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Document 61995CJ0169

    Sentenza della Corte del 14 gennaio 1997.
    Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee.
    Aiuti di Stato - Aiuti alla costruzione di una fonderia nella provincia di Teruel (Spagna).
    Causa C-169/95.

    Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-00135

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:10

    61995J0169

    Sentenza della Corte del 14 gennaio 1997. - Regno di Spagna contro Commissione delle Comunità europee. - Aiuti di Stato - Aiuti alla costruzione di una fonderia nella provincia di Teruel (Spagna). - Causa C-169/95.

    raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-00135


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Aiuti concessi dagli Stati - Divieto - Deroghe - Aiuti che possono considerarsi compatibili col mercato comune - Aiuti destinati a favorire lo sviluppo di determinate regioni - Potere discrezionale della Commissione - Riferimento al contesto comunitario

    [Trattato CE, art. 92, n. 3, lett. a) e c)]

    2 Aiuti concessi dagli Stati - Esame da parte della Commissione - Disciplina degli aiuti nell'ambito di alcuni settori siderurgici esulanti dal regime CECA - Obbligo di notifica - Eccezione - Aiuti concessi in applicazione di un regime generale e regionale esistente e autorizzato dalla Commissione - Portata

    (Trattato CE, art. 93, n. 3; comunicazione della Commissione 88/C 320/03)

    3 Aiuti concessi dagli Stati - Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità di un aiuto col mercato comune - Potere discrezionale della Commissione - Sindacato giurisdizionale - Limiti

    (Trattato CE, art. 92)

    4 Aiuti concessi dagli Stati - Recupero di un aiuto illegittimo - Violazione del principio di proporzionalità - Insussistenza

    (Trattato CE, art. 93, n. 2, primo comma)

    5 Aiuti concessi dagli Stati - Recupero di un aiuto illegittimo - Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali di cui all'art. 93 del Trattato - Eventuale legittimo affidamento dei beneficiari - Tutela - Presupposti e limiti

    (Trattato CE, artt. 92 e 93, n. 2, primo comma)

    Massima


    6 La diversità di formulazione delle lett. a) e c) dell'art. 92, n. 3, del Trattato non può indurre a considerare che la Commissione non debba prendere in considerazione l'interesse comunitario qualora essa applichi la lett. a) del detto articolo e debba limitarsi a verificare la specificità regionale delle misure di cui trattasi senza valutare il loro impatto sul mercato o sui mercati pertinenti nell'insieme della Comunità.

    L'art. 92, n. 3, del Trattato conferisce alla Commissione un potere discrezionale il cui esercizio comporta valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario. La Commissione non oltrepassa i limiti del suo potere discrezionale qualora, seguendo gli orientamenti che intende applicare ai regimi di aiuto a finalità regionale, dichiari un aiuto di tale natura incompatibile col mercato comune in ragione della sovraccapacità produttiva esistente nel settore di attività in questione. Infatti, il ricorso a tale criterio evita di agevolare la realizzazione di iniziative economicamente precarie che, siccome aggravano soltanto gli squilibri di cui soffrono i mercati in questione, non sono idonee, in ultima analisi, a risolvere in modo efficace e durevole i problemi di sviluppo delle regioni interessate.

    7 Aiuti di Stato che riguardano un settore siderurgico come quello delle fonderie d'acciaio, anche ammesso che possano ricollegarsi ad una normativa nazionale approvata in un secondo tempo dalla Commissione come regime generale di aiuti regionali, non possono considerarsi in ogni caso come concessi in forza di un regime generale esistente e autorizzato dalla Commissione, ed esenti quindi dall'obbligo di previa notifica contemplato dalla disciplina degli aiuti istituita da tale istituzione in alcuni settori siderurgici esulanti dal regime CECA.

