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Document 61996CJ0301

Sentenza della Corte del 30 settembre 2003.
Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee.
Aiuti di Stato - Decisione 96/666/CE - Compensazione degli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania - Grave turbamento dell'economia di uno Stato membro - Sviluppo economico regionale.
Causa C-301/96.

Raccolta della Giurisprudenza 2003 I-09919

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2003:509

61996J0301

Sentenza della Corte del 30 settembre 2003. - Repubblica federale di Germania contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti di Stato - Decisione 96/666/CE - Compensazione degli svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania - Grave turbamento dell'economia di uno Stato membro - Sviluppo economico regionale. - Causa C-301/96.

raccolta della giurisprudenza 2003 pagina I-09919


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti a favore delle regioni che risentono della divisione della Germania - Portata della deroga - Interpretazione restrittiva - Svantaggi economici causati dall'isolamento determinato dalla demarcazione del confine tra le due zone

[Trattato CE, art. 92, nn. 1 e 2, lett. c) (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, nn. 1 e 2, lett. c), CE)]

2. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione che s'inserisce nella scia di decisioni precedenti - Ammissibilità di una motivazione sommaria

[Trattato CE, art. 190 (divenuto art. 253 CE)]

3. Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti che possono considerarsi compatibili con il mercato comune - Aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro - Interpretazione restrittiva - Turbamento che colpisce l'intera economia dello Stato membro interessato

[Trattato CE, art. 92, n. 3, lett. a), b) e c) (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, lett. a), b) e c), CE)]

4. Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Potere discrezionale della Commissione - Sindacato giurisdizionale - Limiti

[Trattato CE, art. 92, n. 3 (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE)]

Massima


$$1. Poiché le disposizioni dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 2, lett. c), CE], ai sensi delle quali sono compatibili con il mercato comune «gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione», non sono state abrogate, successivamente alla riunificazione della Germania, né dal Trattato sull'Unione europea né dal Trattato di Amsterdam, non può presumersi, in considerazione del valore oggettivo delle norme del diritto comunitario, che le disposizioni medesime siano divenute prive di oggetto a seguito della riunificazione.

Tuttavia, trattandosi di una deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciata dall'art. 92, n. 1, del Trattato, l'art. 92, n. 2, lett. c), dev'essere oggetto di interpretazione restrittiva.

A tale riguardo, poiché l'espressione «divisione della Germania» si riferisce storicamente alla demarcazione nel 1948 della linea di separazione tra le due zone occupate, gli «svantaggi economici provocati da tale divisione» possono riguardare solamente quelli insorti in talune regioni tedesche per l'isolamento causato dalla creazione di tale linea di confine fisica, quali l'interruzione delle vie di comunicazione o la perdita di sbocchi in conseguenza dell'interruzione delle relazioni commerciali tra le due parti del territorio tedesco.

Per contro, la tesi secondo cui l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato consentirebbe di compensare totalmente l'innegabile arretratezza economica di cui soffrono i nuovi Länder si porrebbe in contrasto tanto con il carattere derogatorio di tale disposizione quanto con il suo contesto e con gli scopi che essa persegue e produrrebbe la conseguenza di spezzare il nesso diretto che deve necessariamente sussistere tra lo svantaggio economico e la divisione geografica della Germania.

Dato che, ai sensi di tale disposizione, possono essere compensati unicamente gli svantaggi economici provocati direttamente dalla divisione geografica della Germania, l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato non può essere interpretato nel senso che ricomprenda fattispecie che non costituiscono conseguenza diretta della precedente esistenza di una frontiera intertedesca, bensì che costituiscono, in ampia misura, il risultato concreto delle politiche economiche perseguite dalla Repubblica democratica tedesca.

Le differenze di sviluppo tra i Länder già esistenti e quelli nuovi si spiegano con ragioni diverse dalla separazione geografica risultante dalla divisione della Germania e, in particolare, con i differenti regimi politico-economici istituiti nelle due parti della Germania.

( v. punti 64-75 )

2. La motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato (divenuto art. 253 CE) dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia. Analogamente, nella motivazione di una decisione, la Commissione non è tenuta a discutere tutti i punti di fatto e di diritto dedotti dagli interessati quando abbia tenuto conto di tutte le circostanze e di tutti gli elementi pertinenti della specie.

Qualora una decisione sia stata emanata in un contesto ben noto al governo interessato e si collochi nel solco di una prassi decisionale costante, essa può essere motivata in modo sommario.

( v. punti 87, 89, 92, 110, 140 )

3. L'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, lett. b), CE], a differenza delle lett. a), e c) di tale paragrafo, esige, perché determinati aiuti di Stato possano essere considerati compatibili con il mercato comune, che essi siano destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro e non solo su quella di regioni o parti del territorio di tale Stato. In quanto disposizione derogatoria, l'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato deve infatti essere interpretato restrittivamente.

( v. punti 105-108 )

4. Dato che la Commissione, per applicare l'art. 92, n. 3, del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 3, CE), dispone di un ampio potere discrezionale, il sindacato della Corte si limita alla verifica dell'esattezza materiale dei fatti presi in considerazione al fine di operare la qualificazione contestata e dell'assenza di manifesto errore di valutazione.

La Commissione non può vedersi contestare il fatto di aver commesso un tale errore per aver considerato, nell'operare la distinzione che essa ha il diritto di operare, sul piano dei costi di gestione di un sito industriale, tra la situazione in cui debba essere realizzata un'infrastruttura completa e quella in cui una siffatta struttura già esista, e in ordine a costi relativi a un investimento operato in più tappe e che forma oggetto di un aiuto di Stato, che, una volta realizzata la prima tappa, le tappe successive costituiscono operazioni di estensione e non operazioni su un nuovo sito.

( v. punti 129, 131-132 )

Parti


Nella causa C-301/96,

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. W.-D. Plessing e T. Oppermann, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Germania,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. K.-D. Borchardt, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Núñez-Müller, Rechtsanwalt, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta,

sostenuta da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dal sig. J.E. Collins, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

avente ad oggetto l'annullamento parziale della decisione della Commissione 26 giugno 1996, 96/666/CE, relativa ad aiuti della Germania in favore del gruppo Volkswagen per gli stabilimenti di Mosel e Chemnitz (GU L 308, pag. 46),

LA CORTE,

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. D.A.O. Edward, P. Jann e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken (relatore), dai sigg. S. von Bahr e J.N. Cunha Rodrigues, giudici,

avvocato generale: sig. J. Mischo

cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali della Repubblica federale di Germania, rappresentata dai sigg. T. Oppermann e W.-D. Plessing, in qualità di agenti, e della Commissione, rappresentata dal sig. K.-D. Borchardt, assistito dall'avv. M. Núñez-Müller, all'udienza del 26 febbraio 2002,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 28 maggio 2002,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 16 settembre 1996, la Repubblica federale di Germania ha proposto un ricorso, a termini dell'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE), diretto all'annullamento parziale della decisione della Commissione 26 giugno 1996, 96/666/CE, relativa ad aiuti della Germania in favore del gruppo Volkswagen per gli stabilimenti di Mosel e Chemnitz (GU L 308, pag. 46; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Contesto normativo

2 Con lettera 31 dicembre 1988, la Commissione informava gli Stati membri di aver fissato, sulla base dell'art. 93, n. 1, del Trattato CEE (divenuto art. 93, n. 1, del Trattato CE, a sua volta divenuto art. 88, n. 1, CE), i criteri di attuazione di una disciplina generale comunitaria degli aiuti di Stato nel settore dell'automobile (in prosieguo: la «disciplina comunitaria»), criteri indicati in un documento allegato alla lettera stessa, chiedendo agli Stati membri di comunicare l'accettazione di tale disciplina entro il termine di un mese.

3 La disciplina comunitaria era oggetto della comunicazione 89/C 23/03 (GU 1989, C 123, pag. 3), il cui punto 2.5 ne dispone l'entrata in vigore il 1° gennaio 1989 con applicabilità per un periodo di due anni.

4 Ai sensi del punto 1, quarto capoverso, la disciplina comunitaria ha lo scopo, in particolare, di assoggettare la concessione di aiuti nel settore automobilistico ad una normativa più severa in modo da assicurare che la competitività dell'industria comunitaria non venga falsata da una concorrenza sleale. La Commissione sottolinea inoltre di poter attuare una politica efficace solo quando sia in grado di prendere posizione sui casi individuali di aiuto prima che quest'ultimo venga erogato.

5 Ai sensi del punto 2.2, primo capoverso, della disciplina comunitaria:

«Sono soggetti all'obbligo di notifica preventiva, ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3, del trattato CEE, gli aiuti che le autorità pubbliche intendono concedere - in applicazione di un regime di aiuti autorizzato dalla Commissione - a favore di una o più imprese operanti nel settore automobilistico come sopra definito, se il costo del progetto assistito supera i 12 milioni di ECU. Per quanto riguarda gli aiuti che le autorità pubbliche intendono concedere al di fuori del campo d'applicazione d'un regime di aiuti autorizzato, qualsiasi progetto di questo tipo, indipendentemente dal suo costo e dall'intensità dell'aiuto, è naturalmente soggetto senza eccezioni all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 93, paragrafo 3 del trattato CEE. Gli aiuti non direttamente collegati ad un progetto specifico debbono essere notificati, anche se concessi in virtù di regimi di aiuto già autorizzati dalla Commissione. Per consentire alla Commissione di presentare le proprie osservazioni in merito, è fatto obbligo agli Stati membri di comunicarle con sufficiente anticipo ogni progetto volto ad istituire o modificare aiuti».

6 Il punto 3 della disciplina comunitaria, relativo agli orientamenti per la valutazione degli aiuti, precisa, nel terzo comma, secondo trattino, quanto segue:

« - Aiuti regionali

(...)

La Commissione riconosce che l'insediamento di nuovi impianti di produzione di autoveicoli e dei loro componenti o l'estensione di impianti già attivi in regioni svantaggiate offre un valido contributo allo sviluppo regionale. Per questi motivi la Commissione ha in genere adottato un atteggiamento positivo nei confronti degli aiuti agli investimenti diretti a colmare handicap strutturali nelle regioni svantaggiate della Comunità.

