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Document 61998CJ0082
Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 25 May 2000. # Max Kögler v Court of Justice of the European Communities. # Appeal - Staff Case - Weighting applicable to retirement pension. # Case C-82/98 P.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 maggio 2000.
Max Kögler contro Corte di giustizia delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso di un dipendente - Coefficiente correttore applicabile alla pensione.
Causa C-82/98 P.
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 maggio 2000.
Max Kögler contro Corte di giustizia delle Comunità europee.
Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso di un dipendente - Coefficiente correttore applicabile alla pensione.
Causa C-82/98 P.
Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-03855
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:282
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 maggio 2000. - Max Kögler contro Corte di giustizia delle Comunità europee. - Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Ricorso di un dipendente - Coefficiente correttore applicabile alla pensione. - Causa C-82/98 P.
raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-03855
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Motivi - Ricevibilità - Presupposti - Presentazione di argomenti sollevati anche dinanzi al Tribunale - Irrilevanza
[Trattato CE, art. 168 A (divenuto art. 225 CE); Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma; regolamento di procedura della Corte, art. 112, n. 1, lett. c)]
2 Dipendenti - Retribuzione - Pensioni - Coefficiente correttore - Fissazione dei coefficienti correttori per la Germania - Principio di tutela del legittimo affidamento - Principio di buona fede - Violazione - Insussistenza
[Regolamenti (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio nn. 3834/91, 3761/92 e (Euratom, CECA, CE) n. 3608/93]
3 Dipendenti - Ricorso - Atto che arreca pregiudizio - Nozione - Prospetto di pensione notificato individualmente al dipendente e che stabilisce di volta in volta l'importo della sua pensione
(Statuto del personale, artt. 90, n. 2, e 91)
1 Dagli artt. 168 A del Trattato (divenuto art. 225 CE), 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia e 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura emerge che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda.
Qualora tali requisiti siano soddisfatti, un ricorso avverso una sentenza del Tribunale può basarsi su un argomento già proposto in primo grado al fine di dimostrare che il Tribunale, respingendo i motivi e gli argomenti espostigli dal ricorrente, è incorso in una violazione del diritto comunitario. (v. punti 19-23)
2 Un dipendente non può invocare la violazione del principio del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall'amministrazione.
Poiché i regolamenti del Consiglio nn. 3834/91, 3761/92 e 3608/93 non consentono affatto di considerare certo che il Consiglio emani nuovi coefficienti correttori con effetto retroattivo per la Germania, non può ritenersi che il Consiglio abbia fatto sorgere, con tali regolamenti, un legittimo affidamento sull'adozione di tali nuovi coefficienti.
Peraltro, non avendo fatto insorgere nel ricorrente fondate speranze al riguardo, non si può nemmeno ritenere che il Consiglio sia incorso in una violazione del principio di buona fede omettendo di adottare tali nuovi coefficienti. (v. punti 33-36, 41)
3 Un prospetto di pensione costituisce un atto che arreca pregiudizio, ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, che può costituire oggetto di reclamo ed eventualmente di ricorso, sempreché sia notificato individualmente al dipendente e fissi di volta in volta l'importo della sua pensione. (v. punto 47)
Nel procedimento C-82/98 P,
Max Kögler, ex dipendente della Corte di giustizia delle Comunità europee, residente in Konz (Germania), rappresentato dall'avv. T. Baltes, del foro di Treviri, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. R. Weber, 3, rue de la Loge,
ricorrente,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) 20 gennaio 1998 nella causa T-160/96, Kögler/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A-15 e II-35), procedimento in cui le altre parti sono: Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dal signor T. Millett, consigliere giuridico per gli affari amministrativi, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede della Corte di giustizia, Kirchberg, convenuta in primo grado,
