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Document 61996CJ0264

Sentenza della Corte del 16 luglio 1998.
Imperial Chemical Industries plc (ICI) contro Kenneth Hall Colmer (Her Majesty's Inspector of Taxes).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: House of Lords - Regno Unito.
Diritto di stabilimento - Imposta sulle società - Trasferimento da una società ad un'altra, in seno ad un gruppo, del diritto ad uno sgravio fiscale per perdite commerciali - Condizione relativa alla residenza delle società facenti parte del gruppo - Discriminazione in base alla sede - Obblighi del giudice nazionale.
Causa C-264/96.

Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-04695

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:370

61996J0264

Sentenza della Corte del 16 luglio 1998. - Imperial Chemical Industries plc (ICI) contro Kenneth Hall Colmer (Her Majesty's Inspector of Taxes). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: House of Lords - Regno Unito. - Diritto di stabilimento - Imposta sulle società - Trasferimento da una società ad un'altra, in seno ad un gruppo, del diritto ad uno sgravio fiscale per perdite commerciali - Condizione relativa alla residenza delle società facenti parte del gruppo - Discriminazione in base alla sede - Obblighi del giudice nazionale. - Causa C-264/96.

raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-04695


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Questioni pregiudiziali - Competenza della Corte - Limiti - Questione manifestamente irrilevante

(Trattato CE, art. 177)

2 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Legislazione fiscale - Imposta sulle società - Sgravio fiscale - Legislazione nazionale che riserva lo sgravio di gruppo alle sole società che controllino unicamente o principalmente consociate aventi sede sul territorio nazionale - Inammissibilità

(Trattato CE, artt. 52, 56 e 58)

3 Stati membri - Obblighi - Situazione che esula dall'ambito di applicazione del diritto comunitario - Obbligo per il giudice nazionale di interpretare il diritto interno in conformità con il diritto comunitario - Insussistenza

(Trattato CE, art. 5)

Massima


1 Nell'ambito del procedimento pregiudiziale di cui all'art. 177 del Trattato, spetta ai soli giudici nazionali aditi, che debbono assumere la responsabilità dell'emananda decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la pertinenza delle questioni che essi sottopongono alla Corte. Il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario chiesta da detto giudice non ha alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della controversia nella causa principale.

2 L'art. 52 del Trattato osta ad una normativa di uno Stato membro che, per quanto riguarda le società stabilite in tale Stato membro facenti parte di un consorzio attraverso il quale possiedano una holding e che esercitino il loro diritto alla libertà di stabilimento per creare, tramite tale holding, consociate in altri Stati membri, subordina il diritto ad uno sgravio fiscale alla condizione che l'attività della holding consista nel detenere esclusivamente o principalmente le azioni di consociate stabilite nello Stato membro interessato.

Infatti, tale normativa, che riserva la concessione del vantaggio fiscale rappresentato dallo sgravio di gruppo alle sole società che controllino esclusivamente o principalmente consociate aventi sede nel territorio nazionale, utilizza il criterio della sede delle società controllate per instaurare un trattamento fiscale differenziato delle società facenti parte di un consorzio stabilite in tale Stato membro e non può trovare giustificazione nella necessità di garantire la coerenza del regime fiscale nazionale a seguito dell'impossibilità di compensare la riduzione di imposta derivante dallo sgravio delle perdite delle controllate residenti con l'assoggettamento ad imposta degli utili delle controllate situate fuori dallo Stato membro, dato che non esiste alcun nesso diretto tra lo sgravio fiscale, in capo alla società facente parte di un consorzio, delle perdite subite da una delle sue controllate residenti in tale Stato membro, da un lato, e l'assoggettamento ad imposta degli utili delle controllate aventi sede fuori da tale Stato, dall'altro.

3 Ove una controversia sottoposta al giudice nazionale riguardi una situazione che esula dall'ambito di applicazione del diritto comunitario, il giudice nazionale non è tenuto, in forza del diritto comunitario, né ad interpretare la normativa nazionale in un senso conforme al diritto comunitario né a disapplicare tale normativa. Nel caso in cui un solo e identico provvedimento normativo dovesse essere disapplicato in una fattispecie rientrante nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, pur potendo ancora applicarsi ad una situazione che non vi rientra, spetterebbe all'organo competente dello Stato interessato eliminare tale incertezza del diritto nei limiti in cui quest'ultima possa pregiudicare i diritti derivanti da norme comunitarie.