    8 Qualora la Commissione fruisca di un'ampia libertà di valutazione come accade per l'applicazione dell'art. 92 del Trattato, il giudice comunitario, nell'effettuare il controllo di legittimità sull'esercizio di questa libertà, non può sostituire le proprie valutazioni in materia a quelle dell'autorità competente, ma deve limitarsi a stabilire se queste ultime non siano viziate da errore manifesto o da sviamento di potere.

    9 La soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità. Pertanto, il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato. Lo stesso dicasi quanto alla richiesta di interessi per il periodo compreso tra la data del versamento degli aiuti e la data del loro effettivo rimborso.

    10 Uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all'art. 93 del Trattato non può invocare il legittimo affidamento dell'impresa beneficiaria per sottrarsi all'obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione di una decisione della Commissione con cui sia stato ad esso ingiunto di ripetere l'aiuto. L'ammettere tale possibilità significherebbe, infatti, privare di efficacia pratica le norme di cui agli artt. 92 e 93 del Trattato, in quanto le autorità nazionali potrebbero basarsi in tal modo sul proprio illegittimo comportamento al fine di vanificare l'efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in forza di tali disposizioni.

    Inoltre, tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell'art. 93 del Trattato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo. Un operatore economico diligente, infatti, deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata.

    Quando determinati aiuti, contrariamente agli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 93, n. 3, del Trattato, sono stati concessi senza essere stati previamente notificati, il fatto che la Commissione abbia deciso inizialmente di non sollevare obiezioni al loro riguardo non può considerarsi idoneo ad aver determinato l'insorgere del legittimo affidamento dell'impresa beneficiaria, sulla base del motivo che tale decisione è stata contestata entro i termini di ricorso contenzioso e successivamente annullata dalla Corte. Per quanto ciò possa essere censurabile, l'errore così commesso dalla Commissione non può vanificare le conseguenze del comportamento illegittimo dello Stato membro in questione.

    Parti


    Nella causa C-169/95,

    Regno di Spagna, rappresentato dal signor Alberto José Navarro González, direttore generale del servizio del contenzioso istituzionale e comunitario, e dalla signora Gloria Calvo Diaz, abogado del Estado, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Francisco Enrique González Díaz e Paul Nemitz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 14 marzo 1995, 95/438/CE, relativa agli aiuti all'investimento concessi dalla Spagna all'impresa Piezas y Rodajes SA, fonderia situata nella provincia di Teruel, Aragona, Spagna (GU L 257, pag. 45).

    LA CORTE,

    composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray e L. Sevón, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet (relatore), G. Hirsch, P. Jann e M. Wathelet, giudici,

    avvocato generale: G. Tesauro

    cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 10 settembre 1996,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 24 ottobre 1996,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 1_ giugno 1995, il Regno di Spagna ha chiesto, in forza dell'art. 173 del Trattato CE, l'annullamento della decisione della Commissione 14 marzo 1995, 95/438/CE, relativa agli aiuti all'investimento concessi dalla Spagna all'impresa Piezas y Rodajes SA, fonderia situata nella provincia di Teruel, Aragona, Spagna (GU L 257, pag. 45; in prosieguo la «decisione impugnata»).

    2 Dal fascicolo emerge che, con decisione 26 maggio 1987 (v. comunicazione 88/C 251/04 - GU 1988, C 251, pag. 4), la Commissione ha autorizzato il regime generale di aiuti regionali in Spagna, il cui progetto le è stato notificato il 30 gennaio dello stesso anno, conformemente alle disposizioni dell'art. 93, n. 3, del Trattato. Era prevista in particolare, nell'ambito di tale regime di aiuti, autorizzato a titolo dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, la concessione di aiuti regionali nella provincia di Teruel, entro il limite di un massimale fissato dalla detta decisione.

