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Document 61995CJ0294

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 novembre 1996.
Girish Ojha contro Commissione delle Comunità europee.
Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Dipendente - Assegnazione fuori delle Comunità - Provvedimento di trasferimento nell'interesse del servizio - Ricorso di annullamento - Risarcimento del danno non patrimoniale.
Causa C-294/95 P.

Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-05863

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:434

61995J0294

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 novembre 1996. - Girish Ojha contro Commissione delle Comunità europee. - Ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado - Dipendente - Assegnazione fuori delle Comunità - Provvedimento di trasferimento nell'interesse del servizio - Ricorso di annullamento - Risarcimento del danno non patrimoniale. - Causa C-294/95 P.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-05863


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Dipendenti ° Decisione arrecante pregiudizio ° Nuova assegnazione ° Obbligo di motivazione ° Portata

(Statuto del personale, art. 25, secondo comma)

2. Dipendenti ° Organizzazione dei servizi ° Assegnazione del personale ° Potere discrezionale dell' amministrazione ° Limiti ° Interesse del servizio ° Rispetto della corrispondenza tra il posto e il grado

(Statuto del personale, art. 7, n. 1)

3. Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado ° Motivi ° Motivazione di una sentenza viziata da violazione del diritto comunitario ° Dispositivo fondato per altri motivi di diritto ° Rigetto

4. Dipendenti ° Obbligo di assistenza incombente all' amministrazione ° Presupposti

(Statuto del personale, art. 24)

5. Dipendenti ° Decisione che incide sulla posizione amministrativa di un dipendente ° Presa in considerazione di elementi non contenuti nel suo fascicolo personale ° Illegittimità

(Statuto del personale, art. 26)

6. Dipendenti ° Decisione che incide sulla posizione amministrativa di un dipendente ° Presa in considerazione di elementi non contenuti nel suo fascicolo personale ° Influenza decisiva ° Annullamento ° Presupposti

(Statuto del personale, art. 26)

Massima


1. Una decisione arrecante pregiudizio è sufficientemente motivata quando l' atto impugnato è stato emanato in un contesto noto al dipendente interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti. Tale è il caso quando una decisione di nuova assegnazione nell' interesse del servizio è stata preceduta da una lettera e da colloqui, mediante i quali i superiori gerarchici hanno illustrato all' interessato la situazione nonché le ragioni della nuova assegnazione progettata, e quando il dipendente ha avuto la possibilità di esporre le obiezioni in merito alla decisione con la quale gli si ordinava di dar corso agli espletamenti necessari per il suo trasloco.

2. Le istituzioni della Comunità dispongono di un vasto potere discrezionale nell' organizzazione dei loro servizi, in funzione dei compiti loro affidati, e nell' assegnazione, in considerazione di detti compiti, del personale disponibile, a condizione tuttavia che detta assegnazione venga effettuata nel rispetto della corrispondenza tra il posto e il grado.

Quando siano causa di tensioni nocive al buon funzionamento del servizio, talune difficoltà nelle relazioni interne possono giustificare il trasferimento di un dipendente nell' interesse del servizio. Un provvedimento del genere può persino essere adottato a prescindere dalla questione della responsabilità degli incidenti intervenuti.

Tale regola vale a maggior ragione nell' ambito delle relazioni esterne di un servizio, in particolare quando quest' ultimo ha la funzione di assolvere compiti diplomatici. Il carattere specifico delle funzioni diplomatiche consiste infatti nel prevenire qualsiasi stato di tensione e di sedare quelli che possano nondimeno verificarsi. Esse necessitano imperativamente della fiducia reciproca fra gli interlocutori. Una volta che tale fiducia sia compromessa, per una qualsiasi ragione, il dipendente coinvolto non è più in grado di svolgerle. Affinché gli appunti che gli sono mossi non vengano estesi all' intero servizio interessato, per il buon andamento dell' amministrazione è opportuno che l' istituzione adotti nei suoi confronti, nel più breve tempo possibile, un provvedimento di allontanamento.

3. Qualora la motivazione di una sentenza del Tribunale sia viziata da violazione del diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appaia fondato per altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza dev' essere respinto.

4. Posto che un trasferimento o una nuova assegnazione possono essere decisi in considerazione della semplice esistenza di denunce, quando l' interesse del servizio lo imponga, non può rimproverarsi all' istituzione il fatto di aver adottato un provvedimento del genere senza aver prima avviato un' indagine al fine di verificare la fondatezza delle suddette denunce. In tale cornice, l' eventuale inosservanza del dovere di assistenza ex art. 24 dello Statuto non può portare che all' annullamento della sola decisione recante diniego dell' assistenza richiesta ed eventualmente costituire un illecito dell' amministrazione, possibile fonte di responsabilità per la Comunità.

5. Una decisione dell' autorità che ha il potere di nomina che incida sulla posizione amministrativa e sulla carriera del dipendente non può essere fondata su fatti attinenti al suo comportamento, di cui non vi sia traccia nel fascicolo personale e che non siano stati comunicati all' interessato.

Una decisione di nuova assegnazione produce necessariamente effetti sulla posizione amministrativa del dipendente interessato, poiché modifica il luogo e le condizioni di esercizio delle funzioni, nonché la loro natura. Essa può parimenti avere un' incidenza sulla carriera, in quanto sia in grado di esercitare un' influenza sulle sue prospettive di sviluppo professionale, dal momento che talune funzioni possono, a parità di inquadramento, condurre meglio di altre ad una promozione, a causa della natura delle responsabilità esercitate.

