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Document 61998CJ0389

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 gennaio 2001.
    Hans Gevaert contro Commissione delle Comunità europee.
    Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Domanda di riesame dell'inquadramento nel grado - Ricorso - Scadenza dei termini - Fatto nuovo - Parità di trattamento.
    Causa C-389/98 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-00065

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:5

    61998J0389

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell'11 gennaio 2001. - Hans Gevaert contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Dipendenti - Domanda di riesame dell'inquadramento nel grado - Ricorso - Scadenza dei termini - Fatto nuovo - Parità di trattamento. - Causa C-389/98 P.

    raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-00065


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1. Dipendenti - Ricorso - Reclamo amministrativo previo - Termini - Decadenza - Riapertura dei termini - Presupposto - Fatto nuovo - Decisione che modifica i criteri di inquadramento nel grado in occasione dell'assunzione

    (Statuto del personale, artt. 31, n. 2, 90 e 91)

    2. Dipendenti - Parità di trattamento - Assunzione - Inquadramento nel grado - Riesame - Diritto di chiedere il riesame riservato ai dipendenti assunti successivamente alla pronuncia della sentenza 5 ottobre 1995, causa T-17/95 - Mancanza di giustificazione oggettiva

    (Statuto del personale, art. 5, n. 3)

    Massima


    1. La decisione della Commissione 7 febbraio 1996, che modifica i criteri di inquadramento nel grado dei dipendenti assunti dopo il 5 ottobre 1995, deve essere considerata una decisione di carattere generale che rimette in discussione un certo numero di decisioni amministrative divenute definitive e costituisce per questo motivo un fatto nuovo in grado di arrecare pregiudizio ai dipendenti assunti prima del 5 ottobre 1995, legittimandoli a presentare una domanda, nei termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, al fine di beneficiare di un riesame del loro inquadramento.

    ( v. punto 49 )

    2. La decisione 7 febbraio 1996, adottata in seguito alla sentenza 5 ottobre 1995, Alexopoulou, causa T-17/95, e che modifica i criteri di inquadramento nel grado dei dipendenti assunti dopo il 5 ottobre 1995, ha violato il principio generale della parità di trattamento enunciato all'art. 5, n. 3, dello Statuto, poiché la differenza di trattamento risultante dal fatto che i dipendenti della Commissione assunti dopo il 5 ottobre 1995 potevano chiedere il riesame del loro inquadramento nel grado, mentre per quelli assunti prima di tale data ciò non era più possibile, non è oggettivamente giustificata dal fatto che la data del 5 ottobre 1995 costituisce la data della pronuncia della sentenza citata.

    Infatti, l'esecuzione della sentenza non comportava, nei confronti dei dipendenti che non erano parti in causa, che si mantenesse tale data per la decorrenza degli effetti della decisione 7 febbraio 1996. D'altronde, se nell'adottare la detta decisione la Commissione ha dato prova di sollecitudine verso i dipendenti che erano stati assunti dopo il 5 ottobre 1995 e che non avevano contestato nei termini previsti la decisione circa il loro inquadramento, non vi è nulla che giustifichi o spieghi perché essa non abbia dato prova della stessa sollecitudine verso i dipendenti che erano stati assunti tra il 1983 e il 5 ottobre 1995 e che si trovavano nella medesima situazione.

    ( v. punti 55-57 )

    Parti


    Nel procedimento C-389/98 P,

    Hans Gevaert, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Merelbeke (Belgio), rappresentato dall'avv. N. Lhoëst, con domicilio eletto in Lussemburgo, avocat,

    ricorrente,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 19 agosto 1998, nella causa T-160/97, Gevaert/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-465 e II-1363),

    procedimento in cui l'altra parte è:

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. G. Valsesia e dalle sig.re C. Berardis-Kayser e F. Duvieusart-Clotuche, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

    convenuta in primo grado,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dai sigg. D.A.O. Edward, facente funzione di presidente di sezione, P. Jann e L. Sevón (relatore), giudici,

    avvocato generale: P. Léger

    cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 15 dicembre 1999,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 marzo 2000,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 2 novembre 1998, il sig. Gevaert ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, un ricorso contro l'ordinanza del Tribunale di primo grado pronunciata il 19 agosto 1998, nella causa T-160/97, Gevaert/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-465 e II-1363, in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con cui il detto giudice ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto dal signor Gevaert al fine di ottenere l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 26 agosto 1996, recante rigetto della richiesta di riesame del suo inquadramento nel grado.

