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Document 61999CJ0132

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 marzo 2002.
Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee.
FEAOG - Liquidazione dei conti - Esercizio 1995 - Aiuti alla produzione di canapa.
Causa C-132/99.

Raccolta della Giurisprudenza 2002 I-02709

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2002:168

61999J0132

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 marzo 2002. - Regno dei Paesi Bassi contro Commissione delle Comunità europee. - FEAOG - Liquidazione dei conti - Esercizio 1995 - Aiuti alla produzione di canapa. - Causa C-132/99.

raccolta della giurisprudenza 2002 pagina I-02709


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Lino e canapa - Aiuto alla produzione della canapa - Terreni che possono beneficiare dell'aiuto - Versione olandese della disposizione di cui trattasi - Errore facilmente riconoscibile

[Regolamento della Commissione n. 1164/89, art. 4, lett. a)]

2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Lino e canapa - Aiuto alla produzione della canapa - Nozione di raccolta successivamente alla formazione dei semi - Interpretazione restrittiva

[Regolamento della Commissione n. 1164/89, art. 4, lett. a)]

3. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate dal FEAOG

[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]

Massima


1. Il riferimento al solo lino nel primo periodo e nel terzo trattino dell'art. 4, lett. a), della versione olandese del regolamento n. 1164/89, relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa, nel testo risultante dal regolamento n. 1469/94, costituisce un errore facilmente riconoscibile.

Da un lato, infatti, la versione olandese della detta disposizione si distingue dalle altre versioni linguistiche della disposizione medesima nella parte in cui si riferisce, all'inizio del primo periodo, esclusivamente al lino e non alla canapa, mentre le altre versioni linguistiche sono formulate in modo generale e non menzionano in modo esplicito né l'una né l'altra di tali piante. La stessa constatazione vale per il terzo trattino, salvo per quanto riguarda la versione tedesca. Al contrario, nel periodo di tale disposizione che segue immediatamente il terzo trattino, la versione olandese menziona, come tutte le altre versioni linguistiche, una distanza massima diversa per l'altezza del taglio del lino e per quella della canapa. Dall'altro, il regolamento n. 1164/89, nel suo titolo così come in quasi tutte le sue disposizioni, si riferisce alle due piante nello stesso modo e dispone un trattamento ampiamente analogo. Quando un diverso trattamento s'impone, ciò risulta, come agli artt. 2 e 3 del detto regolamento, espressamente dal testo.

( v. punti 25-27 )

2. I requisiti indicati all'art. 4, lett. a), del regolamento n. 1164/89, relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa, nel testo risultante dal regolamento n. 1469/94, devono essere interpretati in modo particolarmente restrittivo, atteso che la canapa è una pianta che può rappresentare un pericolo per la salute pubblica e che la normativa relativa agli aiuti per la produzione di canapa tiene conto della natura particolare di tale pianta, in quanto prevede prescrizioni molto severe relativamente alle condizioni per la concessione degli aiuti e ai controlli che devono essere effettuati in materia. Come precisato nel terzo considerando del regolamento n. 1164/89, occorre evitare, in particolare, il rischio di frodi.

Per quanto riguarda la nozione di raccolto dopo la formazione dei semi, essa deve essere interpretata in modo da evitare, nella misura massima possibile, che la pianta venga raccolta quando il suo tenore di tetraidrocannabinolo può ancora costituire un pericolo per la salute dei cittadini. Non si può quindi ritenere che il raccolto dei semi di canapa allo stato lattiginoso, prima della fine della fioritura delle piante o appena dopo questa, risponda all'esigenza di un raccolto dopo la formazione dei semi come risulta dall'art. 4, lett. a), del regolamento n. 1164/89 modificato.

( v. punti 33-34 )

3. Le decisioni adottate dalla Commissione in materia di liquidazione dei conti del FEAOG non richiedono una motivazione dettagliata qualora siano rese sulla base di una relazione di sintesi nonché di una corrispondenza tra lo Stato membro interessato e la Commissione.

( v. punto 39 )

Parti


Nella causa C-132/99,

Regno dei Paesi Bassi, rappresentato dal sig. M.A. Fierstra e dalla sig.ra J. van Bakel, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta dal

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra M. López-Monís Gallego, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. T. van Rijn e C. van der Hauwaert, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/1987/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia» (GU L 61, pag. 37), nella parte in cui impone una rettifica del 50% delle spese dichiarate dal Regno dei Paesi Bassi per aiuti alla produzione di canapa, vale a dire una rettifica di NLG 117 277,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai sigg. P. Jann (relatore), presidente di sezione, D.A.O. Edward, A. La Pergola, M. Wathelet e C.W.A. Timmermans, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 13 novembre 2001,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 17 aprile 1999, il Regno dei Paesi Bassi ha chiesto, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), l'annullamento parziale della decisione della Commissione 3 febbraio 1999, 1999/187/CE, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «Garanzia» (GU L 61, pag. 37; in prosieguo: la «decisione impugnata»), nella parte in cui impone una rettifica del 50% delle spese dichiarate dal Regno dei Paesi Bassi per aiuti alla produzione di canapa, vale a dire una rettifica pari a NLG 117 277.

2 Con ordinanza del presidente della Corte 26 gennaio 2000, il Regno di Spagna è stato autorizzato ad intervenire a sostegno delle conclusioni del Regno dei Paesi Bassi.

Sfondo normativo

3 Il regolamento del Consiglio 21 aprile 1970, n. 792, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 94, pag. 13), stabilisce le spese degli Stati membri poste a carico della sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e le condizioni per la concessione del finanziamento. Ai sensi dell'art. 8, n. 1, di tale regolamento:

«Gli Stati membri adottano, in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, le misure necessarie per:

- accertare se le operazioni del Fondo siano reali e regolari,

- prevenire e perseguire le irregolarità,

- recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze.

Gli Stati membri informano la Commissione delle misure adottate a tal fine e in particolare dello stato delle procedure amministrative e giudiziarie».

4 In forza dell'art. 5, n. 2, del regolamento n. 729/70:

«La Commissione, previa consultazione del Comitato del Fondo previsto all'articolo 11,

a) decide:

- all'inizio dell'anno, in base ai documenti di cui al paragrafo 1, lettera a), in merito ad un anticipo ai servizi e organismi non superiore al terzo degli stanziamenti iscritti in bilancio;

- nel corso dell'anno, in merito a versamenti supplementari per coprire le spese che deve sostenere un servizio od organismo;

b) procede alla liquidazione, prima della fine dell'anno successivo, in base ai documenti di cui al paragrafo 1, lettera b), dei conti dei servizi e organismi».

5 L'organizzazione comune dei mercati nel settore della canapa è disciplinata dal regolamento (CEE) 29 giugno 1970, n. 1308, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa (GU L 146, pag. 1), che prevede al suo art. 4 l'istituzione di un aiuto per il lino e la canapa prodotti nella Comunità. L'ammontare dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto.

6 Il regolamento (CEE) della Commissione 28 aprile 1989, n. 1164, relativo alle modalità d'applicazione concernenti l'aiuto per il lino tessile e la canapa (GU L 121, pag. 4), al suo art. 4 originariamente così disponeva:

«L'aiuto è concesso soltanto per le superfici:

a) su cui sono stati eseguiti la semina e il raccolto e per le quali sono stati effettuati i normali lavori colturali;

b) che formano oggetto della dichiarazione delle superfici di semina, a norma dell'articolo 5».

7 Il regolamento (CE) della Commisione 27 giugno 1994, n. 1469, che modifica il regolamento n. 1164/89 (GU L 159, pag. 12), entrato in vigore il 5 luglio 1994, ha aggiunto il seguente testo all'art. 4, lett. a), del regolamento n. 1165/89:

- nella versione italiana

«Possono essere considerate superfici su cui è stato eseguito il raccolto, le superfici che abbiano subito un'operazione:

- effettuata dopo la formazione dei semi,

- intesa a porre fine al ciclo vegetativo della pianta, e

- effettuata allo scopo di valorizzare lo stelo, eventualmente senza i semi.

