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Document 61995CJ0004

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 gennaio 1997.
    Fritz Stöber (C-4/95) e José Manuel Piosa Pereira (C-5/95) contro Bundesanstalt für Arbeit.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen - Germania.
    Previdenza sociale - Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 - Ambito di applicazione ratione personae.
    Cause riunite C-4/95 e C-5/95.

    Raccolta della Giurisprudenza 1997 I-00511

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1997:44

    61995J0004

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 30 gennaio 1997. - Fritz Stöber (C-4/95) e José Manuel Piosa Pereira (C-5/95) contro Bundesanstalt für Arbeit. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen - Germania. - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71 - Ambito di applicazione ratione personae. - Cause riunite C-4/95 e C-5/95.

    raccolta della giurisprudenza 1997 pagina I-00511


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    1 Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Prestazioni familiari - Lavoratori soggetti alla normativa tedesca - Lavoratori autonomi - Nozione ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 - Lavoratori autonomi soggetti ad un obbligo assicurativo per il rischio vecchiaia

    [Regolamenti (CEE) del Consiglio nn. 1408/71, artt. 1, lett. a), punto ii), 73 e allegato I, parte I, C, lett. b), e 3427/89]

    2 Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Normativa di uno Stato membro che subordina la presa in considerazione dei figli a carico per il calcolo degli assegni familiari al requisito della loro residenza nel territorio nazionale - Discriminazione a detrimento dei lavoratori autonomi migranti - Inammissibilità

    (Trattato CE, art. 52)

    Massima


    3 L'art. 73 del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento n. 2001/83, come modificato dal regolamento n. 3427/89 - il quale dispone che il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla normativa di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla normativa del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo -, dev'essere interpretato, ai fini del versamento di assegni familiari in forza della normativa tedesca, nel senso che riguarda unicamente i lavoratori autonomi che rientrano nella definizione specifica di cui al combinato disposto dell'art. 1, lett. a), punto ii), e dell'allegato I, parte I, C, lett. b), del medesimo regolamento, cioè quelli tenuti ad assicurarsi contro il rischio vecchiaia o a versare contributi per lo stesso scopo nell'ambito di un regime di lavoratori autonomi ovvero ad assicurarsi nell'ambito dell'assicurazione pensione obbligatoria.

    Infatti, l'interpretazione in senso lato, alla luce dello scopo della libera circolazione perseguito dalla Comunità, che dev'essere applicata alla nozione di lavoratore autonomo ai sensi del detto regolamento non può giungere a privare di qualunque effetto utile le disposizioni contenute nel detto allegato I, con le quali il legislatore comunitario, nell'esercizio del suo potere, ha stabilito quali lavoratori autonomi avrebbero fruito in futuro del detto articolo 73, che in precedenza si applicava solo ai lavoratori subordinati.

    4 L'art. 52 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che osta alla normativa nazionale che subordina la presa in considerazione dei figli di un lavoratore autonomo in occasione del calcolo delle prestazioni familiari al requisito della loro residenza nel detto Stato membro.

    Infatti, una normativa del genere, non potendosi basare su elementi oggettivi atti a giustificarla, è discriminatoria nei confronti dei lavoratori migranti poiché soprattutto i figli di questi ultimi risiedono all'estero.

    I problemi che potrebbero nascere dalla soppressione del detto requisito di residenza, attesa la necessità di garantire che gli assegni vengano effettivamente devoluti all'educazione dei figli e di evitare il cumulo di prestazioni, vanno risolti applicando per analogia le disposizioni introdotte nel regolamento n. 1408/71 per i lavoratori autonomi che rientrano nell'ambito di applicazione di quest'ultimo.

    Parti


    Nei procedimenti riuniti C-4/95 e C-5/95,

    aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal Landessozialgericht della Renania settentrionale-Vestfalia (Germania) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

    Fritz Stoeber (C-4/95), José Manuel Piosa Pereira (C-5/95)

    e

    Bundesanstalt fuer Arbeit,

    domanda vertente sull'interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), emendato con regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (GU L 331, pag. 1),

    LA CORTE

    (Quinta Sezione),

    composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida (relatore), presidente di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e P. Jann, giudici,

    avvocato generale: A. La Pergola

    cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    - per il governo tedesco, dal signor Ernst Roeder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente,

    - per il governo spagnolo, dai signori Alberto José Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, dell'avvocatura dello Stato, in qualità di agenti,