    Contesto di diritto e di fatto

    2 L'art. 5, n. 3, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo «Statuto») così dispone:

    «I funzionari appartenenti a una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera».

    3 L'art. 31 dello Statuto così recita:

    «1. I candidati scelti in tal modo sono nominati:

    - funzionari della categoria A o del quadro linguistico: nel grado iniziale della loro categoria o quadro;

    - funzionari delle altre categorie: nel grado iniziale corrispondente all'impiego per il quale sono stati assunti.

    2. Tuttavia, l'autorità che ha il potere di nomina può derogare alle disposizioni di cui sopra nei limiti:

    a) per i gradi A1, A2, A3 e L/A 3:

    - della metà se si tratta di posti divenuti disponibili,

    - di due terzi se si tratta di posti di nuova istituzione;

    b) per gli altri gradi:

    - di un terzo se si tratta di posti divenuti disponibili,

    - della metà se si tratta di posti di nuova istituzione.

    Salvo per il grado L/A3, questa disposizione si applica per gruppi di sei posti da occupare in ciascun grado».

    4 In seguito al ricorso proposto da un dipendente, il Tribunale annullava la decisione di inquadramento che lo interessava (sentenza del Tribunale 5 ottobre 1995, causa T-17/95, Alexopoulou/Commissione, Racc. PI pagg. I-A-227 e II-683).

    5 Il detto dipendente era stato inquadrato nel grado iniziale della sua categoria in applicazione di una decisione interna del 1° settembre 1983, relativa ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione (in prosieguo: la «decisione 1° settembre 1983»), mediante la quale la Commissione aveva rinunciato al potere discrezionale conferitole dall'art. 31, n. 2, dello Statuto. Tuttavia, con riferimento a tale decisione, il Tribunale osservava che, anche se l'esercizio della discrezionalità conferita all'autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l'«APN») dall'art. 31, n. 2, dello Statuto può venir disciplinato - conformemente alla giurisprudenza - con decisioni interne quali la decisione 1° settembre 1983, la Commissione non può comunque restringere o limitare, mediante semplice decisione, gli effetti giuridici delle disposizioni dello Statuto. Esso ne traeva la conclusione che la Commissione non può rinunciare radicalmente alla facoltà che le è conferita dall'art. 31, n. 2, dello Statuto astenendosi rigidamente dall'inquadrare un dipendente neoassunto in un grado diverso dal grado iniziale della carriera e, di conseguenza, che la decisione 1° settembre 1983 violava lo Statuto.

    6 In particolare, in quell'occasione il Tribunale sottolineava che, onde evitare che l'art. 31, n. 2, dello Statuto venga del tutto svuotato della sua rilevanza giuridica, se sussistono circostanze particolari, quali le eccezionali caratteristiche di un candidato, l'APN deve procedere ad una valutazione minuziosa dell'eventuale applicazione di detta disposizione. Siffatto obbligo sussiste in particolare allorché le esigenze specifiche del servizio richiedono l'assunzione di una persona particolarmente qualificata e giustificano quindi il ricorso all'art. 31, n. 2, dello Statuto o allorché la persona assunta presenta qualifiche eccezionali e chiede di fruire di dette disposizioni. Tuttavia il Tribunale precisava che, tenuto conto della considerevole diversità di esperienza professionale dei candidati ai concorsi indetti dalle Comunità europee, l'APN gode di discrezionalità, nell'ambito circoscritto dagli artt. 31 e 32, secondo comma, dello Statuto o dalle decisioni interne che lo pongono in atto, onde valutare l'esperienza professionale maturata da un neoassunto, sia per quel che concerne la natura e la durata di detta esperienza, sia sotto il profilo della relazione più o meno stretta che questa può avere con le esigenze del posto da coprire (sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata, punto 21).

    7 In seguito alla sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata, la Commissione adottava la decisione 7 febbraio 1996 (in prosieguo: la «decisione 7 febbraio 1996»), pubblicata sulle Informazioni amministrative del 27 marzo 1996, mediante la quale essa modificava la decisione 1° settembre 1983. In seguito a tale modifica, l'art. 2, primo comma, di quest'ultima decisione dispone ormai quanto segue:

    «L'APN nomina il funzionario in prova al grado di base della carriera per la quale è assunto.

