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Document 61998CO0437

    Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 14 ottobre 1999.
    Industria del Frio Auxiliar Conservera SA contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso dichiarato manifestamente infondato - Polizia sanitaria - Misure di salvaguardia - Decisione 95/119/CE.
    Causa C-437/98 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-07145

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:503

    61998O0437

    Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 14 ottobre 1999. - Industria del Frio Auxiliar Conservera SA contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso dichiarato manifestamente infondato - Polizia sanitaria - Misure di salvaguardia - Decisione 95/119/CE. - Causa C-437/98 P.

    raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-07145


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Procedura - Decisione adottata con ordinanza motivata - Presupposti - Ricorso manifestamente irricevibile o manifestamente infondato in diritto - Motivi già esaminati nell'ambito di una causa precedente o manifestamente privi di fondamento

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 111)

    2. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Motivo dedotto per la prima volta in sede di ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Irricevibilità

    (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)

    3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi probatori - Esclusione tranne che in caso di snaturamento

    (Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51)

    4. Procedura - Svolgimento dei giudizi dinanzi al Tribunale - Riassegnazione di una causa ad una sezione composta di un numero di giudici inferiore a quello del precedente collegio - Ammissibilità

    (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 14)

    Massima


    1. In forza dell'art. 111 del suo regolamento di procedura, quando il ricorso è manifestamente irricevibile o manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata. Allorché il Tribunale dichiara, nell'ambito di un ricorso diretto all'annullamento di una decisione della Commissione, che cinque dei sei motivi addotti dalla ricorrente sono già stati esaminati in sostanza in una sentenza precedente della Corte che conferma la validità della decisione stessa, e che il sesto motivo è manifestamente privo di fondamento, giustamente esso ritiene che il ricorso sia manifestamente infondato ai sensi dell'art. 111 del suo regolamento di procedura.

    2. Un motivo dedotto per la prima volta dinanzi alla Corte nell'ambito di un ricorso avverso una pronuncia del Tribunale di primo grado dev'essere dichiarato irricevibile. Infatti, consentire ad una parte di sollevare in tale contesto un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita dal Tribunale a fronte dei motivi discussi dinanzi ad esso.

    3. La valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito del ricorso avverso la pronuncia del Tribunale, salvo in caso di snaturamento di questi elementi o quando l'inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto

    4. L'art. 14 del regolamento di procedura del Tribunale, in forza del quale la causa può essere rimessa al Tribunale in seduta plenaria o ad una sezione composta di un numero di giudici diverso qualora la difficoltà in diritto o l'importanza della causa o circostanze particolari lo giustifichino, mira a permettere al Tribunale di trattare le cause con la composizione che è, secondo il caso, la più appropriata, conformemente ai criteri enunciati in tale disposizione. Ora, né il suo dettato né l'obiettivo che persegue permettono di dedurre che tale disposizione si oppone a una riassegnazione della causa, eventualmente, a un collegio del Tribunale composto di un numero di giudici inferiore rispetto al precedente. Tale interpretazione è rafforzata in particolare dall'uso del termine «diverso» che figura nella disposizione.

    Parti


    Nel procedimento C-437/98 P,

    Industria del Frio Auxiliar Conservera SA, con sede in Bermeo (Spagna), rappresentata dagli avv.ti I. Sáenz-Cortabarría Fernández e M. Morales Isasi, del foro di Biscaglia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Guy Harles, 8-10, rue Mathias Hardt,

    ricorrente,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Seconda Sezione) il 15 settembre 1998 nella causa T-136/95, Infrisa/Commissione (Racc. pag. II-3301),

    procedimento in cui l'altra parte è:

