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Document 61997CJ0308

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 novembre 1998.
    Giuseppe Manfredi contro Regione Puglia.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura circondariale di Bari - Italia.
    Vino - Impianto di nuove viti - Uve da tavola.
    Causa C-308/97.

    Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-07685

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:566

    61997J0308

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 novembre 1998. - Giuseppe Manfredi contro Regione Puglia. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Pretura circondariale di Bari - Italia. - Vino - Impianto di nuove viti - Uve da tavola. - Causa C-308/97.

    raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-07685


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Vino - Divieto di nuovi impianti di viti - Varietà destinate alla produzione di uve da tavola - Inclusione, per effetto del regolamento n. 1325/90, sino al 31 agosto 1996

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 822/87, art. 6, n. 1, quale modificato dal regolamento (CEE) n. 1325/90]

    Massima


    Il divieto, previsto dall'art. 6, n. 1, del regolamento n. 822/87, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, modificato dal regolamento n. 1325/90, di procedere a nuovi impianti di viti si estendeva, in base alla disciplina del secondo regolamento e per un periodo che scadeva il 31 agosto 1996, ai vigneti destinati alla produzione di uve da tavola. Durante gli anni 1991 e 1992 il detto divieto era pertanto applicabile alle varietà destinate a produrre uve del genere.

    Parti


    Nel procedimento C-308/97,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, dalla Pretura circondariale di Bari nella causa dinanzi ad essa pendente tra

    Giuseppe Manfredi

    e

    Regione Puglia,

    domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1),

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    composta dai signori P.J.G. Kapteyn (relatore), presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini, H. Ragnemalm e K.M. Ioannou, giudici,

    avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

    cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per il signor Manfredi, dagli avv.ti Domenico Bellantuono e Gaetano Stea, del foro di Bari;

    - per il governo italiano, dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Oscar Fiumara, avvocato dello Stato;

    - per il governo ellenico, dal signor Ioannis Chalkias, consigliere giuridico aggiunto presso l'Avvocatura dello Stato, e dalla signora Chrysoula Tsiavou, mandatario giudiziale presso l'Avvocatura dello Stato, in qualità di agenti;

    - per il governo francese, dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e dal signor Frédéric Pascal, addetto d'amministrazione centrale presso la medesima direzione, in qualità di agenti;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Ana Maria Alves Vieira e dal signor Francesco Ruggeri Laderchi, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali del signor Manfredi, con l'avv. Domenico Bellantuono, del governo italiano, rappresentato dalla signora Francesca Quadri, avvocato dello Stato, del governo ellenico, rappresentato dal signor Ioannis Chalkias, e della Commissione, rappresentata dal signor Francesco Ruggeri Laderchi, all'udienza del 9 luglio 1998,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 14 luglio 1998,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 19 agosto 1997, pervenuta alla Corte il 3 settembre successivo, la Pretura circondariale di Bari ha proposto, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, una questione pregiudiziale relativa all'interpretazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1).

    2 Tale questione è stata sollevata nell'ambito di un ricorso intentato dal signor Manfredi contro il provvedimento amministrativo n. 2387/96/A del 3 dicembre 1996, con il quale la Regione Puglia, ufficio regionale del contenzioso, ha ingiunto l'estirpazione del vigneto da uva da tavola, varietà «Italia», impiantato dall'interessato nel corso degli anni 1991 e 1992 senza autorizzazione amministrativa su una porzione di terreno di sua proprietà, di superficie pari a 2,7331 ha, situata in agro di Mola di Bari, e gli ha inflitto una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di 2 763 100 LIT.

    3 Secondo l'amministrazione italiana, il signor Manfredi aveva così violato l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 822/87.

    Il diritto comunitario

    4 Il regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54, pag. 1), è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 18 febbraio 1980, n. 454 (GU L 57, pag. 7). L'art. 1, n. 1, di quest'ultimo regolamento ha sostituito il titolo III del regolamento n. 337/79 con un nuovo titolo III, dal titolo «Norme relative alla produzione e al controllo dello sviluppo del potenziale viticolo».

    5 L'art. 30 del regolamento n. 337/79, quale modificato dall'art. 1, n. 1, del regolamento n. 454/80, che fa parte di tale titolo III, dispone:

    «1. (...) ogni nuovo impianto di vite è vietato fino al 30 novembre 1986, ad eccezione degli impianti realizzati sulle superfici destinate alla produzione di uve ottenute da varietà classificate, per l'unità amministrativa interessata, unicamente nella categoria delle varietà di uve da tavola».

