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Documento 61999CC0221

    Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 12 luglio 2001.
    Giuseppe Conte contro Stefania Rossi.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Giudice di pace di Genova - Italia.
    Onorari degli architetti - Procedimento sommario d'ingiunzione di pagamento - Parere dell'associazione professionale - Artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE).
    Causa C-221/99.

    Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-09359

    Identificador Europeu da Jurisprudência (ECLI): ECLI:EU:C:2001:405

    61999C0221

    Conclusioni dell'avvocato generale Léger del 12 luglio 2001. - Giuseppe Conte contro Stefania Rossi. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Giudice di pace di Genova - Italia. - Onorari degli architetti - Procedimento sommario d'ingiunzione di pagamento - Parere dell'associazione professionale - Artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE). - Causa C-221/99.

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-09359


    Conclusioni dell avvocato generale


    1. La presente domanda di decisione pregiudiziale verte sulle disposizioni degli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE).

    2. Innanzi al Giudice di pace di Genova viene contestata una normativa italiana che stabilisce la tariffa degli onorari per le prestazioni effettuate dagli architetti e dagli ingegneri. Tale contestazione si inserisce nel particolare contesto del procedimento sommario di ingiunzione disciplinato dagli artt. 633 e seguenti del codice di procedura civile italiano (in prosieguo: il «c.p.c.»).

    I Contesto giuridico nazionale

    A Procedimento sommario di ingiunzione

    3. Il procedimento di ingiunzione è un procedimento sommario che consente al creditore, su ricorso non notificato inizialmente alla controparte, di ottenere un titolo esecutivo nei confronti del debitore.

    4. Sulla base di documenti giustificativi, il creditore domanda al giudice di emettere, nei confronti del suo debitore, un'ingiunzione di pagamento della somma reclamata entro un certo termine (in linea di principio, venti giorni) .

    5. Se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti a persone esercenti una libera professione, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni. Tale parcella deve essere munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata del parere della competente associazione professionale (art. 636 del c.p.c.).

    6. Ai sensi dell'art. 636, terzo comma, del c.p.c., il giudice, se non rigetta il ricorso per insufficienza di giustificazione, deve attenersi al parere dell'associazione professionale nei limiti della somma domandata.

    7. A norma dell'art. 643 del c.p.c., una copia del decreto ingiuntivo e una copia del ricorso sono notificate al debitore. Questa duplice notificazione determina la pendenza della lite (art. 643, terzo comma, del c.p.c.). Dal momento della notificazione, il debitore può proporre opposizione sino alla scadenza del termine impartitogli per l'esecuzione volontaria. Se il debitore presenta opposizione entro tale termine, si avvia il procedimento civile ordinario in contraddittorio (art. 645 del c.p.c.). In caso contrario, il giudice, su istanza del creditore, dichiara esecutiva l'ingiunzione.

    B Disposizioni legali relative agli onorari

    8. Per le prestazioni effettuate dagli architetti e dagli ingegneri l'ordinamento italiano prevede taluni minimi tariffari.

    9. In un primo tempo, queste tariffe venivano stabilite dalla legge 2 marzo 1949, n. 143, recante approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e degli architetti .

    10. L'art. 2 della tariffa allegata a questa legge prevede quattro tipi di onorari: 1) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera; 2) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura; 3) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato; 4) onorari a discrezione, ossia stabiliti liberamente dal professionista.

    11. L'art. 5 della citata tariffa indica le prestazioni per le quali gli onorari possono essere stabiliti a discrezione del professionista.

    12. Successivamente, la procedura di determinazione degli onorari è stata modificata dalla legge 4 marzo 1958, n. 143, recante norme sulla tariffa degli ingegneri e degli architetti. Tale legge dispone che le tariffe degli onorari e delle indennità siano stabilite mediante decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro per i Lavori pubblici, su proposta dei Consigli nazionali riuniti degli ingegneri e degli architetti.

    13. Tuttavia, le tariffe stabilite secondo questa nuova procedura non sono applicabili alle prestazioni di cui all'art. 5 della tariffa allegata alla legge n. 143/49. Per queste, l'architetto resta del tutto libero di fissare il proprio onorario.

    C Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti

    14. Per quanto riguarda il Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti, l'art. 5 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 , prevede che gli architetti iscritti all'albo eleggano il proprio Consiglio dell'Ordine. Quest'ultimo ha, in particolare, il compito di emettere a richiesta pareri sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese.