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Guerra Fernández, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta nel giudizio di primo grado,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta dai signori L. Sevón, (relatore), presidente di sezione, P. Jann e M. Wathelet, giudici,

    avvocato generale: F.G. Jacobs

    cancelliere: R. Grass

    sentito l'avvocato generale,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 3 dicembre 1998, l'Industria del Frio Auxiliar Conservera SA (in prosieguo: l'«Infrisa») ha proposto, a norma dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 15 settembre 1998, causa T-136/95, Infrisa/Commissione (Racc. pag. II-3301; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha respinto perché manifestamente infondata la sua domanda diretta all'annullamento della decisione della Commissione 7 aprile 1995, 95/119/CE, relativa a talune misure protettive nei confronti dei prodotti della pesca originari del Giappone (GU L 80, pag. 56; in prosieguo: la «decisione controversa»), nella parte in cui tali misure riguardano i prodotti della pesca in viaggio verso la Comunità al momento della pubblicazione della decisione controversa, nonché una domanda di risarcimento dei danni da ciò derivanti.

    2 L'art. 1 della decisione controversa dispone quanto segue:

    «Gli Stati membri vietano l'importazione di partite di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, originari del Giappone».

    3 La decisione controversa si basa sull'art. 19 della direttiva del Consiglio 10 dicembre 1990, 90/675/CEE, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (GU L 373, pag. 1), ed è stata adottata in considerazione del fatto

    «che una missione di esperti della Commissione si è recata in Giappone per verificare le condizioni di produzione e di trasformazione dei prodotti della pesca esportati nella Comunità; che, secondo le constatazioni fatte dagli esperti, le garanzie ufficiali fornite dalle autorità giapponesi non sono rispettate e le condizioni di produzione e di conservazione dei prodotti della pesca presentano, sul piano igienico e del controllo, gravi deficienze che possono costituire un rischio per la tutela della salute umana» (primo considerando); e

    «che occorre sospendere le importazioni di tutti i prodotti della pesca originari del Giappone, in attesa che vengano migliorate le condizioni igieniche e di controllo della produzione» (terzo considerando).

    4 Emerge dai punti 13-15 dell'ordinanza impugnata che, nel mese di gennaio 1995, l'Infrisa decideva di acquistare 250 tonnellate di tonno albacora congelato presso la società giapponese Itochu Corporation. Una partita di 50 tonnellate, giunta il 5 aprile 1995, ha subìto un controllo sanitario al termine del quale veniva sdoganata. Per contro, una partita di 200 tonnellate, che era in viaggio verso la Comunità al momento dell'applicazione della decisione controversa, il 9 aprile 1995, in applicazione di tale decisione, non è stata ammessa nella Comunità.

    5 Il 3 luglio 1995 l'Infrisa ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l'annullamento della decisione controversa, poiché la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione il fatto che i prodotti erano in viaggio verso la Comunità. Essa ha altresì chiesto la condanna della Commissione al risarcimento dei danni. Tale ricorso è stato respinto perché manifestamente infondato.

    6 Nell'impugnazione proposta dinanzi alla Corte, l'Infrisa ha chiesto a quest'ultima di annullare l'ordinanza impugnata e, in via principale, di statuire sul ricorso d'annullamento e di risarcimento danni o, in via subordinata, di statuire solo sul ricorso di annullamento e di rinviare quello per risarcimento danni dinanzi al Tribunale o, in via ancor più subordinata, di rinviare il ricorso nel suo insieme dinanzi a quest'ultimo.

    7 A sostegno della sua impugnazione l'Infrisa adduce tre motivi. Il primo motivo si basa su un errore di diritto che avrebbe commesso il Tribunale nel giudicare che il ricorso poteva essere respinto mediante ordinanza poiché taluni dei suoi motivi erano già stati disattesi dalla Corte nella sentenza 17 luglio 1997, causa C-183/95, Affish (Racc. pag. I-4315), emessa nell'ambito di un procedimento pregiudiziale. Il secondo motivo è relativo ad una violazione dei diritti della difesa e del diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva nell'amministrazione di nuovi elementi di valutazione forniti al Tribunale. Infine, come terzo motivo, la ricorrente muove censura al Tribunale per aver violato il regolamento di procedura per quanto riguarda la sua composizione.

    8 La Commissione sostiene che il primo ed il terzo motivo sono manifestamente infondati e che il secondo è manifestamente irricevibile o, in subordine, manifestamente infondato, cosicché essa chiede il rigetto del ricorso con ordinanza.