Parti


Nel procedimento C-264/96,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla House of Lords (Regno Unito) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Imperial Chemical Industries plc (ICI)

e

Kenneth Hall Colmer (Her Majesty's Inspector of Taxes),

domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 5 e 52 del Trattato CE,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, H. Ragnemalm, M. Wathelet (relatore) e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward, P. Jann, L. Sevón e K.M. Ioannou, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per l'Imperial Chemical Industries plc (ICI), dai signori Peter Whiteman, QC, e Christopher Vajda, barrister, mandatari dello studio Hammond Suddards, solicitors;

- per il governo del Regno Unito, dai signori John E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dall'avv. Derrick Wyatt, QC, e Rabinder Singh, barrister;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Peter Oliver e dalla signora Hélène Michard, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali dell'Imperial Chemical Industries plc (ICI), del governo del Regno Unito e della Commissione all'udienza del 14 ottobre 1997,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 dicembre 1997,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 24 luglio 1996, pervenuta in cancelleria il 29 luglio seguente, la House of Lords ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 5 e 52 del Trattato CE.

2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra l'Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l'«ICI») e l'amministrazione fiscale britannica, in ordine al rifiuto, da parte di quest'ultima, di concedere all'ICI uno sgravio fiscale a seguito delle perdite commerciali subìte da una consociata della holding posseduta dalla ICI attraverso un consorzio.

3 L'ICI è stabilita nel Regno Unito e forma con la Wellcome Foundation Ltd, anch'essa stabilita in tale Stato membro, un consorzio attraverso il quale esse possiedono, in ragione del 49% per l'ICI e del 51% per la Wellcome Foundation Ltd, la società Coopers Animal Health (Holdings) Ltd (in prosieguo: la «Holdings»).

4 La Holdings ha come sola attività la conservazione delle azioni di società commerciali, in numero di 23, che sono sue controllate e che svolgono le loro attività in numerosi paesi. Tra queste 23 controllate, 4, tra le quali la Coopers Animal Health Ltd (in prosieguo: la «CAH»), sono stabilite nel Regno Unito, 6 in altri Stati membri e 13 in paesi terzi.

5 Le attività commerciali della «CAH» nel Regno Unito si sono tradotte, per gli esercizi chiusi negli anni 1985, 1986 e 1987, in un passivo. L'ICI ha chiesto, in applicazione degli artt. 258-264 dell'Income and Corporation Taxes Act 1970 (legge del 1970 relativa all'imposta sul reddito e all'imposta sulle società; in prosieguo: la «legge»), di beneficiare di uno sgravio fiscale deducendo dagli utili imponibili da essa realizzati durante i periodi corrispondenti agli esercizi in passivo della CAH, per un'importo pari al 49% (ossia l'aliquota della sua partecipazione alla Holdings), le perdite registrate da quest'ultima.

6 Le disposizioni della legge che dettano le condizioni e le modalità di uno sgravio come quello preteso dall'ICI sono le seguenti:

Art. 258

«1. Gli sgravi per perdite commerciali e per altri importi deducibili dall'imposta sulle società possono essere ceduti, conformemente alle seguenti disposizioni del presente titolo, da una società (denominata la "società cedente") facente parte di un gruppo di società e, su richiesta di un'altra società dello stesso gruppo (denominata la "società richiedente"), essere concessi alla società richiedente sotto forma di sgravio, detto "sgravio di gruppo", dall'imposta sulle società.

2. Lo "sgravio di gruppo" può essere ottenuto conformemente alle dette disposizioni nel caso di una società cedente e di una società richiedente di cui l'una faccia parte di un consorzio e l'altra sia

a) una società commerciale appartenente al consorzio e che non sia una controllata al 75% di un'altra società; ovvero

b) una società commerciale

i) che sia controllata per il 90% da una holding appartenente al consorzio e

ii) che non sia controllata al 75% da una società diversa dalla società holding; ovvero

c) una holding appartenente al consorzio e che non sia controllata al 75% da alcuna società,

(...)