e
Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dai signori M. Bauer e D. Canga Fano, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto a Lussemburgo presso il signor A. Morbilli, direttore generale della direzione «Affari giuridici» della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer,
interveniente in primo grado,
LA CORTE
(Quarta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, A. La Pergola e H. Ragnemalm (relatore), giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, successivamente R. Grass, cancelliere
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 24 giugno 1999, in cui il signor Kögler era rappresentato dall'avv. T. Baltes, la Corte di giustizia dal signor B. Zimmermann, traduttore, in qualità di agente, ed il Consiglio dal signor M. Bauer,
vista l'ordinanza 25 ottobre 1999 con cui è stata disposta la riapertura del dibattimento,
vista la relazione d'udienza,
vista la rinuncia delle parti ad una nuova udienza,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 3 febbraio 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 26 marzo 1998, il signor Max Kögler (in prosieguo: il «ricorrente») ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado 20 gennaio 1998, causa T-160/96, Kögler/Corte di giustizia (Racc. PI pagg. I-A-15 e II-35; in prosieguo: l'«ordinanza impugnata»), con la quale il Tribunale aveva dichiarato manifestamente irricevibile il ricorso diretto ad ottenere, segnatamente, l'annullamento della decisione 1_ luglio 1996 del comitato della Corte di giustizia competente per i reclami con cui era stato respinto il reclamo del ricorrente diretto ad ottenere l'applicazione dei coefficienti correttori basati sul costo della vita a Berlino ai fini del ricalcolo e della fissazione definitiva della propria pensione per il periodo intercorrente dal 1_ luglio 1991 al 30 giugno 1994.
Contesto normativo e fatti di causa
2 Il contesto normativo ed i fatti all'origine del ricorso sono esposti nell'ordinanza impugnata nei termini seguenti:
«1 Il ricorrente è un ex direttore della direzione della traduzione presso la Corte di giustizia delle Comunità europee, ammesso a fruire della pensione a partire dal 1_ dicembre 1987. Successivamente al collocamento a riposo ha sempre risieduto a Konz, in Germania.
2 Ai sensi dell'art. 82, n. 1, dello Statuto del personale delle Comunità europee (lo "Statuto"), alle pensioni degli ex dipendenti di ruolo viene attribuito un coefficiente correttore fissato per il paese in cui il titolare della pensione comprova di aver stabilito la propria residenza.
3 A seguito della riunificazione della Germania, Berlino ne è divenuta, nell'ottobre del 1990, la capitale.
4 Nelle sentenze 27 ottobre 1994, causa T-536/93, Benzler/Commissione (Racc. PI pag. II-777), e causa T-64/92, Chavane de Dalmassy e a./Commissione (Racc. PI pag. II-723), il Tribunale ha dichiarato che l'art. 6, n. 2, del regolamento (CEE, CECA, Euratom) del Consiglio 19 dicembre 1991, n. 3834 (il "regolamento n. 3834/91"), da una parte, e l'art. 6, n. 2, del regolamento (CEE, CECA, Euratom) del Consiglio 21 dicembre 1992, n. 3761 (il "regolamento n. 3761/92"), dall'altra, che adeguano, a decorrere rispettivamente dal 1_ luglio 1991 e dal 1_ luglio 1992, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (rispettivamente GU L 361, pag. 13, e GU L 383, pag. 1), laddove fissano un coefficiente correttore provvisorio per la Germania sulla base del costo della vita a Bonn, violano, dal momento che Berlino è diventata la capitale della Germania il 3 ottobre 1990, il principio, enunciato all'allegato XI dello Statuto, secondo cui il coefficiente correttore di uno Stato membro deve essere fissato con riferimento al costo della vita nella sua capitale. Il Tribunale ha conseguentemente annullato i prospetti di retribuzione e di pensione dei ricorrenti nelle dette cause determinati in base ai menzionati regolamenti.
5 E' peraltro pacifico che i coefficienti correttori, definiti con note in calce ai regolamenti di cui sopra come «cifra provvisoria», o di cui si precisa che sono applicati "fatte salve le decisioni che il Consiglio deve adottare in seguito alla proposta della Commissione", non sono stati successivamente modificati.
