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Document 61995CC0388

    Conclusioni dell'avvocato generale Saggio del 25 marzo 1999.
    Regno del Belgio contro Regno di Spagna.
    Art. 34 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 29 CE) - Regolamento (CEE) n. 823/87 - Vini di qualità prodotti in una regione determinata - Denominazioni di origine - Obbligo di imbottigliamento nella regione di produzione - Giustificazione - Conseguenze di una precedente pronuncia pregiudiziale - Art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE).
    Causa C-388/95.

    Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-03123

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1999:167

    61995C0388

    Conclusioni dell'avvocato generale Saggio del 25 marzo 1999. - Regno del Belgio contro Regno di Spagna. - Art. 34 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 29 CE) - Regolamento (CEE) n. 823/87 - Vini di qualità prodotti in una regione determinata - Denominazioni di origine - Obbligo di imbottigliamento nella regione di produzione - Giustificazione - Conseguenze di una precedente pronuncia pregiudiziale - Art. 5 del Trattato CE (divenuto art. 10 CE). - Causa C-388/95.

    raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-03123


    Conclusioni dell avvocato generale


    1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 13 dicembre 1995 il Regno del Belgio proponeva, sulla base dell'art. 170 del Trattato CE, un ricorso contro il Regno di Spagna diretto ad accertare che questo Stato, mantenendo in vigore il regio decreto n. 157/1988, e in particolare il suo art. 19, 1 b), che stabilisce l'obbligo di imbottigliare il vino Rioja nella zona di produzione, e impedendone in tal modo l'esportazione in botti, era venuto meno agli obblighi derivanti dall'art. 34 del Trattato CE, così come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza del 9 giugno 1992 nella causa C-47/90, Ets. Delhaize/Promalvin e AGE Bodegas Unidas SA (in prosieguo: la «sentenza Delhaize») (1).

    La normativa comunitaria

    2 Sono numerose le fonti di diritto comunitario che riguardano il settore vitivinicolo e che rilevano nell'esame del presente ricorso (2). Tali fonti saranno richiamate quando saranno analizzati nel merito gli argomenti dedotti dalle parti. Tenuto conto della sua importanza nell'economia della controversia, conviene tuttavia far cenno sin d'ora al regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823 (in prosieguo: il «regolamento n. 823/87») (3), che contiene un insieme di regole uniformi in materia di produzione e di controllo dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (in prosieguo: «v.q.p.r.d.» o «vini di qualità»).

    Gli artt. 1, n. 2, e 15 del regolamento n. 823/87 dispongono che soltanto i vini che rientrano nel campo di applicazione di tale regolamento e di altri «regolamenti specifici o d'applicazione e conformi alle prescrizioni definite dalle regolamentazioni nazionali» (cosidetti disciplinari di produzione) possono utilizzare menzioni riconosciute a livello comunitario (come, ad esempio, la menzione «v.q.p.r.d.») ovvero menzioni specifiche tradizionalmente usate negli Stati membri per designarli. In Ispagna rientrano tra le denominazioni tradizionali le menzioni «denominación de origen» e «denominación de origen calificada».

    Per quanto concerne, in particolare, il processo di produzione, il regolamento n. 823/87 individua e disciplina (in coordinamento con le disposizioni nazionali cui fa espressamente rinvio) più «elementi» caratterizzanti la produzione dei vini di qualità (4). Tali elementi comprendono la delimitazione della zona di produzione, i metodi e le tecniche di produzione e gli esami diretti a individuare le caratteristiche di tali vini. Viene lasciata agli Stati produttori la competenza a definire i metodi di produzione. Il n. 1 dell'art. 8 stabilisce infatti che i «metodi particolari di vinificazione e di elaborazione con i quali sono ottenuti i v.q.p.r.d. sono definiti, per ciascuno di questi vini, dagli Stati membri produttori interessati». Nel dodicesimo `considerando' dello stesso regolamento viene anche precisato che, «per quanto riguarda lo sviluppo delle caratteristiche qualitative particolari di ciascun v.q.p.r.d., occorre lasciare una certa libertà agli Stati membri di definire per ciascuno di questi vini i metodi di vinificazione e di elaborazione nell'ambito delle pratiche enologiche autorizzate nella Comunità». E' in particolare prevista, all'art. 18, la facoltà per i detti Stati di «definire, tenuto conto degli usi leali e costanti (...) tutte le condizioni di produzione e le caratteristiche complementari alle quali devono rispondere i v.q.p.r.d.». Il detto regolamento fissa inoltre, per ciascun metodo di produzione, alcuni criteri minimi che gli Stati sono comunque tenuti ad osservare (5).