    3 In tale provincia, nel territorio del comune di Monreal del Campo, la società Piezas y Rodajes SA (in prosieguo: la «PYRSA») avviava un programma di investimenti per un importo di 2 788 300 000 PTA finalizzato alla costruzione di una fonderia per la produzione di ruote dentate (attivate da catene utilizzate soprattutto nell'industria mineraria) e di apparecchiature GET (pezzi utilizzati per il livellamento del suolo e per gli scavi). Tale programma fruiva dei seguenti aiuti:

    - una sovvenzione di 975 905 000 PTA da parte del governo spagnolo, che non è oggetto della presente causa;

    - una sovvenzione a fondo perduto di 182 000 000 PTA, accordata dalla comunità autonoma di Aragona;

    - una donazione del comune di Monreal del Campo, sotto forma di terreni di un valore di 2 300 000 PTA;

    - una garanzia relativa ad un mutuo bancario, di importo pari a 490 000 000 PTA, rilasciata dalla comunità autonoma di Aragona;

    - un abbuono di interessi relativo al mutuo anzidetto, concesso dalla provincia di Teruel.

    4 Con denuncia presentata alla Commissione il 14 gennaio 1991, la società britannica William Cook plc (in prosieguo: la «Cook»), che fabbrica calchi in acciaio ed apparecchiature GET, contestava la compatibilità di tali aiuti col mercato comune.

    5 In risposta a tale denuncia, la Commissione informava la Cook con lettera 13 marzo 1991 che la sovvenzione di 975 905 000 PTA era stata concessa dal governo spagnolo nell'ambito del regime generale di aiuti regionali e, conseguentemente, era compatibile con le disposizioni dell'art. 92 del Trattato. In tale lettera si faceva presente che, con riguardo agli altri aiuti, era stata avviata un'inchiesta presso le autorità spagnole.

    6 A seguito di tale inchiesta, la Commissione informava l'impresa denunciante, con lettera 29 maggio 1991, della decisione di «non sollevare obiezioni» con riguardo agli aiuti concessi alla PYRSA. A tale lettera era allegata la decisione recante il numero di riferimento NN 12/91 indirizzata al governo spagnolo, in cui la Commissione accertava che tali aiuti rientravano nella sfera di applicazione delle disposizioni dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, secondo cui possono essere considerati compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure sussista una grave forma di sottoccupazione. Tale decisione si basava su due motivi, di cui il primo consisteva nel fatto che il sottosettore delle ruote dentate e delle apparecchiature GET non presentava problemi di sovraccapacità.

    7 La Corte, adita con un ricorso proposto dalla Cook contro la detta decisione, l'ha annullata con sentenza 19 maggio 1993 (causa C-198/91, Cook/Commissione, Racc. pag. I-2487) nella parte attinente agli aiuti diversi dalla sovvenzione di 975 905 000 PTA concessa dal governo spagnolo. In tale sentenza si rileva segnatamente che, laddove la Commissione ha inteso richiamarsi all'assenza di sovraccapacità del sottosettore di attività considerato, avrebbe dovuto dar corso al procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato, al fine di verificare, dopo aver raccolto tutti i pareri necessari, la fondatezza delle proprie valutazioni la cui elaborazione presentava serie difficoltà.

    8 In seguito a tale sentenza, la Commissione ha deciso di aprire il procedimento di cui trattasi (v. comunicazione 93/C 281/07 - GU 1993, C 281, pag. 8). A seguito di tale procedimento essa, con la decisione impugnata, notificata al governo spagnolo il 29 marzo 1995 e pubblicata il 27 ottobre 1995, ha dichiarato gli aiuti in questione illegittimi ed incompatibili col mercato comune e ordinato quindi la loro soppressione e la restituzione delle somme versate, maggiorate degli interessi calcolati sul periodo compreso tra la data di versamento degli aiuti e la data del loro effettivo rimborso.

    9 Contro tale decisione il Regno di Spagna ha proposto un ricorso di annullamento, per il cui sostegno esso solleva quattro motivi, relativi rispettivamente:

    - alla violazione dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato,

    - ad un errore manifesto nella valutazione dei fatti,

    - alla violazione dei principi di proporzionalità e legittimo affidamento per effetto dell'obbligo di restituzione,

    - alla violazione degli stessi principi per effetto degli interessi richiesti.

    10 La Commissione chiede il rigetto del presente ricorso.

    Sul primo motivo

    11 Il governo spagnolo sostiene che la Commissione ha applicato in modo scorretto l'art. 92, n. 3, lett. a). A suo parere, da un lato, tale disposizione non prende in considerazione aiuti settoriali, ma aiuti a finalità regionale e, dall'altro, gli aiuti controversi si ricollegano proprio ad un regime generale di aiuti regionali.

    Sugli aiuti di cui all'art. 92, n. 3, lett. a)

    12 Il Regno di Spagna ritiene che l'art. 92, n. 3, lett. a), che non comporta la condizione figurante alla lett. c), dello stesso paragrafo, secondo cui gli aiuti menzionati in quest'ultima lettera non devono alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, esige soltanto che gli aiuti controversi siano destinati ad agevolare lo sviluppo delle regioni considerate. Se non è escluso che tale condizione imponga di esaminare l'impatto settoriale degli aiuti in parola, un esame siffatto può essere condotto, secondo il governo ricorrente, al solo fine di determinare se, tenuto conto della situazione del settore, i detti aiuti possano o meno agevolare lo sviluppo economico della regione.

    13 La Commissione fa valere che la diversa formulazione delle lett. a) e c), dell'art. 92, n. 3, non può giustificare il fatto di non procedere all'esame dell'impatto settoriale di un aiuto concesso a un'impresa attiva in una regione sfavorita. Essa ricorda peraltro che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, l'esercizio del suo potere discrezionale implica valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario.

    14 L'art. 92, n. 3, del Trattato dispone:

    «Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

    a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione,

    (...)

    c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempreché non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. (...)

    (...)».

    15 Come già rilevato dalla Corte, un programma di aiuti a finalità regionale può fruire, all'occorrenza, di una delle deroghe previste dall'art. 92, n. 3, lett. a) e c). A questo proposito l'uso dei termini «anormalmente» e «grave» nella deroga contenuta nella lett. a) dimostra che questa riguarda solo le regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto alla Comunità nel suo complesso. Invece la deroga di cui alla lett. c) ha una portata più ampia in quanto consente lo sviluppo di determinate regioni che sono sfavorite rispetto alla media nazionale, senza essere limitata dalle condizioni economiche contemplate dalla lett. a), purché gli aiuti che vi sono destinati «non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse» (v. sentenza 14 ottobre 1987, causa 248/84, Germania/Commissione, Racc. pag. 4013, punto 19).

    16 Viceversa, l'assenza di quest'ultima condizione nella deroga prevista dalla lett. a) implica un più ampio potere discrezionale ai fini della concessione degli aiuti a imprese situate nelle regioni che rispondono effettivamente ai criteri fissati da tale deroga.

    17 Tuttavia la diversità di formulazione in tal modo rilevata non può indurre a considerare che la Commissione non debba affatto prendere in considerazione l'interesse comunitario laddove essa applichi l'art. 92, n. 3, lett. a), e debba limitarsi a verificare la specificità regionale delle misure in causa senza valutare il loro impatto sul mercato o sui mercati pertinenti nell'insieme della Comunità.

    18 Conformemente ad una giurisprudenza costante, l'art. 92, n. 3, conferisce alla Commissione un potere discrezionale, il cui esercizio comporta valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario (v. segnatamente, sentenze 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris/Commissione, Racc. pag. 2671, punto 24, e 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/Commissione, Racc. pag. 901, punto 18).

    19 La Commissione ha informato a parecchie riprese gli Stati membri circa gli orientamenti che, in forza dei poteri a tal fine conferitile dagli artt. 92 e seguenti del Trattato, intendeva applicare ai regimi di aiuto a finalità regionale. Ciò costituisce in particolare l'oggetto della sua comunicazione del 1988 sul metodo di applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. a) e c), agli aiuti regionali (comunicazione 88/C 212/02 - GU C 212, pag. 2), a cui fa riferimento la sua decisione di aprire il procedimento relativo agli aiuti controversi nella presente causa (v. la citata comunicazione 93/C 281/07).

    20 Da tali orientamenti risulta che l'applicazione dell'art. 92, n. 3, lett. a) nonché lett. c), presuppone la presa in considerazione non soltanto delle implicazioni di ordine regionale degli aiuti previsti da tali disposizioni del Trattato, ma anche, con riguardo all'art. 92, n. 1, dell'impatto degli aiuti in parola sugli scambi fra gli Stati membri e quindi delle ripercussioni settoriali che gli aiuti rischiano di provocare a livello comunitario.

    21 Certo, come fa notare il governo spagnolo, le condizioni descritte al riguardo nella parte I, punto 6, della citata comunicazione 88/C 212/02 concernono più precisamente taluni aiuti al funzionamento che la Commissione può autorizzare mediante deroga ex art. 92, n. 3, lett. a), se gli aiuti destinati ad un investimento iniziale non sono adeguati o sufficienti.

    22 Tuttavia, come ricordato dalla Commissione nella decisione di aprire il procedimento, gli aiuti regionali non devono provocare sovraccapacità settoriali a livello comunitario. E' chiaro al riguardo che la formulazione della parte I, punto 6, secondo trattino, della comunicazione 88/C 212/02, secondo cui l'aiuto «deve essere destinato a promuovere uno sviluppo durevole ed equilibrato dell'attività economica» e non deve condurre a creare a livello comunitario «un problema settoriale (...) più grave del problema regionale originale», può applicarsi a qualunque aiuto regionale, a prescindere dalla sua natura. Siffatte valutazioni non sono incompatibili con la finalità dell'art. 92, n. 3, lett. a). Infatti, ammettere il contrario equivarrebbe ad agevolare la realizzazione di iniziative economicamente precarie che, in quanto aggravano soltanto gli squilibri di cui soffrono i mercati in questione, non sono idonee, in ultima analisi, a risolvere in modo efficace e durevole i problemi di sviluppo delle regioni interessate. La circostanza, rilevata dalla Commissione, che la PYRSA si trovi attualmente in stato di insolvenza malgrado gli aiuti ricevuti dimostra peraltro che un rischio siffatto non è teorico.

    23 In tale ottica la Commissione, laddove si pronuncia sulla compatibilità di un determinato regime di aiuti regionali, indica, come ha fatto nella citata decisione 26 maggio 1987, relativa al regime generale di aiuti regionali in Spagna, che l'applicazione del regime è soggetta alle disposizioni e condizioni tipo del diritto comunitario relative a taluni settori di attività.

    24 Come si è rilevato al punto 6 della presente sentenza, la decisione iniziale della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti litigiosi era fondata peraltro su due motivi, di cui il primo era basato precisamente sull'assenza di problemi di sovraccapacità. Dichiarando, al punto 38 della citata sentenza Cook/Commissione, che la Commissione avrebbe dovuto dar corso al procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato al fine di verificare, dopo aver raccolto tutti i pareri necessari, la fondatezza delle proprie valutazioni al riguardo, la Corte ha già riconosciuto implicitamente che tale valutazione poteva vertere su tale problema.

    25 Risulta dall'insieme di tali considerazioni che, dichiarando gli aiuti litigiosi incompatibili col Trattato in ragione della sovraccapacità esistente nel settore di attività in questione, la Commissione non ha oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale.

    Sul collegamento degli aiuti litigiosi ad un regime generale di aiuti regionali

    26 Il Regno di Spagna sostiene che gli aiuti controversi, anche se non sono stati approvati prima della loro concessione, presentano le caratteristiche di aiuti a finalità regionale e sono stati accordati sulla base di una normativa nazionale che è stata in seguito autorizzata come regime generale di aiuti regionali da una decisione della Commissione 29 gennaio 1992 (v. comunicazione 92/C 326/05, aiuto NN 169/91 - GU C 326, pag. 5). Secondo esso tali aiuti soddisfano quindi tutte le condizioni che permettono di considerarli compatibili col mercato comune ai sensi dell'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato.

    27 Viceversa, la Commissione ritiene che i detti aiuti non possono essere ricollegati al regime generale di aiuti regionali in parola e che, tenuto conto dell'inquadramento comunitario messo a punto nel settore considerato, le autorità spagnole avrebbero dovuto astenersi dal concedere gli aiuti o notificarli allo stato di progetti. Trattandosi di aiuti ad hoc, spettava peraltro al Regno di Spagna, in conformità della sentenza 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Spagna/Commissione (Racc. pag. I-4103), provare che gli stessi soddisfacevano effettivamente il criterio di specificità regionale, il che non si è verificato.

    28 Con la comunicazione 88/C 320/03 (GU 1988, C 320, pag. 3), la Commissione ha istituito un inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA. Risulta in particolare dalle disposizioni contenute al punto 3, terzo comma, di tale comunicazione che, con la sola eccezione degli aiuti concessi in applicazione di un «regime generale e regionale esistente autorizzato dalla Commissione», eccezione che peraltro può non avere rilievo in determinati casi, gli Stati membri sono sottoposti, in conformità dell'art. 93, n. 3, del Trattato, ad un obbligo di notifica previa degli aiuti accordati nei settori in questione.

    29 E' certo che gli aiuti litigiosi interessano uno di tali settori, quello delle fonderie d'acciaio, e che sono stati accordati senza che si sia proceduto ad una notifica previa. Pur supponendo che gli stessi possano ricollegarsi ad una normativa nazionale approvata in un secondo tempo dalla Commissione come regime generale di aiuti regionali, non si può comunque ritenere che essi siano stati concessi in forza di un regime generale esistente e autorizzato dalla Commissione.

    30 Circa la specificità regionale dei detti aiuti, è sufficiente constatare che la decisione impugnata non ha dichiarato tali aiuti incompatibili col mercato comune in quanto essi non concernono una regione idonea a fruire della deroga di cui all'art. 92, n. 3, lett. a), del Trattato, ma in quanto essi contribuiscono ad un nuovo deterioramento della situazione di sovraccapacità caratterizzante il settore considerato. Orbene, come si è rilevato al punto 25 della presente sentenza, un motivo siffatto poteva giustificare legittimamente una decisione presa alla luce dell'art. 92, n. 3, lett. a) o c), del Trattato.

    31 Il primo motivo del ricorso va quindi respinto.

    Sul secondo motivo

    32 Il Regno di Spagna ritiene che la valutazione settoriale su cui la Commissione ha basato la propria decisione poggi su semplici ipotesi estrapolate a partire da dati non rappresentativi e riferentisi ad anni successivi a quelli che si potevano prendere in considerazione.

    33 La Commissione sostiene invece che il suo giudizio si fonda su dati sufficientemente rappresentativi ed obiettivi, che d'altronde sono stati confermati dal parere di un esperto tecnico indipendente.

    34 Va ricordato innanzi tutto che, laddove la Commissione fruisca di un'ampia libertà di valutazione, come accade per l'applicazione dell'art. 92 del Trattato, i giudici, nell'effettuare il controllo di legittimità sull'esercizio di questa libertà, non possono sostituire le proprie valutazioni in materia a quelle dell'autorità competente, ma devono limitarsi a stabilire se queste ultime non siano viziate da errore manifesto o da sviamento di potere (v., segnatamente, sentenza 14 marzo 1973, causa 57/72, Westzucker, Racc. pag. 321, punto 14).

