sufficientemente motivato l'importo dell'ammenda, malgrado la decisione controversa non indicasse le formule aritmetiche che, in base alle constatazioni del Tribunale, erano state utilizzate per calcolare tale importo.

    69 La Commissione ritiene che tale motivo sia privo di fondamento. A suo avviso, la riproduzione, nella decisione controversa, delle formule aritmetiche utilizzate per il calcolo dell'importo dell'ammenda, per quanto auspicabile, non sarebbe stata obbligatoria.

    Giudizio della Corte

    70 Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 15, primo comma, del Trattato CECA, «[l]e decisioni, le raccomandazioni e i pareri della Commissione sono motivati e fanno riferimento ai pareri obbligatoriamente richiesti».

    71 Risulta da una costante giurisprudenza che l'obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione stessa e di fornire all'interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione è fondata oppure se è eventualmente inficiata da un vizio che consenta di contestarne la validità (sentenza 7 aprile 1987, causa 32/86, Sisma/Commissione, Racc. pag. 1645, punto 8).

    72 Nella fattispecie il Tribunale ha correttamente giudicato, al punto 662 della sentenza impugnata, che la decisione controversa conteneva, ai punti 300-312, 314 e 315 della motivazione, un'esposizione sufficiente e pertinente degli elementi presi in considerazione per stabilire la gravità, in generale, delle diverse violazioni addebitate.

    73 Infatti, la motivazione della decisione controversa ricorda, al punto 300, la gravità delle violazioni ed espone gli elementi presi in considerazione ai fini della fissazione dell'ammenda. Nella detta motivazione si è così tenuto conto, al punto 301, della situazione economica dell'industria siderurgica, ai punti 302-304, dell'incidenza economica delle violazioni, ai punti 305-307, del fatto che almeno alcune delle imprese sapevano che il loro comportamento era o avrebbe potuto essere contrario all'art. 65 del Trattato CECA, ai punti 308-312, dei malintesi che avrebbero potuto determinarsi durante il regime di crisi e, al punto 316, della durata delle violazioni. Per giunta, la decisione controversa chiarisce in dettaglio la partecipazione di ciascuna impresa a ogni singola violazione.

    74 E' giocoforza constatare che le indicazioni contenute nella decisione controversa consentivano all'impresa interessata di conoscere le giustificazioni della misura adottata, al fine di far valere i propri diritti, e pongono il giudice comunitario in condizione di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione stessa. Ne consegue che il Tribunale non ha violato l'art. 15 del Trattato CECA affermando che tale decisione era motivata in forma sufficiente per quanto riguarda la determinazione dell'importo delle ammende.

    75 Quanto all'indicazione di dati numerici relativi alle modalità di calcolo delle ammende, occorre ricordare che tali dati, per quanto utili e auspicabili, non sono indispensabili ai fini del rispetto dell'obbligo di motivazione di una decisione che infligge ammende, fermo restando, in ogni caso, che la Commissione non può, ricorrendo esclusivamente e meccanicamente a formule aritmetiche, rinunciare ad avvalersi del proprio potere discrezionale (sentenze 16 novembre 2000, causa C-291/98 P, Sarrió/Commissione, Racc. pag. I-9991, punti 75-77, e Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione, cit., punto 464).

    76 Ne consegue che il quinto motivo è infondato.

    Quanto al sesto motivo

    77 Con il sesto motivo viene dedotta la violazione dell'art. 65 del Trattato CECA, in quanto il Tribunale avrebbe male interpretato la nozione di gioco normale della concorrenza.

    78 Ad avviso della ricorrente, il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha negato che l'interpretazione dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA debba tener conto della relazione normativa esistente tra tale disposizione ed altre norme del detto Trattato, quali ad esempio gli artt. 60 e 46-48. Secondo la ricorrente, il Tribunale, sapendo che la stessa DG III riteneva necessario un certo scambio di informazioni tra le imprese del settore siderurgico al fine di consentire alla Commissione di adempiere i compiti assegnatile dal detto Trattato, avrebbe dovuto concludere che il gioco normale della concorrenza tutelato dal detto art. 65, n. 1, non può essere assimilato alla concorrenza che l'art. 85, n. 1, del Trattato CE (divenuto art. 81, n. 1, CE) mira a garantire.