5. Ai fini del presente articolo e degli articoli successivi del presente titolo

a) si ritiene che due società facciano parte di un gruppo di società se una di esse è controllata per il 75% dall'altra o se entrambe sono controllate per il 75% da una terza società;

b) per "holding" si intende una società la cui attività consista esclusivamente o principalmente nel detenere azioni o titoli di società da essa controllate al 90% e che siano società commerciali;

c) per "società commerciale" si intende una società esclusivamente o principalmente dedita ad una o più attività commerciali.

(...)

7. Il termine società nel presente articolo e negli articoli seguenti del presente titolo si riferisce solo a persone giuridiche stabilite nel Regno Unito. Per determinare ai fini di tali articoli se una società sia controllata al 75% da un'altra, l'altra società è considerata non proprietaria

a) di qualsiasi partecipazione da essa direttamente posseduta in una persona giuridica se un utile ricavato dalla vendita delle azioni dovesse essere trattato come un introito commerciale inerente alle sue attività, o

b) di qualsiasi partecipazione da essa indirettamente posseduta e il cui proprietario diretto sia una società per la quale un utile sulla vendita delle azioni costituisca un introito commerciale, o

c) di qualsiasi partecipazione da essa direttamente o indirettamente posseduta in una persona giuridica non stabilita nel Regno Unito.

8. Ai fini del presente articolo e degli articoli successivi del presente titolo, una società è di proprietà di un consorzio se la proprietà di tre quarti o più delle sue azioni ordinarie sia detenuta ("beneficially owned") da società, dette membri del consorzio, nessuna delle quali detiene ("beneficially owns") meno di un ventesimo di tali azioni ordinarie».

Art. 259

«1. Se nel corso di un periodo contabile la società cedente, nell'esercizio di un'attività commerciale, ha subito una perdita calcolata così come ai fini dell'art. 177, n. 2, della presente legge, l'ammontare della perdita può essere dedotto, ai fini dell'imposta sulle società, dagli utili complessivi della società richiedente per il corrispondente periodo contabile».

7 Lo sgravio fiscale richiesto dall'ICI è stato a quest'ultima rifiutato. L'amministrazione fiscale ha fondato tale rifiuto sul fatto che la Holdings non costituisce una holding ai sensi del combinato disposto dell'art. 258, n. 5, lett. b), e del n. 7 della stessa norma. Anche se l'attività della Holdings consiste unicamente nel possedere azioni o titoli di società da essa controllate al 90% e che sono società commerciali, la frase introduttiva del n. 7 impedirebbe di riconoscerle la qualità di holding, con i relativi vantaggi, ai sensi del n. 5, lett. b), dato che la maggior parte delle sue controllate, ossia 19 su 23, non sono società commerciali stabilite nel Regno Unito e che la sua attività principale non è pertanto quella cui si annette tale qualità.

8 Contestando tale interpretazione del diritto nazionale, l'ICI ha impugnato in sede giurisdizionale la decisione di rigetto e la sua domanda è stata accolta dalla High Court e poi dalla Court of Appeal.

9 L'amministrazione fiscale ha proposto ricorso dinanzi alla House of Lords, che ha considerato che il rifiuto opposto dall'amministrazione fiscale era giustificato nei confronti della legge, ma ha ritenuto di dover esaminare gli argomenti, basati sul diritto comunitario, esposti dall'ICI per contestare tale rifiuto.

10 A questo proposito, l'ICI ha sostenuto che il requisito relativo al fatto che la holding, come attività esclusiva o principale, detenga quote di società stabilite nel Regno Unito limitava, attraverso un regime fiscale discriminatorio, la libertà di stabilimento delle società, così da violare gli artt. 52 e 58 del Trattato CE.

11 Tale discriminazione risulterebbe dal fatto che lo sgravio fiscale in ragione delle perdite subite da una società residente controllata attraverso una società holding, a sua volta residente, sarebbe concesso, a livello dei membri di un consorzio, nel caso in cui la holding controllasse esclusivamente o principalmente consociate residenti, mentre sarebbe rifiutato, a parità di tutte le altre condizioni, qualora la stessa holding, per essersi avvalsa della libertà di stabilimento ad essa garantita dal Trattato, controllasse principalmente consociate stabilite in altri Stati membri.

