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Document 61995CJ0219

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 luglio 1997.
    Ferriere Nord SpA contro Commissione delle Comunità europee.
    Concorrenza - Violazione dell'art. 85 del Trattato CEE.
    Causa C-219/95 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-04411

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:375

    61995J0219

    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 luglio 1997. - Ferriere Nord SpA contro Commissione delle Comunità europee. - Concorrenza - Violazione dell'art. 85 del Trattato CEE. - Causa C-219/95 P.

    raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-04411


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Concorrenza - Intese - Pregiudizio alla concorrenza - Art. 85, n. 1, del Trattato - Requisito alternativo di uno scopo o di un effetto anticoncorrenziale - Presa in considerazione delle varie versioni linguistiche

    (Trattato CE, art. 85, n. 1)

    2 Concorrenza - Intese - Pregiudizio arrecato al commercio tra Stati membri - Criteri di valutazione

    (Trattato CE, art. 85, n. 1)

    3 Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Competenza della Corte - Riesame, per motivi di equità, della valutazione compiuta dal Tribunale sull'importo delle ammende inflitte alle imprese - Esclusione

    4 Concorrenza - Ammende - Importo - Determinazione - Criteri - Gravità e durata delle infrazioni

    (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

    5 Procedura - Produzione di motivi nuovi in corso di causa - Presupposti - Applicabilità a un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado

    (Regolamento di procedura della Corte, artt. 42, secondo comma, e 118)

    Massima


    6 Perché si abbia infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato, non è necessario che un'intesa abbia al contempo un oggetto e un effetto anticoncorrenziale, come suggerisce la versione italiana di questa disposizione. Infatti, questa versione non può prevalere, da sola, su tutte le altre versioni linguistiche, che mostrano chiaramente, mediante l'uso della congiunzione «o», il carattere non cumulativo, ma alternativo della condizione in questione. L'interpretazione uniforme delle norme comunitarie esige, infatti, che esse siano interpretate ed applicate alla luce delle versioni vigenti nelle altre lingue della Comunità.

    7 L'art. 85, n. 1, del Trattato non prescrive che venga dimostrato che gli accordi da esso considerati abbiano pregiudicato in misura rilevante gli scambi intracomunitari, prova che nella maggior parte dei casi potrebbe difficilmente venir fornita, ma richiede che si provi che gli accordi sono atti a produrre questo effetto.

    Risulta inoltre da costante giurisprudenza che, perché una decisione, un accordo o un'intesa possano pregiudicare il commercio tra Stati membri, occorre che, in base ad un complesso di elementi di diritto o di fatto, si possa ritenere con un grado di probabilità adeguato che essi siano atti ad avere un'influenza diretta o indiretta, in atto o in potenza, sulle correnti di scambi fra Stati membri, e ciò in modo da far temere che essi possano ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri.

    8 Non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, sull'ammontare delle ammende inflitte ad imprese a seguito della violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario.

    9 Perché le infrazioni siano passibili d'ammenda è sufficiente accertare il carattere intenzionale delle infrazioni commesse dall'impresa interessata, nonché la loro gravità.

    Infatti, da un lato l'art. 15, n. 2, primo comma, del regolamento n. 17 determina le condizioni che vanno soddisfatte affinché la Commissione possa infliggere ammende; tra queste condizioni compare quella relativa al carattere doloso o dovuto a negligenza dell'infrazione. Dall'altro, nel suo secondo comma, esso disciplina la determinazione dell'importo dell'ammenda, che è commisurato alla gravità e alla durata dell'infrazione.

    A questo proposito, la gravità delle infrazioni va accertata sulla scorta di un gran numero di elementi come, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione.