    In deroga a questo principio, l'APN può decidere di nominare il funzionario in prova al grado superiore della carriera quando esigenze specifiche del servizio rendano necessaria l'assunzione di un titolare particolarmente qualificato o quando la persona assunta sia in possesso di qualifiche eccezionali».

    8 La decisione 7 febbraio 1996 precisa che essa produce effetti dal 5 ottobre 1995, data della sentenza del Tribunale.

    9 Numerosi dipendenti hanno chiesto il loro reinquadramento al grado superiore della carriera in applicazione dell'art. 31, n. 2, dello Statuto. Innanzi al Tribunale sono stati proposti più di 80 ricorsi, mediante i quali i ricorrenti chiedono l'annullamento di una decisione di nomina o l'annullamento di una decisione che rigetta una domanda di riesame di una decisione di inquadramento nel grado.

    10 La cronologia della carriera di dipendente del sig. Gevaert e delle decisioni rilevanti per la sua controversia con la Commissione può essere così riassunta:

    - 18 gennaio 1995: nomina a dipendente in prova della Commissione, in qualità di assistente aggiunto, con inquadramento nel grado B 5, terzo scatto, con effetti dal 1° settembre 1994;

    - 6 giugno 1995: nomina in ruolo con effetti dal 1° giugno 1995;

    - 5 ottobre 1995: data della sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata, e di entrata in vigore della decisione 7 febbraio 1996;

    - 7 febbraio 1996: decisione generale della Commissione che modifica la decisione 1° settembre 1983;

    - 27 marzo 1996: pubblicazione della decisione 7 febbraio 1996 sulle Informazioni amministrative;

    - 24 giugno 1996: domanda di riesame dell'inquadramento nel grado;

    - 26 agosto 1996: rigetto della domanda;

    - 25 novembre 1996: deposito di un reclamo;

    - 3 febbraio 1997: decisione espressa di rigetto del reclamo, notificata il 24 febbraio 1997;

    - 23 maggio 1997: deposito del ricorso dinanzi al Tribunale.

    L'ordinanza impugnata

    11 In seguito ad un'eccezione sollevata dalla Commissione, l'ordinanza impugnata ha dichiarato il ricorso irricevibile in quanto la decisione 7 febbraio 1996 non costituiva un fatto nuovo che permettesse la riapertura dei termini per il ricorso fissati agli artt. 90 e 91 dello Statuto contro la decisione 18 gennaio 1995, relativa all'inquadramento del sig. Gevaert.

    12 Al punto 33 della detta ordinanza, il Tribunale ha constatato che il sig. Gevaert non aveva presentato reclamo, nel termine di tre mesi di cui all'art. 90, n. 2, dello Statuto, contro la decisione dell'APN 18 gennaio 1995, relativa al suo inquadramento al momento dell'assunzione. A questo proposito, esso ha ricordato, al punto 34, che un dipendente non può rimettere in discussione le condizioni relative alla sua assunzione iniziale dopo che questa è divenuta definitiva.

    13 Esaminando la domanda di riesame dell'inquadramento nel grado formulata dal sig. Gevaert, il Tribunale ha ritenuto, ai punti 35 e 36 dell'ordinanza impugnata, che, anche interpretandola nel senso che essa tendeva solo ad ottenere il riesame del suo inquadramento attuale e non di quello stabilito al momento della sua assunzione, cionondimeno tale domanda, basata sull'art. 31, n. 2 dello Statuto, era diretta necessariamente a rimettere in discussione le condizioni relative alla sua assunzione iniziale o, quanto meno, era atta a mettere indirettamente in discussione la decisione dell'APN 18 gennaio 1995, che era divenuta definitiva.

    14 Dopo aver richiamato, al punto 37 dell'ordinanza impugnata, il principio secondo cui solo l'esistenza di un fatto nuovo di rilievo può giustificare la presentazione di una domanda diretta al riesame di una decisione che non è stata contestata nei termini, il Tribunale ha dichiarato, al punto 39, che la decisione 7 febbraio 1996, a causa della sua stessa natura e della sua portata giuridica, non costituiva un fatto nuovo in quanto non aveva né come oggetto né come effetto di rimettere in causa decisioni amministrative divenute definitive prima della sua entrata in vigore.