    79 Il Tribunale avrebbe constatato che anche uno scambio di opinioni tra le imprese in merito alle loro previsioni in materia di prezzi - scambio che la DG III avrebbe ritenuto lecito - avrebbe potuto portare ad aumenti dei prezzi dello stesso ordine di grandezza di quelli constatati sul mercato all'epoca dei fatti. Il Tribunale avrebbe ridotto l'ammenda del 15% per tener conto di tale circostanza. Tuttavia, il detto giudice avrebbe commesso un errore di diritto statuendo che non era necessario stabilire fino a che punto le imprese fossero autorizzate a scambiarsi dati individuali in vista della preparazione delle riunioni di consultazione con la Commissione senza con ciò violare l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Il fatto che la DG III avesse incitato le imprese del settore ad applicare una certa trasparenza avrebbe dovuto essere preso in considerazione in sede di interpretazione della nozione di gioco normale della concorrenza e non soltanto nell'ambito della valutazione dell'incidenza della violazione addebitata.

    80 La Commissione ritiene che il motivo sia privo di qualsiasi fondamento. La detta istituzione ricorda, in via preliminare, come essa non possa disporre a proprio piacimento della nozione di gioco normale della concorrenza prevista dal Trattato CECA. Il comportamento della DG III, che forse ha introdotto una certa ambiguità nella portata del detto concetto, non avrebbe potuto in alcun modo modificare il contenuto di quest'ultimo. Pertanto, ai punti 268-289 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe giustamente valutato la detta nozione sulla base del solo Trattato CECA, tenendo debito conto degli artt. 60 e 46-48 di tale Trattato.

    81 La Commissione sostiene inoltre che vi è una grande differenza tra, da un lato, lo scambio di informazioni riconosciuto necessario dalla DG III e, dall'altro, la regolare comunicazione di dati recenti, ripartiti e individuali relativi agli ordinativi e alle forniture in seno alla commissione di Eurofer denominata «commissione putrelle» (in prosieguo: la «commissione putrelle»), nonché nell'ambito dell'associazione di fabbricanti di prodotti laminati Walzstahl-Vereinigung, comunicazione che sarebbe stata qualificata dal Tribunale, ai punti 382-403 della sentenza impugnata, come violazione delle regole di concorrenza.

    Giudizio della Corte

    82 Occorre rilevare come il Tribunale abbia esaminato, ai punti 268-275 della sentenza impugnata, il contesto nel quale si inserisce l'art. 65, n. 1, del Trattato CECA. Il Tribunale ha altresì verificato, ai punti 276-285 di tale sentenza, se l'art. 60 del detto Trattato fosse pertinente ai fini della valutazione, alla luce del medesimo art. 65, n. 1, dei comportamenti contestati alla ricorrente. Al punto 286 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato gli artt. 46-48 del Trattato CECA, per poi concludere, al punto successivo, che nessuna delle disposizioni sopra citate consente alle imprese di violare il divieto stabilito dal detto art. 65, n. 1, mediante la conclusione di accordi o l'attuazione di pratiche concordate di fissazione dei prezzi del tipo di quelle controverse nel caso di specie.