    9 Occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura della Corte, quando l'impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, la Corte può respingere in qualsiasi momento l'impugnazione con ordinanza motivata, senza aprire la fase orale.

    Sul primo motivo

    10 Col suo primo motivo, l'Infrisa contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto ritenendo che la citata sentenza Affish, emessa nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, potesse giustificare il rigetto del ricorso per mezzo di ordinanza motivata, ai sensi dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, senza proseguire il procedimento. Infatti, tale sentenza non avrebbe esplicitamente dichiarato valida la decisione controversa. Pertanto nulla impedirebbe di constatare l'invalidità di quest'ultima in una successiva sentenza per ragioni diverse da quelle sulle quali la Corte si è pronunciata.

    11 In ogni caso, il Tribunale non avrebbe spiegato la ragione per la quale una sentenza che conferma la validità di una decisione nell'ambito di un procedimento pregiudiziale sarebbe una base sufficiente per dimostrare che il ricorso è manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto, tanto più che la questione pregiudiziale nella citata sentenza Affish non riguardava le merci in viaggio verso la Comunità al momento dell'entrata in vigore della decisione controversa.

    12 Infine, l'Infrisa sostiene che il rigetto della domanda di annullamento non può portare a quello della domanda per il risarcimento del danno subìto. Così il Tribunale avrebbe dovuto eventualmente esaminare il ricorso per risarcimento danni dal punto di vista della responsabilità della Comunità per un atto in sé lecito.

    13 Per contro, la Commissione sostiene che il Tribunale ha effettivamente esaminato i motivi addotti, constatando, al termine di tale esame, che, salvo il motivo relativo ad una violazione del principio di certezza del diritto, questi ultimi erano stati già analizzati dalla Corte nella citata sentenza Affish. Di conseguenza, sarebbe conforme al sistema di sindacato di legittimità istituito dal Trattato che il Tribunale si attenga a tale precedente. Nella fattispecie, l'identità sostanziale tra le due cause sarebbe evidente, senza che si possa far riferimento a nessun'altra diversa circostanza.

    14 Secondo la Commissione, il Tribunale avrebbe pertanto agito correttamente anche se si fosse limitato ad analizzare il nuovo motivo e le nuove asserzioni sollevate alla luce dei motivi già analizzati nella citata sentenza Affish. Tuttavia, emerge dall'ordinanza impugnata che il Tribunale non si è limitato a richiamarsi alla citata sentenza Affish, per i motivi già trattati in tale sentenza, ma li ha, esso stesso, esaminati nel merito.

    15 Per quanto riguarda il ricorso per risarcimento danni, la Commissione obietta che, come statuito dal Tribunale, in mancanza di illegittimità della decisione controversa o di altri atti o comportamenti della Comunità che siano tali da far sorgere la responsabilità della Comunità, i presupposti della responsabilità extracontrattuale della Comunità non sussistono.

    16 Occorre rilevare preliminarmente che, in forza dell'art. 111 del regolamento di procedura del Tribunale, quando il ricorso è manifestamente irricevibile, o manifestamente privo di qualsiasi fondamento in diritto, il Tribunale può, senza proseguire il procedimento, statuire con ordinanza motivata.

    17 A tal proposito occorre rammentare che, nella citata sentenza Affish, al punto 27, la Corte, dopo aver riformulato la questione pregiudiziale, ha esaminato se la decisione controversa, nella parte in cui impone un divieto assoluto di importazione di lotti di prodotti della pesca provenienti da tutto il territorio giapponese, non debba essere dichiarata invalida in quanto in contrasto con il principio di proporzionalità e se non integri gli estremi di uno sviamento di potere. Essa ha altresì verificato la sua validità alla luce del principio di uguaglianza, di quello di tutela del legittimo affidamento e dell'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).

    18 La Corte ha statuito che l'esame della decisione controversa non aveva rivelato l'esistenza di elementi tali da inficiare la sua validità.

