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Document 61997CJ0166

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 marzo 1999.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese.
Inadempimento di uno Stato - Conservazione degli uccelli selvatici - Zone di protezione speciale.
Causa C-166/97.

Raccolta della Giurisprudenza 1999 I-01719

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:149

61997J0166

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 marzo 1999. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica francese. - Inadempimento di uno Stato - Conservazione degli uccelli selvatici - Zone di protezione speciale. - Causa C-166/97.

raccolta della giurisprudenza 1999 pagina I-01719


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione - Inammissibilità

(Trattato CE, art. 169)

2 Ricorso per inadempimento - Esame della fondatezza da parte della Corte - Situazione da prendere in considerazione - Situazione alla scadenza del termine stabilito dal parere motivato

(Trattato CE, art. 169)

3 Ambiente - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409 - Misure di conservazione speciale - Obblighi degli Stati membri - Obbligo di conferire alle zone di protezione speciale uno status giuridico di protezione sufficiente - Portata

(Direttiva del Consiglio 79/409/CEE, art. 4, nn. 1 e 2)

4 Ambiente - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409 - Misure di conservazione speciale - Obblighi degli Stati membri - Obbligo di prendere misure per evitare l'inquinamento e il deterioramento degli habitat - Violazione - Presupposto - Zona classificata o che deve essere classificata come zona di protezione speciale

(Direttiva del Consiglio 79/409/CEE, art. 4, nn. 1, 2 e 4)

Massima


1 Uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva.

2 Nell'ambito di un ricorso ai sensi dell'art. 169 del Trattato, l'esistenza di un inadempimento va valutata in relazione alla situazione quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato.

3 L'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, impone agli Stati membri di conferire alle zone di protezione speciale in esso previste uno status giuridico di protezione che possa garantire, in particolare, la sopravvivenza e la riproduzione delle specie degli uccelli menzionate nell'allegato I della direttiva, e la riproduzione, la muta e lo svernamento delle specie migratorie non considerate in tale allegato che ivi giungono regolarmente.

Un regime di protezione in forza del quale una zona di protezione speciale benefici degli status di demanio pubblico e di riserva di caccia marittima, in mancanza di misure concrete nei settori diversi dalla caccia, non basta a garantire una protezione sufficiente ai sensi delle dette disposizioni.

4 Gli Stati membri sono tenuti, ai sensi dell'art. 4, n. 4, della direttiva 79/409, concernente la protezione degli uccelli selvatici, a prendere le misure adeguate per evitare l'inquinamento e il deterioramento degli habitat delle specie interessate, anche riguardo a una zona che non sia stata classificata come zona di protezione speciale dal momento che essa doveva esserlo secondo la direttiva. Ne consegue che qualsiasi violazione di tale disposizione presuppone che la zona interessata riguarda i territori più adeguati per numero e superficie alla conservazione delle specie protette, ai sensi dell'art. 4, n. 1, quarto comma, della direttiva, che specifica i criteri per procedere a tale classificazione.

Al riguardo, il solo fatto che un sito sia stato incluso dallo Stato membro in un inventario di zone rilevanti per la conservazione degli uccelli non prova che vada classificato come zona di protezione speciale.

Parti


Nella causa C-166/97,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata in un primo tempo dai signori Richard B. Wainwright, consigliere giuridico principale, e Jean-Francis Pasquier, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico della Commissione, e poi dai signori Richard B. Wainwright e Olivier Couvert-Castéra, funzionario nazionale in distacco presso il servizio giuridico della Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del medesimo servizio, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica francese, rappresentata dalla signora Kareen Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del ministero degli Affari esteri, e dal signor Romain Nadal, segretario aggiunto agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Francia, 8 B, boulevard Joseph II,

convenuta,

>avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica francese, non avendo adottato le misure speciali di conservazione per gli habitat degli uccelli nell'estuario della Senna, né le misure idonee per prevenire il deterioramento di questi habitat, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1),

