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Document 61995CJ0027

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 aprile 1997.
Woodspring District Council contro Bakers of Nailsea Ltd.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice, Bristol Mercantile Court - Regno Unito.
Ispezioni veterinarie ante mortem presso i macelli - Validità - Ruolo dei veterinari ufficiali - Onorari a carico del gestore del macello.
Causa C-27/95.

Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-01847

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:188

61995J0027

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 aprile 1997. - Woodspring District Council contro Bakers of Nailsea Ltd. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: High Court of Justice, Bristol Mercantile Court - Regno Unito. - Ispezioni veterinarie ante mortem presso i macelli - Validità - Ruolo dei veterinari ufficiali - Onorari a carico del gestore del macello. - Causa C-27/95.

raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-01847


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Questioni pregiudiziali - Giudizio di validità - Possibilità dei singoli di far valere dinanzi ai giudici nazionali gli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato e i principi di proporzionalità e di non discriminazione - Accertamento dell'invalidità di atti delle istituzioni comunitarie - Incompetenza dei giudici nazionali

(Trattato CE, artt. 39, 40, n. 3, e 177)

2 Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria - Direttiva 64/433 - Requisito di un'ispezione sanitaria effettuata ante mortem da un veterinario ufficiale - Ammissibilità

(Trattato CE, artt. 39 e 40, n. 3; direttiva del Consiglio 64/433/CEE, come modificata e codificata dalla direttiva 91/497/CEE)

3 Agricoltura - Ravvicinamento delle legislazioni in materia di polizia sanitaria - Direttiva 64/433 - Accollo delle spese delle ispezioni veterinarie ai macelli - Rivalsa sui proprietari della carne - Ammissibilità

(Trattato CE, artt. 39 e 40, n. 3; direttive del Consiglio 64/433 - come modificata e codificata dalla direttiva 91/497 -, 85/73/CEE e 93/118/CEE; decisione del Consiglio 88/408)

Massima


4 Un singolo può dedurre dinanzi al giudice nazionale una violazione degli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato, nonché dei principi generali di proporzionalità e di non discriminazione, per contestare la validità di un atto delle istituzioni comunitarie.

In tal caso il giudice nazionale può, e in talune circostanze deve, chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità dell'atto con riguardo alle norme del Trattato. Peraltro, esso può esaminare l'atto sotto tale profilo e, se giudica infondati i motivi d'invalidità dedotti dalle parti, può respingerli dichiarando l'atto pienamente valido. Infatti, così facendo, non mette in discussione l'esistenza dell'atto comunitario.

Per contro, i giudici nazionali non sono competenti ad accertare l'invalidità degli atti delle istituzioni comunitarie. Infatti, le competenze attribuite alla Corte dall'art. 177 hanno essenzialmente lo scopo di garantire l'uniforme applicazione del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali. Questa esigenza di uniformità è particolarmente imperiosa quando sia in discussione la validità di un atto comunitario. Divergenze fra i giudici degli Stati membri circa la validità degli atti comunitari potrebbero compromettere la stessa unità dell'ordinamento giuridico comunitario e ledere il principio fondamentale della certezza del diritto.

5 La direttiva 64/433, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche, come modificata e codificata dalla direttiva 91/497, non è invalida in relazione agli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato e al principio generale di proporzionalità, nella parte in cui obbliga e/o autorizza gli Stati membri ad esigere che le ispezioni sanitarie effettuate presso i macelli vengano praticate da veterinari ufficiali e/o nella parte in cui obbliga ad effettuare ispezioni ante mortem.

Infatti, per quanto riguarda l'art. 39 del Trattato, la direttiva, secondo i suoi `considerando', mira ad agevolare il commercio tra gli Stati membri e, quindi, a promuovere il perseguimento degli scopi previsti dal detto articolo. Per quanto riguarda l'art. 40, n. 3, del Trattato, considerato che dopo l'abolizione dei controlli alle frontiere tutti i produttori di carni fresche si trovano nella stessa situazione, giustamente la direttiva tratta le carni fresche, siano esse destinate agli scambi intracomunitari o al mercato nazionale, allo stesso modo sotto il profilo veterinario. Per quanto riguarda, infine, il principio di proporzionalità, le disposizioni che prescrivono sia l'intervento di un veterinario ufficiale sia l'ispezione ante mortem sono il risultato di un corretto esercizio del potere discrezionale del quale il legislatore comunitario dispone nella determinazione della politica in materia agricola.