12 Secondo l'ICI, in presenza di una siffatta discriminazione, spetterebbe al giudice nazionale, anche in una fattispecie come quella all'esame della House of Lords, in cui la holding controlla 23 consociate di cui solo 10 sono stabilite nel Regno Unito o in un altro Stato membro, disapplicare, per incompatibilità con il diritto comunitario, la condizione di residenza imposta dalla legge.

13 La House of Lords ha ritenuto che le questioni della compatibilità con le norme del Trattato delle condizioni di residenza cui la legge subordina la concessione dello sgravio rivendicato dall'ICI e della posizione che, se tale legge si rivelasse in contrasto con il diritto comunitario, deve adottare il giudice nazionale a fronte di una situazione del genere dipendano da un'interpretazione del diritto comunitario. Di conseguenza, essa ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) In una fattispecie in cui:

i) una società (la società A) ha sede in uno Stato membro dell'Unione europea;

ii) la società A fa parte di un consorzio con un'altra società (la società B) avente anch'essa sede nel detto Stato membro;

iii) le società A e B, congiuntamente, possiedono una holding (la società C), pure essa avente sede nel detto Stato membro;

iv) alla società C appartiene una serie di società commerciali, aventi sede vuoi nel detto Stato membro, vuoi in altri Stati membri dell'Unione europea, vuoi in altre parti del mondo, e

v) alla società A è precluso il diritto di richiedere, nell'ambito dell'imposta sulle società, uno sgravio fiscale in relazione a perdite commerciali subite da una società commerciale (pure essa avente sede nel detto Stato membro) controllata dalla società C poiché la normativa nazionale, interpretata alla luce del diritto nazionale, prescrive che le attività della società C debbono consistere esclusivamente o principalmente nel detenere partecipazioni in consociate aventi sede nel detto Stato membro:

se la condizione sub v) costituisca una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell'art. 52 del Trattato CE e se, in caso affermativo, un siffatto regime sia cionondimeno giustificato in base al diritto comunitario.

2) Qualora la condizione sub v) costituisca una restrizione ingiustificata alla luce del diritto comunitario, se l'art. 5 del Trattato CE imponga che il giudice nazionale interpreti la pertinente normativa interna, per quanto possibile, in modo conforme al diritto comunitario anche se nessuna delle società A, B, o C cerca di far valere, da parte sua, diritti ai sensi della normativa comunitaria e anche se un'interpretazione della normativa nazionale in senso conforme al diritto comunitario produrrebbe la conseguenza che lo sgravio verrebbe accordato nel caso in cui l'attività della società C consistesse prevalentemente nel detenere partecipazioni in società controllate con sede all'esterno della Comunità o dello Spazio economico europeo; ovvero se l'art. 5 produca la sola conseguenza che la normativa nazionale, nonostante la sua interpretazione, si applichi a condizione che siano fatti salvi i principi di diritto comunitario in fattispecie in cui tali principi vengono in considerazione».

Sulla ricevibilità delle questioni sollevate

14 Il governo del Regno Unito ha espresso dubbi quanto alla pertinenza della prima questione ai fini della soluzione della causa principale. Esso ha sostenuto che, anche se dovesse essere accertato che la legge comporta una restrizione alla libertà di stabilimento incompatibile con l'art. 52 del Trattato, ciò non avrebbe alcuna influenza sulla soluzione della causa principale. Infatti, lo sgravio fiscale previsto dalla legge sarebbe comunque rifiutato all'ICI, poiché la maggior parte delle società controllate dalla Holdings, ossia 13 su 23, hanno la loro sede non in altri Stati membri, ma in paesi terzi.

15 Occorre ricordare al riguardo che, secondo una giurisprudenza costante, spetta ai soli giudici nazionali aditi, che debbono assumere la responsabilità dell'emananda decisione giudiziaria, valutare, tenuto conto delle peculiarità di ogni causa, sia la necessità di una pronuncia in via pregiudiziale per essere posti in grado di statuire nel merito sia la pertinenza delle questioni che essi sottopongono alla Corte (v., in particolare, sentenze 27 ottobre 1993, causa C-127/92, Enderby, Racc. pag. I-5535, punto 10; 3 marzo 1994, cause riunite C-332/92, C-333/92 e C-335/92, Eurico Italia e a., Racc. pag. I-711, punto 17, e 7 luglio 1994, causa C-146/93, McLachlan, Racc. pag. I-3229, punto 20). Il rigetto di una domanda presentata da un giudice nazionale è possibile solo laddove appaia in modo manifesto che l'interpretazione del diritto comunitario chiesta da detto giudice non ha alcuna relazione con l'effettività o l'oggetto della controversia nella causa principale (sentenze 6 luglio 1995, causa C-62/93, BP Soupergaz, Racc. pag. I-1883, punto 10, e 26 ottobre 1995, causa C-143/94, Furlanis, Racc. pag. I-3633, punto 12).