    - per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora Maria Patakia, membro del servizio giuridico, e dal signor Horstpeter Kreppel, funzionario nazionale a disposizione del detto servizio, in qualità di agenti,

    vista la relazione d'udienza,

    sentite le osservazioni orali del governo tedesco, rappresentato dalla signora Sabine Maass, Rerierungsraetin z. A. del ministero federale dell'Economia, in qualità di agente, del governo spagnolo, rappresentato dal signor Miguel Bravo-Ferrer Delgado, e della Commissione, rappresentata dal signor Juergen Grunwald, consigliere giuridico, e dalla signora Maria Patakia, in qualità di agenti, all'udienza del 28 marzo 1996,

    sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 6 giugno 1996,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con due ordinanze 25 novembre 1994, giunte alla Corte il 12 gennaio 1995, il Landessozialgericht della Renania settentrionale-Vestfalia ha sollevato questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'art. 1, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), emendato con regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427 (GU L 331, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

    2 Le questioni sono sorte nell'ambito di controversie fra il signor Stoeber (causa C-4/95) e il signor Piosa Pereira (causa C-5/95), da una parte, e la Bundesanstalt fuer Arbeit, dall'altra, in ordine al diniego di quest'ultima di prendere in considerazione i loro figli non residenti in Germania per la determinazione dell'importo degli assegni per figli a carico conformemente alla normativa tedesca.

    3 Ai sensi dell'art. 2, n. 5, del Bundeskindergeldgesetz (legge tedesca sugli assegni per figli a carico, in prosieguo: il «BKGG») 25 giugno 1969, i figli che non hanno il domicilio né la residenza abituale in Germania non sono presi in considerazione per il computo degli assegni familiari.

    4 Nel procedimento C-4/95, il signor Stoeber, cittadino tedesco, lavorava in Irlanda fino al 1969, poi si stabiliva in Germania dove, fino al 1977, versava contributi in quanto lavoratore subordinato al regime di assicurazione obbligatoria malattia e invalidità. Dal 1_ febbraio 1977 svolgeva un'attività lavorativa autonoma nel medesimo Stato, dove versava contributi volontari al regime legale di assicurazione vecchiaia degli impiegati nonché a un regime legale di assicurazione malattia integrativa.

    5 Nel novembre 1988 il signor Stoeber chiedeva, all'atto del conteggio degli assegni familiari per i due figli nati da un secondo matrimonio, che venisse presa in considerazione la figlia nata dal primo matrimonio, che vive con la madre in Irlanda. Stando alle dichiarazioni del signor Stoeber, l'interessata abitava con lui durante le vacanze ed era del resto iscritta all'anagrafe in Germania.

    6 La domanda veniva respinta con provvedimento 22 dicembre 1988, poi confermato con provvedimento 13 febbraio 1989, per il motivo che la figlia di cui trattasi non aveva in Germania né il domicilio né la residenza abituale ai sensi del BKGG.

    7 Dopo aver accettato dinanzi al Sozialgericht di Dortmund di procedere al riesame della domanda alla luce del diritto comunitario, la Bundesanstalt fuer Arbeit la respingeva nuovamente con provvedimento 5 ottobre 1990, confermato l'8 aprile 1991. L'ente tedesco riteneva infatti che il signor Stoeber non fosse un «lavoratore autonomo» ai sensi del regolamento n. 1408/71 e che pertanto non potesse avvalersi dell'art. 73 del medesimo regolamento.

    8 Ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71, emendato con effetto dal 15 gennaio 1986, «il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell'allegato VI».

    9 L'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 dispone che, ai fini dell'applicazione del regolamento, «i termini "lavoratore subordinato" e "lavoratore autonomo" designano rispettivamente:

    i) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi;

    ii) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva:

    - quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato o autonomo,

    oppure

    - in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento di cui all'allegato I, nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati o autonomi o di un regime di cui al punto iii), oppure, in assenza di un simile regime nello Stato membro in questione, quando corrisponda alla definizione di cui all'allegato I;

    (...)

    iv) qualsiasi persona coperta da assicurazione volontaria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento, nel quadro di un regime di sicurezza sociale di uno Stato membro istituito a favore dei lavoratori subordinati o autonomi o di tutti i residenti o di determinate categorie di residenti:

    - qualora eserciti un'attività subordinata o autonoma,

    oppure

    - qualora sia stata precedentemente coperta da assicurazione obbligatoria contro lo stesso evento nell'ambito di un regime istituito a favore dei lavoratori subordinati o autonomi dello stesso Stato membro;

    (...)».