Pertanto, ritenendo, da un lato, che l' art. 26 dello Statuto ha lo scopo di assicurare il rispetto dei diritti della difesa del dipendente, evitando che decisioni adottate dall' autorità che ha il potere di nomina, le quali producano effetti sulla sua posizione amministrativa e sulla sua carriera, siano fondate su fatti relativi al suo comportamento, non menzionati nel suo fascicolo personale, e, dall' altro, che la decisione di nuova assegnazione contestata non influenzava, per l' appunto, né la situazione amministrativa né la carriera del dipendente, il Tribunale ha ignorato il disposto dell' art. 26 dello Statuto. Ammettendo che taluni documenti non comunicati al dipendente, relativi al suo comportamento in servizio, potevano essergli opposti, il Tribunale ha, in particolare, ignorato il disposto del secondo comma del medesimo art. 26.

6. La violazione dell' art. 26 dello Statuto comporta l' annullamento di una decisione dell' autorità che ha il potere di nomina che incide sulla posizione amministrativa e sulla carriera del dipendente solo qualora sia dimostrato che i documenti concernenti il comportamento del dipendente, non inseriti nel suo fascicolo personale e a lui non comunicati, hanno avuto un' influenza decisiva sulla decisione.

A tal proposito, il solo fatto che alcuni documenti non siano stati inseriti nel fascicolo personale non è tale da giustificare l' annullamento di una decisione che arreca pregiudizio, qualora essi siano stati effettivamente comunicati al dipendente. Dall' art. 26, secondo comma, dello Statuto discende infatti che l' inopponibilità nei confronti di un dipendente di documenti concernenti la sua competenza, il suo rendimento o il suo comportamento si riferisce solo ai documenti che non gli siano stati previamente comunicati e non concerne i documenti i quali, quantunque comunicatigli, non siano stati ancora inseriti nel suo fascicolo personale.

Parti


Nel procedimento C-294/95 P,

Girish Ojha, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l' avv. E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. L. Frieden, 62, avenue Guillaume,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 6 luglio 1995, nella causa T-36/93, Ojha/Commissione (Racc. PI pag. II-497),

procedimento in cui l' altra parte è:

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora A.M. Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall' avv. D. Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward, facente funzione di presidente di sezione, P. Jann e M. Wathelet (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Léger

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali del signor Ojha, rappresentato dagli avv.ti E.H. Pijnacker Hordijk e K. Coppenholle, del foro di Bruxelles, e della Commissione, rappresentata dalla signora A.M. Alves Vieira, assistita dall' avv. D. Waelbroeck, all' udienza del 13 giugno 1996,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 4 luglio 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 12 settembre 1995, il signor Ojha ha impugnato, a norma dell' art. 49 dello Statuto CE e delle corrispondenti disposizioni degli Statuti CECA e CEEA della Corte di giustizia, la sentenza del Tribunale di primo grado 6 luglio 1995, causa T-36/93, Ojha/Commissione (Racc. PI pag. II-497; in prosieguo: la "sentenza impugnata"), che ha respinto il suo ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 20 ottobre 1992, mediante la quale è stata disposta la nuova assegnazione anticipata del ricorrente a Bruxelles, nell' interesse del servizio (in prosieguo: la "decisione controversa").

2 Dagli accertamenti compiuti dal Tribunale emerge che il signor Ojha, dipendente di grado A5 presso la direzione generale Occupazione, relazioni industriali e affari sociali della Commissione a Bruxelles (DG V), veniva assegnato, il 15 agosto 1991, presso la delegazione della Commissione a Dacca (Bangladesh) al fine di svolgere ivi le funzioni di consigliere e di supervisore di progetti di sviluppo e aiuto.

3 Con nota 8 maggio 1992, il direttore della direzione "Asia" presso la direzione generale delle Relazioni esterne della Commissione (DG I), signor Fossati, informava il ricorrente di quattro denunce, provenienti rispettivamente dal governo del Bangladesh, dalla Banca mondiale e da due imprese europee, mediante le quali gli si contestava il fatto di aver tenuto un comportamento inadeguato nell' esercizio delle sue funzioni.

4 Il ricorrente replicava con una serie di telefax e di note, inviate il 15 e il 28 giugno e nei giorni 11-18 luglio 1992 al signor Fossati o al capo della delegazione a Dacca, signor Bailly.

5 Il 13 luglio 1992 il signor Prat, direttore generale incaricato delle relazioni Nord-Sud presso la DG I, informava il ricorrente dell' intenzione di chiederne la nuova assegnazione a Bruxelles, sottolineando che il detto provvedimento non costituiva né una misura disciplinare, né il risultato di un giudizio negativo sulle sue capacità professionali di riflessione e di analisi, ma era semplicemente dovuto alla convinzione che le sue qualità potessero essere utilizzate meglio all' interno della Commissione piuttosto che in una delegazione in cui egli non aveva dimostrato di possedere quella capacità di adattamento a un ambiente diplomatico che ci si poteva attendere da parte sua.

6 Malgrado le spiegazioni fornite dal ricorrente il 7 agosto all' assistente del suo direttore generale, signor Lipman, il 7 settembre al suo direttore e il 9 settembre al suo direttore generale a Bruxelles, quest' ultimo confermava la domanda di nuova assegnazione. Il 9 ottobre 1992 il direttore generale del personale e dell' amministrazione e il direttore generale della DG I decidevano, conformemente a un parere formulato il 22 settembre 1992 dal comitato per le rotazioni ° previsto dalla comunicazione della Commissione 26 luglio 1988, intitolato "Orientamenti relativi al nuovo sistema di rotazione del personale fuori delle Comunità" °, che il ricorrente doveva dare corso agli espletamenti necessari per il suo rientro a Bruxelles a partire dal 1 novembre.

7 Il 19 ottobre 1992 il signor Ojha impugnava questa decisione innanzi al comitato per le rotazioni. Con nota 20 ottobre il direttore generale del personale e dell' amministrazione informava il ricorrente che il comitato aveva respinto il suo appello e che di conseguenza egli, in qualità di autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l' "APN"), aveva deciso, nell' interesse del servizio, la sua nuova assegnazione a Bruxelles, con effetti a partire dal 1 novembre seguente.

