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Document 61996CJ0194

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 marzo 1998.
    Hilmar Kulzer contro Freistaat Bayern.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundessozialgericht - Germania.
    Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Lavoratore che non si è avvalso del diritto di libera circolazione - Impiegato pubblico in pensione - Art. 73 - Prestazioni familiari - Ente tedesco competente - Art. 77 - Normativa nazionale.
    Causa C-194/96.

    Raccolta della Giurisprudenza 1998 I-00895

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:85

    61996J0194

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 5 marzo 1998. - Hilmar Kulzer contro Freistaat Bayern. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundessozialgericht - Germania. - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Lavoratore che non si è avvalso del diritto di libera circolazione - Impiegato pubblico in pensione - Art. 73 - Prestazioni familiari - Ente tedesco competente - Art. 77 - Normativa nazionale. - Causa C-194/96.

    raccolta della giurisprudenza 1998 pagina I-00895


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Ambito di applicazione ratione personae - Dipendente pubblico in pensione che non si è personalmente avvalso del diritto di libera circolazione - Figlio del dipendente pubblico che si è trasferito unitamente alla madre all'interno della Comunità

    2 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Dipendente pubblico in pensione soggetto alla normativa tedesca - Figlio residente in un altro Stato membro - Nozione di lavoratore dipendente ai fini della concessione delle prestazioni familiari - Ente tedesco competente - Applicazione dei criteri di cui all'art. 1, lett. a), e all'allegato I del regolamento n. 1408/71 - Effetti - Diniego di concessione delle prestazioni in base alla normativa tedesca - Ammissibilità

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, lett. a), punto ii), 73 e allegato I, punto I, lett. C)]

    3 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Titolari di pensioni o di rendite - Nozione di legislazione ai sensi del n. 2, lett. a), dell'art. 77 del regolamento n. 1408/71 - Regimi speciali dei dipendenti pubblici o del personale equiparato - Esclusione

    [Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 1, lett. j), 4, n. 4, e 77, n. 2, lett. a)]

    Massima


    4 Un impiegato pubblico in pensione che abbia svolto attività lavorativa unicamente nello Stato di cui è cittadino rientra nella sfera di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, nel caso in cui il figlio a carico si sia spostato all'interno della Comunità unitamente all'ex coniuge del detto impiegato pubblico, quando questi sia o sia stato soggetto alla normativa di uno Stato membro cui il regolamento è applicabile.

    5 L'art. 73 del regolamento n. 1408/71, in combinato disposto con il punto I, lett. C, dell'allegato I del regolamento medesimo, dev'essere interpretato, ai fini della corresponsione di assegni familiari ai sensi della normativa tedesca, nel senso che esso non riguarda una persona, cittadina della Repubblica federale di Germania, che percepisce, in base alla normativa di tale Stato, una prestazione di vecchiaia in quanto impiegato pubblico in pensione, nel caso in cui tale persona abbia svolto attività lavorativa solamente nello Stato membro di cui è cittadina e il figlio a carico si sia spostato all'interno della Comunità unitamente all'ex coniuge della detta persona. Infatti, dal tenore stesso di tale allegato, cui fa rinvio l'art. 1, lett. a), punto ii), del regolamento, emerge che solo i lavoratori assicurati a titolo obbligatorio nell'ambito di uno dei regimi ivi menzionati hanno diritto agli assegni familiari tedeschi in forza del titolo III, capitolo 7, del regolamento. Ciò premesso, consentire ad un impiegato pubblico in pensione di invocare l'art. 73 del regolamento per beneficiare degli assegni familiari tedeschi sulla base del rilievo che, in linea generale, la situazione degli impiegati pubblici dev'essere assimilata a quella dei lavoratori dipendenti costituirebbe violazione delle disposizioni dell'allegato I.

    6 L'art. 77, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato nel senso che esso non riguarda la situazione di una persona che sia titolare solamente di una pensione maturata in base a un regime speciale per impiegati pubblici o personale assimilato. Infatti, il termine «legislazione», utilizzato in tale disposizione, assume la portata di cui all'art. 1, lett. j), dello stesso regolamento e non riguarda quindi le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie o gli altri provvedimenti afferenti alle categorie di prestazioni di cui all'art. 4, n. 4, del regolamento, tra cui, in particolare, i regimi speciali per i pubblici impiegati o il personale assimilato.