La valorizzazione di cui al terzo trattino si considera effettivamente perseguita se la pianta è stata estirpata o se è stata falciata da una barra falciante posta ad una distanza massima di 10 cm dal suolo per il lino e di 20 cm per la canapa.

(...)»

- nella versione olandese

«Het vlas op een bepaalde oppervlakte wordt als geoogst beschouwd wanneer op die oppervlakte een bewerking is geschied die:

- na de zaadvorming is uitgevoerd,

- op beëindiging van de groeicyclus van de plant was gericht, en

- ten doel had te bereiken dat de bruikbaarheid van de vlasstengel, in voorkomend geval zonder het zaad, wordt vergroot.

De in het derde streepje bedoelde voorwaarde wordt geacht te zijn vervuld indien de plant uit de grond is getrokken of is gemaaid met een voor vlas op maximaal 10 cm en voor hennep op maximaal 20 cm boven de grond afgestelde maaibalk.

(...)».

8 Il regolamento (CE) della Commissione 14 marzo 1996, n. 466, che modifica il regolamento n. 1164/89 (GU L 65, pag. 6), entrato in vigore il 22 marzo 1996, ha inserito il seguente testo dopo l'art. 4, lett. a), terzo trattino:

«La formazione dei semi di cui al primo trattino si considera compiuta se il numero di semi di canapa o di capsule di semi di lino che hanno raggiunto la forma e il volume definitivi è superiore a quello degli altri semi di canapa o capsule di semi di lino».

Il procedimento di liquidazione dei conti

9 Nel settembre 1995 i servizi del FEAOG effettuavano un'ispezione nei Paesi Bassi per accertare il rispetto della disciplina applicabile al regime di aiuti comunitari per il lino e la canapa. Essi giungevano alla conclusione che le superfici seminate a canapa nei Paesi Bassi non potevano beneficiare degli aiuti concessi, in quanto le piante sarebbero state raccolte prima della formazione dei semi, in violazione dell'art. 4, lett. a), del regolamento n. 1164/89, nella versione modificata dal regolamento n. 1469/94 (in prosieguo: il «regolamento n. 1164/89 modificato»). Le piante sarebbero state raccolte nel periodo della fioritura o giusto dopo questa, quando i semi erano ancora allo stato lattiginoso. Tenuto conto del rischio che un raccolto di canapa possa essere impiegato per la produzione di stupefacenti, le prescrizioni contenute nella normativa vigente dovrebbero perciò essere scrupolosamente rispettate. D'altro canto, i servizi del FEAOG ritenevano che le autorità olandesi fossero venute meno ai loro obblighi relativi ai controlli delle importazioni di semi di canapa provenienti da paesi terzi.

10 In seguito veniva avviata una concertazione tra il governo olandese e la Commissione. Tale governo non contestava il fatto che la raccolta di canapa avesse avuto luogo prima della formazione completa dei semi, quando questi si trovavano ancora allo stato lattiginoso. Tuttavia faceva valere che, poiché le coltivazioni di canapa in questione erano destinate esclusivamente alla produzione di fibre e che la qualità delle fibre è ottimale quando la fioritura della pianta non è ancora terminata, risulta economicamente più redditizio raccogliere le piante quando queste non hanno ancora raggiunto la piena maturazione.

11 Non soddisfatta da tali spiegazioni, la Commissione informava il governo olandese, con lettera del 29 ottobre 1997, che intendeva effettuare una rettifica forfettaria pari al 50% delle spese dichiarate sotto la voce di bilancio 1402 (canapa) per l'esercizio 1995, in quanto la canapa sarebbe stata raccolta prima della formazione dei semi.

12 Una richiesta di conciliazione formale veniva successivamente presentata dal Regno dei Paesi Bassi. L'organo di conciliazione constatava, nella sua relazione del 15 maggio 1998, di non aver potuto accertare, in modo sicuro, l'esistenza di una definizione di seme «formato» comunemente accettata da tutti gli esperti.