8 Dopo aver presentato un reclamo ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), il 1 giugno 1993 il ricorrente adiva il Tribunale, impugnando la decisione implicita di rigetto del suo reclamo, maturata il 1 marzo 1993.

9 Il signor Ojha ha chiesto al Tribunale l' annullamento della decisione controversa e, per quanto necessario, di quella datata 9 ottobre 1992. Egli ha parimenti chiesto la condanna della Commissione al versamento in suo favore di un importo di 500 000 franchi belgi (BFR), a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale che egli assume di aver sofferto, nonché alle spese.

10 A sostegno della sua domanda, egli ha dedotto quattro motivi fondati sulla violazione, in primo luogo, della procedura di rotazione e dell' obbligo di motivazione, in secondo luogo, del dovere di sollecitudine, del legittimo affidamento e dei diritti della difesa, in terzo luogo, degli artt. 24 e 26 dello Statuto e, in ultimo, degli artt. 86 e seguenti dello Statuto. Questi motivi saranno sintetizzati solo in quanto rilevanti per il presente ricorso d' impugnazione.

11 In primo luogo, la decisione controversa sarebbe stata insufficientemente motivata. Essa si limiterebbe a constatare che il ricorrente si era dimostrato inadatto all' esercizio di funzioni diplomatiche. Orbene, questa nuova assegnazione avrebbe avuto bisogno di una motivazione della maggior precisione possibile, non rappresentando un normale movimento di rotazione.

12 In secondo luogo, la Commissione avrebbe violato i diritti della difesa del ricorrente omettendo, a dispetto delle sue reiterate richieste, di comunicargli i documenti in base ai quali essa aveva adottato la decisione di nuova assegnazione. Così, essa non gli avrebbe trasmesso le quattro denunce indicate dal direttore della DG I, signor Fossati, nella sua nota 8 maggio 1992, ma si sarebbe limitata a fornirgliene una sintesi. Parimenti, una serie di documenti, allegati al suo controricorso, non gli sarebbero mai stati comunicati prima.

13 In terzo luogo, adottando la decisione controversa sulla base delle accuse mosse al ricorrente senza aver avviato una qualsivoglia indagine, la Commissione avrebbe violato l' art. 24, primo comma, dello Statuto, ai sensi del quale:

"Le Comunità assistono il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni".

14 Secondo il ricorrente, l' art. 24 dello Statuto imponeva l' avvio di un' indagine al fine di tutelare la sua onorabilità, messa in discussione da accuse infondate (v. sentenze 11 luglio 1974, causa 53/72, Guillot/Commissione, Racc. pag. 791, punto 3, e 18 ottobre 1976, causa 128/75, N./Commissione, Racc. pag. 1567, punti 10 e 15).

15 In quarto luogo, la Commissione avrebbe violato l' art. 26 dello Statuto, i cui primi due commi così dispongono:

"Il fascicolo personale del funzionario deve contenere:

a) tutti i documenti relativi alla sua posizione amministrativa e tutti i rapporti concernenti la sua competenza, il suo rendimento e il suo comportamento;

b) le osservazione formulate dal funzionario in merito ai predetti documenti.

Ogni documento deve essere registrato, numerato e classificato senza discontinuità; l' istituzione non può opporre a un funzionario, né produrre contro di lui documenti di cui alla lettera a) che non gli siano stati comunicati prima dell' inserimento nel fascicolo personale".

16 In seguito alle accuse mosse al ricorrente da parte delle autorità del Bangladesh, il capo della delegazione, signor Bailly, avrebbe infatti inviato alla Commissione a Bruxelles un rapporto, datato 21 marzo 1992, riguardante il suo comportamento, senza averglielo comunicato e senza che ne fosse inserita una copia nel suo fascicolo personale.

La sentenza impugnata

17 Per quanto concerne il primo motivo, il Tribunale ha anzitutto ricordato (punto 59) che l' obbligo di motivare una decisione che arreca pregiudizio ha lo scopo di permettere, da un lato, all' interessato di valutare se la decisione sia o meno illegittima e, dall' altro, al giudice comunitario di esercitare il suo controllo sulla legittimità della medesima.

18 Esso ha poi sottolineato (punto 60) che la portata dell' obbligo di motivazione deve essere di volta in volta valutata in funzione delle circostanze concrete (sentenze della Corte 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei conti, Racc. pag. 2447, punto 36, e 13 dicembre 1989, causa C-169/88, Prelle/Commissione, Racc. pag. 4335, punto 9). In particolare, una decisione è sufficientemente motivata quando essa intervenga in un contesto noto al dipendente interessato, che gli consente di comprenderne la portata (sentenza della Corte 29 ottobre 1981, causa 125/80, Arning/Commissione, Racc. pag. 2539).

19 Nella fattispecie il Tribunale ha rilevato (punto 61) che, prima dell' adozione della decisione impugnata, il ricorrente era stato anzitutto edotto della prospettiva della sua nuova assegnazione da parte del signor Lipman, assistente del direttore generale, e poi da una lettera datata 13 luglio 1992 del signor Prat. Inoltre, il ricorrente aveva avuto una serie di colloqui a questo proposito con i signori Lipman, Fossati e Prat tra i giorni 7 agosto e 9 settembre 1992. Infine, il ricorrente aveva potuto illustrare le sue censure relative alla decisione di nuova assegnazione 9 ottobre 1992 nel suo appello del 19 ottobre.

20 Ritenendo che il ricorrente fosse stato posto in grado di valutare la fondatezza della decisione impugnata e l' opportunità di attivare il relativo controllo giurisdizionale, il Tribunale (punto 62) ha giudicato sufficiente la motivazione di detta decisione.