Aiuti siffatti vengono generalmente concessi automaticamente secondo modalità previamente approvate dalla Commissione. Nel richiedere in futuro la notifica preventiva di aiuti siffatti, la Commissione dovrebbe avere la possibilità di metterne a confronto i benefici sul piano dello sviluppo regionale (ad esempio la promozione di uno sviluppo durevole della regione tramite la creazione di posti di lavoro in imprese efficienti o l'instaurazione di solidi legami con l'economia locale e della Comunità) con le loro eventuali conseguenze negative sul settore nel suo complesso (come la creazione di importanti sovraccapacità). Una siffatta valutazione non intende negare l'importanza cruciale degli aiuti regionali per la realizzazione della coesione a livello comunitario, ma piuttosto assicurare che altri aspetti di interesse comunitario, quali lo sviluppo dell'industria comunitaria, vengano presi in debita considerazione».

7 Poiché il governo tedesco le aveva comunicato la propria decisione di non applicare la disciplina comunitaria, la Commissione, ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, adottava la decisione 21 febbraio 1990, 90/381/CEE, intesa alla modifica del regime tedesco di aiuto all'industria automobilistica (GU L 188, pag. 55). L'art. 1 di tale decisione stabilisce:

«1. A decorrere dal 1° maggio 1990 la Repubblica federale di Germania notifica alla Commissione, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CEE, tutte le misure di aiuto di cui saranno beneficiari progetti di valore superiore ai 12 milioni di ecu in applicazione dei regimi d'aiuto indicati nell'allegato e di cui si prevede la concessione a imprese operanti nel settore automobilistico quale definito al punto 2.1 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato all'industria automobilistica. Le predette notifiche devono essere effettuate nell'osservanza delle prescrizioni stabilite ai punti 2.2 e 2.3 di tale disciplina. La Repubblica federale di Germania deve inoltre inviare le relazioni annuali prescritte dalla disciplina stessa.

2. Oltre che per i regimi di aiuto elencati in modo non tassativo nell'allegato alla presente decisione, l'obbligo stabilito nel paragrafo 1 vige in relazione a tutti gli altri regimi di aiuto di cui può [fruire] il settore automobilistico.

3. Sono esclusi dall'obbligo di notifica preventiva disposto dalla disciplina, ma restano soggetti a quello della relazione annuale, gli aiuti alle imprese automobilistiche operanti in Berlino se e in quanto vengano erogati ai sensi del "Berlin-Förderungsgesetz"».

8 Con lettera 2 ottobre 1990 la Commissione approvava il regime di aiuti regionali previsto per il 1991 dal diciannovesimo programma quadro adottato in attuazione della legge tedesca sull'azione comune «Miglioramento delle strutture economiche regionali» del 6 ottobre 1969 (in prosieguo: la «legge sull'azione comune»), ricordando al contempo la necessità di tener conto, nell'attuazione delle misure previste, della disciplina comunitaria esistente in determinati settori dell'industria. Tale programma quadro (in prosieguo: il «diciannovesimo programma quadro») precisa nella parte I, punto 9.3 (pag. 43), che la Commissione: «ha adottato decisioni che vietano l'attuazione di aiuti di Stato accordati a settori determinati anche qualora tali aiuti rientrino nell'ambito di programmi approvati (per esempio, di aiuti regionali) o tale attuazione sia subordinata alla necessità dell'autorizzazione preventiva di ciascuno dei progetti che fruiscono degli aiuti (...)

Regole siffatte si applicano nei seguenti settori:

a) (...)

- il settore automobilistico, qualora il costo di un'operazione oggetto di aiuto superi i 12 milioni di ECU».

9 Il 3 ottobre 1990 veniva proclamata la riunificazione politica della Germania, che comportava l'adesione alla Repubblica federale di Germania di cinque nuovi Länder appartenenti all'ex Repubblica democratica tedesca, tra i quali il Freistaat Sachsen.

10 Con lettera 31 dicembre 1990 la Commissione informava gli Stati membri di ritenere necessaria una proroga della disciplina comunitaria.

11 Anche questa decisione della Commissione costituiva oggetto di una comunicazione, comunicazione 91/C 81/05 (GU 1991, C 81, pag. 4), la quale, nel quarto e quinto comma, dispone quanto segue:

«(...) la Commissione ritiene necessario mantenere in vigore la disciplina degli aiuti di Stato a favore dell'industria automobilistica nella sua attuale forma. L'unica modifica che la Commissione ha deciso estende l'obbligo di notifica preventiva per la Repubblica federale di Germania a Berlino (Est) e al territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca (l'art. 1, paragrafo 3, della decisione [90/381] non è più in vigore dal 1° gennaio 1991).

Trascorsi due anni, la disciplina sarà riesaminata dalla Commissione. Le eventuali modifiche (o l'eventuale revoca della disciplina) sono competenza della Commissione, che decide previa consultazione degli Stati membri».

12 Con lettere 5 dicembre 1990 e 11 aprile 1991 indirizzate al governo tedesco la Commissione approvava l'applicazione ai nuovi Länder della legge sull'azione comune e ribadiva la necessità di tener conto, nell'attuazione delle misure previste, della disciplina comunitaria esistente in determinati settori dell'industria. Parimenti, con lettera 9 gennaio 1991 essa approvava l'estensione ai nuovi Länder dei regimi di aiuti regionali esistenti, precisando l'obbligo di rispettare le disposizioni della disciplina comunitaria.

13 Il 23 dicembre 1992 la Commissione decideva di non modificare la disciplina esistente, la quale sarebbe rimasta in vigore finché essa non avesse organizzato un successivo riesame. Questa decisione costituiva oggetto della comunicazione 93/C 36/06 (GU 1993, C 36, pag. 17).

14 Nella sentenza 29 giugno 1995, causa C-135/93, Spagna/Commissione (Racc. pag. I-1651, punto 39), la Corte osservava che la suddetta decisione doveva essere interpretata nel senso che essa ha prorogato la disciplina solamente sino al suo successivo riesame che, al pari di quelli precedenti, doveva aver luogo alla scadenza di un nuovo periodo di vigenza di due anni, ossia entro il 31 dicembre 1994.

15 A seguito della pronuncia di tale sentenza, con lettera 6 luglio 1995 la Commissione informava gli Stati membri di aver deciso, il 5 luglio 1995, nell'interesse comunitario, la proroga della decisione 23 dicembre 1992, con effetto retroattivo a partire dal 1° gennaio 1995, in modo da non produrre soluzione di continuità nell'applicazione della disciplina comunitaria. La Commissione precisava che tale proroga avrebbe trovato applicazione solamente sino all'esaurimento della procedura di cui all'art. 93, n. 1, del Trattato, che essa aveva deciso di avviare simultaneamente. Tale decisione, oggetto della comunicazione 95/C 284/03 (GU 1995, C 284, pag. 3), veniva annullata dalla sentenza della Corte 15 aprile 1997, causa C-292/95, Spagna/Commissione (Racc. pag. I-1931).

16 Peraltro, con una seconda lettera datata 6 luglio 1995, la Commissione informava gli Stati membri di aver deciso, il 5 luglio 1995, di proporre loro, a seguito della citata sentenza 29 giugno 1995, Spagna/Commissione, la reintroduzione dell'inquadramento comunitario per un periodo di due anni, apportandovi talune modifiche e, in particolare, un aumento della soglia per la notifica a 17 milioni di ECU. La proposta nuova versione del punto 2.5 della disciplina comunitaria stabiliva: «Le misure entreranno in vigore non appena tutti gli Stati membri avranno comunicato il loro accordo o al più tardi il 1° gennaio 1996. Tutti i progetti di aiuto che non siano ancora stati approvati in via definitiva dalle competenti autorità pubbliche a tale data saranno soggetti all'obbligo di notificazione preventiva».

17 Con lettera 15 agosto 1995 il governo tedesco acconsentiva alla reintroduzione della disciplina comunitaria.

Fatti all'origine della controversia

18 A seguito dell'entrata in vigore dell'unione economica, monetaria e sociale tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica democratica tedesca, avvenuta il 1° luglio 1990, la domanda e la produzione di autoveicoli Trabant in Sassonia (Germania) crollavano. Al fine di salvaguardare l'industria automobilistica di tale regione, la Volkswagen AG (in prosieguo: la «Volkswagen») avviava negoziati con la Treuhandanstalt (l'organismo di diritto pubblico incaricato della ristrutturazione delle imprese dell'ex Repubblica democratica tedesca, in prosieguo: il «THA»), i quali approdavano ad un accordo di principio nell'ottobre 1990. Detto accordo prevedeva, in particolare, quanto segue:

- la creazione comune di una società per la tutela dell'occupazione («Beschäftigungsgesellschaft»), la Sächsische Automobilbau GmbH (in prosieguo: la «SAB»), controllata inizialmente per l'87,5% dalla THA e per il 12,5% dalla Volkswagen;

- il rilevamento, da parte della SAB, dei reparti di verniciatura (allora in via di costruzione) e assemblaggio finale situati a Mosel (Germania) (in prosieguo: «Mosel I»);

- il rilevamento, da parte della Volkswagen Sachsen GmbH (in prosieguo: la «VW Sachsen»), controllata totalmente dalla Volkswagen, di una fabbrica di motori situata a Chemnitz (Germania)(in prosieguo: «Chemnitz I»);

- il rilevamento, da parte della VW Sachsen, della produzione di testate di motore nella zona di Eisenach (Germania), e

- la realizzazione da parte della VW Sachsen di una nuova fabbrica di autoveicoli a Mosel, comprendente le quattro attività principali di fabbricazione, ossia la pressa, la carrozzeria grezza, la verniciatura e l'assemblaggio finale (in prosieguo: «Mosel II»), nonché di una nuova fabbrica di motori a Chemnitz (in prosieguo: «Chemnitz II»).

19 Secondo gli accordi iniziali, il rilevamento e la ristrutturazione di Mosel I e di Chemnitz I avrebbero costituito una soluzione transitoria, volta ad evitare la disoccupazione della manodopera esistente, in attesa dell'entrata in funzione, prevista per il 1994, di Mosel II e di Chemnitz II.

