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Document 61996CJ0104
Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 16 December 1997. # Coöperatieve Rabobank "Vecht en Plassengebied" BA v Erik Aarnoud Minderhoud. # Reference for a preliminary ruling: Hoge Raad - Netherlands. # Company law - First Directive 68/151/EEC - Scope - Representation of a company - Conflict of interests - Lack of authority of a director to enter into a binding transaction on behalf of the company. # Case C-104/96.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 dicembre 1997.
Coöperatieve Rabobank "Vecht en Plassengebied" BA contro Erik Aarnoud Minderhoud.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad - Paesi Bassi.
Diritto delle società - Prima direttiva 68/151/CEE - Ambito di applicazione - Rappresentanza di una società - Conflitto di interessi - Incompetenza di un amministratore ad obbligare la società.
Causa C-104/96.
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 dicembre 1997.
Coöperatieve Rabobank "Vecht en Plassengebied" BA contro Erik Aarnoud Minderhoud.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad - Paesi Bassi.
Diritto delle società - Prima direttiva 68/151/CEE - Ambito di applicazione - Rappresentanza di una società - Conflitto di interessi - Incompetenza di un amministratore ad obbligare la società.
Causa C-104/96.
Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-07211
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:610
*A9* Hoge Raad, 1e kamer, arrest van 22/03/1996 (15.915)
- Arresten ondernemingsrecht (Ed. W.E.J. Tjeenk Willink - Deventer) 1996 p.1192-1205
- Nederlands juristenblad 1996 p.566
- Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 1996 nº 568
- Rechtspraak van de week 1996 nº 76
- TVVS ondernemingsrecht en rechtspersonen 1996 p.144-145
- Arresten ondernemingsrecht (Ed. Kluwer - Deventer) 2005 p.724-733
- European Current Law 1997 Part 1 nº 8 (résumé)
- Timmerman, L.: Vennootschapsrecht. Tegenstrijdig belang in een concernverhouding, TVVS ondernemingsrecht en rechtspersonen 1996 p.145-146
- Van Achterberg, M.P.: Concernfinanciering en tegenstrijdig belang, De naamlooze vennootschap 1996 p.167-172
- Dortmond, P.J.: tEGenstrijdig belang, een reactie, De naamlooze vennootschap 1996 p.172-174
- Meilicke, Wienand: Selbstkontrahieren nach europäischem Gemeinschaftsrecht, Recht der internationalen Wirtschaft 1996 p.713-719
- Maeijer, J.M.M.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 1996 nº 568
*P1* Hoge Raad, 1e kamer, arrest van 11/09/1998 (15.915)
- Nederlands juristenblad 1998 p.1605-1606
- TVVS ondernemingsrecht en rechtspersonen 1998 p.305
- Ars aequi 1999 p.116-117
- Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 1999 nº 171
- Timmerman, L.: TVVS ondernemingsrecht en rechtspersonen 1998 p.305
- Raaijmakers, M.J.G.C.: Mediasafe, Ars aequi 1999 p.117-121
- Maeijer, J.M.M.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 1999 nº 171
- Schutte-Veenstra, J.N.: Tegenstrijdig belang bij de NV en de BV in rechtsvergelijkend perspectief, Ondernemingsrecht 2000 p.410-415
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 16 dicembre 1997. - Coöperatieve Rabobank "Vecht en Plassengebied" BA contro Erik Aarnoud Minderhoud. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Hoge Raad - Paesi Bassi. - Diritto delle società - Prima direttiva 68/151/CEE - Ambito di applicazione - Rappresentanza di una società - Conflitto di interessi - Incompetenza di un amministratore ad obbligare la società. - Causa C-104/96.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-07211
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Società - Direttiva 68/151 - Ambito di applicazione - Opponibilità ai terzi degli atti compiuti dai membri di organi sociali in situazione di conflitto di interessi con la società - Esclusione
(Direttiva del Consiglio 68/151/CEE, art. 9, n. 1, primo comma)
Il regime di opponibilità ai terzi degli atti compiuti da membri di organi sociali nella situazione di conflitto di interessi con la società rappresentata esula dal contesto normativo della prima direttiva 68/151, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'art. 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, e rientra nella competenza del legislatore nazionale.
Infatti, tanto dalla lettera, quanto dal contenuto dell'art. 9, n. 1, primo comma, della prima direttiva risulta che tale disposizione riguarda i limiti ai poteri quali ripartiti dalla legge tra i vari organi sociali e che non è intesa a coordinare le normative nazionali applicabili qualora uno dei membri di un organo si trovi, in ragione della sua posizione personale, in una situazione di conflitto di interessi con la società rappresentata.
