Causa T-65/98
Van den Bergh Foods Ltd
contro
Commissione delle Comunità europee
«Ricorso di annullamento – Concorrenza – Artt. 85 e 86 del Trattato CE (divenuti artt. 81 CE e 82 CE) – Gelati destinati al consumo immediato – Fornitura di frigocongelatori ai dettaglianti – Clausola di esclusiva – Barriere all'ingresso nel mercato – Diritti di proprietà – Art. 222 del Trattato CE (divenuto art. 295 CE)»
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Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 23 ottobre 2003 |
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Massime della sentenza
- 1..
- Concorrenza – Intese – Pregiudizio per la concorrenza – Rete di accordi di distribuzione comprendente una clausola di esclusiva – Criteri di valutazione – Accessibilità del mercato – Accordi aventi l'effetto cumulativo di compartimentare il mercato – Presa in considerazione del contesto economico specifico in cui tali accordi si inscrivono – Accordi di distribuzione di gelati destinati al consumo immediato che prevedono la fornitura da parte del produttore di congelatori
destinati esclusivamente alla conservazione dei suoi prodotti
[Trattato CE, art. 85, n. 1 (divenuto art. 81, n. 1, CE)]
- 2..
- Concorrenza – Intese – Divieto – Insussistenza di una regola della ragionevolezza nel diritto comunitario della concorrenza
[Trattato CE, art. 85, nn. 1 e 3 (divenuto art. 81, nn. 1 e 3, CE)]
- 3..
- Concorrenza – Intese – Divieto – Esenzione – Presupposti – Miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti – Valutazione in rapporto all'interesse generale e non a quello delle parti dell'accordo
[Trattato CE, art. 85, n. 3 (divenuto art. 81, n. 3, CE)]
- 4..
- Concorrenza – Posizione dominante – Caratterizzazione attraverso la detenzione di una quota di mercato estremamente rilevante
[Trattato CE, art. 86 (divenuto art. 82 CE)]
- 5..
- Concorrenza – Posizione dominante – Nozione
[Trattato CE, art. 86 (divenuto art. 82 CE)]
- 6..
- Concorrenza – Posizione dominante – Abuso – Nozione – Nozione obiettiva riguardante i comportamenti idonei a influenzare la struttura del mercato e aventi l'effetto di ostacolare
il mantenimento o lo sviluppo della concorrenza – Obblighi che incombono all'impresa dominante – Esercizio della concorrenza in forza dei soli meriti
[Trattato CE, art. 86 (divenuto art. 82 CE)]
- 7..
- Concorrenza – Posizione dominante – Abuso – Impresa in posizione dominante che vincola i dettaglianti con accordi di distribuzione comprendenti una clausola di esclusiva – Sistema di distribuzione costitutivo di uno sfruttamento abusivo
[Trattato CE, art. 86 (divenuto art. 82 CE)]
- 8..
- Diritto comunitario – Principi – Diritti fondamentali – Diritto di proprietà – Restrizioni – Ammissibilità – Presupposti – Restrizioni apportate in applicazione delle regole di concorrenza
[Trattato CE, art. 3, lett. g) (divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. g) CE, e artt. 85, 86 e 222 (divenuti
artt. 81 CE, 82 CE e 295 CE)]
- 9..
- Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Presa in considerazione del contesto
[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]
- 10..
- Diritto comunitario – Principi – Tutela del legittimo affidamento – Presupposti – Comunicazione eseguita ai sensi dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17 – Legittimo affidamento nella futura concessione di un'esenzione – Insussistenza
[Regolamento (CE) del Consiglio n. 17, art. 19, n.3]
- 11..
- Concorrenza – Regole comunitarie – Applicazione da parte dei giudici nazionali – Procedimenti dinanzi ai giudici nazionali vertenti su una causa identica o simile a quella oggetto di un procedimento amministrativo
dinanzi alla Commissione – Decisione della Commissione che constata un'infrazione alle regole comunitarie – Violazione dei principi di sussidiarietà, di leale cooperazione e di certezza del diritto – Insussistenza
[Trattato CE, artt. 85 e 86 (divenuti art. 81 CE e 82 CE)]
- 12..
