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Document 61995CJ0024

    Sentenza della Corte del 20 marzo 1997.
    Land Rheinland-Pfalz contro Alcan Deutschland GmbH.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesverwaltungsgericht - Germania.
    Aiuto di Stato - Recupero - Applicazione del diritto nazionale - Limiti.
    Causa C-24/95.

    Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-01591

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:163

    61995J0024

    Sentenza della Corte del 20 marzo 1997. - Land Rheinland-Pfalz contro Alcan Deutschland GmbH. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Bundesverwaltungsgericht - Germania. - Aiuto di Stato - Recupero - Applicazione del diritto nazionale - Limiti. - Causa C-24/95.

    raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-01591


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    Aiuti concessi dagli Stati - Recupero di un aiuto illegittimo - Applicazione del diritto nazionale - Aiuto concesso in violazione delle disposizioni procedurali dell'art. 93 del Trattato - Certezza del diritto - Eventuale affidamento legittimo dei beneficiari degli aiuti - Tutela - Presupposti e limiti - Presa in considerazione dell'interesse della Comunità

    (Trattato CE, art. 93)

    Massima


    Il recupero di un aiuto illegittimo deve avvenire, in linea di principio, nel rispetto delle pertinenti norme del diritto nazionale, a patto però che dette norme vengano applicate in modo da non rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario. In particolare, va tenuto ben presente l'interesse della Comunità quando si tratta di applicare una disposizione che subordina la revoca di un atto amministrativo viziato alla valutazione dei vari interessi coinvolti.

    A tale riguardo, sebbene non contrasti con l'ordinamento giuridico comunitario una legislazione nazionale che garantisce la tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto in materia di ripetizione, tuttavia, tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell'art. 93 del Trattato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo. Un operatore economico diligente, infatti, deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata, anche quando l'illegittimità della decisione di concessione dell'aiuto sia imputabile allo Stato considerato in una misura tale che la sua revoca appare contraria al principio di buona fede.

    Inoltre, in materia di aiuti di Stato dichiarati incompatibili, il compito delle autorità nazionali consiste solo nel dare esecuzione alle decisioni della Commissione. Considerata la mancanza di potere discrezionale dell'autorità nazionale, anche qualora quest'ultima lasci scadere il termine stabilito dal diritto nazionale per la revoca della decisione di concessione, il beneficiario dell'aiuto illegittimamente attribuito cessa di trovarsi nell'incertezza non appena la Commissione adotta una decisione che dichiari l'incompatibilità dell'aiuto e ne imponga il recupero.

    Di conseguenza, l'autorità nazionale competente è tenuta, in forza del diritto comunitario, a revocare la decisione di concessione di un aiuto attribuito illegittimamente, conformandosi alla decisione definitiva con cui la Commissione dichiari l'incompatibilità dell'aiuto e ne imponga il recupero, anche qualora

    - abbia lasciato scadere il termine a tal fine previsto dal diritto nazionale a tutela della certezza del diritto;

    - l'illegittimità della decisione sia imputabile alla detta autorità in una misura tale che la revoca appare, nei confronti del beneficiario dell'aiuto, contraria al principio di buona fede, poiché il beneficiario dell'aiuto non può aver riposto, a causa dell'inosservanza della procedura prevista dall'art. 93 del Trattato, alcun legittimo affidamento nella regolarità dell'aiuto; e

    - tale revoca sia esclusa dal diritto nazionale, in assenza di malafede del beneficiario dell'aiuto, a causa del venir meno dell'arricchimento, poiché quest'ultima evenienza costituisce la norma nel settore degli aiuti di Stato, generalmente attribuiti a imprese in difficoltà, il cui conto dei profitti e delle perdite non fa più apparire, al momento del recupero, la plusvalenza incontestabilmente derivante dall'aiuto.