Nel procedimento C-104/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Coöperatieve Rabobank «Vecht en Plassengebied» BA
e
Erik Aarnoud Minderhoud (curatore fallimentare della Mediasafe BV),
domanda vertente sull'interpretazione dell'art 9, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8),
LA CORTE
(Sesta Sezione),
composta dai signori H. Ragnemalm (relatore), presidente di sezione, G.F. Mancini e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: A. La Pergola
cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la Coöperatieve Rabobank «Vecht en Plassengebied» BA, dagli avv.ti J.C. van Oven e A.P. Schoonbrood-Wessels, del foro dell'Aia;
- per il governo spagnolo, dalla signora R. Silva de Lapuerta, abogado del Estado, in qualità di agente;
- per il governo finlandese, dal signor H. Rotkirch, capo del servizio degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per il governo svedese, dalla signora L. Nordling, rättschef presso il dipartimento del commercio con l'estero del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori A. Caeiro, consigliere giuridico, e B.J. Drijber, membro del suo servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Coöperatieve Rabobank «Vecht en Plassengebied» BA, con l'avv. J.C. van Oven, del signor Minderhoud, curatore fallimentare della Mediasafe BV, con l'avv. J.J. Feenstra, del foro di Rotterdam, del governo spagnolo, rappresentato dalla signora R. Silva de Lapuerta, e della Commissione, rappresentata dal signor B.J. Drijber, all'udienza dell'8 gennaio 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 marzo 1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con sentenza 22 marzo 1996, pervenuta in cancelleria il 1_ aprile successivo, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto alla corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione dell'art. 9, n. 1, della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8; in prosieguo: la «prima direttiva»).
2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Coöperatieve Rabobank «Vecht en Plassengebied» BA (in prosieguo: la «Rabobank») - che era l'organismo finanziario della società capogruppo Holland Data Groep BV (in prosieguo: la «HDG»), di cinque delle sue società operative e della società Mediasafe BV (in prosieguo: la «Mediasafe») - e il curatore fallimentare della Mediasafe, a proposito della contestazione, da parte di quest'ultimo, della validità di un accordo di compensazione tra saldi passivi e saldi attivi concluso tra la HDG, le cinque società come pure la Mediasafe, da un lato, e la Rabobank dall'altro.
3 Dalla sentenza di rinvio risulta che il 23 ottobre 1989 la Rabobank ha concluso con la HDG e le cinque società operative un accordo in materia di calcolo degli interessi su conti combinati e di compensazione tra saldi passivi e saldi attivi, in forza del quale le società erano responsabili in solido nei confronti della Rabobank.
4 Il 21 novembre 1989, la HDG e la Stichting Nieuwegein hanno creato la Mediasafe, di cui la HDG deteneva il 99% del capitale e la Stichting Nieuwegein l'1%. La HDG è stata nominata amministratore unico della società e due sindaci sono stati nominati su proposta della Stichiting Nieuwegein. Questi ultimi dovevano controllare, per conto della Stichting Nieuwegein, la direzione e l'andamento generale degli affari della Mediasafe.
5 L'11 dicembre 1989, la Rabobank ha concluso un nuovo accordo di compensazione tra saldi passivi e saldi attivi, di contenuto e portata corrispondenti a quelli del 23 ottobre 1989. La Mediasafe era rappresentata dal suo amministratore unico, la HDC. Con tale accordo, tutte le società del gruppo HDG, tra cui la Mediasafe, si sono dichiarate solidalmente responsabili dei loro debiti nei confronti della Rabobank.
6 Il 22 maggio 1990, la Mediasafe è stata dichiarata fallita e il signor Minderhoud è stato designato curatore fallimentare. La Mediasafe aveva, a tale data, un saldo attivo presso la Rabobank di 447 117,60 HFL.
7 Con lettera 5 giugno 1990 la Rabobank ha informato il curatore che, in applicazione dell'accordo 11 dicembre 1989 e dell'art. 53 della Faillessementswet (legge olandese sul fallimento) intendeva procedere alla compensazione tra i saldi passivi e i saldi attivi dei conti correnti delle altre società della HDG, assieme alle quali la Mediasafe era debitrice in solido. La Rabobank precisava che, dopo la compensazione, il credito della Mediasafe nei confronti della Rabobank alla data del fallimento ammontava a 67 337,36 HFL.
8 Con sentenza 31 luglio 1990, la HDG e le sue altre cinque società operative sono state dichiarate fallite.
9 Il curatore ha reclamato nei confronti della Rabobank il pagamento della differenza tra il saldo attivo della Mediasafe prima e dopo tale compensazione, cioè la somma di 379 780,24 HFL. A suo avviso non poteva essere riconosciuto alcun effetto all'accordo di compensazione concluso l'11 dicembre 1989, per il motivo che tra la HDG - che ha concluso gli accordi, in particolare, a nome della Mediasafe nella sua qualità di amministratore unico - e la Mediasafe esisteva un conflitto di interessi ai sensi degli artt. 12, nn. 3 e 4, dello statuto della Mediasafe e 2:256 del codice civile olandese. Di conseguenza, la HDG non avrebbe potuto rappresentare la Mediasafe nella conclusione di tale accordo.
