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Document 61998CJ0319

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 febbraio 1999.
Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 94/47/CEE.
Causa C-319/98.

Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-01201

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:105

61998J0319

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 febbraio 1999. - Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 94/47/CEE. - Causa C-319/98.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-01201


Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato

(Trattato CE, art. 169)

Parti


Nella causa C-319/98,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Pieter van Nuffel, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dalla signora Anni Snoecx, consigliere aggiunto presso la direzione generale Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso volto a far dichiarare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ottobre 1994, 94/47/CEE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (GU L 280, pag. 83), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della suddetta direttiva,

LA CORTE

(Terza Sezione),

composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (relatore), giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 dicembre 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato presso la Cancelleria della Corte il 18 agosto 1998, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso volto a far dichiarare che, non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 1994, 94/47/CEE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili (GU L 280, pag. 83; in prosieguo: la «direttiva»), il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva medesima.

2 Ai sensi dell'art. 12 della direttiva, gli Stati membri avrebbero dovuto mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva stessa entro trenta mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, vale a dire il 30 aprile 1997, e avrebbero dovuto informarne direttamente la Commissione.

3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione relativa al recepimento della direttiva nell'ordinamento giuridico belga, e non disponendo di alcun elemento informativo che le consentisse di ritenere che il Regno del Belgio avesse adempiuto tale obbligo, la Commissione, con lettera 9 settembre 1997, invitava detto Stato a presentare le sue osservazioni entro due mesi.

4 In mancanza di risposta da parte delle autorità belghe, il 19 febbraio 1998 la Commissione inviava al Regno del Belgio un parere motivato, in cui lo invitava ad emanare i provvedimenti necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva entro due mesi dalla notifica del medesimo.

5 In risposta al parere motivato, il governo belga informava la Commissione, con lettera 20 aprile 1998, che il Consiglio dei ministri aveva varato un progetto di legge, ma che la procedura di trasposizione aveva subìto un certo ritardo. La legge belga di attuazione della direttiva sarebbe stata comunicata alla Commissione immediatamente dopo la sua adozione.

6 Non avendo ricevuto nessun'altra comunicazione da parte delle autorità belghe, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

7 In sede di controricorso, il governo belga non contesta che i provvedimenti necessari per trasporre la direttiva non sono stati adottati nei termini prescritti. Esso fa presente che un progetto di legge di trasposizione è stato ufficialmente presentato alla Camera dei rappresentanti il 18 agosto 1998 per essere varato quanto prima, e che la Corte sarà informata immediatamente dell'entrata in vigore della relativa legge.

8 Poiché però la trasposizione della direttiva non è avvenuta nei termini prescritti, il ricorso della Commissione è fondato.

9 Occorre pertanto dichiarare che, non avendo adottato nei termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva di cui trattasi, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della medesima.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

10 A sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha concluso per la condanna del Regno del Belgio alle spese e quest'ultimo è risultato soccombente nei suoi motivi, occorre condannarlo alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Terza Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato entro i termini prescritti le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 ottobre 1994, 94/47/CEE, concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale di beni immobili, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi della direttiva suddetta.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

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