    10 Ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica ai ricorsi contro le pronuncie del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 118 dello stesso regolamento, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

    Parti


    Nel procedimento C-219/95 P,

    Ferriere Nord SpA, società di diritto italiano, con sede in Osoppo (Italia), rappresentata dall'avv. Wilma Viscardini Donà, del foro di Padova, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

    ricorrente,

    avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 6 aprile 1995, Ferriere Nord/Commissione, causa T-143/89 (Racc. pag. II-917), procedimento in cui l'altra parte è: Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Enrico Traversa, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'avv. Alberto Dal Ferro, del foro di Vicenza, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    LA CORTE

    (Sesta Sezione),

    composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, J.L. Murray, PJ.G. Kapteyn, G. Hirsch e H. Ragnemalm (relatore), giudici,

    avvocato generale: P. Léger

    cancelliere: R. Grass

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 febbraio 1997,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo depositato in cancelleria il 19 giugno 1995, la società di diritto italiano Ferriere Nord SpA ha proposto, ai sensi dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado 6 aprile 1995, causa T-143/89, Ferriere Nord/Commissione (Racc. pag. II-917; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 - Rete meccanica elettrosaldata; GU L 260, pag. 1; in prosieguo: la «decisione controversa»).

    2 In relazione ai fatti all'origine del presente ricorso, dalla sentenza impugnata risulta quanto segue:

    - La decisione controversa infliggeva a quattordici produttori di rete meccanica elettrosaldata un'ammenda, per avere, a tenore dell'art. 1, «(...) violato l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato partecipando nel periodo dal 27 maggio 1980 al 5 novembre 1985, in una o più occasioni, ad uno o più accordi e/o pratiche concordate consistenti nella fissazione di prezzi di vendita, nella limitazione delle vendite, nella ripartizione dei mercati, nonché in misure di applicazione di detti accordi e di controllo dei medesimi».

    - La decisione controversa fa carico, più in particolare, alla ricorrente, «(...) di aver partecipato a due serie di intese sul mercato francese (...) [che] avrebbero avuto per oggetto la definizione di prezzi e quote, allo scopo di limitare le importazioni di rete saldata in Francia, ed uno scambio di informazioni. La prima serie di intese sarebbe stata attuata tra l'aprile 1981 e il marzo 1982, la seconda tra l'inizio del 1983 e la fine del 1984. La seconda serie di accordi sarebbe stata formalizzata con l'adozione di un "protocole d'accord"» (punto 15 della sentenza impugnata).

    - Per questi motivi, la Ferriere Nord è stata condannata a un'ammenda di 320 000 ECU.

    3 Il 18 ottobre 1989 la ricorrente proponeva un ricorso diretto all'annullamento della decisione controversa. Con ordinanze 15 novembre 1989, la Corte rinviava questa causa, con altre dieci ad essa connesse, dinanzi al Tribunale, in applicazione dell'art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1).

    4 La ricorrente chiedeva al Tribunale, in via principale, di annullare la decisione controversa nella parte in cui la riguarda; in via subordinata, di revocare l'ammenda inflitta o ridurla a un importo equo e, in ogni caso, di condannare la Commissione alle spese. La Commissione chiedeva al Tribunale di respingere il ricorso e condannare la ricorrente alle spese.

    5 A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente faceva valere tre motivi. Il primo era relativo alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, il secondo verteva sulla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d'applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il «regolamento n. 17»), mentre il terzo lamentava l'esistenza di uno sviamento di potere.

    6 Con la sentenza impugnata il Tribunale ha respinto i motivi nel loro complesso.

    7 Con il presente ricorso, la ricorrente chiede alla Corte l'annullamento della sentenza impugnata e l'accoglimento delle domande presentate dinanzi al giudice di primo grado.

    8 La Commissione conclude che la Corte voglia rigettare il ricorso, confermare la validità della decisione controversa e condannare la ricorrente alle spese.