6 A seguito delle citate sentenze del Tribunale aveva luogo una serie di riunioni in seno al Consiglio al fine di stabilire le misure di esecuzione delle sentenze medesime. Il Consiglio in seguito adottava il regolamento (CECA, CE, Euratom) 19 dicembre 1994, n. 3161, che adegua, a decorrere dal 1_ luglio 1994, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 335, pag. 1; il "regolamento n. 3161/94"). L'art. 6, n. 1, di tale regolamento prevede, con effetto al 1_ luglio 1994, un coefficiente correttore generale per la Germania basato per la prima volta sul costo della vita a Berlino, nonché coefficienti correttori specifici per Bonn, Karlsruhe e Monaco di Baviera.
7 Successivamente, il regolamento (CE, Euratom, CECA) del Consiglio 18 dicembre 1995, n. 2963, che adegua, a decorrere dal 1_ luglio 1995, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 310, pag. 1), confermava la fissazione di un coefficiente correttore generale per la Germania basato sul costo della vita a Berlino con effetto retroattivo al 1_ luglio 1995.
8 Orbene, il ricorrente ritiene che la Corte avrebbe dovuto applicare ai propri prospetti di pensione, per il periodo compreso tra il 1_ luglio 1991 e il 30 giugno 1994, i coefficienti correttori basati sul costo della vita a Berlino, anziché sul costo della vita a Bonn. Conseguentemente, con lettera 29 gennaio 1996, presentava una domanda ai sensi dell'art. 90, n. 1, dello Statuto, al fine di ottenere una nuova determinazione con effetto retroattivo della propria pensione.
9 La domanda del ricorrente veniva respinta con decisione 12 marzo 1996 del cancelliere della Corte agente in veste di autorità che ha il potere di nomina (l'"APN").
10 Il 10 maggio seguente il ricorrente presentava al comitato della Corte competente per i reclami (il "comitato") un reclamo avente lo stesso scopo della domanda, chiedendo inoltre che l'istituzione fissasse una data vicina in cui l'auspicato calcolo venisse effettuato.
11 Tale reclamo veniva respinto in data 1_ luglio 1996 in quanto tardivo e pertanto irricevibile. Gli "atti arrecanti pregiudizio" ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto sarebbero infatti, nel caso di specie, i rispettivi prospetti di pensione per il periodo controverso. Conseguentemente, il ricorrente avrebbe lasciato scadere i termini di ricorso previsti dallo Statuto».
Ordinanza impugnata
3 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale il 16 ottobre 1996 il ricorrente chiedeva l'annullamento della decisione del comitato 1_ luglio 1996 nonché, in via principale, il ricalcolo e la fissazione definitiva della propria pensione per il periodo intercorrente dal 1_ luglio 1991 al 30 giugno 1994 in base ai coefficienti correttori fondati sul costo della vita a Berlino fissati annualmente dal Consiglio, chiedendo inoltre, in subordine, la fissazione di una data vicina ai fini dell'applicazione di tale ricalcolo e di tale fissazione definitiva.
4 La Corte di giustizia deduceva l'irricevibilità del ricorso sulla base del rilievo che il reclamo stesso del ricorrente era irricevibile in quanto tardivo.
5 Dal punto 33 dell'ordinanza impugnata emerge che il ricorrente ha dedotto due argomenti al fine di contestare tale eccezione di irricevibilità. Egli ha sostanzialmente sostenuto, da un lato, che il Consiglio si era «fermamente impegnato» a fissare definitivamente i coefficienti correttori qualificati come «provvisori» nelle note in calce ai regolamenti nn. 3834/91, 3761/92 e ss. e che, ciò premesso, il principio della tutela del legittimo affidamento contrastava con la tesi secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto impugnare i propri prospetti di pensione in un momento precedente. Egli ha sostenuto, d'altro canto, che il ricorso non riguardava un atto dell'APN, bensì un'omissione della medesima.