13 Il 12 gennaio 1999 la Commissione approvava la sua relazione di sintesi sui risultati dei controlli per la liquidazione dei conti del FEAOG, sezione «Garanzia», per l'esercizio 1995 (in prosieguo: la «relazione di sintesi»). In detta relazione essa ribadiva il suo punto di vista secondo cui le superfici di canapa coltivate nei Paesi Bassi non potevano beneficiare degli aiuti. Essa decideva una rettifica pari al 50% delle spese dichiarate tenendo conto del fatto che la concessione dell'aiuto si basava su due condizioni, vale a dire la produzione di fibre e la produzione di semi, che su tutte le superfici interessate era stato eseguito il raccolto troppo presto e che la formazione dei semi doveva ritenersi terminata quando circa il 50% di questi erano giunti a maturazione.

Sul primo motivo: violazione del regolamento n. 1308/70

Sulla prima parte del primo motivo: erronea interpretazione del regolamento n. 1308/70

14 Con la prima parte del suo primo motivo, il governo olandese, sostenuto in proposito dal governo spagnolo, fa valere che la Commissione ha interpretato erroneamente il regolamento n. 1308/70, ritenendo che una rettifica del 50% potesse essere giustificata dal fatto che la concessione dell'aiuto alla produzione di canapa si basava su due requisiti, e cioè la produzione di fibre e la produzione di semi. Tale regolamento non esigerebbe affatto di raccogliere le fibre e i semi della stessa pianta e non farebbe alcun riferimento specifico alla produzione di semi di canapa. La Commissione avrebbe quindi introdotto un requisito non previsto dal detto regolamento e avrebbe pertanto violato il diritto comunitario.

15 La Commissione risponde che il governo olandese fa confusione tra i requisiti necessari per la concessione dell'aiuto e la modulazione della sanzione pecuniaria applicabile qualora non siano state rispettate tali condizioni. In realtà, essa avrebbe potuto rifiutare di finanziare tutte le spese. Tuttavia, tenuto conto del fatto che senza dubbio esisteva una determinata produzione di fibre, essa avrebbe cercato un criterio che consentisse di ridurre la sanzione giungendo così alla conclusione che occorreva applicare una rettifica del 50%. Tale riduzione tuttavia non costituirebbe un'interpretazione o un'applicazione del regolamento n. 1308/70.

16 A tale riguardo è sufficiente rilevare che la Commissione non ha fatto valere - né nella decisione impugnata né nella relazione di sintesi - il fatto che la regolamentazione in questione impone di raccogliere le fibre e i semi della stessa pianta. Poiché la Commissione ha ritenuto di poter effettuare una rettifica pari al 100% delle spese dichiarate ma che una sanzione del genere sarebbe stata eccessivamente onerosa, ha cercato, di fatto, un criterio che consentisse di modulare la rettifica. La censura del governo olandese è quindi priva di fondamento.

17 Pertanto la prima parte del primo motivo deve essere respinta.

Sulla seconda parte del primo motivo: violazione dell'art. 8 del regolamento n. 1308/70

18 Con la seconda parte del primo motivo, il governo olandese fa valere che la Commissione ha rilevato ingiustamente, nella relazione di sintesi, che le importazioni nei Paesi Bassi di semi di canapa provenienti da paesi terzi non erano state controllate conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1308/70. In realtà, tali controlli sarebbero stati sempre effettuati correttamente.

19 La Commissione fa valere a tale riguardo che la carenza di controlli menzionata nella relazione di sintesi non ha avuto, comunque, alcuna influenza sulla decisione impugnata. Essa non vi avrebbe ricollegato alcuna sanzione pecuniaria e non avrebbe del resto potuto farlo, poiché non si tratterebbe di una condizione per la concessione dell'aiuto alla produzione. La menzione di tale carenza sarebbe stata una semplice constatazione, che non avrebbe affatto influenzato la rettifica controversa.

20 A tale riguardo è sufficiente rilevare che dalla decisione impugnata e dalla relazione di sintesi risulta che la rettifica controversa è stata effettuata a causa dell'asserito mancato rispetto delle condizioni per la concessione dell'aiuto, e cioè il raccolto di canapa prima della formazione dei semi, e non per un inadempimento ad obblighi di controllo delle importazioni provenienti da paesi terzi. Occorre pertanto rilevare che, indipendentemente dalla risposta alla questione se la censura della Commissione sia o meno fondata, essa non ha provocato conseguenze negative per il Regno dei Paesi Bassi e non può quindi esserle contestata.