    19 Inoltre occorre rilevare che la Corte ha respinto esplicitamente, al punto 58 della citata sentenza Affish, la possibilità di ricorrere ad una misura di salvaguardia che consista nel controllare al momento della loro importazione i prodotti della pesca già spediti al momento dell'adozione della decisione controversa.

    20 Per quanto riguarda il ricorso proposto dall'Infrisa dinanzi al Tribunale, quest'ultimo ha dichiarato, ai punti 28-30 dell'ordinanza impugnata, che cinque dei sei motivi presentati, vale a dire quelli relativi alla violazione dei principi generali di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità e di parità di trattamento, alla violazione dell'obbligo di motivazione ed allo sviamento di potere, erano già stati addotti, in sostanza, nella citata causa Affish di modo che una valutazione più dettagliata era dunque necessaria solo con riferimento al sesto motivo concernente la violazione del principio di certezza del diritto nonché agli argomenti specifici dedotti a sostegno degli altri cinque motivi.

    21 Così il Tribunale ha esaminato, ai punti 31-37 dell'ordinanza impugnata, il sesto motivo, relativo ad una violazione del principio di certezza del diritto, e ha constatato a tal proposito, al punto 33, che, secondo il suo stesso dettato, la decisione controversa è applicabile dal giorno della sua pubblicazione, senza ritardo, a tutte le importazioni di prodotti della pesca originari del Giappone. Il Tribunale ha rilevato, al punto 34, che la circostanza che la decisione controversa abbia esplicato conseguenze concrete sulla merce in viaggio verso la Comunità non la priva della sua applicabilità ex nunc, cioè a tutte le merci importate dal giorno della sua pubblicazione. Esso ha affermato, ai punti 35 e 36, che, in mancanza di retroattività, la detta decisione non aveva violato il principio della certezza del diritto e che il motivo relativo a tale violazione era manifestamente privo di fondamento. Tale motivo è stato pertanto esaminato e valutato dal Tribunale indipendentemente dalla citata sentenza Affish.

    22 Per quanto riguarda gli altri cinque motivi, occorre osservare che il Tribunale li ha altresì esaminati individualmente, pur tenendo conto delle soluzioni accolte nella citata sentenza Affish.

    23 Occorre inoltre rilevare che, al punto 42 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha esaminato più in particolare, nel contesto dell'asserita violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, le decisioni della Commissione 30 luglio 1997, 97/513/CE, e 1° agosto 1997, 97/515/CE e 97/516/CE, relative a talune misure di protezione nei confronti di alcuni prodotti della pesca originari rispettivamente del Bangladesh, dell'India e del Madagascar (GU L 214, rispettivamente pagg. 46, 52 e 53), e ha constatato che esse sono state adottate dopo la decisione controversa, e quindi non hanno potuto far nascere in alcun modo un legittimo affidamento, potendo quest'ultimo fondarsi solo su situazioni esistenti prima dell'adozione di una data misura.

    24 Così il Tribunale ha giustamente potuto applicare l'art. 111 del regolamento di procedura, ritenendo che i motivi d'invalidità invocati dall'Infrisa, perfino quello che non era stato oggetto di esame da parte della Corte nella citata sentenza Affish, non potessero cambiare la soluzione adottata.

    25 Per quanto riguarda la domanda di risarcimento danni, occorre constatare che dinanzi al Tribunale l'Infrisa l'aveva basata soltanto sull'asserita illegittimità della decisione controversa. Pertanto, in mancanza di illegittimità tale da far sorgere la responsabilità della Comunità, il Tribunale l'ha giustamente ritenuta infondata al punto 84 dell'ordinanza impugnata.

    26 Occorre precisare al riguardo che, contrariamente a quanto sostiene l'Infrisa, non si può dedurre dalla formulazione del punto 84 dell'ordinanza impugnata che il Tribunale abbia ritenuto che la domanda di risarcimento danni non fosse manifestamente priva di fondamento. Infatti, poiché il Tribunale ha dichiarato che il ricorso di annullamento era manifestamente infondato, lo era altresì la domanda di risarcimento danni.

