Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61995TO0011

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 26 giugno 1996.
BP Chemicals Ltd contro Commissione delle Comunità europee.
Intervento - Regime linguistico - Documenti allegati redatti in una lingua diversa dalla lingua processuale - Domanda di deroga all'obbligo di traduzione.
Causa T-11/95.

Raccolta della Giurisprudenza 1996 II-00599

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:91

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

26 giugno 1996 ( *1 )

Nella causa T-11/95,

BP Chemicals Ltd, società di diritto inglese, con sede in Londra, con l'aw. James Flynn, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Loesch e Wolter, 11, rue Goethe,

ricorrente,

sostenuta da

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato dalla signora Lindsey Nicoli, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor Kenneth Parker, QC, del foro d'Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

interveniente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Jean-Paul Keppenne e Paul Nemitz, membri del servizio giuridico, successivamente soltanto dal signor Nemitz, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

ENI SpA, società di diritto italiano, con sede in Roma,

Enichem SpA, società di diritto italiano, con sede in Milano (Italia),

con gli avv. ti Mario Siragusa, del foro di Roma, Giuseppe Scassellati-Sforzolini, del foro di Bologna, e Nicholas Levy, del foro d'Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger e Hoss, 15, Côte d'Eich,

e da

Repubblica italiana, rappresentata dal prof. Umberto Leanza e dal signor Maurizio Fiorilli, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata d'Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda d'annullamento della decisione di cui alla comunicazione 94/C 330/06, rivolta dalla Commissione, ai sensi dell'art. 93, n. 2, del Trattato CE, agli Stati membri e ai terzi interessati in merito ad aiuti decisi dall'Italia a favore della Enichem SpA (GU 1994, C 330, pag. 7),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dai signori H. Kirschner, presidente, B. Vesterdorf, C. W. Bellamy, A. Kalogeropoulos e A. Potocki, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Nelle osservazioni sulla memoria d'intervento dell'ENI SpA (in prosieguo: l'«ENI») e dell'Enichem SpA (in prosieguo: l'«Enichem»), depositate nella cancelleria del Tribunale il 14 marzo 1996, la ricorrente ha chiesto che si ordini all'ENI e all'Enichem di produrre traduzioni nella lingua processuale dei documenti in lingua italiana allegati al loro intervento, in conformità dell'art. 35, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura.

2

Con lettera inviata al Tribunale in data 4 aprile 1996, l'ENI e l'Enichem si sono opposte a tale richiesta e hanno chiesto al Tribunale una deroga all'uso della lingua processuale, ai sensi dell'art. 35, n. 2, lett. b), del regolamento di procedura. Esse hanno fatto presente che la traduzione degli allegati in causa nella lingua processuale costituirebbe un'esigenza eccessiva, dato in particolare che: i) la lingua inglese non ha alcuna relazione con la presente causa se non per il fatto che la ricorrente l'ha scelta come lingua del ricorso, dato che la decisione controversa è stata redatta in lingua italiana e rivolta al governo italiano a seguito di un procedimento amministrativo svoltosi in lingua italiana e riguardante due società italiane; ii) la maggior parte dei documenti in causa fanno parte del fascicolo amministrativo e, se fossero stati allegati all'intervento del governo italiano, si sarebbe eventualmente provveduto alla loro traduzione a cura del Tribunale; e iii) sarebbe ingiusto imporre alle parti intervenienti l'onere aggiuntivo della traduzione delle prove documentali che esse hanno dovuto produrre per difendere i loro interessi, in aggiunta a quello della preparazione di un intervento voluminoso in una lingua che non è la loro, dato che la ricorrente non ha fornito prova a sostegno delle sue allegazioni quanto al merito della causa.

3

L'ENI e l'Enichem aggiungono che, comunque, la traduzione dei documenti allegati al loro intervento non è necessaria, dato che, in taluni casi, già esiste una traduzione ufficiale e che per giunta tali documenti sono già intelligibili, in particolare sia perché il loro contenuto è riportato in lingua inglese nella memoria d'intervento sia perché sono solo tabelle facilmente comprensibili.

4

In subordine, esse chiedono al Tribunale di precisare quali siano gli allegati che esse dovrebbero tradurre e se questi debbano essere tradotti integralmente o per estratti in conformità dell'art. 35, n. 3, terzo comma, del regolamento di procedura.

5

Con lettera 23 aprile 1996 la ricorrente ha tenuto ferma la sua domanda, salvo per quanto riguarda gli allegati 1 e 3a all'intervento dell'ENI e dell'Enichem, di cui una traduzione in lingua inglese è stata pubblicata nel frattempo nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

6

II Tribunale ritiene che la domanda presentata dall'ENI e dall'Enichem nella loro lettera 4 aprile 1996 sollevi un incidente di procedura che va risolto senza passare alla fase orale, in conformità dell'art. 114, n. 3, del regolamento di procedura.