    II Fatti e procedimento principale

    15. La sig.ra Rossi esercita in Italia la professione di architetto.

    16. Con domanda depositata il 29 ottobre 1998, ella ha chiesto al Giudice di pace di Genova di emettere nei confronti del sig. Conte un decreto ingiuntivo per la somma di 2 550 000 ITL come corrispettivo di talune prestazioni professionali. In conformità dell'art. 636 del c.p.c., la sig.ra Rossi ha allegato alla domanda una parcella determinata sulla base degli «onorari a discrezione» previsti dagli artt. 2 e 5 della tariffa allegata alla legge n. 143/49. Ella ha inoltre prodotto un parere di liquidazione conforme emesso dal Consiglio dell'Ordine degli architetti di Genova.

    17. Il 30 ottobre 1998 il Giudice di pace di Genova ha emesso un decreto che accoglieva la domanda dell'interessata.

    18. Il 18 dicembre 1998 il sig. Conte ha presentato opposizione al decreto ingiuntivo. Egli ha eccepito la nullità del decreto sostenendo che il parere di liquidazione emesso dal Consiglio dell'Ordine degli architetti di Genova costituisce una decisione di associazioni di imprese incompatibile con l'art. 85 del Trattato. Il sig. Conte ha invitato il giudice nazionale a sottoporre alla Corte varie questioni pregiudiziali relative alla compatibilità del sistema italiano con il diritto comunitario.

    19. Nell'ordinanza di rinvio il Giudice di pace di Genova afferma che l'interpretazione degli artt. 5 e 85 del Trattato è necessaria ai fini della decisione sull'eccezione di nullità e sulla fondatezza del ricorso.

    20. Al riguardo, egli precisa che in passato la competenza tariffaria era demandata ai singoli Ordini professionali. A seguito di una riforma del 1944, tale competenza è passata ai Consigli nazionali degli Ordini professionali istituiti presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

    21. Quanto alla tariffa di cui trattasi nella causa principale, il giudice remittente sottolinea che «i Consigli nazionali, eletti dall'assemblea degli iscritti all'albo e quindi rappresentanti, a livello nazionale, delle categorie degli ingegneri e degli architetti, hanno elaborato un testo unico di tariffa che, semplicemente vistato dal Ministro per i Lavori pubblici, è stato integralmente recepito nella legge 2 marzo 1949, n. 143» .

    22. Il Giudice di pace di Genova aggiunge che «l'art. 636 c.p.c. dispone (...) che il parere della competente associazione professionale è vincolante per il giudice richiesto dell'emissione di un decreto ingiuntivo: di talché al giudice non è consentita alcuna valutazione sulla congruità dell'ammontare degli onorari liquidati dalla commissione tariffaria istituita presso il Consiglio dell'Ordine» .

    III Questioni pregiudiziali

    23. Di conseguenza, il giudice italiano ha sospeso il giudizio e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Se la nozione di "impresa" elaborata nelle decisioni della Commissione e nella giurisprudenza della Corte di giustizia sia riconducibile agli esercenti l'attività professionale di architetto e, in caso di risposta positiva, se gli Ordini professionali cui aderiscono gli architetti siano da considerarsi quali "associazioni di imprese" ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

    2) Se il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 85 del Trattato possa ritenersi compatibile con una norma nazionale che si limiti a dare valenza normativa ad una tariffa formata e deliberata dai Consigli nazionali degli Ordini degli ingegneri e degli architetti qualora:

    a) il provvedimento finale delle Pubbliche Autorità abbia assunto la concreta sostanza di atto confermativo della volontà autonomamente espressa dai Consigli nazionali degli Ordini interessati; o

    b) i provvedimenti finali delle Pubbliche Autorità abbiano assunto la concreta sostanza di demandare agli iscritti degli Ordini interessati di fissare la tariffa a propria discrezione e ciò anche dopo l'esecuzione delle prestazioni professionali ad essi demandate; o

    c) i provvedimenti finali delle Pubbliche Autorità non indichino alcun criterio di pubblico interesse, né limiti minimi e massimi ai quali la tariffa determinata a discrezione del professionista debba uniformarsi; o

    d) i provvedimenti finali delle Pubbliche Autorità non prevedano l'obbligo per i professionisti di comunicare preventivamente e/o rendere comunque pubbliche le tariffe che intendono applicare per le prestazioni ad essi richieste.

    3) Se il combinato disposto di cui agli artt. 5 e 85 del Trattato possa ritenersi compatibile con una normativa nazionale che, senza la previsione del rispetto di criteri di pubblico interesse, demandi ad una commissione tariffaria, istituita presso il Consiglio dell'Ordine e composta da soli iscritti all'Ordine medesimo, il potere di emettere un provvedimento discrezionale di liquidazione dell'onorario, anche confermativo di quello fissato dall'iscritto a propria discrezione, di valenza tale da vincolare il giudice alla pronunzia di una ingiunzione di pagamento conforme al provvedimento di liquidazione del Consiglio stesso».

