EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61997CJ0204

Sentenza della Corte del 3 maggio 2001.
Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti statali - Aiuti ai produttori di vini liquorosi e di acquaviti - Aiuti concessi dalla Repubblica francese nell'ambito di un aumento delle imposte nazionali.
Causa C-204/97.

Raccolta della Giurisprudenza 2001 I-03175

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2001:233

61997J0204

Sentenza della Corte del 3 maggio 2001. - Repubblica portoghese contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti statali - Aiuti ai produttori di vini liquorosi e di acquaviti - Aiuti concessi dalla Repubblica francese nell'ambito di un aumento delle imposte nazionali. - Causa C-204/97.

raccolta della giurisprudenza 2001 pagina I-03175


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Esame da parte della Commissione - Fase preliminare e fase in contraddittorio - Oggetto della fase preliminare - Obbligo per la Commissione di esaminare tutti gli elementi di fatto e di diritto notificati dallo Stato membro di cui trattasi e forniti dagli interessati - Obbligo, in caso di difficoltà nella valutazione della compatibilità dell'aiuto, di aprire il procedimento in contraddittorio

[Trattato CE, art. 93, nn. 2 e 3 (divenuto art. 88, nn. 2 e 3, CE)]

Massima


$$Il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE) si dimostra indispensabile non appena la Commissione si trovi in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. La Commissione, quindi, può limitarsi alla fase preliminare di cui all'art. 93, n. 3, per decidere a favore di un progetto di aiuti solo nel caso in cui sia in grado di acquisire la convinzione, in esito ad un primo esame, che tale progetto è compatibile con il Trattato. A tal riguardo, un aiuto di Stato che, in considerazione di determinate sue modalità, contrasti con altre disposizioni del Trattato non può essere dichiarato dalla Commissione compatibile con il mercato comune. Per contro, qualora questo primo esame abbia convinto la Commissione del contrario, oppure non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto progetto col mercato comune, essa è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all'art. 93, n. 2.

La fase preliminare istituita dall'art. 93, n. 3, del Trattato ha l'unico scopo di concedere alla Commissione un termine di riflessione e di indagine sufficiente per consentirle di formarsi una prima opinione sui progetti di aiuto che le sono stati notificati al fine di concludere, senza necessità di un esame approfondito, che essi sono compatibili con il Trattato oppure, al contrario, che il loro contenuto solleva dubbi quanto a tale compatibilità. In proposito la Commissione è tenuta ad esaminare l'insieme degli elementi di fatto e di diritto che hanno portato a sua conoscenza le persone, imprese o associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione dell'aiuto. E' dunque alla luce sia delle informazioni notificate dallo Stato interessato sia di quelle fornite dagli eventuali denuncianti che l'istituzione deve formare il suo giudizio nell'ambito dell'esame preliminare istituito dall'art. 93, n. 3, del Trattato.

( v. punti 33-35 )

Parti


Nella causa C-204/97,

Repubblica portoghese, rappresentata dai sigg. L. Fernandes, Â. Seiça Neves e C. Botelho Moniz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuta da

Regno di Spagna, rappresentato dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra A.M. Alves Vieira e dal sig. D. Triantafyllou, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra K. Rispal-Bellanger e dal sig. G. Mignot, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 6 novembre 1996, relativa ad aiuti previsti dalla Repubblica francese a favore dei produttori di vini liquorosi e di acquaviti, in veste di aiuti alle azioni di promozione e di aiuti tecnici, in veste di aiuti alla ricerca, al sostegno tecnico e all'investimento, della quale è stato pubblicato un sunto nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1997 (GU C 70, pag. 14),