    Parti


    Nel procedimento C-24/95,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Bundesverwaltungsgericht nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Land Renania-Palatinato

    e

    Alcan Deutschland GmbH,

    con l'intervento dell'Oberbundesanwalt beim Bundesverwaltungsgericht,

    domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 92 e 93, n. 3, del Trattato CE, in relazione all'obbligo delle autorità nazionali di recuperare un aiuto di Stato illegittimo in presenza di difficoltà derivanti da una normativa nazionale che tutela il beneficiario dell'aiuto,

    LA CORTE,

    composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.C. Moitinho de Almeida e J.L. Murray, presidenti di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann (relatore), H. Ragnemalm e M. Wathelet, giudici

    avvocato generale: F.G. Jacobs

    cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per il Land Renania-Palatinato, dal professor Siegfried Magiera, Hochschule für Verwaltungswissenschaften, Spira;

    - per la Alcan Deutschland GmbH, dall'avv. Reiner Kurschat, del foro di Francoforte sul Meno;

    - per il governo tedesco, dai signori Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, e Gereon Thiele, Assessor presso il medesimo ministero, in qualità di agenti;

    - per il governo austriaco, dal signor Franz Cede, Botschafter presso il ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente;

    - per la Commissione delle Comunità europee, dai signori Anders Jessen e Paul Nemitz, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali del Land Renania-Palatinato, rappresentato dal professor Siegfried Magiera e dalla signora Monika Hentges-Krätzer, Ministerialrätin presso il ministero dell'Economia, delle Comunicazioni, dell'Agricoltura e della Viticoltura del Land Renania-Palatinato, della Alcan Deutschland GmbH, rappresentata dall'avv. Reiner Kurschat, del governo francese, rappresentato dal signor Jean-Marc Belorgey, incaricato ad hoc presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor Paul Nemitz, all'udienza del 10 settembre 1996,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 novembre 1996,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 28 settembre 1994, pervenuta in cancelleria il 2 febbraio 1995, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull'interpretazione degli artt. 92 e 93 del Trattato CE, in relazione all'obbligo delle autorità nazionali di recuperare un aiuto di Stato illegittimo in presenza di difficoltà derivanti da una normativa nazionale che tutela il beneficiario dell'aiuto.

    2 Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia sorta tra il Land Renania-Palatinato (in prosieguo: il «Land») e la Alcan Deutschland GmbH (in prosieguo: la «Alcan»).

    3 Tra il 1979 e il 1987 la Alcan gestiva a Ludwigshafen uno stabilimento per la produzione di alluminio, che nel 1982 ha visto la prosecuzione della sua attività compromessa a causa di un aumento rilevante del prezzo dell'elettricità. Vista l'intenzione della Alcan di chiudere lo stabilimento e di licenziare i 330 dipendenti, il governo del Land le proponeva il versamento di un aiuto di transizione pari a 8 milioni di DM destinati a compensare i costi dell'energia elettrica.

    4 La Commissione, avendo appreso dalla stampa l'esistenza del progetto di aiuto, chiedeva informazioni al governo federale con telex 7 marzo 1983.

    5 Con decisione 9 giugno 1983, il Land erogava una prima parte dell'aiuto, per un ammontare di 4 milioni di DM.

    6 Con telex 25 luglio 1983, il governo federale confermava alla Commissione l'intenzione del Land di concedere un aiuto e, rispondendo ad una richiesta di ulteriori informazioni inviata dalla Commissione il 3 agosto, forniva talune precisazioni.

    7 Il 7 novembre 1983 la Commissione accusava ricevuta delle informazioni fornite dal governo federale, constatando che «il termine d'esame di 30 giorni decorre quindi dall'11 ottobre 1983». Con telex 24 novembre, pervenuto alla Commissione il 28 novembre, il governo tedesco informava quest'ultima che, essendo trascorso il termine d'esame, presumeva che l'aiuto di transizione poteva essere concesso.

    8 Con lettera 25 novembre 1983, la Commissione comunicava al governo federale la sua decisione di avviare il procedimento ex art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato CEE.

    9 Il Land ne veniva informato il 28 novembre 1983. Ciò nonostante, con decisione 30 novembre 1983, esso versava alla Alcan l'importo residuo dell'aiuto, pari a 4 milioni di DM.

    10 Il 13 dicembre 1983 la Alcan veniva informata dalle autorità nazionali che l'aiuto non era stato notificato alla Commissione.

    11 Con decisione 14 dicembre 1985, 86/60/CEE, relativa all'aiuto concesso dal Land Renania-Palatinato (Repubblica federale di Germania) a un produttore di alluminio di prima fusione di Luwigshafen (GU 1986, L 72, pag. 30), la Commissione constatava che l'aiuto era illegittimo, in quanto concesso in violazione delle disposizioni dell'art. 93, n. 3, del Trattato, nonché incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'art. 92 e ne ordinava quindi il recupero. La Alcan veniva informata di tale decisione il 15 gennaio 1986.

