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Document 61997CJ0374

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 settembre 1999.
    Anton Feyrer contro Landkreis Rottal-Inn.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Germania.
    Direttiva 85/73/CEE - Contributi in materia di ispezioni e di controlli sanitari delle carni fresche - Effetto diretto.
    Causa C-374/97.

    Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-05153

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:397

    61997J0374

    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 settembre 1999. - Anton Feyrer contro Landkreis Rottal-Inn. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bayerischer Verwaltungsgerichtshof - Germania. - Direttiva 85/73/CEE - Contributi in materia di ispezioni e di controlli sanitari delle carni fresche - Effetto diretto. - Causa C-374/97.

    raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-05153


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria - Finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche - Direttiva 85/73 - Livelli dei contributi - Possibilità per i singoli di opporsi alla riscossione di contributi superiori ai livelli degli importi forfettari - Insussistenza - Presupposto - Riscossione di contributi specifici di livello superiore a quello degli importi forfettari - Ammissibilità - Presupposto - Facoltà di deroga al rialzo da parte delle autorità comunali delegate - Portata

    (Direttiva del Consiglio 85/73/CEE, art. 2, n. 3, e allegato, come modificata dalla direttiva 93/118/CE)

    Massima


    $$Nell'ipotesi in cui uno Stato membro non abbia trasposto nel termine prescritto la direttiva 85/73, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, come modificata dalla direttiva 93/118, un singolo non può opporsi alla riscossione di contributi superiori ai livelli degli importi forfettari stabiliti dall'allegato, capitolo I, punto 1, della direttiva medesima, purché tali contributi non superino i costi reali effettivamente sostenuti.

    Uno Stato membro può avvalersi, senza ulteriori presupposti, della facoltà riconosciutagli dall'allegato, capitolo I, punto 4, lett. b), della detta direttiva di riscuotere un contributo specifico il cui livello ecceda quello degli importi forfettari stabiliti dallo stesso capitolo I, punto 1, alla sola condizione che il contributo specifico non ecceda le spese effettive.

    Nell'ipotesi in cui uno Stato membro abbia delegato alle autorità comunali il potere di riscuotere i contributi relativi alle ispezioni e ai controlli sanitari delle carni fresche, l'art. 2, n. 3, della direttiva medesima lo autorizza a riscuotere contributi d'importo superiore ai livelli dei contributi comunitari fino a concorrenza delle spese d'ispezione effettivamente sostenute dalla competente autorità comunale.

    Parti


    Nel procedimento C-374/97,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Verwaltungsgerichtshof della Baviera (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Anton Feyrer

    e

    Landkreis Rottal-Inn,

    interveniente:

    Landesanwaltschaft Bayern als Vertreter des öffentlichen Interesses,

    domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 2, n. 3, e dell'allegato, capitolo I, punti 1 e 4, lett. b), della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE (GU L 340, pag. 15),

    LA CORTE

    (Seconda Sezione),

    composta dai signori G. Hirsch, presidente di sezione, G.F. Mancini e R. Schintgen (relatore), giudici,

    avvocato generale: P. Léger

    cancelliere: D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per il signor Feyrer, dall'avv. Werner Leinfelder, del foro di Augsburg;

    - per il Landkreis Rottal-Inn, dall'avv. Thomas Schönfeld, del foro di Monaco di Baviera;

    - per la Landesanwaltschaft Bayern als Vertreter des öffentlichen Interesses, dal signor Martin Bauer, Oberlandesanwalt presso la stessa;

    - per il governo tedesco, dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente;

    - per il governo olandese, dal signor Adriaan Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;