16 Ciò non avviene tuttavia per quanto riguarda la fattispecie in esame nella causa principale. Infatti, il giudice a quo menziona una divergenza di opinioni sull'interpretazione della condizione di cui all'art. 258, n. 5, secondo la quale, per costituire una holding ai sensi della legge, occorre detenere esclusivamente o principalmente le quote di società aventi sede nel Regno Unito e, più in particolare, sull'interpretazione della nozione di controllo di una maggioranza di consociate residenti nel Regno Unito, una delle possibili interpretazioni comporta l'esigenza di verificare la compatibilità della legge con l'art. 52 del Trattato.

17 Di conseguenza occorre esaminare le questioni poste dal giudice a quo.

Sul merito

Sulla prima questione

18 Con la sua prima questione il giudice a quo chiede sostanzialmente se l'art. 52 del Trattato osti ad una normativa di uno Stato membro che, per quanto riguarda le società stabilite in tale Stato membro e facenti parte di un consorzio attraverso il quale possiedano una holding, subordina il diritto ad uno sgravio fiscale alla condizione che l'attività della holding consista nel detenere esclusivamente o principalmente le azioni di consociate stabilite nello Stato membro interessato.

19 Si deve preliminarmente ricordare che, se la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, tuttavia questi ultimi devono esercitare tale competenza nel rispetto del diritto comunitario (v. sentenze 14 febbraio 1995, causa C-279/93, Schumacker, Racc. pag. I-225, punto 21; 11 agosto 1995, causa C-80/94, Wielockx, Racc. pag. I-2943, punto 16; 27 giugno 1996, causa C-107/94, Asscher, Racc. pag. I-3089, punto 36, e 15 maggio 1997, causa C-250/95, Futura Participations e Singer, Racc. pag. I-2471, punto 19).

20 Occorre poi rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, la libertà di stabilimento, che l'art. 52 attribuisce ai cittadini di un altro Stato membro e che implica per essi l'accesso alle attività subordinate ed il loro esercizio nello stesso modo stabilito dalle leggi dello Stato membro di stabilimento per i propri cittadini, comprende, ai sensi dell'art. 58 del Trattato, per le società costituite a norma delle leggi di uno Stato membro e che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o la sede principale nel territorio della Comunità, il diritto di svolgere la loro attività nello Stato membro di cui trattasi mediante una succursale o agenzia. Per le società è importante rilevare in questo contesto che la loro sede nel senso summenzionato serve a determinare, al pari della cittadinanza delle persone fisiche, il loro collegamento all'ordinamento giuridico di uno Stato (sentenze 28 gennaio 1986, causa 270/83, Commissione/Francia, Racc. pag. 273, punto 18, e 13 luglio 1993, causa C-330/91, Commerzbank, Racc. pag. I-4017, punto 13).

21 E' importante precisare, inoltre, che, sebbene, così come formulate, le norme relative alla libertà di stabilimento mirino in special modo ad assicurare il beneficio della disciplina nazionale dello Stato membro ospitante, esse ostano parimenti a che lo Stato d'origine ostacoli lo stabilimento in un altro Stato membro di un proprio cittadino o di una società costituita secondo la propria legislazione e corrispondente alla definizione dell'art. 58 del Trattato (sentenza 27 settembre 1988, causa 81/87, Daily Mail and General Trust, Racc. pag. 5483, punto 16).

22 Si deve constatare al riguardo che la normativa controversa nella causa principale nega alle società residenti facenti parte di un consorzio che, attraverso una società holding, si siano avvalse del loro diritto alla libertà di stabilimento per creare consociate in altri Stati membri il beneficio dello sgravio fiscale in ragione delle perdite subìte da una società residente controllata dalla holding qualora quest'ultima controlli principalmente consociate aventi la loro sede fuori dal Regno Unito.