10 Gli artt. 2:146 del codice civile olandese, applicabile alle «naamloze vennootschappen» (società per azioni) e 2:256 dello stesso codice, applicabile alle «besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid» (società a responsabilità limitata) prevedono che, qualora, nell'ambito della conclusione di un atto giuridico, vi sia un conflitto d'interessi tra la società, da un lato, e gli amministratori o gestori autorizzati a rappresentarla, dall'altro, tale atto può essere concluso solo dai sindaci della detta società.
11 Tale disposizione di legge figurava del resto anche all'art. 12, nn. 3 e 4, dello statuto della Mediasafe, ai sensi del quale:
«3. In caso di conflitto d'interessi tra la società ed uno o più amministratori, l'amministratore (gli amministratori) rimanente (rimanenti) è (sono) autorizzato (autorizzati) ad impegnare la società.
4. Qualora vi sia un solo amministratore o il conflitto d'interessi riguardi tutti gli amministratori, la società viene rappresentata dal collegio sindacale».
12 Con sentenza 4 agosto 1993, l'Arrondissementsrechtbank di Utrecht ha dichiarato che, a seguito di un conflitto d'interessi ai sensi dell'art. 2:256 del codice civile, la HDG non aveva il potere di concludere a nome della Mediasafe l'accordo di compensazione con la Rabobank e ha ritenuto che quest'ultima, operando a titolo professionale, doveva essere considerata debitamente informata di tale conflitto di interessi. L'Arrondissementsrechtbank ha, di conseguenza, accolto il ricorso del curatore.
13 Per gli stessi motivi, tale sentenza veniva confermata dal Gerechtshof di Amsterdam.
14 Dinanzi allo Hoge Raad der Nederlanden, la Rabobank ha sostenuto che un conflitto di interessi ai sensi dell'art. 2:256 del codice civile poteva configurarsi soltanto in presenza di un atto concluso tra la società e il suo amministratore. Lo Hoge Raad ha respinto tale argomento. Tale giudice tuttavia si domanda se il fatto che una società si avvalga nei confronti di un terzo dell'art. 2:256 del codice civile non sia incompatibile con l'art. 9 della prima direttiva, a tenore del quale:
«1. Gli atti compiuti dagli organi sociali obbligano la società nei confronti dei terzi, anche quando tali atti sono estranei all'oggetto sociale, a meno che eccedano i poteri che la legge conferisce o consente di conferire ai predetti organi.
Tuttavia, gli Stati membri possono stabilire che la società non sia obbligata quando tali atti superano i limiti dell'oggetto sociale, se essa prova che il terzo sapeva che l'atto superava detti limiti o non poteva ignorarlo, considerate le circostanze, essendo escluso che la sola pubblicazione dello statuto basti a costituire tale prova.
2. Anche se pubblicate, le limitazioni dei poteri degli organi sociali che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi.
3. Se la legislazione nazionale prevede che il potere di rappresentare la società possa, in deroga alla regola di base in materia, essere attribuito dallo statuto ad una sola persona o a più persone che agiscono congiuntamente, la stessa legislazione può stabilire che tale disposizione statutaria sia opponibile ai terzi, sempreché essa concerna il potere generale di rappresentare la società; l'opponibilità ai terzi di una siffatta disposizione statutaria è disciplinata dall'articolo 3».
15 Ritenendo che l'art. 2:256 del codice civile doveva essere interpretato alla luce delle disposizioni della prima direttiva, lo Hoge Raad dei Paesi Bassi ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se sia compatibile con le disposizioni della prima direttiva il fatto che ad una società sia consentito di far valere nei confronti di un terzo, con il quale un amministratore che ha di norma il potere di rappresentare la società ha concluso un atto giuridico in nome della società stessa, l'incompetenza dell'amministratore per il motivo che quest'ultimo nel concludere l'atto giuridico aveva un interesse contrastante con quello della società stessa.
2) Se la soluzione delle questione sub 1) sia affermativa solo qualora il conflitto d'interessi fosse conosciuto dal terzo al momento della conclusione dell'atto giuridico oppure potesse essere ragionevolmente conosciuto sulla base dei dati a sua disposizione in quel momento.
3) Se la soluzione della questione sub 1) sia affermativa solo qualora il conflitto d'interessi al momento della conclusione dell'atto giuridico fosse così evidente che nessun terzo ragionevole potesse ritenere che non vi fosse alcun conflitto d'interessi».