    6 Tale disposizione è stata modificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 27 aprile 1984, n. 1208 (GU L 115, pag. 77). L'ottavo `considerando' di tale regolamento di modifica è del seguente tenore:

    «considerando che, poiché attualmente il potenziale dei vigneti da uve da tavola supera il fabbisogno, è opportuno estendere all'insieme dei vigneti il divieto di nuovi impianti (...)».

    7 L'art. 30 del regolamento n. 337/79, quale modificato dall'art. 1, sub 11), del regolamento n. 1208/84, è così formulato:

    «1. Ogni nuovo impianto di vite è vietato fino al 31 agosto 1990.

    Tuttavia, nuovi impianti possono essere autorizzati dagli Stati membri per superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. per i quali la Commissione ha riconosciuto che la produzione, a causa delle sue caratteristiche qualitative, è largamente inferiore alla domanda».

    8 Il 16 marzo 1987 il Consiglio ha adottato il regolamento n. 822/87 che, ai sensi del suo primo `considerando', opera una codificazione della normativa anteriore.

    9 L'art. 6 di tale regolamento dispone:

    «1. Ogni nuovo impianto di viti è vietato fino al 31 agosto 1990.

    Tuttavia, nuovi impianti possono essere autorizzati dagli Stati membri per superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. per i quali la Commissione ha riconosciuto che la produzione, a causa delle sue caratteristiche qualitative, è largamente inferiore alla domanda.

    2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono concedere autorizzazioni di nuovi impianti per quanto riguarda:

    - le superfici destinate alla coltura delle viti madri di portinnesto;

    - le superfici destinate a nuovi impianti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione delle legislazioni nazionali vigenti;

    - negli Stati membri in cui la produzione di v.q.p.r.d. è stata, nelle campagne 1975/1976, 1976/1977 e 1977/1978, inferiore al 60% della produzione totale di vino, le superfici destinate a nuovi impianti da realizzare in esecuzione di piani di sviluppo delle aziende agricole alle condizioni fissate dalla direttiva 72/159/CEE;

    - le superfici destinate alla sperimentazione viticola.

    3. Non può essere prodotto vino da tavola con uve provenienti da viti piantate contravvenendo alle disposizioni comunitarie o nazionali in materia di nuovi impianti di viti ai sensi dell'allegato V. I prodotti che risultano da queste uve possono essere messi in circolazione soltanto se sono destinati a distillerie. Tuttavia, partendo da questi prodotti, non può distillarsi un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

    4. Il riconoscimento di cui al paragrafo 1, secondo comma, è deciso a richiesta di uno Stato membro secondo la procedura prevista all'articolo 83.

    Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la stessa procedura».

    10 L'art. 6 del regolamento n. 822/87 è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 maggio 1990, n. 1325 (GU L 132, pag. 19). Il secondo `considerando' di quest'ultimo regolamento è così formulato:

    «considerando che il predetto divieto di nuovi impianti, insieme alla limitazione dell'esercizio del diritto di reimpianto nell'azienda per quanto riguarda il vino da tavola, le uve da tavola e le viti madri di portinnesto, rischia di non permettere in questi settori l'adeguamento dell'offerta all'evoluzione della domanda (...)».

    11 L'art. 6, n. 1, del regolamento n. 822/87, quale modificato dall'art. 1, sub 2), del regolamento n. 1325/90, recita:

    «1. Ogni nuovo impianto di viti è vietato fino al 31 agosto 1996.

    Tuttavia nuovi impianti possono essere autorizzati dagli Stati membri per la campagna 1990/1991 per superfici destinate alla produzione di v.q.p.r.d. di cui, per le loro caratteristiche qualitative, la Commissione ha riconosciuto che la produzione è largamente inferiore alla domanda».

    12 Questa versione dell'art. 6 del regolamento n. 822/87 è stata poi modificata dal regolamento (CE) del Consiglio 30 luglio 1996, n. 1592 (GU L 206, pag. 31), il cui primo `considerando' è formulato come segue:

    «considerando che fino al 31 agosto 1996 è vietato qualsiasi nuovo impianto di viti; che tenendo conto della situazione del mercato nel settore vitivinicolo, occorre, in attesa delle decisioni del Consiglio in merito alla riforma del settore, prorogare di due campagne il divieto esistente; che è tuttavia opportuno, da un lato, non includere in tale divieto le superfici destinate alla produzione di uva da tavola e, dall'altro, derogarvi a favore di taluni vini richiesti dal mercato in ragione di loro caratteristiche qualitative».