    83 Va pertanto riconosciuta la correttezza delle motivazioni elaborate dal Tribunale a questo proposito.

    84 Tuttavia, nei limiti in cui il motivo in questione dev'essere inteso nel senso che riguarderebbe il coinvolgimento della DG III nelle violazioni contestate alla ricorrente, occorre rilevare come quest'ultima non adduca alcun argomento che rimetta in discussione la valutazione effettuata dal Tribunale ai punti 548-615 della sentenza impugnata. In tali punti, il detto giudice ha dimostrato che le imprese in questione avevano occultato alla Commissione l'esistenza e il contenuto delle discussioni pregiudizievoli per la concorrenza da esse tenute e degli accordi da esse conclusi. Il Tribunale ha precisato, al punto 613 della detta sentenza, che, in ogni caso, le disposizioni dell'art. 65, n. 4, del Trattato CECA hanno un contenuto oggettivo e si impongono tanto alle imprese quanto alla Commissione, la quale non può dispensare queste ultime dalla loro osservanza.

    85 Risulta da tali considerazioni che il sesto motivo è infondato.

    Quanto al settimo motivo

    86 Con il settimo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 65 del Trattato CECA per quanto riguarda la valutazione dello scambio di informazioni.

    87 Tale motivo ha ad oggetto, in particolare, i punti 373 e 690-693 della sentenza impugnata, che sono così formulati:

    «373 Nella sua risposta del 19 gennaio 1998 ad un quesito scritto del Tribunale, la Commissione ha tuttavia fatto valere che i sistemi di informazione controversi non costituivano un'infrazione autonoma all'art. 65, n. 1, del Trattato, ma facevano parte di infrazioni più ampie consistenti, in particolare, in accordi per la fissazione dei prezzi e per la ripartizione dei mercati. Essi avrebbero quindi violato l'art. 65, n. 1, del Trattato, nei limiti in cui hanno agevolato la perpetrazione di tali infrazioni. All'udienza, la Commissione, pur esprimendo taluni dubbi sulla questione se la cosiddetta giurisprudenza "Trattori" della Corte e del Tribunale (sentenza della Corte 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punti 88-90; sentenza del Tribunale [27 ottobre 1994, causa T-35/92], Deere/Commissione, [Racc. pag. II-957], punto 51) si possa direttamente trasporre al Trattato CECA, ha sottolineato come nella fattispecie non si tratti solo di uno scambio di informazioni, ma anche dell'utilizzo di tali informazioni a scopo collusivo, come risulta, in particolare, dai punti 49-60 della [decisione controversa].

    (...)

    690 Il Tribunale ritiene che, comportandosi in tal modo nell'ambito del sistema di sorveglianza, tra la metà del 1988 e la fine del 1990, la DG III abbia introdotto una certa ambiguità nella portata del concetto di "giuoco normale della concorrenza" ai sensi del Trattato CECA. Anche se non è necessario, ai fini della presente sentenza, pronunciarsi sulla questione di sapere fino a che punto le imprese potevano scambiare dati individuali per preparare riunioni consultive con la Commissione senza, per questo, infrangere l'art. 65, n. 1, del Trattato, non essendo tale lo scopo delle riunioni della commissione putrelle, resta tuttavia il fatto che gli effetti delle infrazioni commesse nella fattispecie non possono essere determinati raffrontando semplicemente la situazione derivante dagli accordi restrittivi della concorrenza con quella che sarebbe esistita in assenza di qualsiasi contatto tra le imprese. Nella fattispecie, è più pertinente raffrontare, da un lato, la situazione derivante dagli accordi restrittivi della concorrenza e, dall'altro, la situazione preventivata e accettata dalla DG III, nella quale si presumeva che le imprese si riunissero e affrontassero discussioni a carattere generale, in particolare a proposito delle loro previsioni di prezzi futuri.