- Diritto comunitario – Principi – Proporzionalità – Parità di trattamento – Portata – Decisione che constata l'incompatibilità con le regole di concorrenza di una rete di accordi di distribuzione e che annulla
la clausola di esclusiva contenuta in tali accordi – Valutazione degli effetti anticoncorrenziali della rete considerata nel suo insieme – Violazione – Insussistenza
- 1.
Per accertare se taluni accordi di distribuzione rientrino nella sfera del divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato
(divenuto art. 81, n. 1, CE) occorre esaminare se il complesso degli accordi analoghi conclusi sul mercato rilevante e degli
altri elementi del contesto economico e giuridico in cui essi si collocano evidenzino come essi producano l'effetto cumulativo
di impedire a nuovi concorrenti l'accesso al mercato medesimo. Ove da tale esame emerga che la detta ipotesi non ricorre,
gli accordi individuali facenti parte della serie di accordi non potranno incidere sul gioco della concorrenza ai sensi dell'art. 85,
n. 1, del Trattato. Laddove, invece, risulti che l'accesso al mercato è difficile, occorre poi analizzare in quale misura
questi stessi accordi contribuiscano all'effetto cumulativo prodotto, fermo restando che ricadranno nel divieto solamente
i contratti che contribuiscono in misura significativa ad un'eventuale compartimentazione del mercato. Ne consegue che le restrizioni contrattuali imposte ai dettaglianti da tali accordi di distribuzione devono essere esaminate
non solo in modo puramente formale dal punto di vista giuridico, ma anche tenendo conto del contesto economico specifico in
cui essi si collocano, comprese le specificità del mercato rilevante che potrebbero, in pratica, rafforzare tali restrizioni
e falsare così il gioco della concorrenza in tale mercato, in violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. In proposito, nel caso di un insieme di accordi di distribuzione conclusi da un produttore di gelati destinati al consumo
immediato, venduti in confezioni monodose, in forza dei quali il produttore fornisce ai dettaglianti, a titolo gratuito o
in cambio di un canone irrilevante, frigocongelatori dei quali si riserva la proprietà e assicura la manutenzione a proprie
spese, a condizione che essi siano usati esclusivamente per conservare i suoi gelati, tale restrizione contrattuale va esaminata
in considerazione del contesto economico specifico in cui tali accordi si inscrivono. Pertanto, per valutare tali accordi
sotto il profilo del divieto sancito dall'art. 85, n. 1, del Trattato, possono essere presi in considerazione la dipendenza
effettiva dei dettaglianti creata dalla presenza, nei punti vendita, dei frigocongelatori forniti dal produttore, la posizione
dominante di quest'ultimo sul mercato rilevante, la popolarità della sua gamma di prodotti, i vincoli derivanti dalla mancanza
di spazio che caratterizzano i punti vendita tipici, gli svantaggi ed i rischi associati alla conservazione di una seconda
gamma di gelati, tutti questi elementi facendo parte del contesto economico di tali accordi. v. punti 2, 83-84, 91
- 2.
Non può essere ammessa l'esistenza della regola della ragionevolezza in diritto comunitario della concorrenza, dato che un'interpretazione
dell'art. 85, n. 1, del Trattato (divenuto art. 81, n. 1, CE) che ammette che gli accordi implicanti inevitabilmente una certa
forma di restrizione di comportamento non danno necessariamente luogo ad una restrizione di concorrenza risulta difficilmente
conciliabile con la struttura normativa dello stesso art. 85. Infatti, l'art. 85 del Trattato prevede esplicitamente, al n. 3, la possibilità di esentare accordi restrittivi in materia
di concorrenza qualora questi ultimi soddisfino un determinato numero di condizioni, in particolare allorché sono indispensabili
alla realizzazione di taluni obiettivi e non danno alle imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale
dei prodotti in esame. Solo nel preciso ambito di tale disposizione può intervenire una ponderazione degli aspetti pro e anticoncorrenziali
di una restrizione. Pertanto, l'art. 85, n. 3, del Trattato perderebbe gran parte del suo effetto utile se un tale esame dovesse
già essere effettuato nell'ambito dell'art. 85, n. 1, del Trattato. v. punti 106-107
- 3.