21 Ne discende che la seconda parte del primo motivo è irricevibile e deve dunque essere disattesa.

Sul secondo motivo: violazione del regolamento n. 1164/89 modificato

Sulla prima parte del secondo motivo: violazione del testo olandese dell'art. 4, lett. a), del regolamento n. 1164/89 modificato

22 Con la prima parte del suo secondo motivo, il governo olandese fa valere che la censura della Commissione, secondo cui la canapa era stata raccolta prima che i semi avessero raggiunto una maturazione sufficiente, deve essere esaminata alla luce della versione olandese dell'art. 4, lett. a), del regolamento n. 1164/89 modificato. La prescrizione di un raccolto dopo la formazione dei semi sarebbe stata, in tale versione, esplicitamente circoscritta al lino. La Commissione avrebbe quindi commesso una violazione di tale testo imponendo tale prescrizione anche per la canapa.

23 Secondo la Commissione, questo argomento non può essere ammesso. La versione olandese sarebbe viziata da un errore manifesto di cui il Regno dei Paesi Bassi non può avvalersi. Se è vero che, in tale versione, la prima frase e il terzo trattino dell'art. 4, lett. a), del regolamento n. 1164/89 modificato si riferiscono esplicitamente al lino, nondimeno risulta che il seguito di tale disposizione menziona sia il lino che la canapa. Un lettore ragionevolmente attento avrebbe quindi dovuto comprendere che si tratta di un problema manifesto che dev'essere risolto.

24 Le autorità olandesi sarebbero state strettamente associate al processo di elaborazione del regolamento n. 1469/94. Confrontando la versione olandese con le altre versioni linguistiche, avrebbero dovuto quindi rilevare immediatamente la presenza di un errore. In ogni caso, avrebbero dovuto contattare i rappresentanti della Commissione per discutere tale problema e trovare una soluzione.

25 A tale riguardo è giocoforza rilevare che la versione olandese dell'art. 4, lett. a), del regolamento n. 1164/89 modificato si distingue dalle altre versioni linguistiche di tale disposizione laddove si riferisce, all'inizio della prima frase, esclusivamente al lino e non alla canapa, mentre le altre versioni linguistiche sono formulate in modo generale e non menzionano in modo esplicito né l'una né l'altra di tali piante. La stessa constatazione vale per il terzo trattino, salvo per quanto riguarda la versione tedesca. Al contrario, nella frase di tale disposizione che segue immediatamente il terzo trattino, la versione olandese menziona, come tutte le altre versioni linguistiche, una distanza massima diversa per l'altezza del taglio del lino e per quella della canapa.

26 E' giocoforza constatare altresì che il regolamento n. 1164/89, nel suo titolo così come in quasi tutte le sue disposizioni, si riferisce alle due piante nello stesso modo e dispone un trattamento ampiamente analogo. Se si impone un diverso trattamento, ciò risulta, come si può riscontrare agli artt. 2 e 3 del detto regolamento, esplicitamente dal testo.

27 In tali circostanze, come l'avvocato generale ha osservato altresì al paragrafo 33 delle conclusioni, il riferimento al solo lino nella prima frase e nel terzo trattino dell'art. 4, lett. a), della versione olandese del regolamento n. 1164/89 modificato costituisce un errore che poteva essere facilmente riconosciuto. Il governo olandese non può pertanto eccepire un'interpretazione basata esclusivamente su tale versione.

28 La prima parte del secondo motivo deve dunque essere respinta.

Sulla seconda parte del secondo motivo: erronea interpretazione della nozione di formazione di semi di cui all'art. 4, lett. a), del regolamento n. 1164/89 modificato

29 Con la seconda parte del suo secondo motivo, il governo olandese, sostenuto in proposito anche dal governo spagnolo, fa valere che la Commissione ha commesso un errore di diritto interpretando l'art. 4, lett. a), del regolamento n. 1164/89 modificato, nel senso che la formazione dei semi è considerata terminata solo se almeno il 50% di questi sono maturi. Una prescrizione del genere sarebbe stata introdotta solo da una successiva modifica di tale disposizione, e cioè quella che risulta dal regolamento n. 466/96, che tuttavia non sarebbe applicabile nel caso specifico.