LA CORTE,

composta dai sigg. C. Gulmann, presidente della Terza e della Sesta Sezione, facente funzione di presidente, A. La Pergola, M. Wathelet e V. Skouris, presidenti di sezione, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón e R. Schintgen, giudici,

avvocato generale: S. Alber

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 28 marzo 2000, nella quale la Repubblica portoghese è stata rappresentata dal sig. C. Botelho Moniz, il Regno di Spagna dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, la Repubblica francese dai sigg. F. Million e S. Seam, in qualità di agenti, e la Commissione dal sig. D. Triantafyllou e dalla sig.ra M. Afonso, in qualità di agente,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 18 maggio 2000,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 29 maggio 1997 la Repubblica portoghese ha chiesto, ai sensi dell'art. 173, primo comma, del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230, primo comma, CE), l'annullamento della decisione della Commissione 6 novembre 1996, relativa ad aiuti previsti dalla Repubblica francese a favore dei produttori di vini liquorosi e di acquaviti, in veste di aiuti alle azioni di promozione e di aiuti tecnici, in veste di aiuti alla ricerca, al sostegno tecnico e all'investimento (in prosieguo: la «decisione impugnata»), della quale è stato pubblicato un sunto nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 6 marzo 1997 (GU C 70, pag. 14).

2 Con ordinanze del Presidente della Corte 23 settembre 1997, il Regno di Spagna e la Repubblica francese sono stati autorizzati a intervenire a sostegno, rispettivamente, delle conclusioni della Repubblica portoghese e di quelle della Commissione.

Fatti e contesto normativo

3 Nel corso degli anni 1992 e 1993 il governo francese ha modificato la propria normativa nazionale applicabile in materia di accise sulle bevande alcooliche ed ha istituito un regime di tassazione differenziata dei vini liquorosi e dei vini dolci naturali. Così, in seguito all'adozione della legge finanziaria rettificativa per il 1993 22 giugno 1993, n. 93-859, tali vini sono stati gravati, a partire dal 1° luglio 1993, di un'imposta sul consumo il cui importo per ettolitro era fissato per i vini liquorosi in FRF 1 400 (o FRF 9 a bottiglia) e, per i vini dolci naturali, in FRF 350 (o FRF 2,25 a bottiglia).

4 Durante il 1993 e per una parte del 1994 alcuni produttori francesi di vini liquorosi hanno deciso di sospendere parzialmente il pagamento delle accise trattenendo la differenza tra l'importo dell'imposta gravante sui vini liquorosi e l'importo di quella gravante sui vini dolci naturali.

5 A partire dal maggio o dal giugno 1994 tale «sciopero delle accise» è stato sospeso. In una dichiarazione pubblicata nel numero di giugno 1994 della rivista VITI il presidente della confederazione nazionale dei produttori di vini liquorosi a denominazione di origine controllata (in prosieguo: la «CNVDLAOC») ha giustificato tale sospensione per la ragione che, a suo parere, per compensare la differenza di tassazione il governo francese intendeva versare ai produttori francesi di vini liquorosi un'indennità annuale e un rimborso per gli anni 1994-1997. Egli dichiarava, in particolare:

«I produttori di [vini liquorosi] conducono questo sciopero da un anno. Hanno bloccato su un conto 30 milioni di franchi di imposte dovute allo Stato per ottenere una riduzione della differenza assolutamente eccessiva tra le imposte sui [vini liquorosi] e quelle sui [vini dolci naturali].

Lo sciopero è sospeso perché il Ministero ha riconosciuto implicitamente che la differenza di tassazione tra i [vini liquorosi] e i [vini dolci naturali] non è una posizione sicura. E' infatti d'accordo che tale conflitto sia risolto dalla Corte di giustizia europea di Lussemburgo, alla quale ci rivolgeremo. Accetta poi di versarci dal 1994 al 1997 un'indennità annuale di 20 milioni di franchi e un rimborso di 4 milioni nel 1994, di 8 milioni nel 1995, di 12 milioni nel 1996 e di 16 milioni nel 1997, per compensare progressivamente il mantenimento del livello attuale delle imposte».

6 Il 24 marzo 1995 l'Associaçao de Empresas de Vinho do Porto (l'associazione degli esportatori portoghesi di vino di Porto; in prosieguo: l'«AEVP») ha presentato alla Commissione due denunce che riguardavano, l'una, l'incompatibilità del regime francese di tassazione dei vini liquorosi con l'art. 95 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 90 CE), e l'altra la violazione degli artt. 92 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 87 CE) e 93 del Trattato CE (divenuto art. 88 CE) da parte delle misure di compensazione previste dal governo francese a favore dei suoi produttori nazionali di vini liquorosi.