    691 Al riguardo, non si può escludere che, anche in assenza di accordi del tipo di quelli conclusi nella fattispecie all'interno della commissione putrelle, scambi di opinioni tra imprese sulle loro "previsioni" di prezzi, del tipo di quelli considerati leciti dalla DG III, avrebbero potuto facilitare l'adozione, da parte delle imprese considerate, di un comportamento concertato sul mercato. Così, anche supponendo che le imprese si fossero limitate ad uno scambio di opinioni a carattere generale e non vincolante a proposito delle loro aspettative in materia di prezzi, al solo scopo di preparare le riunioni consultive con la Commissione, e avessero chiarito a quest'ultima l'esatta natura delle loro riunioni preparatorie, non è escluso che tali contatti tra imprese, accettati dalla DG III, avrebbero potuto rafforzare un certo parallelismo di comportamento sul mercato, in particolare per quanto riguarda gli aumenti dei prezzi provocati, almeno parzialmente, dalla congiuntura economica favorevole del 1989.

    692 Il Tribunale ritiene pertanto che, al punto 303 della [decisione controversa], la Commissione abbia esagerato l'incidenza economica degli accordi di fissazione dei prezzi accertati nella fattispecie rispetto al gioco della concorrenza che sarebbe esistito in assenza di tali infrazioni, tenuto conto della congiuntura economica favorevole e della libertà lasciata alle imprese di portare avanti discussioni a carattere generale in materia di previsioni di prezzi, tra di loro e con la DG III, nell'ambito delle riunioni regolarmente organizzate da quest'ultima.

    693 Tenendo conto di tali considerazioni, il Tribunale ritiene, nell'ambito dell'esercizio della sua competenza giurisdizionale anche di merito, che si debba ridurre del 15% l'ammenda irrogata alla ricorrente per i vari accordi e pratiche concordate di fissazione dei prezzi. Per contro, non va operata la stessa riduzione per gli accordi relativi alla ripartizione dei mercati né per gli scambi di informazioni sugli ordinativi e sulle forniture, ai quali non si applicano le stesse considerazioni».

    88 La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato l'art. 65 del Trattato CECA affermando che lo scambio di informazioni contestato costituiva di per sé una pratica restrittiva della concorrenza ai sensi della detta disposizione. D'altra parte, la Commissione stessa avrebbe riconosciuto che non si trattava di una violazione autonoma, così come risulterebbe dal punto 373 della sentenza impugnata. Il Tribunale, una volta constatato, ai punti 691 e 692 di tale sentenza, che la Commissione aveva esagerato l'incidenza dello scambio di informazioni relative ai prezzi sulla fissazione di questi ultimi, avrebbe dovuto annullare, o quanto meno ridurre in modo sostanziale, l'ammenda di ECU 2,58 milioni inflitta per lo scambio di informazioni relative agli ordinativi e alle forniture. Il Tribunale, non provvedendo in tal senso, avrebbe violato anche il principio del ne bis in idem.

    89 La Commissione fa valere che il motivo è irricevibile nella misura in cui ha ad oggetto le dichiarazioni della Commissione sintetizzate al punto 373 della sentenza impugnata. Nell'ambito del ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi al Tribunale, quest'ultimo sarebbe stato tenuto a controllare la decisione controversa e non sarebbe stato vincolato alle dichiarazioni rese dalla Commissione nel corso del procedimento.

    90 Il motivo non sarebbe fondato neppure per quanto riguarda gli effetti dello scambio di informazioni. Ad avviso della Commissione, i punti 691 e 692 della sentenza impugnata riguardano non già lo scambio di dati recenti, ripartiti e individuali in merito agli ordinativi e alle forniture che è stato sanzionato con l'ammenda contestata, bensì un semplice scambio di opinioni a carattere generale e non vincolante a proposito delle attese delle imprese in materia di prezzi, del tipo di quelli che venivano ritenuti leciti dalla DG III. Il fatto che l'incidenza economica degli accordi di fissazione dei prezzi sarebbe stata minore se le imprese si fossero limitate a un tale scambio di opinioni non sarebbe in alcun modo correlato alla fissazione e al calcolo dell'ammenda inflitta per la partecipazione della ricorrente allo scambio di informazioni riservate nell'ambito della commissione putrelle e della Walzstahl-Vereinigung.