    Per quanto riguarda gli esami cui devono essere sottoposti i vini, l'art. 13 (nel testo modificato del regolamento n. 2043/89) stabilisce che i «produttori sono tenuti a sottoporre i vini per i quali chiedono la designazione di v.q.p.r.d. agli esami analitico ed organolettico» e precisa a) che «l'esame analitico deve riguardare come minimo i valori degli elementi caratteristici del v.q.p.r.d. in causa, che figurano tra quelli enumerati nell'allegato I», (6) e b) che «l'esame organolettico deve riguardare il colore, la limpidezza, l'odore e il sapore». Il sedicesimo `considerando' del regolamento in questione spiega che tali esami sono stati previsti e resi obbligatori «per incoraggiare i produttori a sorvegliare costantemente il livello qualitativo dei v.q.p.d.r., soprattutto per quanto riguarda l'evoluzione delle loro caratteristiche particolari». L'art. 16 attribuisce agli Stati membri il compito di assicurare il controllo e la protezione dei vini di qualità (7). Si ricorda poi che il successivo regolamento n. 2048/89 (8), che disciplina la materia dei controlli per l'intero settore vitivinicolo, da un lato, attribuisce alla Commissione la competenza a intervenire in questo settore in collaborazione con i competenti organismi nazionali e, dall'altro, istituisce delle forme di collaborazione tra i vari organismi di controllo.

    La normativa nazionale

    3 La legge spagnola n. 25 del 2 dicembre 1970, relativa allo statuto della vigna, del vino e degli alcolici (in prosieguo: la «legge n. 25/70»), prevede il riconoscimento della «denominación de origen» (9) per determinati vini (10) e l'istituzione, per ciascun vino, di un comitato di tutela (Consejo Regulador). Questo comitato ha il compito: a) di elaborare un progetto di regolamento relativo all'uso della denominazione di origine, regolamento che viene poi adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura; b) di orientare, sorvegliare e controllare la produzione, l'elaborazione e la qualità dei vini recanti la dicitura «denominación de origen»; c) di promuovere il prestigio della denominazione sul mercato nazionale e sui mercati esteri; d) di perseguire qualunque uso illegittimo della denominazione; e) di assicurare la riscossione delle ammende e l'esecuzione delle sanzioni irrogate in forza della suddetta legge. Per quanto riguarda in particolare il vino Rioja, il regolamento predisposto dal comitato di tutela è stato adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura del 2 giugno 1976.

    4 Con il regio decreto 22 febbraio 1988, n. 157, sono state fissate le condizioni per la concessione della denominazione di origine «calificada». In particolare l'art. 19, n. 1, prevede che per ottenere la concessione è necessario: a) che il vino venga posto in commercio unicamente dopo essere stato imbottigliato nelle cantine di origine (bodegas de origen); b) che il comitato di tutela abbia effettuato controlli, dal momento della produzione sino a quello dell'immissione in commercio, sul quantitativo e sulla qualità del prodotto; e c) che sui contenitori vengano apposti, dalla cantina di origine, etichette o sigilli numerati (11). In base alle disposizioni transitorie dello stesso decreto la condizione sub a) è imposta ai vini esportati dal territorio spagnolo al termine di un periodo di cinque anni a far tempo dalla pubblicazione del medesimo, cioè a partire dal 24 febbraio 1993.