20 Con lettera 19 settembre 1990 la Commissione domandava al governo tedesco di notificarle, conformemente alla disciplina comunitaria, gli aiuti di Stato a tali progetti di investimento. Con lettere 14 dicembre 1990 e 14 marzo 1991 la Commissione ribadiva che gli aiuti non potevano essere concessi se non previa notificazione e autorizzazione da parte della Commissione. Tale questione veniva anche inserita nell'ordine del giorno di due incontri bilaterali svoltisi a Bonn (Germania) il 31 gennaio e il 7 febbraio 1991.

I decreti 22 marzo 1991

21 Il 22 marzo 1991 il Ministero dell'Economia e del Lavoro del Freistaat Sachsen adottava, in base alla legge sull'azione comune, due decreti sulla concessione di premi all'investimento alla VW Sachsen relativamente a Mosel II e a Chemnitz II (in prosieguo: i «decreti del 1991»), di importo complessivo pari a DEM 757 milioni per Mosel II, con versamenti scaglionati tra il 1991 e il 1994, e a DEM 147 milioni per Chemnitz II, con versamenti scaglionati tra il 1991 e il 1996.

22 Il 18 marzo 1991 il Finanzamt Zwickau-Land decideva, a favore della VW Sachsen, l'erogazione di talune sovvenzioni agli investimenti, ai sensi dell'Investitionszulagengesetz (legge tedesca sui premi d'investimento) del 1991.

23 Il gruppo Volkswagen chiedeva altresì la possibilità di effettuare ammortamenti straordinari, in base al Fördergebietsgesetz (legge tedesca sulle aree da incentivare) del 1991.

24 Con lettera 25 marzo 1991 le autorità tedesche fornivano alla Commissione informazioni relative agli aiuti indicati ai punti 21-23 della presente sentenza, precisando di non disporre ancora di informazioni più precise e di prevedere l'erogazione dei suddetti aiuti nell'ambito del regime di aiuti approvati dalla Commissione per i nuovi Länder. Con lettera 17 aprile 1991 la Commissione indicava che la lettera delle autorità tedesche del 25 marzo 1991 costituiva una notifica ai sensi dell'art. 93, n. 3, del Trattato, ma che erano necessarie informazioni supplementari.

25 Con lettera 29 maggio 1991 le autorità tedesche sostenevano, in particolare, che la disciplina comunitaria non sarebbe stata applicabile ai nuovi Länder nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 1991, considerato che l'applicabilità della disciplina medesima sarebbe stata limitata a due anni e sarebbe scaduta il 31 dicembre 1990, ove la sua proroga sarebbe stata accettata solamente nell'aprile 1991. A parere delle dette autorità, poiché gli aiuti controversi sarebbero stati approvati anteriormente al 31 marzo 1991, le varie pratiche ad essi afferenti avrebbero potuto essere esaminate, a quel punto, dalla Commissione, solamente con riferimento al regime di aiuti regionali (v. supra, punto 8). La Commissione respingeva gli argomenti delle autorità tedesche esposti nel corso di una riunione svoltasi il 10 luglio 1991 e, con lettera 16 luglio 1991, richiedeva informazioni supplementari dettagliate. A seguito alla risposta del governo tedesco in data 17 settembre 1991, la Commissione formulava una nuova serie di quesiti con lettera 27 novembre 1991.

26 Nell'ottobre e nel dicembre 1991 il gruppo Volkswagen percepiva, in relazione a Mosel II e Chemnitz II, premi all'investimento di importo pari a DEM 360,8 milioni, nonché indennità d'investimento di importo pari a DEM 10,6 milioni.

27 Con decisione 18 dicembre 1991, oggetto della comunicazione 92/C 68/04 (GU 1992, C 68, pag. 4) e notificata al governo tedesco il 14 gennaio 1992, la Commissione avviava, ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato, la procedura di esame della compatibilità con il mercato dei diversi aiuti destinati a finanziare gli investimenti negli stabilimenti di Mosel I, Mosel II, Chemnitz I e Chemnitz II nonché in quello di Eisenach.

28 In tale decisione la Commissione formulava, segnatamente, le seguenti conclusioni:

«(...) gli aiuti che le autorità tedesche si propongono di concedere danno adito a gravi perplessità per i seguenti motivi:

- gli aiuti non sono stati debitamente notificati alla Commissione ai sensi dell'art. 93, n. 3, del trattato CEE;

- l'elevata intensità degli aiuti previsti per un piano che comporta una forte espansione della capacità produttiva sul mercato automobilistico europeo minaccia di falsare la concorrenza;

- finora non sono stati addotti elementi sufficienti per giustificare l'intensità relativamente elevata degli aiuti regionali e la concessione di aiuti indiretti agli investimenti da parte di THA a fronte degli svantaggi strutturali che [il gruppo Volkswagen] deve indubbiamente affrontare nei nuovi Länder; al contrario, l'intensità complessiva dell'aiuto potrebbe risultare sproporzionatamente elevata e incompatibile con i criteri della disciplina comunitaria degli aiuti nel settore automobilistico».

29 Con lettera 29 gennaio 1992 il governo tedesco si dichiarava pronto a sospendere qualunque erogazione di aiuti fino alla conclusione della procedura di esame.

30 Con lettera 24 aprile 1992 la Commissione richiedeva ulteriori informazioni alle autorità tedesche, alla THA e alla Volkswagen. Facendo seguito ad una riunione svoltasi il 28 aprile 1992, nonché alle lettere della Commissione del 14 maggio, 5 giugno, 21 agosto e 17 novembre 1992, le autorità tedesche fornivano informazioni supplementari con lettere del 20 maggio, 3 e 12 giugno, 20 e 29 luglio, 8 e 25 settembre, 16 e 21 ottobre, 4 e 25 novembre 1992, e lo stesso faceva la Volkswagen con lettere del 15 giugno e 30 ottobre 1992, del 12 e 20 giugno 1993. Le parti si incontravano anche il 16 giugno, il 9 settembre, il 12 e il 16 ottobre e il 3 dicembre 1992, l'8 e l'11 giugno 1993.

31 Il 13 gennaio 1993 la Volkswagen decideva di ritardare gran parte dei progetti di investimenti inizialmente previsti negli stabilimenti di Mosel e Chemnitz. Essa prevedeva che il reparto di verniciatura e la catena di montaggio finale di Mosel II sarebbero ormai divenuti operativi solo nel 1997 e che l'unità di produzione di motori di Chemnitz II sarebbe entrata in funzione solo nel 1996. La Commissione acconsentiva a riesaminare la propria valutazione sulla base dei nuovi progetti di investimento della Volkswagen.

I decreti 30 marzo 1993

32 Il 30 marzo 1993 il Ministero dell'Economia e del Lavoro del Freistaat Sachsen adottava due decreti modificativi dei decreti del 1991 (in prosieguo: i «decreti del 1993»). L'importo complessivo dei premi all'investimento previsti ammontava quindi a DEM 708 milioni per Mosel II, con versamenti scaglionati tra il 1991 e il 1997, e a DEM 195 milioni per Chemnitz II, con versamenti scaglionati tra il 1992 e il 1997.

33 Alcuni dettagli dei nuovi progetti di investimento della Volkswagen venivano presentati alla Commissione nel corso di un colloquio svoltosi il 5 maggio 1993. Con lettera 6 giugno 1993 la Germania trasmetteva altresì alcune informazioni su tali progetti, integrate dalla Volkswagen con lettere 24 giugno e 6 luglio 1993 e con un fax datato 10 novembre 1993. Questi nuovi dati venivano inoltre vagliati nel corso di colloqui svoltisi il 18 maggio, il 10 giugno, il 2 e il 22 luglio 1993. Nuove informazioni sulle previsioni delle capacità produttive della Volkswagen venivano fornite in una lettera del governo tedesco del 15 febbraio 1994 e con fax del 25 febbraio 1994.

34 La Commissione raccoglieva inoltre nuovi dati sui progetti d'investimento nel corso di una visita in loco agli inizi dell'aprile 1994 e nel corso di colloqui svoltisi l'11 maggio, il 2, il 7 e il 24 giugno 1994. Inoltre, alcuni documenti le venivano recapitati in occasione di tali colloqui ed altri le venivano trasmessi dalle autorità tedesche e dalla Volkswagen il 10 maggio, il 30 giugno, il 4 e il 12 luglio 1994.

I decreti 24 maggio 1994

35 Il 24 maggio 1994 il Ministero dell'Economia e del Lavoro del Freistaat Sachsen adottava due decreti che modificavano i decreti del 1991 e del 1993 (in prosieguo: i «decreti del 1994»). L'importo complessivo dei premi all'investimento previsti diveniva quindi pari a DEM 648 milioni per Mosel II, con versamenti scaglionati tra il 1991 e il 1997, e a DEM 167 milioni per Chemnitz II, con versamenti scaglionati tra il 1992 e il 1997.

36 Con accordo 21 giungo 1994, completato da una clausola aggiuntiva datata 1° novembre 1994, la Volkswagen acquistava dalla THA l'87,5% della parte di capitale sociale della SAB che non era ancora in suo possesso.

La decisione della Commissione 94/1068/CE

37 Il 27 luglio 1994, la Commissione emanava la decisione 94/1068/CE, riguardante gli aiuti a favore degli investimenti del gruppo Volkswagen nei nuovi Länder tedeschi (GU L 385, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Mosel I»). Al punto IV, quarto capoverso, della motivazione di tale decisione, la Commissione osservava quanto segue:

«Nell'avviare il procedimento la Commissione aveva considerato tutti i progetti di investimento di Volkswagen in Sassonia come un unico insieme e si proponeva quindi di decidere in merito a tutti gli elementi di aiuto nel loro insieme. Anche dopo aver deciso, nel 1993, di ritardare gli investimenti riguardanti i nuovi stabilimenti, Volkswagen continuava a sostenere che ciò non avrebbe inciso sulla tecnica di produzione, sull'occupazione della manodopera e su altre variabili rilevanti. In seguito ad una visita in loco effettuata nello stesso anno, emerse tuttavia chiaramente, e venne confermato dagli esperti, che non era più possibile mantenere tale posizione. Volkswagen ammise infatti nei riguardi della Commissione che i vecchi piani erano nel frattempo superati e che ne era in corso la revisione. I nuovi piani per le nuove fabbriche di autovetture e di motori Mosel II e Chemnitz II sono strettamente collegati con lo sviluppo della Golf A 4 che verrà posta in produzione quando inizierà a produrre anche Mosel II, ossia nel 1997. La versione definitiva dei nuovi piani sarà disponibile soltanto per la fine dell'anno 1994. Per quanto è dato sapere, i nuovi piani comportano modifiche essenziali della tecnologia e della struttura di produzione. E' chiaro che il collegamento iniziale fra gli investimenti nei vecchi stabilimenti della Treuhand e i nuovi progetti di costruzione su nuove aree non esiste più. La Commissione limiterà pertanto la presente decisione all'aiuto per la ristrutturazione degli impianti esistenti - sul quale può formarsi una chiara opinione in base alle informazioni disponibili - e deciderà in merito ai nuovi progetti di costruzione soltanto quando Volkswagen e il governo tedesco saranno in grado di presentarle i piani definitivi di investimento e di aiuto (...)».

