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Document 61997CJ0195

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 febbraio 1999.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana.
    Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 91/676/CEE.
    Causa C-195/97.

    Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-01169

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:100

    61997J0195

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 febbraio 1999. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana. - Inadempimento di uno Stato - Mancata trasposizione della direttiva 91/676/CEE. - Causa C-195/97.

    raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-01169


    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato

    (Trattato CE, art. 169)

    Parti


    Nella causa C-195/97,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Paolo Stancanelli, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro dello stesso servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

    ricorrente,

    contro

    Repubblica italiana, rappresentata dal professor Umberto Leanza, capo del servizio del contenzioso diplomatico del Ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, assistito dal signor Pier Giorgio Ferri, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato e non avendo comunicato, entro il termine previsto, le disposizioni necessarie alla trasposizione nel suo ordinamento giuridico interno della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1), e non avendo osservato, in particolare, l'obbligo previsto dall'art. 3, n. 2, della direttiva, è venuta meno agli obblighi impostile dal diritto comunitario,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G.F. Mancini, J.L. Murray (relatore), H. Ragnemalm e K.M. Ioannou, giudici,

    avvocato generale: P. Léger

    cancelliere: R. Grass

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 novembre 1998,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 20 maggio 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto un ricorso, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, volto a far dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato e non avendo comunicato, entro il termine previsto, le disposizioni necessarie alla trasposizione nel suo ordinamento giuridico interno della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»), e non avendo osservato, in particolare, l'obbligo previsto dall'art. 3, n. 2, è venuta meno agli obblighi impostile dal diritto comunitario.

    2 L'art. 12, n. 1, della direttiva dispone che gli Stati membri devono sia mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva in oggetto entro due anni dalla notifica, sia informarne immediatamente la Commissione. Poiché la direttiva è stata notificata agli Stati membri il 19 dicembre 1991, il termine di trasposizione è scaduto il 19 dicembre 1993.

    3 Ai sensi dell'art. 3, n. 2, della direttiva, entro il medesimo termine gli Stati membri devono designare come zone vulnerabili tutte le zone note del loro territorio che scaricano nelle acque inquinate e in quelle che possono esserlo e notificare tale prima designazione alla Commissione entro sei mesi.

    4 In conformità al n. 5 dello stesso articolo, gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di individuare le zone vulnerabili specifiche se considerano come zona vulnerabile l'intero loro territorio nazionale e se stabiliscono e applicano all'intero territorio nazionale i programmi di azione diretti a ridurre e a prevenire l'inquinamento delle acque con nitrati di origine agricola.

    5 Ai sensi dell'art. 4 della direttiva, al fine di stabilire un livello generale di protezione dall'inquinamento per tutti i tipi di acque, gli Stati membri dovevano, entro il 19 dicembre 1993, fissare uno o più codici di buona pratica agricola, applicabili a discrezione degli agricoltori.

    6 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione in merito alla trasposizione della detta direttiva nell'ordinamento giuridico italiano e alla designazione di zone specifiche vulnerabili, né in merito all'intenzione di designare l'intero territorio nazionale come zona vulnerabile ai sensi dell'art. 3, n. 5, e non disponendo d'altronde di alcun altro elemento d'informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica italiana si era conformata ai suoi obblighi, la Commissione, con lettera 10 luglio 1995, ha intimato al governo italiano di presentare le sue osservazioni entro il termine di due mesi.

    7 Il 26 luglio 1996 la Commissione, non avendo ricevuto comunicazione alcuna da parte della Repubblica italiana, le ha indirizzato un parere motivato invitandola ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi allo stesso entro due mesi dalla sua notifica.

    8 Con lettera 20 gennaio 1997 la Repubblica italiana, pur ammettendo di non aver ancora adottato alcun atto specifico per trasporre la direttiva, ha affermato di avere sostanzialmente adempiuto gli obblighi ivi previsti, in particolare quelli sanciti dagli artt. 3, n. 2, e 4.