    5 L'8 settembre 1988 il comitato regolatore del vino Rioja emanava la circolare n. 17/88, nella quale si legge che il medesimo comitato aveva progressivamente aumentato la percentuale del vino venduto in bottiglia e ridotto quella del vino venduto in botti. Relativamente al vino esportato, il comitato rilevava che la percentuale venduta in botti era pari al 5% del commercio annuale totale. Esso quindi decideva di sopprimere anche tale percentuale vietando le esportazioni in botti e ciò «non solo per l'immagine e il prestigio di questo vino», ma anche per permettere l'attribuzione, allo stesso vino Rioja, della denominazione di origine calificada. Con decreto ministeriale del 3 aprile 1991 veniva riconosciuta la denominazione di origine qualificata al vino Rioja. A tale decreto è allegato il nuovo regolamento concernente la «Denominación de Origen Calificada Rioja» e il relativo comitato di tutela (12). Per quanto concerne in particolare l'obbligo dell'imbottigliamento del vino e le sue condizioni di circolazione, questo regolamento lascia pressoché inalterato il regime riguardante i vini a denominazione d'origine Rioja (13) e quindi prevede espressamente l'obbligo di imbottigliamento nella zona di origine.

    La sentenza Delhaize

    6 Nell'ambito di una controversia fra una società belga, la Delhaize, e altre due società, di cui una, la Promalvin, con sede in Belgio, ed una seconda, la Bodegas Unidas SA, con sede in Spagna, sorta a seguito della mancata esecuzione da parte di queste due ultime società di un contratto avente ad oggetto l'acquisto, da parte della Delhaize, di una partita di vino Rioja sfuso da imbottigliare in Belgio a cura dell'acquirente, il giudice adito chiedeva alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato, se la normativa spagnola - in particolare il regio decreto n. 157/88 - relativa alla produzione e al commercio dei vini di qualità, che imponeva l'imbottigliamento nella regione di produzione, costituisse una misura di effetto equivalente ad una restrizione all'esportazione ai sensi dell'art. 34 del Trattato.

    7 Rispondendo a tale quesito, la Corte dichiarava che «una normativa nazionale relativa ai vini a denominazione di origine che limiti il quantitativo di vino che può essere esportato sfuso e che autorizzi invece la vendita di vino sfuso all'interno della regione di produzione costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione vietata dall'art. 34 del Trattato CE».

    8 Quanto al punto, non contemplato nel quesito ma sollevato dal governo spagnolo nel corso della procedura, se le norme controverse possano considerarsi giustificate ai sensi dell'art. 36 del Trattato, e precisamente con riferimento alla tutela della proprietà industriale e commerciale (14), la Corte osservava che «spetta ad ogni Stato membro definire, nell'ambito delimitato del regolamento» n. 823/87, già citato, «le condizioni a cui è soggetto l'uso del nome di una zona geografica del suo territorio in quanto denominazione di origine atta a designare un vino proveniente da detta zona». La Corte aggiungeva che, «qualora dette condizioni costituiscano misure di cui all'art. 34 del Trattato, esse sono giustificate da esigenze inerenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale, ai sensi dell'art. 36 del Trattato, solo qualora siano necessarie per garantire che la denominazione di origine risponda al suo specifico scopo». Affermava inoltre che «la denominazione di origine ha lo scopo specifico di garantire che il prodotto cui è attribuita provenga da una zona geografica determinata e possieda talune caratteristiche particolari», e che, «di conseguenza, l'obbligo di imbottigliare il vino nella regione di produzione, in quanto costituisce una condizione per l'uso del nome di detta regione come denominazione di origine, è giustificato da esigenze volte a garantire che la denominazione di origine risponda al suo scopo specifico qualora l'imbottigliamento nella regione di produzione imprima al vino originario di detta regione caratteristiche particolari atte ad individuarlo, ovvero qualora l'imbottigliamento nella regione di produzione sia indispensabile al mantenimento delle caratteristiche specifiche acquisite dal vino» (punti 16, 17 e 18).

    9 La Corte, in sostanza, dichiarava che l'art. 34 è di ostacolo ad una normativa nazionale che imponga l'obbligo dell'imbottigliamento dei vini di qualità nella zona di produzione in quanto una tale normativa impedisce l'esportazione in botti di tali vini, ma, nel contempo, riconosceva che, in base all'art. 36, la stessa poteva comunque ritenersi giustificata se l'obbligo di imbottigliamento serviva a garantire che il prodotto proveniva da una determinata zona geografica e possedeva certe caratteristiche particolari. La Corte aggiungeva che, nel caso di specie, non era «stato dimostrato che l'imbottigliamento del vino [Rioja] nella regione di produzione fosse (...) un'operazione indispensabile al mantenimento delle caratteristiche specifiche da esso acquisite» (punto 19).