LA CORTE

(Quinta Sezione),

composta dai signori J.-P. Puissochet, presidente di sezione, P. Jann, C. Gulmann (relatore), L. Sevón e M. Wathelet, giudici,

avvocato generale: N. Fennelly

cancelliere: D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 15 ottobre 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 10 dicembre 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 30 aprile 1997, la Commissione delle Comunità europee ha proposto dinanzi a questa Corte, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato né le misure speciali di conservazione per quanto riguarda gli habitat degli uccelli nell'estuario della Senna né le misure adeguate per evitare il deterioramento di tali habitat, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 4 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva uccelli»).

2 L'art. 4 di tale direttiva così stabilisce:

«1. Per le specie elencate nell'allegato I sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione.

A tal fine si tiene conto:

a) delle specie minacciate di sparizione;

b) delle specie che possono essere danneggiate da talune modifiche del loro habitat;

c) delle specie considerate rare in quanto la loro popolazione è scarsa o la loro ripartizione locale è limitata;

d) di altre specie che richiedono una particolare attenzione per la specificità del loro habitat.

Per effettuare le valutazioni si terrà conto delle tendenze e delle variazioni dei livelli di popolazione.

Gli Stati membri classificano in particolare come zone di protezione speciale i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione di tali specie, tenuto conto delle necessità di protezione di queste ultime nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva.

2. Analoghe misure vengono adottate dagli Stati membri per le specie migratrici non menzionate nell'allegato I che ritornano regolarmente, tenuto conto delle esigenze di protezione nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la presente direttiva per quanto riguarda le aree di riproduzione, di muta e di svernamento e le zone in cui si trovano le stazioni lungo le rotte di migrazione. A tale scopo, gli Stati membri attribuiscono una importanza particolare alla protezione delle zone umide e specialmente delle zone d'importanza internazionale.

3. (...)

4. Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l'inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione».

3 La direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7; in prosieguo: la «direttiva habitat»), prevede, all'art. 7, che gli obblighi derivanti dall'art. 6, nn. 2, 3 e 4, «sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore».

4 L'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat stabilisce quanto segue:

«3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».

5 Ai sensi dell'art. 23, n. 1, della direttiva habitat, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni a decorrere dalla notifica. Poiché la presente direttiva è stata notificata nel giugno 1992 il detto termine è scaduto nel giugno 1994.

6 Il 23 dicembre 1992 la Commissione inviava al governo francese una lettera di diffida per inosservanza, in particolare, della direttiva uccelli, relativamente all'estuario della Senna. In essa la Commissione faceva presente che la zona di protezione speciale (in prosieguo: la «ZPS») creata nel 1990 aveva una superficie insufficiente per soddisfare i requisiti ornitologici e che lo status di protezione di tale ZPS, definito dalla convenzione conclusa l'11 aprile 1985 tra il ministère de l'Environnement (ministero dell'Ambiente) e i porti autonomi di Le Havre e di Rouen (in prosieguo: la «convenzione»), non era soddisfacente. La Commissione indicava inoltre che l'installazione di un deposito di fanghi di titanio ai margini della ZPS era incompatibile con la direttiva uccelli.

7 Riconoscendo il grande valore biologico dell'estuario della Senna, il 18 novembre 1993 il governo francese rispondeva di ritenere che lo status di protezione in vigore fosse sufficiente a garantire il rispetto dell'impegno di conservazione degli habitat degli uccelli preso in occasione della creazione della ZPS. Esso contestava che il deposito di fanghi di titanio potesse costituire una violazione alla direttiva uccelli poiché esso era collocato all'esterno della ZPS.