30 L'art. 4, lett. a), del regolamento n. 1164/89 modificato sarebbe applicabile alla campagna in questione e prevedrebbe genericamente soltanto che il raccolto debba avere luogo dopo la formazione dei semi. Ciò si sarebbe verificato nel caso specifico. Benché i semi fossero ancora allo stato lattiginoso al momento del raccolto, nondimeno sarebbero stati formati. Infatti, i semi della canapa si formerebbero già nel corso della fioritura, senza perciò essere maturi. Poiché la qualità delle fibre della pianta diminuirebbe dopo la fioritura, sarebbe preferibile procedere al raccolto a partire dalla fioritura o subito dopo questa. Questo modo di procedere sarebbe perfettamente compatibile con l'art. 4, lett. a), del regolamento n. 1164/89 modificato.

31 La Commissione sottolinea, in via generale, la natura molto particolare della canapa, una pianta che rappresenterebbe un rilevante pericolo per la salute dei cittadini a causa delle sue proprietà inebrianti. Occorrerebbe quindi ricercare un equilibrio tra la preoccupazione di eliminare tale pericolo e l'interesse non trascurabile che in talune regioni della Comunità assume la coltivazione della canapa. Laddove la normativa comunitaria prevede aiuti per la coltivazione della canapa, le condizioni per la concessione di questi ultimi dovrebbero applicarsi rigorosamente per evitare abusi.

32 Una delle suddette condizioni per la concessione prevedrebbe che il raccolto sia eseguito dopo la formazione dei semi. Anche in applicazione dell'art. 4, lett. a), del regolamento n. 1164/89 modificato, tale condizione comporterebbe che, al momento del raccolto, i semi debbano essere completamente formati e non possano trovarsi ancora allo stato lattiginoso. Tale prescrizione sarebbe in particolare connessa al rischio che la canapa venga utilizzata abusivamente per le sue proprietà inebrianti. Infatti, il suo tenore di tetraidrocannabinolo culminerebbe alla fine della fioritura, cioè proprio nel corso del periodo durante il quale la canapa è stata raccolta nel caso di specie, per diminuire poi con la formazione dei semi.

33 A tale riguardo è pacifico che la canapa è una pianta che può rappresentare un pericolo per la salute dei cittadini. E' altresì pacifico che la normativa relativa agli aiuti per la produzione di canapa tiene conto della natura particolare di tale pianta, in quanto prevede prescrizioni molto severe relativamente alle condizioni per la concessione degli aiuti e ai controlli che devono essere effettuati in materia. Come precisato dal terzo considerando del regolamento n. 1164/89, occorre in particolare evitare il rischio di frodi.

34 Ne consegue che occorre interpretare le condizioni di cui all'art. 4, lett. a), del regolamento n. 1164/89 modificato, in modo particolarmente restrittivo. Per quanto riguarda la nozione di raccolto dopo la formazione dei semi, essa deve essere interpretata, per le ragioni illustrate ai paragrafi 39-42 delle conclusioni dell'avvocato generale, in modo da evitare, nella misura massima possibile, che la pianta venga raccolta quando il suo tenore di tetraidrocannabinolo può ancora costituire un pericolo per la salute dei cittadini. Non si può quindi ritenere che il raccolto dei semi di canapa allo stato lattiginoso, prima della fine della fioritura delle piante o appena dopo questa, risponda all'esigenza di un raccolto dopo la formazione dei semi come risulta dall'art. 4, lett. a), del regolamento n. 1164/89 modificato.