    15 Al punto 40 dell'ordinanza impugnata, nel considerare la data di entrata in vigore della decisione 7 febbraio 1996, fissata al 5 ottobre 1995, cioè la data della sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata, il Tribunale ha rilevato che ciò significava che la decisione si applicava solamente ai dipendenti assunti dopo il 5 ottobre 1995. Al punto 42, il Tribunale ha affermato che, con l'adozione della detta decisione, la Commissione si era limitata ad apportare una modifica necessaria alla decisione 1° settembre 1983, al fine di conformarsi alla sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata.

    16 Il Tribunale ha inoltre sottolineato, al punto 43 dell'ordinanza impugnata, che l'art. 31, n. 2, dello Statuto non conteneva una regola applicabile ad ogni dipendente e che, al contrario, tale disposizione conferiva all'APN il potere discrezionale di nominare - a titolo eccezionale - un dipendente neoassunto al grado superiore della sua carriera. Esso ha altresì ricordato che risulta dalla sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata, che l'APN non è tenuta, di regola, ad accertare in ogni caso se si debba applicare l'art. 31, n. 2, dello Statuto né a motivare una decisione di non ricorrere a detta disposizione.

    17 Dato che la discrezionalità di cui dispone l'amministrazione di nominare un dipendente neoassunto nel grado superiore delle carriere di base e delle categorie intermedie deve essere intesa come un'eccezione alle regole generali in materia di inquadramento, il Tribunale ha dichiarato, al punto 44 dell'ordinanza impugnata, che l'adozione della decisione 7 febbraio 1996 non era tale da pregiudicare il sig. Gevaert e da costituire un fatto nuovo nei suoi confronti.

    18 Tenuto conto di tali riflessioni e, in particolare, del carattere di norma eccezionale dell'art. 31, n. 2, dello Statuto, il Tribunale ha statuito, al punto 45 dell'ordinanza impugnata, che il rigetto, da parte della Commissione, di una domanda di reinquadramento nel grado proposta dopo la scadenza dei termini per il reclamo non può costituire una violazione del principio di parità di trattamento.

    19 Inoltre, al punto 46 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha respinto l'argomento del sig. Gevaert secondo cui la Commissione avrebbe disatteso il suo dovere di sollecitudine, ricordando che tale dovere non può condurre l'amministrazione ad interpretare una norma comunitaria in senso contrario ai termini precisi in cui è formulata. In particolare, l'art. 31, n. 2, dello Statuto non poteva essere interpretato nel senso che esso fosse applicabile a tutti i dipendenti.

    20 Ai punti 47 e 48 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha rigettato altresì l'argomento secondo cui sarebbe stato paradossale che la Commissione avesse respinto, nella fattispecie, la domanda di riesame dell'inquadramento nel grado del ricorrente, mentre, in occasione dell'adozione della decisione 1° settembre 1983, essa aveva offerto a tutti i dipendenti inquadrati secondo i vecchi criteri di inquadramento la possibilità di chiedere un riesame del loro inquadramento. Secondo il Tribunale, la facoltà offerta nel 1983 riguardava solo un riesame secondo i criteri di inquadramento in vigore alla data di assunzione iniziale dei dipendenti, mentre il sig. Gevaert chiedeva un riesame del suo inquadramento secondo i nuovi criteri stabiliti dalla decisione 7 febbraio 1996.

    21 Dato che il signor Gevaert non era stato in grado di dimostrare l'esistenza di fatti nuovi idonei a riaprire i termini fissati dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, il Tribunale, al punto 50 dell'ordinanza impugnata, ha constatato che egli non era legittimato ad impugnare la decisione 18 gennaio 1995, dichiarando di conseguenza il ricorso irricevibile.

    Ricorso dinanzi alla Corte

    22 Il ricorso è fondato su tre motivi relativi alla violazione del diritto comunitario. Il primo motivo è relativo ad un errore di qualificazione giuridica della domanda del sig. Gevaert. Il secondo si fonda su un errore di qualificazione giuridica della decisione 7 febbraio 1996, sulla violazione del principio della parità di trattamento e sull'art. 5, n. 3, dello Statuto. Il terzo motivo censura una contraddizione nella motivazione dell'ordinanza impugnata.