    - per il governo finlandese, dall'ambasciatore Holger Rotkirch, capo del servizio «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dalla signora Tuula Pynnä, consigliere giuridico presso lo stesso ministero, in qualità di agenti;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Klaus-Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Ingo Brinker, del foro di Bruxelles,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali del signor Feyrer, rappresentato dall'avv. Werner Leinfelder, del Landkreis Rottal-Inn, rappresentato dall'avv. Thomas Schönfeld, della Landesanwaltschaft Bayern als Vertreter des öffentlichen Interesses, rappresentata dal signor Jochen Mehler, Oberlandesanwalt presso la stessa, del governo tedesco, rappresentato dal signor Wolf-Dieter Plessing, Ministerialrat presso il ministero federale delle Finanze, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor Klaus-Dieter Borchardt, assistito dall'avv. Rolf Karpenstein, del foro di Amburgo, all'udienza del 16 dicembre 1998,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 marzo 1999,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 20 ottobre 1997, pervenuta alla Corte il 3 novembre successivo, il Verwaltungsgerichtshof della Baviera ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), tre questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 2, n. 3, e dell'allegato, capitolo I, punti 1 e 4, lett. b), della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14), come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE (GU L 340, pag. 15, rettifica in GU 1994, L 280, pag. 91; in prosieguo: la «direttiva»).

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor Feyrer e il Landkreis Rottal-Inn (in prosieguo: il «Landkreis») vertente sull'importo dei contributi da quest'ultimo imposti al signor Feyrer in relazione alle ispezioni ed ai controlli sanitari di carni effettuati nel 1995 dai servizi del Landkreis nella macelleria gestita dal signor Feyrer.

    Il quadro giuridico comunitario

    3 Secondo l'art. 1, n. 1, primo trattino, della direttiva, gli Stati membri provvedono a riscuotere un contributo comunitario per le spese relative alle ispezioni ed ai controlli sanitari delle carni contemplate da diverse direttive comunitarie.

    4 Ai sensi del medesimo articolo, n. 2, «i contributi di cui al paragrafo 1 sono fissati in modo tale da coprire i costi sostenuti dall'autorità competente a titolo:

    - degli oneri salariali, compresi gli oneri sociali;

    - delle spese amministrative cui possono essere imputate le spese necessarie alla formazione permanente degli ispettori,

    per l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni di cui al paragrafo 1».

    5 L'art. 2 della direttiva dispone:

    «1. Ai fini esclusivi del finanziamento dei controlli effettuati dalle autorità competenti in conformità delle direttive di cui all'articolo 1, gli Stati membri provvedono a riscuotere:

    - per le carni di cui alle direttive 64/433/CEE, 71/118/CEE e 72/462/CEE, a decorrere dal 1_ gennaio 1994, i contributi comunitari, conformemente alle modalità specificate in allegato;

    - (...)

    (...)

    3. Gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere un importo superiore ai livelli dei contributi comunitari, purché il contributo totale riscosso da ciascuno Stato membro non sia superiore al costo effettivo delle spese d'ispezione.

    4. I contributi comunitari si sostituiscono a qualsiasi altra tassa o contributo sanitario riscosso dalle autorità nazionali, regionali o comunali degli Stati membri per le ispezioni ed i controlli di cui all'articolo 1 e la loro certificazione (...).

    (...)».

    6 L'allegato della direttiva prevede, al capitolo I, intitolato «Carni che rientrano nel campo d'applicazione delle direttive 64/433/CEE e 71/118/CEE», punto 1, che gli Stati membri, fatta salva l'applicazione dei punti 4 e 5, riscuotono per le spese di ispezione connesse con le operazioni di macellazione gli importi forfettari fissati dallo stesso punto 1 nonché una parte relativa alle spese amministrative e alla ricerca dei residui.

    7 L'allegato, capitolo I, punto 4, della direttiva dispone:

    «Per coprire costi più elevati gli Stati membri possono:

    a) ricorrere ad un aumento, per un determinato stabilimento, dei livelli forfettari previsti al punto 1 e al punto 2, lettera a).

    Oltre a quella prevista al punto 5, lettera a), le condizioni da soddisfare possono essere le seguenti:

    - maggiore costo dell'ispezione a seguito di una particolare mancanza di uniformità dei capi destinati ad essere macellati per quanto riguarda l'età, la statura, il peso e lo stato di salute,

    - maggiori tempi di attesa e tempi di inattività per il personale addetto all'ispezione, a seguito di insufficiente programmazione dello stabilimento per quanto riguarda le forniture dei capi destinati ad essere macellati oppure a seguito di mancanze e interruzioni tecniche, ad esempio in stabilimenti vecchi,

    - frequenti ritardi nell'esecuzione delle macellazioni, ad esempio a seguito di insufficiente personale addetto alla macellazione, e pertanto utilizzazione ridotta del personale addetto all'ispezione,

    - maggiori spese causate da particolari durate del trasporto,

    - maggiore durata a causa di frequenti cambiamenti degli orari di macellazione, non dovuti al personale di ispezione,

    - frequenti interruzioni nelle macellazioni per le operazioni di pulizia e disinfezione,

    - esecuzione di ispezioni dei capi che, su richiesta del proprietario, sono macellati al di fuori dell'orario normale di macellazione.