7 In seguito al deposito di quest'ultima denuncia, il 12 aprile 1995 la Commissione ha invitato le autorità francesi a notificarle il progetto di aiuto di cui trattasi. Ha rilevato in particolare che, secondo le informazioni ricevute, «un aiuto in veste di compensazione finanziaria sarebbe concesso dal governo francese ai produttori di vini liquorosi per eliminare la differenza di tassazione tra i "vini liquorosi" e i "vini dolci naturali" per i prodotti di origine francese», e ha chiesto varie informazioni con un questionario di due pagine.

8 Con lettera 17 luglio 1995 le autorità francesi hanno comunicato alla Commissione un progetto di aiuti a favore dei produttori di vini liquorosi e di acquaviti di denominazione di origine controllata (in prosieguo: il «progetto di aiuti»). Tali aiuti comprendevano una parte di natura promozionale e una di natura tecnica.

9 Secondo il progetto, le azioni di promozione dovevano avere l'obiettivo di favorire lo smaltimento delle produzioni viticole provenienti da bacini di produzione eccedentari e coinvolgere alcune regioni particolarmente svantaggiate. Le azioni di promozione per il cognac, l'armagnac e il calvados dovevano essere rivolte esclusivamente ai paesi terzi. Era precisato che, «con le azioni di promozione, è possibile, in un'accezione più ampia dell'espressione, organizzare fiere ed esposizioni, prevedere azioni di pubbliche relazioni quali degustazioni in Francia e all'estero, realizzare studi di mercato».

10 Quanto agli aiuti tecnici, essi dovevano consistere in «azioni dirette a rafforzare le strutture di produzione e di elaborazione dei prodotti», e ciò implicava, «conseguentemente, una migliore stabilità dei vini, capacità di magazzinaggio aumentate, una maggiore formazione dei viticoltori, una rapida diffusione dei progressi enologici».

11 La lettera 17 luglio 1995 terminava con la seguente affermazione:

«Infine le autorità francesi tengono a precisare che tale aiuto non equivale in alcun modo a una compensazione delle differenze di tassazione tra i "vini dolci naturali" e i "vini liquorosi". Lo dimostra la diversità dei beneficiari, acquavite di vino (Cognac, Armagnac), acquavite di sidro (Calvados), vini liquorosi (Pineau, Floc, Macvin, Cartagène, Pommeau)».

12 All'invio del progetto di aiuti da parte delle autorità francesi ha fatto seguito un'abbondante corrispondenza fra queste ultime e la Commissione.

13 Tale corrispondenza è stata prodotta dinanzi alla Corte dalla Commissione in esecuzione di un'ordinanza della Corte datata 21 settembre 1999. Ne risulta che, tra la notifica del progetto di aiuti con la lettera 17 luglio 1995 e la comunicazione alle autorità francesi della decisione impugnata effettuata con lettera 21 novembre 1996, vale a dire in un periodo di sedici mesi, la Commissione ha rivolto alle autorità francesi cinque richieste di informazioni integrative, alle quali queste ultime hanno fornito sei risposte con allegati contenenti dettagli aggiuntivi sul progetto di aiuti.

14 Secondo la Commissione, per prendere una decisione le era necessario un livello considerevole di informazioni integrative e di chiarimenti. In proposito, il telex inviato dalla stessa alle autorità francesi il 30 gennaio 1996, dopo che queste avevano già fornito a due riprese informazioni aggiuntive, comprende la frase seguente:

«Dopo un esame preliminare risulta che queste ultime [informazioni] non sono complete e che sono quindi necessarie informazioni integrative per un esame approfondito di tale progetto».

15 Il 29 maggio 1996 i rappresentanti dell'AEVP hanno indirizzato alla Commissione una lettera nella quale chiedevano l'avvio immediato del procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato, la sospensione degli aiuti in corso nel caso la loro attuazione avesse già avuto inizio, un'informazione completa sull'evoluzione della fase preliminare della pratica e l'accesso alla stessa e alle informazioni fornite dalle autorità francesi. L'AEVP ha inoltre informato la Commissione della sua intenzione di rivolgerle una lettera formale di costituzione in mora ai sensi dell'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE) nel caso in cui essa fosse venuta meno al suo obbligo di prendere posizione sulla denuncia presentata e sulla richiesta di avvio del procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato.