    23 Con il primo motivo, rivolto contro i punti 35-37 dell'ordinanza impugnata, il sig. Gevaert fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di qualificazione giuridica dei fatti ritenendo che la sua domanda di reinquadramento rischiasse di rimettere in causa il suo inquadramento iniziale, mentre essa sarebbe stata diretta ad ottenere una revisione del suo inquadramento con effetto a partire dal 5 ottobre 1995.

    24 Questo errore avrebbe provocato conseguenze giuridiche in quanto avrebbe portato il Tribunale a interrogarsi sull'esistenza di un fatto nuovo che potesse condurre al riesame della decisione di inquadramento iniziale del sig. Gevaert e fosse atto, pertanto, a riaprire il termine per il reclamo, mentre il Tribunale avrebbe dovuto interrogarsi semplicemente sull'esistenza di un cambiamento sostanziale di circostanze - rispetto al momento di adozione, da parte della Commissione, della decisione di inquadramento iniziale - che giustificasse una domanda di riesame del suo inquadramento attuale.

    25 Il secondo motivo, rivolto contro i punti 39-45 dell'ordinanza, è dedotto dal sig. Gevaert solo per l'eventualità che la Corte ritenga che la sua domanda di reinquadramento potesse rimettere in discussione la decisione relativa al suo inquadramento iniziale.

    26 Il sig. Gevaert sostiene che la decisione della Commissione 7 febbraio 1996 giustificava una domanda di riesame dell'inquadramento in quanto costituiva un fatto nuovo o, per lo meno, un cambiamento di circostanze di rilievo rispetto al momento della decisione di inquadramento iniziale. Conseguentemente, la decisione di rigetto della detta domanda di riesame sarebbe un atto impugnabile e non una conferma della decisione di inquadramento iniziale.

    27 Il sig. Gevaert afferma che, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, tale fatto nuovo o, per lo meno, tale cambiamento di rilievo di circostanze può creare una discriminazione tra i dipendenti assunti prima del 5 ottobre 1995 e quelli assunti dopo tale data, violando in questo modo il principio della parità di trattamento, che rappresenta una norma giuridica superiore. Tale principio sarebbe formulato in particolare all'art. 5, n. 3, dello Statuto, che recita: «I funzionari appartenenti a una stessa categoria o quadro sono soggetti rispettivamente a identiche condizioni di assunzione e di sviluppo di carriera».

    28 Il sig. Gevaert riconosce che la decisione della Commissione 7 febbraio 1996 non gli conferisce un diritto automatico ad essere inquadrato nel grado superiore della carriera, stante il potere discrezionale dell'APN. Tuttavia, a suo avviso, se non si vuole svuotare l'art. 31, n. 2, dello Statuto di ogni significato, si dovrebbe considerare che la detta decisione gli attribuisce il pieno diritto di beneficiare di un esame delle sue qualifiche e delle esigenze specifiche del servizio, al fine di essere eventualmente inquadrato in un grado diverso dal grado di base della carriera.

    29 Egli afferma, di conseguenza, che il Tribunale, ritenendo che l'APN, in virtù del suo potere discrezionale di valutazione, fosse autorizzata a rifiutare un esame obiettivo delle sue qualifiche, in quanto l'art. 31, n. 2, non era applicabile a tutti i dipendenti, ha violato il principio di parità di trattamento e l'art. 5, n. 3, dello Statuto.

    30 Con il terzo motivo il sig. Gevaert muove censura al Tribunale per essersi contraddetto dichiarando che la decisione 7 febbraio 1996 non aveva né come oggetto né come effetto di rimettere in causa decisioni amministrative definitive, cioè decisioni in materia di inquadramento adottate da più di tre mesi, mentre, d'altra parte, esso avrebbe riconosciuto che la decisione si applicava a tutti i dipendenti assunti dopo il 5 ottobre 1995, cioè anche a coloro la cui decisione di inquadramento era stata adottata da più di tre mesi ed era pertanto divenuta definitiva.

    31 La Commissione sostiene che il primo motivo, relativo all'errore di qualificazione della domanda del sig. Gevaert, è privo di fondamento. Essa ricorda in particolare il passo del punto 36 dell'ordinanza impugnata dal quale risulta che, anche volendo accogliere la tesi del ricorrente, «cionondimeno questa domanda è atta a mettere indirettamente in discussione la decisione dell'APN 18 gennaio 1995, la quale è divenuta definitiva».