21 Quanto all' asserita violazione dei diritti della difesa e dell' art. 24 dello Statuto, il Tribunale ha anzitutto ricordato (punto 81) che le istituzioni della Comunità dispongono di un ampio margine di discrezionalità nell' organizzazione dei loro servizi e nell' assegnazione, al fine dell' esecuzione dei loro compiti, del personale a loro disposizione, purché detta assegnazione venga effettuata nell' interesse del servizio e nel rispetto dell' equivalenza degli impieghi. Esso ha parimenti sottolineato che, se un siffatto provvedimento non pregiudica la posizione statutaria del dipendente o il principio di corrispondenza tra il grado e il posto, l' amministrazione non è tenuta a sentire previamente l' interessato (sentenza 7 marzo 1990, cause riunite C-116/88 e C-149/88, Hecq/Commissione, Racc. pag. I-599, punto 14).

22 Esso ha poi ricordato (punto 83) che il trasferimento di un dipendente per porre termine ad una situazione amministrativa divenuta insostenibile costituisce una misura adottata nell' interesse del servizio e che una decisione di nuova assegnazione di un dipendente che comporti, contro la sua volontà, il trasloco in un altro luogo di assegnazione dev' essere adottata con la necessaria diligenza e con una cura particolare, segnatamente prendendo in considerazione l' interesse del dipendente (sentenza della Corte 7 marzo 1990, Hecq/Commissione, già citata, punti 22 e 23, e sentenza del Tribunale 8 giugno 1993, causa T-50/92, Fiorani/Parlamento, Racc. pag. II-555, punto 35).

23 Il Tribunale ha ritenuto (punto 85) che il controverso provvedimento di nuova assegnazione doveva considerarsi adottato nel solo interesse del buon funzionamento della delegazione della Commissione a Dacca e, in particolare, delle relazioni esterne dell' istituzione con il paese considerato.

24 Dalla documentazione agli atti risulterebbe infatti che la situazione in seno alla delegazione era assai tesa e che il comportamento del ricorrente era stato oggetto di numerose denunce. Al riguardo il Tribunale ha considerato che la semplice esistenza delle denunce, indipendentemente dalla loro fondatezza, poteva giustificare, nel solo interesse del servizio, la nuova assegnazione del ricorrente presso la sede dell' istituzione.

25 D' altronde il Tribunale ha rilevato (punto 85) che la decisione controversa non aveva comportato un cambiamento di grado né aveva leso la posizione statutaria del ricorrente, ma era stata motivata dal fatto che quest' ultimo, senza che le sue qualità professionali fossero messe in discussione, non aveva dimostrato di possedere le capacità indispensabili per l' esercizio di una funzione di carattere diplomatico. Nessun procedimento disciplinare era stato avviato a carico del ricorrente per tali fatti.

26 Trattandosi di un provvedimento adottato nell' interesse del servizio e non di una misura disciplinare o di una decisione che potesse ripercuotersi sulla posizione statutaria del ricorrente, il Tribunale ha ritenuto (punto 86) che quest' ultimo non poteva avvalersi della violazione dei suoi diritti della difesa (sentenze Fiorani/Parlamento, già citata, punto 36; Arning/Commissione, già citata, punto 17, e 7 marzo 1990, Hecq/Commissione, già citata, punto 14).

27 Il Tribunale si è parimenti fondato sul carattere della decisione controversa, di provvedimento adottato nell' interesse del servizio, per respingere la censura fondata sulla violazione dell' art. 24 dello Statuto.

28 Esso ha ritenuto (punto 89) che l' obbligo imposto alla Commissione dall' art. 24 dello Statuto, in presenza di accuse gravi concernenti la dignità professionale di un dipendente, di adottare tutte le misure utili per verificare se le accuse siano fondate sussiste solo quando l' istituzione decida di dare corso ad un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente. Per contro quando, come nella fattispecie, la Commissione decide che non debba darsi seguito alle accuse formulate contro detto dipendente e non ne deriva quindi alcuna conseguenza dannosa per la sua dignità personale, una siffatta decisione, secondo la giurisprudenza della Corte, respinge le accuse formulate contro il ricorrente e ne ristabilisce la reputazione professionale (sentenza N./Commissione, già citata, punti 13-15).

29 Per quanto riguarda la violazione dell' art. 26 dello Statuto, il Tribunale ha ricordato (punto 102) che questa disposizione ha lo scopo di garantire al dipendente il diritto al contraddittorio, onde evitare che decisioni dell' APN influenti sulla sua posizione amministrativa siano adottate in base a fatti concernenti il suo comportamento non menzionati nel fascicolo personale (sentenze del Tribunale 5 dicembre 1990, causa T-82/89, Marcato/Commissione, Racc. pag. II-735, punto 78; 30 novembre 1993, causa T-76/92, Tsirimokos/Parlamento, Racc. pag. II-1281, punti 33-35, e 9 febbraio 1994, causa T-109/92, Lacruz Bassols/Corte di giustizia, Racc. PI pag. II-105, punto 68). Poiché la decisione impugnata era un provvedimento adottato nell' interesse del servizio e non una misura disciplinare o un provvedimento che incidesse sulla posizione amministrativa o sulla carriera del ricorrente, quest' ultimo non poteva lamentare un' eventuale violazione dell' art. 26 dello Statuto.

30 Di conseguenza il Tribunale ha integralmente respinto (punto 108) il ricorso d' annullamento. Esso ha parimenti respinto (punto 131) la domanda di risarcimento, dato che l' illegittimità del comportamento contestato alla Commissione era fondata sulle medesime censure dedotte a sostegno del ricorso d' annullamento. Infine, il Tribunale ha condannato (punto 137) la Commissione a sostenere, oltre alle proprie spese, la metà di quelle del ricorrente, dato che il comportamento di detta istituzione dopo l' adozione della decisione controversa aveva contribuito alla presentazione del ricorso.