    12 La decisione 86/60 non veniva contestata né dal governo tedesco né dalla Alcan.

    13 In data 12 febbraio e 21 aprile 1986 il governo tedesco comunicava alla Commissione che difficoltà considerevoli di ordine politico e giuridico si opponevano alla ripetizione dell'aiuto. Con lettera 27 giugno 1986, la Commissione ingiungeva il recupero dell'aiuto e, poiché erano scaduti i termini d'impugnazione della decisione 86/60, proponeva un ricorso ai sensi dell'art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato CEE.

    14 Con sentenza 2 febbraio 1989, causa 94/87, Commissione/Germania (Racc. pag. 175), la Corte dichiarava che la Repubblica federale di Germania era venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato, non essendosi conformata alla decisione 86/60.

    15 Con decisione 26 settembre 1989, il Land revocava i provvedimenti di concessione dell'aiuto datati 9 giugno e 30 novembre 1983 e ordinava la restituzione degli importi erogati. La Alcan proponeva un ricorso per l'annullamento di tale decisione, che veniva accolto dal Verwaltungsgericht di Magonza. L'Oberverwaltungsgericht della Renania-Palatinato respingeva l'appello interposto dal Land e quest'ultimo ricorreva pertanto in cassazione («Revision») dinanzi al giudice di rinvio.

    16 La Alcan si oppone alla ripetizione invocando l'art. 48 del Verwaltungsverfahrensgesetz (legge sulla procedura amministrativa applicabile nel Land in forza dell'art. 1, n. 1, del Landesverwaltungsverfahrensgesetz, in prosieguo il «VwVfG»), che dispone quanto segue:

    «1) L'atto amministrativo invalido è suscettibile di revoca, anche dopo essere divenuto definitivo, con effetti ex nunc o parzialmente o interamente retroattivi. La revoca di un atto amministrativo costitutivo o dichiarativo di un diritto o di un beneficio di natura giuridica (atto amministrativo generatore di diritti) è subordinata alle disposizioni dei nn. 2-4.

    2) L'atto amministrativo invalido che concede una prestazione pecuniaria sotto forma di capitale o di rendita o una prestazione in natura divisibile, o che costituisce il presupposto di tali prestazioni, non può essere revocato qualora il beneficiario abbia fatto affidamento nell'efficacia dell'atto amministrativo e, tenuto conto dell'interesse pubblico alla revoca, il suo affidamento sia meritevole di tutela. L'affidamento si considera, di norma, degno di tutela quando il beneficiario abbia esaurito le prestazioni concesse o dichiari di aver sottoscritto impegni di natura patrimoniale ai quali non può più sottrarsi o ai quali non può sottrarsi se non subendo un pregiudizio che non può essergli imposto. Il beneficiario non può tuttavia far valere un suo affidamento nell'efficacia dell'atto amministrativo:

    1. qualora l'atto amministrativo sia stato ottenuto con dolo, violenza o corruzione,

    2. qualora l'atto amministrativo sia stato ottenuto in base a dati, riguardanti elementi essenziali, che erano inesatti o incompleti,

    3. qualora l'interessato fosse a conoscenza dell'irregolarità dell'atto o la mancata conoscenza derivasse da una negligenza grave da parte sua.

    Nei casi sopra descritti nella terza frase, l'atto amministrativo è di norma revocato con effetti retroattivi. La revoca di un atto amministrativo comporta l'obbligo di restituzione delle prestazioni concesse precedentemente. Quanto alla misura della restituzione, si applicano per analogia le disposizioni del codice civile relative all'arricchimento senza causa. Il destinatario cui incombe l'obbligo di restituire prestazioni non può far valere il venir meno dell'arricchimento quando ricorrono le condizioni di cui alla precedente terza frase, se era a conoscenza delle circostanze che hanno dato origine all'irregolarità dell'atto o se la mancata conoscenza deriva da una grave negligenza da parte sua. L'autorità amministrativa considerata stabilisce la prestazione che sarà oggetto di restituzione al momento della revoca dell'atto amministrativo.

    (...)