    L'ammontare dei supplementi al livello forfettario di riferimento del contributo dipende dall'ammontare dei costi da coprire;

    b) o riscuotere un contributo specifico per coprire i costi effettivi».

    8 L'art. 2 della direttiva 93/118 ha abrogato, a decorrere dal 1_ gennaio 1994, la decisione del Consiglio 15 giugno 1988, 88/408/CEE, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73/CEE (GU L 194, pag. 24), che il Consiglio aveva adottato in applicazione dell'art. 2, n. 1, della direttiva 85/73.

    9 Tale decisione aveva stabilito, all'art. 2, n. 1, livelli medi forfettari di contributo per le diverse specie animali considerate. Tuttavia, lo stesso art. 2 aveva previsto, al n. 2, primo comma, che «gli Stati membri in cui i costi salariali, la struttura degli stabilimenti e il rapporto esistente fra veterinari ed ispettori si discostano da quelli della media comunitaria presa in considerazione per il calcolo degli importi forfettari fissati al paragrafo 1 possono derogare a tali importi per eccesso o per difetto fino a raggiungimento dei costi reali d'ispezione».

    10 Ai sensi della medesima disposizione, secondo comma, gli Stati membri, nel ricorrere alle deroghe previste nel primo comma, si dovevano basare sui principi contenuti nell'allegato della decisione 88/408. Detto allegato disponeva, al n. 2, primo comma, che gli Stati membri, per coprire costi maggiori, potevano ricorrere ad un aumento del livello forfettario di riferimento del contributo in conformità dell'articolo 2, n. 2, della decisione. Le condizioni enunciate a titolo esemplificativo nello stesso n. 2, secondo comma, erano sostanzialmente identiche a quelle enunciate al punto 4, lett. a), dell'allegato della direttiva.

    11 Secondo l'art. 3, n. 1, della direttiva 93/118, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarvisi al più tardi il 31 dicembre 1993 per i requisiti dell'allegato nonché dell'art. 5 e al più tardi il 31 dicembre 1994 per le altre disposizioni.

    Il quadro giuridico tedesco

    12 In Germania gli atti amministrativi effettuati in forza del Fleischhygienegesetz (legge sull'igiene delle carni; in prosieguo: il «FlHG») danno luogo alla riscossione di contributi e di tasse a copertura dei costi. Tali atti sono stabiliti dal diritto dei Länder, nella fattispecie dal Bayerisches Gesetz zur Ausführung des Fleischhygienegesetz (legge bavarese recante attuazione della legge sull'igiene delle carni; in prosieguo: l'«AGFlHG») 24 agosto 1990 (GVBl. I, pag. 336). L'AGFlHG autorizza fra l'altro i Landkreise a determinare con regolamento gli atti che danno luogo alla riscossione del contributo sul loro territorio. Su tale base, il Landkreis ha adottato la Satzung über die Erhebung von Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen im Vollzug fleischhygienischer Vorschriften (regolamento relativo alla riscossione di contributi e tasse per atti amministrativi effettuati nell'ambito dell'esecuzione di disposizioni in materia di igiene delle carni) 20 agosto 1997 (Abl. des Landkreises Rottal-Inn 1997, pag. 123; in prosieguo: la «Satzung»), entrata retroattivamente in vigore il 1_ gennaio 1994.

    13 Il FlHG, nella versione del 18 dicembre 1992 (BGBl. I, pag. 2022), applicabile alla data dei fatti della causa a qua, dispone all'art. 24:

    «1) Per gli atti amministrativi contemplati dalla presente legge e dalle disposizioni giuridiche adottate in esecuzione della stessa vengono riscossi contributi e tasse a copertura delle spese.