    10 L'allegato I, parte I - «Lavoratori subordinati e/o lavoratori autonomi [art. 1, lett. a), punti ii) e iii), del regolamento]» -, C («Germania»), del regolamento n. 1408/71, dispone:

    «Se per l'erogazione delle prestazioni familiari è competente un'istituzione tedesca, conformemente al titolo III, capitolo 7 del regolamento, ai sensi dell'articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, si considera:

    a) lavoratore subordinato, la persona assicurata a titolo obbligatorio contro il rischio di disoccupazione o la persona che ottiene, in seguito a tale assicurazione, prestazioni in denaro dall'assicurazione malattia o prestazioni analoghe;

    b) lavoratore autonomo, la persona che esercita un'attività autonoma e che è tenuta:

    - ad assicurarsi o a versare contributi per il rischio vecchiaia in un regime previsto per lavoratori autonomi,

    o

    - ad assicurarsi nell'ambito dell'assicurazione pensione obbligatoria».

    11 Il Sozialgericht di Dortmund accoglieva poi il ricorso promosso dal signor Stoeber avverso il citato provvedimento 8 aprile 1991, per il periodo 1_ maggio 1988-31 dicembre 1991, data in cui erano terminati gli studi dell'interessata. Infatti, secondo il Sozialgericht di Dortmund, il signor Stoeber è un «lavoratore autonomo» ai sensi dell'art. 1, lett. a), i), del regolamento n. 1408/71, in quanto ha contratto un'assicurazione pensione facoltativa. Pertanto egli potrebbe avvalersi delle disposizioni dell'art. 73 del medesimo regolamento.

    12 In sede d'appello la convenuta impugnava tale sentenza dinanzi al giudice a quo. Dinanzi a quest'ultimo sosteneva che nel caso di specie vale unicamente il combinato disposto dell'art. 1, lett. a), ii), e dell'allegato I del regolamento n. 1408/71, che definisce i termini «lavoratore autonomo», ai sensi dell'art. 1, lett. a), ii), del regolamento n. 1408/71, nei casi in cui per l'erogazione delle prestazioni familiari di cui al titolo III del capitolo 7 del regolamento è competente un ente tedesco. Ora, conformemente alla parte I, C, lett. b), del detto allegato, il signor Stoeber non rientrerebbe nel regolamento n. 1408/71 poiché non è soggetto ad assicurazione obbligatoria.

    13 Nel procedimento C-5/95 il signor Piosa Pereira, cittadino spagnolo, svolgeva un'attività lavorativa in Germania ed era pertanto soggetto al regime di assicurazione obbligatoria malattia e vecchiaia sino al 9 settembre 1988. Dal 1_ aprile 1989, svolgeva un'attività lavorativa autonoma in Germania e dal 23 aprile seguente versava contributi volontari ad una cassa malattia locale.

    14 Il 31 ottobre 1989 il signor Piosa Pereira presentava domanda di versamento degli assegni familiari per i tre figli residenti in Spagna con il coniuge, da cui è separato di fatto. Il 7 agosto 1990 la domanda veniva respinta in quanto il richiedente non rientrava nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71 e non poteva quindi avvalersi dell'art. 73 del medesimo regolamento. Il provvedimento veniva confermato il 10 settembre 1990.

    15 Il signor Piosa Pereira presentava allora ricorso dinanzi al Sozialgericht di Dortmund il quale, il 24 settembre 1990, accoglieva la domanda dichiarando che egli poteva avvalersi dell'art. 73. Infatti, avendo egli sottoscritto un'assicurazione facoltativa malattia continuata, il signor Piosa Pereira rientrerebbe nell'ambito di applicazione ratione personae del regolamento in forza dell'art. 1, lett. a), punto i), del regolamento n. 1408/71. Quanto all'allegato I, esso si applicherebbe solo in quanto la sua portata si limiti ai regimi di cui all'art. 1, lett. a), punto ii), del medesimo regolamento.

    16 Il 12 novembre 1992 la convenuta nel processo a quo impugnava tale sentenza in sede d'appello dinanzi al giudice a quo.

    17 Quest'ultimo osserva che né il signor Stoeber né il signor Piosa Pereira hanno diritto, in forza della normativa tedesca, ad assegni per figli a carico residenti all'estero. Infatti l'art. 2, n. 5, prima frase, del BKGG esclude che si possano prendere in considerazione i figli che non abbiano il domicilio né la residenza abituale in Germania all'atto del calcolo delle prestazioni familiari.