    9 La ricorrente fa valere due motivi a sostegno del proprio ricorso. Essa sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell'interpretazione e nell'applicazione, da un lato, dell'art. 85, n. 1, del Trattato e, dall'altro, dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

    Sul primo motivo, relativo alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato

    10 Questo motivo è articolato in tre parti. La ricorrente contesta al Tribunale, in primo luogo, di non aver tenuto conto della versione italiana dell'art. 85, n. 1, del Trattato e, in secondo luogo, di aver omesso di esaminare in qual modo gli accordi ai quali essa ha partecipato pregiudicassero il commercio tra Stati membri e, infine, di aver erroneamente valutato i rapporti economici e giuridici esistenti tra il mercato della rete saldata e quello della vergella.

    11 Prima di esaminare ciascuno di tali motivi, occorre ricordare, come risulta dal punto 25 della sentenza impugnata, che la ricorrente ha riconosciuto di aver aderito agli accordi conclusi tra produttori di rete metallica elettrosaldata, e non ha contestato che l'oggetto di questi fosse la fissazione di prezzi e quote.

    12 La prima parte del primo motivo riguarda i punti 30 e 31 della sentenza impugnata, che recitano:

    «30 (...) ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti, come nel caso degli accordi accertati nella decisione, che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune (sentenza della Corte 11 gennaio 1990, causa C-277/87, Sandoz Prodotti Farmaceutici/Commissione, Racc. pag. I-45).

    31 La ricorrente non può invocare la versione italiana dell'art. 85 per imporre alla Commissione l'onere di provare che l'intesa aveva sia un oggetto sia un effetto contrario alla concorrenza. Tale testo, infatti, non può prevalere da solo su tutte le altre versioni linguistiche che, impiegando la congiunzione `o', evidenziano chiaramente il carattere non cumulativo ma alternativo della condizione in questione, come la Corte ha affermato in una giurisprudenza costante a partire dalla sentenza Société technique minière, citata (Racc. pag. 281). Infatti, l'uniforme interpretazione del diritto comunitario postula che questo sia interpretato ed applicato alla luce delle versioni nelle altre lingue comunitarie (sentenze della Corte 5 dicembre 1967, causa 19/67, Van der Vecht, Racc. pag. 407, in particolare pag. 417, e 6 ottobre 1982, causa 283/81, Cilfit, Racc. pag. 3415, punto 18)».

    13 La ricorrente muove al Tribunale la censura di non aver tenuto conto della versione italiana dell'art. 85, n. 1, del Trattato, secondo la quale un'intesa deve avere per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza, di modo che questa disposizione porrebbe una condizione cumulativa e non alternativa. Facendo riferimento, al punto 31 della sentenza impugnata, a una giurisprudenza che non riguarda la versione italiana dell'art. 85, il Tribunale avrebbe motivato la sua argomentazione in modo non corretto. Infatti, il ricorso alle altre versioni linguistiche si giustificherebbe soltanto ove non fosse chiaro il senso di una disposizione in una delle versioni esistenti, cosa che non si verificherebbe nella fattispecie.

    14 Certamente, a differenza di altre versioni linguistiche dell'art. 85, risulta dalla versione italiana che, con l'uso della congiunzione di coordinamento «e», l'intesa deve avere per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza. Tuttavia, una simile divergenza non può rimettere in discussione l'interpretazione dell'art. 85 data dal Tribunale al punto 30 della sentenza impugnata.

    15 Va rammentato infatti che, come ha osservato correttamente il Tribunale, risulta da una costante giurisprudenza che le norme comunitarie devono essere interpretate e applicate in modo uniforme alla luce delle versioni vigenti nelle altre lingue della Comunità (citate sentenze Van der Vecht, Cilfit e Lanificio di Gavardo, punto 18). Questa conclusione non può essere invalidata dal fatto che, nel caso di specie, la versione italiana dell'art. 85, considerata isolatamente, è chiara ed inequivoca, poiché tutte le altre versioni linguistiche menzionano espressamente il carattere alternativo della condizione considerata all'art. 85, n. 1, del Trattato.