6 Per quanto attiene al primo argomento, il Tribunale ha sottolineato, al punto 34 dell'ordinanza impugnata, che, secondo costante giurisprudenza, un dipendente non può far valere una violazione del principio del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornite dall'amministrazione.
7 Orbene, ai punti 35-37 dell'ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato che, con le note in calce ai regolamenti nn. 3834/91, 3761/92 e ss., il Consiglio si era unicamente riservato la possibilità di modificare i coefficienti correttori relativi alla Germania, senza imporre l'obbligo di rivedere retroattivamente la loro determinazione.
8 Al punto 38 dell'ordinanza impugnata il Tribunale ha quindi affermato, in conclusione, che «il ricorrente non può sostenere che il Consiglio ha fatto sorgere in capo ad esso un "legittimo affidamento" tale da consentirgli di sperare nella possibilità di sfuggire all'applicazione dei termini statutari di cui sopra».
9 Per quanto attiene al secondo argomento della ricorrente, il Tribunale ha ritenuto, al punto 39 dell'ordinanza impugnata, che i prospetti di pensione mensili notificati al ricorrente tra il 1_ luglio 1991 e il 30 giugno 1994 costituissero manifestamente atti tali da arrecargli pregiudizio, nei limiti in cui ogni volta essi fissano l'importo della pensione. Secondo il Tribunale, nei limiti in cui tali prospetti sono stati notificati individualmente al ricorrente, questi avrebbe dovuto ogni volta presentare reclamo entro i tre mesi successivi, rispettando in tal modo il termine previsto dall'art. 90 dello Statuto. Orbene, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente aveva presentato il proprio reclamo in data 10 maggio 1996, vale a dire quasi due anni dopo la scadenza del termine legale decorrente dalla ricezione dell'ultimo prospetto del giugno 1994. Il Tribunale ha quindi dichiarato irricevibile il ricorso per tardiva presentazione del reclamo da parte del ricorrente medesimo.
10 Il Tribunale ha peraltro rammentato, al punto 41 dell'ordinanza impugnata, che un dipendente che abbia omesso di proporre, nei termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, un ricorso di annullamento contro un atto ad esso pregiudizievole non può, mediante una domanda di risarcimento del danno causato da tale atto, riparare a tale omissione e assicurarsi in tal modo nuovi termini di ricorso.
11 Orbene, secondo il Tribunale, come rilevato al punto 42 dell'ordinanza impugnata, il ricorso del ricorrente, basato su una pretesa carenza del Consiglio, doveva considerarsi diretto ad eludere i termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto, in quanto mirava ad ottenere, da un lato, l'annullamento di una decisione del comitato che si limitava a confermare un'irricevibilità preesistente e, dall'altro, il versamento, per mezzo di un ricorso di tipo risarcitorio, dell'importo aggiuntivo che egli avrebbe percepito se gli fosse stato applicato il coefficiente correttore basato sul costo della vita a Berlino sin dal 1991.
12 Il Tribunale ha quindi respinto il ricorso in quanto manifestamente irricevibile.
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado
13 Con il presente ricorso il ricorrente chiede che la Corte voglia:
- annullare l'ordinanza impugnata;
- annullare la decisione del comitato 1_ luglio 1996;
- dichiarare che le pensioni del ricorrente devono essere ricalcolate e fissate definitivamente in considerazione dei coefficienti correttori basati sul costo della vita a Berlino fissati annualmente dal Consiglio o, in subordine, fissare una data vicina ai fini dell'applicazione di tale ricalcolo e di tale fissazione;
- condannare la Corte di giustizia ed il Consiglio alle spese.