Il ricorso contro la sentenza del Tribunale

31 Avverso la sentenza impugnata il ricorrente ha proposto un ricorso, con il quale egli chiede alla Corte:

° di annullare la sentenza pronunciata dal Tribunale;

° di annullare la decisione controversa;

° di rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca di nuovo sulla domanda del ricorrente mirante al risarcimento del danno non patrimoniale a lui causato dalla decisione controversa;

° di condannare la Commissione alle spese dell' intero giudizio.

32 La Commissione chiede alla Corte di respingere il ricorso e di condannare il ricorrente alle spese.

33 Nel suo atto d' impugnazione il ricorrente formula a carico della sentenza impugnata una serie di censure, che possono essere raggruppate in sei motivi:

° errore di diritto e di motivazione, per quanto concerne la portata dell' obbligo di motivazione incombente alla Commissione;

° errore di diritto, derivante dal fatto che il Tribunale avrebbe ammesso che la mera esistenza di denunce a suo carico potesse, indipendentemente dalla loro fondatezza, giustificare la sua nuova assegnazione nel solo interesse del servizio;

° errore di diritto, derivante dal fatto che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione i suoi interessi personali e violato l' art. 24 dello Statuto;

° violazione dell' art. 26 dello Statuto, derivante dal fatto che il Tribunale avrebbe ammesso che documenti non presenti nel fascicolo personale di un dipendente possono essere contestati al medesimo;

° restrizione indebita della sfera d' applicazione dei diritti della difesa;

° rilevanza indebitamente riconosciuta dal Tribunale a determinati documenti.

Sul primo motivo

34 Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe a torto giudicato sufficientemente motivata la decisione controversa. La Commissione avrebbe infatti occultato una serie di informazioni rilevanti per tutta la durata del procedimento che ha portato all' adozione della decisione di nuova assegnazione. Così, a dispetto delle reiterate richieste del ricorrente, la Commissione avrebbe sempre rifiutato di comunicargli le denunce sulle quali essa si basava, limitandosi a fornirgliene una sintesi orale.

35 Occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, una decisione è sufficientemente motivata quando l' atto impugnato è stato emanato in un contesto noto al dipendente interessato, che gli consente di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenze già citate Arning/Commissione, punto 13, e 7 marzo 1990, Hecq/Commissione, punto 26).

36 Orbene, dalla sentenza impugnata discende che:

° con nota 8 maggio 1992 il ricorrente è stato informato dell' esistenza di quattro denunce aventi ad oggetto il comportamento inopportuno di cui egli avrebbe dato prova nell' esercizio delle sue funzioni presso la delegazione di Dacca;

° con una serie di telefax e di note, inviate il 15 e il 28 giugno e nel periodo 11-18 luglio 1992, egli ha replicato alle censure in tal modo comunicategli;

° il 13 luglio 1992 il direttore generale incaricato delle relazioni Nord-Sud presso la DG I ha informato il ricorrente della sua intenzione di chiederne la nuova assegnazione a Bruxelles, sottolineando che il detto provvedimento non costituiva né una sanzione disciplinare, né il risultato di un giudizio negativo delle sue capacità professionali di riflessione e di analisi, bensì il risultato della constatazione che le sue qualità avrebbero potuto essere sfruttate meglio nell' ambito di un lavoro all' interno della Commissione piuttosto che presso una delegazione, dove la sua capacità di adattamento a un ambiente diplomatico si era rivelata diversa dalle attese;

° il signor Ojha ha fornito le sue spiegazioni all' assistente del suo direttore generale il 7 agosto 1992, al suo direttore il 7 settembre 1992 e al suo direttore generale a Bruxelles il 9 settembre 1992;

° nell' appello avverso la decisione, da lui presentato innanzi al comitato per le rotazioni, egli ha esposto le censure mosse alla decisione di nuova assegnazione.

37 Alla luce di quanto esposto, il Tribunale ha giustamente ritenuto che il ricorrente era stato posto in grado di valutare la legittimità della decisione controversa e l' opportunità di attivare il relativo controllo giurisdizionale.

38 Il primo motivo dev' essere pertanto respinto.

Sul secondo motivo

39 Il ricorrente sostiene che il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto e di motivazione consentendo alla Commissione di far richiamo, a giustificazione della decisione di nuova assegnazione nell' interesse del servizio, alla mera esistenza di denunce a suo carico, indipendentemente dalla loro fondatezza. Nessuna norma giuridica potrebbe giustificare una soluzione del genere la quale, per di più, violerebbe i principi della certezza del diritto e della buona amministrazione della giustizia.

40 Si deve ricordare che la giurisprudenza della Corte ha riconosciuto alle istituzioni della Comunità un vasto potere discrezionale nell' organizzazione dei loro servizi, in funzione dei compiti loro affidati, e nell' assegnazione a determinati posti, in considerazione di detti compiti, del personale disponibile, a condizione tuttavia che detta assegnazione venga effettuata nel rispetto della corrispondenza tra il posto e il grado (v. sentenze Lux/Corte dei conti, già citata, punto 17, e 23 marzo 1988, causa 19/87, Hecq/Commissione, Racc. pag. 1681, punto 6).

41 La Corte ha più volte affermato che, quando siano causa di tensioni nocive al buon funzionamento del servizio, talune difficoltà nelle relazioni interne possono giustificare il trasferimento di un dipendente nell' interesse del servizio. Un provvedimento del genere può persino essere adottato a prescindere dalla questione della responsabilità degli incidenti intervenuti (v. sentenza 12 luglio 1979, causa 124/78, List/Commissione, Racc. pag. 2499, punto 13).

42 Questa giurisprudenza si impone a maggior ragione nell' ambito delle relazioni esterne di un servizio, in particolare quando quest' ultimo è chiamato ad assolvere compiti diplomatici. Il carattere specifico delle funzioni diplomatiche consiste infatti nel prevenire qualsiasi stato di tensione e di sedare quelli che possano nondimeno verificarsi. Esse necessitano imperativamente della fiducia reciproca fra gli interlocutori. Una volta che quest' ultima sia scossa, per una qualsiasi ragione, il dipendente coinvolto non è più in grado di svolgerle. Affinché gli appunti che gli sono mossi non vengano estesi all' intero servizio interessato, per il buon andamento dell' amministrazione è opportuno che l' istituzione adotti nei suoi confronti, nel più breve tempo possibile, un provvedimento di allontanamento.

43 Pertanto, in considerazione delle circostanze da esso accertate, il Tribunale ha giustamente ritenuto che la Commissione poteva basarsi sulla semplice esistenza di diverse denunce che mettevano in discussione il comportamento del ricorrente, indipendentemente dalla loro fondatezza, per ordinare, nell' interesse del servizio, la nuova assegnazione anticipata del ricorrente presso la sede dell' istituzione a Bruxelles.

44 Il secondo motivo dev' essere pertanto respinto.

Sul terzo motivo

45 Con una prima parte il ricorrente sostiene che, ritenendo che il provvedimento di nuova assegnazione sia stato adottato nel solo interesse del buon funzionamento del servizio, il Tribunale avrebbe violato il principio secondo il quale una decisione di nuova assegnazione, la quale implichi il trasloco del dipendente contro la sua volontà, dev' essere adottata tenendo conto dell' interesse personale di quest' ultimo.

46 Con la seconda parte il ricorrente allega che il Tribunale avrebbe ignorato l' art. 24 dello Statuto, considerando che il dovere di assistenza dell' amministrazione nei confronti del dipendente, stabilito da questa disposizione, esiste solo quando essa decida di avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente interessato.

Sulla prima parte

47 Occorre rilevare, da un lato, che il Tribunale ha debitamente ricordato (punto 83 della sentenza impugnata) che una decisione di nuova assegnazione di un dipendente comportante il suo trasloco in un' altra sede di servizio, contro la sua volontà, dev' essere adottata con la diligenza necessaria e con una cura particolare, segnatamente prendendo in considerazione l' interesse personale del dipendente.

48 D' altro canto, l' affermazione fatta dal Tribunale (punto 85 della sentenza impugnata), secondo la quale il provvedimento di nuova assegnazione contestato era stato adottato nel solo interesse del buon andamento della delegazione della Commissione a Dacca, dev' essere intesa alla luce del suo contesto. Dai punti 85 e 86 discende che, con tale formula, il Tribunale ha semplicemente constatato che la decisione di nuova assegnazione era stata effettivamente adottata nell' interesse del servizio e che essa non costituiva una sanzione disciplinare mascherata. Esso non ha nemmeno ritenuto che la Commissione avesse ignorato gli interessi del ricorrente.

49 Essendo fondata su un' interpretazione errata della sentenza impugnata, la prima parte del terzo motivo dev' essere quindi respinta.

Sulla seconda parte

50 Il ricorrente contesta al Tribunale il fatto di avere ignorato (punto 89) l' art. 24 dello Statuto, considerando che il dovere di assistenza dell' amministrazione nei confronti dei dipendenti, stabilito da questa disposizione, esiste solo quando essa decida di avviare un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente interessato.

51 A tal riguardo occorre rilevare che il dovere di assistenza dell' istituzione ai sensi dell' art. 24 dello Statuto non è assolutamente subordinato all' avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente interessato. Così, la decisione della Commissione di non avviare procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente interessato non ha impedito alla Corte, in occasione della sentenza Guillot/Commissione, già citata, di constatare che essa aveva violato l' art. 24 dello Statuto, non adottando tutti i provvedimenti necessari per valutare la fondatezza delle accuse del superiore gerarchico.

52 Ne consegue che l' interpretazione dell' art. 24 dello Statuto accolta dal Tribunale dev' essere considerata errata. Tuttavia essa non è tale da giustificare l' annullamento della sentenza impugnata quando il dispositivo di quest' ultima appaia fondato per altri motivi di diritto (v., in tal senso, sentenza 12 giugno 1992, causa C-30/91 P, Lestelle/Commissione, Racc. pag. I-3755, punto 28).

53 Basti a tal riguardo constatare che il motivo fondato sull' asserita violazione dell' art. 24 dello Statuto era inifluente nelle circostanze del caso. Posto che un trasferimento o una nuova assegnazione possono essere decisi in considerazione della semplice esistenza di denunce, quando l' interesse del servizio lo imponga, non può rimproverarsi all' istituzione il fatto di aver adottato un provvedimento del genere senza aver prima avviato un' indagine al fine di verificare la fondatezza delle suddette denunce. In tale cornice, l' eventuale inosservanza del dovere di assistenza non può portare che all' annullamento della sola decisione recante diniego dell' assistenza richiesta (v. sentenza Guillot/Commissione, già citata, punto 14) ed eventualmente costituire un illecito dell' amministrazione, possibile fonte di responsabilità per la Comunità.

54 Occorre quindi respingere la seconda parte del terzo motivo.

Sui motivi quarto, quinto e sesto

55 Con i suoi motivi quarto e quinto, il ricorrente contesta in sostanza al Tribunale il fatto di aver violato l' art. 26 dello Statuto riconoscendo che la decisione di nuova assegnazione poteva validamente fondarsi su documenti non presenti nel suo fascicolo e che non gli erano stati comunicati, in quanto essa non incideva né sulla sua posizione amministrativa, né sulla sua carriera.

