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Document 61998TO0191
Order of the President of the Court of First Instance of 21 July 1999. # DSR-Senator Lines GmbH v Commission of the European Communities. # Competition - Payment of a fine - Bank guarantee - Proceedings for interim relief - Suspension of operation of a measure - Urgency - None. # Case T-191/98 R.
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 21 luglio 1999.
DSR-Senator Lines GmbH contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Pagamento dell'ammenda - Garanzia bancaria - Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Urgenza - Inesistenza.
Causa T-191/98 R.
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 21 luglio 1999.
DSR-Senator Lines GmbH contro Commissione delle Comunità europee.
Concorrenza - Pagamento dell'ammenda - Garanzia bancaria - Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Urgenza - Inesistenza.
Causa T-191/98 R.
Raccolta della Giurisprudenza 1999 II-02531
ECLI identifier: ECLI:EU:T:1999:161
Ordinanza del presidente del Tribunale di primo grado del 21 luglio 1999. - DSR-Senator Lines GmbH contro Commissione delle Comunità europee. - Concorrenza - Pagamento dell'ammenda - Garanzia bancaria - Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Urgenza - Inesistenza. - Causa T-191/98 R.
raccolta della giurisprudenza 1999 pagina II-02531
1 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Provvedimenti provvisori - Presupposti per l'adozione - «Fumus boni iuris» - Urgenza - Carattere cumulativo - Ponderazione di tutti gli interessi in gioco
[Trattato CE, artt. 185 e 186 (divenuti artt. 242 CE e 243 CE); regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n. 2)]
2 Procedimento sommario - Sospensione dell'esecuzione - Sospensione dell'esecuzione dell'obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l'immediata riscossione di un'ammenda - Presupposti per la concessione - Circostanze eccezionali - Presa in considerazione della situazione del gruppo al quale appartiene l'impresa
[Trattato CE, artt. 185 e 186 (divenuti artt. 242 CE e 243 CE); regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, n.2]
1 L'art. 104, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le domande relative a provvedimenti provvisori devono precisare i motivi d'urgenza nonché gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie (fumus boni iuris) l'adozione dei provvedimenti provvisori richiesti. Detti presupposti sono cumulativi, di modo che una domanda di sospensione dell'esecuzione dev'essere respinta qualora manchi uno di essi. Il giudice dell'urgenza procede del pari, se del caso, alla ponderazione degli interessi in gioco.
2 Una domanda di sospensione dell'esecuzione diretta ad ottenere l'esenzione dall'obbligo di costituire una garanzia bancaria quale condizione per evitare l'immediata riscossione dell'importo di un'ammenda inflitta ad un'impresa può essere accolta solo se sussistono circostanze eccezionali.
Al fine di valutare la capacità dell'impresa di costituire la cauzione di cui trattasi senza porre in pericolo la sua esistenza, si deve tener conto del gruppo di società da cui detta impresa dipende direttamente o indirettamente, in particolare per quanto riguarda la possibilità di fornire le garanzie che le banche potrebbero richiedere allo scopo di accordare la detta cauzione.