38 Dalla decisione Mosel I risulta che i reparti di verniciatura e assemblaggio finale di Mosel I erano stati modernizzati e trasformati conformemente all'accordo concluso con la THA (v. supra, punto 18). In un primo periodo, ossia sino al 1992, Mosel I era stato utilizzato per l'assemblaggio finale dei modelli VW Polo e Golf A2, le cui componenti venivano fabbricate altrove da altri stabilimenti del gruppo Volkswagen e consegnate a Mosel in pezzi separati. A partire dal luglio 1992 l'utilizzazione combinata dei reparti di verniciatura e assemblaggio finale di Mosel I, la cui trasformazione era appena stata completata, e del nuovo reparto carrozzeria di Mosel II, che era appena divenuto operativo, permetteva di iniziare la produzione del modello Golf A3 a Mosel, mentre le operazioni di pressatura venivano effettuate altrove. Successivamente, nel gennaio 1993, la logistica veniva trasferita da Wolfsburg a Mosel I, mentre nuovi fornitori si insediavano nelle vicinanze per la consegna delle componenti necessarie a Mosel I e Chemnitz I. Il nuovo reparto pressa di Mosel II iniziava la sua attività nel marzo 1994, vicino a Mosel I.

39 Ciò premesso, all'art. 1 della decisione Mosel I la Commissione dichiarava, in particolare, compatibili con il mercato comune vari aiuti erogati sino alla fine del 1993, data in cui doveva essere completata la ristrutturazione, fino ad un importo massimo di DEM 487,3 milioni per Mosel I e di DEM 84,8 milioni per Chemnitz I. Per contro, alcuni aiuti concessi successivamente venivano dichiarati incompatibili con il mercato comune e in special modo quelli definiti come aiuti a favore di investimenti di sostituzione e ammodernamento che, secondo la decisione Mosel I, non potevano essere autorizzati in base alla disciplina comunitaria (v. decisione Mosel I, punti IX e X della motivazione).

40 Successivamente, il governo tedesco informava più volte verbalmente la Commissione dei ritardi nella realizzazione di Mosel II e di Chemnitz II. In una lettera datata 12 aprile 1995 la Commissione ricordava alle autorità tedesche il loro dovere di comunicarle i progetti della Volkswagen per questi nuovi stabilimenti, in modo da consentirle di esaminare i relativi aiuti. La lettera rimaneva senza risposta. Con lettera 4 agosto 1995 la Commissione chiedeva che le informazioni necessarie le fossero comunicate al più presto possibile, annunciando che avrebbe adottato una decisione provvisoria, seguita da una definitiva, sulla base dei documenti a sua disposizione, nel caso in cui la Germania non avesse risposto alla sua domanda. Il governo tedesco rispondeva informando la Commissione, con lettera 22 agosto 1995, che i progetti di investimento Volkswagen non erano ancora messi a punto.

41 Il 31 ottobre 1995 la Commissione adottava la decisione 96/179/CE, che ingiunge al governo tedesco di fornire tutti i documenti, le informazioni e i dati concernenti i nuovi progetti di investimento del Gruppo Volkswagen nei nuovi Länder e gli aiuti ad essi destinati (GU 1996, L 53, pag. 50).

42 A seguito di tale decisione, alcune informazioni relative ai suddetti progetti e alla capacità produttiva venivano comunicate alla Commissione nel corso di un colloquio svoltosi il 20 novembre 1995. Tali informazioni venivano confermate con lettera 13 dicembre 1995 e chiarimenti venivano forniti nel corso di una visita in loco, il 21 e il 22 dicembre 1995. Il 15 gennaio 1996 la Commissione poneva altre domande alle autorità tedesche. Dopo un colloquio del 23 gennaio 1996 la maggior parte delle informazioni mancanti le venivano comunicate con lettere datate 1 e 12 febbraio 1996.

I decreti 21 febbraio 1996

43 Il 21 febbraio 1996 il Ministero dell'Economia e del Lavoro del Freistaat Sachsen adottava due decreti modificativi dei decreti del 1991, del 1993 e del 1994. L'importo complessivo dei premi all'investimento ormai previsto diveniva pari a DEM 499 milioni per Mosel II, con versamenti scaglionati tra il 1991 e il 1997, e a DEM 109 milioni per Chemnitz II, con versamenti scaglionati tra il 1992 e il 1997.

44 Con lettera 23 febbraio 1996 la Commissione ricordava alle autorità tedesche che le mancavano ancora alcune informazioni. Queste le venivano comunicate durante un colloquio svoltosi il 25 marzo 1996 e venivano poi discusse il 2 e l'11 aprile 1996. Un nuovo colloquio si svolgeva il 29 maggio 1996.

La decisione impugnata

45 Il 26 giugno 1996 la Commissione emanava la decisione impugnata, che, nel dispositivo, così recita:

«Articolo 1

I seguenti aiuti che la Germania intende concedere a favore di diversi progetti di investimento della Volkswagen (...) in Sassonia sono compatibili con l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato e con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'[Accordo sullo Spazio Economico Europeo 2 maggio 1992 (GU 1994, L 1, pag. 3; in prosieguo: l'"accordo SEE")]:

- aiuti a favore del [gruppo Volkswagen] per i [suoi] progetti di investimento a Mosel (Mosel II) e Chemnitz (Chemnitz II) sotto forma di contributi diretti agli investimenti a concorrenza massima di 418,7 milioni di DEM;

- aiuti a favore del [gruppo Volkswagen] per i [suoi] progetti di investimento a Mosel (Mosel II) e Chemnitz (Chemnitz II) sotto forma di contributi fiscali agli investimenti a concorrenza massima di 120,4 milioni di DEM.

Articolo 2

I seguenti aiuti che la Germania intende concedere a favore di diversi progetti di investimento della Volkswagen (...) in Sassonia sono incompatibili con l'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato e con l'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE e non possono pertanto essere erogati:

- i previsti aiuti agli investimenti a favore del [gruppo Volkswagen] per i [suoi] progetti di investimento a Mosel (Mosel II) e Chemnitz (Chemnitz II) sotto forma di ammortamenti straordinari sugli investimenti nel quadro della legge sulle aeree assistite, per un valore nominale pari a 51,67 milioni di DEM;

- i previsti aiuti agli investimenti a favore del [gruppo Volkswagen] per i [suoi] progetti di investimento a Mosel (Mosel II) e Chemnitz (Chemnitz II) sotto forma di contributi diretti agli investimenti, per l'importo eccedente quello menzionato all'articolo 1, primo comma, vale a dire 189,1 milioni di DEM.

Articolo 3

La Germania assume l'impegno che la capacità degli stabilimenti di Mosel nel 1997 non supererà 432 veicoli al giorno.

(...)

La Germania trasmette inoltre alla Commissione, e discute con essa, relazioni annuali sulla realizzazione degli investimenti sovvenzionabili, pari a 2 654,1 milioni di DEM, [in] Mosel II e Chemnitz II, nonché sull'avvenuta erogazione degli aiuti, per accertare che l'intensità combinata effettiva degli aiuti, espressa come equivalente sovvenzione lordo, non superi il 22,3% per Mosel II e il 20,8% per Chemnitz II (...).

Articolo 4

La Germania informa la Commissione entro un mese dalla notificazione della presente decisione delle misure prese per conformarvisi.

Articolo 5

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione».

46 A seguito di una lettera inviata in data 8 luglio 1996 dal presidente del comitato di direzione della Volkswagen al Ministro-presidente del Freistaat Sachsen, quest'ultimo versava alla Volkswagen, nel luglio del 1996, DEM 90,7 milioni a titolo di premi all'investimento già dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla decisione impugnata.

Il procedimento

47 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale di primo grado in data, rispettivamente, 26 agosto e 13 settembre 1996, il Freistaat Sachsen, da un lato, e la Volkswagen nonché la VW Sachsen, dall'altro, proponevano due ricorsi diretti all'annullamento parziale della decisione impugnata, registrati, rispettivamente, ai numeri di ruolo T-132/96 e T-143/96.

48 Con il presente ricorso, registrato presso la cancelleria della Corte il 16 settembre 1996, la Repubblica federale di Germania ha proposto azione giudiziaria avverso la stessa decisione.

49 Con ordinanza 4 febbraio 1997 la Corte ha sospeso il presente procedimento sino alla pronuncia delle sentenze del Tribunale nelle cause T-132/96 e T-143/96.

50 Con ordinanza del presidente della Corte 13 marzo 2000 è stato autorizzato l'intervento del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a sostegno della Commissione.

51 Con sentenza 15 dicembre 1999, cause riunite T-132/96 e T-143/96, Freistaat Sachsen e a./Commissione (Racc. pag. II-3663; in prosieguo: la «sentenza del Tribunale)», il Tribunale ha respinto i ricorsi di cui al punto 47 della presente sentenza.

52 Con atti depositati presso la cancelleria della Corte in data 23 febbraio 2000, il Freistaat Sachsen, da un lato, nonché la Volkswagen e la VW Sachsen, dall'altro, hanno proposto due ricorsi avverso la sentenza del Tribunale, registrati rispettivamente ai numeri di ruolo C-57/00 P e C-61/00 P.