    91 La Commissione ritiene inoltre che il motivo relativo alla violazione del principio ne bis in idem sia un motivo nuovo e, dunque, irricevibile. In subordine, essa sostiene che tale motivo è infondato, in quanto, a suo avviso, posto che lo scambio di informazioni costituiva una violazione autonoma, era possibile l'inflizione di un'ammenda distinta.

    92 Nella sua replica, la ricorrente ribatte che la censura relativa alla violazione del principio del ne bis in idem poteva essere dedotta soltanto nella fase del giudizio di impugnazione. Infatti, sarebbe unicamente in seguito ad un quesito scritto del Tribunale che la Commissione sarebbe ritornata sulla propria posizione secondo cui lo scambio di informazioni costituiva una violazione autonoma dell'art. 65 del Trattato CECA.

    93 La ricorrente sostiene inoltre che il Tribunale, pronunciandosi sulla questione se lo scambio di informazioni costituisse una violazione autonoma, malgrado tale punto non fosse stato portato alla sua cognizione, ha statuito ultra petita, violando così le regole di procedura.

    94 Quanto alla presa in considerazione, ai fini della valutazione della sanzione, degli effetti dello scambio di informazioni relative agli ordinativi e alle forniture, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha statuito, al punto 691 della sentenza impugnata, che non era escluso che anche uno scambio lecito di informazioni sui prezzi avrebbe potuto provocare aumenti paralleli di questi ultimi. Pertanto, sarebbe stata esagerata non soltanto l'incidenza degli accordi di fissazione dei prezzi, ma anche quella dello scambio di informazioni. Per tale motivo, anche l'ammenda relativa allo scambio di informazioni avrebbe dovuto essere ridotta.

    95 Nella sua controreplica, la Commissione fa valere che, avendo la ricorrente impugnato la decisione controversa nel suo insieme, anche la questione dello scambio di informazioni risultava portata alla cognizione del Tribunale, il quale non ha statuito ultra petita pronunciandosi su tale punto.

    Giudizio della Corte

    96 Occorre stabilire, anzitutto, se il Tribunale abbia statuito ultra petita laddove ha verificato se lo scambio di informazioni fosse stato considerato nella decisione controversa come una violazione autonoma, poi, se il detto giudice abbia commesso un errore di diritto qualificando tale scambio come violazione autonoma e, infine, se legittimamente esso non abbia preso in considerazione gli effetti del detto scambio ai fini della valutazione della sanzione.

    97 Come ricordato dal Tribunale al punto 363 della sentenza impugnata, la ricorrente sosteneva dinanzi ad esso di non aver violato l'art. 65 del Trattato CECA partecipando ai sistemi di scambio di informazioni praticati nell'ambito della commissione putrelle.

    98 E' nell'ambito dell'esame del carattere anticoncorrenziale di tali sistemi e, dunque, senza statuire ultra petita che il Tribunale ha verificato se la decisione controversa considerasse lo scambio di informazioni come una violazione autonoma.

    99 Tale controllo doveva consentire al Tribunale di stabilire se la pena inflitta dalla Commissione alla ricorrente fosse appropriata rispetto alle varie violazioni poste a carico di quest'ultima. Ne consegue che la ricorrente, sostenendo che il Tribunale ha violato il principio del ne bis in idem relativamente alla partecipazione allo scambio di informazioni, non fa altro che criticare la sentenza impugnata e non amplia nel merito l'oggetto della controversia in sede di giudizio di impugnazione. Pertanto, tale parte del motivo è ricevibile.

    100 Al fine di verificare se il sistema di scambio di informazioni cui la ricorrente aveva partecipato avesse come effetto una restrizione della concorrenza, il Tribunale ha esaminato diversi elementi. Esso ha così constatato nella sentenza impugnata il carattere dettagliato dei dati diffusi (punto 383), la loro attualità e la loro frequenza (punto 384), il fatto che tali dati venivano comunicati soltanto a un certo numero di produttori, con esclusione dei consumatori e degli altri concorrenti (punto 387), il carattere omogeneo dei prodotti in questione (punto 388), la struttura oligopolistica del mercato (punto 389) e il fatto che tali dati davano luogo a discussioni e critiche (punto 391).

