Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61997CJ0208

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 giugno 1998.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese.
    Inadempimento di uno Stato - Direttiva 84/156/CEE - Mancata trasposizione entro il termine prescritto.
    Causa C-208/97.

    Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-04017

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:312

    61997J0208

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 18 giugno 1998. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica portoghese. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 84/156/CEE - Mancata trasposizione entro il termine prescritto. - Causa C-208/97.

    raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-04017


    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato

    (Trattato CE, art. 169)

    Parti


    Nella causa C-208/97,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Francisco de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

    ricorrente,

    contro

    Repubblica portoghese, rappresentata dai signori Luís Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale «Comunità europee» del ministero degli Affari esteri, e João Lopes Fernandes, direttore del gabinetto giuridico dell'Istituto nazionale per l'acqua, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'Ambasciata del Portogallo, 33, allée Scheffer,

    convenuta,

    "avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, in via principale, non avendo emanato entro il termine stabilito tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 8 marzo 1984, 84/156/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 74, pag. 49), e, più precisamente, non avendo stabilito i programmi specifici previsti da tale direttiva e, in subordine, non avendo comunicato immediatamente tali provvedimenti alla Commissione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e delle disposizioni di tale direttiva,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    composta dai signori H. Ragnemalm, presidente di sezione, G.F. Mancini, J.L. Murray, G. Hirsch e K.M. Ioannou (relatore), giudici,

    avvocato generale: P. Léger

    cancelliere: R. Grass

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 2 aprile 1998,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 30 maggio 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, in via principale, non avendo adottato entro il termine stabilito tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 8 marzo 1984, 84/156/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini (GU L 74, pag. 49; in prosieguo: la «direttiva»), e, più precisamente, non avendo stabilito i programmi specifici previsti da tale direttiva e, in subordine, non avendo comunicato immediatamente tali provvedimenti alla Commissione, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 189, terzo comma, del Trattato CE e delle disposizioni di tale direttiva.

    2 L'art. 3 della direttiva riguarda le norme di emissione degli scarichi di mercurio provenienti dagli stabilimenti industriali.

    3 Al fine di evitare o eliminare l'inquinamento da mercurio dovuto agli scarichi di altri stabilimenti per i quali le norme di emissione non possono essere né fissate né regolarmente controllate a causa della dispersione delle fonti, l'art. 4, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri devono stabilire programmi specifici per gli scarichi di mercurio effettuati da fonti multiple che non sono stabilimenti industriali e per le quali le norme di emissione di cui all'art. 3 non possono in pratica essere applicate. Il n. 3 dello stesso articolo stabilisce inoltre che i programmi specifici si applicano a decorrere dal 1_ luglio 1989 e che essi sono comunicati alla Commissione.

    4 Ai sensi dell'art. 7, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro due anni dalla sua notifica e informarne immediatamente la Commissione.

    5 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione del o dei programmi varati dal governo portoghese e contemplati dalla direttiva, con lettera 4 dicembre 1992, la Commissione chiedeva a detto governo di darne comunicazione entro due mesi.

    6 Non avendo ricevuto alcuna risposta e non disponendo di un alcun altro elemento di informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica portoghese avesse stabilito tale o tali programmi, con lettera 18 giugno 1993, la Commissione intimava alla Repubblica portoghese di presentarle le sue osservazioni entro due mesi.

    7 La Repubblica portoghese rispondeva a tale domanda con lettera 6 gennaio 1994, nella quale faceva presente che, non essendo stata individuata alcuna unità che effettuasse scarichi di mercurio in settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini, essa riteneva che, poiché non sussisteva il presupposto dell'obbligo di stabilire i programmi di cui all'art. 4, della direttiva, in mancanza di scarichi di mercurio e di inquinamento da mercurio, tale obbligo non si applicasse nei suoi confronti.

    8 Non essendo convinta della fondatezza delle osservazioni della Repubblica portoghese, la Commissione le inviava, con lettera 25 ottobre 1995, un parere motivato, invitandola ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi dalla notifica dello stesso.

    9 Con lettera 18 luglio 1996, la Repubblica portoghese rispondeva al parere motivato della Commissione dichiarando di ammettere la necessità e l'urgenza di attuare i programmi menzionati, ma che la loro applicazione si rivelava particolarmente difficile a causa dei problemi posti dall'individuazione di fonti diverse e multiple. La Repubblica portoghese aggiungeva che essa stava valutando le possibilità e le condizioni per stipulare accordi con gli enti interessati (associazioni di categoria, ospedali, comuni ecc.) nonché le condizioni tecniche e la definizione di criteri e di norme di controllo degli scarichi di mercurio provenienti da fonti multiple non industriali. Essa concludeva affermando che un termine di tre mesi era necessario per realizzare i suoi progetti, i cui risultati sarebbero stati tempestivamente comunicati alla Commissione.

    10 Dopo questa lettera, la Commissione non riceveva dal governo portoghese alcuna informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica portoghese avesse adempiuto gli obblighi imposti dalla direttiva. La Commissione proponeva quindi il ricorso in oggetto.

    11 La Commissione sostiene che dalla lettura della risposta al parere motivato risulta che la Repubblica portoghese non contesta di dover stabilire i programmi specifici di cui all'art. 4 della direttiva. Essa rileva tuttavia che, benché i termini previsti siano scaduti, la Repubblica portoghese non ha né stabilito né applicato i programmi specifici e che, comunque, non glieli ha comunicati. Quindi, essa sarebbe venuta meno agli obblighi che le incombono in forza tanto dell'art. 189, n. 3, del Trattato quanto della direttiva.

    12 La Repubblica portoghese non contesta l'inadempimento addebitatole. Essa sottolinea di essersi adoperata per superare le difficoltà incontrate all'atto dello stabilimento dei programmi specifici per gli scarichi di mercurio di cui all'art. 4, della direttiva, in particolare per quanto riguarda l'individuazione delle fonti diverse e multiple. Tuttavia, malgrado tali sforzi, il completamento dei lavori di stabilimento definitivo dei programmi solleverebbe ancora talune difficoltà, a causa della loro complessità.

    13 Da quanto precede risulta che la trasposizione della direttiva non è stata effettuata nel termine stabilito.

    14 Occorre quindi considerare fondato il ricorso proposto dalla Commissione.

    15 Di conseguenza, occorre, dichiarare che, non avendo emanato entro il termine stabilito tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva, e, più precisamente, non avendo stabilito i programmi specifici previsti da tale direttiva, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 4, n. 1, della stessa direttiva.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    16 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica portoghese è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    17 Non avendo emanato entro il termine stabilito tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi necessari per conformarsi alla direttiva del Consiglio 8 marzo 1984, 84/156/CEE, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello dell'elettrolisi dei cloruri alcalini, e, più in particolare, non avendo stabilito i programmi specifici previsti da tale direttiva, la Repubblica portoghese è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 4, n. 1, della stessa direttiva.

    2) La Repubblica portoghese è condannata alle spese.

    Top