    32 Quanto al secondo motivo, la Commissione è del parere che la decisione 7 febbraio 1996 abbia avuto il solo scopo di integrare nella decisione 1° settembre 1983, per scrupolo di trasparenza, i principi enunciati nella sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata, cui essa doveva attenersi. Una decisione di questo genere costituisce una direttiva interna che dev'essere considerata come regola di condotta indicativa che l'amministrazione si autoimpone nell'ambito del potere discrezionale che le è riconosciuto.

    33 Dal momento che la decisione 7 febbraio 1996 si sarebbe limitata a riprendere il principio statutario richiamato nella sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata, e che una sentenza non potrebbe di per sé costituire un fatto nuovo opponibile a terzi, la Commissione ritiene che la detta decisione non potesse essere invocata dal sig. Gevaert come fatto nuovo che giustificasse la presentazione di una domanda di riesame del suo inquadramento.

    34 Quanto alla presunta violazione del principio di parità di trattamento, la Commissione fa presente che la giurisprudenza citata dal sig. Gevaert nell'atto introduttivo non è pertinente nel caso di specie, poiché essa riguarda l'ipotesi di una regola nuova applicabile indistintamente ad ogni dipendente che possa dimostrare di trovarsi in una determinata situazione, mentre il caso del ricorrente sarebbe viceversa in relazione con l'art. 31, n. 2, dello Statuto, che attribuisce all'APN la possibilità, nell'ambito di un potere discrezionale di valutazione, di nominare un dipendente neoassunto al grado superiore della carriera.

    35 In replica al terzo motivo, la Commissione sostiene che, con la decisione 7 febbraio 1996, essa ha semplicemente informato i dipendenti sulla portata dell'art. 31, n. 2, dello Statuto, come illustrata dalla sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata, senza che in tal modo venissero ad esistenza nuovi diritti. Essa nega, quindi, che vi sia una contraddizione nella motivazione dell'ordinanza impugnata.

    Giudizio della Corte

    Sul primo motivo

    36 Dovendo stabilire se il Tribunale abbia commesso un errore di qualificazione nel ritenere che la domanda del sig. Gevaert fosse volta a rimettere in discussione le condizioni relative alla sua assunzione iniziale, occorre innanzi tutto rilevare che nella domanda da lui firmata il 24 giugno 1996, recante l'intestazione «Domanda di reinquadramento ai sensi dell'art. 31, n. 2» («Aanvrag tot herklassering op basis van art. 31 par. 2»), egli afferma in particolare di ritenere di avere l'esperienza e le qualifiche sufficienti per chiedere un riesame del suo inquadramento attuale [«(...) I believe I have the sufficient experience and skills to demand a review of my actual grade»].

    37 Nel reclamo presentato il 25 novembre 1996 dal sig. Gevaert, recante come oggetto l'indicazione «reinquadramento», si legge che il reclamante chiede «un riesame della sua situazione amministrativa e un'adeguata revisione del suo inquadramento» e che la Commissione «travisa pertanto la portata della domanda ritenendo che questa costituisca una contestazione della decisione di inquadramento iniziale».

    38 Trattandosi di una domanda relativa all'art. 31, n. 2, dello Statuto, occorre constatare che tale disposizione si riferisce all'inquadramento nel grado, al momento dell'assunzione, dei dipendenti che abbiano appena superato un concorso per l'accesso al pubblico impiego comunitario.

    39 Una domanda di reinquadramento è volta, quindi, a riesaminare l'inquadramento iniziale nel grado effettuato al momento della nomina del dipendente. Tale ipotesi deve essere distinta dall'attribuzione di una promozione grazie alla quale, in conformità dell'art. 45, n. 1, dello Statuto, un dipendente, nel corso della sua carriera, passa a un grado superiore della categoria alla quale appartiene.

    40 Come già precisato dalla Corte, la facoltà riconosciuta dall'art. 31, n. 2, dello Statuto, in deroga al n. 1 dello stesso articolo ed in via eccezionale, di nominare un dipendente nel grado superiore di una carriera e non nel grado di base, con le conseguenze finanziarie che ciò comporta, deve consentire all'APN di tener conto delle esigenze specifiche del servizio nonché dell'esperienza professionale dell'interessato al momento della nomina (v., in questo senso, sentenza 29 giugno 1994, causa C-298/93 P, Klinke/Corte di giustizia, Racc. pag. I-3009, punti 14 e 15).