    35 Vanno esaminate pertanto le condizioni in cui è stata condotta la valutazione contestata al fine di stabilire se la stessa sia inficiata da errore manifesto.

    36 Come si è rilevato al punto 8 della presente sentenza, la Commissione, conformemente alla citata sentenza Cook/Commissione, ha deciso di aprire il procedimento previsto dall'art. 93, n. 2, del Trattato. Emerge dalla citata comunicazione 93/C 281/07 ch'essa ha invitato il governo spagnolo, gli altri Stati membri e gli altri interessati a presentare le proprie osservazioni sulla questione dell'esistenza o dell'insussistenza di sovraccapacità nei sottosettori interessati. Tale procedura ha permesso alla Commissione di raccogliere, com'è indicato nella parte III della decisione impugnata, osservazioni di un certo numero di imprese con sede nel Regno Unito, in Francia, in Germania, in Italia e in Spagna.

    37 Il governo spagnolo e la Commissione sono in disaccordo sulla rappresentatività di tali imprese: il primo sostiene che la loro capacità totale di produzione è pari soltanto al 3-4% della capacità disponibile nel settore delle fonderie d'acciaio, mentre la seconda fa valere che le dette imprese rappresentano il 15% della produzione comunitaria del 1990 nel settore in parola.

    38 Va constatato che la Commissione ha raccolto dati forniti da tutte le imprese che hanno presentato osservazioni nell'ambito della procedura avviata a tal fine e che essa ha ottenuto inoltre il parere di un esperto indipendente, il quale ha confermato peraltro le informazioni raccolte. Alla luce di tali elementi, non si può concludere nel senso dell'assenza di rappresentatività ed obiettività dei dati su cui la Commissione ha basato la propria valutazione.

    39 Del pari c'è contrasto fra le parti sull'appartenenza dei prodotti fabbricati dalla PYRSA a uno specifico sottosettore di attività. Il ricorrente addebita in particolare alla convenuta di aver fondato il suo giudizio su una sola opinione.

    40 Può rilevarsi in proposito, da un lato, che l'inquadramento di alcuni settori siderurgici fuori CECA, di cui alla citata comunicazione 88/C 320/03, relativa ad un certo numero di settori e sottosettori di attività, non distingue fra sottosettori compresi nel settore delle fonderie d'acciaio e, dall'altro, che le imprese le quali hanno presentato osservazioni nonché l'esperto indipendente hanno emesso coralmente il parere che non esisteva un sottosettore specifico per le ruote dentate e per le apparecchiature GET. Il governo spagnolo non può sostenere quindi che la Commissione si sia basata esclusivamente su una sola opinione al fine di fissare la propria posizione al riguardo.

    41 Quanto agli anni di riferimento, è vero che le più minute informazioni di cui la Commissione ha tenuto conto si riferiscono agli anni 1990 e seguenti, mentre gli aiuti litigiosi sono stati concessi sulla base di decisioni adottate, secondo il governo spagnolo, tra il 1988 ed il 1990.

    42 Emerge tuttavia palesemente dai punti 2.1.9 e 3, quarto comma, secondo trattino, della citata comunicazione 88/C 320/03 che il settore delle fonderie d'acciaio registra problemi di capacità eccedentaria e serie difficoltà di ordine economico e finanziario. Le conclusioni che si desumono dalle informazioni raccolte per gli anni 1990 e seguenti hanno dunque semplicemente confermato una constatazione che già aveva giustificato, nel 1988, misure particolari nel settore in esame.

    43 Visto il complesso delle considerazioni precedenti, va constatato che, stabilendo, nella decisione impugnata, che gli aiuti litigiosi contribuivano ad un nuovo deterioramento della situazione di sovraccapacità nel settore considerato, la Commissione non ha commesso un errore manifesto di valutazione tale da inficiare la decisione stessa.