    4) Quando l'autorità amministrativa è a conoscenza di circostanze che giustifichino la revoca di un atto amministrativo invalido, la revoca deve avvenire entro un anno dal momento in cui tali circostanze sono venute a conoscenza dell'amministrazione. La presente disposizione non si applica nelle circostanze di cui al n. 2, terza frase, punto 1.

    (...)»

    17 Il giudice di rinvio considera che, in base a queste ultime disposizioni, il ricorso dev'essere respinto. Innanzi tutto, il termine di cui all'art. 48, n. 4, prima frase, del VwVfG sarebbe scaduto poiché l'irregolarità della concessione dell'aiuto è stata constatata con la decisione 86/60, emessa il 14 dicembre 1985, o, al più tardi, con la lettera della Commissione 27 giugno 1986, e la revoca dell'atto è intervenuta soltanto il 26 settembre 1989. Tale revoca sarebbe quindi in contrasto con il diritto nazionale. Tuttavia, il diritto comunitario potrebbe imporre un limite all'applicazione delle disposizioni del diritto nazionale, in particolare nel caso in cui il termine di decadenza fosse applicato dall'amministrazione per fini diversi da quelli tipici, in modo da impedire la restituzione imposta dal diritto comunitario. Il Bundesverwaltungsgericht rinvia, al riguardo, alla sentenza della Corte 21 settembre 1983, cause riunite 205/82-215/82, Deutsche Milchkontor/Germania (Racc. pag. 2633), dalla quale risulterebbe che, in materia di ripetizione di aiuti indebitamente versati, le modalità contemplate dal diritto nazionale non devono rendere praticamente impossibile il recupero degli importi irregolarmente concessi e l'interesse comunitario dev'essere sempre preso pienamente in considerazione.

    18 Il Bundesverwaltungsgericht osserva inoltre che il beneficiario dell'aiuto può, in base al diritto nazionale, opporsi alla revoca dell'aiuto nel caso in cui il potere discrezionale dell'autorità statale sia stato esercitato in modo irregolare. Tali presupposti ricorrerebbero verosimilmente nella fattispecie, in quanto l'aiuto è stato pressoché imposto alla Alcan per non mettere a repentaglio posti di lavoro nel periodo precedente un importante appuntamento elettorale. Così, l'illegittimità della decisione di concessione dell'aiuto sarebbe imputabile al Land in una misura tale che l'eccezione basata sullo sviamento di potere precluderebbe, in base al diritto nazionale, la revoca della detta decisione. Ciò nonostante, l'applicazione dei principi enunciati nella sentenza Deutsche Milchkontor/Germania, sopra citata, potrebbe condurre ad una diversa valutazione a livello comunitario.

    19 Infine, il Bundesverwaltungsgericht rileva come, in base al diritto nazionale, la Alcan possa altresì far valere il venir meno dell'arricchimento, in forza dell'art. 48, n. 2, frasi sesta e settima, del VwVfG, letto congiuntamente con l'art. 818, n. 3, del codice civile tedesco, secondo cui è escluso l'obbligo di restituzione o di indennizzo qualora risulti che è venuto meno l'arricchimento del beneficiario.

    20 Alla luce delle considerazioni che precedono, il Bundesverwaltungsgericht ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1) Se l'autorità competente sia tenuta, in forza del principio secondo cui il diritto nazionale deve essere applicato in modo "da non rendere praticamente impossibile la ripetizione prescritta dal diritto comunitario e tenendo ben presente l'interesse della Comunità", a revocare, conformemente a una decisione definitiva con la quale la Commissione impone il recupero di un aiuto erogato, la corrispondente decisione di concessione dell'aiuto, anche quando abbia lasciato scadere il termine previsto a tal fine dal diritto nazionale a tutela della certezza del diritto.

    2) In caso di soluzione affermativa della questione sub 1),

    se l'autorità competente sia tenuta, in forza del principio sopra enunciato, a revocare, conformemente a una decisione definitiva con la quale la Commissione delle Comunità europee impone il recupero di un aiuto erogato, la corrispondente decisione di concessione dell'aiuto, anche quando l'illegittimità sia imputabile all'autorità competente in una misura tale che la revoca appare, nei confronti del beneficiario dell'aiuto, contraria al principio di buona fede.