6 L'obbligo di porre a carico dei mattatoi nei quali gli animali sono macellati il costo delle ispezioni sanitarie praticate dai veterinari ufficiali, derivante dalla direttiva 64/433, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche - come modificata e codificata dalla direttiva 91/497 -, dalla decisione 88/408, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73, e dalla direttiva 93/118, che modifica quest'ultima, non è in contrasto con gli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato né con i principi generali di parità di trattamento e/o di proporzionalità. Infatti, imponendo agli operatori economici che preparano merci da porre in commercio nella Comunità la responsabilità, in particolare finanziaria, della garanzia del rispetto dei requisiti di sicurezza previsti per tali prodotti, il legislatore comunitario non ha ecceduto il potere discrezionale di cui dispone in materia di politica agricola comune.

Inoltre, le norme pertinenti non ostano a che i macelli si rivalgano dei costi dell'ispezione sanitaria sui proprietari della carne.

Parti


Nel procedimento C-27/95,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dalla High Court of Justice (Bristol Mercantile Court, Regno Unito) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Woodspring District Council

e

Bakers of Nailsea Ltd,

domanda vertente sulla validità della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. 121, pag. 2012), modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE (GU L 268, pag. 69), in relazione agli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato CE, nonché ai principi generali di proporzionalità e di non discriminazione,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

composta dai signori J.L. Murray (relatore) presidente della Quarta Sezione, facente funzione di presidente della Sesta Sezione, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici,

avvocato generale: A. La Pergola,

cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere,

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il Woodspring District Council, dai signori G. Barling, QC, e T.E.J. Simpkins, barrister;

- per la Bakers of Nailsea Ltd, dai signori K.P.E. Lasok, QC, e A. Lindsay, barrister;

- per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente, assistito dal signor D. Anderson, barrister;

- per il governo ellenico, dal signor V. Kontolaimos, sostituto avvocato dello Stato, e dalla signora D. Tsangkaraki, consigliere del ministro degli Affari esteri, in qualità di agenti;

- per il Consiglio dell'Unione europea, dalla signora M. Sims-Robertson, consigliere giuridico, in qualità di agente;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori J.L. Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, e J. Macdonald Flett, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali del Woodspring District Council, rappresentato dal signor G. Barling, della Bakers of Nailsea Ltd, rappresentata dai signori K.P.E. Lasok e A. Lindsay, del governo del Regno Unito, rappresentato dal signor J.E. Collins, assistito dalla signora P. Watson, barrister, del governo ellenico, rappresentato dal signor K. Grigoriou, procuratore ad lites presso l'avvocatura dello Stato, del Consiglio, rappresentato dalla signora M. Sims-Robertson, e della Commissione, rappresentata dal signor J. Macdonald Flett, all'udienza del 21 maggio 1996,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 4 luglio 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 20 gennaio 1995, pervenuta in cancelleria il 6 febbraio seguente, la High Court of Justice (Bristol Mercantile Court) ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, quattro questioni pregiudiziali sulla validità della direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. 121, pag. 2012), modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE (GU L 268, pag. 69; in prosieguo: la «direttiva 64/433»), in relazione agli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato CE, nonché ai principi generali di proporzionalità e di non discriminazione.

2 Tali questioni sono sorte nell'ambito di una controversia fra il Woodspring District Council (in prosieguo: il «Woodspring») e la Bakers of Nailsea Ltd (in prosieguo: la «Bakers»). Il Woodspring è un ente locale del sud-ovest dell'Inghilterra. La Bakers, proprietario e gestore di un macello in Nailsea, cittadina del distretto di Woodspring, fa valere l'invalidità della direttiva 64/433, modificata e codificata dalla direttiva 91/497, nella parte in cui impone che siano effettuate ispezioni ante mortem e/o impone e/o consente agli Stati membri di esigere che le ispezioni sanitarie effettuate nei macelli vengano praticate da veterinari ufficiali. La Bakers di conseguenza rifiuta di pagare le spese per le ispezioni sanitarie disposte dal Woodspring e fatturate tra il 1_ gennaio 1993, data di entrata in vigore della direttiva 64/433, modificata e codificata dalla direttiva 91/497, e il 4 marzo 1994.