    16 Ne consegue che la prima parte del primo motivo dev'essere disattesa.

    17 La seconda parte del primo motivo riguarda i punti 32-35 della sentenza impugnata, che recitano:

    «32 (...) l'art. 85, n. 1, del Trattato non prescrive che venga dimostrato che tali accordi hanno, in effetti, pregiudicato in misura rilevante gli scambi (...) ma richiede che si provi che gli accordi sono atti a produrre questo effetto (sentenza Miller/Commissione, citata, punto 15).

    33 Nel caso di specie va rilevato che il fatto che le unità produttive della rete saldata della ricorrente sono distanti dal mercato francese non è di per sé atto a ostacolare le sue esportazioni in tale mercato. In proposito, l'argomento della ricorrente dimostra peraltro esso stesso che le intese, mirando ad aumentare i prezzi, erano idonee ad incrementare le sue esportazioni in Francia e quindi a incidere sugli scambi tra Stati membri.

    34 Anche ammettendo, come sostiene la ricorrente, che le intese non abbiano modificato la quota di mercato complessivamente detenuta dai produttori italiani e che le loro esportazioni siano rimaste molto al di sotto delle quote attribuite, cionondimeno le accertate restrizioni alla concorrenza erano atte a sviare i flussi commerciali dal percorso che avrebbero altrimenti seguito (sentenza Van Landewyck e a./Commissione, citata, punto 172). Le intese avevano infatti per oggetto il contingentamento delle importazioni sul mercato francese allo scopo di consentire un artificioso rialzo dei prezzi su tale mercato.

    35 Da quanto sopra discende che, come dichiarato nella decisione, la ricorrente, aderendo ad accordi che avevano per oggetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune e che erano tali da pregiudicare il commercio tra Stati membri, ha violato l'art. 85, n. 1, del Trattato».

    18 La ricorrente muove al Tribunale la censura di essersi limitato a constatare, al punto 32, che è sufficiente che gli accordi ai quali essa ha partecipato siano atti ad incidere in modo sensibile sugli scambi per essere in contrasto con l'art. 85 del Trattato, mentre lo stesso Tribunale avrebbe dovuto accertare anche in qual modo detti accordi ostacolassero gli scambi tra Stati membri. Orbene, a suo parere, gli accordi controversi non erano atti a ostacolare in modo sensibile gli scambi tra Italia e Francia.

    19 A questo proposito, si deve rilevare che correttamente il Tribunale ha rammentato, al punto 32 della sentenza impugnata, che, conformemente alla sentenza 1 febbraio 1978, causa 19/77, Miller/Commissione (Racc. pag. 131, punto 15), l'art. 85, n. 1, del Trattato non prescrive che venga dimostrato che gli accordi da esso considerati abbiano pregiudicato in misura rilevante gli scambi intracomunitari, prova che nella maggior parte dei casi potrebbe difficilmente venir fornita, ma richiede che si provi che gli accordi sono atti a produrre questo effetto.

    20 Risulta inoltre da costante giurisprudenza che, perché una decisione, un accordo o un'intesa possano pregiudicare il commercio tra Stati membri, occorre che, in base ad un complesso di elementi di diritto o di fatto, si possa ritenere con un grado di probabilità adeguato che essi siano atti ad avere un'influenza diretta o indiretta, in atto o in potenza, sulle correnti di scambi fra Stati membri, e ciò in modo da far temere che essi possano ostacolare la realizzazione di un mercato unico fra Stati membri (v. sentenze 30 giugno 1966, causa 56/65, Société technique minière, Racc. pag. 261, e 29 ottobre 1980, cause riunite 209-215 e 218/78, Van Landewyck/Commissione, Racc. pag. 3125, punto 170).