    3) In caso di soluzione affermativa delle questioni sub 1) e 2),

    se, in forza del principio sopra enunciato, l'autorità competente sia tenuta, conformemente a una decisione definitiva con la quale la Commissione delle Comunità europee impone il recupero di un aiuto, a chiedere il rimborso dell'aiuto concesso anche se ciò è escluso dal diritto nazionale per il venir meno dell'arricchimento, in assenza di malafede del beneficiario dell'aiuto».

    21 Le tre questioni pregiudiziali sollevate riguardano l'interpretazione del diritto comunitario in relazione a talune norme processuali nazionali applicabili in materia di recupero, imposto da una decisione della Commissione, di un aiuto di Stato illegittimamente concesso e dichiarato incompatibile con il mercato comune. Occorre quindi ricordare, in via preliminare, le norme del diritto comunitario vigenti in tale materia.

    22 L'art. 93, n. 2, del Trattato prevede che, qualora la Commissione constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune, essa decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Nel caso in cui, contrariamente alle disposizioni dell'art. 93, n. 3, la sovvenzione programmata sia già stata corrisposta, la decisione della Commissione può assumere la forma di un'ingiunzione alle autorità nazionali di ordinarne la restituzione (sentenze 24 febbraio 1987, causa 310/85, Deufil/Commissione, Racc. pag. 901, punto 24, e 14 settembre 1994, cause riunite C-278/92, C-279/92 e C-280/92, Racc. pag. I-4103, punto 78).

    23 L'obbligo a carico dello Stato di sopprimere un aiuto ritenuto dalla Commissione incompatibile col mercato comune è inteso al ripristino dello status quo ante (v., in particolare, sentenza 4 aprile 1995, causa C-348/93, Commissione/Italia, Racc. pag. I-673, punto 26).

    24 Il recupero dell'aiuto deve avvenire, in linea di principio, nel rispetto delle pertinenti norme del diritto nazionale, a patto però che dette norme vengano applicate in modo da non rendere praticamente impossibile il recupero prescritto dal diritto comunitario (sentenze 21 marzo 1990, causa C-142/87, Belgio/Commissione, Racc. pag. I-959, punto 61, e 20 settembre 1990, causa C-5/89, Commissione/Germania, Racc. pag. I-3437, punto 12; parimenti, per quanto riguarda il recupero di aiuti comunitari, v. sentenza Deutsche Milchkontor/Germania, citata). In particolare, va tenuto ben presente l'interesse della Comunità quando si tratta di applicare una disposizione che subordina la revoca di un atto amministrativo viziato alla valutazione dei vari interessi coinvolti (sentenza 2 febbraio 1989, Commissione/Germania, sopra citata, punto 12).

    25 A tale riguardo, sebbene non contrasti con l'ordinamento giuridico comunitario una legislazione nazionale che garantisce la tutela del legittimo affidamento e della certezza del diritto in materia di ripetizione, si deve tuttavia rilevare che, tenuto conto del carattere imperativo della vigilanza sugli aiuti statali operata dalla Commissione ai sensi dell'art. 93 del Trattato, le imprese beneficiarie di un aiuto possono fare legittimo affidamento, in linea di principio, sulla regolarità dell'aiuto solamente qualora quest'ultimo sia stato concesso nel rispetto della procedura prevista dal menzionato articolo. Un operatore economico diligente, infatti, deve normalmente essere in grado di accertarsi che tale procedura sia stata rispettata (v. sentenze 20 settembre 1990, Commissione/Germania, sopra citata, punti 13 e 14, e 14 gennaio 1997, causa C-169/95, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-135, punto 51).

    26 Le questioni poste dal giudice nazionale devono essere risolte alla luce di tutto quanto precede.

    Sulla prima questione

    27 Con la prima questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se l'autorità competente sia tenuta a revocare la decisione di concessione di un aiuto attribuito illegittimamente, conformandosi alla decisione definitiva con cui la Commissione dichiari l'incompatibilità dell'aiuto e ne ordini il recupero, anche quando abbia lasciato scadere il termine previsto a tal fine dal diritto nazionale a tutela della certezza del diritto.

    28 Il giudice nazionale ritiene che la data da cui ha iniziato a decorrere tale termine sia la data di emanazione della decisione con la quale la Commissione ha dichiarato l'incompatibilità dell'aiuto, ingiungendone il recupero o, al più tardi, la data in cui la Commissione ha reiterato l'ingiunzione con una lettera destinata allo Stato membro.

