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Document 61996CJ0139

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 settembre 1997.
    Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania.
    Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 93/48/CEE, 93/49/CEE e 93/61/CEE - Mancata trasposizione nel termine stabilito.
    Causa C-139/96.

    Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-04845

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:405

    61996J0139

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 settembre 1997. - Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania. - Inadempimento da parte di uno Stato - Direttiva 93/48/CEE, 93/49/CEE e 93/61/CEE - Mancata trasposizione nel termine stabilito. - Causa C-139/96.

    raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-04845


    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento non contestato

    (Trattato CE, art. 169)

    Parti


    Nella causa C-139/96,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Klaus Dieter Borchardt, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    ricorrente,

    contro

    Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, Bernd Kloke, Oberregierungsrat presso lo stesso ministero, e dalla signora Sabine Maass, Regierungsrätin z.A. presso lo stesso ministero, in qualità di agenti, D-53107 Bonn,

    convenuta,

    avente ad oggetto un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato nel termine stabilito i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive:

    - della Commissione 23 giugno 1993, 93/48/CEE, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dall'art. 4 della direttiva del Consiglio 92/34/CEE (GU L 250, pag. 1);

    - della Commissione 23 giugno 1993, 93/49/CEE, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dall'art. 4 della direttiva del Consiglio 91/682/CEE (GU L 250, pag. 9), nonché

    - della Commissione 2 luglio 1993, 93/61/CEE, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva del Consiglio 92/33/CEE (GU L 250, pag. 19),

    è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in virtù del Trattato CE e delle dette direttive,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, C.N. Kakouris (relatore), P.J.G. Kapteyn e H. Ragnemalm, giudici,

    avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

    cancelliere: R. Grass

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 29 maggio 1997,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 26 aprile 1996, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso inteso a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania, non avendo adottato nel termine stabilito i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive:

    - della Commissione 23 giugno 1993, 93/48/CEE, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dall'art. 4 della direttiva del Consiglio 92/34/CEE (GU L 250, pag. 1);

    - della Commissione 23 giugno 1993, 93/49/CEE, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dall'art. 4 della direttiva del Consiglio 91/682/CEE (GU L 250, pag. 9), nonché

    - della Commissione 2 luglio 1993, 93/61/CEE, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva del Consiglio 92/33/CEE (GU L 250, pag. 19),

    è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in virtù del Trattato CE e delle dette direttive.

    2 Ai sensi dell'art. 10, n. 1, primo comma, della direttiva 93/48, dell'art. 8, n. 1, primo comma, della direttiva 93/49 e dell'art. 7, n. 1, primo comma, della direttiva 93/61, gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi a queste direttive entro il 31 dicembre 1993 e ne informano immediatamente la Commissione.

    3 Non avendo ricevuto alcuna comunicazione circa la trasposizione nell'ordinamento giuridico tedesco delle direttive di cui trattasi e non disponendo di alcun'altra informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica federale di Germania si era conformata a tale obbligo, la Commissione, con lettera 10 febbraio 1994, intimava a tale Stato di comunicarle le proprie osservazioni entro due mesi a decorrere dal ricevimento della stessa, ai sensi dell'art. 169 del Trattato.

    4 Con lettera 28 aprile 1994, il governo tedesco inviava alla Commissione una comunicazione relativa in particolare alle direttive di cui trattasi. Tuttavia, tale comunicazione non conteneva alcuna informazione circa la loro trasposizione nel diritto nazionale.

    5 Non avendo ricevuto successivamente alcun'altra comunicazione al riguardo, la Commissione, con lettera 5 ottobre 1994, inviava alla Repubblica federale di Germania un parere motivato concernente il suo inadempimento agli obblighi imposti dalle direttive di cui trattasi, invitandola ad adottare i provvedimenti necessari per conformarvisi entro due mesi a decorrere dalla sua notifica.

    6 Con lettera 14 dicembre 1994, il governo federale comunicava alla Commissione che la legge 25 novembre 1993, che modifica le norme applicabili alla protezione fitosanitaria ed alle sementi (BGBl. I, pag. 1917), aveva posto in essere le abilitazioni necessarie, di modo che la trasposizione in diritto nazionale delle direttive avrebbe potuto aver luogo mediante regolamento nazionale. Il governo aggiungeva tuttavia che, in via preliminare, occorreva precisare il campo di applicazione delle direttive, in quanto la loro interpretazione era caratterizzata da notevoli incertezze e da divergenze tra gli Stati membri, che avrebbero potuto ingenerare distorsioni di concorrenza sul mercato interno.

    7 Non avendo ricevuto dal governo federale alcun'altra informazione che le consentisse di concludere che la Repubblica federale di Germania aveva nel frattempo soddisfatto agli obblighi derivanti dalle direttive, la Commissione ha proposto il presente ricorso per inadempimento.

    8 Il governo tedesco non contesta l'inadempimento addebitatogli. Esso dichiara che la trasposizione in diritto nazionale delle direttive controverse ha incontrato difficoltà relative in particolare alla necessità di chiarire il loro campo di applicazione. Lo stesso aggiunge che, nonostante questa difficoltà, sta effettuando sforzi notevoli per far progredire la procedura di trasposizione.

    9 Poiché la trasposizione delle direttive non è avvenuta nel termine stabilito da queste ultime, si deve accogliere il ricorso presentato dalla Commissione.

    10 Occorre pertanto constatare che, non avendo adottato nel termine stabilito i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive di cui trattasi, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli artt. 10, n. 1, primo comma, della direttiva 93/48, 8, n. 1, primo comma, della direttiva 93/49, e 7, n. 1, primo comma, della direttiva 93/61.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    11 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Repubblica federale di Germania è risultata soccombente nei suoi mezzi e va condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Non avendo adottato nel termine stabilito i provvedimenti necessari per conformarsi alle direttive:

    - della Commissione 23 giugno 1993, 93/48/CEE, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, prevista dall'art. 4 della direttiva del Consiglio 92/34/CEE;

    - della Commissione 23 giugno 1993, 93/49/CEE, che stabilisce la scheda sui requisiti da rispettare per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per le piante ornamentali, prevista dall'art. 4 della direttiva del Consiglio 91/682/CEE, nonché

    - della Commissione 2 luglio 1993, 93/61/CEE, che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva del Consiglio 92/33/CEE,

    la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono ai sensi degli artt. 10, n. 1, primo comma, della direttiva 93/48, 8, n. 1, primo comma, della direttiva 93/49, e 7, n. 1, primo comma, della direttiva 93/61.

    2) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

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