14 Il ricorrente deduce tre motivi a sostegno del proprio ricorso fondati, in primo luogo, sulla circostanza secondo cui il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato i regolamenti nn. 3834/91 e 3761/92 e il regolamento (Euratom, CECA, CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 3608, che adegua, a decorrere dall'11 luglio 1993, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 328, pag. 1), laddove ha ritenuto che il Consiglio non si fosse impegnato, per effetto di tali regolamenti, a fissare un coefficiente correttore definitivo per la Germania, in secondo luogo, sulla circostanza secondo cui il Tribunale non avrebbe esaminato gli argomenti del ricorrente fondati sul principio di buona fede ovvero li avrebbe denaturati e, in terzo luogo, sulla circostanza secondo cui il Tribunale avrebbe modificato l'oggetto della controversia laddove ha affermato che la domanda sarebbe stata diretta contro i prospetti di pensione mentre essa riguarda l'omessa fissazione della propria pensione definitiva da parte dell'APN.
15 La Corte di giustizia conclude chiedendo il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese.
16 Il Consiglio conclude chiedendo il rigetto del ricorso perché manifestamente irricevibile e, in subordine, perché infondato, con condanna del ricorrente alle spese.
Giudizio della Corte
Sulla ricevibilità
17 Il Consiglio deduce la manifesta irricevibilità del ricorso sulla base di un duplice ordine di motivi.
18 Il Consiglio sostiene, in primo luogo, che il ricorrente non avrebbe indicato con precisione gli elementi censurati dell'ordinanza di cui è chiesto l'annullamento, nonché gli specifici motivi giuridici a sostegno della domanda stessa. Il ricorrente si sarebbe limitato a ripetere o a riprodurre letteralmente i motivi e gli argomenti formulati dinanzi al Tribunale mirando, quindi, ad ottenere un mero riesame del ricorso presentato in primo grado, in violazione del disposto dell'art. 49, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia.
19 A tal riguardo si deve ricordare, in limine, che, secondo costante giurisprudenza della Corte, dagli artt. 168 A del Trattato CE (divenuto art. 225 CE) e 51, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia emerge che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti (v., in particolare, sentenza 28 maggio 1998, New Holland Ford/Commissione, causa C-8/95 P, Racc. pag. I-3175, punto 25).
20 Inoltre, a termini dell'art. 112, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura della Corte, il ricorso avverso una sentenza del Tribunale di primo grado deve indicare i motivi ed argomenti di diritto dedotti.
21 Emerge da tali disposizioni che il ricorso avverso una sentenza del Tribunale deve indicare in modo preciso gli elementi contestati della sentenza di cui si chiede l'annullamento nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda (v., in particolare, la sentenza New Holland Ford/Commissione, citata supra, punto 23).
22 Nella specie dal ricorso presentato dinanzi alla Corte emerge che il ricorrente si è pronunciato sugli elementi censurati dell'ordinanza di cui ha chiesto l'annullamento, ragion per cui il ricorso contiene l'illustrazione dei pretesi errori di diritto nei quali sarebbe incorso il Tribunale nonché l'esposizione dei motivi di diritto dedotti dal ricorrente.
23 Va osservato inoltre che, a sostegno di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, può essere dedotto un argomento già proposto in prime cure al fine di dimostrare che il Tribunale, respingendo i motivi e gli argomenti espostigli dal ricorrente, sia incorso in una violazione del diritto comunitario.
24 Nella specie dal ricorso proposto dinanzi alla Corte emerge che l'impugnazione non si risolve in una mera riproduzione testuale dei motivi ed argomenti dedotti nel ricorso in prime cure.
25 Ciò premesso, il primo argomento del Consiglio deve essere respinto.
26 Il Consiglio sostiene, in secondo luogo, che la valutazione da parte del Tribunale delle conclusioni che il ricorrente doveva trarre dalla formulazione dei regolamenti nn. 3834/91 e 3761/92 nonché dalle risposte del Consiglio stesso ai quesiti posti dal Tribunale nella menzionata causa Benzler/Commissione costituirebbe una valutazione di fatto che esulerebbe dal sindacato della Corte.
27 E' sufficiente rilevare, al riguardo, che l'interpretazione dei regolamenti pertinenti rappresenta una questione di diritto che può costituire oggetto di impugnazione.