16 Con lettere 19 luglio e 2 settembre 1996, rivolte alla Commissione, l'AEVP ha reiterato la richiesta di avvio immediato del procedimento di cui all'art. 93, n. 2, del Trattato. Con lettera 25 settembre 1996 infine l'AEVP, ai sensi dell'art. 175, secondo comma, del Trattato, ha invitato la Commissione ad agire.

17 Il 6 novembre 1996, con la decisione impugnata, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni sul progetto di aiuti per la ragione che esso poteva beneficiare della deroga in favore degli aiuti destinati a favorire lo sviluppo di alcune attività, prevista dall'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato. Ha informato di tale decisione il governo francese con lettera 21 novembre 1996 e l'AEVP con lettera 11 marzo 1997. Un sunto della decisione impugnata è stato pubblicato il 6 marzo 1997 nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

18 Dalla lettera 21 novembre 1996 emerge che la Commissione, prima di adottare la decisione impugnata, ha obbligato le autorità francesi a modificare il progetto di aiuti rinunciando alla concessione delle sovvenzioni a favore degli investimenti per il magazzinaggio. Inoltre le autorità francesi hanno assicurato alla Commissione che l'attuazione degli aiuti avrebbe rispettato le disposizioni della normativa comunitaria citate dalla Commissione. Tali disposizioni comprendevano, in particolare, le comunicazioni della Commissione 28 ottobre 1986, 86/C 272/03, relativa alla partecipazione dello Stato ad azioni di promozione dei prodotti agricoli e dei prodotti della pesca (GU C 272, pag. 3), 12 novembre 1987, 87/C 302/06, sulla regolamentazione degli aiuti nazionali a favore della pubblicità dei prodotti agricoli e di taluni prodotti non compresi nell'allegato II del Trattato CEE, esclusi i prodotti della pesca, 17 febbraio 1996, 96/C 45/06, relativa alla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (GU C 45, pag. 5), e 2 febbraio 1996, 96/C 29/03, relativa agli orientamenti per gli aiuti di Stato relativi agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (GU C 29, pag. 4), nonché la decisione della Commissione 22 marzo 1994, 94/173/CE, che fissa i criteri di scelta relativamente agli investimenti destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e silvicoli, e che abroga la decisione 90/342/CEE (GU L 79, pag. 29).

I motivi dedotti dalla Repubblica portoghese

19 La Repubblica portoghese, sostenuta dal Regno di Spagna, deduce due motivi a fondamento della domanda di annullamento della decisione impugnata.

20 Il primo motivo si riferisce a una violazione delle forme sostanziali derivante, da un lato, dalla violazione delle norme procedurali stabilite dall'art. 93, nn. 2 e 3, del Trattato e, dall'altro, dalla violazione dell'obbligo di motivazione degli atti previsto dall'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE).

21 Il secondo motivo si fonda su una violazione del Trattato o delle norme giuridiche relative alla sua applicazione, derivante, da un lato, dalla violazione del combinato disposto degli artt. 92, n. 1, e 95 del Trattato e, dall'altro, dalla violazione dei criteri generali di applicazione delle deroghe previste dall'art. 92, n. 3, del Trattato.

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

22 Con il primo motivo il governo portoghese rimprovera alla Commissione di aver adottato la decisione impugnata senza avviare il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato e di aver violato l'obbligo di motivare la stessa.

23 Fondandosi sulla sentenza 11 dicembre 1973, causa 120/73, Lorenz (Racc. pag. 1471, punto 4), tale governo sostiene che la durata della fase preliminare di esame prevista dall'art. 93, n. 3, del Trattato, nell'ambito della quale la Commissione ha adottato la decisione impugnata, è stata fissata in due mesi. Inoltre l'avvio della fase di esame prevista dall'art. 93, n. 2, del Trattato sarebbe indispensabile non appena la Commissione incontra gravi difficoltà nel valutare se un progetto di aiuti sia compatibile con il Trattato.