Sul merito

53 La Repubblica federale di Germania chiede alla Corte di voler annullare, in primo luogo, l'art. 2, della decisione impugnata, in secondo luogo, l'art. 1 della decisione medesima, nella parte in cui le sovvenzioni agli investimenti e i premi di investimento dichiarati compatibili con il mercato comune vengono limitate, rispettivamente, a DEM 418,7 milioni e a DEM 120,4 milioni, nonché, infine, l'art. 3, secondo comma, della decisione medesima, nella parte in cui il cumulo effettivo degli aiuti, espresso in equivalente-sovvenzione lordo, verrebbe limitato al 22,3% per lo stabilimento Mosel II e al 20,8% per lo stabilimento Chemnitz II. Il detto Stato membro chiede parimenti la condanna della Commissione alle spese.

54 A sostegno del ricorso la Repubblica federale di Germania deduce vari motivi di annullamento relativi, rispettivamente, alla violazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato CE [divenuto, in seguito a modifica, art. 87, n. 2, lett. c), CE], dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 190 del Trattato CE (divenuto art. 253 CE), dell'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato, dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, dell'art. 92, n. 3, del Trattato, nonché relativi all'incomprensibilità e all'inesattezza dell'analisi dei costi e dei benefici effettuata dalla Commissione e, in ultimo luogo, relativi alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

55 La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso in quanto infondato e di condannare la ricorrente alle spese.

56 In sede di replica la Repubblica federale di Germania ha desistito da due motivi, vale a dire quello relativo alla violazione dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato e quello relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato

57 Il governo tedesco, richiamandosi a vari dati (produttività, tasso di esportazione marginale della Germania dell'Est, scarto tra la domanda interna e la produzione locale, crescita del prodotto interno lordo, prodotto interno lordo per abitante e tasso di disoccupazione), ritiene che, nel 1996 e per un periodo indeterminato, la Germania dell'Est sarebbe stata afflitta da svantaggi gravi causati dalla divisione della Germania.

58 A parere del detto governo, gli aiuti concessi sarebbero compatibili con il mercato comune laddove sussistano i requisiti imposti dall'art. 92 del Trattato, il che ricorrerebbe nella specie.

59 Orbene, nella decisione impugnata la Commissione avrebbe deliberatamente negato l'applicazione di tale principio sulla base del rilievo che le deroghe al divieto di aiuti di Stato dovrebbero essere interpretate restrittivamente. Senza contestare l'obbligatorietà di una siffatta interpretazione delle deroghe, il governo tedesco contesta alla Commissione di aver ridotto al massimo la portata della deroga prevista dalle disposizioni dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, pregiudicando in tal modo il loro effetto utile.

60 Il detto governo ricorda che tali disposizioni sarebbero state mantenute, anche successivamente alla riunificazione tedesca, nel Trattato sull'Unione europea, nel Trattato di Amsterdam e nell'Accordo SEE, il che sarebbe indicativo del fatto che i legislatori dei detti trattati e del menzionato accordo avrebbero concepito tale deroga nel senso che essa sarebbe destinata a perdurare anche al di là della situazione particolare risultante dalla divisione politica ed economica della Germania.

61 Nell'ambito dell'applicazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, la Commissione dovrebbe limitarsi a verificare che le autorità nazionali non applichino tale disposizione in modo illegittimo, controllando in particolare che l'aiuto sia destinato a compensare gli svantaggi economici connessi alla divisione della Germania, cosa che la Commissione, per l'appunto, non avrebbe fatto nella specie.

62 Inoltre, da un raffronto dei termini utilizzati alla lett. c) dell'art. 92, n. 2, del Trattato («compensare gli svantaggi») con quelli utilizzati alla precedente lett. b) («ovviare ai danni arrecati») emergerebbe che, nella fattispecie di cui alla prima disposizione, gli svantaggi economici non sarebbero conseguenti ad un avvenimento unico ed improvviso, bensì si sarebbero prodotti progressivamente, a causa dello sviluppo separato della Germania dell'Est rispetto alla Germania dell'Ovest.

63 Nella specie, la Commissione avrebbe fatto eccessivo uso del proprio potere di controllo, astenendosi intenzionalmente dall'esaminare la necessità di compensare gli svantaggi economici connessi alla divisione della Germania.

Giudizio della Corte

64 Le disposizioni dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato precisano che sono compatibili con il mercato comune «gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione».

65 Considerato che tali disposizioni non sono state abrogate, successivamente alla riunificazione della Germania, né dal Trattato sull'Unione europea né dal Trattato di Amsterdam, non può presumersi, in considerazione del valore oggettivo delle norme del diritto comunitario, che le disposizioni medesime siano divenute prive di oggetto a seguito della riunificazione della Germania (v. sentenze 19 settembre 2000, causa C-156/98, Germania/Commissione, Racc. pag. I-6857, punti 47 e 48, e 28 gennaio 2003, causa C-334/99, Germania/Commissione, Racc. pag. I-1139, punto 116).

66 Tuttavia, trattandosi di una deroga al principio generale di incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, enunciata dall'art. 92, n. 1, del Trattato, la disposizione di cui al successivo n. 2, lett. c), del medesimo articolo deve essere oggetto di interpretazione restrittiva (v. sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, cit., punto 49).

67 A tal riguardo, la Corte ha già avuto modo di affermare, nelle menzionate sentenze 19 settembre 2000, Germania/Commissione (punto 52), e 28 gennaio 2003, Germania/Commissione (punto 120), che l'espressione «divisione della Germania» si riferisce storicamente alla demarcazione nel 1948 della linea di separazione tra le due zone occupate e che, pertanto, gli «svantaggi economici provocati da tale divisione» possono riguardare solamente quelli insorti in talune regioni tedesche per l'isolamento causato dalla creazione di tale linea di confine fisica, quali l'interruzione delle vie di comunicazione o la perdita di sbocchi in conseguenza dell'interruzione delle relazioni commerciali tra le due parti del territorio tedesco.

68 Il governo tedesco ha contestato, particolarmente nel corso della fase orale del procedimento, tale interpretazione accolta dalla Corte suggerendo, sostanzialmente, che la nozione di «svantaggi economici provocati da tale divisione» ai sensi dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato si applicherebbe agli aiuti necessari per compensare l'arretratezza nello sviluppo economico riconducibile al regime politico-economico precedentemente esistente sul territorio dei nuovi Länder.

69 Tale interpretazione della nozione di svantaggi economici provocati dalla divisione della Germania non può trovare accoglimento.

70 Infatti, la tesi del governo tedesco secondo cui l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato consentirebbe di compensare totalmente l'innegabile arretratezza economica di cui soffrono i nuovi Länder si porrebbe in contrasto tanto con il carattere derogatorio di tale disposizione quanto con il suo contesto e con gli scopi che essa persegue (v. menzionata sentenza 28 gennaio 2003, Germania/Commissione, punto 121).

71 A tal riguardo, occorre rammentare l'obbligo di interpretazione restrittiva delle deroghe al principio generale dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato (v. supra, punto 66).

72 Pertanto, come emerge chiaramente dal punto 54 della menzionata sentenza 19 settembre 2000, Germania/Commissione, possono essere unicamente compensati, ai sensi di tale disposizione, gli svantaggi economici provocati direttamente dalla divisione geografica della Germania.

73 Ne consegue che l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato non può essere interpretato nel senso che ricomprenda fattispecie che non costituiscono conseguenza diretta della precedente esistenza di una frontiera intertedesca, bensì che costituiscono, in ampia misura, il risultato concreto delle politiche economiche perseguite dalla Repubblica democratica tedesca.

74 L'interpretazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato sostenuta dal governo tedesco produrrebbe quindi la conseguenza di spezzare il nesso diretto che deve necessariamente sussistere tra lo svantaggio economico e la divisione geografica della Germania.

75 Le differenze di sviluppo tra i Länder già esistenti e quelli nuovi si spiegano con ragioni diverse dalla separazione geografica risultante dalla divisione della Germania e, in particolare, con i differenti regimi politico-economici istituiti nelle due parti della Germania.

76 Ne consegue che il governo tedesco, non avendo dimostrato la necessità degli aiuti al fine di compensare uno svantaggio economico provocato dalla divisione geografica della Germania, non ha quindi provato che la Commissione sia incorsa in una violazione dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.

77 Il detto governo sostiene peraltro, che, in passato, tale disposizione non sarebbe stata interpretata dalla Commissione unicamente nel senso di una norma diretta a compensare gli svantaggi direttamente derivanti dal confine tra la Germania dell'Ovest e la Germania dell'Est, bensì parimenti nel senso di una disposizione destinata ad andare oltre le conseguenze economiche della divisione della Germania in differenti zone economiche. Detto governo rinvia a tal riguardo alla decisione della Commissione 11 dicembre 1964, relativa agli aiuti destinati a facilitare l'integrazione della Saar nell'economia della Repubblica federale di Germania (Bollettino della Comunità economica europea 2-1965, pag. 33; in prosieguo: la «decisione relativa alla Saar»).

78 Da tale decisione emerge che la Commissione ha autorizzato, sulla base dell'art. 92, n. 2, lett. b), del Trattato ovvero in virtù della successiva lett. c) del n. 2 del medesimo articolo, taluni aiuti a favore, in primo luogo, degli espulsi, dei rifugiati e delle vittime della guerra e degli smembramenti del paese, in secondo luogo, delle regioni frontaliere della zona sovietica, in terzo luogo, di Berlino (Germania) in considerazione della sua situazione particolare e, in ultimo luogo, a favore della Saar, al fine di facilitarne l'integrazione nella Repubblica federale di Germania.

79 Tuttavia, contrariamente a quanto afferma il governo tedesco, tali aiuti non sono stati concessi unicamente a beneficio della Saar e, in particolare, non viene chiaramente precisato il fondamento normativo sul quale la Commissione si è basata ai fini dell'autorizzazione degli aiuti concessi a tale Land. Come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 71 delle conclusioni relative alla causa Freistaat Sachsen e a./Commissione (sentenza pronunciata in data odierna, cause riunite C-57/00 P e C-61/00 P), le disposizioni di cui alle lett. b) e c) del n. 2 dell'art. 92 vengono menzionate alternativamente e, atteso che la decisione relativa alla Saar si riferisce parimenti agli aiuti a favore di regioni frontaliere della zona sovietica e di Berlino, il riferimento all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato non consente di dedurre che tale riferimento sia stato operato unicamente con riguardo alla Saar, essendo possibile che esso sia stato operato solo in relazione alle regioni frontaliere della zona sovietica e a Berlino.