    29 A tale riguardo, il Land, i governi tedesco e austriaco e la Commissione reputano che la considerazione degli interessi comunitari, quale sancita dalla citata sentenza Deutsche Milchkontor/Germania, debba prevalere sull'applicazione di un termine come quello di cui trattasi. Per contro, la Alcan ritiene che la certezza del diritto, insita nella previsione del detto termine, costituisca un principio fondamentale che il diritto comunitario deve garantire alla stregua degli ordinamenti giuridici nazionali. Nessun aiuto di Stato illegittimo sarebbe pertanto ripetibile dopo la scadenza di un termine del genere.

    30 Risulta agli atti della causa principale che l'aiuto è stato versato senza previa notifica alla Commissione ed era conseguentemente illegittimo in forza dell'art. 93, n. 3, del Trattato. Infatti, la prima parte dell'aiuto è stata versata il 9 giugno 1983, senza che la Commissione ne fosse stata previamente informata, e la seconda il 30 novembre 1983, dopo l'invio di una lettera della Commissione datata 25 novembre 1983, in cui veniva comunicato al governo federale che la concessione della prima parte dell'aiuto era da considerarsi illegittima e che la seconda parte non doveva essere versata.

    31 Conformemente al principio ricordato al punto 25 della presente sentenza, il beneficiario dell'aiuto non poteva quindi riporre, a quel punto, alcun legittimo affidamento nella regolarità della concessione dello stesso.

    32 La decisione 86/60, che ha dichiarato l'incompatibilità dell'aiuto, ordinando espressamente e incondizionatamente il recupero delle somme versate, è stata adottata il 14 dicembre 1985 e la Alcan ne ha preso conoscenza al più tardi il 15 gennaio 1986.

    33 Risulta altresì agli atti della causa principale che l'amministrazione nazionale ha lasciato scadere il termine di un anno stabilito dal diritto nazionale, che aveva iniziato a decorrere il giorno in cui essa aveva preso conoscenza della decisione della Commissione.

    34 Si deve rilevare che, in materia di aiuti di Stato dichiarati incompatibili, il compito delle autorità nazionali, come ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 27 delle sue conclusioni, consiste solo nel dare esecuzione alle decisioni della Commissione. Le dette autorità non dispongono pertanto di alcun potere discrezionale quanto alla revoca di una decisione di concessione. Di conseguenza, quando la Commissione ordina, con una decisione che non è stata oggetto di un ricorso giurisdizionale, il recupero di importi indebitamente versati, l'autorità nazionale non può legittimamente fare ulteriori accertamenti.

    35 Quando l'autorità nazionale lascia, nondimeno, scadere il termine stabilito dal diritto nazionale per la revoca della decisione di concessione, la situazione non può essere equiparata a quella in cui un operatore economico ignora se l'amministrazione competente intenda pronunciarsi e il principio della certezza del diritto impone che si metta fine a questa incertezza allo scadere di un determinato termine.

    36 Considerata la mancanza di potere discrezionale dell'autorità nazionale, il beneficiario dell'aiuto illegittimamente attribuito cessa di trovarsi nell'incertezza non appena la Commissione adotta una decisione che dichiari l'incompatibilità dell'aiuto e ne ordini il recupero.

    37 Il principio della certezza del diritto non può quindi precludere la restituzione dell'aiuto per il fatto che le autorità nazionali si sono conformate con ritardo alla decisione che impone tale restituzione. In caso contrario, il recupero delle somme indebitamente versate diverrebbe praticamente impossibile e le disposizioni comunitarie relative agli aiuti di Stato sarebbero private di ogni effetto utile.

    38 La prima questione deve essere quindi risolta dichiarando che l'autorità nazionale competente è tenuta, in forza del diritto comunitario, a revocare la decisione di concessione di un aiuto attribuito illegittimamente, conformandosi alla decisione definitiva con cui la Commissione dichiari l'incompatibilità dell'aiuto e ne ordini il recupero, anche quando abbia lasciato scadere il termine a tal fine previsto dal diritto nazionale a tutela della certezza del diritto.