    41 Ne consegue che, anche se la revisione dell'inquadramento chiesta dal sig. Gevaert produceva effetti solo a partire dal 5 ottobre 1995, essa avrebbe dovuto fondarsi sulla valutazione delle qualifiche specifiche e dell'esperienza professionale dell'interessato al momento della sua assunzione iniziale.

    42 A ragione, quindi, il Tribunale ha dichiarato, al punto 35 dell'ordinanza impugnata, che la domanda del sig. Gevaert, fondata sull'art. 31, n. 2, dello Statuto, era diretta necessariamente a rimettere in discussione le condizioni relative al suo inquadramento iniziale.

    43 Conseguentemente, il primo motivo deve essere respinto.

    Sul secondo motivo

    44 Innanzi tutto, si deve stabilire la portata della decisione 7 febbraio 1996. Quest'ultima, pubblicata il 27 marzo 1996, precisa che i suoi effetti decorrono dal 5 ottobre 1995, data della sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata.

    45 Occorre rilevare che la detta decisione, adottata quale misura d'esecuzione della sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata, ha modificato i criteri di inquadramento dei dipendenti neoassunti, applicati dalla Commissione a partire dalla decisione 1° settembre 1983, e ha ammesso la possibilità di una revisione dell'inquadramento di una determinata categoria di dipendenti, cioè di quelli nominati dopo il 5 ottobre 1995.

    46 In questo modo, la detta decisione ha avuto l'effetto di rimettere in discussione decisioni amministrative divenute definitive, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 39 dell'ordinanza impugnata, poiché taluni dipendenti hanno potuto chiedere il riesame del loro inquadramento, benché essi non avessero presentato ricorso nei termini avverso la decisione che stabiliva il loro inquadramento al momento della nomina.

    47 Quanto all'argomento secondo cui l'art. 31, n. 2, dello Statuto non conterrebbe alcuna norma applicabile ad ogni dipendente, è sufficiente rilevare che, come affermato dal Tribunale stesso, «onde evitare che l'art. 31, n. 2, dello Statuto venga svuotato della sua rilevanza giuridica, (...) l'APN deve, se sussistono circostanze particolari, quali le eccezionali caratteristiche di un candidato, procedere ad una valutazione minuziosa dell'eventuale applicazione di detta disposizione. Siffatto obbligo sussiste in particolare allorché le esigenze specifiche del servizio richiedono l'assunzione di una persona particolarmente qualificata e giustificano dunque il ricorso all'art. 31, n. 2, dello Statuto (...) o allorché la persona assunta presenta qualifiche eccezionali e chiede di fruire di dette disposizioni» (sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata, punto 21).

    48 Ne consegue che, sebbene l'APN disponga di un potere discrezionale per valutare le esigenze di un servizio e l'esperienza professionale di un candidato, tale potere non la dispensa, tuttavia, dall'obbligo di esaminare una domanda in cui si chiede di potersi avvalere delle disposizioni di cui all'art. 31, n. 2, dello Statuto, quando essa sia formulata da un candidato dipendente che ritenga di essere in possesso di qualifiche eccezionali.

    49 Di conseguenza, la decisione 7 febbraio 1996, che modifica i criteri di inquadramento, era una decisione di carattere generale che rimetteva in discussione un certo numero di decisioni amministrative divenute definitive. Contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 39 dell'ordinanza impugnata, essa costituiva per questo motivo un fatto nuovo idoneo, nel caso di specie, ad arrecare pregiudizio ai dipendenti assunti prima del 5 ottobre 1995. Questi ultimi, quindi, dovevano essere messi in condizione di presentare alla Commissione una domanda, nei termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, al fine di beneficiare di un riesame del loro inquadramento.

    50 Ne consegue che la domanda di reinquadramento formulata dal sig. Gevaert il 24 giugno 1996 è stata validamente presentata e che il ricorso proposto innanzi al Tribunale avverso la decisione di rigetto della detta domanda era ricevibile.

    51 Dato che il secondo motivo è fondato, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza che sia necessario procedere all'esame del terzo motivo.