8 Ritenendo che tali spiegazioni fossero insufficienti, il 3 luglio 1995 la Commissione inviava alla Repubblica francese un parere motivato con il quale, da un lato, constatava che, non avendo adottato né le misure di conservazione speciale per gli habitat degli uccelli nell'estuario della Senna, né le misure adeguate per prevenire il deterioramento di tali habitat, lo Stato membro in questione era venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi dell'art. 4 della direttiva uccelli, dall'altro, essa lo invitava ad adottare, entro due mesi a decorrere dalla notifica, le misure richieste per conformarsi al parere motivato.

9 Con lettera 19 ottobre 1995 il governo francese rispondeva in particolare che, poiché la convenzione era soltanto transitoria, aveva previsto di adottare anzitutto un decreto relativo alla creazione di una riserva naturale che permettesse di garantire a breve termine e in modo duraturo la protezione delle zone più esposte dell'estuario e di adottare, successivamente, altre misure che mirassero a salvaguardare in modo efficace il patrimonio naturale dell'estuario.

Nel merito

10 La Commissione muove censura alla Repubblica francese, in primo luogo, per non aver classificato come ZPS una superficie sufficiente nell'estuario della Senna, in secondo luogo, per non aver conferito alla ZPS nel 1990 uno status giuridico che permetta di raggiungere gli obiettivi di conservazione perseguiti dalla direttiva uccelli e, in terzo luogo, per non aver adottato le misure necessarie per prevenire il deterioramento dell'estuario della Senna permettendo l'installazione di una fabbrica di fanghi di titanio che compromette le condizioni di vita degli uccelli in tale habitat.

Sull'estensione della ZPS

11 La Commissione indica che l'estuario della Senna è una delle zone umide più importanti del litorale francese sul piano ornitologico e costituisce un sito particolarmente frequentato da numerosissime specie che figurano nell'allegato I della direttiva uccelli e da specie migratorie. Con la creazione nel 1990 di una ZPS avente una superficie di 2 750 ettari la Repubblica francese non avrebbe adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli. Infatti, 21 900 ettari dell'estuario della Senna sarebbero stati riconosciuti nel 1994 dalle autorità francesi, in ragione del loro interesse ornitologico scientificamente provato, come zona importante per la conservazione degli uccelli (in prosieguo: la «ZICO»). Inoltre, 7 800 ettari di tale estuario figurerebbero nell'inventario ornitologico europeo dal titolo «Important Bird Areas in Europe», pubblicato nel 1989.

12 Il governo francese riconosce che, alla scadenza del termine che gli era stato impartito per conformarsi al parere motivato, la superficie di 2 750 ettari classificata come ZPS nell'estuario della Senna risultava insufficiente. Esso tuttavia precisa che l'ampliamento di tale ZPS, avvenuto nel mese di novembre 1997, è stato ritardato per consultare le popolazioni locali principalmente interessate ed ottenere la loro adesione.

13 A questo proposito è sufficiente rammentare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, uno Stato membro non può eccepire disposizioni, prassi o situazioni del proprio ordinamento giuridico interno per giustificare l'inosservanza degli obblighi e dei termini prescritti da una direttiva (v. in particolare sentenze 6 luglio 1995, causa C-259/94, Commissione/Grecia, Racc. pag. I-1947, punto 5, e 25 novembre 1998, causa C-214/96, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-7661, punto 18).

14 Peraltro, è pacifico che l'estuario della Senna costituisce un ecosistema particolarmente importante come tappa migratoria, zona di svernamento e luogo di riproduzione di numerose specie di uccelli di cui all'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli.

15 Pertanto, occorre dichiarare che la Repubblica francese non ha classificato come ZPS, nel termine prescritto, ai sensi dell'art. 4, punti 1 e 2, della direttiva uccelli, una superficie sufficiente nell'estuario della Senna. Di conseguenza, il ricorso della Commissione deve essere accolto su tale punto.