    101 Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 392 della sentenza impugnata, che le informazioni ricevute nell'ambito dei sistemi controversi erano atte ad influenzare il comportamento delle imprese in maniera rilevante.

    102 A questo proposito occorre rilevare come le constatazioni effettuate ai punti 383-391 della sentenza impugnata e la conclusione espressa al punto 392 di quest'ultima siano valutazioni di fatto, non soggette al controllo della Corte nell'ambito di un giudizio di impugnazione.

    103 Alla luce di tali valutazioni di fatto, risulta immune da errori di diritto la conclusione formulata dal Tribunale, ai punti 396 e 397 della sentenza impugnata, secondo cui i sistemi di scambio di informazioni controversi tendevano a impedire, limitare o alterare il gioco normale della concorrenza ai sensi dell'art. 65, n. 1, del Trattato CECA, in quanto consentivano ai produttori partecipanti di sostituire una cooperazione pratica tra loro ai normali rischi della concorrenza.

    104 Essendo stato riconosciuto il carattere autonomo di tale violazione, correttamente e senza violare il principio del ne bis in idem il Tribunale ha stabilito che la detta violazione poteva essere presa in considerazione ai fini dell'ammenda.

    105 La ricorrente addebita inoltre al Tribunale di non aver tenuto conto, quanto allo scambio di informazioni, dell'identità tra gli effetti economici della violazione e quelli di un comportamento preventivato e accettato dalla Commissione, così come il detto giudice avrebbe fatto quanto agli accordi di fissazione dei prezzi. Infatti, al punto 691 della sentenza impugnata, il Tribunale ha affermato che, per valutare gli effetti di un accordo di fissazione dei prezzi, può essere economicamente giustificato prendere in considerazione gli scambi di opinioni tra imprese in merito alle previsioni di prezzi ritenuti leciti dalla DG III, posto che tali scambi di idee potevano indurre un parallelismo di comportamenti avente il medesimo effetto economico di un accordo del tipo suddetto, ma non consistente in una pratica anticoncorrenziale contraria al Trattato CECA.

    106 Occorre tuttavia rilevare come la ricorrente non dimostri che esistesse uno scambio di informazioni ritenuto lecito dalla Commissione, né che un tale scambio potesse produrre un parallelismo di comportamenti avente il medesimo effetto economico dei sistemi di scambio di informazioni incriminati.

    107 Al contrario, come risulta dal punto 603 della sentenza impugnata, il solo scambio di informazioni noto alla Commissione per quanto riguarda gli ordinativi e le forniture era rappresentato da statistiche rapide, «aggregate a livello delle imprese, (...) ripartite per prodotto e per mercato nazionale di destinazione, cosicché nessuna impresa poteva calcolare la quota di mercato delle concorrenti».

    108 Se il Tribunale ha giudicato, al punto 397 della sentenza impugnata, che i sistemi di scambio di informazioni controversi non corrispondevano a quanto ritenuto ammissibile dalla Commissione in materia di scambio di informazioni, ciò è dovuto proprio al fatto che i detti sistemi avevano un effetto economico differente da quello di informazioni come le statistiche rapide, in quanto tali «sistemi controversi incidevano in maniera netta sull'autonomia decisionale dei partecipanti» (punto 390 della detta sentenza), ciò che esclude necessariamente qualsiasi possibilità di un parallelismo di decisioni individuali autonome.

    109 Ne consegue che il settimo motivo è infondato.

    110 Dal complesso delle considerazioni che precedono deriva che l'impugnazione dev'essere respinta.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    111 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la cui applicabilità è estesa al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118 del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta interamente soccombente, dev'essere condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) L'impugnazione è respinta.

    2) La Salzgitter AG è condannata alle spese.

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