    27 Nella sua impugnazione, l'Infrisa invoca inoltre la responsabilità della Comunità per un atto normativo.

    28 A tal proposito occorre rammentare che, in forza dell'art. 48, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

    29 Consentire ad una parte di sollevare per la prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi al Tribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione della soluzione giuridica che è stata fornita a fronte dei motivi discussi dinanzi ad esso (v., in particolare, sentenza 28 maggio 1998, causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punto 62).

    30 Ebbene, nella fattispecie, il motivo fondato sulla responsabilità della Comunità in forza di un atto normativo non è stato sollevato dinanzi al Tribunale. Pertanto si tratta di un motivo nuovo che, come tale, è manifestamente irricevibile.

    31 Di conseguenza, il primo motivo è in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato.

    Sul secondo motivo

    32 Col secondo motivo l'Infrisa muove censura al Tribunale, in primo luogo, per aver violato i diritti della difesa e il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva e per aver snaturato la prova in quanto non ha preso sufficientemente in considerazione e, comunque, non ha sufficientemente esaminato ciascun motivo alla luce dei nuovi elementi di valutazione che l'Infrisa gli aveva proposto con lettera 27 ottobre 1997 sotto forma delle decisioni 97/513, 97/515 e 97/516. Infatti, tali atti dimostrerebbero che sarebbe stato possibile prevedere una deroga per i prodotti in viaggio. In secondo luogo, il fatto che il Tribunale abbia statuito senza che abbia avuto esito la domanda dell'Infrisa alla Commissione di produrre dinanzi al Tribunale i pareri del comitato veterinario sulla base dei quali erano state adottate tali decisioni e la decisione controversa costituirebbe una violazione del diritto ad un procedimento equo.

    33 Per quanto riguarda la prima censura, la Commissione sostiene che le decisioni 97/513, 97/515 e 97/516 costituiscono elementi di prova depositati dopo la chiusura della fase scritta, e pertanto irricevibili. Poiché il Tribunale li ha tuttavia presi in considerazione al punto 42 dell'ordinanza impugnata, la Commissione ritiene che il motivo tenda in realtà ad un riesame di tale prova e sia di conseguenza irricevibile. Comunque, tali decisioni successive alla decisione controversa sarebbero state prese in un contesto diverso da quello della detta decisione e possono dunque prevedere altre misure senza contraddire quest'ultima.

    34 E' sufficiente ricordare in proposito che la valutazione, da parte del Tribunale, degli elementi di prova addotti dinanzi ad esso non costituisce una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell'ambito del ricorso, salvo in caso di snaturamento di questi elementi o quando l'inesattezza materiale degli accertamenti del Tribunale risulti dai documenti del fascicolo ad esso sottoposto (v., in particolare, sentenze 2 marzo 1994, causa C-53/92 P, Hilti/Commissione, Racc. pag. I-667, punto 42, e 4 marzo 1999, causa C-119/97, Ufex e a./Commissione, Racc. pag. I-1341, punto 66).

    35 L'Infrisa non dimostra che il Tribunale abbia snaturato gli elementi di prova che essa ha presentato, ma si limita ad affermare che il Tribunale non li avrebbe presi in considerazione. Emerge però da una semplice lettura del punto 42 dell'ordinanza impugnata che il Tribunale ha esaminato questi elementi di prova e ha concluso che essi non modificavano l'analisi giuridica alla quale era giunto.

    36 Per quanto riguarda l'asserito snaturamento degli elementi di prova, il secondo motivo è manifestamente infondato.

    37 In secondo luogo, per quanto riguarda la domanda di produzione di documenti, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la Corte può richiedere alle parti di produrre tutti i documenti e di dare tutte le informazioni che essa reputi desiderabili. L'art. 64, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale dispone che le misure di organizzazione del procedimento mirano a garantire, nelle migliori condizioni, la messa a punto delle cause, lo svolgimento dei procedimenti e la composizione delle liti.