    Parti


    Nel procedimento C-194/96,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundessozialgericht (Germania) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Hilmar Kulzer

    e

    Freistaat Bayern,

    ">domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 2, n. 3, 73 e 77 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (GU L 331, pag. 1), e, successivamente, dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247 (GU L 136, pag. 1),$

    LA CORTE

    (Quinta Sezione),

    composta dai signori C. Gulmann, presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet e P. Jann, giudici,

    avvocato generale: N. Fennelly

    cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per il signor Kulzer, dall'avv. Michael Kaplitz, del foro di Schwandorf;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Peter Hillenkamp, consigliere giuridico, in qualità di agente,$

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali della Commissione all'udienza del 16 settembre 1997,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 23 ottobre 1997,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 30 aprile 1996, pervenuta in cancelleria il 10 giugno successivo, il Bundessozialgericht ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 2, n. 3, 73 e 77 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (GU L 331, pag. 1), e, successivamente, dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247 (GU L 136, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento»).

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra il signor Kulzer e il Freistaat Bayern in merito alla concessione degli assegni familiari per il figlio a carico del signor Kulzer.

    Il diritto comunitario

    3 Il quarto ed il quinto `considerando' del regolamento n. 1408/71, nel testo originario (GU 1971, L 149, pag. 2), così recitano:

    «considerando che, date le rilevanti differenze esistenti tra le legislazioni nazionali quanto al loro campo di applicazione "ratione personae", è preferibile stabilire il principio secondo cui il regolamento è applicabile a tutti i cittadini degli Stati membri assicurati nell'ambito dei regimi di sicurezza sociale organizzati in favore dei lavoratori subordinati;

    considerando che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale s'inseriscono nel quadro della libera circolazione dei lavoratori cittadini degli Stati membri e devono perciò contribuire al miglioramento del loro tenore di vita e condizioni di lavoro, garantendo all'interno della Comunità, da un lato, a tutti i cittadini degli Stati membri la parità di trattamento di fronte alle diverse legislazioni nazionali e, dall'altro, ai lavoratori e ai loro rispettivi aventi diritto il beneficio delle prestazioni di sicurezza sociale, qualunque sia il luogo di occupazione o di residenza».

    4 L'art. 1, lett a), del regolamento dispone che, ai fini dell'applicazione del regolamento medesimo,

    «a) i termini "lavoratore subordinato" e "lavoratore autonomo" designano rispettivamente:

    i) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi,

    ii) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva:

    - quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato o autonomo, oppure

    - in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento indicato nell'allegato I, nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati o autonomi o di un regime di cui al punto iii), oppure, in assenza di un simile regime nello Stato membro in questione, quando corrisponda alla definizione di cui all'allegato I,

    iii) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale organizzato in modo uniforme a beneficio dell'insieme della popolazione rurale secondo i criteri di cui all'allegato I,

    iv) qualsiasi persona coperta da assicurazione volontaria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale di uno Stato membro istituito a favore dei lavoratori subordinati o autonomi o di tutti i residenti o di determinate categorie di residenti,

    - qualora eserciti un'attività subordinata o autonoma, oppure

    - qualora sia stata precedentemente coperta da assicurazione obbligatoria contro lo stesso evento nell'ambito di un regime istituito a favore dei lavoratori subordinati o autonomi dello stesso Stato membro».

    5 Alla successiva lett. j) dello stesso articolo si legge, al primo comma, che «il termine "legislazione" indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, o le prestazioni speciali a carattere non contributivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2 bis».

    6 L'art. 2, nn. 1 e 3, del regolamento, così dispone:

    «1. Il presente regolamento si applica ai lavoratori che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.

    (...)

    3. Il presente regolamento si applica agli impiegati pubblici ed al personale che, in base alla legislazione applicabile, è ad essi assimilato, nella misura in cui siano o siano stati soggetti alla legislazione di uno Stato membro cui è applicabile il presente regolamento».

    7 L'art. 4, n. 4, del regolamento così recita:

    «4. Il presente regolamento non si applica né all'assistenza sociale e medica, né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime di guerra o delle sue conseguenze, né ai regimi speciali dei pubblici impiegati o del personale assimilato».

    8 Ai sensi dell'art. 73 del regolamento, il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, in linea di principio, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo.