Sullo status giuridico di protezione della ZPS creata nel 1990

16 La Commissione sostiene che la Repubblica francese non ha stabilito, per l'estuario della Senna, un ambito normativo che permetta di garantire in modo soddisfacente l'integrità della ZPS creata nel 1990. In particolare, lo status di protezione di tale ZPS previsto dalla convenzione non soddisferebbe i requisiti di conservazione definiti all'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli. Peraltro, non sarebbe stata adottata nessun'altra misura diretta a conferire a tale ZPS uno status giuridico di protezione sufficiente.

17 Il governo francese sostiene che la citata convenzione, nella fattispecie, ha permesso di proteggere efficacemente la detta ZPS che, del resto, appartiene al demanio pubblico. Inoltre, un territorio di una superficie di 7 800 ettari che include tale ZPS beneficerebbe dal 1973 dello status di riserva di caccia marittima, nella quale si vieta, di conseguenza, qualsiasi attività di caccia. Inoltre, dal 1974 esisterebbe nell'estuario della Senna il parco naturale di Brotonne, che ha lo status di parco naturale regionale. Infine, l'applicazione delle misure di gestione della ZPS avrebbe permesso di rispettare gli obblighi stabiliti dall'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli. Di conseguenza, tale ZPS godrebbe di un regime di protezione diversificato ed efficace.

18 A questo proposito occorre rammentare che, secondo una giurisprudenza costante, la sussistenza di un inadempimento dev'essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato (v., in particolare, sentenze 3 luglio 1997, causa C-60/96, Commissione/Francia, Racc. pag. I-3827, punto 15, e 19 maggio 1998, causa C-3/96, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-3031, punto 36).

19 Ora, è pacifico che la convenzione che è stata conclusa per un periodo di dieci anni e che non è stata rinnovata, è scaduta l'11 aprile 1995. Di conseguenza, essa non era più in vigore il 3 settembre successivo, data di scadenza del termine di due mesi fissato nel parere motivato.

20 Di conseguenza, non occorre valutare se lo status di protezione della ZPS previsto dalla convenzione soddisfaceva le condizioni di conservazione definite all'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli.

21 Per quanto riguarda altre misure che mirano, secondo il governo francese, ad attribuire alla ZPS uno status di protezione sufficiente, occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza della Corte, l'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli impone agli Stati membri di conferire alle ZPS uno status giuridico di protezione che possa garantire, in particolare, la sopravvivenza e la riproduzione delle specie di uccelli menzionate nell'allegato I della direttiva stessa, e la riproduzione, la muta e lo svernamento delle specie migratorie non considerate nell'allegato I che ivi giungono regolarmente (v., in tal senso, sentenza 2 agosto 1993, causa C-355/90, Commissione/Spagna, Racc. pag. I-4221, punti 28-32).

22 A tal proposito, occorre rammentare che, poiché nel parere motivato la Commissione ha mosso censura alla Repubblica francese per non essersi conformata alle condizioni di cui all'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli limitandosi ad assoggettare la ZPS creata nel 1990 al regime di protezione previsto dalla convenzione, il governo francese, con lettera 19 ottobre 1995, ha risposto che essendo tale convenzione soltanto una disposizione transitoria, era stato previsto di adottare anzitutto un decreto recante la creazione di una riserva naturale che permettesse di garantire a breve termine e in modo duraturo la protezione delle zone più esposte dell'estuario e di adottare, in seguito, altre misure dirette a salvaguardare in modo efficace il patrimonio naturale dell'estuario, ciò al fine di rispettare le condizioni di cui all'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli.

23 Quanto al parco naturale di Brotonne, menzionato al punto 17 della presente sentenza, è pacifico che, come indicato dalla Commissione, esso non riguarda la ZPS creata nel 1990, ma soltanto le zone dell'estuario della Senna classificate come ZPS nel mese di novembre 1997.

24 Emerge da quanto precede che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, la ZPS creata nel 1990 beneficiava soltanto degli status di demanio pubblico e di riserva di caccia marittima.

25 Ebbene, nella fattispecie tale regime, non prevedendo misure concrete nei settori diversi dalla caccia, non basta a garantire una protezione sufficiente ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli.