80 In ogni caso, si deve rilevare che, a prescindere dall'interpretazione data dalla Commissione all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato in passato, questa non può incidere sulla fondatezza dell'interpretazione della stessa disposizione accolta dalla Commissione nella decisione impugnata e, conseguentemente, sulla sua validità.

81 Infatti, la validità della decisione impugnata deve essere esaminata unicamente nell'ambito dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato e non sulla base di una pretesa prassi anteriore.

82 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il primo motivo dev'essere respinto.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 190 del Trattato

Sulla pretesa carenza di motivazione della decisione con riguardo all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato

83 Con il primo capo del secondo motivo, il governo tedesco contesta alla Commissione di aver motivato la decisione impugnata unicamente con riferimento art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, pur avendo dichiarato di considerare l'art. 92, n. 2, lett. c), del medesimo quale fondamento normativo determinante. A tal riguardo, a parere del detto governo, la Commissione, senza fornire alcuna motivazione, si sarebbe limitata ad invocare la necessità di un'interpretazione restrittiva di quest'ultima disposizione e a richiamare la circostanza che tale disposizione non avrebbe dovuto essere applicata ad aiuti regionali a favore di nuovi progetti di investimento.

84 Orbene, secondo il governo tedesco, da costante giurisprudenza risulterebbe che la portata dell'obbligo di motivazione dipenderebbe dalla natura dell'atto in questione. Tale obbligo sarebbe soggetto a condizioni particolarmente restrittive per quanto attiene alle decisioni indirizzate a destinatari specifici, affinché la Corte possa esercitare il proprio sindacato e tanto gli Stati membri quanto i singoli interessati siano in grado di conoscere il contesto nel quale le istituzioni comunitarie abbiano fatto applicazione del Trattato. Tale motivazione rivestirebbe ancor maggior importanza nella specie in quanto, oltre ad uno Stato membro, sarebbero interessate le autorità di un Land e una società privata.

85 Il governo medesimo aggiunge che il richiamo da parte della Commissione ad altre decisioni, parimenti viziate da carenza di motivazione, non sarebbe idoneo a rendere intellegibile agli interessati la decisione impugnata.

86 A parere della Commissione, la decisione impugnata sarebbe sufficientemente motivata, in quanto si collocherebbe in un contesto ampiamente conosciuto dal governo tedesco.

- Giudizio della Corte

87 Secondo costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall'art. 190 del Trattato dev'essere adeguata alla natura dell'atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev'essere valutata in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell'atto, della natura dei motivi esposti e dell'interesse che i destinatari dell'atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l'accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all'art. 190 del Trattato va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (v., in particolare, sentenze 13 marzo 1985, cause riunite 296/82 e 318/82, Paesi Bassi e Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 809, punto 19, e 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink's France, Racc. pag. I-1719, punto 63).

88 E' pur vero che la decisione impugnata contiene un'esposizione sommaria dei motivi per i quali la Commissione ha negato l'applicazione, nella specie, della deroga di cui all'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato.

89 Occorre tuttavia sottolineare che la decisione impugnata è stata emanata in un contesto ben noto al governo tedesco e che essa si colloca in una prassi decisionale costante.

90 A tal riguardo si deve precisare che, nell'ambito delle sue relazioni con la Commissione, il governo tedesco, dal 1990 in poi, ha fatto riferimento in varie occasioni alle disposizioni dell'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato, insistendo sulla loro importanza ai fini della ripresa economica dei nuovi Länder.

91 Le tesi dedotte in proposito dal governo tedesco sono state respinte in varie decisioni della Commissione, quali la decisione 21 dicembre 1993, 94/266/CE, sul progetto di concessione di aiuti alla SST- Garngesellschaft mbH, Turingia (GU L 114 pag. 21), la decisione Mosel I nonché la decisione 5 dicembre 1994, 94/1074/CE, relativa alla concessione di aiuti da parte della Germania all'impresa Textilwerke Deggendorf GmbH, Turingia (GU L 386 pag. 13).

92 In considerazione di tale contesto, la decisione impugnata ben poteva essere motivata in modo sommario (v. sentenze 26 novembre 1975, causa 73/74, Groupement des fabricants de papiers peints de Belgique e a./Commissione, Racc. pag. 1491, punto 31, e 19 settembre 2000, Germania/Commissione, cit., punto 105).

93 Nella specie, si deve quindi dichiarare che, ancorché sommariamente, la decisione impugnata era sufficientemente motivata.

94 Ne consegue che il primo capo del secondo motivo è infondato.

Sul preteso carattere contraddittorio della motivazione della decisione impugnata con riguardo alla natura dell'investimento

95 Con il secondo capo del secondo motivo il governo tedesco sostiene che la motivazione della decisione impugnata sarebbe contraddittoria. Orbene, a parere di detto governo, secondo costante giurisprudenza le decisioni dovrebbero contenere una motivazione chiara, univoca e priva di qualsiasi contraddizione, consentendo in tal modo ai giudici di esercitare il loro sindacato giurisdizionale.

96 Secondo detto governo, la decisione impugnata presenterebbe carattere ambiguo e contraddittorio, considerato che, mentre, al punto XII della relativa motivazione, la Commissione avrebbe menzionato l'esistenza di un ampliamento delle capacità esistenti, al punto III, quinto comma, ed al punto V della motivazione medesima, avrebbe invece considerato il progetto come progetto uniforme, la cui ultimazione sarebbe stata ancora attesa e, pertanto, rinviata. Non sarebbe possibile trattare la stessa operazione di investimento considerandola, al tempo stesso, come ultimata e quindi oggetto di possibile ampliamento e come non ultimata, bensì semplicemente rinviata.

- Giudizio della Corte

97 Si deve rilevare, a tal riguardo, che è pacifico che, nel 1993, la Volkswagen decise di rinviare parte del progetto di investimento inizialmente previsto.

98 Per contro, la nozione di «ampliamento dell'investimento» non si riferisce minimamente al calendario di esecuzione del progetto propriamente detto. Tale nozione dev'essere intesa nel combinato con quella di investimento su un «sito vergine».

99 Dal punto XII, ottavo comma, della motivazione della decisione impugnata emerge chiaramente che un investimento su un sito vergine «non significa semplicemente che lo stabilimento sorge su un sito mai edificato, ma che si tratta di una localizzazione nuova dal punto di vista dell'impresa investitrice, in un sito ancora da sviluppare». A termini dello stesso comma, «l'impresa si trova dunque ad affrontare i seguenti problemi specifici: mancanza di infrastrutture adeguate, carenze organizzative e logistiche, mancanza di manodopera con una formazione conforme alle esigenze specifiche dell'impresa e mancanza di una struttura consolidata di fornitori».

100 Per contro, al punto XII, nono comma, della motivazione della decisione impugnata, la Commissione ha tenuto conto del fatto «che i vari reparti previsti dal progetto di investimento per Mosel sarebbero entrati in funzione in periodi diversi». Atteso che, già nel 1994, la fabbrica di automobili sul sito di Mosel era perfettamente funzionante, la Commissione ha potuto giustamente trarne la conseguenza, al decimo comma del medesimo punto, che, sotto il profilo del diritto comunitario, «gli investimenti futuri in un reparto verniciatura e in un reparto per l'assemblaggio finale a Mosel II non costituiscono pertanto un investimento su un sito vergine, bensì un ampliamento di capacità esistenti».

101 Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve quindi affermare, in conclusione, che la motivazione della decisione impugnata non è contraddittoria e che, conseguentemente, il secondo capo del secondo motivo è infondato.

102 Dai punti 94 e 101 della presente sentenza emerge quindi che tale motivo deve essere respinto.

Sul terzo motivo, relativo alla violazione dell'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato

103 Il governo tedesco contesta alla Commissione di non aver applicato l'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato, né di aver motivato il diniego di applicazione di tale disposizione, che il governo medesimo sostiene di aver invocato quale fondamento normativo a titolo cautelare. Esso si richiama al punto X, secondo comma, della motivazione della decisione impugnata, a termini della quale:

«La deroga a norma dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) del trattato non può trovare applicazione nel caso della Germania. E' vero che l'unificazione tedesca ha avuto effetti negativi per l'economia tedesca, ma ciò non costituisce di per sé una condizione per l'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera b) ad un regime di aiuti. L'ultima volta che la Commissione ha riconosciuto che un aiuto era destinato a porre rimedio ad una grave turbativa dell'economia di uno Stato membro è stato nel 1991, quando ha approvato un aiuto a favore del programma di privatizzazioni della Grecia. Nella relativa decisione, la Commissione aveva considerato tale programma di privatizzazioni come parte integrante degli impegni assunti in base alla decisione 91/306/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1991, per la ripresa dell'intera economia nazionale. Il caso tedesco è manifestamente diverso».

104 A parere del detto governo, l'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato dovrebbe trovare applicazione quando talune regioni di uno Stato membro, quali i nuovi Länder, si trovino in una situazione economica critica.

Giudizio della Corte

105 A termini dell'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato, possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti «destinati (...) a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro».

106 In considerazione del contesto e della ratio di tale disposizione nonché della necessità d'interpretare restrittivamente le deroghe al principio generale dell'incompatibilità con il mercato comune degli aiuti di Stato (v. supra, punto 66), si deve ritenere che il turbamento di cui parla tale disposizione deve incidere sull'economia di uno Stato membro e non solo su quella di una delle sue regioni o su parti del suo territorio.

107 Infatti, le regioni svantaggiate di uno Stato membro possono beneficiare di aiuti ritenuti dalla Commissione compatibili con il mercato comune nell'ambito dell'art. 92, n. 3, lett. a), ovvero lett. c), del Trattato.

108 Orbene, nell'ambito del terzo motivo, il governo tedesco si è limitato a fare riferimento ad un grave turbamento dell'economia del Freistaat Sachsen senza minimamente sostenere che tale situazione avrebbe potuto provocare un turbamento grave dell'economia della Repubblica federale di Germania.