    9 L'art. 77, n. 2, lett. a), del regolamento dispone che:

    «2. Qualunque sia lo Stato membro nel cui territorio il titolare di pensione o rendita o i figli risiedono, le prestazioni sono concesse secondo le seguenti norme:

    a) al titolare di una pensione o di una rendita dovuta in base alla legislazione di un solo Stato membro, conformemente alla legislazione dello Stato membro competente per la pensione o la rendita».

    10 Il punto I, lett. C (Germania), dell'allegato I del regolamento così recita:

    «Se per l'erogazione delle prestazioni familiari è competente un'istituzione tedesca, conformemente al titolo III, capitolo 7 del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii), del regolamento, si considera:

    a) lavoratore subordinato, la persona assicurata a titolo obbligatorio contro il rischio di disoccupazione o la persona che ottiene, in seguito a tale assicurazione, prestazioni in denaro dall'assicurazione malattia o prestazioni analoghe;

    b) lavoratore autonomo, la persona che esercita un'attività autonoma e che è tenuta:

    - ad assicurarsi o a versare contributi per il rischio vecchiaia in un regime previsto per lavoratori autonomi, o

    - ad assicurarsi nell'ambito dell'assicurazione pensione obbligatoria».

    La normativa tedesca

    11 L'art. 1, n. 1, punto 1, del Bundeskindergeldgesetz del 14 aprile 1964 (legge federale sugli assegni per figli a carico; BGBl. I, pag. 222; in prosieguo: il «BKGG»), nel testo del 21 gennaio 1986, stabilisce che le persone aventi domicilio o residenza abituale in Germania hanno diritto agli assegni familiari per i figli e le persone equiparate ai sensi dell'art. 2, n. 1, della legge medesima.

    12 L'art. 2, n. 5, del BKGG prevede che i figli che non hanno domicilio né residenza abituale in Germania non sono presi in considerazione per il computo degli assegni familiari.

    La causa principale

    13 Il signor Kulzer, cittadino tedesco, risiede in Germania e percepisce, in quanto funzionario di polizia in pensione, una pensione dal Freistaat Bayern. Egli è padre di Stefanie, nata nel 1974, che dal 1983 vive in Francia con la madre, di cittadinanza francese e divorziata dal signor Kulzer. Successivamente al decesso della madre, avvenuto nel 1987, la figlia Stefanie ha continuato a vivere in Francia presso i nonni francesi, seguendo ivi la propria formazione scolastica. Durante le vacanze scolastiche si è recata regolarmente in visita dal padre, il quale ha fatto sempre fronte alle spese relative alla sua istruzione ed al suo mantenimento. Il signor Kulzer ha rilasciato alle autorità tedesche, a nome della figlia, una dichiarazione di secondo domicilio. Le autorità francesi non gli hanno mai corrisposto assegni familiari.

    14 Nell'ottobre del 1988 il signor Kulzer ha chiesto al Freistaat Bayern la corresponsione di assegni familiari per la figlia Stefanie sulla base del BKGG. La domanda e la successiva opposizione sono state respinte rispettivamente il 27 luglio ed il 5 dicembre 1989.

    15 Essendo rimasto senza esito il ricorso proposto avverso tali decisioni di rigetto, il signor Kulzer ha interposto appello dinanzi al Landessozialgericht, che ha confermato la decisione del giudice in prime cure sulla base del rilievo che la figlia abitava in Francia. Il giudice di appello ha ritenuto che né la dichiarazione di secondo domicilio effettuata dal signor Kulzer né le visite regolarmente compiute dalla figlia durante le vacanze scolastiche consentissero di ritenere che fosse soddisfatto il requisito della residenza previsto dal BKGG. Parimenti, il detto giudice ha ritenuto che il signor Kulzer non potesse avvalersi dell'art. 73 del regolamento, in quanto, essendo in pensione, non sarebbe stato né lavoratore subordinato ai sensi dell'art. 1 né impiegato pubblico ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento stesso. Inoltre, l'art. 77, n. 2, del regolamento non avrebbe potuto trovare applicazione, atteso che la corresponsione degli assegni familiari ai sensi del BKGG non sarebbe stata in alcun modo collegata al beneficio di una pensione.