    44 Il secondo motivo va quindi respinto.

    Sul terzo e quarto motivo

    45 Il Regno di Spagna considera che l'obbligo di restituzione degli aiuti accordati e il modo di calcolo degli interessi pretesi costituiscono misure sproporzionate e contrarie al principio del legittimo affidamento. A suo parere le circostanze in cui gli aiuti controversi erano stati concessi alla PYRSA avevano prodotto legittimamente in capo a quest'impresa un affidamento idoneo ad essere tutelato dal giudice.

    46 Viceversa, secondo la Commissione, siffatte circostanze non possono ripercuotersi sull'obbligo derivante dall'illegittimità e dall'incompatibilità degli aiuti di cui è causa.

    47 Va ricordato in primo luogo che la soppressione di un aiuto illegittimo mediante recupero è la logica conseguenza dell'accertamento della sua illegittimità. Pertanto, il recupero di un aiuto statale illegittimamente concesso, onde ripristinare lo status quo ante, non può, in linea di principio, ritenersi un provvedimento sproporzionato rispetto alle finalità delle disposizioni del Trattato in materia di aiuti di Stato (sentenza 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959, punto 66). Lo stesso dicasi quanto alla richiesta di interessi per il periodo compreso tra la data del versamento degli aiuti e la data del loro effettivo rimborso.

    48 D'altro canto, uno Stato membro le cui autorità abbiano concesso un aiuto in violazione delle norme procedurali di cui all'art. 93 non può invocare il legittimo affidamento per sottrarsi all'obbligo di adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'esecuzione di una decisione della Commissione con cui sia stato ordinato di ripetere l'aiuto. Ammettere tale possibilità significherebbe, infatti, privare di pratica efficacia le norme di cui agli artt. 92 e 93 del Trattato, in quanto le autorità nazionali potrebbero far valere in tal modo il proprio illegittimo comportamento, al fine di vanificare l'efficacia delle decisioni emanate dalla Commissione in virtù di tali disposizioni del Trattato (sentenza 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punto 17).

    49 Certo, il motivo che il governo spagnolo fonda sulla violazione del legittimo affidamento dell'impresa beneficiaria è invocato non tanto per sottrarsi all'obbligo derivante dall'esecuzione della decisione della Commissione, quanto piuttosto per contestare dinanzi alla Corte la validità stessa di tale decisione.

    50 Ma, date le circostanze del caso di specie, tale motivo non è fondato.

    51 Come la Corte ha dichiarato al punto 14 della citata sentenza Commissione/Germania, tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell'art. 93 del Trattato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo. Un operatore economico diligente, infatti, deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata.

    52 Orbene, è pacifico che gli aiuti litigiosi, contrariamente agli obblighi imposti agli Stati membri dall'art. 93, n. 3, del Trattato, sono stati concessi senza essere stati previamente notificati.

    53 Non si può ritenere che la decisione inizialmente adottata dalla Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti degli aiuti controversi abbia potuto creare un legittimo affidamento dell'impresa beneficiaria, perché tale decisione è stata contestata entro i termini di ricorso contenzioso e successivamente annullata dalla Corte. Per quanto ciò possa essere censurabile, l'errore così commesso dalla Commissione non può vanificare le conseguenze del comportamento illegittimo del Regno di Spagna.

    54 Alla luce di quanto precede, la decisione impugnata non può considerarsi, né nella parte in cui richiede la restituzione degli aiuti litigiosi né in quella in cui esige altresì il versamento di interessi, tale da ledere il legittimo affidamento dell'impresa beneficiaria dei detti aiuti.

    55 Il terzo e il quarto motivo vanno pertanto respinti.

    56 Poiché non è stato accolto alcuno dei motivi dedotti dal governo spagnolo, il ricorso va respinto nella sua totalità.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    57 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il Regno di Spagna è rimasto soccombente nei suoi motivi e pertanto, come richiesto dalla Commissione, dev'essere condannato alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è respinto.

    2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

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