    2) Il diritto dei Länder stabilisce gli atti che danno luogo alla riscossione del contributo ai sensi del n. 1. I contributi devono essere calcolati conformemente alla direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14) e agli atti giuridici adottati dalle istituzioni della Comunità europea in base a detta direttiva (...)».

    14 L'art. 3 dell'AGFlHG prevede:

    «1) I Landkreise, i comuni amministrati autonomamente e i comuni che dipendono da un Kreis sostengono le spese dovute all'esecuzione dei compiti loro affidati da un regolamento adottato in forza dell'art. 1, n. 2, punto 2, della presente legge; ciò vale anche se detti enti territoriali organizzano i servizi d'ispezione all'atto dell'importazione.

    2) Nei casi di cui al n. 1, i Landkreise, i comuni amministrati autonomamente e i comuni che dipendono da un Kreis determinano con regolamento, in modo uniforme per il loro territorio, gli atti che danno luogo alla riscossione del contributo ai sensi dell'art. 24, n. 1, del FlHG, nonché, in modo uniforme per il loro territorio e indipendentemente dai contributi per l'uso dei macelli, i contributi stabiliti a copertura delle spese conformemente all'art. 24, n. 2, del FlHG.

    (...)».

    15 Ai sensi dell'art. 1 della Satzung, intitolato «Atti che danno luogo alla riscossione di contributi»:

    «1) Per gli atti amministrativi effettuati in forza del Fleischhygienegesetz (...) e in forza della Fleischhygiene-Verordnung (...) vengono riscossi contributi in base al presente regolamento. I contributi fissati comprendono anche le tasse.

    2) L'assoggettamento al contributo sorge per

    1. l'esecuzione delle ispezioni ufficiali,

    2. la sorveglianza nei locali in cui si effettua il taglio,

    3. la sorveglianza nell'impresa di trasformazione delle carni,

    4. la sorveglianza in un deposito frigorifero o di congelamento.

    L'assoggettamento al contributo sorge anche per

    1. il controllo di un trattamento a bassa temperatura autorizzato,

    2. il rilascio di un certificato di salubrità.

    3) Non sorge l'obbligo di versare un contributo specifico per la valutazione definitiva e per la marcatura».

    16 L'art. 2 della Satzung fissa l'importo dei contributi.

    I fatti e la causa principale

    17 Al signor Feyrer, che esercisce una macelleria nella giurisdizione del Landkreis e procede egli stesso alla macellazione d'animali, è stato notificato, in relazione alle ispezioni e ai controlli sanitari di carni eseguiti nel 1995 dai servizi di detto Landkreis, un avviso di pagamento di contributi, calcolato sulla base della Satzung, d'importo superiore ai livelli fissati forfettariamente all'allegato, capitolo I, punto 1, della direttiva. Il signor Feyrer, senza contestare che i contributi impostigli corrispondessero ai costi effettivi per ispezione sopportati dal Landkreis, ha sostenuto che tali contributi erano contrari al diritto comunitario e ne ha chiesto la riduzione fino a concorrenza degli importi forfettari fissati dalla direttiva.

    18 Il Landkreis ha replicato che la direttiva consente la riscossione di contributi a copertura del costo delle ispezioni ogniqualvolta gli importi forfettari risultino inferiori ai costi effettivi per ispezione sopportati dalle autorità interessate. Esso ha in particolare sostenuto che la direttiva non era intesa a conseguire la più ampia uniformizzazione possibile dei contributi riscossi nella Comunità europea in relazione alle ispezioni, bensì a evitare le distorsioni della concorrenza derivanti dalla fissazione di contributi troppo bassi.

    19 Il Verwaltungsgerichtshof della Baviera, investito della controversia come giudice d'appello, ha ritenuto che essa sollevasse questioni di interpretazione del diritto comunitario e ha pertanto deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia le tre seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Se un singolo possa opporsi alla riscossione di contributi superiori agli importi forfettari di cui al punto 1 dell'allegato dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 85/73/CEE nella versione di cui alla direttiva del Consiglio 93/118/CE, qualora lo Stato membro non abbia recepito la direttiva 93/118/CE entro il termine prescritto.