23 Tale normativa utilizza pertanto il criterio della sede delle società controllate per instaurare un trattamento fiscale differenziato delle società facenti parte di un consorzio stabilite nel Regno Unito. Infatti, essa riserva la concessione del vantaggio fiscale rappresentato dallo sgravio di gruppo alle sole società che controllino esclusivamente o principalmente consociate aventi sede nel territorio nazionale.

24 Ci si deve pertanto porre la questione di un'eventuale giustificazione di tale disparità di trattamento alla luce delle disposizioni del Trattato sulla libertà di stabilimento.

25 Al riguardo, il governo del Regno Unito ha sostenuto che, in materia di imposte dirette, le situazioni delle società residenti e di quelle non residenti non sono, in linea di massima, comparabili e ha addotto due tipi di giustificazioni. Innanzi tutto, la normativa controversa sarebbe diretta a ridurre il rischio di evasione fiscale che sarebbe connesso, nel caso di specie, all'eventualità che i membri di un consorzio organizzino un trasferimento di oneri dalle controllate non residenti verso una controllata residente nel Regno Unito e prendano cura, viceversa, di far apparire gli utili presso le controllate non residenti. La normativa controversa mirerebbe pertanto ad evitare che la creazione di consociate all'estero sia utilizzata al fine di sottrarre cespiti imponibili al fisco britannico. Essa sarebbe poi diretta ad evitare una riduzione delle entrate che conseguirebbe dal solo fatto dell'esistenza di controllate non residenti e sarebbe connessa all'impossibilità, per il fisco britannico, di compensare la riduzione di imposte risultante dallo sgravio delle perdite delle controllate residenti con l'assoggettamento ad imposta degli utili delle controllate aventi sede fuori dal Regno Unito.

26 Per quanto riguarda la giustificazione fondata sul rischio di evasione fiscale, basti sottolineare che la normativa controversa nella causa principale non ha l'obiettivo specifico di escludere da un vantaggio fiscale le costruzioni puramente artificiose il cui scopo sia quello di eludere la legge fiscale del Regno Unito, ma considera, in via generale, qualunque situazione in cui le società controllate da un gruppo si trovino in maggioranza stabilite, per qualsiasi motivo, fuori dal Regno Unito. Ora, lo stabilimento di una società fuori dal Regno Unito non comporta, di per sé, l'evasione fiscale, dato che la società di cui trattasi è comunque soggetta alla legge fiscale dello Stato di stabilimento.

27 Per giunta, nel caso di specie, il rischio di trasferimento di oneri diretto ad eludere la normativa non è assolutamente collegato con l'esistenza o no di una maggioranza di consociate residenti o non residenti nel Regno Unito. Infatti, basta che esista anche una sola controllata non residente perché il rischio fatto valere dal governo del Regno Unito possa verificarsi.

28 Quanto all'argomento relativo all'impossibilità di compensare la riduzione di imposta derivante dallo sgravio delle perdite delle controllate residenti con l'assoggettamento ad imposta degli utili delle controllate situate fuori dal Regno Unito, si deve sottolineare che la riduzione di entrate fiscali che ne risulta non rientra fra i motivi enunciati all'art. 56 del Trattato e non può essere considerata come un motivo imperativo di interesse generale che possa essere fatto valere per giustificare una disparità di trattamento in linea di principio incompatibile con l'art. 52 del Trattato.

29 Vero è che la Corte ha ritenuto che la necessità di garantire la coerenza di un regime fiscale poteva, in taluni casi, giustificare una normativa tale da restringere le libertà fondamentali (v., in questo senso, sentenze 28 gennaio 1992, causa C-204/90, Bachmann, Racc. pag.I-249, e Commissione/Belgio, causa C-300/90, Racc. pag. I-305). Tuttavia, nelle cause citate, esisteva un nesso diretto tra la deducibilità dei contributi, da un lato, e l'assoggettamento ad imposta delle somme dovute da assicuratori in esecuzione dei contratti di assicurazione contro i rischi di vecchiaia e morte, dall'altro, nesso che occorreva preservare al fine di salvaguardare la coerenza del sistema fiscale interessato. Nel caso di specie, non esiste alcun nesso diretto di tal genere tra lo sgravio fiscale, in capo alla società facente parte di un consorzio, delle perdite subite da una delle sue controllate residenti nel Regno Unito, da un lato, e l'assoggettamento ad imposta degli utili delle controllate aventi sede fuori dal Regno Unito, dall'altro.