7

Il Tribunale ricorda che l'art. 35, n. 2, del regolamento di procedura dispone:

«La lingua processuale è scelta dal ricorrente salve le disposizioni che seguono:

a)

su richiesta congiunta delle parti, il Tribunale può autorizzare l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale;

b)

su richiesta di una parte, sentita l'altra parte e l'avvocato generale, il Tribunale può autorizzare, in deroga a quanto disposto sub a), l'uso parziale o totale di un'altra delle lingue indicate nel paragrafo 1 del presente articolo quale lingua processuale; la predetta richiesta non può essere presentata dalle istituzioni».

8

L'art. 35, n. 3, del regolamento di procedura dispone:

«La lingua processuale va usata segnatamente nelle memorie e nelle difese orali delle parti, ivi compresi gli atti e documenti allegati, ed altresì nei processi verbali e nelle decisioni del Tribunale.

Ogni atto o documento prodotto in allegato che sia redatto in una lingua diversa da quella processuale è corredato di una traduzione nella lingua processuale.

Tuttavia, quando trattasi di atti o documenti voluminosi, è ammessa la presentazione in traduzioni per estratto. Il Tribunale può in qualunque momento ordinare, d'ufficio o ad istanza di parte, una traduzione più completa od integrale.

(...)».

9

Da tali disposizioni risulta, in primo luogo, che la ricorrente ha il diritto di scegliere la lingua processuale e, in secondo luogo, che tutti i documenti allegati alle memorie delle altre parti, comprese gli intervenienti, devono in linea di principio essere tradotti nella lingua processuale. Tali disposizioni hanno in particolare lo scopo di tutelare la posizione di una parte che intende contestare la legalità di un atto amministrativo adottato dalle istituzioni comunitarie, indipendentemente dalla lingua usata a tal fine dall'istituzione di cui trattasi, segnatamente durante il procedimento precontenzioso.

10

Alla luce di quanto sopra, anche se considerazioni diverse possono essere tenute presenti per quanto riguarda la fase orale (v. l'ordinanza del Tribunale 17 novembre 1995, Salt Union/Commissione, causa T-330/94, Race. pag. II-2883), la lingua processuale prescelta dalla ricorrente dev'essere strettamente rispettata durante la fase scritta dinanzi al Tribunale. Solo in circostanze eccezionali si può derogare, ai sensi dell'art. 35, n. 2, lett. b), del regolamento di procedura, alla norma di cui all'art. 35, n. 3, secondo comma, in base alla quale qualsiasi documento prodotto o allegato e redatto in una lingua diversa deve essere accompagnato da una traduzione nella lingua processuale.

11

Orbene, l'esistenza di siffatte circostanze eccezionali non è stata provata nel caso di specie. Infatti, gli argomenti forniti dall'ENI e dall'Enichem non sono, di per sé, tali da dimostrare che sarebbe loro impossibile o perlomeno difficile procurarsi con i propri mezzi una traduzione degli allegati in causa. Questi argomenti non consentono di concludere che, in mancanza d'una deroga alla norma sull'uso della lingua processuale, si arrecherebbe pregiudizio ai loro diritti nel corso della fase scritta. La loro domanda deve quindi essere respinta (v. l'ordinanza del Tribunale 12 giugno 1995, causa T-394/94, British Midland Airways/Commissione, non pubblicata nella Raccolta).

12

Per quanto riguarda la domanda formulata in subordine dall'Eni e dall'Enichem (v. punto 4 di cui sopra), va rilevato che l'obbligo previsto dall'art. 35, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura si applica in linea di principio a tutti i documenti prodotti o allegati alle memorie delle parti, eccetto ai documenti voluminosi contemplati nel terzo comma dello stesso articolo, per i quali possono essere presentate traduzioni per estratto, salvo decisione contraria del Tribunale. Nel caso di specie, nessuno dei documenti in causa, quali sono stati allegati all'intervento del-l'ENI e dell'Enichem, costituisce un documento voluminoso ai sensi di quest'ultima disposizione. Deve quindi essere richiesta la loro traduzione nella lingua processuale.

 

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

così provvede:

 

1)

La domanda delle intervenienti ENI ed Enichem intesa ad ottenere una deroga ai sensi dell'art. 35, n. 2, lett. b), del regolamento di procedura per quanto riguarda la traduzione, nella lingua processuale, degli allegati alla loro memoria d'intervento è respinta.

 

2)

Un termine sarà concesso all'ENI ed all'Enichem per produrre la traduzione degli allegati alla loro memoria d'intervento non redatti nella lingua processuale, fatta eccezione per gli allegati 1 e 3a.

 

3)

Le spese sono riservate. Lussemburgo, 26 giugno 1996.

 

Il cancelliere

H.Jung

Il presidente

H. Kirschner


( *1 ) Lingua processuale: l'inglese.

Top