26 Di conseguenza, la Commissione ha giustamente mosso censura alla Repubblica francese per non aver adottato misure che conferiscano a tale ZPS uno status giuridico di protezione sufficiente alla luce dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli. Di conseguenza, il ricorso della Commissione deve altresì essere accolto su tale punto.

Sulla fabbrica di fanghi di titanio ad Hode

27 La Commissione indica che tale fabbrica e le sue dipendenze nonché la strada d'accesso a tale luogo sono state costruite nei prati umidi che sono compresi nella ZICO menzionata al punto 11 della presente sentenza e che presentano un interesse rilevante per la sosta, il nutrimento e la riproduzione di numerose specie minacciate e di specie migratorie di uccelli selvatici. Secondo la Commissione, tali terreni si sarebbero dovuti includere di conseguenza nella ZPS dell'estuario della Senna, ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli. Le emissioni nocive provocate dall'insieme degli impianti menzionati sarebbero pertanto incompatibili con le condizioni di conservazione previste all'art. 4, n. 4, prima frase, della detta direttiva.

28 La Commissione sostiene che, essendo tali impianti collocati all'esterno della ZPS, anche ammettendo che i loro effetti non possano essere valutati alla luce della predetta disposizione, si dovrebbe dichiarare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi di cui all'art. 4, n. 1, seconda frase, della direttiva uccelli. Infatti, in tale ultima disposizione sarebbe previsto un obbligo per gli Stati membri di prendere tutte le misure ragionevoli destinate ad evitare deterioramenti irrimediabili, in modo da mantenere la possibilità di una successiva classificazione del luogo come ZPS e a soddisfare gli obiettivi di conservazione del luogo previsti dall'art. 4 della direttiva uccelli. Di conseguenza, la Repubblica francese avrebbe dovuto scegliere l'ubicazione che avrebbe comportato meno emissioni nocive alla luce degli obiettivi di conservazione della ZPS, vale a dire, in particolare, la zona situata ad ovest dei prati umidi, che non rivestirebbe interesse dal punto di vista ornitologico.

29 Inoltre, la Commissione indica che la fabbrica di fanghi di titanio non è stata oggetto di una valutazione dal punto di vista dell'incidenza del progetto sul luogo, ai sensi dell'art. 6, n. 3, della direttiva habitat. Per di più, la presenza di tale fabbrica non può essere giustificata con motivi imperativi di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'art. 6, n. 4, della direttiva. Infatti, nella fattispecie, le condizioni di applicazione di tale disposizione non sussisterebbero in ragione della mancanza di un rilevante interesse pubblico e di misure compensative nonché dell'esistenza di soluzioni alternative.

30 Il governo francese anzitutto fa presente che il progetto d'installazione della fabbrica di fanghi di titanio è stato oggetto di due studi d'impatto, condotti nel 1991 e nel 1993, il secondo dei quali concludeva per la mancanza di deterioramento significativo dell'habitat delle specie interessate. Tale conclusione sarebbe stata del resto confermata da un commissario d'indagine indipendente, a seguito di un'inchiesta pubblica, sollecitata tra il dicembre 1994 e il gennaio 1995, sul funzionamento del detto impianto.

31 Peraltro, il solo fatto che il sito della fabbrica di fanghi di titanio fosse incluso in una delle ZICO censite dalle autorità francesi non permetterebbe di dedurne un obbligo di classificarlo come ZPS. Infatti, i terreni classificati in ZICO non avrebbero tutti lo stesso valore ornitologico alla luce degli obblighi della direttiva uccelli. Così, risulterebbe dallo studio della direzione regionale dell'ambiente (in prosieguo: la «Diren») che il sito scelto per l'installazione della fabbrica non sarebbe tra i più interessanti dell'estuario della Senna per la conservazione della biodiversità. Il governo francese sostiene che, in ogni caso, la Commissione non ha prodotto elementi di prova scientifici i quali dimostrino che tale sito avrebbe dovuto essere classificato.