    21 Ne consegue che la seconda parte del primo motivo dev'essere altresì disattesa.

    22 La terza parte del primo motivo concerne il punto 29 della sentenza impugnata:

    «29 Per quanto concerne l'incidenza sulla concorrenza, è vero che, come rilevato dalla ricorrente, il prezzo della rete elettrosaldata dipende in ampia misura da quello della vergella, ma ciò non vuol dire che sia esclusa qualsiasi possibilità di concorrenza efficace in questo campo sul mercato. Infatti i produttori disponevano ancora di un margine sufficiente per consentire una concorrenza effettiva sul mercato. Pertanto le intese hanno potuto avere un effetto apprezzabile sulla concorrenza (...)».

    23 La ricorrente lamenta che il Tribunale non ha motivato l'affermazione secondo la quale, nonostante il contesto normativo ed economico relativo alla rete saldata, non fosse esclusa qualsiasi possibilità di concorrenza efficace nel settore della rete saldata.

    24 La ricorrente non contesta, in realtà, affatto l'esistenza di un margine di concorrenza sul mercato della rete saldata, nonostante il regime CECA applicabile alla vergella. Essa contesta tuttavia al Tribunale di non aver esaminato se gli accordi sulla rete saldata potessero non essere conformi all'art. 85 del Trattato in quanto contribuivano all'aumento dei prezzi della rete saldata e quindi, indirettamente, a quello dei prezzi della vergella. Nell'ambito di quest'ultimo mercato, la Commissione auspicava la rettifica del livello dei prezzi. Di conseguenza, la ricorrente asserisce che il vero oggetto dell'intesa con i produttori francesi di rete saldata non era la restrizione della concorrenza in questo settore, bensì il conseguimento degli stessi obiettivi della Commissione nel settore della vergella.

    25 A questo proposito, occorre rilevare che correttamente il Tribunale si è limitato a constatare che, sul mercato della rete saldata, esisteva un margine sufficiente che consentiva una concorrenza effettiva. La circostanza che il mercato della vergella, situato a monte di quello della rete saldata, fosse l'oggetto delle quote di produzione (e non, come sembra sostenere la ricorrente, di prezzi imposti) non è atta a modificare quanto accertato dal Tribunale. In ogni caso, il contesto normativo ed economico del mercato della vergella non autorizzava affatto la ricorrente a partecipare ad accordi anticoncorrenziali su un prodotto derivato con il pretesto di tutelare il prodotto a monte, sostituendosi così alle autorità competenti, che sole hanno tale potere.

    26 Il primo motivo dev'essere quindi disatteso nel suo complesso.

    Sul secondo motivo, attinente alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17

    27 Questo motivo attiene alla fissazione e alla determinazione dell'ammontare dell'ammenda, considerate all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

    28 L'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 così dispone:

    «La Commissione, può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende (...) quando, intenzionalmente o per negligenza:

    a) commettano un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 o dell'articolo 86 del Trattato,

    b) (...)

    Per determinare l'ammontare dell'ammenda, occorre tener conto, oltre che della gravità dell'infrazione, anche della sua durata».

    29 La ricorrente chiede la revoca, o, in subordine, la riduzione dell'ammenda inflittale con la decisione controversa.

    30 A questo proposito, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha esaminato il complesso degli argomenti da essa prospettati, o che non li ha esaminati in modo esauriente nel merito. La ricorrente afferma inoltre, in subordine, che, volendo ammettere la fondatezza dell'ammenda in via di principio, il suo ammontare è in ogni caso eccessivo ed ingiusto.

    31 In merito al carattere assertivamente ingiusto dell'ammenda, occorre rilevare che non spetta alla Corte, quando si pronuncia su questioni di diritto nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado, sostituire, per motivi di equità, la sua valutazione a quella del Tribunale che statuisce, nell'esercizio della sua competenza anche di merito, sull'ammontare delle ammende inflitte ad imprese a seguito della violazione, da parte di queste ultime, del diritto comunitario (sentenza 6 aprile 1995, causa C-310/93 P, BPB Industries e British Gypsum/Commissione, Racc. pag. II-865, punto 34). Per contro, la Corte ha competenza a esaminare se il Tribunale ha risolto esaurientemente le questioni di diritto poste dal complesso degli argomenti invocati dalla ricorrente diretti alla revoca o alla riduzione dell'ammenda.