109 Ne consegue che l'argomento del governo tedesco relativo al diniego di applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. b), del Trattato dev'essere respinto.

110 Quanto alla censura relativa alla carenza di motivazione di tale diniego di applicazione, si deve rilevare, a fronte della giurisprudenza richiamata supra ai punti 87 e 92, che, ancorché sommariamente, la decisione impugnata appare sufficientemente motivata al riguardo, tenuto conto del contesto della controversia, delle decisioni precedentemente emanate dalla Commissione in tale ambito, in particolare della decisione Mosel I, e dell'assenza di argomenti specifici invocati nel corso della fase amministrativa del procedimento.

111 Da tutte le suesposte considerazioni emerge che il terzo motivo dev'essere respinto.

Sul quarto motivo, relativo alla violazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato

1. Sul primo capo del quarto motivo

112 Con il primo capo del quarto motivo, il governo tedesco sostiene che, anche ammesso che l'art. 92, n. 2, lett. c), del Trattato non trovasse applicazione, la Commissione avrebbe dovuto prendere in considerazione, al fine di potersi pronunciare sulla compatibilità di un aiuto con il mercato comune, gli elementi di cui disponeva al momento della concessione dell'aiuto di cui trattasi e non al momento dell'emanazione della decisione impugnata. Orbene, gli aiuti in questione, alla data della loro concessione, non sarebbero stati soggetti ad obbligo di notificazione separata, facendo essi parte del diciannovesimo programma-quadro, già approvato dalla Commissione con lettera 2 ottobre 1990 indirizzata al governo tedesco.

113 Infatti, a parere del detto governo, dalla giurisprudenza della Corte emergerebbe che, al fine di poter valutare la compatibilità di un aiuto con il mercato comune, occorrerebbe collocarsi al momento in cui l'aiuto è stato approvato, ragion per cui la data da prendere in considerazione sarebbe il 22 marzo 1991. Orbene, secondo il governo tedesco, a tale epoca la disciplina comunitaria non sarebbe stata applicabile in Germania, essendo scaduta il 31 dicembre 1990 e tenuto conto dell'opposizione del governo federale.

114 Conseguentemente, tale disciplina comunitaria dovrebbe considerarsi applicabile solamente a decorrere dall'aprile 1991, quindi successivamente alla data di concessione degli aiuti, vale a dire il 22 marzo 1991.

115 Ciò premesso, gli aiuti contestati avrebbero dovuto essere considerati parte integrante di un regime di aiuti già oggetto di un'autorizzazione generale da parte della Commissione.

116 Secondo la Commissione, l'argomentazione del governo tedesco sarebbe erronea. La Commissione sostiene sostanzialmente, in primo luogo, che, al momento dell'emanazione della decisione impugnata, vale a dire il 26 giugno 1996, essa non sarebbe stata tenuta a basarsi sulla situazione di fatto e di diritto esistente nel marzo 1991. In secondo luogo, anche qualora essa avesse dovuto basarsi sulla situazione di fatto e di diritto del marzo 1991, gli aiuti contestati avrebbero dovuto esserle in ogni caso notificati ed essa avrebbe dovuto procedere al loro controllo senza restrizioni. In ultimo luogo, anche ammesso che occorresse fare riferimento ad una data in cui la Repubblica federale di Germania non aveva ancora espresso il proprio accordo in merito all'applicazione della disciplina comunitaria relativa al settore dell'automobile, ciò non avrebbe impedito alla Commissione di applicare tale normativa.

Giudizio della Corte

117 L'argomento del governo tedesco si fonda sulla premessa secondo cui, atteso che la disciplina comunitaria non sarebbe stata applicabile nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e di marzo 1991, l'approvazione degli aiuti contestati, che sarebbero stati ricompresi nel regimi di aiuti regionali di cui al diciannovesimo programma-quadro, sarebbe stata già acquisita.

118 Tale argomentazione non può essere accolta.

119 Infatti, come emerge chiaramente dai punti 8 e 12 della presente sentenza, il governo tedesco ha preso atto della circostanza che l'approvazione degli aiuti regionali di cui al diciannovesimo programma-quadro non si estendeva ai settori ivi menzionati, in particolare al settore dell'automobile, atteso che il costo di un'operazione beneficiaria superava l'importo di ECU 12 milioni.

120 Ciò era stato d'altronde così inteso dal governo tedesco, come risulta dal passo del diciannovesimo programma-quadro richiamato al punto 8 della presente sentenza.

121 Ne consegue che, poiché l'approvazione non ricomprendeva gli aiuti nel settore dell'automobile, gli aiuti contestati dovevano essere notificati o sulla base delle disposizioni della disciplina comunitaria o - ammesso che questa non fosse applicabile - sulla base dell'art. 93, n. 3, del Trattato.

122 Ciò premesso, tenuto conto del fatto che la questione dell'applicabilità della disciplina comunitaria nel periodo compreso tra i mesi di gennaio e di aprile 1991 non è pertinente, il primo capo del presente motivo deve essere respinto.

2. Sul secondo capo del quarto motivo

123 Con il secondo capo del quarto motivo, il governo tedesco contesta alla Commissione di aver proceduto, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato, ad un'analisi dei costi e benefici del progetto in cui il progetto relativo agli stabilimenti Mosel II e Chemnitz II non era più considerato quale nuovo investimento (investimento su un sito vergine), bensì quale investimento di ampliamento, nonostante il fatto che per anni sarebbe stato qualificato in maniera diversa.

124 In tal modo, tale analisi condurrebbe, quanto al termine applicabile alla valutazione degli inconvenienti gravanti sulla Volkswagen, a dati meno favorevoli nonché ad un più basso indice di compatibilità degli aiuti. Orbene, sarebbe incontestabile, secondo il governo tedesco, che gli stabilimenti di Mosel II e Chemnitz II costituiscano investimenti nuovi realizzati su siti vergine e che, ove fossero stati così considerati, la totalità dei contestati premi agli investimenti sarebbe stata dichiarata compatibile con il mercato comune.

- Giudizio della Corte

125 Per quanto attiene al calcolo dei costi di gestione, la Commissione ha operato una distinzione tra gli investimenti detti «su siti vergine», per i quali ha tenuto conto dei costi supplementari per un periodo di cinque anni, e gli investimenti detti di «ampliamento», per i quali i costi supplementari vengono presi in considerazione solamente per un periodo di tre anni.

126 A termini del punto XII, ottavo comma, della motivazione della decisione impugnata «(...) progetto su un sito vergine non significa semplicemente che lo stabilimento sorge su un sito mai edificato, ma che si tratta di una localizzazione nuova dal punto di vista dell'impresa investitrice, in un sito ancora da sviluppare. Rispetto all'ampliamento di uno stabilimento già esistente, l'impresa si trova dunque ad affrontare i seguenti problemi specifici: mancanza di infrastrutture adeguate, carenze organizzative e logistiche, mancanza di manodopera con una formazione conforme alle esigenze specifiche dell'impresa e mancanza di una struttura consolidata di fornitori. Tuttavia, se questi servizi possono essere forniti da uno stabilimento dello stesso gruppo situato nella zona, il progetto viene considerato come un ampliamento anche quando i nuovi stabilimenti vengono effettivamente installati su un sito vergine. Questa definizione comunitaria si differenzia dal concetto di "nuovi investimenti" quale può essere definito dagli ordinamenti giuridici nazionali. Poiché un progetto su un sito vergine, quale definito in precedenza, può comportare problemi maggiori e richiedere tempi più lunghi per il raggiungimento della piena capacità e dunque della redditività dello stabilimento, può essere giustificato prendere in considerazione i costi aggiuntivi di gestione per un periodo più lungo (...)».

127 Nella specie, la Commissione ha ritenuto che i reparti pressa e carrozzeria dello stabilimento di Mosel II costituissero investimenti su siti vergine. Conseguentemente, nell'analisi dei costi e benefici ha tenuto conto dei costi di gestione su un periodo di cinque anni, vale a dire dal 1993 al 1997 (reparto carrozzeria) e dal 1994 al 1998 (reparto pressa). Per contro, i reparti verniciatura e assemblaggio finale dello stabilimento di Mosel II e di quello di Chemnitz II sono stati considerati investimenti di ampliamento, ragion per cui i loro costi di gestione sono stati presi in considerazione per un periodo di tre anni, vale a dire dal 1997 al 1999.

128 Infatti, al punto XII, nono e decimo comma, della motivazione della decisione impugnata, si dichiara quanto segue:

«Nel caso in oggetto, la Commissione ha dovuto tenere conto del fatto che i vari reparti previsti dal progetto di investimento per Mosel sarebbero entrati in funzione in periodi diversi e che le difficoltà iniziali inerenti alle varie parti del progetto si sarebbero a loro volta manifestate in periodi diversi. La Commissione ha inoltre considerato che la natura del progetto è mutata a causa dei ritardi nella sua realizzazione. Con l'installazione della pressa e l'allestimento del reparto carrozzeria ed il loro collegamento al vecchio stabilimento Mosel I, già nel 1994 sul sito di Mosel si aveva una fabbrica di automobili pienamente funzionante. Ciò è confermato anche dalla redditività delle imprese VW in Sassonia a partire dal 1994.

Gli investimenti futuri in un reparto verniciatura ed un reparto per l'assemblaggio finale a Mosel II non costituiscono pertanto un investimento su un sito vergine, bensì un ampliamento di capacità esistenti. Poiché esiste già una struttura di fornitori (vedi sopra), le infrastrutture sono già state create e la maggior parte dei dipendenti proverranno da Mosel I, gli svantaggi che presenta solitamente un progetto su un sito vergine risultano notevolmente ridotti. Questo vale anche per la fabbrica di motori Chemnitz II. Come accaduto presso altri stabilimenti, ad un ampliamento di capacità fa seguito un rapido incremento della produzione. Mentre le autorità tedesche e VW avevano inizialmente proposto di esaminare tutti i progetti relativi a Mosel e Chemnitz con riferimento al periodo 1998-2002, la Commissione ha esaminato i costi aggiuntivi di gestione per un periodo di 5 anni nel caso dei progetti su un sito vergine, vale a dire 1993-1997 (reparto carrozzeria) e 1994-1998 (pressa), e per un periodo di 3 anni per gli ampliamenti di capacità, vale a dire 1997-1999 (reparti verniciatura e assemblaggio finale e Chemnitz II). E' stato inoltre tenuto conto del fatto che nello stesso periodo (1997-1999) la capacità della pressa e del reparto carrozzeria sarebbe stata ampliata passando da 432 veicoli al giorno a 750 veicoli al giorno per poter far operare a pieno regime i nuovi reparti verniciatura e assemblaggio finale di Mosel II. Per tale ragione, nell'esaminare il caso sono stati presi in considerazione ulteriori costi di gestione aggiuntivi imputabili all'ampliamento di capacità per il periodo considerato (1997-1999)».