    IV Sul rafforzamento degli effetti di un'intesa (prima e seconda questione)

    24. La prima questione pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Il giudice remittente chiede se gli architetti esercenti la professione in Italia e gli Ordini professionali degli architetti italiani rientrino nel campo di applicazione di tale disposizione.

    25. La seconda questione verte sulla compatibilità della legge n. 143/49 con il diritto comunitario. Il Giudice di pace di Genova vuol sapere se le autorità italiane, adottando la legge n. 143/49, abbiano rafforzato gli effetti di un'intesa ai sensi dell'art. 85 del Trattato e, pertanto, violato gli artt. 5 e 85 del Trattato. A tale riguardo, il giudice remittente ricorda che «i Consigli nazionali (...) delle categorie degli ingegneri e degli architetti (...) hanno elaborato un testo unico di tariffa che (...) è stato integralmente recepito nella legge 2 marzo 1949, n. 143» .

    26. Queste due questioni vanno esaminate congiuntamente. In sostanza, si tratta di stabilire se gli artt. 5 e 85 del Trattato ostino a che uno Stato membro adotti, sulla base di un testo elaborato da un Ordine professionale di architetti, un provvedimento di carattere legislativo ai sensi del quale i membri della professione possono determinare liberamente l'importo degli onorari relativi alle prestazioni che effettuano.

    27. Occorre ricordare che secondo l'attuale giurisprudenza della Corte, perché si possa dichiarare che un provvedimento legislativo o regolamentare è incompatibile con gli artt. 5 e 85 del Trattato, è necessario che il provvedimento statale sia preceduto da un'intesa a sua volta incompatibile con l'art. 85, n. 1, del Trattato . Di conseguenza, per stabilire se le autorità italiane abbiano violato gli artt. 5 e 85 del Trattato, si deve prima esaminare se nel caso di specie sussistano le condizioni di applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

    28. L'art. 85, n. 1, del Trattato vieta «tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni d'imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune».

    29. Come la Commissione , ritengo che il divieto previsto da tale norma non si applichi nel caso di specie.

    30. E' infatti certo che la presente causa verte sulle disposizioni della legge n. 143/49 relative agli «onorari a discrezione» dei professionisti .

    31. Dagli atti risulta che gli «onorari a discrezione» conferiscono all'architetto «il potere discrezionale di stabilire gli onorari relativi a gran parte delle prestazioni (...) tra le quali (...) le prestazioni di cui si discute nel presente giudizio» . Per le prestazioni di cui all'art. 5 della tariffa controversa, la «legge non prevede neppure limiti minimi e massimi entro i quali può operare la discrezionalità del professionista» . Pertanto, il professionista e il cliente sono «liberi di concordare l'onorario, senza dover sottostare a limiti minimi o massimi» .

    32. Tenuto conto di tali elementi, non si capisce come le disposizioni del testo del Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti relative agli «onorari a discrezione» possano restringere il gioco della concorrenza ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato. Come ha sottolineato la Commissione , se il professionista è assolutamente libero di fissare il prezzo delle sue prestazioni e il cliente è altrettanto libero di accettarlo, negoziarlo, ovvero rivolgersi ad un altro professionista, il testo controverso assicura il libero gioco della concorrenza per le prestazioni di cui trattasi.

    33. Inoltre, secondo l'attuale giurisprudenza , la Corte ritiene che, quando un accordo, una decisione di un'associazione di imprese o una pratica concordata non è in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, il provvedimento statale che ne rinforza gli effetti è automaticamente compatibile con le disposizioni degli artt. 5 e 85 del Trattato.

    34. Conformemente a tale giurisprudenza, si deve quindi concludere che gli artt. 5 e 85 del Trattato non ostano all'applicazione delle disposizioni della legge n. 143/49 relative agli «onorari a discrezione». Le disposizioni contestate sono compatibili con gli artt. 5 e 85 del Trattato perché il testo elaborato dal Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti non è in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato .

    35. Ne discende che non è necessario stabilire se gli architetti che esercitano la professione in Italia siano «imprese» ai sensi del diritto comunitario della concorrenza. Né occorre domandarsi se la nozione di associazione di imprese di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato si applichi al Consiglio nazionale dell'Ordine degli architetti. La Corte, senza pronunciarsi su tali questioni, può dichiarare che gli artt. 5 e 85 del Trattato non ostano all'applicazione delle disposizioni della legge n. 143/49 relative agli «onorari a discrezione» per le prestazioni effettuate dagli architetti .