24 Il governo portoghese considera che, nella fattispecie, è evidente che la Commissione non ha ritenuto, nell'ambito del primo esame, che le misure notificate dalle autorità francesi fossero compatibili con il Trattato. Al contrario è stata necessaria un'indagine prolungata, che ha comportato un'abbondante corrispondenza tra la Commissione e il governo francese per un periodo di sedici mesi a partire dalla data di notifica del progetto di aiuti, perché la Commissione autorizzasse infine gli aiuti di cui tratta la decisione impugnata.

25 Per parte sua la Commissione rileva che, come risulta dalla sentenza 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione, detta «Boussac» (Racc. pag. I-307, punti 27 e 28), il termine di due mesi che le è concesso prima di dover avviare il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato comincia a decorrere soltanto a partire dal momento in cui dispone di tutti i documenti necessari per poter esaminare la compatibilità di un aiuto con il Trattato.

26 La Commissione sottolinea che le informazioni fornite dagli Stati membri sugli aiuti in progetto sono spesso incomplete e imprecise su punti secondari. E' per questo motivo che essa sarebbe tenuta a raccogliere, nella fase preliminare, informazioni e garanzie aggiuntive affinché l'aiuto in progetto sia pienamente conforme alle disposizioni del diritto comunitario. Ma tali adeguamenti riguarderebbero, come nella fattispecie, unicamente aspetti secondari e modalità di attuazione dell'aiuto. La Commissione dovrebbe dunque disporre di un certo margine discrezionale per appianare le difficoltà sorte dall'esame di un progetto di aiuti che le è stato notificato, poiché tali difficoltà potrebbero avere un'importanza solo trascurabile.

Giudizio della Corte

27 Preliminarmente si devono richiamare le norme pertinenti del sistema di controllo degli aiuti statali istituito dal Trattato.

28 Ai sensi dell'art. 92, n. 1, del Trattato, salvo deroghe contemplate dallo stesso, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, che favorendo talune imprese o talune produzioni falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

29 L'art. 93 del Trattato prevede un procedimento speciale per l'esame permanente e per il controllo degli aiuti di Stato da parte della Commissione. Per quanto riguarda i nuovi aiuti che gli Stati membri avrebbero l'intenzione di istituire, viene stabilito un procedimento preventivo senza il quale nessun aiuto può essere considerato regolarmente istituito. Ai sensi dell'art. 93, n. 3, prima frase, del Trattato, quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte, i progetti diretti ad istituire o a modificare aiuti debbono essere notificati alla Commissione prima della loro attuazione (sentenza 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 35).

30 Questa procede allora ad un primo esame degli aiuti progettati. Se, al termine di tale esame, le sembra che un progetto non sia compatibile con il mercato comune, dà immediatamente inizio al procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato, il quale dispone: «Qualora la Commissione, dopo avere intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 92, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato» (v. sentenza Commissione/Sytraval e Brink's France, citata, punto 36).

31 Gli interessati ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato sono non solo l'impresa o le imprese beneficiarie di un aiuto, ma anche le persone, imprese o associazioni, e in particolare le imprese concorrenti e le organizzazioni professionali, eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione dell'aiuto (v., in particolare, sentenza della Corte 14 novembre 1984, causa 323/82, Intermills/Commissione, Racc. pag. 3809, punto 16).

32 Nel contesto del procedimento previsto dall'art. 93 si deve pertanto distinguere, da un lato, la fase preliminare di esame degli aiuti istituita dall'art. 93, n. 3, del Trattato, che ha soltanto lo scopo di consentire alla Commissione di formarsi una prima opinione sulla compatibilità parziale o totale dell'aiuto di cui trattasi e, dall'altro, la fase di esame prevista dall'art. 93, n. 2, la quale è diretta a consentire alla Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della questione (v. sentenze 19 maggio 1993, causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487, punto 22; 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punto 16, e Commissione/Sytraval e Brink's France, citata, punto 38).