30 Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione nel senso che l'art. 52 del Trattato osta ad una normativa di uno Stato membro che, per quanto riguarda le società stabilite in tale Stato membro facenti parte di un consorzio attraverso il quale possiedano una holding e che esercitino il loro diritto alla libertà di stabilimento per creare, tramite tale holding, consociate in altri Stati membri, subordina il diritto ad uno sgravio fiscale alla condizione che l'attività della holding consista nel detenere esclusivamente o principalmente le azioni di consociate stabilite nello Stato membro interessato.

Sulla seconda questione

31 Con la sua seconda questione il giudice nazionale chiede sostanzialmente di veder precisata la portata dell'obbligo di cooperazione leale sancito all'art. 5 del Trattato. Più precisamente, qualora dalla soluzione della prima questione derivasse che la normativa controversa nella causa principale sia incompatibile con il diritto comunitario nei limiti in cui nega lo sgravio nel caso in cui la holding di proprietà del consorzio controlli principalmente consociate aventi la loro sede nella Comunità, senza che tale condizione sia soddisfatta con le sole consociate residenti nel Regno Unito, il giudice a quo si chiede se esso debba altresì disapplicare tale normativa o interpretarla in maniera conforme al diritto comunitario nel caso in cui la holding controlli principalmente consociate aventi sede in paesi terzi.

32 E' importante sottolineare, al riguardo, che la disparità di trattamento a seconda che l'attività della holding di proprietà del consorzio consista esclusivamente o principalmente nel detenere quote in consociate aventi sede o no in paesi terzi non rientra nell'ambito di applicazione del diritto comunitario.

33 Di conseguenza, in primo luogo, gli artt. 52 e 58 del Trattato non ostano ad una normativa nazionale che non accordi lo sgravio ad una società residente facente parte di un consorzio qualora l'attività della holding di proprietà del consorzio consista esclusivamente o principalmente nel detenere quote in consociate aventi sede in paesi terzi. In secondo luogo, neppure l'art. 5 del Trattato si trova a dover esser applicato.

34 Si deve pertanto sottolineare che, ove la controversia sottoposta al giudice nazionale riguardi una situazione che esula dall'ambito di applicazione del diritto comunitario, il giudice nazionale non è tenuto, in forza del diritto comunitario, né ad interpretare la sua normativa in un senso conforme al diritto comunitario né a disapplicare tale normativa. Nel caso in cui un solo e identico provvedimento normativo dovesse essere disapplicato in una fattispecie rientrante nell'ambito di applicazione del diritto comunitario, pur potendo ancora applicarsi ad una situazione che non vi rientra, spetterebbe all'organo competente dello Stato interessato eliminare tale incertezza del diritto nei limiti in cui quest'ultima possa pregiudicare i diritti derivanti da norme comunitarie.

35 Ne consegue che, in presenza di circostanze come quelle di cui alla causa principale, l'art. 5 del Trattato non impone al giudice nazionale né di interpretare la propria normativa in un senso conforme al diritto comunitario né di disapplicare tale normativa in una fattispecie estranea all'ambito di applicazione del diritto comunitario.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

36 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla House of Lords con ordinanza 24 luglio 1996, dichiara:

37 L'art. 52 del Trattato CE osta ad una normativa di uno Stato membro che, per quanto riguarda le società stabilite in tale Stato membro facenti parte di un consorzio attraverso il quale possiedano una holding e che esercitino il loro diritto alla libertà di stabilimento per creare, tramite tale holding, consociate in altri Stati membri, subordina il diritto ad uno sgravio fiscale alla condizione che l'attività della holding consista nel detenere esclusivamente o principalmente le azioni di consociate stabilite nello Stato membro interessato.

38 In presenza di circostanze come quelle di cui alla causa principale, l'art. 5 del Trattato CE non impone al giudice nazionale né di interpretare la propria normativa in un senso conforme al diritto comunitario né di disapplicare tale normativa in una fattispecie estranea all'ambito di applicazione del diritto comunitario.

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