    Sulla seconda questione

    39 Con la seconda questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se l'autorità competente sia tenuta a revocare la decisione di concessione di un aiuto attribuito illegittimamente, conformandosi alla decisione definitiva con cui la Commissione dichiari l'incompatibilità dell'aiuto e ne ordini il recupero, anche quando l'illegittimità della decisione sia imputabile alla detta autorità in una misura tale che la revoca appare, nei confronti del beneficiario dell'aiuto, contraria al principio di buona fede.

    40 Mentre il Land, i governi tedesco e austriaco e la Commissione ritengono che la questione vada risolta in senso affermativo, la Alcan fa valere, in particolare, l'estrema specificità delle circostanze della fattispecie, in quanto le autorità nazionali le avrebbero praticamente imposto l'aiuto controverso per prevenire la cessazione della sua attività. In questo senso, un'obiezione fondata sulla buona fede, legata ad un caso molto specifico, non potrebbe avere l'effetto di rendere l'esecuzione del diritto comunitario automaticamente o quasi sempre impossibile.

    41 Senza che occorra valutare il comportamento delle autorità tedesche nel caso di specie, valutazione che compete esclusivamente ai giudici nazionali e non alla Corte nell'ambito del procedimento ex art. 177 del Trattato, si deve rilevare che, come emerge dai punti 30 e 31 della presente sentenza, il beneficiario dell'aiuto non può far valere alcun legittimo affidamento nella regolarità della concessione dell'aiuto stesso. L'obbligo del beneficiario di accertarsi che la procedura di cui all'art. 93, n. 3, del Trattato sia stata rispettata non può infatti essere subordinato al comportamento dell'autorità statale, anche se l'illegittimità della decisione è imputabile a quest'ultima in una misura tale che la revoca appare contraria al principio di buona fede.

    42 In circostanze come quelle della fattispecie, la mancata revoca della decisione di concessione dell'aiuto lederebbe gravemente l'interesse comunitario, rendendo praticamente impossibile il recupero imposto dal diritto comunitario.

    43 Di conseguenza, la seconda questione dev'essere risolta dichiarando che l'autorità competente è tenuta, in forza del diritto comunitario, a revocare la decisione di concessione di un aiuto attribuito illegittimamente, conformandosi alla decisione definitiva con cui la Commissione dichiari l'incompatibilità di tale aiuto e ne ordini il recupero, anche quando l'illegittimità della decisione sia imputabile alla detta autorità in una misura tale che la revoca appare, nei confronti del beneficiario dell'aiuto, contraria al principio di buona fede, poiché il beneficiario dell'aiuto non può aver riposto, a causa dell'inosservanza della procedura prevista dall'art. 93 del Trattato, alcun legittimo affidamento nella regolarità dell'atto.

    Sulla terza questione

    44 Con la terza questione, il giudice nazionale chiede in sostanza se l'autorità competente sia tenuta a revocare la decisione di concessione di un aiuto attribuito illegittimamente, conformandosi alla decisione definitiva con cui la Commissione dichiari l'aiuto incompatibile e ne ordini il recupero, anche quando tale revoca sia esclusa dal diritto nazionale a causa del venir meno dell'arricchimento, in assenza di malafede del beneficiario dell'aiuto.

    45 A tale riguardo, la Alcan fa valere che l'aiuto è stato utilizzato per la finalità cui era destinato, vale a dire per compensare una parte delle spese di elettricità nel periodo marzo 1983 - febbraio 1984, circostanza questa che, per il diritto interno, potrebbe configurare il venir meno dell'arricchimento.

    46 A suo parere, risulta inoltre dalla citata sentenza Deutsche Milchkontor/Germania che il principio dell'opponibilità del venir meno dell'arricchimento, che discenderebbe dal principio di proporzionalità, fa anch'esso parte del diritto comunitario e dev'essere quindi rispettato. Peraltro, in materia di aiuti di Stato sarebbero molto rari i casi in cui viene meno l'arricchimento poiché, di regola, l'aiuto continua a produrre effetti nel patrimonio del beneficiario. Nel caso di specie, si tratterebbe di circostanze del tutto specifiche che non sarebbero atte a rendere praticamente impossibile l'esecuzione del diritto comunitario.

    47 Per contro, il Land, i governi tedesco e austriaco nonché la Commissione ritengono che la giurisprudenza della Corte, com'è stata enunciata nella citata sentenza 20 settembre 1990, Commissione/Germania, sia applicabile anche nella fattispecie, di modo che il beneficiario dell'aiuto non potrebbe far valere il venir meno dell'arricchimento.