    13 L'art. 6 del regolamento n. 822/87, quale modificato dall'art. 1, sub 1), del regolamento n. 1592/96, stabilisce:

    «1. Qualsiasi nuovo impianto di varietà di viti diverse da quelle classificate, per l'unità amministrativa interessata, unicamente fra le varietà di uve da tavola, è vietato sino al 31 agosto 1998.

    (...)».

    La questione pregiudiziale

    14 Ritenendo che il ricorso intentato dal signor Manfredi contro il provvedimento amministrativo n. 2387/96/A sollevasse un problema di interpretazione del diritto comunitario, la Pretura circondariale di Bari ha sospeso il procedimento per chiedere alla Corte se «il divieto di impianto di nuovi vigneti, di cui all'art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, si estenda anche ai vigneti destinati alla produzione di uve da tavola».

    15 Al fine di risolvere tale questione, occorre, innanzi tutto, esaminare le modifiche che il legislatore comunitario ha apportato al regolamento n. 337/79, nella versione risultante dal regolamento n. 454/80.

    16 Dall'art. 30, n. 1, di tale regolamento risulta che, sino al 30 novembre 1986, ogni nuovo impianto di viti era vietato, ad eccezione dell'impianto di varietà destinate a produrre uve da tavola.

    17 Il 1_ maggio 1984 tale eccezione è stata abrogata dal regolamento n. 1208/84. Infatti, secondo l'art. 30 del regolamento n. 337/79, quale modificato dall'art. 1, sub 11), del regolamento n. 1208/84, ogni nuovo impianto di vite è vietato fino al 31 agosto 1990. Come risulta dall'ottavo `considerando' dello stesso regolamento, il legislatore comunitario ha ritenuto che, poiché il potenziale dei vigneti da uve da tavola superava il fabbisogno, era opportuno estendere il divieto di procedere a nuovi impianti alle varietà destinate a produrre tali uve.

    18 Successivamente, il divieto di procedere a ogni nuovo impianto di viti è stato prorogato dall'art. 6 del regolamento n. 822/87 sino al 31 agosto 1990, data che è stata modificata dal regolamento n. 1325/90. Per effetto dell'art. 1, sub 2), di quest'ultimo regolamento, il divieto di cui all'art. 6 del regolamento n. 822/87 è stato prorogato sino al 31 agosto 1996.

    19 Ne consegue che, negli anni 1991 e 1992, il divieto di procedere a ogni nuovo impianto di viti era applicabile alle varietà destinate a produrre uve da tavola.

    20 Tale interpretazione è suffragata dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 maggio 1988, n. 1442, relativo alla concessione, per le campagne viticole 1988/1989 - 1995/1996, di premi di abbandono definitivo di superfici viticole (GU L 132, pag. 3). Risulta infatti dall'art. 1 di tale regolamento che, tra i conduttori che possono beneficiare di un premio di abbandono definitivo figurano quelli che coltivano superfici viticole destinate alla produzione di uve da tavola. Ai sensi del secondo `considerando' di tale regolamento, era necessario estendere la possibilità di abbandono a tutte le categorie di superfici viticole, al fine di rafforzare le misure di riduzione del potenziale viticolo.

    21 Un'interpretazione dell'art. 6, n. 1, del regolamento n. 822/87, così come modificato dal regolamento n. 1325/90, secondo la quale l'impianto di nuove viti destinate alla produzione di uve da tavola non è vietato, contrasterebbe con l'obiettivo perseguito dalle misure di abbandono definitivo previste dal regolamento n. 1442/88. Infatti, come osservato dall'avvocato generale ai paragrafi 23-26 delle sue conclusioni, non è concepibile che il legislatore comunitario abbia, da una parte, omesso di vietare l'impianto delle viti destinate a produrre uve da tavola e, dall'altra, incentivato la loro estirpazione per mezzo di premi di abbandono definitivi.

    22 Si debbono poi esaminare gli argomenti fatti valere dinanzi al giudice nazionale contro l'interpretazione accolta.

    23 In primo luogo, il ricorrente nella causa a qua ha fatto valere che il regolamento n. 822/87, quale modificato dal regolamento n. 1325/90, riguarda solo le uve destinate alla vinificazione, ad esclusione delle uve da tavola, in quanto queste ultime non compaiono nell'elenco dei prodotti di cui all'art. 1, n. 2, del detto regolamento, che sono disciplinati dall'organizzazione comune dei mercati nel settore vitivinicolo.

    24 Ora, anche se l'art. 1, n. 2, del regolamento n. 822/87 non menziona le uve da tavola, non è men vero che tale disposizione riguarda solo i prodotti disciplinati dall'organizzazione comune istituita da tale regolamento. Come la Commissione ha giustamente osservato, il regolamento n. 822/87 non verte esclusivamente sul settore vinicolo, ma si estende all'intero settore vitivinicolo.