129 A tal riguardo, la Commissione dispone, nell'ambito dell'applicazione dell'art. 92, n. 3, del Trattato, di un ampio potere discrezionale (v., segnatamente, sentenza 15 giugno 1993, causa C-225/91, Matra/Commissione, Racc. pag. I-3203, punti 23-25), ragion per cui, per quanto attiene alla questione se i reparti di verniciatura e di assemblaggio finale degli stabilimenti Mosel II e Chemnitz II debbano essere qualificati come investimenti su siti vergini o investimenti di ampliamento, il sindacato della Corte si limita alla verifica dell'esattezza materiale dei fatti presi in considerazione al fine di operare la qualificazione contestata e dell'assenza di manifesto errore di valutazione.

130 Si deve rilevare, in proposito, che le nozioni di investimento su sito vergine o di investimento d'ampliamento devono essere determinate sulla base di un'interpretazione comunitaria; diversamente ragionando, il contenuto e la portata di tali nozioni potrebbero variare in funzione della legge nazionale applicabile, pregiudicando in tal modo l'uniforme applicazione del diritto comunitario.

131 La tesi della Commissione secondo cui l'importanza degli svantaggi connessi ai costi di gestione e suscettibili di essere presi in considerazione varierebbe a seconda che debba essere realizzata un'infrastruttura completa (situazione sussistente, a parere della Commissione, in caso di mancanza di infrastrutture adeguate, di carenze organizzative e logistiche, di mancanza di manodopera con una formazione conforme alle esigenze specifiche dell'impresa e di mancanza di una struttura di fornitori) ovvero che una siffatta infrastruttura già esista non è manifestamente erronea e risponde all'esigenza di un'interpretazione restrittiva delle deroghe al principio generale dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune, sancita all'art. 92, n. 1, del Trattato (v. supra, punto 66).

132 A tal riguardo, correttamente e senza incorrere in manifesto errore di valutazione la Commissione ha potuto ritenere che i reparti di verniciatura e di assemblaggio finale degli stabilimenti di Mosel II e Chemnitz II non potessero essere qualificati come investimenti su siti vergini, considerato che, al più tardi sin dal 1994, esisteva un'unità di produzione di automobili pienamente operativa, composta dai reparti di verniciatura e di assemblaggio finale di Mosel I, dai reparti carrozzeria e pressa di Mosel II nonché di Chemnitz II. Dagli atti di causa emerge in particolare che, sin dal 1994, la Volkswagen disponeva in loco di un'infrastruttura adeguata, di un'organizzazione logistica, di manodopera con formazione conforme alle esigenze specifiche dell'impresa e di una struttura consolidata di fornitori, ragion per cui l'investimento effettuato poteva essere considerato quale investimento di ampliamento ai sensi della decisione impugnata.

133 Ne consegue che il secondo capo del quarto motivo è infondato.

134 Da tutte le suesposte considerazioni risulta che il motivo dev'essere respinto.

Sul quinto motivo, relativo all'incomprensibilità ed all'inesattezza dell'analisi dei costi e benefici operata dalla Commissione

135 Con il quinto motivo, il governo tedesco contesta alla Commissione di non aver tenuto conto della situazione iniziale effettiva afferente agli investimenti negli stabilimenti di Mosel II e Chemnitz II e di aver effettuato constatazioni insufficienti con riguardo a tale nuovo investimento.

136 Tale rilievo riguarderebbe, in particolare, l'affermazione effettuata dalla Commissione nella decisione impugnata quanto al fatto che, sin dalla metà del 1994, sarebbe esistita a Mosel una fabbrica operativa e funzionante. Tale affermazione non terrebbe conto delle misure di ristrutturazione poste in essere negli stabilimenti di Mosel I e Chemnitz I a seguito dell'accordo di massima concluso con la THA nell'ottobre del 1990, misure aventi carattere interinale, destinate ad occupare il personale sino alla costruzione degli stabilimenti Mosel II e Chemnitz II. Quanto alla pretesa funzionalità degli stabilimenti Mosel I e Chemnitz I, la Commissione avrebbe frainteso i metodi di calcolo interni al gruppo Volkswagen. Parimenti, la Volkswagen avrebbe sempre insistito presso la Commissione, con riguardo ai propri impegni in Sassonia, sulla necessità di considerare tutto il progetto di investimento in termini globali, rifiutando la sua segmentazione. A tal riguardo, il governo tedesco rinvia alle osservazioni della Volkswagen, della VW Sachsen nonché del Freistaat Sachsen formulate nelle rispettive memorie depositate dinanzi al Tribunale nelle cause T-132/96 e T-143/96.

137 A parere della Commissione, tale motivo del governo tedesco, secondo cui l'analisi da essa effettuata nella decisione impugnata sarebbe incomprensibile, non sarebbe motivato e risulterebbe quindi privo di pertinenza sotto il profilo giuridico.

138 La Commissione fa tuttavia valere, quanto al merito, che il governo tedesco sarebbe stato strettamente associato al procedimento amministrativo. Inoltre, i progetti successivi di analisi dei costi e benefici realizzati dalla Commissione dal 1992 in poi sarebbero stati trasmessi al governo medesimo e sarebbero stati commentati punto per punto con i suoi rappresentanti.

Giudizio della Corte

139 Senza che sia necessario esaminare la questione della ricevibilità di tale motivo, si deve rilevare, per quanto riguarda, in primo luogo, la censura relativa alla pretesa carenza di motivazione nel calcolo dell'analisi dei costi e dei benefici realizzati, che il governo tedesco è stato strettamente associato al procedimento di elaborazione della decisione impugnata e conosceva quindi le ragioni per cui la Commissione riteneva di non poter aderire all'analisi dei costi e benefici realizzati effettuata dalla Volkswagen (v., in tal senso, sentenza 11 gennaio 1973, causa 13/72, Paesi Bassi/Commissione, Racc. pag. 27, punto 12).

140 Si deve parimenti ricordare che, nella motivazione di una decisione, la Commissione non è tenuta a discutere tutti i punti di fatto e di diritto dedotti dagli interessati quando abbia tenuto conto di tutte le circostanze e di tutti gli elementi pertinenti della specie (v., in tal senso, sentenze 17 gennaio 1995, causa C-360/92 P, Publishers Association/Commissione, Racc. pag. I-23, punto 39, e 24 ottobre 1996, cause riunite C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Germania e a./Commissione, Racc. pag. I-5151, punto 32).

141 Nella specie, dagli atti di causa risulta che, in particolare, il governo tedesco non ha contestato il fatto che i progetti successivi di analisi dei costi e benefici realizzati da parte della Commissione dal 1992 in poi erano stati trasmessi al medesimo ed erano stati commentati punto per punto con i suoi rappresentanti, segnatamente in occasione delle riunioni svoltesi l'11 aprile e il 29 maggio 1996. Risulta, inoltre, che la definitiva analisi dei costi e dei benefici sulla quale si basa la decisione impugnata riprende, sostanzialmente, quella contenuta nei progetti esaminati in occasione delle dette riunioni e che, laddove la decisione impugnata diverge dai progetti discussi in tali occasioni, tali divergenze sono favorevoli alla Volkswagen e alla VW Sachsen.

142 Ciò premesso, la motivazione della decisione impugnata deve essere ritenuta sufficiente, considerato che il fatto che tale decisione non riprenda in toto i dati dell'analisi dei costi e dei benefici e che l'analisi medesima non sia stata allegata alla decisione - per evidenti motivi di riservatezza - non è pertinente al riguardo.

143 Per quanto attiene, in secondo luogo, alla censura secondo cui una fabbrica sarebbe stata funzionante a partire dal 1994, dagli atti di causa emerge che, al più tardi dal 1994 in poi, esisteva un'unità di produzione di automobili funzionante composta dai reparti di verniciatura e di assemblaggio finale di Mosel I, dai reparti carrozzeria e pressa di Mosel II nonché di Chemnitz II. Pertanto, da tale data in poi, contrariamente a quanto affermato dal governo tedesco, la Volkswagen e la VW Sachsen erano incontestabilmente in grado di avviare una produzione di automobili.

144 Per quanto attiene, in terzo luogo, alla questione della pretesa assenza di funzionalità degli stabilimenti di Mosel I e di Chemnitz I, si deve rilevare che il governo tedesco non ha dedotto, neanche in termini sommari, alcun elemento idoneo a sostenere tale affermazione.

145 Per quanto riguarda, infine, la necessità di considerare il progetto di investimento in termini globali e non, come operato dalla Commissione, in modo segmentato, si deve rilevare che i vari stabilimenti sono stati posti in funzione in modo scaglionato nel tempo, ragion per cui ogni unità doveva necessariamente costituire oggetto di valutazione separata, affinché venisse preso in considerazione lo stato di sviluppo delle infrastrutture del sito al momento della sua entrata in funzione. Tale valutazione separata era necessaria in considerazione della distinzione operata dalla Commissione tra investimenti su siti vergine e investimenti di ampliamento, distinzione cui consegue necessariamente una differenziazione quanto all'intensità degli aiuti autorizzati.

146 Dalle suesposte considerazioni emerge che il quinto motivo dev'essere rigettato.

147 Alla luce di tutti i suesposti rilievi, il ricorso dev'essere respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

148 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Atteso che la Commissione ne ha fatto domanda, le Repubblica federale di Germania, rimasta soccombente, va condannata alle spese. A termini dell'art. 69, n. 4, del regolamento medesimo, il Regno Unito sopporterà le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

3) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese.

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