35 Conseguentemente, la seconda parte del secondo motivo deve essere respinta.

Sul terzo motivo: violazione dell'obbligo di motivazione

36 Con il suo terzo motivo, il governo olandese fa valere che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata e che viola pertanto l'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE). La motivazione della decisione impugnata non consentirebbe di comprendere l'iter logico che ha portato la Commissione ad applicare la rettifica controversa del 50%. Per comprendere tale iter logico, occorrerebbe riferirsi alla relazione di sintesi che fa riferimento, a sua volta, al regolamento n. 1308/70 e alle linee direttrici emanate dalla Commissione nel giugno 1993 relative alle rettifiche finanziarie da applicare nell'ambito della liquidazione dei conti del FEAOG (in prosieguo: le «linee direttrici»). Orbene, né tale regolamento né le linee direttrici prevedrebbero una rettifica finanziaria del 50%. Le linee direttrici indicherebbero esplicitamente e in modo esaustivo i casi in cui una rettifica forfettaria può essere imposta e le percentuali previste sarebbero del 2%, 5% e 10%. Una percentuale del 50% non sarebbe prevista.

37 La Commissione sostiene che la decisione impugnata sia sufficientemente motivata sia nella motivazione che nella relazione di sintesi. Essa fa valere inoltre che il Regno dei Paesi Bassi è stato strettamente associato al processo di elaborazione della decisione impugnata e che conosceva perfettamente, in virtù di un'intensa corrispondenza, le ragioni per cui una rettifica del 50% era stata adottata.

38 La Commissione fa ancora valere che né la relazione di sintesi né alcun altro documento del fascicolo si riferiscono alle linee direttrici per giustificare la rettifica imposta. Infatti, questi ultimi riguarderebbero le conseguenze da trarre in caso di controlli carenti da parte degli Stati membri, problema che nel caso specifico non si sarebbe posto.

39 A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte, come è stata riassunta al paragrafo 48 delle conclusioni dell'avvocato generale, risulta che le decisioni adottate dalla Commissione in materia di liquidazione dei conti del FEAOG non richiedono una motivazione dettagliata qualora siano rese sulla base di una relazione di sintesi nonché di una corrispondenza tra lo Stato membro interessato e la Commissione.

40 Nel caso specifico, la relazione di sintesi spiega chiaramente al punto 4.7.4.1.2, in diverse pagine, le ragioni per cui la rettifica controversa è stata inflitta, e cioé che gli accertamenti compiuti presso le coltivazioni visitate in loco e presso l'impresa che doveva assicurare la trasformazione della canapa avrebbero dimostrato che tutte le superfici di canapa coltivate nei Paesi Bassi erano state sottoposte alla raccolta prima della formazione dei semi. Allo stesso modo, dalla relazione di sintesi e dalle memorie delle parti risulta che il governo olandese è stato strettamente associato al processo di elaborazione della decisione impugnata e che conosceva i motivi per i quali la Commissione riteneva di non dover imputare al FEAOG tutte le spese dichiarate dal Regno dei Paesi Bassi nell'ambito della produzione di canapa. Il governo olandese ha fatto ricorso all'organo di conciliazione proprio perché non ammetteva tali motivi.

41 Tenuto conto di tali circostanze, il Regno dei Paesi Bassi non può invocare nell'ambito del presente ricorso una violazione dell'obbligo di motivazione della decisione impugnata. Ne consegue che il terzo motivo deve essere respinto.

Sul quarto motivo: violazione del principio di parità di trattamento

42 Con il suo quarto motivo, non esposto in modo dettagliato, il governo olandese fa valere che, discostandosi dalle linee direttrici senza fornire spiegazioni, la Commissione ha violato il principio di parità di trattamento.

43 Secondo la Commissione, tale motivo è irrilevante. Come sarebbe stato già dimostrato da quest'ultima, le linee direttrici non erano applicabili nella fattispecie e conseguentemente non sarebbero state né applicate né disapplicate.

44 A tale riguardo è sufficiente rilevare che, poiché la Commissione non era obbligata ad applicare le linee direttrici in una fattispecie da queste ultime non prevista, la censura relativa a una disparità di trattamento è manifestamente infondata. Pertanto il quarto motivo deve essere respinto.

45 Alla luce di quanto precede, il ricorso del Regno dei Paesi Bassi deve essere interamente respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

46 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna del Regno dei Paesi Bassi, che è risultato soccombente, quest'ultimo va condannato alle spese. In applicazione dell'art. 69, n. 4, primo comma, di tale regolamento, il Regno di Spagna, intervenuto nella controversia, sopporterà le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Il Regno dei Paesi Bassi è condannato alle spese.

3) Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.

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