    25 A questo proposito occorre rilevare che, ai sensi del suo art. 1, n. 1, il detto regolamento comporta in particolare norme relative alla produzione e al controllo dello sviluppo del potenziale viticolo, le quali comprendono, come risulta pure dal suo preambolo, le norme che disciplinano l'impianto dei vigneti e la classificazione delle viti senza che queste ultime escludano vigneti da uve da tavola o le varietà di viti destinate a produrre uve da tavola.

    26 Inoltre, come osservato dall'avvocato generale al paragrafo 30 delle sue conclusioni, nell'ambito dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, il legislatore comunitario ha adottato diversi regolamenti destinati a controllare taluni aspetti della produzione di uve da tavola.

    27 In secondo luogo, il ricorrente nella causa a qua fa valere il sedicesimo `considerando' del regolamento n. 822/87, ai sensi del quale un esonero dal divieto di nuovi impianti «risulta giustificato (...) tenuto conto della loro destinazione, per i nuovi impianti di varietà di viti classificate unicamente nella categoria delle varietà di uve da tavola».

    28 Come precisato dalla Commissione, il regolamento n. 822/87, che opera una codificazione della normativa anteriore, ha riprodotto il nono `considerando' del regolamento n. 454/80 che si riferiva alla deroga prevista per le uve da tavola dal regolamento n. 337/79 prima dell'estensione del divieto di procedere a nuovi impianti a varietà destinate a produrre uve da tavola operata dal regolamento n. 1208/84.

    29 Occorre pertanto constatare che poiché l'esclusione delle varietà destinate a produrre uve da tavola dal divieto di procedere a nuovi impianti non esisteva più al momento dell'adozione del regolamento n. 822/87, la parte interessata del sedicesimo `considerando' di quest'ultimo regolamento non corrisponde ad alcuna delle disposizioni che esso contiene. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 36 delle sue conclusioni, si tratta di un errore commesso nel codificare la normativa anteriore.

    30 Pertanto, il detto `considerando' non può essere fatto valere al fine di interpretare l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 822/87, quale modificato dal regolamento n. 1325/90, in un senso manifestamente in contrasto con la sua formulazione.

    31 Infine, il signor Manfredi ha sostenuto che l'art. 1, sub 1), del regolamento n. 1592/96 ha modificato l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 822/87 al fine di autorizzare i nuovi impianti di varietà di uve da tavola a partire dal 1_ settembre 1996.

    32 A questo proposito occorre rilevare che la deroga apportata dal regolamento n. 1592/96 al divieto di procedere a nuovi impianti per le varietà di uve da tavola conferma che, prima del 1_ settembre 1996, i nuovi impianti di tali varietà erano vietati, così come risulta anche dal primo `considerando' di tale regolamento.

    33 Inoltre, occorre sottolineare che il regolamento (CE) del Consiglio 30 luglio 1996, n. 1595, che modifica il regolamento n. 1442/88 (GU L 206, pag. 36), prevede all'art. 1, sub 2), l'eliminazione dei premi di abbandono definitivo per i conduttori di superfici viticole destinate alla produzione di uve da tavola. Risulta dal terzo `considerando' del detto regolamento che l'esclusione delle superfici destinate alla produzione di uve da tavola dal beneficio dei premi di abbandono era necessaria in quanto dopo il 1_ settembre 1996 tali superfici non sono più incluse nell'ambito di applicazione del divieto di procedere a nuovi impianti di viti ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 822/87, quale modificato dal regolamento n. 1592/96.

    34 Infine, per quanto riguarda la domanda del governo italiano diretta alla non irrogazione di sanzioni ai viticoltori che hanno trasgredito il divieto di cui all'art. 6, n. 1, del regolamento n. 822/87 nella convinzione che tale divieto non si estendesse alle varietà di uve da tavola, basta osservare che spetta al giudice nazionale decidere se vi sia stato un errore scusabile e determinarne le conseguenze.

    35 Alla luce di quanto precede, occorre risolvere la questione sollevata nel senso che, durante gli anni 1991 e 1992, l'art. 6, n. 1, del regolamento n. 822/87, quale modificato dal regolamento n. 1325/90, vietava i nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di uve da tavola.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    36 Le spese sostenute dai governi italiano, ellenico e francese, nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Pretura circondariale di Bari con ordinanza 19 agosto 1997, dichiara:

    Durante gli anni 1991 e 1992, l'art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, quale modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 maggio 1990, n. 1325, vietava i nuovi impianti di vigneti destinati alla produzione di uve da tavola.

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