    18 Il giudice a quo si domanda tuttavia se i ricorrenti nei processi a quo non possano, in quanto lavoratori autonomi, fondare le loro domande sull'art. 73 del regolamento n. 1408/71. Infatti a suo parere i due interessati possiedono i requisiti per poter essere considerati «lavoratori autonomi» ai sensi del regolamento n. 1408/71. Il signor Stoeber soddisfa le condizioni dell'art. 1, lett. a), punto iv), del regolamento n. 1408/71 in quanto lavoratore autonomo assicurato su base volontaria contro i rischi vecchiaia e malattia nell'ambito di un regime predisposto per i lavoratori subordinati cui era obbligatoriamente iscritto in precedenza. Quanto al signor Piosa Pereira, quest'ultimo soddisfa le condizioni di cui all'art. 1, lett. a), punti i) e iv), del regolamento n. 1408/71 in quanto lavoratore autonomo che ha contratto un'assicurazione facoltativa continuata contro il rischio di malattia nell'ambito di un regime predisposto per i lavoratori subordinati in base a periodi di assicurazione obbligatoria maturati in precedenza.

    19 Il giudice a quo rileva che invece gli interessati non soddisfano le condizioni previste dal combinato disposto dell'art. 1, lett. a), punto ii), secondo trattino, e dell'allegato I, parte I, C, lett. b), del regolamento n. 1408/71. Infatti, benché la normativa tedesca sugli assegni familiari istituisca un regime del settore «prestazioni familiari» [art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71] che si applica a tutti i residenti e le cui modalità di gestione non consentono di distinguere fra lavoratori subordinati e lavoratori autonomi, i ricorrenti nel processo a quo non soddisfano i criteri di cui all'allegato I, parte I, C, lett. b), cui fa rinvio il punto ii), secondo trattino, in quanto sono assicurati solo su base volontaria.

    20 Il giudice a quo ne conclude pertanto che, qualora si dovesse ritenere che il citato art. 1, lett. a), punto ii), definisce limitativamente, alla luce della normativa tedesca sugli assegni familiari, la nozione di «lavoratore autonomo», i ricorrenti non potrebbero avvalersi del citato art. 73.

    21 A questo proposito il giudice a quo sottolinea che la giurisprudenza e la dottrina tedesche ritengono che solo il citato punto ii) sia da prendere in considerazione qualora l'ente competente per l'erogazione delle prestazioni familiari sia tedesco. A suo parere le condizioni particolari previste nell'allegato I militerebbero infatti a favore dell'applicazione di tale disposizione in quanto lex specialis nell'ambito della normativa tedesca sugli assegni familiari. Il giudice a quo osserva che questa interpretazione presuppone l'applicazione dei punti i)-iv), ognuno in modo specifico, a rischi e regimi determinati. Questo punto di vista sarebbe corroborato dalla struttura del regolamento n. 1408/71, atteso che qualunque altra interpretazione farebbe venir meno lo scopo della definizione dell'allegato I, parte I, C.

    22 Il giudice a quo aggiunge che nella sentenza 3 maggio 1990, causa C-2/89, Kits van Heijningen (Racc. pag. I-1755), la Corte ha però dichiarato che l'espressione «lavoratore subordinato» indica ogni soggetto assicurato nell'ambito di uno dei regimi di previdenza sociale menzionati dall'art. 1, lett. a), contro gli eventi e alle condizioni indicati da detta norma. Secondo il giudice a quo si desume da questa impostazione che l'iscrizione ad uno dei regimi di cui all'art. 1, lett. a), implica che l'iscritto vada considerato come un lavoratore che può avvalersi delle varie disposizioni del regolamento n. 1408/71.

    23 Esitando fra queste due tesi, il giudice a quo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni:

    Nel procedimento C-4/95:

    «Se, ai fini del versamento di assegni familiari nella Repubblica federale di Germania, sia "lavoratore autonomo" ai sensi dell'art. 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71 chi eserciti in questo paese attività lavorativa autonoma rientrante nella definizione di "lavoratore autonomo" di cui all'art. 1, lett. a), punto iv), ma non in quella di cui al punto ii), seconda possibilità, prima ipotesi, in combinato disposto con l'allegato I, parte I, C, lett. b)».