Il miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti, indicato dall'art. 85, n. 3, del Trattato (divenuto
art. 81, n. 3, CE) quale primo dei quattro requisiti che devono simultaneamente sussistere perché possa essere concessa un'esenzione
ad un accordo tra imprese non conforme ai divieti di cui al n. 1 del medesimo articolo, non può consistere in un vantaggio
qualsiasi che i contraenti traggano dall'accordo riguardo alla loro attività di produzione o di distribuzione. Tale miglioramento
deve in particolare presentare vantaggi oggettivi sensibili, tali da compensare gli inconvenienti che derivano dall'accordo
sul piano della concorrenza. Pertanto, non possono essere esentati dalla Commissione accordi di distribuzione che, assicurando vantaggi alle parti dell'accordo
in termini di efficienza nella programmazione, organizzazione e distribuzione dei prodotti di cui trattasi, rafforzano l'impresa
di produzione che già occupa un posto importante nel mercato di riferimento. Infatti, accordi del genere non stimolano la
concorrenza, ma la frenano, poiché costituiscono un importante ostacolo all'accesso al mercato nonché all'espansione sullo
stesso mercato dei concorrenti esistenti. v. punti 139-140
- 4.
Quote di mercato estremamente elevate costituiscono di per sé, salvo circostanze eccezionali, la prova dell'esistenza di una
posizione dominante. La detenzione di una quota di mercato particolarmente cospicua pone infatti l'impresa che la detiene
per un periodo di una certa entità, dato il volume di produzione e di offerta che essa rappresenta, in una posizione di forza
che la rende controparte obbligatoria e che, già per questo fatto, le garantisce, quanto meno per periodi relativamente lunghi,
l'indipendenza di comportamento che caratterizza la posizione dominante, mentre i detentori di quote notevolmente inferiori
non sono in grado di soddisfare rapidamente la domanda che vorrebbe orientarsi verso imprese diverse da quella che detiene
la quota maggiore. v. punto 154
- 5.
Una posizione dominante è una posizione di potenza economica che dà all'impresa il potere di ostacolare la persistenza di
una concorrenza effettiva sul mercato in esame, fornendo alla stessa la possibilità di comportamenti alquanto indipendenti
nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori. v. punto 154
- 6.
La nozione di sfruttamento abusivo è una nozione oggettiva che riguarda i comportamenti di un'impresa in posizione dominante
che possono influire sulla struttura di un mercato in cui, proprio per il fatto che vi opera l'impresa considerata, il grado
di concorrenza è già sminuito e che hanno l'effetto, ricorrendo a mezzi diversi da quelli su cui si impernia la concorrenza
normale tra prodotti o servizi fondata sulle prestazioni degli operatori economici, di ostacolare la conservazione del grado
di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo di detta concorrenza. Ne consegue che l'art. 86 del Trattato (divenuto
art. 82 CE) osta a che un'impresa dominante elimini un concorrente e rafforzi così la propria posizione facendo ricorso a
mezzi diversi da quelli rientranti nella concorrenza fondata sui meriti. Il divieto di cui a tale norma è altresì giustificato
dalla preoccupazione di non danneggiare i consumatori. Ne consegue che, sebbene l'accertamento dell'esistenza di una posizione dominante di per sé non implichi alcuna contestazione
a carico dell'impresa considerata, a quest'ultima incombe, indipendentemente dalle cause di tale posizione, la particolare
responsabilità di non compromettere con il suo comportamento lo svolgimento di una concorrenza effettiva e non falsata nel
mercato comune. v. punti 157-158
- 7.