    16 Avverso tale decisione il signor Kulzer ha proposto allora ricorso per cassazione («Revision») dinanzi al Bundessozialgericht. Egli ha sostenuto al riguardo che, essendo impiegato pubblico in pensione, aveva parimenti diritto, ai sensi dell'art. 73 del regolamento, agli assegni familiari versati in base al BKGG.

    17 In tale situazione, il Bundessozialgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) a) Se il regolamento (CEE) n. 1408/71 - in particolare il suo art. 73 - si applichi anche qualora l'avente diritto alla prestazione (segnatamente un lavoratore dipendente od autonomo) non si sia avvalso egli stesso del suo diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità europea, bensì lo abbia fatto il figlio per il quale vengono chieste le prestazioni familiari.

    b) Se al riguardo rilevi il fatto che l'altro genitore, già trasferitosi col figlio in un altro Stato membro, svolgesse ivi fino alla sua morte attività di lavoro dipendente o autonomo.

    2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:

    Se anche un funzionario di polizia in pensione sia un "impiegato pubblico" ai sensi dell'art. 2, n. 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71».

    18 Dall'ordinanza di rinvio emerge che la presente causa solleva due questioni, la prima riguardante l'art. 73 del regolamento e la seconda il successivo art. 77.

    Sulla questione relativa all'art. 73 del regolamento

    19 In primo luogo, il giudice nazionale chiede, sostanzialmente, se l'art. 73 del regolamento, in combinato disposto con il punto I, lett. C, dell'allegato I del regolamento medesimo, debba essere interpretato, ai fini della corresponsione di assegni familiari ai sensi della normativa tedesca, nel senso che esso riguarda una persona, cittadina della Repubblica federale di Germania, che percepisce, in base alla normativa di tale Stato, una prestazione di vecchiaia in quanto impiegato pubblico in pensione, nel caso in cui tale persona abbia svolto attività lavorativa solamente nello Stato membro di cui è cittadina ed il figlio a carico si sia spostato all'interno della Comunità con l'ex coniuge della detta persona.

    20 In subordine, il giudice nazionale chiede alla Corte se, in un'ipotesi di tal genere, sia pertinente la circostanza che l'ex coniuge dell'interessato abbia svolto, nello Stato membro in cui si è trasferita, un'attività di lavoro subordinato o autonomo ai sensi dell'art. 1, lett. a), del regolamento.

    21 Per risolvere tali questioni occorre esaminare in primo luogo se una persona, quale il ricorrente nella causa principale, che è impiegato pubblico in pensione e che ha svolto attività lavorativa solamente nello Stato di cui è cittadino, rientri nella sfera di applicazione del regolamento nel caso in cui il figlio a carico si sia trasferito all'interno della Comunità unitamente all'ex coniuge della detta persona.

    22 La sfera di applicazione ratione personae del regolamento è definita all'art. 2, contenuto nel titolo I, intitolato «Disposizioni generali».

    23 A termini del n. 1 di tale disposizione, il regolamento si applica, in particolare, «ai lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri».

    24 Nella sentenza 31 maggio 1979, causa 182/78, Pierik (Racc. pag. 1977, punto 4), la Corte ha ritenuto che la nozione di «lavoratore», avendo portata generale, ricomprende qualsiasi persona che, esercitando o meno un'attività lavorativa, possieda lo status di assicurato in forza della normativa previdenziale di uno o più Stati membri. Ne consegue che i titolari di una pensione o di una rendita spettanti in forza della normativa di uno o più Stati membri, anche quando non esercitino attività lavorativa, rientrano, in ragione della loro iscrizione ad un regime previdenziale, nella sfera di applicazione delle disposizioni del regolamento relative ai «lavoratori», a meno che non costituiscano oggetto di disposizioni specificamente adottate per loro.

    25 L'art. 2, n. 3, del regolamento prevede che questo si applichi anche agli impiegati pubblici quando questi siano o siano stati soggetti alla normativa di uno Stato membro cui il regolamento è applicabile. Nel sistema del Trattato gli impiegati pubblici sono considerati come lavoratori dipendenti (v. sentenza 24 marzo 1994, causa C-71/93, Van Poucke, Racc. pag. I-1101, punto 17).

