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Document 61998CO0009
Order of the Court of 8 July 1998. # Ermanno Agostini and Emanuele Agostini v Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL and Ligue belge de judo ASBL. # Reference for a preliminary ruling: Tribunal de première instance de Namur - Belgium. # Reference for a preliminary ruling - Inadmissibility. # Case C-9/98.
Ordinanza della Corte dell'8 luglio 1998.
Ermanno Agostini e Emanuele Agostini contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL e Ligue belge de judo ASBL.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de première instance de Namur - Belgio.
Rinvio pregiudiziale - Irricevibilità.
Causa C-9/98.
Ordinanza della Corte dell'8 luglio 1998.
Ermanno Agostini e Emanuele Agostini contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL e Ligue belge de judo ASBL.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de première instance de Namur - Belgio.
Rinvio pregiudiziale - Irricevibilità.
Causa C-9/98.
Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-04261
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:339
*A9* Tribunal de 1re instance de Namur, jugement du 05/01/1998 (RG 1453/96)
- Rivista di diritto sportivo 1998 p.283-285
- Bastianon, Stefano: Non c'è il due senza il tre. Il Tribunale di Namur e il judo continuano a chiamare, ma la Corte trova (facilmente) il modo di non rispondere, Rivista di diritto sportivo 1998 p.286-297
Ordinanza della Corte dell'8 luglio 1998. - Ermanno Agostini e Emanuele Agostini contro Ligue francophone de judo et disciplines associées ASBL e Ligue belge de judo ASBL. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunal de première instance de Namur - Belgio. - Rinvio pregiudiziale - Irricevibilità. - Causa C-9/98.
raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-04261
Questioni pregiudiziali - Ricevibilità - Questioni sollevate senza fornire sufficienti precisazioni sul contesto di fatto e di diritto - Questioni sollevate in un contesto che esclude una soluzione utile
(Trattato CE, art. 177; Statuto della Corte di giustizia CE, art. 20)
L'esigenza di giungere ad un'interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest'ultimo definisca l'ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. A tal riguardo le informazioni fornite nelle decisioni di rinvio servono non solo a consentire alla Corte di risolvere in modo utile le questioni, ma anche a dare ai governi degli Stati membri e alle altre parti interessate la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte.
Pertanto è manifestamente irricevibile, in quanto non consente alla Corte di fornire un'interpretazione utile del diritto comunitario, la domanda di un giudice nazionale che non descrive né il contesto di fatto della controversia, o le ipotesi di fatto sulle quali esso si basa, né il contesto normativo nazionale, né i motivi precisi che lo inducono a chiedere delucidazioni sull'interpretazione del diritto comunitario e a ritenere necessario sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte.