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Document 61995CJ0241

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 1996.
    The Queen contro Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte Accrington Beef Co. Ltd e altri.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Regno Unito.
    Carne bovina congelata - Regime comune delle importazioni - Contingente tariffario comunitario - Nuovi operatori.
    Causa C-241/95.

    Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-06699

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:496

    61995J0241

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 1996. - The Queen contro Intervention Board for Agricultural Produce, ex parte Accrington Beef Co. Ltd e altri. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice, Queen's Bench Division - Regno Unito. - Carne bovina congelata - Regime comune delle importazioni - Contingente tariffario comunitario - Nuovi operatori. - Causa C-241/95.

    raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-06699


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Carne bovina - Regime delle importazioni - Contingenti doganali comunitari - Criteri di accesso per gli operatori diversi dagli importatori tradizionali - Innalzamento dei limiti d'esportazione in relazione a quelli richiesti per i due contingenti precedenti - Eccesso di potere - Insussistenza - Principio di proporzionalità - Principio di tutela del legittimo affidamento - Obbligo di motivazione - Violazione - Insussistenza

    [Regolamento (CE) del Consiglio n. 130/94; regolamento (CE) della Commissione n. 214/94, art. 1, n. 2]

    2 Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Discriminazione tra produttori o consumatori - Regime d'importazione che apre l'accesso al contingente doganale comunitario per determinate carni bovine congelate - Possibilità, per gli importatori tradizionali, di cumulare i diritti d'accesso al contingente in caso di fusione d'imprese - Esclusione degli altri operatori da tale beneficio - Insussistenza di discriminazione

    (Trattato CE, art. 40, n. 3; regolamento della Commissione n. 214/94, art. 2, n. 2)

    Massima


    3 Tenuto conto dell'obiettivo del regolamento n. 130/94, recante apertura di un contingente doganale comunitario per determinate carni bovine congelate, che è quello di garantire a tutti gli operatori interessati della Comunità parità e continuità di accesso a detto contingente, la Commissione non ha ecceduto nel potere attribuitole riservando, all'art. 1, n. 2, del regolamento n. 214/94, relativo alle modalità d'applicazione del detto regolamento n. 130/94, la parte del contingente disponibile per gli operatori diversi dagli importatori tradizionali ai soli richiedenti che provino di aver esportato verso paesi terzi, durante il periodo di riferimento, un quantitativo minimo di carne bovina superiore a quello richiesto per i due contingenti precedenti.

    Infatti, sebbene i criteri di accesso al contingente che la Commissione era chiamata a precisare dovessero essere tali da permettere la parità e la continuità d'accesso al contingente ai soli operatori che hanno importato o esportato in misura significativa, il regolamento n. 130/94 non le imponeva di stabilire un nesso diretto tra i limiti imposti alle esportazioni e l'andamento degli scambi con i paesi terzi. Peraltro, i criteri stabiliti dalla Commissione evitano giustamente il frazionamento artificiale della struttura economica di taluni operatori mediante la proliferazione di «società fittizie» che può perturbare il buon funzionamento del regime, poiché ha come conseguenza di aumentare il numero delle domande e, correlativamente, di diminuire i quantitativi disponibili per i piccoli operatori seri, i quali rischiano pertanto di essere completamente esclusi dal contingente doganale.

    L'innalzamento dei limiti imposti alle esportazioni deciso dalla Commissione non viola nemmeno il principio di proporzionalità, poiché, tenuto conto delle finalità del regime, la modifica doveva logicamente avere l'effetto di privare del diritto di partecipare al contingente un gran numero di imprese create artificiosamente con l'unico scopo di ottenere una notevole parte del contingente doganale, mentre non è dimostrato che l'innalzamento dei limiti abbia avuto l'effetto di escludere dal beneficio del contingente un numero elevato di operatori di dimensioni effettivamente ridotte.

    Non viene nemmeno violato il principio del legittimo affidamento, dato che qualsiasi operatore normalmente accorto e diligente deve sapere che una modifica dei limiti di esportazione può essere effettuata in occasione della fissazione annua di nuovi contingenti e che l'annuncio prematuro di nuovi criteri di accesso avrebbe l'effetto di incoraggiare la costituzione di «società fittizie» che si conformerebbero, per l'appunto, ai nuovi limiti, permettendo così ai gruppi di grandi dimensioni di sfruttare al massimo il contingente doganale.

    Infine, la decisione è stata adottata nel rispetto dell'obbligo di motivazione, atteso che i `considerando' dei regolamenti nn. 130/94 e 214/94 illustrano chiaramente le ragioni che hanno indotto la Commissione a modificare i criteri di accesso al contingente degli operatori diversi da quelli tradizionali.

    4 La circostanza che l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 214/94, relativo alle modalità d'applicazione del regime d'importazione che apre un contingente doganale comunitario per determinate carni bovine congelate, privi le società nate dalla fusione di imprese, intenzionate a partecipare al contingente degli operatori diversi dagli importatori tradizionali, della possibilità di cumulare i risultati ottenuti in precedenza da ciascuna di esse, mentre tale possibilità esiste per gli importatori tradizionali, non costituisce una discriminazione vietata dall'art. 40, n. 3, del Trattato.

    Infatti, il metodo di suddivisione del contingente degli importatori tradizionali non è paragonabile a quello del contingente riservato agli altri operatori. Mentre il primo contingente è suddiviso proporzionalmente alle importazioni realizzate da ciascuno di essi, il secondo non è ripartito proporzionalmente ad importazioni od esportazioni realizzate, ma a quantitativi richiesti, nei limiti di un quantitativo massimo per ciascuna domanda. Infatti, la possibilità di cumulo dei diritti d'accesso al contingente tradizionale non ha lo scopo di determinare l'accesso medesimo al contingente da parte delle società nate dalla fusione di imprese che altrimenti non vi avrebbero diritto, ma di permettere loro di sommare le parti del contingente che le imprese oggetto di fusione detenevano già separatamente.

    Parti


    Nel procedimento C-241/95,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla High Court of Justice (Queen's Bench Division) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

    The Queen

    e

    Intervention Board for Agricultural Produce,

    ex parte: Accrington Beef Co. Ltd e altri,

    domanda vertente sulla validità degli artt. 1, n. 2, e 2, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 31 gennaio 1994, n. 214, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 130/94 per quanto riguarda il regime d'importazione delle carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 27, pag. 46),

    LA CORTE

    (Prima Sezione),

    composta dai signori L. Sevón, presidente di sezione, D.A.O. Edward e M. Wathelet (relatore), giudici,

    avvocato generale: P. Léger

    cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per la Accrington Beef Co. Ltd e altri, dal signor John Ratliff, barrister, su incarico della Ramsbottom and Co., solicitors;

    - per il governo del Regno Unito, dal signor Stephen Braviner, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistito dal signor David Anderson, barrister;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dal signor James Macdonald Flett, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali della Accrington Beef Co. Ltd e altri, rappresentati dall'avv. John Ratliff, del governo del Regno Unito, rappresentato dalla signora Stephanie Ridley, del Treasury Solicitor's Department, in qualità di agente, assistita dal signor David Anderson, e della Commissione, rappresentata dal signor James Macdonald Flett, all'udienza del 12 settembre 1996,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 17 ottobre 1996,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 20 giugno 1995, pervenuta in cancelleria il 10 luglio seguente, la High Court of Justice (Queen's Bench Division) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, diverse questioni pregiudiziali sulla validità degli artt. 1, n. 2, e 2, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 31 gennaio 1994, n. 214, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 130/94 per quanto riguarda il regime d'importazione delle carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 27, pag. 46).

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la Accrington Beef Co. Ltd e altri (in prosieguo: la «Accrington Beef e altri») e l'Intervention Board for Agricultural Produce (in prosieguo: l'«Intervention Board»), autorità responsabile nel Regno Unito della gestione della politica agricola comune, riguardo ai requisiti necessari per accedere al contingente tariffario comunitario aperto, per determinate carni bovine congelate e determinati altri prodotti, dall'art. 1 del regolamento (CE) del Consiglio 24 gennaio 1994, n. 130, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1994) (GU L 22, pag. 3).

    3 Tale contingente è stato fissato a 53 000 tonnellate espresso in peso di carne disossata. Nell'ambito di tale contingente il dazio della Tariffa doganale comune applicabile è fissato al 20% e il prelievo allo 0%.

    4 Ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 130/94, tale contingente è suddiviso in due parti, come segue:

    «a) la prima, pari all'80%, ossia a 42 400 tonnellate, è ripartita tra gli importatori che possono comprovare di aver importato carni congelate del codice NC 0202 e prodotti del codice NC 0206 29 91, oggetto del presente regime di importazione, nel corso degli ultimi tre anni» (in prosieguo: gli «importatori tradizionali»);

    «b) la seconda, pari al 20%, ossia a 10 600 tonnellate, è ripartita tra gli operatori che possono comprovare di svolgere un'attività, relativamente ad un quantitativo minimo e durante un periodo da stabilirsi, nel settore degli scambi con i paesi terzi di carni bovine diverse da quelle oggetto del presente regime d'importazione o sottoposte ad operazioni di traffico di perfezionamento attivo o passivo» (in prosieguo: gli «altri operatori»).

    5 Le modalità di applicazione del regolamento n. 130/94, in particolare la ripartizione dei quantitativi disponibili tra gli importatori tradizionali e gli altri operatori, sono, ai sensi dell'art. 4 del regolamento, stabilite dalla Commissione secondo il procedimento previsto dall'art. 27 del regolamento (CEE) del Consiglio 27 giugno 1968, n. 805, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (GU L 148, pag. 24). Tale procedimento comporta la consultazione di un comitato di gestione.

    6 La Commissione ha così adottato il regolamento n. 214/94. Nell'art. 1, nn. 1 e 2, vengono ripresi i criteri di attribuzione delle due parti del contingente tariffario previsti dall'art. 2 del regolamento n. 130/94, precisando che la seconda parte è riservata agli operatori che possono comprovare di aver «importato un quantitativo di carni bovine pari almeno a 50 tonnellate nel 1992 e 80 tonnellate nel 1993», non formanti oggetto di contingenti tariffari, o «esportato nei paesi terzi un quantitativo di carni bovine pari almeno a 110 tonnellate nel 1992 e a 150 tonnellate nel 1993».

    7 Occorre osservare che i limiti minimi di esportazione fissati per il contingente del 1994 sono più elevati di quelli previsti per i contingenti del 1992 e 1993, i quali erano di 110 tonnellate nel corso di ciascuna delle due annate di riferimento [v. regolamento (CEE) della Commissione 18 dicembre 1991, n. 3701, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3667/91 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 350, pag. 34), e regolamento (CEE) della Commissione 22 dicembre 1992, n. 3771, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3392/92 del Consiglio per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 383, pag. 36)].

    8 Ai sensi degli artt. 1, nn. 3 e 4, e 3, n. 3, terzo comma, del regolamento n. 214/94, «il quantitativo di 42 400 tonnellate viene ripartito tra i diversi importatori proporzionalmente alle importazioni effettuate durante gli anni di riferimento», mentre «il quantitativo di 10 600 tonnellate viene ripartito proporzionalmente ai quantitativi richiesti dagli [altri] operatori aventi diritto» con un massimo di 50 tonnellate per domanda. Tuttavia, ai sensi dell'art. 4, n. 2, secondo comma, viene organizzata un'estrazione a sorte qualora il numero delle domande sia così elevato che senza di essa ciascun operatore riceverebbe una quantità del contingente inferiore a 5 tonnellate.

    9 L'art. 2, n. 2, del regolamento n. 214/94 aggiunge che le società nate dalla fusione di imprese aventi ciascuna dei diritti riservati agli importatori tradizionali, ai sensi dell'art. 1, n. 1, beneficiano degli stessi diritti delle imprese da cui sono nate. In una nota informativa indirizzata il 5 febbraio 1992 a tutti gli Stati membri la Commissione ha precisato, a proposito del corrispondente articolo del regolamento n. 3701/91, che tali disposizioni si applicano solo alle domande proposte dagli altri operatori.

    10 La Accrington Beef e altri, che sono in tutto 27, sono produttori di carne nonché grossisti e dettaglianti di carne aventi sede nel Lancashire (Inghilterra). Tutte queste società fanno parte del gruppo Slinger, eccetto la Red Rose Meat Packers Ltd, la quale tuttavia è controllata dalla famiglia Slinger.

    11 Nel 1994 tredici di esse sono state ammesse a partecipare al contingente degli importatori tradizionali e si sono viste attribuire un quantitativo di 2 508 kg ciascuna, grazie alle importazioni di carni bovine che esse avevano realizzato nel 1993 nell'ambito del contingente degli altri operatori. Per contro, le domande proposte nel 1994 dalle 27 ricorrenti nella causa principale per accedere a tale ultimo contingente sono state tutte respinte con lettere 8 marzo e 5 maggio 1994 dall'Intervention Board, poiché tali società non soddisfacevano i requisiti definiti dal regolamento n. 214/94 per quanto riguarda il tonnellaggio, in particolare non avevano esportato almeno 150 tonnellate di carni bovine nel 1993. Inoltre, con lettera 11 febbraio 1994, l'Intervention Board, riferendosi alla nota informativa della Commissione 5 febbraio 1992, sopraccitata, ha fatto sapere alle ricorrenti nella causa principale che non avevano il diritto di sommare i risultati realizzati da ciascuna di esse per essere considerate «altri operatori».

    12 La Accrington Beef e altri hanno contestato davanti al giudice a quo la validità sia dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 214/94, che fissa i quantitativi di riferimento per aver diritto al contingente degli altri operatori, specialmente per quanto riguarda le esportazioni, sia dell'art. 2, n. 2, dello stesso regolamento, in quanto le società nate dalla fusione di imprese sarebbero private del diritto di cumulare i risultati realizzati da ciascuna di esse in modo da poter accedere allo stesso contingente per il 1994.

    13 Ritenendo di non essere competente a pronunciarsi autonomamente sulla validità delle disposizioni sopraccitate del regolamento n. 214/94, la High Court of Justice ha ritenuto che occorresse sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Se l'art. 1, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione n. 214/94 sia invalido e incompatibile col diritto comunitario in quanto richiede agli operatori che intendono accedere al contingente per il 1994 cui si fa riferimento in tale paragrafo, sulla base delle loro precedenti esportazioni di carni bovine, di aver esportato almeno 150 tonnellate nell'anno precedente, piuttosto che 110 tonnellate come era stato richiesto nel 1993. In particolare se l'art. 1, n. 2, sia invalido e incompatibile col diritto comunitario in quanto la Commissione:

    a) ha ecceduto i poteri conferitile dal regolamento del Consiglio n. 130/94;

    b) ha violato il principio di proporzionalità;

    c) ha violato il principio del legittimo affidamento;

    d) ha violato il dovere di fornire adeguata motivazione ai sensi dell'art. 190 del Trattato CE; e/o

    e) ha adottato tale disposizione senza opportuna consultazione del comitato di gestione per le carni bovine, contrariamente all'art. 4 del regolamento (CE) n. 130/94 e dall'art. 27 del regolamento (CEE) n. 805/68.

    2) Se l'art. 2, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione n. 214/94 sia invalido e incompatibile col diritto comunitario, in quanto esclude società nate dalla fusione di imprese aventi ciascuna dei diritti a norma dell'art. 1, n. 2, di tale regolamento, dal beneficio di cumulare le loro precedenti prestazioni commerciali. In particolare se l'art. 2, n. 2, violi:

    a) il divieto di discriminazione, in quanto società che derivano i loro diritti dall'art. 1, n. 1, di tale regolamento possono unificare e cumulare le loro precedenti prestazioni commerciali al fine di ottenere un contingente, mentre le società che derivano i loro diritti dall'art. 1, n. 2, non possono farlo; e/o

    b) la garanzia di continuità di accesso al contingente da parte di tutti gli operatori interessati della Comunità, sancita nel secondo `considerando' del regolamento (CE) del Consiglio n. 130/94».

    Sulla ricevibilità dell'eccezione d'illegittimità

    14 Il governo del Regno Unito si chiede se alla Accrington Beef e altri non si debba precludere, alla luce della sentenza 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf (Racc. pag. I-833), di eccepire davanti al giudice a quo l'illegittimità degli artt. 1, n. 2, e 2, n. 2, del regolamento della Commissione n. 214/94, poiché esse non hanno proposto ricorso d'annullamento nei loro confronti nel termine previsto dall'art. 173 del Trattato CE come avrebbero avuto il diritto di fare.

    15 E' sufficiente al riguardo constatare che, trattandosi di un regolamento comunitario, le cui disposizioni controverse si riferiscono in termini generali a categorie di persone considerate in modo astratto e a situazioni determinate oggettivamente, non è evidente che un ricorso della Accrington Beef e altri, fondato sull'art. 173 del Trattato, avverso il detto regolamento sarebbe stato ricevibile.

    16 Di conseguenza, è ininfluente il riferimento alla sentenza TWD (Textilwerke Deggendorf), già citata, riguardante il caso di una società che indiscutibilmente era legittimata, ed era stata informata di essere legittimata, a proporre un ricorso d'annullamento contro l'atto comunitario del quale eccepiva l'illegittimità davanti ad un giudice nazionale.

    Sulla prima questione

    17 Con la prima questione il giudice a quo chiede alla Corte di pronunciarsi sulla validità dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 214/94 in quanto riserva la parte del contingente tariffario degli altri operatori ai soli richiedenti che dimostrino di aver esportato in paesi terzi un quantitativo di carni bovine pari almeno a 110 tonnellate nel 1992 e a 150 tonnellate nel 1993.

    18 Molteplici censure sono state avanzate davanti al giudice a quo nei confronti dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 214/94.

    19 In primo luogo, la Accrington Beef e altri rimproverano alla Commissione di aver ecceduto il potere conferitole dal Consiglio non prendendo in considerazione, al momento della fissazione dei livelli di esportazione, l'importanza della loro attività e il carattere rappresentativo dei loro scambi realizzati con i paesi terzi, come prevederebbe il terzo `considerando' del regolamento del Consiglio n. 130/94, né la necessità di garantire l'accesso paritario e costante di tutti gli operatori interessati al contingente tariffario. Esse aggiungono che la Commissione avrebbe in realtà perseguito obiettivi illegittimi cercando, da una parte, di limitare il numero delle domande presentate nell'ambito del contingente degli altri operatori al fine di evitare l'estrazione a sorte, pur prevista dalle norme comunitarie, e, dall'altra, di evitare che tale contingente venisse attribuito a società fittizie, vale a dire società create con l'unico scopo di consentire al gruppo al quale appartengono di ottenere il massimo dei vantaggi dal sistema di ripartizione della parte del contingente tariffario riservato agli altri operatori.

    20 Al riguardo occorre rammentare che nel settore della politica agricola comune il Consiglio può conferire alla Commissione ampi poteri esecutivi, poiché solo essa è in grado di seguire costantemente ed attentamente l'andamento dei mercati agricoli e di agire con la necessaria tempestività. Ampi poteri di esecuzione appaiono nella specie ancor più giustificati, poiché vanno esercitati secondo il cosiddetto procedimento «del comitato di gestione», che consente al Consiglio di riservarsi il potere di intervenire (v., in particolare, sentenza 29 febbraio 1996, cause riunite C-296/93 e C-307/93, Francia e Irlanda/Commissione, Racc. pag. I-795, punto 22).

    21 Nella fattispecie è pacifico che la Commissione, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 130/94, era competente a stabilire, secondo il cosiddetto procedimento «del comitato di gestione», i requisiti per accedere al contingente degli altri operatori, vale a dire i quantitativi minimi ed il periodo di riferimento previsti dall'art. 2, lett. b), dello stesso regolamento.

    22 Stando così le cose, occorre verificare se le misure adottate dalla Commissione siano conformi all'obiettivo perseguito dal regolamento di base.

    23 Emerge dal secondo `considerando' del regolamento del Consiglio n. 130/94 che il Consiglio mirava a «garantire (...) l'uguaglianza e la continuità di accesso al contingente suddetto a tutti gli operatori interessati della Comunità». Il terzo `considerando' precisa al riguardo che, «in base a tale regime, la Commissione ripartisce i quantitativi disponibili tra gli operatori tradizionali e gli operatori interessati al commercio delle carni bovine», e «che, per accertarsi della serietà dell'attività di questi ultimi operatori, è opportuno prendere in considerazione soltanto quantitativi di una certa consistenza, rappresentativi degli scambi con i paesi terzi».

    24 Quest'ultima precisazione non significa tuttavia che il Consiglio abbia inteso stabilire un nesso diretto tra gli importi e i quantitativi da stabilire da parte della Commissione e l'evoluzione degli scambi con i paesi terzi, ma che i criteri di accesso dovevano essere tali da permettere la parità e la continuità d'accesso al contingente ai soli operatori che avessero importato o esportato in misura significativa.

    25 Come osservano il governo del Regno Unito e la Commissione, il frazionamento artificiale della struttura economica di taluni operatori mediante la proliferazione di «società fittizie» è idoneo a perturbare il buon funzionamento del regime ed a compromettere l'obiettivo della parità e della continuità d'accesso da parte di tutti gli operatori interessati, qualunque siano le loro dimensioni, al contingente tariffario. Infatti, la frammentazione dei grandi operatori ha la conseguenza di aumentare il numero delle domande e, correlativamente, di diminuire i quantitativi disponibili per i piccoli operatori seri, i quali rischiano, di conseguenza, di essere completamente esclusi dal contingente tariffario.

    26 La prima censura riguardante l'eccesso di potere deve perciò essere respinta.

    27 In secondo luogo, secondo la Accrington Beef e altri, la Commissione ha altresì violato il principio di proporzionalità in quanto l'innalzamento del limite minimo di esportazione ha avuto l'effetto di escludere operatori di piccole o medie dimensioni dall'accesso al contingente di cui trattasi. Tale rialzo sarebbe altresì sproporzionato in relazione ai mutamenti sopravvenuti nel volume degli scambi di cui trattasi e, nell'ipotesi in cui effettivamente mirasse ad escludere le società fittizie, avrebbe completamente fallito il suo obiettivo.

    28 Occorre rilevare che la Commissione ha innalzato i limiti minimi di esportazione fissati per il contingente del 1994 in relazione a quelli prescritti per i contingenti del 1992 e 1993. Mentre questi ultimi erano di 110 tonnellate nel corso di ciascuno dei due anni di riferimento (rispettivamente 1990-1991 e 1991-1992), i limiti controversi per poter beneficiare del contingente del 1994 sono stati fissati a 110 tonnellate per il 1992 e a 150 tonnellate per il 1993.

    29 Al riguardo, si deve osservare che, tenuto conto dell'obiettivo di garantire parità e continuità di accesso a tutti gli operatori interessati della Comunità al contingente tariffario, la modifica doveva logicamente avere l'effetto di privare del diritto di partecipare al contingente un gran numero di imprese create artificiosamente con l'unico scopo di ottenere una notevole parte del contingente tariffario, mentre non è dimostrato che l'innalzamento dei limiti minimi avesse l'effetto di escludere dal beneficio del contingente un numero elevato di operatori che sono davvero di piccole dimensioni. Di conseguenza, decidendo il rialzo dei limiti, la Commissione non ha, manifestamente, straripato dal suo ampio potere discrezionale.

    30 Inoltre, come è già stato osservato sopra, al punto 24, né lo scopo né la lettera del regolamento di base del Consiglio impongono alla Commissione di vincolare direttamente il limite minimo delle esportazioni all'evoluzione del volume degli scambi con i paesi terzi.

    31 Di conseguenza, la censura di violazione del principio di proporzionalità deve essere rigettata.

    32 In terzo luogo, secondo la Accrington Beef e altri, la Commissione ha violato il principio del legittimo affidamento innalzando i limiti fissati in materia di esportazioni nei paesi terzi senza informarne né consultare previamente gli operatori interessati.

    33 Occorre rammentare che, secondo la giurisprudenza costante della Corte, gli operatori economici non possono fare legittimamente affidamento sulla conservazione di una situazione esistente che può essere modificata in forza del potere discrezionale delle istituzioni comunitarie, in particolare in un settore come quello delle organizzazioni comuni di mercato, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica (v., in particolare, sentenza 14 febbraio 1990, causa C-350/88, Delacre e a./Commissione, Racc. pag. I-395, punto 33).

    34 La Commissione sostiene al riguardo che il contingente tariffario è gestito annualmente e che la lettura dei regolamenti nn. 214/94 e 130/94 non poteva far credere che i criteri di scelta rimanessero immutati. Tali criteri sarebbero sempre fissati prima che le domande vengano depositate per l'annata in corso, ma dopo la fine del pertinente periodo di riferimento, al fine di sventare i tentativi di speculazione e di consentire il funzionamento armonioso del regime.

    35 Il governo del Regno Unito condivide tale punto di vista.

    36 Le tesi sostenute dalla Commissione e dal governo del Regno Unito vanno accolte. Infatti, qualsiasi operatore normalmente accorto e diligente deve sapere che una modifica dei limiti minimi di esportazione può essere effettuata in occasione della fissazione annuale di nuovi contingenti. L'annuncio prematuro di nuovi criteri di accesso avrebbe l'effetto di incoraggiare la creazione di «società fittizie» che si conformerebbero, per l'appunto, ai nuovi limiti, permettendo così ai gruppi di grandi dimensioni di sfruttare al massimo del contingente tariffario. Come già sottolineato sopra, al punto 25, la frammentazione dei grandi operatori sarebbe idonea a nuocere all'armonioso funzionamento del regime.

    37 La censura riguardante la violazione del principio del legittimo affidamento deve quindi essere respinta.

    38 In quarto luogo, la Accrington Beef e altri sostengono che la Commissione non ha adempiuto l'obbligo di motivazione che le è imposto dall'art. 190 del Trattato CE. Esse si riferiscono in particolare ai `considerando' del regolamento n. 214/94, che, a loro avviso, riproducono semplicemente le formule stereotipate contenute nei regolamenti degli anni anteriori, senza far riferimento all'innalzamento dei limiti di esportazione.

    39 Secondo una giurisprudenza costante non si può esigere che la motivazione dei regolamenti specifichi i vari elementi di fatto o di diritto, spesso molto numerosi e complessi, che costituiscono oggetto dei regolamenti, qualora questi siano in armonia con il contesto normativo di cui fanno parte, ed è sufficiente per ottemperare all'art. 190 del Trattato che la motivazione sia adeguata alla natura dell'atto di cui trattasi. Essa deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l'iter logico seguito dall'istituzione da cui promana l'atto onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo (v., in particolare, sentenze 22 gennaio 1986, causa 250/84, Eridania e a., Racc. pag. 117, punti 37 e 38, e Francia e Irlanda/Commissione, già citata, punto 72).

    40 Nella fattispecie, come sostiene la Commissione, il regolamento n. 214/94 si riferisce espressamente al regolamento n. 130/94, il quale stabilisce lo scopo del regime e i principi generali sulla base dei quali il contingente tariffario dev'essere gestito. Inoltre, il secondo `considerando' del regolamento n. 214/94 sottolinea la necessità di garantire una transizione armoniosa tra il regime fondato sulla gestione nazionale e il regime fondato sulla gestione comunitaria, tenendo conto al tempo stesso delle caratteristiche del commercio dei prodotti considerati, nonché la necessità di riservare l'accesso alla seconda parte del contingente agli operatori che possono dimostrare la serietà della loro impresa e la capacità di gestire quantitativi di una certa entità. Il quinto `considerando' del regolamento fa presente la necessità di una gestione efficace e di una lotta contro le pratiche fraudolente.

    41 E' inoltre evidente che le ragioni che hanno indotto la Commissione a modificare i criteri di accesso al contingente degli altri operatori emergono chiaramente e in modo non equivoco sia dai `considerando' del regolamento n. 130/94, al quale si riferisce il regolamento n. 214/94, sia dai `considerando' di quest'ultimo regolamento.

    42 La censura relativa all'assenza o all'insufficienza di motivazione deve perciò essere respinta.

    43 In quinto luogo, la Accrington Beef e altri sostengono che il regolamento n. 214/94 non è stato adottato nel rispetto della procedura prevista dall'art. 4 del regolamento n. 130/94, poiché la consultazione del comitato di gestione sarebbe stata effettuata il più tardi possibile, senza che i suoi membri avessero avuto la possibilità di riflettere o di consultare gli operatori del settore delle carni bovine.

    44 E' sufficiente al riguardo rilevare che nel caso di specie il comitato di gestione è stato consultato sulla proposta di regolamento della Commissione ed ha emesso un parere favorevole.

    45 In ogni caso, come l'avvocato generale ha rilevato nel paragrafo 71 delle sue conclusioni, il regolamento n. 805/68, al quale rinvia l'art. 4 del regolamento n. 130/94, non prescrive un intervallo specifico tra il momento in cui il comitato di gestione viene invitato a pronunciarsi e il momento in cui quest'ultimo deve emettere il suo parere. L'art. 27, n. 2, precisa soltanto che il detto comitato emette il suo parere entro il termine impartito dal suo presidente.

    46 Deriva da quanto precede che l'esame dell'art. 1, n. 2, del regolamento n. 214/94 non ha rivelato l'esistenza di elementi tali da inficiare la sua validità.

    Sulla seconda questione

    47 Con la seconda questione il giudice a quo chiede alla Corte di pronunciarsi sulla validità dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 214/94 nella parte in cui priva le società nate dalla fusione di imprese che vogliono partecipare al contingente degli altri operatori della possibilità di cumulare i risultati ottenuti in precedenza da ciascuna di esse.

    48 Secondo la Accrington Beef e altri, la Commissione, privandole di tale possibilità offerta alle sole imprese che basano i loro diritti sull'art. 1, n. 1, del regolamento n. 214/94, ha, da un lato, violato il principio di non discriminazione e, dall'altro, compromesso lo scopo della parità e della continuità dell'accesso di tutti gli operatori interessati della Comunità al contingente di cui trattasi. La Accrington Beef e altri aggiungono che l'art. 2, n. 2, del regolamento n. 214/94 è altresì illegittimo per il fatto che non contiene alcuna motivazione che chiarisca i motivi per i quali solo i risultati presi in considerazione per la ripartizione del contingente tradizionale possono essere cumulati.

    49 Anzitutto, secondo una giurisprudenza costante della Corte, il divieto di discriminazione sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato CE è un'espressione specifica del principio generale della parità di trattamento in diritto comunitario, il quale impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera differenziata e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale, a meno che tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenza 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28).

    50 Orbene, come osservano il governo del Regno Unito e la Commissione, il modo in cui viene ripartito il contingente riservato agli importatori tradizionali non è paragonabile a quello del contingente riservato agli altri operatori.

    51 Infatti, secondo l'art. 1, n. 3, del regolamento n. 214/94, il contingente degli importatori tradizionali viene ripartito, proporzionalmente alle importazioni effettuate da ciascuno di essi, tra gli operatori che possono accedere al contingente, vale a dire che possono dimostrare di avere importato, nell'ambito del contingente tariffario, carni congelate ed altri prodotti nel corso degli ultimi tre anni.

    52 Quanto al contingente riservato agli altri operatori, esso, ai sensi dell'art. 1, n. 4, del regolamento n. 214/94, non è ripartito proporzionalmente alle importazioni o alle esportazioni effettuate, ma alle quantità richieste, fermo restando che la domanda non può, ai sensi dell'art. 3, n. 3, terzo comma, riguardare una quantità che superi le 50 tonnellate di carne congelata.

    53 Alla luce di tale differenza di ripartizione del contingente, a seconda che esso sia riservato agli importatori tradizionali o agli altri operatori, occorre esaminare la portata dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 214/94.

    54 Emerge da tale disposizione che gli importatori tradizionali, soddisfacendo già i requisiti prescritti, possono, in caso di fusione, cumulare i diritti d'accesso al contingente che ciascuno di essi detiene.

    55 Risulta così che la possibilità di cumulo dei diritti di accesso al contingente tradizionale prevista dall'art. 2, n. 2, del regolamento n. 214/94 non ha lo scopo di determinare l'accesso al contingente da parte delle società nate dalla fusione di imprese che altrimenti non vi avrebbero diritto, ma di permettere loro di sommare le parti del contingente che le imprese oggetto di fusione detengono già separatamente.

    56 Di conseguenza, l'estensione dell'applicazione dell'art. 2, n. 2, a beneficio di imprese oggetto di fusione sprovviste dei requisiti per accedere al contingente riservato agli altri operatori, per consentire loro di accedervi, assegnerebbe a tale disposizione una finalità supplementare.

    57 Inoltre, nell'ipotesi in cui le imprese oggetto di fusione fossero già idonee ad accedere al contingente degli altri operatori, l'estensione in loro favore della possibilità di cumulo, prevista all'art. 2, n. 2, non rivestirebbe alcun interesse pratico, poiché ogni ripartizione conseguente si effettuerebbe non con riferimento al volume degli scambi effettuati in precedenza, ma con riferimento alla domanda di partecipazione al contingente per un massimo di 50 tonnellate, fatta dalla società nata dalla fusione.

    58 Emerge da quanto sopra che la situazione degli altri operatori non è paragonabile a quella degli importatori tradizionali per quanto concerne il diritto di accesso al contingente e la ripartizione di quest'ultimo. Di conseguenza, la censura relativa ad una violazione del principio di non discriminazione dev'essere respinta.

    59 Inoltre, per quanto riguarda la censura relativa al mancato rispetto dell'obiettivo della parità e della continuità dell'accesso di tutti gli operatori interessati della Comunità al contingente tariffario, va rilevato, concordemente con la Commissione, che la realizzazione di tale obiettivo sarebbe ampiamente compromessa se si dovesse accogliere la tesi della Accrington Beef e altri. Infatti, i gruppi commerciali conserverebbero la possibilità di ripartire artificiosamente le loro operazioni tra un gran numero di società distinte, con la sicurezza che, qualora fossero sorpresi da un innalzamento dei limiti minimi, potrebbero, effettuando le fusioni necessarie dopo la pubblicazione di tali limiti, continuare a presentare più domande di partecipazione al contingente degli altri operatori.

    60 Infine, quanto alla censura relativa all'assenza di motivazione dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 214/94, si deve rilevare, con riferimento alla giurisprudenza citata al punto 39 della presente sentenza, che la motivazione della limitazione della possibilità di cumulo ai soli operatori tradizionali che hanno già diritto di accesso deriva chiaramente e inequivocabilmente dai menzionati requisiti d'accesso al contingente tariffario e dalla ripartizione del contingente tra gli operatori aventi diritto.

    61 Risulta da quanto sopra che l'esame dell'art. 2, n. 2, del regolamento n. 214/94 non ha messo in luce l'esistenza di elementi atti ad inficiare la sua validità.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    62 Le spese sostenute dal governo del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Prima Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice (Queen's Bench Division) con ordinanza 20 giugno 1995, dichiara:

    Dall'esame degli artt. 1, n. 2, e 2, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 31 gennaio 1994, n. 214, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 130/94 per quanto riguarda il regime d'importazione delle carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91, alla luce della motivazione dell'ordinanza di rinvio, non è emersa l'esistenza di elementi atti ad inficiare la loro validità.

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