    32 Si deve ricordare in primo luogo (v. ordinanza 25 marzo 1996, causa C-137/95 P, SPO e a./Commissione, Racc. pag. I-1611) che, da un lato, l'art. 15, n. 2, primo comma, del regolamento n. 17 determina le condizioni che vanno soddisfatte affinché la Commissione possa infliggere ammende (condizioni di legittimazione); tra queste condizioni compare quella relativa al carattere doloso o dovuto a negligenza dell'infrazione. Dall'altro, nel suo secondo comma, esso disciplina la determinazione dell'importo dell'ammenda, che è commisurato alla gravità e alla durata dell'infrazione.

    33 La gravità delle infrazioni va accertata sulla scorta di un gran numero di elementi come, segnatamente, le circostanze proprie al caso di specie, il suo contesto e l'effetto dissuasivo delle ammende, e ciò senza che sia stato redatto un elenco vincolante o esauriente di criteri da tenere obbligatoriamente in considerazione (ordinanza SPO e a./Commissione, citata, punto 54).

    34 Si deve rilevare, in secondo luogo, che l'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 non esige che il Tribunale richiami il carattere facoltativo dell'ammenda. Perché le infrazioni di cui si tratta siano passibili d'ammenda era sufficiente, come ha fatto il Tribunale ai punti 41 e 42 della sentenza impugnata, accertare il carattere intenzionale delle infrazioni commesse dalla ricorrente, nonché la loro gravità.

    35 La ricorrente riprende innanzitutto l'argomento che essa ritiene determinante, vale a dire lo stretto legame tra la rete saldata e il regime di quote vigente per la vergella. A suo parere, la situazione non è diversa da quella del mercato dello zucchero, esaminata dalla Corte nella sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73, 55/73, 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione, Racc. pag. 1663), nella quale la Corte aveva ridotto le ammende in misura considerevole. Essa contesta quindi al Tribunale di non aver rinvenuto alcuna similitudine tra quella causa e il caso di specie.

    36 Tale argomento riguarda il punto 63 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha svolto le seguenti considerazioni:

    «63 Per quanto attiene al legame esistente tra il mercato della rete saldata e quello della vergella, occorre in primo luogo constatare che la Commissione lo ha preso in considerazione (punto 201 della decisione). Ad abundantiam, la ricorrente non può invocare la citata sentenza Suiker Unie/Commissione in quanto questa si riferisce ad un'ipotesi sostanzialmente diversa da quella in esame per due aspetti. Da un canto, si trattava di un'organizzazione comune del mercato agricolo soggetta al Trattato CEE, mentre nel caso di specie si tratta di un regime di prezzi e di quote di produzione soggetto al Trattato CECA. D'altro canto, nel caso Suiker Unie era il prodotto derivato ad essere oggetto di un'organizzazione comune di mercato, mentre nel caso di specie è il prodotto di base che è oggetto del regime di prezzi e di quote di produzione. Ne discende che le ipotesi considerate nella sentenza Suiker Unie e a./Commissione e la presente causa sono, sul piano economico, fondamentalmente diverse e che quindi la ricorrente non può invocare quella sentenza a sostegno delle proprie pretese».

    37 La ricorrente afferma che le due situazioni sono paragonabili. Nella citata causa Suiker Unie e a./Commissione, l'organizzazione comune nel settore dello zucchero era necessaria per garantire un prezzo minimo per le barbabietole. Nel caso di specie, non era possibile garantire il prezzo minimo per la vergella senza regolamentare anche il mercato della rete saldata.