    26 Per le stesse ragioni che hanno indotto la Corte a ritenere, nella menzionata sentenza Pierik, che la nozione di «lavoratore» ricomprende anche i lavoratori in pensione, la nozione di «impiegato pubblico», contenuta in una disposizione di portata generale che definisce la sfera di applicazione ratione personae del regolamento, dev'essere intesa nel senso che ricomprende gli impiegati pubblici in pensione che non svolgano più attività lavorativa quando siano o siano stati soggetti alla normativa di uno Stato membro cui il regolamento è applicabile.

    27 Quanto alla circostanza che la persona oggetto della questione pregiudiziale non si è mai personalmente spostata all'interno della Comunità, si deve anzitutto rilevare che il quarto `considerando' del regolamento n. 1408/71, nel testo originario, afferma che, «date le rilevanti differenze esistenti tra le legislazioni nazionali quanto al loro campo di applicazione "ratione personae", è preferibile stabilire il principio secondo cui il regolamento è applicabile a tutti i cittadini degli Stati membri assicurati nell'ambito dei regimi di sicurezza sociale organizzati in favore dei lavoratori subordinati».

    28 Peraltro, ai sensi dell'art. 1, lett. a), del regolamento, le espressioni «lavoratore subordinato» e «lavoratore autonomo» indicano «qualsiasi persona», senza riserve, assicurata nell'ambito di uno dei regimi previdenziali menzionati nel detto articolo contro gli eventi e alle condizioni indicati nella disposizione medesima (v., in tal senso, sentenza 3 maggio 1990, causa C-2/89, Kits van Heijningen, Racc. pag. I-1755, punto 9). Parimenti, ai sensi del successivo art. 2, nn. 1 e 3, il regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli impiegati pubblici che siano o siano stati soggetti alla normativa di un solo Stato membro.

    29 Inoltre, nella sentenza 9 dicembre 1965, causa 44/65, Singer (Racc. pag. 951, in particolare pagg. 958 e 959), la Corte ha affermato che l'art. 52 del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU 1958, n. 30, pag. 561), si applicava a tutte le persone che fruivano di prestazioni a norma delle leggi di uno Stato membro e che la nozione di «lavoratore» non poteva essere quindi limitata ai soli lavoratori migranti in senso stretto ovvero ai soli spostamenti relativi all'esercizio della loro attività.

    30 Infine, ai sensi del quinto `considerando' del regolamento n. 1408/71, nel testo originario, le norme di coordinamento delle legislazioni previdenziali nazionali di cui al regolamento ricomprendono anche la fattispecie in cui i familiari del lavoratore si spostino all'interno della Comunità.

    31 Conseguentemente, si deve ritenere che una persona, quale il ricorrente nella causa principale, che è impiegato pubblico in pensione e che ha svolto attività lavorativa unicamente nello Stato di cui è cittadino, rientri nella sfera di applicazione ratione personae del regolamento, nel caso in cui il figlio a carico si sia spostato all'interno della Comunità con l'ex coniuge di tale persona, quando l'impiegato pubblico sia o sia stato soggetto alla normativa di uno Stato membro cui il regolamento è applicabile.

    32 Non è quindi necessario esaminare se sia pertinente la circostanza che l'ex coniuge del ricorrente nella causa principale abbia svolto attività lavorativa subordinata o autonoma dopo essersi spostata all'interno della Comunità.

    33 Si deve quindi esaminare la questione se tale persona, per beneficiare degli assegni familiari previsti dalla legge tedesca, possa avvalersi dell'art. 73 del regolamento.

    34 Benché l'art. 73 del regolamento non riguardi espressamente i pubblici impiegati, la situazione di una persona quale il ricorrente nella causa principale dev'essere assimilata, in linea di principio, a quella dei lavoratori subordinati di cui all'art. 1, lett. a), del regolamento, atteso che, come emerge dal punto 25 della presente sentenza, i pubblici impiegati sono considerati, nel sistema del Trattato, lavoratori subordinati.

    35 La nozione di «lavoratore subordinato», che figura all'art. 73 del regolamento, è definita all'art. 1, lett. a). Tuttavia, a tale definizione si sostituisce quella contenuta nel punto I, lett. C, dell'allegato I del regolamento quando l'ente competente per l'erogazione delle prestazioni familiari, conformemente al titolo III, capitolo 7, del regolamento, è tedesco.