56 Con il suo sesto motivo, il ricorrente contesta in modo specifico al Tribunale il fatto di aver commesso un errore di diritto e di motivazione riconoscendo, in base a un rapporto datato 21 maggio 1992 del capo della delegazione, non comunicato all' interessato e inserito esclusivamente nel fascicolo del Tribunale nell' ambito del procedimento giurisdizionale, che la decisione controversa poteva essere giustificata dall' interesse del servizio, in considerazione di una situazione tesa in seno alla delegazione della Commissione a Dacca.

57 Occorre anzitutto ricordare che l' art. 26 dello Statuto ha lo scopo di garantire i dipendenti contro decisioni relative alla loro posizione amministrativa e alla loro carriera, eventualmente adottate dall' APN in base a fatti attinenti al loro comportamento e dei quali, tuttavia, non vi sia traccia nel fascicolo personale e che non siano stati loro comunicati (v. sentenze 28 giugno 1972, causa 88/71, Bresseur/Parlamento, Racc. pag. 499, punto 11; 12 febbraio 1987, causa 233/85, Bonino/Commissione, Racc. pag. 739, punto 11, e 7 ottobre 1987, causa 140/86, Strack/Commissione, Racc. pag. 3939, punto 7).

58 Orbene, una decisione di nuova assegnazione produce necessariamente effetti sulla posizione amministrazione del dipendente interessato, poiché modifica il luogo e le condizioni di esercizio delle funzioni, nonché la loro natura. Essa può parimenti avere un' incidenza sulla carriera di detto dipendente, in quanto sia in grado di esercitare un' influenza sulle sue prospettive di sviluppo professionale, dal momento che talune funzioni possono, a parità di inquadramento, condurre meglio di altre ad una promozione, a causa della natura delle responsabilità esercitate.

59 Ritenendo, da un lato, che l' art. 26 dello Statuto ha lo scopo di assicurare il rispetto dei diritti della difesa del dipendente, evitando che decisioni adottate dall' APN, le quali producano effetti sulla sua posizione amministrativa e sulla sua carriera, siano fondate su fatti relativi al suo comportamento, non menzionati nel suo fascicolo personale, e, dall' altro, che la decisione di nuova assegnazione contestata non influenzava, per l' appunto, né la situazione amministrativa né la carriera del ricorrente, il Tribunale ha quindi ignorato il disposto dell' art. 26 dello Statuto.

60 Ammettendo, di conseguenza, che taluni documenti non comunicati al ricorrente, relativi al suo comportamento in servizio, potevano essergli contestati, il Tribunale ha, in particolare, ignorato il disposto dell' art. 26, secondo comma, dello Statuto.

61 Dai punti 73, 79 e 85 della sentenza impugnata discende infatti che diversi documenti, allegati al controricorso della Commissione, non erano stati previamente comunicati al ricorrente e che il Tribunale ha nondimeno ammesso che l' istituzione poteva tenerne conto al fine di adottare la decisione di nuova assegnazione (v. i precedenti punti 12 e 24).

62 I motivi quarto, quinto e sesto sono quindi fondati. La sentenza impugnata dev' essere annullata per la parte in cui il Tribunale ha giudicato che l' art. 26 dello Statuto non era applicabile e che non era dato constatare nessuna violazione dell' art. 26, secondo comma, dello Statuto.

63 Secondo l' art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte, quando l' impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest' ultimo. Poiché lo stato degli atti lo consente, occorre statuire definitivamente sui motivi quarto, quinto e sesto del ricorso respinto a torto dal Tribunale.

Sul ricorso d' annullamento proposto dinanzi al Tribunale

64 Il ricorrente contesta alla Commissione di aver adottato la decisione controversa in base a quattro denunce menzionate nella lettera inviatagli dal direttore della DG I, signor Fossati, l' 8 maggio 1992, mentre tali denunce, le quali contenevano giudizi sul suo comportamento in servizio, non sono state né comunicate al ricorrente né inserite nel suo fascicolo.

65 Egli asserisce parimenti che una serie di documenti, allegati dalla Commissione al suo controricorso, non gli sono mai stati comunicati prima. Si tratta:

i) di una denuncia dell' organizzazione umanitaria Médicins sans frontières, del 22 aprile 1992, relativa ad un incidente che sarebbe avvenuto durante una riunione svoltasi il 2 aprile 1992 con alcuni membri della delegazione a Dacca, fra i quali il ricorrente;

ii) di un rapporto molto circostanziato, redatto il 21 maggio 1992 dal capo della delegazione della Commissione a Dacca e indirizzato al direttore generale incaricato delle relazioni Nord-Sud presso la DG I, il quale descrive una situazione di tensione in seno alla delegazione, imputata al ricorrente;

iii) di un reclamo del ministero della Juta del governo del Bangladesh al capo della delegazione della Commissione a Dacca, datato 18 giugno 1992;

iv) di una nota 13 luglio 1992 del signor Prat al signor de Koster, direttore del personale e dell' amministrazione, con la quale si chiede l' avvio del procedimento di richiamo del ricorrente a Bruxelles;

v) di una nota riservata 16 luglio 1992 del signor Bailly al signor Prat sulla necessità di disporre la nuova assegnazione del ricorrente a Bruxelles a causa del suo comportamento sia all' interno sia all' esterno della delegazione;

vi) di un resoconto, datato 14 settembre 1992, della riunione del 9 settembre 1992 tra il signor Prat e il ricorrente, relativo alla sua nuova assegnazione a Bruxelles;

vii) di varie note, datate 14, 15, 18, 19 e 28 ottobre 1992, concernenti l' aggressività dimostrata dal ricorrente, il 14 ottobre 1992, nei confronti di un membro della delegazione, signor Hossain;

viii) di una nota 22 ottobre 1992 del signor Bailly ai signori Prat e de Koster sui provvedimenti da adottare in caso di un prolungamento del soggiorno del ricorrente dopo il 31 ottobre 1992;

ix) di una nota 8 novembre 1992 del capo della delegazione a Dacca ai signori de Koster e Prat sull' incidente avvenuto l' 8 ottobre 1992, in occasione del quale il ricorrente avrebbe dato prova di aggressività nei confronti del capo della delegazione.