3 Dagli atti del processo a quo si desume che, in conformità della normativa in vigore, un veterinario ufficiale procedeva regolarmente a ispezioni sanitarie nei locali della Bakers, fatturandole al Woodspring, il quale addebitava lo stesso ammontare alla Bakers. Quest'ultima contesta il fatto di dover pagare i detti onorari, assumendo l'illegittimità del fatto che le ispezioni siano condotte da un veterinario ufficiale, che quest'ultimo effettui ispezioni ante mortem e che viga la prassi del trasferimento degli onorari del veterinario ufficiale al gestore del macello.

4 A termini del secondo e terzo `considerando' della direttiva 64/433, per eliminare le disparità esistenti negli Stati membri in materia di prescrizioni sanitarie nel settore delle carni, è necessario procedere, parallelamente ai regolamenti già in vigore, ad un ravvicinamento delle prescrizioni degli Stati membri in materia sanitaria. Il sesto `considerando' enuncia che «la bollatura sanitaria delle carni e la vidimazione del documento di trasporto da parte del veterinario ufficiale dello stabilimento di origine costituiscono il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del luogo di destinazione la garanzia che una spedizioni di carni risponda alle prescrizioni della presente direttiva».

5 L'art. 3, n. 1, sub A, lett. b), d) e e), della direttiva 64/433 precisa quanto segue:

«1. Ogni Stato membro provvede affinché:

A. le carcasse, le mezzene, le mezzene sezionate al massimo in tre pezzi o i quarti:

a) (...)

b) provengano da un animale da macello che un veterinario ufficiale abbia sottoposto all'ispezione ante mortem conformemente all'allegato I, capitolo VI, e che, in seguito a tale ispezione, sia stato riconosciuto atto alla macellazione ai fini della presente direttiva;

c) (...)

d) in conformità dell'allegato I, capitolo VIII, siano stati sottoposti ad un'ispezione post mortem effettuata da un veterinario ufficiale, e non presentino alcuna alterazione, ad eccezione di lesioni traumatiche sopraggiunte poco prima della macellazione e di malformazioni o di alterazioni localizzate, purché sia constatato, se necessario per mezzo di adeguate analisi di laboratorio, che tali lesioni, malformazioni o alterazioni non rendono le carcasse e le frattaglie inadatte al consumo umano o pericolose per la salute dell'uomo;

e) abbiano il bollo sanitario, in conformità dell'allegato I, capitolo XI».

6 L'allegato I, capitolo VI, della direttiva 64/433, intitolato «Ispezione sanitaria ante mortem», precisa i controlli che devono essere effettuati dal veterinario ufficiale nel giorno dell'arrivo degli animali presso il macello o prima dell'inizio della macellazione giornaliera. Il capitolo VIII del medesimo allegato, intitolato «Ispezione sanitaria post mortem», precisa i controlli che devono essere effettuati dal veterinario ufficiale immediatamente dopo la macellazione, al fine di accertare se la carne sia idonea al consumo umano. L'allegato I, capitolo XI, intitolato «Bollatura sanitaria», precisa segnatamente che la bollatura dev'essere effettuata sotto la responsabilità del veterinario ufficiale. L'art. 9, secondo comma, della direttiva 64/433 prevede che il veterinario ufficiale possa essere assistito da ausiliari che operano sotto il suo controllo e la sua responsabilità, durante l'ispezione ante mortem, effettuando una prima osservazione degli animali e svolgendo mansioni di carattere esclusivamente pratico, come pure durante l'ispezione post mortem, purché il veterinario ufficiale sia in grado di sorvegliare realmente in loco il lavoro di detti ausiliari.