    2) Se uno Stato membro possa riscuotere, senza ulteriori presupposti, contributi superiori agli importi forfettari, in base al punto 4, lett. b), dell'allegato dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 85/73/CEE nella versione di cui alla direttiva 93/118/CE, purché i contributi riscossi non superino le spese effettive.

    3) Se il potere degli Stati membri di riscuotere un importo superiore ai contributi comunitari ai sensi dell'art. 2, n. 3, della direttiva del Consiglio 85/73/CEE nella versione di cui alla direttiva 93/118/CE dipenda dal contributo totale riscosso nell'intero Stato membro e dalle spese di ispezione effettivamente sostenute in tutto lo Stato membro, oppure, qualora lo Stato membro abbia trasferito alle autorità comunali il potere di riscuotere i contributi, sia sufficiente che il contributo totale riscosso dall'autorità comunale considerata non superi le spese di ispezione da essa effettivamente sostenute».

    Sulla prima questione

    20 Con la prima questione il giudice a quo chiede se un singolo possa opporsi alla riscossione di contributi superiori agli importi forfettari di cui al capitolo I, punto 1, dell'allegato della direttiva.

    21 Si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante (v. soprattutto sentenza 24 settembre 1988, causa C-76/97, Tögel, Racc. pag. I-5357, punto 42), in tutti i casi in cui disposizioni di una direttiva risultino essere, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, i singoli possono farle valere nei confronti dello Stato, tanto se questo non ha trasposto tempestivamente la direttiva nel diritto nazionale, quanto se esso l'ha trasposta in modo inadeguato.

    22 A questo riguardo, occorre innanzi tutto rilevare che nell'ordinanza di rinvio il giudice nazionale ha espressamente constatato come, alla data dei fatti della causa principale, la direttiva non fosse ancora stata trasposta in diritto tedesco e come non si potesse ritenere che tale trasposizione fosse costituita dall'art. 24, n. 2, del FlHG nella versione vigente a tale data o dall'art. 3, n. 2, dell'AGFlHG.

    23 Si deve pertanto esaminare se le disposizioni in questione della direttiva risultino essere, dal punto di vista sostanziale, incondizionate e sufficientemente precise, di modo che i singoli possano farle valere nei confronti dello Stato.

    24 A tal fine occorre ricordare come, in merito alla decisione 88/408 sostituita dalla direttiva, la Corte abbia già statuito che il fatto che una decisione consenta agli Stati membri che ne sono destinatari di derogare a disposizioni chiare e precise della stessa decisione non può, di per sé, far venir meno l'effetto diretto di dette disposizioni. In particolare, disposizioni del genere possono avere efficacia diretta qualora la possibilità di derogarvi sia soggetta a sindacato giurisdizionale (sentenza 10 novembre 1992, causa C-156/91, Hansa Fleisch Ernst Mundt, Racc. pag. I-5567, punto 15).

    25 In tali condizioni, la Corte ha ritenuto che la possibilità, che era stata concessa agli Stati membri dall'art. 2, n. 2, della decisione 88/408, di derogare per eccesso, salvo il rispetto dei requisiti di cui all'allegato della decisione, ai livelli forfettari del contributo di cui all'art. 2, n. 1, della stessa non era di natura tale da privare quest'ultima disposizione di effetto diretto (sentenza Hansa Fleisch Ernst Mundt, citata, punti 16 e 17).

    26 Quanto alla direttiva, va osservato che il suo allegato, capitolo I, punto 4, autorizza gli Stati membri a coprire costi più elevati, dando loro facoltà non soltanto di aumentare - per un determinato stabilimento e a talune condizioni sostanzialmente identiche a quelle previste dall'allegato della decisione 88/408 - i livelli forfettari previsti [punto 4, lett. a)], ma anche di riscuotere un contributo specifico per coprire i costi effettivi [punto 4, lett. b)]. Del resto, l'art. 2, n. 3, della direttiva autorizza in modo generale gli Stati membri a riscuotere un importo superiore ai livelli degli importi forfettari, purché il contributo totale riscosso non sia superiore alle spese d'ispezione effettive.