    9 Tenuto conto degli elementi fornitile dalla Repubblica italiana, la Commissione non ha mantenuto le censure vertenti sulla mancata trasposizione dell'art. 4 della direttiva.

    10 Per contro, con riferimento agli artt. 12 e 3, n. 2, della direttiva, la Commissione ha ritenuto perdurare l'inadempimento della Repubblica italiana e ha quindi deciso di proporre il presente ricorso.

    11 La Commissione deduce che la Repubblica italiana ha omesso di individuare le acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate in conformità all'art. 3, n. 1. Rileva inoltre che, ai sensi dell'art. 3, n. 5, della direttiva, la Repubblica italiana sarebbe stata esonerata dall'obbligo di individuare le zone vulnerabili nel caso in cui avesse qualificato tutto il suo territorio nazionale come zona vulnerabile.

    12 Il governo italiano afferma che ha indicato alla Commissione, dopo il parere motivato, di aver adottato una serie di provvedimenti volti ad attuare la direttiva. Ha inoltre informato la Commissione della sua intenzione di emanare, in forza di delega del Parlamento italiano, un decreto legislativo recante la disciplina completa della materia cui è dedicata la direttiva.

    13 La Commissione afferma che l'obiettivo principale della direttiva consiste nel ridurre e nel prevenire l'inquinamento delle acque causato direttamente o indirettamente dai nitrati di origine agricola. Sostiene che la corretta trasposizione della direttiva postula il rispetto di una certa logica. A suo parere, gli Stati membri devono, in una prima fase, identificare le acque e le zone a rischio d'inquinamento. In una seconda fase, adottano ed applicano i provvedimenti necessari per combattere l'inquinamento constatato. La Commissione rileva che la Repubblica italiana ha totalmente omesso di identificare preliminarmente le zone vulnerabili necessarie all'adozione dei provvedimenti previsti dagli artt. 4 e 5, che hanno lo scopo di ridurre o di prevenire l'inquinamento delle acque.

    14 Come risulta dagli artt. 3 e 5 della direttiva, gli Stati membri devono conformarsi all'obbligo di individuare le zone vulnerabili prima di adottare i provvedimenti di attuazione del citato art. 5, che mira a ridurre o a prevenire l'inquinamento delle acque. Ai sensi dell'art. 3, n. 5, gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di individuare le zone vulnerabili specifiche soltanto se stabiliscono e applicano in tutto il territorio nazionale, entro il termine previsto, i programmi d'azione di cui all'art. 5.

    15 Il governo italiano non contesta che l'individuazione delle zone vulnerabili ai sensi dell'art. 3, n. 2, della direttiva non sia ancora stata effettuata.

    16 Esso sottolinea nella controreplica che la documentazione relativa ai provvedimenti adottati per attuare l'art. 5 della direttiva è attualmente all'esame della Commissione.

    17 Senza che occorra esaminarli, è sufficiente rilevare che, come risulta dagli atti di causa, tali provvedimenti non sono stati adottati entro il termine prescritto dalla direttiva.

    18 Risulta dall'insieme delle considerazioni che precedono che i provvedimenti necessari per garantire la corretta trasposizione della direttiva non sono stati adottati, né comunicati alla Commissione, entro il termine previsto.

    19 Ciò considerato, si deve dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato e non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla trasposizione della direttiva, e non avendo osservato, in particolare, l'obbligo sancito dal suo art. 3, n. 2, è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 12, n. 1, della detta direttiva.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    20 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Repubblica italiana è rimasta soccombente, deve essere, così come chiede la Commissione, condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) La Repubblica italiana, non avendo adottato e non avendo comunicato alla Commissione, entro il termine previsto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie alla trasposizione della direttiva del Consiglio 12 dicembre 1991, 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e non avendo osservato, in particolare, l'obbligo sancito dal suo art. 3, n. 2, è venuta meno agli obblighi impostile dall'art. 12, n. 1, della direttiva stessa.

    2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

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