28 Ne consegue che il secondo argomento del Consiglio non può trovare accoglimento e che, pertanto, occorre esaminare il ricorso nel merito.
Sul merito
29 Il ricorrente deduce tre motivi a sostegno del ricorso.
30 In primo luogo, il ricorrente ritiene che il Tribunale, affermando al punto 35 dell'ordinanza impugnata che il coefficiente correttore deve essere considerato definitivo, abbia accolto un'interpretazione dei regolamenti nn. 3834/91, 3761/92 e 3608/93 contraria al loro tenore letterale nonché al punto 18 della menzionata sentenza Benzler. Il ricorrente ritiene quindi che il Tribunale erratamente abbia respinto l'argomento relativo alla tutela del legittimo affidamento.
31 Secondo il ricorrente, il carattere provvisorio della fissazione del coefficiente correttore risulterebbe chiaramente dalla locuzione «decisioni che il Consiglio deve prendere» utilizzata dal Consiglio stesso nelle note in calce alle versioni francese e tedesca dei regolamenti nn. 3761/92 e 3608/93. Tale conclusione si ricaverebbe parimenti dal regolamento n. 3834/91, che qualifica i coefficienti correttori fissati in Germania quali «cifra provvisoria» e che, inoltre, all'ultimo considerando, giustifica espressamente il carattere provvisorio della fissazione dei detti coefficienti.
32 Il Consiglio stesso ha peraltro chiaramente espresso, nelle proprie risposte ai quesiti postigli dal Tribunale nelle menzionate cause Benzler/Commissione e Chavane de Dalmassy/Commissione, il proprio intendimento di sostituire, ad una data ancora indeterminata e con effetti retroattivi, i coefficienti correttori provvisori con coefficienti definitivi. Ciò premesso, il principio della tutela del legittimo affidamento osterebbe alla tesi secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto impugnare i propri prospetti di pensione in un momento precedente.
33 Si deve sottolineare, al riguardo, che legittimamente il Tribunale ha ricordato, al punto 34 dell'ordinanza impugnata, che un dipendente non può invocare la violazione del principio del legittimo affidamento in assenza di assicurazioni precise fornitegli dall'amministrazione.
34 Orbene, come rilevato dal Tribunale ai punti 35 e 36 dell'ordinanza impugnata, l'interpretazione suggerita dal ricorrente costituisce solo uno dei possibili significati delle disposizioni controverse. Per quanto attiene alla locuzione «fatte salve le decisioni che il Consiglio deve prendere», da un raffronto delle varie versioni linguistiche emerge che il Consiglio si è riservato la possibilità di modificare i coefficienti correttori.
35 Ne consegue quindi che, anche se i regolamenti nn. 3834/91, 3761/92 e 3608/93 non escludono la possibilità che il Consiglio emani nuovi coefficienti correttori con effetti retroattivi, essi non consentono affatto di considerare tale ipotesi come certa.
36 Ciò premesso, non può ritenersi che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto laddove, al punto 38 dell'ordinanza impugnata, ha ritenuto che il Consiglio non abbia fatto sorgere nel ricorrente un legittimo affidamento che gli consentisse di poter eventualmente sfuggire all'applicazione dei termini previsti dallo Statuto ai fini della proposizione del reclamo.
37 Il primo motivo deve essere quindi respinto.
38 Il ricorrente fa valere, in secondo luogo, che nell'interpretazione delle disposizioni dei menzionati regolamenti il Tribunale avrebbe omesso di esaminare gli argomenti dedotti dal ricorrente con riguardo al principio di buona fede ovvero li avrebbe denaturati laddove ha ritenuto che il Consiglio non abbia alimentato alcuna speranza quanto all'applicazione di un coefficiente fondato sul costo della vita a Berlino, mentre il ricorrente sostiene unicamente che poteva legittimamente attendersi la fissazione di un coefficiente definitivo, quale che esso fosse.