    27 Di conseguenza, se nella facoltà di aumentare i livelli forfettari attribuita agli Stati membri dall'allegato, capitolo I, punto 4, lett. a), della direttiva si può ravvisare una possibilità di deroga - per un determinato stabilimento e a talune condizioni, suscettibili di controllo giurisdizionale - ai livelli dei contributi comunitari, la possibilità di riscuotere un contributo specifico per coprire i costi effettivi, concessa dal punto 4, lett. b), costituisce invece una facoltà di cui gli Stati membri possono avvalersi in modo generale e discrezionale, alla sola condizione che il contributo non superi i costi reali effettivamente sostenuti.

    28 Poiché la facoltà di cui dispongono gli Stati membri di riscuotere importi che coprono i costi effettivi quando questi sono superiori agli importi forfettari fissati all'allegato, capitolo I, punto 1, della direttiva non è dunque soggetta a condizioni il cui rispetto sia suscettibile di controllo giurisdizionale, bisogna concludere che l'art. 2, n. 1, della direttiva non impone agli Stati membri un obbligo incondizionato che possa essere invocato dai singoli dinanzi ai giudici nazionali.

    29 Occorre pertanto risolvere la prima questione nel senso che, nell'ipotesi in cui uno Stato membro non abbia trasposto la direttiva entro il termine prescritto, il singolo non può opporsi alla riscossione di contributi superiori agli importi forfettari stabiliti dall'allegato, capitolo I, punto 1, della direttiva, purché tali contributi non superino i costi reali effettivamente sostenuti.

    Sulla seconda questione

    30 Con la seconda questione il giudice nazionale chiede se uno Stato membro possa avvalersi, senza ulteriori presupposti, della facoltà, riconosciutagli dall'allegato, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva, di riscuotere un contributo specifico il cui livello ecceda gli importi forfettari stabiliti dallo stesso capitolo I, punto 1, alla sola condizione che il contributo specifico non ecceda le spese effettive.

    31 A tal riguardo basta ricordare che, come indicato al punto 27 della presente sentenza, la possibilità concessa agli Stati membri dall'allegato, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva costituisce una facoltà di cui essi possono avvalersi in modo generale e discrezionale, alla sola condizione che il contributo non superi i costi reali effettivamente sostenuti.

    32 Occorre pertanto risolvere la seconda questione nel senso che uno Stato membro può avvalersi, senza ulteriori presupposti, della facoltà, riconosciutagli dall'allegato, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva, di riscuotere un contributo specifico il cui livello ecceda gli importi forfettari stabiliti dallo stesso capitolo I, punto 1, alla sola condizione che il contributo specifico non ecceda le spese effettive.

    Sulla terza questione

    33 Con la terza questione il giudice nazionale chiede in sostanza se, nell'ipotesi in cui uno Stato membro abbia delegato alle autorità comunali il potere di riscuotere i contributi relativi alle ispezioni e ai controlli sanitari delle carni fresche, l'art. 2, n. 3, della direttiva lo autorizzi a riscuotere contributi d'importo superiore ai livelli dei contributi comunitari fino a concorrenza delle spese d'ispezione effettivamente sostenute sull'intero territorio di tale Stato membro oppure delle spese d'ispezione effettivamente sostenute dalla competente autorità comunale.

    34 A tal riguardo si deve innanzi tutto rilevare che, secondo la giurisprudenza della Corte, ogni Stato membro è libero di ripartire le competenze sul piano interno e di dare attuazione agli atti di diritto comunitario sprovvisti d'effetto diretto mediante provvedimenti adottati dalle autorità regionali o locali, purché detta ripartizione di competenze consenta una corretta attuazione degli atti di diritto comunitario di cui trattasi (sentenza Hansa Fleisch Ernst Mundt, citata, punto 23).

    35 Occorre poi ricordare che al punto 24 della citata sentenza Hansa Fleisch Ernst Mundt la Corte ha stabilito che nessuna norma della decisione 88/408 vietava agli Stati membri di conferire alle autorità regionali o locali il potere di derogare ai livelli forfettari del contributo, alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 2, n. 2, della decisione medesima.