66 Occorre anzitutto rilevare che, come giudicato nei punti 57-59 della presente motivazione, l' art. 26 dello Statuto era applicabile alla fattispecie, dato che la decisione controversa incideva sulla posizione amministrativa e sulla carriera del ricorrente.

67 Occorre poi ricordare che la violazione di questa disposizione comporta l' annullamento di un atto solo qualora sia dimostrato che i documenti di cui trattasi abbiano avuto un' influenza decisiva sulla decisione controversa (v. sentenze 3 febbraio 1971, causa 21/70, Rittweger/Commissione, Racc. pag. 7, punto 35; 27 gennaio 1983, causa 263/81, List/Commissione, Racc. pag. 103, punto 27, e Bonino/Commissione, già citata, punto 13).

68 A tal proposito, il solo fatto che alcuni documenti non siano stati inseriti nel fascicolo personale non è tale da giustificare l' annullamento di una decisione che arreca pregiudizio, qualora essi siano stati effettivamente comunicati all' interessato. Dall' art. 26, secondo comma, dello Statuto discende infatti che l' inopponibilità nei confronti di un dipendente di documenti concernenti la sua competenza, il suo rendimento o il suo comportamento si riferisce solo ai documenti che non gli siano stati previamente comunicati. Essa non concerne i documenti i quali, in qualche modo comunicatigli, non siano stati ancora inseriti nel suo fascicolo personale. Nell' ipotesi in cui l' istituzione non inserisse documenti del genere nel fascicolo personale del dipendente, quest' ultimo sarebbe sempre legittimato a presentare una domanda in tal senso ex art. 90, n. 1, dello Statuto e, in caso di rigetto, un reclamo amministrativo. Ma in nessun caso può impedirsi all' istituzione di adottare una decisione nell' interesse del servizio in base a documenti previamente comunicati all' interessato solo perché essi non erano stati inseriti nel suo fascicolo personale.

69 In considerazione di quanto sin qui esposto occorre anzitutto esaminare quali documenti siano stati comunicati al ricorrente e siano, di conseguenza, a lui opponibili e, poi, se essi bastino a giustificare la decisione controversa.

70 Per quanto concerne le quattro denunce richiamate dal ricorrente, tocca constatare che esse erano orali e che sono state oggetto di una sintesi nella nota 8 maggio 1992, trasmessa al ricorrente. Quest' ultimo ha anche ammesso che il reclamo del ministero della Juta del governo del Bangladesh, datato 18 giugno 1992, gli era stato parimenti comunicato il 30 giugno 1992 dal capo della delegazione a Dacca. Quanto alle note elencate nei precedenti punti da vii) a ix), basti constatare che, essendo successive alla decisione dell' APN 9 ottobre 1992, esse non debbono essere prese in considerazione.

71 Viceversa, il rapporto interno del 21 maggio 1992 del capo della delegazione della Commissione a Dacca, il reclamo scritto del 22 aprile 1992 dell' associazione Médicins sans frontières, la nota del 13 luglio 1992 con la quale il signor Prat ha chiesto la nuova assegnazione del ricorrente e quella datata 14 settembre 1992, contenente il resoconto della riunione del 9 settembre 1992, sono state comunicati al ricorrente solo dopo la presentazione del ricorso giurisdizionale.

72 Occorre tuttavia constatare che il fascio di elementi contenuti nella nota 8 maggio 1992 e nella denuncia del 18 giugno 1992 giustifica sufficientemente il provvedimento di nuova assegnazione nell' interesse del servizio. Da tali documenti discende infatti che il ricorrente incontrava serie difficoltà di comunicazione nell' ambito delle relazioni esterne della delegazione. Il livello di tensione era tale che, a conclusione della lettera datata 18 giugno 1992, il ministero della Juta annunciava al capo della delegazione della Commissione che il signor Ojha non sarebbe stato più invitato a nessuna riunione e suggeriva la nomina di un' altra persona in sua vece.

73 Alla luce di quanto esposto, non è dimostrato che i documenti non comunicati possano aver avuto un' incidenza decisiva sull' adozione della decisione controversa.

74 Viste le suesposte considerazioni, occorre respingere la domanda di annullamento del ricorrente.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

75 L' art. 122, primo comma, del regolamento di procedura della Corte prevede che, quando l' impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest' ultima statuisce sulle spese. Dall' art. 69, n. 2, del medesimo regolamento discende che la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, secondo l' art. 122, secondo comma, del regolamento di procedura, la Corte può decidere, nelle impugnazioni proposte dai funzionari o altri dipendenti di un' istituzione, che le spese vengano ripartite fra le parti, nella misura richiesta dall' equità.

76 Nella fattispecie, la Commissione ha chiesto la condanna del signor Ojha alle spese.

77 Benché quest' ultimo sia rimasto effettivamente soccombente, egli ha tuttavia giustamente sostenuto che l' art. 26 dello Statuto era applicabile al procedimento in cui era implicato.

78 In osservanza dell' art. 122, secondo comma, del regolamento di procedura della Corte, occorre quindi decidere che il ricorrente sopporterà due terzi delle spese, che resteranno per un terzo a carico della Commissione.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La sentenza del Tribunale di primo grado 6 luglio 1995, causa T-36/93, Ojha/Commissione, è annullata per la parte in cui esso ha giudicato che l' art. 26 dello Statuto del personale delle Comunità europee non era applicabile e che non era dato rilevare nessuna violazione dell' art. 26, secondo comma, del medesimo.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale, in quanto fondato sulla violazione dell' art. 26 dello Statuto, è respinto.

4) Le spese saranno sopportate per due terzi dal ricorrente e per un terzo dalla Commissione.

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