39 Con l'emanazione della versione tedesca dei regolamenti nn. 3834/91, 3761/92 e 3608/93 il Consiglio avrebbe indotto il ricorrente a credere che, ad un determinato momento, sarebbe stato fissato con effetto retroattivo un regime definitivo dalle modalità ancora ignote, che avrebbe posto rimedio alle eventuali carenze del regime provvisorio e avverso il quale si sarebbe potuto, all'occorrenza, agire mediante gli strumenti di ricorso previsti dallo Statuto. I coefficienti correttori applicabili alla pensione del ricorrente non sarebbero stati fissati in modo definitivo nei tre regolamenti pertinenti, bensì unicamente in modo provvisorio, facendo pertanto insorgere nel ricorrente la speranza di una successiva fissazione definitiva con effetti retroattivi.
40 Come rilevato dall'avvocato generale ai punti 44 e 45 delle proprie conclusioni, il secondo motivo del ricorrente non è dissociabile dal primo, considerato che, nella specie, sussisterebbe una violazione del principio di buona fede unicamente qualora le aspettative del ricorrente in ordine al comportamento futuro del Consiglio risultassero giustificate.
41 Come emerge dai punti 34-36 della presente sentenza, il Tribunale ha correttamente affermato che il Consiglio non aveva fatto insorgere nel ricorrente fondate speranze che gli consentissero di attendersi l'emanazione, da parte del Consiglio stesso, di un nuovo regolamento riguardante i coefficienti correttori relativi alla Germania fissati nei regolamenti nn. 3834/91, 3761/92 e 3608/93. Deve quindi parimenti escludersi che il Consiglio sia potuto incorrere in una violazione del principio di buona fede.
42 Anche ammesso che il ricorrente avesse sostenuto dinanzi al Tribunale di avere motivo di attendersi non l'applicazione retroattiva di un coefficiente fondato sul costo della vita a Berlino, bensì unicamente la fissazione di un coefficiente definitivo, quale ch'esso fosse, tale circostanza resta irrilevante, atteso che anche tale seconda aspettativa non era fondata.
43 Il ricorrente contesta in terzo luogo al Tribunale di aver modificato, ai punti 39-42 dell'ordinanza impugnata, l'oggetto della controversia al fine di poter dichiarare il ricorso irricevibile. La domanda rivolta all'APN nonché il ricorso dinanzi al Tribunale non sarebbero stati diretti contro i prospetti provvisori trasmessi al ricorrente, bensì contro la circostanza che il regolamento definitivo e i prospetti previsti dai regolamenti del Consiglio si sarebbero fatti, indebitamente, attendere a lungo.
44 Solamente verso la fine dell'anno 1995 il ricorrente avrebbe acquisito il convincimento che, a quel punto, solamente la mancanza di volontà del Consiglio impediva al medesimo di fissare parimenti il coefficiente correttore definitivo per il periodo intercorrente dal 1_ luglio 1991 al 30 giugno 1994. A parere del ricorrente, era legittimo pensare che un coefficiente correttore definitivo non venisse fissato fintantoché perdurassero le incertezze connesse con l'imprevedibile situazione determinata dalla sorprendente riunificazione della Germania.
45 Il ricorrente sostiene che, a differenza di quanto affermato dal Tribunale al punto 42 dell'ordinanza, egli si sarebbe limitato a chiedere che venisse dichiarato che la provvisorietà di tale situazione, determinata dalle dette disposizioni, non potesse più perdurare. Il ricorrente intenderebbe quindi far valere il proprio diritto affinché i prospetti di pensione provvisori trasmessigli per il periodo dal 1_ luglio 1991 al 30 giugno 1994 venissero sostituiti da prospetti definitivi.
46 Il ricorrente aggiunge che il principio di parità di trattamento non consentirebbe di basarsi, ai fini della fissazione definitiva di un coefficiente correttore per la Germania relativo al periodo dal 1_ luglio 1991 al 30 giugno 1994, su un costo della vita diverso da quello di Berlino.