    48 Occorre rilevare, al riguardo, che secondo il giudice di rinvio, la considerazione, nel diritto nazionale, del venir meno dell'arricchimento in assenza di malafede del beneficiario rientra nell'ambito del principio generale posto a tutela del legittimo affidamento del destinatario di un atto amministrativo invalido.

    49 Ora, è già stato ricordato, al punto 25 della presente sentenza, che le imprese beneficiarie di un aiuto possono avere un legittimo affidamento nella regolarità dell'aiuto soltanto se questo è stato concesso nel rispetto della procedura prevista dall'art. 93 del Trattato.

    50 La medesima conclusione s'impone pertanto anche quando viene opposto il venir meno dell'arricchimento, che renderebbe, nel caso di specie, praticamente impossibile il recupero imposto dal diritto comunitario.

    51 Contrariamente a quanto sostiene la Alcan, il venir meno dell'arricchimento non costituisce una fattispecie anomala dal punto di vista contabile, ma è anzi la norma nel settore degli aiuti di Stato, generalmente attribuiti a imprese in difficoltà, il cui conto dei profitti e delle perdite non fa più apparire, al momento del recupero, la plusvalenza incontestabilmente derivante dall'aiuto.

    52 Peraltro, come ha sottolineato l'avvocato generale al paragrafo 38 delle conclusioni, un'impresa che subisce perdite dopo la concessione di un aiuto può nondimeno trarre vantaggi dalla sua sopravvivenza temporanea, in termini soprattutto di conservazione della propria posizione sul mercato, del suo buon nome e della clientela. Di conseguenza, non si può sostenere che l'arricchimento sia venuto meno per il solo fatto che il beneficio derivante dalla concessione di un aiuto di Stato non compaia più nel bilancio dell'impresa beneficiaria.

    53 Di conseguenza, la tesi della Alcan, secondo cui la Corte dovrebbe prendere in considerazione la sua situazione, specifica e anomala, in base al presunto venir meno dell'arricchimento, è priva di fondamento.

    54 La terza questione dev'essere pertanto risolta dichiarando che l'autorità competente è tenuta, in forza del diritto comunitario, a revocare la decisione di concessione di un aiuto attribuito illegittimamente, conformandosi alla decisione definitiva con cui la Commissione dichiari l'aiuto incompatibile e ne ordini il recupero, anche quando tale revoca sia esclusa dal diritto nazionale a causa del venir meno dell'arricchimento, in assenza di malafede del beneficiario dell'aiuto.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    55 Le spese sostenute dai governi tedesco, francese e austriaco e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE,

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesverwaltungsgericht con ordinanza 28 settembre 1994, dichiara:

    1) L'autorità competente è tenuta, in forza del diritto comunitario, a revocare la decisione di concessione di un aiuto attribuito illegittimamente, conformandosi alla decisione definitiva con cui la Commissione dichiari l'incompatibilità dell'aiuto e ne ordini il recupero, anche quando abbia lasciato scadere il termine previsto a tal fine dal diritto nazionale a tutela della certezza del diritto.

    2) L'autorità competente è tenuta, in forza del diritto comunitario, a revocare la decisione di concessione di un aiuto attribuito illegittimamente, conformandosi alla decisione definitiva con cui la Commissione dichiari l'incompatibilità dell'aiuto e ne ordini il recupero, anche quando l'illegittimità della decisione sia imputabile alla detta autorità in una misura tale che la revoca appare, nei confronti del beneficiario dell'aiuto, contraria al principio di buona fede, poiché il beneficiario dell'aiuto non può aver riposto, a causa dell'inosservanza della procedura prevista dall'art. 93 del Trattato, alcun legittimo affidamento nella regolarità dell'aiuto.

    3) L'autorità competente è tenuta, in forza del diritto comunitario, a revocare la decisione di concessione di un aiuto attribuito illegittimamente, conformandosi alla decisione definitiva con cui la Commissione dichiari l'incompatibilità dell'aiuto e ne ordini il recupero, anche quando la revoca sia esclusa dal diritto nazionale a causa del venir meno dell'arricchimento, in assenza di malafede da parte del beneficiario dell'aiuto.

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