32 Il governo francese sostiene altresì che il deposito del gesso di sintesi effettuato nella fabbrica di Hode non osta alle condizioni di conservazione di cui all'art. 4 della direttiva uccelli, dato che tale prodotto non è nocivo per l'ambiente, che il suo deposito fino ad un'altezza di 25 metri non è tale da sconvolgere il comportamento migratorio degli uccelli, che gli scarichi nella Senna sono scarsamente inquinanti e che l'entrata in funzione della detta fabbrica ha aumentato il traffico stradale soltanto del 2,3%.

33 Infine, sarebbero state adottate importanti misure per evitare qualsiasi deterioramento degli habitat e delle specie presenti in loco.

34 Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat, occorre rammentare che, come è stato affermato al punto 3 della presente sentenza, gli obblighi previsti in tali disposizioni si sostituiscono, a partire da una certa data, agli obblighi che derivano dall'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva uccelli.

35 Emerge dal fascicolo che la costruzione della fabbrica è iniziata prima dell'adozione della direttiva habitat.

36 Ora, anche ammettendo che, nel chiedere alla Corte di dichiarare che la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 4 della direttiva uccelli, la Commissione abbia considerato altresì l'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat, è indispensabile per delimitare la portata di tale censura determinare esattamente la data a partire dalla quale la Commissione ritiene che il comportamento delle autorità francesi sia stato contrario agli obblighi che derivano dall'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat.

37 Poiché il ricorso non contiene alcuna precisazione al riguardo la censura relativa alla violazione dell'art. 6, nn. 3 e 4, della direttiva habitat va respinta.

38 Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva uccelli, nella sua versione originale, emerge dalla giurisprudenza della Corte che gli Stati membri devono rispettare gli obblighi che derivano in particolare da tale disposizione anche nel caso in cui la zona interessata non sia stata classificata come ZPS, dal momento in cui doveva esserlo (v. sentenza 2 agosto 1993, Commissione/Spagna, citata, punto 22).

39 Ne consegue che qualsiasi violazione dell'art. 4, n. 4, prima frase, della direttiva uccelli presuppone che la zona interessata faccia parte dei territori più adeguati per numero e superficie alla conservazione delle specie protette, ai sensi dell'art. 4, n. 1, quarto comma.

40 Secondo una giurisprudenza costante, spetta alla Commissione, nell'ambito di un ricorso per inadempimento in forza dell'art. 169 del Trattato, provare l'asserito inadempimento nonché fornire alla Corte gli elementi necessari perché questa accerti l'esistenza dell'inadempimento (v. sentenze 25 maggio 1982, causa 96/81, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 1791, punto 6, e 23 ottobre 1997, causa C-157/94, Commissione/Paesi bassi, Racc. pag. I-5699, punto 59).

41 Occorre dunque anzitutto valutare se la Commissione ha dimostrato che il luogo nel quale sono sistemate la fabbrica e le sue dipendenze soddisfi la condizione stabilita al punto 39 della presente sentenza.

42 A tal proposito, occorre constatare che il solo fatto che il sito di cui trattasi è stato incluso nell'inventario ZICO non prova che doveva essere classificato come ZPS. Infatti, come ha sottolineato il governo francese, senza essere contraddetto dalla Commissione, tale inventario costituisce soltanto una prima individuazione delle ricchezze ornitologiche e comprende talune zone che presentano un'ampia varietà di ambienti e talvolta la presenza dell'uomo, che non hanno sempre un valore ornitologico tale da essere considerate come i territori più adeguati per numero e superficie alla conservazione delle specie.

43 Per quanto riguarda l'argomento della Commissione secondo il quale il luogo di cui trattasi era costituito da prati umidi che presentano un grande interesse per la sosta, il nutrimento e la riproduzione di numerose specie protette, emerge dagli atti che la fabbrica è situata in una zona di nidificazione o di nutrimento preferenziale di molte specie inserite nell'allegato I della direttiva uccelli. Tuttavia tale zona è ben più estesa del luogo di cui trattasi.