    38 Si deve ricordare, a questo proposito, che per la liquidazione delle ammende occorre tenere conto della gravità e della durata delle infrazioni; la Corte, di conseguenza, deve prendere in considerazione il contesto normativo ed economico del comportamento criticato (sentenza Suiker Unie e a./Commissione, citata, punto 612).

    39 Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il contesto normativo ed economico degli accordi controversi è stato tenuto in sufficiente considerazione dal Tribunale al punto 63 della sentenza impugnata.

    40 Il Tribunale ha ricordato infatti non solo che la Commissione ha tenuto conto del nesso esistente tra il mercato della rete saldata e quello della vergella, ma anche che le ipotesi considerate dalla citata sentenza Suiker Unie e a./Commissione e il presente caso erano fondamentalmente diverse.

    41 Occorre infatti sottolineare che, nella citata causa Suiker Unie e a./Commissione, il mercato rilevante concerneva un prodotto soggetto a un'organizzazione comune di mercato nell'ambito della quale si applicavano, in particolare, quote nazionali di produzione di zucchero ripartite tra i principali produttori. Per contro, nel caso di specie, il mercato rilevante, vale a dire quello della rete saldata, è libero e non soggetto a restrizioni di tal genere.

    42 Al fine di ottenere una riduzione dell'ammenda, la ricorrente fa valere inoltre altri argomenti, che non sarebbero stati considerati in maniera adeguata dal Tribunale.

    43 Infatti la ricorrente fa valere, in primo luogo, di aver agito unicamente al fine di tutelare il mercato della vergella, conformemente alle disposizioni adottate dalla Commissione in questo settore.

    44 Questo argomento è relativo al punto 64 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha considerato quanto segue:

    «64 Peraltro, anche ammettendo che l'attuazione degli accordi in questione abbia indirettamente causato un aumento dei prezzi della vergella, aumento che era auspicato dalla Commissione, la ricorrente non può invocare tale circostanza quale attenuante. Le imprese non possono infatti invocare il fatto che i loro accordi di prezzi e di quote relativi ad un prodotto hanno avuto indirettamente una influenza positiva sui prezzi di un altro prodotto soggetto ad un regime di quote di produzione istituito dalla Commissione, in quanto ciò accentuerebbe in modo eccessivo l'incidenza di tale sistema di quote. Il sistema delle quote istituito dalla Commissione ai sensi del Trattato CECA per la vergella era limitato a questo prodotto. Le imprese non erano autorizzate ad estenderlo ad un prodotto soggetto al Trattato CEE quale la rete elettrosaldata».

    45 Ora, emerge con sufficiente chiarezza da questo punto che il Tribunale ha esaminato i motivi per cui tale argomento non poteva essere considerato una circostanza attenuante.

    46 In secondo luogo, la ricorrente sostiene di non aver tratto alcun vantaggio dagli accordi controversi, e critica il punto 53 della sentenza impugnata, nel quale il Tribunale ha constatato quanto segue:

    «53 (...) si è tenuto conto del fatto che [la ricorrente] non ha ricavato benefici dall'infrazione. Infatti la Commissione ha preso in considerazione la redditività generalmente poco soddisfacente nel settore della rete elettrosaldata (punto 201 della decisione) nonché la situazione finanziaria delle imprese (punto 203 della decisione). Comunque, l'assenza di vantaggi tratti dall'infrazione non può impedire l'applicazione di ammende considerevoli, se non a prezzo di privare le ammende del loro potere dissuasivo».

    47 Risulta del pari da questo punto che il Tribunale ha esaminato in maniera sufficiente i motivi per cui l'argomento era infondato.

    48 In terzo luogo, la ricorrente sostiene di aver agito in una prospettiva di integrazione e non di compartimentazione dei mercati.

    49 Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, questo argomento è stato effettivamente invocato dalla ricorrente nel ricorso presentato dinanzi al Tribunale, ma non è stato da questo esaminato come tale.