    36 Ciò vale anche per la direttiva che ha sostituito la decisione 88/408. D'altronde, disponendo all'art. 2, n. 4, sull'esempio di detta decisione, che i contributi comunitari si sostituiscono a qualsiasi altra tassa o contributo sanitario riscosso dalle autorità nazionali, regionali o comunali degli Stati membri per le ispezioni ed i controlli di cui all'art. 1, il testo di tale direttiva conferma che la riscossione dei contributi considerati può essere effettuata tanto a livello nazionale quanto a livello regionale o locale.

    37 Infine, per accertare quale sia il livello delle spese d'ispezione effettive a concorrenza del quale uno Stato membro può derogare agli importi forfettari dei contributi comunitari nell'ipotesi in cui abbia delegato alle autorità comunali il potere di riscuotere detti contributi, bisogna, da un canto, notare che, ai sensi dell'art. 1, n. 2, della direttiva, i contributi sono in linea di massima fissati in modo da coprire i costi sostenuti dall'autorità competente ad eseguire le ispezioni e i controlli sanitari in parola.

    38 Si deve d'altro canto rilevare che, secondo la stessa lettera dell'art. 2, n. 3, della direttiva, gli Stati membri sono autorizzati a riscuotere un importo superiore ai livelli dei contributi comunitari fino al raggiungimento del costo effettivo delle spese d'ispezione.

    39 Ne deriva che uno Stato membro, qualora abbia, come nella causa a qua, delegato alle autorità comunali il potere di riscuotere i contributi contemplati dalla direttiva, può derogare per eccesso agli importi forfettari da questa stabiliti fino a concorrenza dei costi effettivamente sostenuti da dette autorità.

    40 Tale conclusione non può essere infirmata da considerazioni relative all'obiettivo della direttiva. Questa, infatti, autorizzando, oltre alla riscossione di contributi d'importo forfettario, anche la riscossione di contributi d'importo superiore per coprire le spese d'ispezione effettivamente sostenute, non ha inteso istituire contributi d'importo uniforme per tutta la Comunità, bensì, come risulta dal sesto e dal settimo considerando, evitare le distorsioni di concorrenza che possono derivare dall'applicazione di norme sul finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari istituiti dal diritto comunitario le quali divergano da uno Stato membro all'altro.

    41 Occorre pertanto risolvere la terza questione nel senso che, nell'ipotesi in cui uno Stato membro abbia delegato alle autorità comunali il potere di riscuotere i contributi relativi alle ispezioni e ai controlli sanitari delle carni fresche, l'art. 2, n. 3, della direttiva lo autorizza a riscuotere contributi d'importo superiore ai livelli dei contributi comunitari fino a concorrenza delle spese d'ispezione effettivamente sostenute dalla competente autorità comunale.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    42 Le spese sostenute dai governi tedesco, olandese e finlandese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Seconda Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni pregiudiziali sottopostele dal Verwaltungsgerichtshof della Baviera con ordinanza 20 ottobre 1997, dichiara:

    1) Nell'ipotesi in cui uno Stato membro non abbia trasposto nel termine prescritto la direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, come modificata dalla direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, il singolo non può opporsi alla riscossione di contributi superiori agli importi forfettari stabiliti dall'allegato, capitolo I, punto 1, della direttiva, purché tali contributi non superino i costi reali effettivamente sostenuti.

    2) Uno Stato membro può avvalersi, senza ulteriori presupposti, della facoltà, riconosciutagli dall'allegato, capitolo I, punto 4, lett. b), della direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva 93/118, di riscuotere un contributo specifico il cui livello ecceda gli importi forfettari stabiliti dallo stesso capitolo I, punto 1, alla sola condizione che il contributo specifico non ecceda le spese effettive.

    3) Nell'ipotesi in cui uno Stato membro abbia delegato alle autorità comunali il potere di riscuotere i contributi relativi alle ispezioni e ai controlli sanitari delle carni fresche, l'art. 2, n. 3, della direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva 93/118, lo autorizza a riscuotere contributi d'importo superiore ai livelli dei contributi comunitari fino a concorrenza delle spese d'ispezione effettivamente sostenute dalla competente autorità comunale.

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