44 Secondo lo studio del museo nazionale di storia naturale citato dal governo francese, sul quale si è basato lo studio d'impatto condotto nel 1993, e le cui conclusioni non sono stata contestate dalla Commissione, nessuna delle specie più rare della regione sarebbe danneggiata direttamente dal progetto concernente l'installazione del trattamento di fanghi di titanio, sebbene la sparizione di 35 ettari di prati costituisca una perdita di habitat effettiva per l'avifauna che ivi si riproduceva.

45 E' vero che uno studio pubblicato dalla Diren nell'aprile 1995 ha concluso che, tenuto conto in particolare della sua importanza per l'avifauna, la parte del complesso dell'estuario oggetto dello studio avrebbe meritato di essere classificata come riserva naturale.

46 Tuttavia, lo studio della Diren, benché pubblicato in un periodo in cui la sistemazione del trattamento di fanghi di titanio era stata realizzata e benché riguardante il luogo d'installazione di quest'ultima, non ha preso in considerazione specificamente tale sito.

47 Di conseguenza, alla luce dei diversi elementi di prova valutati nel loro insieme, non risulta che la Commissione abbia dimostrato sufficientemente che il luogo di cui trattasi faceva parte dei territori più adeguati per la tutela delle specie protette.

48 Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva uccelli, occorre dichiarare che, comunque, la Commissione non ha dimostrato che la Repubblica francese non si è adoperata per prevenire l'inquinamento o il deterioramento dell'habitat nel quale è stato realizzato l'impianto di trattamento dei fanghi di titanio.

49 Infatti, per quanto riguarda l'inquinamento, la Commissione ha riconosciuto che tale impianto non aveva avuto effetti significativi. Per quanto riguarda il deterioramento dell'habitat il governo francese aveva già indicato al momento della fase precontenziosa che la scelta del sito d'installazione era stata decisa dopo che diverse possibili localizzazioni dell'immagazzinamento dei fanghi di titanio erano state accuratamente esaminate, poi a lungo discusse con le parti locali, in particolare con le associazioni per la protezione degli uccelli. La Commissione si è però limitata a sostenere che la Repubblica francese avrebbe dovuto scegliere per l'impianto di cui trattasi la collocazione che avrebbe comportato meno emissioni nocive alla luce degli obiettivi di conservazione della ZPS, vale a dire, in particolare, la zona situata ad ovest dei prati umidi, che non rivestirebbe interesse dal punto di vista ornitologico. Al riguardo, occorre del resto rammentare che la censura avanzata nel ricorso relativa all'art. 4, n. 4, seconda frase, della direttiva uccelli non è stata ripresa ed esaminata dalla Commissione nel prosieguo del procedimento dinanzi alla Corte.

50 Ne consegue che la censura relativa alla violazione dell'art. 4, n. 4 della direttiva uccelli va respinta.

51 Alla luce di quanto sopra occorre dichiarare che, avendo omesso di classificare come ZPS una superficie sufficiente nell'estuario della Senna e di adottare talune misure dirette a conferire alla ZPS classificata uno status giuridico sufficiente, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli.

52 Per il resto il ricorso va respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

53 A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Tuttavia, a norma del n. 3, primo comma, dello stesso articolo, la Corte può compensare in tutto od in parte le spese, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi. Poiché il ricorso della Commissione è stato accolto solo in parte, le spese vanno compensate.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Avendo omesso di classificare come zona di protezione speciale una superficie sufficiente nell'estuario della Senna e di adottare talune misure dirette a conferire alla zona di protezione speciale classificata uno status giuridico sufficiente, la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 4, nn. 1 e 2, della direttiva uccelli.

2) Per il resto il ricorso è respinto.

3) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

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