La circostanza che un'impresa di produzione in posizione dominante vincoli di fatto il 40% dei punti vendita del mercato rilevante
mediante accordi di distribuzione contenenti una clausola di esclusiva, che opera come un'esclusiva imposta a tali punti vendita,
costituisce sfruttamento abusivo di una posizione dominante ai sensi dell'art. 86 del Trattato (divenuto art. 82 CE). Infatti,
l'effetto della detta clausola è di impedire ai dettaglianti interessati di vendere altre marche dello stesso prodotto o di
ridurre la loro possibilità di realizzare vendite di tale tipo, anche quando vi sia una domanda per tali marche, e di impedire
l'accesso al mercato rilevante ai produttori concorrenti. v. punto 160
- 8.
Se è vero che il diritto di proprietà fa parte dei principi generali del diritto comunitario, esso non costituisce tuttavia
una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale. Ne consegue che possono essere apportate
restrizioni all'esercizio del diritto di proprietà, purché rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti
dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile che leda
la sostanza stessa dei diritti così garantiti. A questo proposito, poiché l'art. 3, lett. g), del Trattato [divenuto, in seguito a modifica, art. 3, n. 1, lett. g), CE]
prevede che, per raggiungere gli scopi della Comunità, l'azione di questa comporta un regime inteso a garantire che la concorrenza
non sia falsata nel mercato interno e poiché di conseguenza l'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (divenuti artt. 81 CE
e 82 CE) costituisce uno degli aspetti dell'interesse pubblico comunitario, possono essere apportate restrizioni, in applicazione
di questi articoli, all'uso del diritto di proprietà, a condizione che non siano sproporzionate e non pregiudichino la sostanza
stessa di tale diritto. Per questa ragione a un produttore di gelati destinati al consumo immediato che si trovi in situazione di posizione dominante
può essere vietato accompagnare la messa a disposizione di frigocongelatori ai dettaglianti da una clausola di esclusiva che
vieti a questi ultimi di utilizzare i detti frigocongelatori per conservarvi prodotti di altri fabbricanti. v. punti 170-171
- 9.
La portata dell'obbligo di motivazione dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e dal contesto nel quale è stato adottato.
La motivazione deve evidenziare in modo chiaro ed inequivocabile l'iter logico dell'istituzione in maniera tale, da un lato,
da fornire agli interessati sufficienti indicazioni per rendersi conto se l'atto sia fondato o se eventualmente sia inficiato
da un vizio che consenta di contestarne la validità e, dall'altro, da consentire al giudice comunitario di esercitare il suo
sindacato di legittimità. Tuttavia, essa non deve specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto
l'accertamento se la motivazione di un atto soddisfi le condizioni di cui all'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE)
va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto nonché del complesso delle norme giuridiche che
disciplinano la materia. v. punto 176
- 10.
Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento, che costituisce uno dei principi fondamentali della Comunità,
si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'amministrazione comunitaria, fornendogli assicurazioni
precise, gli abbia suscitato aspettative fondate. Così non avviene allorché la Commissione, in una comunicazione fatta in applicazione dell'art. 19, n. 3, del regolamento n. 17,
si propone, in via preliminare, di adottare un atteggiamento favorevole riguardo a taluni accordi tra imprese che avevano
precedentemente dato luogo a una comunicazione degli addebiti, in considerazione della revisione effettuata dalle parti, e
invita tutti i terzi interessati a presentarle le loro osservazioni entro un termine preciso. Una comunicazione del genere
rappresenta solo una posizione preliminare della Commissione che può essere modificata, alla luce in particolare delle osservazioni
dei terzi. Di conseguenza, le imprese interessate non possono fare legittimo affidamento sul fatto che la Commissione accorderà
loro il beneficio di un'esenzione ai sensi dell'art. 85, n. 3, del Trattato (divenuto art. 81, n. 3, CE), in applicazione
della detta comunicazione sulla sola base della pubblicazione di questa. Infatti, nel caso in cui la Commissione constati che le modifiche apportate agli accordi non hanno avuto i risultati sperati,
essa può avviare un nuovo procedimento e sollevare nuove obiezioni contro i medesimi accordi in una nuova comunicazione degli
addebiti. Peraltro, anche se la Commissione concede un'esenzione, essa ha il potere, o addirittura l'obbligo, ai sensi dell'art. 8,
n. 3, del regolamento n. 17, di revocare o di modificare il beneficio di quest'ultima ove constati che gli accordi esentati
producono taluni effetti incompatibili con le condizioni previste dall'art. 85, n. 3, del Trattato. v. punti 192, 194-195
- 11.
Anche se gli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato (divenuti artt. 81, n. 1, CE e 82 CE) producono effetti diretti nei rapporti
tra singoli e fanno sorgere direttamente in capo a questi ultimi diritti che i giudici nazionali devono tutelare, ciò non
ha tuttavia come conseguenza di privare la Commissione del suo diritto di prendere posizione su un caso, anche se una causa
identica o simile è pendente dinanzi ad uno o più giudici nazionali, a condizione, in particolare, che il commercio tra gli
Stati membri possa esserne pregiudicato. Infatti, da un lato, la Commissione dispone di una competenza esclusiva per l'adozione delle decisioni di applicazione dell'art. 85,
n. 3, del Trattato in forza dell'art. 9, n. 1, del regolamento n. 17 e, dall'altro, ha anche il diritto di adottare, in qualsiasi
istante, decisioni individuali per l'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato, nonostante il fatto che essa divida la
sua competenza nell'applicazione degli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato con i giudici nazionali, e ciò anche quando un accordo
o un pratica costituisca già l'oggetto di una decisione del giudice nazionale e la prevista decisione della Commissione sia
in contrasto con la detta decisione giurisdizionale. Ne consegue che non vi è violazione dei principi di sussidiarietà, di leale cooperazione e di certezza del diritto qualora
la Commissione, cui sia presentata una domanda di esenzione di un accordo nonché denunce contro il medesimo accordo, adotti
una decisione relativa all'applicazione delle regole comunitarie di concorrenza, sebbene diversi giudici e autorità nazionali
in materia di concorrenza siano investiti di cause parallele, che sollevano questioni analoghe a quelle oggetto di tale decisione.
Peraltro, in circostanze simili, l'adozione da parte della Commissione di una decisione è idonea a garantire che le regole
comunitarie di concorrenza siano applicate in modo coerente alle diverse forme di accordi utilizzate nell'intero territorio
della Comunità. v. punti 197-199
- 12.
Il principio di proporzionalità esige che gli atti delle istituzioni comunitarie non vadano oltre quanto è opportuno e necessario
per conseguire lo scopo prefissato, mentre quello che proibisce le discriminazioni vieta di trattare in modo identico situazioni
diverse o in modo diverso situazioni identiche. Non viola questi principi una decisione della Commissione in materia di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (divenuti
artt. 81 CE e 82 CE) che vieta con effetto immediato a un'impresa in situazione di posizione dominante sul mercato dei gelati
destinati al consumo immediato di proseguire la sua pratica consistente nel vincolare i dettaglianti con accordi di messa
a disposizione di frigocongelatori utilizzabili soltanto per offrire alla vendita i propri prodotti, poiché l'insieme di questi
contratti contribuisce in maniera significativa, con tutti i contratti simili rilevati sul mercato di riferimento, compresi
quelli di altri fornitori, a chiudere l'accesso al mercato a nuovi concorrenti nazionali e stranieri. v. punti 201, 203-205