    50 Si deve tuttavia rilevare che un argomento del genere si colloca nel contesto più ampio dell'infrazione commessa intenzionalmente o per negligenza e, a questo titolo, è stato esaminato a sufficienza nei punti 41 e 42 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha così statuito:

    «41 (...) perché un'infrazione alle norme del Trattato sulla concorrenza si possa considerare intenzionale, non è necessario che l'impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza (...).

    42 Nel caso di specie, il Tribunale, tenuto conto dell'intrinseca gravità e del carattere palese dell'infrazione all'art. 85, n. 1, del Trattato, ed in particolare alle lettere a) e c) dello stesso, ritiene che la ricorrente non possa sostenere di non aver agito intenzionalmente. Per gli stessi motivi essa non può appellarsi al fatto che, come produttore di acciaio, le cui attività sono governate abitualmente dal Trattato CECA, essa ignorava che gli accordi erano contrari al Trattato CEE».

    51 In quarto luogo, la ricorrente sostiene di non aver partecipato né agli accordi relativi al mercato del Benelux né a quelli relativi al mercato tedesco, sebbene quest'ultimo mercato presentasse per essa un interesse considerevole. Essa sostiene del pari di non aver mai proposto per il mercato italiano misure analoghe a quelle francesi e tedesche, sebbene essa fosse in grado di farlo, considerata la sua posizione rilevante sul mercato.

    52 E' sufficiente rilevare, su questo punto, che il Tribunale ha esaminato a sufficienza e dimostrato, al punto 48 della sentenza impugnata, come tali argomenti fossero privi di qualsiasi fondamento, dichiarando quanto segue:

    «48 L'estraneità della ricorrente alle infrazioni sui mercati del Benelux e tedesco è stata presa in considerazione nella decisione poiché questa non indica che la ricorrente vi abbia partecipato. Allo stesso modo, la decisione non constata la stipula di accordi per il mercato italiano. Al riguardo, la ricorrente non può, per chiedere una diminuzione dell'ammenda inflittale, invocare il fatto che l'infrazione da lei commessa non sia stata più grave di quanto è stata».

    53 La ricorrente sostiene, da ultimo, che, anche se la Corte dovesse ritenere l'ammenda giustificata, il suo ammontare dovrebbe essere fortemente ridotto a motivo della svalutazione della lira italiana rispetto all'ECU dopo il 2 agosto 1989, data di adozione della decisione controversa. A suo parere, la Corte dovrebbe determinare l'ammontare dell'ammenda tenendo conto del valore in lire italiane corrispondente al tasso di cambio dell'ECU in vigore alla data in cui l'ammenda è stata determinata.

    54 La Commissione sostiene che, ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, questo motivo è irricevibile, essendo stato proposto per la prima volta in sede di replica.

    55 Si deve ricordare che, ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, che si applica ai ricorsi contro le pronunce del Tribunale di primo grado ai sensi dell'art. 118 dello stesso regolamento, è vietata la deduzione di motivi nuovi in corso di causa, a meno che essi si basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento.

    56 Si deve rilevare, in proposito, che l'argomento attinente alla svalutazione della lira non è stato invocato dalla ricorrente né dinanzi al Tribunale, né nell'ambito del presente ricorso. Affinché tale motivo fosse considerato ricevibile in sede di replica, la ricorrente avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 42, n. 2, del regolamento di procedura, dimostrare come la svalutazione della lira italiana fosse un elemento di fatto emerso nel corso del presente grado di giudizio. Poiché la ricorrente non ha prodotto alcun elemento in tal senso, occorre dichiarare questo motivo irricevibile.

    57 Poiché nessuno dei motivi dedotti ha potuto essere accolto, il ricorso dev'essere respinto nel suo complesso.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    58 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, che si applica al procedimento di impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente dev'essere condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente, e dev'essere quindi condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) La ricorrente è condannata alle spese.

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