16 Il signor Minderhoud nonché il governo svedese sostengono che il diritto comunitario non disciplina la situazione considerata dalla questione sollevata dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi e che né l'art. 9, né alcuna altra disposizione della prima direttiva riguarda la questione relativa all'obbligo a carico di una società in caso di violazione di una norma limitativa della sua competenza, come quella applicabile nella causa principale.
17 La Rabobank, il governo spagnolo come pure la Commissione ritengono che l'art. 9, n. 1, della prima direttiva osti a che una società faccia valere nei confronti di un terzo, con il quale l'amministratore ha concluso un atto giuridico che la impegna, l'incompetenza di tale amministratore, per il motivo che questi aveva un interesse in conflitto con il suo, qualora tale incompetenza non derivi da una tassativa disposizione di legge. Sarebbe a questo proposito indifferente che il terzo abbia avuto conoscenza del conflitto di interessi esistente o che l'esistenza di tale conflitto di interessi fosse evidente.
18 Il governo finlandese e, in subordine, il governo svedese considerano che la prima direttiva non è di ostacolo a una disposizione nazionale secondo la quale una società può invocare una causa di nullità basata su un conflitto di interessi, se il terzo era a conoscenza o non poteva ignorare l'esistenza di tale conflitto. Sarebbe così effettuato un equo contemperamento degli interessi tra la certezza delle transazioni commerciali, da un lato, e, dall'altro, l'esigenza di protezione della società.
19 Si deve osservare che la prima direttiva è intesa a coordinare le garanzie richieste negli Stati membri nei confronti delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata di cui all'art. 1, al fine di proteggere, in particolare, gli interessi dei terzi.
20 A tal fine, la sezione II di tale direttiva prevede disposizioni che limitano, per quanto possibile, le causa di invalidità degli obblighi assunti in nome delle società, come emerge dal quinto `considerando' della stessa direttiva.
21 Si deve ricordare che l'art. 9, n. 1, primo comma, della prima direttiva prevede che gli atti compiuti dagli organi sociali obbligano la società nei confronti dei terzi, anche quando tali atti sono estranei all'oggetto sociale, a meno che eccedano i poteri che la legge conferisce o consente di conferire ai predetti organi.
22 Si deve tuttavia sottolineare che, tanto dalla lettera, quanto dal contenuto di tale disposizione, risulta che essa riguarda i limiti ai poteri quali ripartiti dalla legge tra i vari organi sociali e che non è intesa a coordinare le normative nazionali applicabili qualora uno dei membri di un organo si trovi, in ragione della sua posizione personale, in una situazione di conflitto di interessi con la società rappresentata.
23 Inoltre, il regime di opponibilità che risulta da tale disposizione riguarda i poteri che la legge conferisce o consente di conferire a un organo sociale, legge alla quale i terzi possono fare riferimento, e non la questione se un terzo fosse a conoscenza di un conflitto di interessi o non potesse ignorarlo, tenuto conto delle circostanze del caso di specie.
24 Si deve pertanto constatare che il regime di opponibilità ai terzi degli atti compiuti da membri di organi sociali in situazioni siffatte esula dal contesto normativo della prima direttiva, e rientra nella competenza del giudice nazionale.
25 Questa conclusione è del resto confermata dalla proposta di quinta direttiva intesa a coordinare le garanzie che sono richieste negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, per quanto riguarda la struttura delle società per azioni, nonché i poteri e gli obblighi dei loro organi sociali (GU 1972, C 131, pag. 49).
26 Dall'art. 10, n. 1, di tale proposta di quinta direttiva emerge così che ogni convenzione di cui la società sia parte e nella quale uno dei membri dell'organo di direzione o dell'organo di vigilanza abbia un interesse anche indiretto deve essere autorizzata almeno dall'organo di vigilanza.
27 Inoltre, l'art. 10, n. 4, della proposta di quinta direttiva dispone:
«La mancanza dell'autorizzazione dell'organo di vigilanza o l'irregolarità della decisione di concedere l'autorizzazione è opponibile ai terzi soltanto se la società fornisce la prova che essi erano a conoscenza della mancanza di autorizzazione o dell'irregolarità della decisione o che, date le circostanze, non potevano ignorarla».
28 La questione sollevata deve pertanto essere risolta nel senso che il regime di opponibilità ai terzi degli atti compiuti dai membri di organi sociali nella situazione di conflitto di interessi con la società rappresentata esula dal contesto normativo della prima direttiva e rientra nella competenza del legislatore nazionale.
Sulle spese
29 Le spese sostenute dai governi spagnolo, finlandese e svedese, nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
(Sesta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Hoge Raad dei Paesi Bassi con ordinanza 22 marzo 1996, dichiara:
Il regime di opponibilità ai terzi degli atti compiuti da membri di organi sociali nella situazione di conflitto di interessi con la società rappresentata esula dal contesto normativo della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, e rientra nella competenza del legislatore nazionale.