47 Per quanto attiene, anzitutto, all'argomento del ricorrente secondo cui il ricorso sarebbe diretto contro l'omissione dell'APN, si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, il prospetto di retribuzione costituisce un atto che arreca pregiudizio ai sensi dell'art. 90, n. 2, dello Statuto, che può costituire oggetto di reclamo ed eventualmente di ricorso (v., segnatamente, sentenza 4 luglio 1985, causa 264/83, Delhez e a./Commissione, Racc. pag. 2179, punto 20). Conseguentemente, atteso che i prospetti di pensione mensili relativi al periodo compreso tra il 1_ luglio 1991 ed il 30 giugno 1994 erano stati notificati individualmente al ricorrente recandogli pregiudizio, questi ben poteva proporre reclamo contro ogni singolo prospetto entro i tre mesi successivi alla loro notificazione, conformemente al disposto dell'art. 90 dello Statuto.
48 Ne consegue che legittimamente il Tribunale ha escluso, in conclusione, che sussistesse un'omissione dell'APN, considerato che questa aveva inviato alla ricorrente atti recanti pregiudizio e che potevano quindi costituire oggetto di ricorso.
49 Per quanto attiene, inoltre, all'argomento del ricorrente secondo cui i propri prospetti di pensione, ancorché possano essere considerati quali decisioni definitive sotto il profilo della ricevibilità di un ricorso proposto avverso i medesimi, restano pur sempre prospetti provvisori in quanto basati su disposizioni provvisorie, ragion per cui essi non disciplinerebbero la situazione del ricorrente in modo definitivo e non si potrebbe quindi opporre al ricorrente né la necessità di garantire la certezza del diritto né, conseguentemente, i termini di ricorso, si deve ricordare che, benché i regolamenti nn. 3834/91, 3761/92 e 3608/93, sui quali si fondano i prospetti di pensione del ricorrente relativi al periodo compreso dal 1_ luglio 1990 al 30 giugno 1994, avessero fissato in modo provvisorio il coefficiente correttore per la Germania, non possono essere posti in discussione gli atti costituiti da tali prospetti fino a quando il Consiglio non abbia modificato, con effetti retroattivi, i detti regolamenti. Pertanto, ogni singolo prospetto di pensione, che fissa i diritti individuali del ricorrente per il periodo interessato, costituisce un atto definitivo e recante pregiudizio, ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, che l'interessato avrebbe dovuto contestare entro il termine di tre mesi previsto dallo Statuto.
50 Per quanto attiene, infine, all'argomento del ricorrente secondo cui il Tribunale avrebbe parimenti modificato l'oggetto del ricorso laddove, al punto 42 dell'ordinanza impugnata, ha affermato che il ricorso mirava ad ottenere l'attribuzione, per il periodo compreso dal 1_ luglio 1991 al 30 giugno 1994, di una pensione calcolata in funzione del costo della vita a Berlino, è sufficiente rilevare che tale elemento non è essenziale ai fini della validità del ragionamento del Tribunale. Considerato che il Tribunale si è pronunciato sugli strumenti di ricorso di cui disponeva il ricorrente e ha dichiarato l'unico ricorso proposto irricevibile in quanto tardivo, la finalità per la quale il ricorso stesso è stato proposto resta irrilevante.
51 Ciò premesso, l'argomento del ricorrente relativo al principio di parità di trattamento dev'essere considerato inoperante.
52 Dalle suesposte considerazioni emerge che il ricorso dev'essere respinto.
Sulle spese
53 A termini dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione in forza dell'art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. L'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura dispone che gli Stati membri e le istituzioni intervenute nella causa sopportino le proprie spese. Poiché la Corte di giustizia ha chiesto la condanna del ricorrente alle spese, quest'ultimo, rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese del presente grado di giudizio. Il Consiglio sopporterà le proprie spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Il signor Max Kögler è condannato alle spese.
3) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.