7 Per garantire la libera circolazione all'interno della Comunità dei prodotti sottoposti all'organizzazione comune dei mercati ed evitare distorsioni di concorrenza, la direttiva del Consiglio 15 giugno 1988, 88/409/CEE, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alle carni riservate al mercato nazionale e i livelli del contributo da riscuotere conformemente alla direttiva 85/73/CEE per l'ispezione di dette carni (GU L 194, pag. 28), ha esteso i requisiti posti dalla direttiva 64/433 alle carni riservate al mercato nazionale degli Stati membri, allo scopo di garantire ai consumatori condizioni uniformi di protezione sanitaria. Essa ha previsto inoltre, per le carni destinate al consumo locale, contributi di livello pari a quello fissato nella decisione del Consiglio 15 giugno 1988, 88/408/CEE, concernente i livelli del contributo da riscuotere per le spese occasionate dalle ispezioni e dai controlli sanitari delle carni fresche, conformemente alla direttiva 85/73/CEE (GU L 194, pag. 24), per le carni destinate all'esportazione. L'art. 6, n. 1, della decisione 88/408 dispone che il contributo per le ispezioni effettuate nei macelli è a carico della persona che fa procedere alle operazioni di macellazione, di sezionamento o di magazzinaggio. L'art. 6, n. 2, prima frase, della medesima decisione precisa che l'importo totale del contributo è in linea di massima riscosso nella sede del macello.

8 Come emerge dal sesto `considerando' della direttiva 91/497, la modificazione da essa stabilita era necessaria a seguito della soppressione dei controlli veterinari alle frontiere tra Stati membri e al rafforzamento delle garanzie all'origine, non essendo più possibile operare una distinzione tra i prodotti destinati al mercato nazionale e quelli destinati all'esportazione in direzione di un altro Stato membro.

9 La direttiva del Consiglio 22 dicembre 1993, 93/118/CE, che modifica la direttiva 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 340, pag. 15), ha abrogato la decisione 88/408, con effetto 1_ gennaio 1994.

10 Ai sensi dell'art. 2, n. 1, della direttiva del Consiglio 29 gennaio 1985, 85/73/CEE, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile (GU L 32, pag. 14), come modificata dalla direttiva 93/118, gli Stati membri riscuotono, dal 1_ gennaio 1994, ai fini del finanziamento dei controlli effettuati conformemente, in particolare, alla direttiva 64/433, i contributi comunitari conformemente alle modalità specificate nell'allegato alla direttiva 93/118. L'art. 4 della direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva 93/118, prevede che i contributi sono a carico del gestore o del proprietario dello stabilimento che procede alle operazioni di cui alle direttive citate nell'allegato A alla direttiva del Consiglio 11 dicembre 1989, 89/662/CEE, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari nella prospettiva del mercato interno (GU L 395, pag. 13), cui è concessa la facoltà di trasferire i contributi versati per l'operazione in questione alla persona fisica o giuridica per conto della quale sono effettuate dette operazioni.

11 L'obbligo di ispezione ante mortem per tutti gli animali è stato istituito nel Regno Unito, a decorrere dal 1_ gennaio 1991, a seguito della modifica dei SI 1987/2236 (Meat Inspection Regulations).

12 Il ruolo del veterinario ufficiale nelle ispezioni ante mortem e post mortem presso i macelli ha assunto un peso maggiore dal 1_ gennaio 1993, con l'entrata in vigore dei SI 1992/2037 [Fresh Meat (Hygiene and Inspection) Regulations 1992], che avevano per oggetto precipuo l'attuazione della direttiva 91/497.

13 La facoltà di fatturare i contributi per le ispezioni veterinarie ante mortem è prevista nei Fresh Meat and Poultry Meat (Hygiene, Inspection and Examinations for Residues) (Charges) Regulations del 1990 (SI 1990/2494).

14 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse dall'interpretazione del diritto comunitario, la High Court of Justice ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se, nelle circostanze del caso di specie, un singolo possa avvalersi degli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato CE e/o dei principi generali di proporzionalità e di parità di trattamento per contestare dinanzi ad un giudice nazionale la validità di una normativa comunitaria.

2) Se la direttiva 64/433/CEE come modificata e sostituita dalla direttiva 91/497/CEE sia da ritenersi invalida, alla luce degli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato CE e del principio generale di proporzionalità, nei limiti in cui impone e/o consente agli Stati membri di prescrivere che le ispezioni sanitarie presso i macelli siano eseguite da veterinari e/o nei limiti in cui impone l'obbligo di ispezioni ante mortem.

3) In caso di soluzione affermativa alla questione sub 2):

a) Se vada posta un'eventuale limitazione temporale a tale invalidità o ai suoi effetti.

b) Se, nelle circostanze del caso di specie, il diritto comunitario osti a che l'autorità nazionale competente applichi una norma di diritto interno la quale prescrive che le ispezioni sanitarie presso i macelli siano effettuate direttamente da un veterinario o sotto la sua supervisione, qualora la detta norma sia esplicitamente intesa a dare attuazione alla direttiva 64/433/CEE, emendata, ma abbia, o si ritenga debba avere, un'altra base giuridica autonoma nell'ambito del diritto nazionale.

4) Se sia compatibile con gli artt. 39 e/o 40, n. 3, del Trattato CE, o con i principi generali di uguaglianza e/o proporzionalità il fatto che le spese relative alle ispezioni sanitarie effettuate da veterinari su animali da macello siano poste a carico dello stabilimento presso il quale gli animali vengono macellati».

Sulla prima questione

15 Con la prima questione il giudice a quo domanda se un privato possa far valere dinanzi a un giudice nazionale la violazione degli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato nonché dei principi generali di proporzionalità e di non discriminazione, per contestare la validità di una disposizione di diritto comunitario.

16 Va osservato anzitutto che, come emerge dalla sentenza 5 luglio 1977, causa 114/76, Bela-Mühle (Racc. pag. 1211), un singolo può dedurre dinanzi a un giudice nazionale gli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato per contestare la validità di disposizioni comunitarie che violino le norme del Trattato stesso.

17 Si deve poi aggiungere che, poiché i principi di proporzionalità e di non discriminazione sono stati dichiarati dalla Corte parte integrante dei principi generali del diritto comunitario (v., segnatamente, sentenze 19 ottobre 1977, cause riunite 117/76 e 16/77, Ruckdeschel e a., Racc. pag. 1753, punto 7, e 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder, Racc. pag. 2237, punto 15), il controllo della validità degli atti delle istituzioni comunitarie può essere effettuato in relazione a tali principi giuridici generali.

18 Di conseguenza il giudice nazionale può e, in talune circostanze, deve chiedere alla Corte di pronunciarsi in via pregiudiziale sulla validità delle dette disposizioni in relazione alle norme del Trattato.

19 Va ricordato che, per giurisprudenza costante, i giudici nazionali possono esaminare la validità di un atto comunitario e, se ritengono infondati i motivi d'invalidità dedotti dalle parti dinanzi ad essi, disattendere questi motivi concludendo che l'atto è pienamente valido. Così facendo, infatti, essi non mettono in discussione l'esistenza dell'atto comunitario (sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc. pag. 4199, punto 14).

20 Viceversa, essi non sono competenti ad accertare l'invalidità degli atti delle istituzioni comunitarie. Infatti, le competenze attribuite alla Corte dall'art. 177 del Trattato hanno essenzialmente lo scopo di garantire l'uniforme applicazione del diritto comunitario da parte dei giudici nazionali. Questa esigenza di uniformità è particolarmente imperiosa quando sia in discussione la validità di un atto comunitario. Divergenze fra i giudici degli Stati membri circa la validità degli atti comunitari potrebbero compromettere la stessa unità dell'ordinamento giuridico comunitario e ledere il principio fondamentale della certezza del diritto (sentenza Foto-Frost, citata, punto 15).

21 La prima questione va dunque risolta nel senso che un singolo può dedurre dinanzi al giudice nazionale una violazione degli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato, nonché dei principi generali di proporzionalità e di non discriminazione, per contestare la validità di un atto delle istituzioni comunitarie.

Sulla seconda questione

22 Con la seconda questione, il giudice a quo domanda se la direttiva 64/433 sia invalida, in relazione agli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato e del principio generale di proporzionalità, nella parte in cui obbliga e/o autorizza gli Stati membri ad esigere che le ispezioni sanitarie effettuate presso i macelli vengano praticate da veterinari ufficiali e/o nella parte in cui obbliga ad effettuare ispezioni ante mortem.

23 Secondo la Bakers, né la qualifica di veterinario ufficiale, né l'imposizione di un controllo ante mortem sarebbero finalizzate a perseguire gli obiettivi enunciati all'art. 39 del Trattato. Inoltre, essa ritiene che le disposizioni della direttiva istituiscano un regime ispettivo discriminatorio, contrario all'art. 40, n. 3, del Trattato.

24 Per quanto riguarda gli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato, si deve osservare, in limine, che, ai sensi dell'art. 39, la politica agricola comune è volta, in particolare, a sviluppare in modo razionale la produzione agricola, assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, stabilizzare i mercati, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori. L'art. 39 enuncia poi i fattori di cui tenere conto nell'elaborazione di tale politica e dei metodi speciali che questa può comportare.

25 L'art. 40, n. 3, primo comma, del Trattato dispone che l'organizzazione comune in una delle forme indicate al n. 2 può comprendere tutte le misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi definiti all'art. 39. L'art. 40, n. 3, secondo comma, precisa tuttavia che la detta organizzazione «deve limitarsi a perseguire gli obiettivi enunciati nell'articolo 39 e deve escludere qualsiasi discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità».

26 Va rilevato in proposito che il secondo `considerando' della direttiva 91/497, che modifica la direttiva 64/433, si riferisce espressamente alla necessità di garantire lo sviluppo razionale e l'aumento della produttività del settore agricolo, obiettivi enunciati all'art. 39, n. 1, lett. a), del Trattato. Pertanto la direttiva 64/433 ha lo scopo di agevolare gli scambi intracomunitari e, di conseguenza, di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti, obiettivo enunciato all'art. 39, n. 1, lett. d), di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori, come previsto dall'art. 39, n. 1, lett. e), di stabilizzare i mercati, obiettivo posto dall'art. 39, n. 1, lett. c), e di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, come previsto dall'art. 39, n. 1, lett. b), del Trattato. Quest'ultimo obiettivo è menzionato nel primo `considerando' della direttiva 64/433.

27 Al punto 7 della citata sentenza Ruckdeschel e a., la Corte ha dichiarato che il divieto di qualsiasi discriminazione tra produttori o consumatori comunitari, sancito dall'art. 40, n. 3, del Trattato, è solo l'espressione specifica del principio generale di uguaglianza che fa parte dei principi fondamentali del diritto comunitario. Questo principio impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe, salvo che una differenza di trattamento sia obiettivamente giustificata.

28 Ebbene, per quanto riguarda i produttori, è fuori discussione che la soppressione dei controlli veterinari alle frontiere tra Stati membri rendeva previamente necessario estendere gli obblighi previsti dalla direttiva 64/433 a tutti gli operatori economici attivi nel settore della produzione di carne nella Comunità. Quanto ai controlli nello Stato membro d'origine, le carni fresche sono quindi trattate allo stesso modo dal punto di vista veterinario, a prescindere dal fatto che siano destinate agli scambi intracomunitari o al mercato nazionale. Infatti tutte le carni, indipendentemente dalla loro destinazione, sono soggette alle stesse ispezioni, in condizioni analoghe.

29 Pertanto, tutti i produttori di carni fresche, dopo la soppressione dei controlli alle frontiere, si trovano nella stessa situazione e sono sottoposti senza distinzione alcuna alle stesse regole e alle stesse prescrizioni veterinarie.

30 L'argomento della Bakers attinente all'asserita violazione delle finalità dell'art. 39 del Trattato, nonché del principio di non discriminazione ai sensi dell'art. 40, n. 3, del Trattato va pertanto respinto.

31 La Bakers fa valere inoltre che la direttiva 64/433 infrange il principio di proporzionalità, in quanto il ricorso ad un veterinario ufficiale e l'obbligo dell'ispezione ante mortem sono nel contempo ingiustificati ed eccessivi.

32 La Corte ha dichiarato che, nella determinazione della loro politica in materia agricola, le istituzioni comunitarie godono di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda non solo la fissazione delle basi di fatto della loro azione, ma anche la definizione degli scopi perseguiti, nell'ambito delle previsioni del Trattato, e la scelta degli opportuni strumenti d'azione (v. segnatamente, sentenza 17 dicembre 1981, cause riunite 197-200, 243, 245 e 247/80, Ludwigshafener Walzmühle Erling e a./Consiglio e Commissione, Racc. pag. 3211, punto 37).

33 Gli obblighi che derivano dalla direttiva 64/433 vanno esaminati alla luce dei detti principi.

34 Per quanto riguarda, in primo luogo, il ricorso ad un veterinario ufficiale, dal sesto `considerando' della direttiva 64/433 emerge che «la bollatura sanitaria delle carni e la vidimazione del documento di trasporto da parte del veterinario ufficiale dello stabilimento di origine costituiscono il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del luogo di destinazione la garanzia che una spedizione di carni risponda alle prescrizioni della presente direttiva».

35 A questo riguardo, le disposizioni della direttiva 64/433 che impongono che il controllo delle ispezioni sanitarie nelle Stato membro di spedizione sia compiuto in modo uniforme da chi si può ragionevolmente presumere sia, in virtù del titolo e dell'esperienza professionale, maggiormente qualificato a compierlo e che ha il compito di effettuarlo, vale a dire il veterinario ufficiale, risultano da un esercizio corretto di tale potere discrezionale.

36 Infatti, a causa della soppressione dei controlli veterinari alle frontiere, il veterinario ufficiale incaricato delle ispezioni, figura che esiste in tutti gli Stati membri, offre le migliore garanzie di competenza e di uniformità delle condizioni igienico-sanitarie delle carni fresche, siano esse destinate agli scambi intracomunitari o al mercato nazionale. Pertanto, non si può ritenere che le disposizioni della direttiva 64/433, a norma delle quali le ispezioni devono essere effettuate da un veterinario ufficiale, configurino un abuso del potere discrezionale di cui dispone il legislatore comunitario.

37 Per quanto riguarda, in secondo luogo, l'ispezione ante mortem prevista dalla direttiva 64/433, questa è intesa alla tutela della salute pubblica, conformemente al principio riconosciuto dalla Corte secondo il quale le istituzioni comunitarie, nell'esercizio dei loro poteri, non possono prescindere da esigenze di interesse generale quali la tutela dei consumatori o della salute e della vita delle persone e degli animali (v. sentenza 23 febbraio 1988, causa 68/86, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. 855, punto 12).

38 Ebbene, conformemente al detto principio, solo il carattere manifestamente inidoneo di un provvedimento adottato in tale ambito, in relazione allo scopo che l'istituzione competente intende perseguire, può inficiare la legittimità di un siffatto provvedimento (v. sentenza Schräder, citata, punto 22).

39 L'allegato I, capitolo VI, della direttiva 64/433 enuncia chiaramente le ragioni specifiche dell'espletamento di un'ispezione sanitaria ante mortem. Basti ricordare, in proposito, che i controlli previsti per accertare le buone condizioni degli animali non possono essere effettuati post mortem, in quanto talune malattie possono essere efficacemente diagnosticate solo sull'animale vivo. Si deve dichiarare tale obiettivo legittimo, di modo che l'esigenza di un'ispezione ante mortem va considerata ricompresa nel potere discrezionale di cui dispone il legislatore comunitario.

40 Di conseguenza, l'argomento della Bakers attinente ad un'asserita violazione del principio di proporzionalità va anch'esso respinto.

41 Si deve pertanto dichiarare che la direttiva 64/433, come modificata e codificata dalla direttiva 91/497, non è invalida in relazione agli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato e al principio generale di proporzionalità, nella parte in cui obbliga e/o autorizza gli Stati membri a esigere che le ispezioni sanitarie effettuate presso i macelli vengano praticate da veterinari ufficiali e/o nella parte in cui obbliga ad effettuare ispezioni ante mortem.

Sulla terza questione

42 La terza questione è stata sollevata solo per il caso di soluzione affermativa alla seconda, e non va quindi esaminata.

Sulla quarta questione

43 Con la quarta questione il giudice a quo domanda in sostanza se l'obbligo di porre a carico dei macelli in cui avviene la macellazione degli animali il costo delle ispezioni sanitarie praticate dai veterinari ufficiali sia in contrasto con gli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato e con i principi generali di parità di trattamento e/o di proporzionalità.

44 La Bakers sostiene che il fatto di porre le spese per ispezioni veterinarie a carico del gestore del macello contrasta con la giurisprudenza della Corte secondo cui esse debbono invece gravare sulla collettività, che fruisce della libera circolazione delle merci (v. sentenze 5 febbraio 1976, causa 87/75, Bresciani, Racc. pag. 129, e 15 dicembre 1993, cause riunite C-277/91, C-318/91 e C-319/91, Ligur Carni e a., Racc. pag. I-6621).

45 Ebbene, va ricordato che le cause citate dalla Bakers vertevano su oneri pecuniari imposti unilateralmente da uno Stato membro per finanziarie ispezioni veterinarie. La Corte ha dichiarato che tali oneri costituivano ostacoli alla libera circolazione delle merci. D'altro canto, nella citata sentenza Ligur Carni e a. la Corte ha dichiarato che soltanto le spese attinenti ai controlli e alle ispezioni sanitarie disposte dall'autorità competente dello Stato membro d'importazione in caso di gravi indizi di irregolarità, autorizzate dalla direttiva 64/433, devono essere sopportate dalla collettività.

46 Nel caso di specie, non si tratta di oneri pecuniari imposti unilateralmente da uno Stato membro poiché risultano proprio da norme emanate dalla Comunità e che vanno applicate in modo uniforme in tutti gli Stati membri. Di conseguenza le sentenze richiamate dalla Bakers non sono applicabili al caso di specie.

47 Quanto alla validità dell'obbligo di sopportare le spese per ispezioni veterinarie in relazione all'art. 39 del Trattato, come previsto dal disposto della decisione 88/408, al punto 32 della presente sentenza si è già indicato che le istituzioni comunitarie, in materia di politica agricola comune, godono di un ampio potere discrezionale. Quindi, analogamente alle norme della direttiva 64/433, i precetti della decisione 88/408 rientrano nel potere discrezionale di cui dispone il legislatore comunitario, il quale non ha esercitato tale potere in modo palesemente inadeguato.

48 A questo proposito, non si può dire che il legislatore comunitario abbia ecceduto il proprio potere discrezionale imponendo agli operatori economici che preparano merci da porre in commercio nella Comunità la responsabilità, in particolare finanziaria, della garanzia del rispetto dei requisiti di sicurezza previsti per tali prodotti.

49 L'art. 6 della decisione 88/408, peraltro, non impedisce che i macelli trasferiscano il costo dell'ispezione sanitaria ai proprietari delle carni. Infatti, l'art. 6, n. 1, della decisione 88/408, dispone che il contributo è a carico della persona fisica o giuridica che fa procedere alle operazioni di macellazione, di sezionamento o di magazzinaggio, senza per questo esigere che si tratti del proprietario del macello. Solo la riscossione dell'importo totale del contributo avviene, in linea di massima, presso il macello, in forza dell'art. 6, n. 2, della decisione.

50 Va ricordato infine che l'art. 4 della direttiva 85/73, come modificata dalla direttiva 93/118, prevede espressamente che, pur essendo a carico del gestore o del proprietario del macello, i contributi possono essere trasferiti alla persona fisica o giuridica per conto della quale sono effettuate le operazioni di macellazione, sezionamento o magazzinaggio. Alla luce di quanto sopra nulla consente di concludere che prima dell'entrata in vigore della direttiva 93/118, vale a dire prima del 1_ gennaio 1994, fosse preclusa ai macelli la possibilità di trasferire ai proprietari delle carni il costo dell'ispezione sanitaria.

51 Va pertanto dichiarato che l'obbligo, derivante dalla direttiva 64/433, di porre a carico dei macelli in cui avviene la macellazione degli animali il costo delle ispezioni sanitarie praticate dai veterinari ufficiali non è in contrasto con gli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato né con i principi generali di parità di trattamento e/o di proporzionalità.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

52 Le spese sostenute dai governi del Regno Unito e della Repubblica ellenica, nonché dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

(Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla High Court of Justice (Bristol Mercantile Court) con ordinanza 20 gennaio 1995, dichiara:

1) Un singolo può dedurre dinanzi al giudice nazionale una violazione degli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato nonché dei principi generali di proporzionalità e di non discriminazione per contestare la validità di un atto delle istituzioni comunitarie.

2) La direttiva del Consiglio 26 giugno 1964, 64/433/CEE, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche, come modificata e codificata dalla direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/497/CEE, non è invalida in relazione agli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato e al principio generale di proporzionalità, nella parte in cui obbliga e/o autorizza gli Stati membri ad esigere che le ispezioni sanitarie effettuate presso i macelli vengano praticate da veterinari ufficiali e/o nella parte in cui obbliga ad effettuare ispezioni ante mortem.

3) L'obbligo, derivante dalla direttiva 64/433, di porre a carico dei macelli in cui avviene la macellazione degli animali il costo delle ispezioni sanitarie praticate dai veterinari ufficiali non è in contrasto con gli artt. 39 e 40, n. 3, del Trattato né con i principi generali di parità di trattamento e/o di proporzionalità.

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