    38 Secondo l'art. 64, n. 2, lett. a) e b), del regolamento di procedura del Tribunale, le misure di organizzazione del procedimento hanno, in particolare, lo scopo di garantire il buono svolgimento della fase scritta e della fase orale e facilitare la produzione delle prove e di determinare i punti sui quali le parti devono completare la loro argomentazione o che richiedono istruttoria. Ai sensi dell'art. 64, nn. 3, lett. d), e 4, del regolamento di procedura del Tribunale, tali misure possono essere proposte dalle parti in qualsiasi fase del procedimento e possono consistere nel richiedere la presentazione di documenti o di qualsiasi prova concernente la causa.

    39 A tal proposito occorre rilevare che, se è vero che il quarto considerando della decisione controversa fa riferimento al parere del comitato veterinario permanente al quale le misure previste erano conformi, ciò nondimeno la Corte, dopo aver esaminato i considerando della decisione controversa, ha constatato, al punto 64 della citata sentenza Affish, che questi ultimi bastavano da soli a far risultare chiaramente lo svolgimento degli avvenimenti anteriori all'adozione della decisione controversa.

    40 Alla luce di tale analisi intrapresa dalla Corte sui motivi dell'adozione della decisione controversa, il Tribunale non ha commesso errori di diritto rifiutandosi di disporre i provvedimenti istruttori richiesti dall'Infrisa. Su tale punto il motivo è di conseguenza manifestamente infondato.

    41 Ciò vale anche per quanto riguarda la produzione dei pareri che hanno preceduto l'adozione delle decisioni 97/513, 97/515 e 97/516 per le quali il Tribunale aveva dichiarato, come esposto al punto 23 della presente ordinanza, che non incidevano sulla domanda.

    42 Da quanto sopra ne risulta che il secondo motivo è manifestamente infondato.

    Sul terzo motivo

    43 Col terzo motivo, l'Infrisa contesta al Tribunale di aver statuito, in violazione dell'art. 14 del regolamento di procedura, in un collegio di tre giudici mentre la causa era stata in precedenza assegnata ad una sezione composta da cinque giudici e non avrebbe potuto, in ragione dei problemi giuridici che essa comportava e della sua importanza, essere assegnata ad una sezione composta di un minor numero di giudici.

    44 La Commissione ritiene che la disposizione di cui trattasi debba essere interpretata nel senso che permetta al Tribunale di riassegnare una causa ad un numero di giudici superiore o inferiore.

    45 L'art. 14 del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce quanto segue:

    «Qualora la difficoltà in diritto o l'importanza della causa o circostanze particolari lo giustifichino, la causa può essere rimessa al Tribunale in seduta plenaria o ad una sezione composta di un numero di giudici diverso.

    La decisione di rimessione è adottata secondo le condizioni previste dall'art. 51».

    46 Secondo l'art. 51 del medesimo regolamento, la sezione di fronte alla quale si svolge la causa può in qualsiasi fase del procedimento proporre il rinvio della causa dinanzi ad un'altra sezione.

    47 Infatti, l'art. 14 del regolamento di procedura del Tribunale mira a permettere al Tribunale di trattare le cause con la composizione che è, secondo il caso, la più appropriata, conformemente ai criteri enunciati in tale disposizione. Ora, né il suo dettato né l'obiettivo che persegue permettono di dedurre che l'art. 14 del regolamento di procedura del Tribunale si oppone a una riassegnazione della causa, eventualmente, a un collegio del Tribunale composto di un numero di giudici inferiore rispetto al precedente. Tale interpretazione è rafforzata in particolare dall'uso del termine «diverso» che figura nella disposizione.

    48 Di conseguenza tale motivo è manifestamente infondato.

    49 Dall'insieme di considerazioni di cui sopra risulta che i motivi presentati a sostegno del ricorso sono in parte manifestamente irricevibili e in parte infondati. Di conseguenza il ricorso va respinto ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    50 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento d'impugnazione in forza dell'art. 118, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna dell'Infrisa e quest'ultima è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Prima Sezione)

    così provvede:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) L'Industria del Frio Auxiliar Conservera SA (Infrisa) è condannata alle spese.

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