    V Sul parere del Consiglio dell'Ordine in materia di onorari (terza questione)

    36. La terza questione pregiudiziale verte sulla compatibilità dell'art. 636 del c.p.c. con il diritto comunitario. Il giudice remittente chiede se gli artt. 5 e 85 del Trattato CE ostino all'applicazione di un provvedimento legislativo che, nell'ambito di un procedimento sommario di ingiunzione diretto al recupero degli onorari di un architetto, impone al giudice nazionale di conformarsi al parere emesso dall'Ordine professionale competente per quanto riguarda la liquidazione degli onorari.

    37. Il Giudice di pace di Genova vuole pertanto sapere se nell'ambito del procedimento di opposizione all'ingiunzione di pagamento si possa prescindere dal parere del Consiglio dell'Ordine degli architetti di Genova, relativo alla liquidazione degli onorari della sig.ra Rossi.

    38. Si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, la procedura prevista dall'art. 234 CE è uno strumento di cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali . Nell'ambito di tale cooperazione, spetta al solo giudice nazionale, che conosce della controversia e che deve assumere la responsabilità della decisione giurisdizionale, valutare tanto la necessità di una decisione pregiudiziale ai fini della pronuncia della sua sentenza quanto la pertinenza delle questioni che sottopone alla Corte . Di conseguenza, se le questioni poste vertono sull'interpretazione del diritto comunitario, la Corte, in linea di principio, è tenuta a statuire .

    Tuttavia, la Corte ha anche affermato di poter esaminare, in ipotesi eccezionali, le condizioni in cui viene adita dal giudice nazionale al fine di verificare la propria competenza . Il rifiuto di statuire su una questione pregiudiziale è possibile quando appare evidente che l'interpretazione del diritto comunitario chiesta dal giudice nazionale non ha nessun rapporto con la realtà o con l'oggetto della causa principale, quando il problema è di natura ipotetica o quando la Corte non dispone degli elementi di fatto e di diritto necessari per risolvere utilmente le questioni sottopostele .

    39. Sebbene la terza questione pregiudiziale verta sull'interpretazione del diritto comunitario (gli artt. 5 e 85 del Trattato), penso che debba essere dichiarata irricevibile in conformità della giurisprudenza citata.

    40. E' infatti certo che nel caso di specie il giudice remittente è chiamato a statuire nella seconda fase del procedimento d'ingiunzione disciplinato dagli artt. 633 e seguenti del c.p.c., vale a dire la fase in contraddittorio avviata dall'opposizione del sig. Conte al decreto ingiuntivo. E' anche certo che il giudice remittente vuole sapere se, nell'ambito di tale fase del procedimento, possa legittimamente prescindere dal parere del Consiglio dell'Ordine degli architetti di Genova per determinare l'importo degli onorari della sig.ra Rossi.

    41. Orbene, dagli atti risulta che, ai sensi del diritto italiano, nella seconda fase del procedimento d'ingiunzione il giudice nazionale non è tenuto a conformarsi al parere emesso dal Consiglio dell'Ordine.

    In proposito il governo italiano ha chiaramente affermato che in tale fase del procedimento il debitore ha la possibilità di «rimettere (...) in discussione sia l'an che il quantum del credito fatto valere, senza che il giudice dell'opposizione sia minimamente tenuto a conformarsi al parere dell'Ordine professionale» . La Commissione ha parimenti precisato che «il giudice nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo non (...) è comunque vincolato [dal parere]» .

    Di fatto, gli elementi di cui disponiamo confermano che, secondo una costante giurisprudenza della Corte suprema di cassazione italiana , il parere dell'Ordine professionale si impone al giudice solo nella prima fase, unilaterale, del procedimento d'ingiunzione. Tale parere perde invece il suo carattere vincolante quando il debitore propone opposizione per contestare l'esistenza e l'importo del credito fatto valere dal professionista.

    42. Pertanto, ritengo che l'ultima questione pregiudiziale posta dal Giudice di pace di Genova sia di natura meramente ipotetica. Propongo dunque alla Corte di dichiararla irricevibile in conformità della giurisprudenza citata.

    VI Conclusioni

    43. Alla luce delle considerazioni precedenti, propongo alla Corte di risolvere nel modo seguente le prime due questioni poste dal Giudice di pace di Genova:

    «Le disposizioni degli artt. 5 e 85 del Trattato CE (divenuti artt. 10 CE e 81 CE) non ostano a che uno Stato membro adotti, sulla base di un testo elaborato da un Ordine professionale di architetti, un provvedimento di natura legislativa ai sensi del quale i membri della professione possono fissare liberamente l'importo degli onorari relativi alle prestazioni che effettuano».

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