    Nel procedimento C-5/95:

    «Se, ai fini del versamento di assegni familiari nella Repubblica federale di Germania, sia "lavoratore autonomo" ai sensi dell'art. 73 del regolamento (CEE) n. 1408/71 chi eserciti in questo paese attività lavorativa autonoma rientrante nella definizione di "lavoratore autonomo" di cui all'art. 1, lett. a), punti i) e iv), ma non in quella di cui al punto ii), seconda possibilità, prima ipotesi, in combinato disposto con l'allegato I, parte I, C, lett. b)».

    24 Con tali questioni il giudice a quo domanda in sostanza se l'art. 73 del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato, ai fini del versamento di assegni familiari in forza della normativa tedesca, nel senso che riguarda unicamente i lavoratori autonomi che rientrano nella definizione di cui al combinato disposto dell'art. 1, lett. a), punto ii), e dell'allegato I, parte I, C, lett. b), del medesimo regolamento.

    25 Ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71, emendato con regolamento n. 3427/89 a decorrere dal 15 gennaio 1986, il «lavoratore autonomo» soggetto alla normativa di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato come se risiedessero nel territorio di questo.

    26 L'ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 è definito dall'art. 2. Ai sensi del n. 1 del detto articolo il regolamento n. 1408/71 si applica, in particolare, ai «lavoratori subordinati o autonomi che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri».

    27 La nozione di «lavoratore autonomo» di cui alla detta disposizione è definita dall'art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71. Essa designa qualsiasi persona coperta da assicurazione nell'ambito di uno dei regimi previdenziali citati all'art. 1, lett. a), contro gli eventi e alle condizioni indicati nella detta norma (sentenza Kits van Heijningen, citata, punto 9).

    28 Si deve rilevare che persone che si trovino in una situazione come quella dei ricorrenti nei processi a quo rientrano nella definizione di «lavoratore autonomo», in particolare ai sensi dell'art. 1, lett. a), punto iv), del regolamento n. 1408/71, qualora siano assicurate su base volontaria contro la malattia o la vecchiaia, settori previdenziali cui si applica il regolamento n. 1408/71, nell'ambito di un regime previdenziale organizzato a favore dei lavoratori e qualora, in particolare, svolgano un'attività lavorativa autonoma.

    29 Tuttavia, dal dettato dell'allegato I, parte I, C, lett. b), cui fa rinvio l'art. 1, lett. a), punto ii), del regolamento n. 1408/71, emerge che solo i lavoratori assicurati a titolo obbligatorio nell'ambito di uno dei regimi ivi menzionati hanno diritto agli assegni familiari tedeschi in forza del titolo III, capitolo 7, del regolamento n. 1408/71.

    30 Di certo, secondo la giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenza 23 ottobre 1986, causa 300/84, Van Roosmalen, Racc. pag. 3097, punti 18 e 20), la nozione di «lavoratore autonomo» ai sensi del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretata in senso lato, tenuto conto della finalità con esso perseguita, che è quella di contribuire alla realizzazione, nella più ampia misura possibile, della libera circolazione dei lavoratori migranti, principio che costituisce uno dei fondamenti della Comunità.

    31 Tuttavia, come è stato giustamente osservato dal governo tedesco, quando ha fatto rientrare, mediante il regolamento n. 3427/89, i lavoratori autonomi nella sfera di applicazione dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71, il legislatore comunitario stesso ha avuto la possibilità di determinare quali di loro avrebbero fruito delle dette disposizioni. Infatti per quanto riguarda l'erogazione delle prestazioni familiari tedesche, il legislatore comunitario ha scelto come criterio l'assicurazione obbligatoria contro il rischio della vecchiaia in un regime di lavoratori autonomi o nell'ambito dell'assicurazione pensione obbligatoria.

    32 Consentire ad un lavoratore che si trovi in una situazione come quelle sottoposte al giudice a quo di invocare una delle altre definizioni di «lavoratore autonomo» previste dall'art. 1, lett. a), al fine di ottenere prestazioni previdenziali tedesche significherebbe privare di qualunque effetto utile la disposizione dell'allegato.

    33 Come è stato rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 32 delle conclusioni, questa tesi non può essere intaccata dalla citata sentenza Kits van Heijningen, in cui la Corte si è limitata a precisare l'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71, come definito dall'art. 2, ma non ha inteso risolvere i problemi posti dalle norme definitorie contenute all'art. 1, lett. a), del detto regolamento.

    34 Pertanto, nel caso in cui l'ente competente per l'erogazione delle prestazioni familiari sia un ente tedesco, la nozione di lavoratore autonomo ai sensi dell'art. 73 del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretata nel senso che riguarda unicamente le persone che possiedono i requisiti specifici di cui all'art. 1, lett. a), punto ii), secondo trattino, e all'allegato I, parte I, C, lett. b), atteso che le definizioni contenute all'art. 1, lett. a), punti i) e iv), si applicano eventualmente agli altri eventi contro cui il lavoratore si è assicurato su base volontaria.

    35 Conformemente alla citata disposizione dell'allegato I, lo status di lavoratore autonomo dipende in particolare dall'iscrizione ad un regime di assicurazione vecchiaia. Quanto ai lavoratori autonomi, il diritto tedesco consente loro di iscriversi ad un regime del genere entro un certo termine dopo l'inizio dell'attività lavorativa autonoma.

    36 A questo proposito si deve rilevare che nulla osta a che gli Stati membri limitino il beneficio degli assegni familiari alle persone che appartengono ad una comunità solidaristica costituita da un regime di assicurazione vecchiaia. Infatti gli Stati membri sono liberi di stabilire le condizioni cui è subordinato il diritto a prestazioni previdenziali, atteso che il regolamento n. 1408/71 ha unicamente una funzione di coordinamento.

    37 Tuttavia il BKGG concede gli assegni familiari a chiunque abbia il domicilio o la residenza abituale nel territorio su cui tale legge si applica qualora i figli a carico abbiano il domicilio o la residenza abituale nel medesimo territorio.

    38 Tale legge comporta pertanto un trattamento deteriore dei lavoratori migranti rispetto a quello riservato ai cittadini che non si sono avvalsi del diritto alla libera circolazione, poiché soprattutto i figli dei primi non risiedono nel territorio dello Stato membro che eroga le prestazioni.

    39 Poiché dagli atti di causa non emergono elementi atti a giustificare oggettivamente tale disparità di trattamento, essa dev'essere considerata discriminatoria e pertanto incompatibile con l'art. 52 del Trattato.

    40 Si deve precisare in proposito che, contrariamente alla fattispecie di cui alla sentenza 4 ottobre 1991 nella causa C-15/90, Middleburgh (Racc. pag. I-4655, punti 14 e 15), le norme che, nel settore della libertà di stabilimento, erano indispensabili per garantire in particolare che gli assegni venissero effettivamente devoluti al sostentamento dei figli a carico e per evitare il cumulo di tali assegni, nel caso di specie, sono state adottate dal legislatore comunitario per quanto riguarda i periodi controversi. In casi come quelli sottoposti al giudice a quo, spetta pertanto alle autorità nazionali applicare per analogia le dette norme che valgono per i lavoratori autonomi che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71.

    41 Le questioni sollevate dal giudice nazionale devono pertanto essere risolte dichiarando che l'art. 73 del regolamento n. 1408/71 dev'essere interpretato, ai fini del versamento di assegni familiari in forza della normativa tedesca, nel senso che riguarda unicamente i lavoratori autonomi che rientrano nella definizione di cui al combinato disposto dell'art. 1, lett. a), punto ii), e dell'allegato I, parte I, C, lett. b), del medesimo regolamento. Tuttavia, l'art. 52 del Trattato osta alla normativa nazionale che subordini la possibilità di prendere in considerazione i figli di un lavoratore autonomo nel calcolo delle prestazioni familiari al requisito della loro residenza nel detto Stato membro.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    42 Le spese sostenute dai governi tedesco e spagnolo nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale i presenti procedimenti costituiscono un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE

    (Quinta Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Landessozialgericht della Renania settentrionale-Vestfalia con ordinanza 25 novembre 1994, dichiara:

    L'art. 73 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, emendato con regolamento (CEE) del Consiglio 30 ottobre 1989, n. 3427, dev'essere interpretato, ai fini del versamento di assegni familiari in forza della normativa tedesca, nel senso che riguarda unicamente i lavoratori autonomi che rientrano nella definizione di cui al combinato disposto dell'art. 1, lett. a), punto ii), e dell'allegato I, parte I, C, lett. b), del medesimo regolamento. Tuttavia, l'art. 52 del Trattato CE osta alla normativa nazionale che subordini la possibilità di prendere in considerazione i figli di un lavoratore autonomo nel calcolo delle prestazioni familiari al requisito della loro residenza nel detto Stato membro.

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