33 Pertanto il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, che dà agli Stati membri e agli ambienti interessati la garanzia di poter essere sentiti e che consente alla Commissione di essere completamente ragguagliata su tutti i dati della questione prima di adottare la sua decisione, si dimostra indispensabile non appena la Commissione si trovi in gravi difficoltà nel valutare se un aiuto sia compatibile con il mercato comune. La Commissione, quindi, può limitarsi alla fase preliminare di cui all'art. 93, n. 3, per decidere a favore di un progetto di aiuti solo nel caso in cui sia in grado di acquisire la convinzione, in esito ad un primo esame, che tale progetto è compatibile con il Trattato. Per contro, qualora questo primo esame abbia convinto la Commissione del contrario, oppure non le abbia consentito di superare tutte le difficoltà inerenti alla valutazione della compatibilità di detto progetto col mercato comune, essa è tenuta a chiedere tutti i pareri necessari e ad avviare, a tale scopo, il procedimento di cui all'art. 93, n. 2 (v., in particolare, sentenza 20 marzo 1984, causa 84/82, Germania/Commissione, Racc. pag. 1451, punto 13, e citate sentenze Cook/Commissione, punto 29, Matra/Commissione, punto 33, e Commissione/Sytraval e Brink's France, citata, punto 39).

34 La fase preliminare istituita dall'art. 93, n. 3, del Trattato ha l'unico scopo di concedere alla Commissione un termine di riflessione e di indagine sufficiente per consentirle di formarsi una prima opinione sui progetti di aiuto che le sono stati notificati al fine di concludere, senza necessità di un esame approfondito, che essi sono compatibili con il Trattato oppure, al contrario, che il loro contenuto solleva dubbi quanto a tale compatibilità (v., in tal senso, sentenza 15 febbraio 2001, causa C-99/98, Austria/Commissione, Racc. pag. I-1101, punti 53 e 54).

35 In proposito la Commissione è tenuta ad esaminare l'insieme degli elementi di fatto e di diritto che hanno portato a sua conoscenza le persone, imprese o associazioni eventualmente lese nei loro interessi dalla concessione dell'aiuto (v., in questo senso, sentenza Commissione/Sytraval e Brink's France, citata, punto 51). E' dunque alla luce sia delle informazioni notificate dallo Stato interessato sia di quelle fornite dagli eventuali denuncianti che l'istituzione deve formare il suo giudizio nell'ambito dell'esame preliminare istituito dall'art. 93, n. 3, del Trattato.

36 Si devono dunque esaminare le circostanze della fattispecie alla luce di tali principi.

37 Occorre rilevare che dalle due denunce depositate dall'AEVP emerge chiaramente che esse erano fondate sostanzialmente sull'esistenza di un legame tra la differenza di tassazione tra i vini liquorosi e i vini dolci naturali, da un lato, e l'aiuto ai produttori francesi di vini liquorosi, dall'altro. Infatti nella sua seconda denuncia, che si riferiva alla violazione degli artt. 92 e 93 del Trattato, l'AEVP ha espressamente sostenuto che l'aiuto di cui trattasi era destinato a compensare tale differenza di tassazione per i produttori francesi di vini liquorosi, e che ciò implicava in sostanza che solo i produttori stranieri di vini liquorosi erano soggetti al livello di tassazione più elevato.

38 Secondo l'AEVP, che ha fornito alla Commissione dettagli sull'origine del progetto di aiuti, sarebbe stato infatti in reazione allo «sciopero delle accise» condotto dai produttori francesi di vini liquorosi che il governo francese avrebbe annunciato compensazioni finanziarie per gli stessi, e tale circostanza avrebbe consentito la sospensione di detto sciopero.

39 A sostegno della sua analisi l'AEVP ha prodotto alcuni articoli apparsi sulla stampa specializzata dell'industria del vino e delle bevande alcooliche. In particolare ha attirato l'attenzione della Commissione sulla dichiarazione del presidente della CNVDLAOC pubblicata nel numero di giugno 1994 della rivista VITI e riprodotta al punto 5 della presente sentenza.

40 Le denunce dell'AEVP contenevano dunque elementi seri diretti a dimostrare che gli aiuti previsti potevano condurre a una tassazione discriminatoria ai sensi dell'art. 95 del Trattato.

41 In proposito si deve ricordare che dall'economia generale del Trattato si ricava che il procedimento previsto dall'art. 93 del Trattato non deve mai pervenire ad un risultato contrario a norme specifiche del Trattato stesso. Pertanto, un aiuto di Stato che, in considerazione di determinate sue modalità, contrasti con altre disposizioni del Trattato non può essere dichiarato dalla Commissione compatibile con il mercato comune (v., in particolare, sentenza 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punto 78).