    36 Infatti, dal tenore stesso di tale allegato, cui fa rinvio l'art. 1, lett. a), punto ii), del regolamento, emerge che solo i lavoratori assicurati a titolo obbligatorio nell'ambito di uno dei regimi ivi menzionati hanno diritto agli assegni familiari tedeschi in forza del titolo III, capitolo 7, del regolamento (v. sentenza 12 giugno 1997, causa C-266/95, Merino García, Racc. pag. I-3279, punto 24).

    37 Ciò premesso, consentire ad un impiegato pubblico in pensione, quale il ricorrente nella causa principale, di invocare l'art. 73 del regolamento per beneficiare degli assegni familiari tedeschi sulla base del rilievo che, in linea generale, la situazione degli impiegati pubblici dev'essere assimilata a quella dei lavoratori dipendenti costituirebbe violazione delle disposizioni dell'allegato I.

    38 Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione relativa all'art. 73 del regolamento dev'essere risolta dichiarando che tale disposizione, in combinato disposto con il punto I, lett. C, dell'allegato I del regolamento medesimo, dev'essere interpretata, ai fini della corresponsione di assegni familiari ai sensi della normativa tedesca, nel senso che essa non riguarda una persona, cittadina della Repubblica federale di Germania, che percepisce, in base alla normativa di tale Stato, una prestazione di vecchiaia in quanto impiegato pubblico in pensione, nel caso in cui tale persona abbia svolto attività lavorativa solamente nello Stato membro di cui è cittadina e il figlio a carico si sia spostato all'interno della Comunità con l'ex coniuge della detta persona.

    Sulla questione relativa all'art. 77 del regolamento

    39 In considerazione delle circostanze della specie della causa principale, si deve esaminare, al fine di poter fornire al giudice nazionale la soluzione più completa e più utile possibile, se l'art. 77, n. 2, lett. a), del regolamento debba essere interpretato nel senso che, come sostenuto dalla Commissione, riguarda una persona, quale il ricorrente nella causa principale, che sia titolare di una pensione maturata in base ad un regime speciale per impiegati pubblici o personale assimilato.

    40 Nella sentenza 8 marzo 1979, causa 129/78, Lohmann (Racc. pag. 853), la Corte ha affermato che il termine «legislazione», utilizzato nell'art. 77, n. 2, lett. a), del regolamento, assume la portata di cui all'art. 1, lett. j), dello stesso regolamento. Tale disposizione non riguarda quindi le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie o gli altri provvedimenti afferenti alle categorie di prestazioni di cui all'art. 4, n. 4, del regolamento, tra cui, in particolare, i regimi speciali per gli impiegati pubblici o il personale assimilato.

    41 Tale conclusione non esclude, tuttavia, che una persona che percepisce una pensione sulla base di un regime speciale per impiegati pubblici o personale assimilato possa avvalersi dell'art. 77, n. 2, lett. a), del regolamento quando sia titolare anche di un'altra prestazione di vecchiaia contemplata da tale disposizione. Il fascicolo non consente però di stabilire se tale ipotesi ricorra nel caso del ricorrente nella causa principale.

    42 La questione relativa all'art. 77, n. 2, lett. a), del regolamento dev'essere quindi risolta dichiarando che tale disposizione dev'essere interpretata nel senso che essa non riguarda la situazione di una persona che sia titolare solamente di una pensione maturata in base a un regime speciale per impiegati pubblici o personale assimilato.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    43 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Quinta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundessozialgericht con ordinanza 30 aprile 1996, dichiara:

    1) L'art. 73 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, e, successivamente, dal regolamento (CEE) del Consiglio 30 aprile 1992, n. 1247, in combinato disposto con il punto I, lett. C, dell'allegato I del regolamento medesimo, dev'essere interpretato, ai fini della corresponsione di assegni familiari ai sensi della normativa tedesca, nel senso che esso non riguarda una persona, cittadina della Repubblica federale di Germania, che percepisce, in base alla normativa di tale Stato, una prestazione di vecchiaia in quanto impiegato pubblico in pensione, nel caso in cui tale persona abbia svolto attività lavorativa solamente nello Stato membro di cui è cittadina e il figlio a carico si sia spostato all'interno della Comunità unitamente all'ex coniuge della detta persona.

    2) L'art. 77, n. 2, lett. a), del regolamento n. 1408/71, come modificato, dev'essere interpretato nel senso che esso non riguarda la situazione di una persona che sia titolare solamente di una pensione maturata in base a un regime speciale per impiegati pubblici o personale assimilato.

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