    Nel merito del ricorso

    52 Conformemente all'art. 54 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, poiché lo stato degli atti lo consente, si deve statuire definitivamente sulla domanda di annullamento della decisione della Commissione 26 agosto 1996, recante rigetto della domanda del sig. Gevaert volta a ottenere un riesame del suo inquadramento nel grado.

    53 Secondo il sig. Gevaert, la detta decisione sarebbe fondata su una decisione generale viziata da illegittimità. Infatti, la decisione 7 febbraio 1996 violerebbe il principio della parità di trattamento in quanto essa non si applicherebbe ai dipendenti assunti prima del 5 ottobre 1995.

    54 A questo proposito, è opportuno ricordare che il principio della parità di trattamento, enunciato all'art. 5, n. 3, dello Statuto, è una regola di carattere generale, applicabile al diritto del pubblico impiego comunitario. Sussiste una discriminazione che viola tale regola qualora a situazioni identiche o analoghe venga riservato un trattamento diverso e la disparità di trattamento non sia obiettivamente giustificata (v., in questo senso, sentenza 2 dicembre 1982, cause riunite 198/81-202/81, Michelie e a./Commissione, Racc. pag. 4145, punti 5 e 6; per le condizioni di assunzione, v. sentenze 11 luglio 1985, cause riunite 66/83-68/83, 136/83-140/83, Hattet e a./Commissione, Racc. pag. 2459, punto 24, e causa 119/83, Appelbaum/Commissione, Racc. pag. 2423, punto 25).

    55 Occorre constatare che, nella fattispecie, la decisione 7 febbraio 1996 ha trattato in maniera più favorevole i dipendenti assunti dopo il 5 ottobre 1995 rispetto a quelli assunti prima di tale data, poiché coloro che erano stati assunti dopo il 5 ottobre 1995 potevano chiedere il riesame del loro inquadramento, mentre per quelli assunti prima di tale data ciò non era più possibile.

    56 Una simile differenza di trattamento non è oggettivamente giustificata dal fatto che la data del 5 ottobre 1995 costituisce la data della pronuncia della sentenza Alexopoulou/Commissione, già citata. Infatti, l'esecuzione della sentenza non comportava, nei confronti dei dipendenti che non erano parti in causa, che si mantenesse tale data per la decorrenza degli effetti della decisione 7 febbraio 1996. D'altronde, se, nell'adottare la detta decisione, la Commissione ha dato prova di sollecitudine verso i dipendenti che erano stati assunti dopo il 5 ottobre 1995 e che non avevano contestato nei termini previsti la decisione circa il loro inquadramento, non vi è nulla che giustifichi o spieghi perché essa non abbia dato prova della stessa sollecitudine verso i dipendenti che erano stati assunti tra il 1983 e il 5 ottobre 1995 e che si trovavano nella medesima situazione.

    57 Si deve pertanto constatare che la decisione 7 febbraio 1996, trattando in maniera diversa situazioni analoghe senza neanche dichiarare alcuna ragione che giustificasse oggettivamente tale differenziazione, ha violato il principio generale della parità di trattamento enunciato all'art. 5, n. 3, dello Statuto.

    58 Ne consegue che la decisione 26 agosto 1996, recante rigetto della domanda del sig. Gevaert volta ad ottenere un riesame del suo inquadramento nel grado, essendo basata sulla detta decisione generale che violava il principio della parità di trattamento, deve essere annullata.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    59 Ai sensi dell'art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l'impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest'ultima statuisce sulle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 2, dello stesso regolamento, applicabile al procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il sig. Gevaert ne ha fatto domanda e la Commissione è risultata soccombente, quest'ultima dev'essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, tutte le spese sostenute dal sig. Gevaert, sia dinanzi al Tribunale che dinanzi alla Corte.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) L'ordinanza del Tribunale di primo grado 19 agosto 1998, causa T-160/97, Gevaert/Commissione, è annullata.

    2) La decisione della Commissione delle Comunità europee 26 agosto 1996, recante rigetto della domanda del sig. Gevaert intesa ad ottenere un riesame del suo inquadramento nel grado, è annullata.

    3) La Commissione delle Comunità europee è condannata all'integralità delle spese per i gradi del giudizio svoltisi dinanzi al Tribunale e dinanzi alla Corte.

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