42 Inoltre, come ammesso dalla Commissione in udienza, nel determinare se un aiuto è compatibile con il mercato comune essa deve tener conto delle condizioni del mercato, anche a livello fiscale.

43 Del resto, nella lettera indirizzata alle autorità francesi il 12 aprile 1995, citata al punto 7 della presente sentenza, la Commissione ha indicato che, in base alle informazioni che aveva ricevuto, sarebbe stato concesso ai produttori di vini liquorosi un aiuto in veste di compensazione finanziaria per eliminare la differenza di tassazione tra i vini liquorosi e i vini dolci naturali per i prodotti di origine francese.

44 Tuttavia il governo francese, nel progetto di aiuti che ha notificato alla Commissione il 17 luglio 1995, ha affrontato solo brevemente la questione della tassazione, nei termini menzionati al punto 11 della presente sentenza.

45 Dall'esame del fascicolo nel suo complesso, quale prodotto dalla Commissione in seguito all'ordinanza della Corte 21 settembre 1999, emerge che in quella sede vi è l'unica replica del governo francese all'osservazione secondo la quale l'oggetto degli aiuti previsti era l'eliminazione della differenza di tassazione tra i vini liquorosi e i vini dolci naturali per i prodotti di origine francese.

46 Né nella decisione impugnata né nella lettera inviata alle autorità francesi il 21 novembre 1996, citata ai punti 17 e 18 della presente sentenza, la Commissione ha menzionato il fatto che la denuncia dell'AEVP si fondava essenzialmente sul legame tra la differenza di tassazione tra i vini liquorosi e i vini dolci e l'aiuto ai produttori francesi di vini liquorosi.

47 La Commissione non ha nemmeno spiegato per quale motivo aveva concluso che tale denuncia non fosse fondata.

48 Ora, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 90 delle sue conclusioni, una parte degli aiuti di cui trattasi sembra favorire una categoria di produttori che coincide in larga misura con quella dei produttori francesi di vini liquorosi fiscalmente svantaggiati dal regime di tassazione. Si deve dunque riconoscere che l'esistenza di un legame tra il regime di tassazione e il progetto di aiuti di cui trattasi rappresenta una difficoltà seria nella valutazione della compatibilità di tale progetto con le disposizioni del Trattato.

49 Pertanto, soltanto mediante l'avvio del procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato la Commissione sarebbe stata in grado di apprezzare le questioni sollevate nelle denunce depositate dall'AEVP e di valutare se l'eventuale legame tra la differenza di tassazione e il progetto di aiuti costituisse o meno una violazione dell'art. 95 del Trattato e, di conseguenza, se tale progetto fosse o meno incompatibile con il mercato comune.

50 In ogni caso la decisione impugnata è priva di qualsiasi motivazione su questo punto, contrariamente a quanto richiesto dall'art. 190 del Trattato.

51 Ne consegue che la decisione impugnata è affetta da illegittimità sia per l'omesso avvio del procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato, sia per la violazione dell'obbligo di motivazione. Il primo motivo dedotto dalla Repubblica portoghese deve dunque essere accolto.

52 Non è dunque necessario esaminare il secondo motivo.

53 Pertanto si deve accogliere il ricorso della Repubblica portoghese e conseguentemente annullare la decisione impugnata.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

54 A termini dell'art. 169, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica portoghese ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese. Ai sensi dell'art. 69, n. 4, primo comma, dello stesso regolamento, gli Stati membri e le istituzioni intervenuti in causa sopportano le proprie spese. Pertanto si deve statuire che il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) La decisione della Commissione 6 novembre 1998, relativa ad aiuti previsti dalla Repubblica francese a favore dei produttori di vini liquorosi e di acquaviti, in veste di aiuti alle azioni di promozione e di aiuti tecnici, in veste di aiuti alla ricerca, al sostegno tecnico e all'investimento, è annullata.

2) La Commissione delle Comunità europee è condannata alle spese.

3) Il Regno di Spagna e la Repubblica francese sopporteranno le proprie spese.

Top