    10 La Corte inoltre negava che, a sostegno della legittimità comunitaria della normativa nazionale, potesse essere invocato il citato art. 18 del regolamento n. 823/87, in base al quale gli Stati membri possono definire, per i vini di qualità, condizioni di circolazione complementari o più rigorose di quelle imposte dal detto regolamento. Tale articolo, infatti, secondo la Corte, «non può essere interpretato nel senso che autorizza gli Stati membri a imporre condizioni in contrasto con le norme del Trattato relative alla circolazione delle merci» (punto 26).

    Nel merito

    11 Nel proprio ricorso il governo belga contesta alla Spagna la violazione degli artt. 34 e 5 del Trattato, deducendo che la normativa spagnola controversa sarebbe in contrasto con il diritto comunitario sulla libera circolazione delle merci e che inoltre la Spagna avrebbe omesso di adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza Delhaize.

    12 Per accertare l'inadempimento contestato al governo spagnolo occorre innanzittutto stabilire se la pertinente normativa spagnola sia contraria alle disposizioni comunitarie sulla circolazione delle merci, e in particolare all'art. 34 del Trattato, e al già richiamato art. 18 del regolamento n. 823/87, nonché, in caso di risposta affermativa a questo primo interrogativo, se detta normativa sia giustificata ai sensi dell'art. 36 del Trattato. Si dovrà dunque accertare se, prevedendo l'obbligo di imbottigliare il vino Rioja nella regione di produzione, la Spagna sia venuta meno agli obblighi derivanti dal diritto comunitario così come interpretato nella sentenza Delhaize.

    Sulla violazione dell'art. 34

    13 Il governo belga, sostenuto dalla Danimarca, dai Paesi Bassi, dal Regno Unito e dalla Finlandia, assume che il governo spagnolo avrebbe violato l'art. 34 del Trattato, come interpretato nella sentenza Delhaize, per il fatto di non avere né soppresso né modificato il regio decreto n. 157/88, e in particolare il suo art. 19, 1 b), che prevede, tra le condizioni richieste per poter designare un vino con la denominazione d'origine, quella che lo stesso sia stato imbottigliato in una cantina situata all'interno della zona di produzione. Poiché è pacifico che, sino ad oggi, non sono state modificate né la regolamentazione comunitaria né quella spagnola, con riferimento alle quali la Corte ha emesso la sentenza Delhaize, il ragionamento della Corte conserva, secondo lo Stato ricorrente, tutta la sua valenza con la conseguenza che, in questa sede, la Corte non potrebbe che confermare l'incompatibilità della normativa spagnola rispetto al diritto comunitario.

    14 Il governo spagnolo sostiene al contrario che la propria legislazione sarebbe conforme all'art. 34 del Trattato dal momento che essa non limiterebbe l'esportazione del vino di qualità in botti, ma stabilirebbe unicamente il divieto di qualsiasi uso illegittimo e non controllato della denominazione d'origine. In sostanza, afferma il governo spagnolo, il vino prodotto nella regione Rioja potrebbe essere liberamente esportato in botti al di fuori della zona di produzione ed ivi imbottigliato, anche se, in questo caso, non potrebbe essere commercializzato con la denominazione di origine Rioja.

    15 Tale tesi non persuade. Basti al riguardo ricordare che la Corte ha già affermato, nella sentenza Delhaize, che una normativa nazionale come quella in esame «ha l'effetto di restringere specificamente le correnti di esportazione del vino sfuso e di provocare pertanto un vantaggio particolare alle imprese di imbottigliamento ubicate nella regione di produzione» (punto 14) (15).

    16 Si aggiunga che l'argomento del governo spagnolo, tratto dal rilievo che anche all'interno della zona di produzione la vendita del vino in botti sarebbe consentita soltanto tra cantine iscritte nei registri del comitato di tutela e subordinata ad un'apposita autorizzazione, non ha alcuna incidenza nell'apprezzamento circa la sussistenza della violazione dell'art. 34, dal momento che resta inalterata l'impossibilità assoluta per i produttori di esportare in botti fuori del territorio nazionale. Un'autorizzazione, infatti, è prevista soltanto per la vendita (e dunque per il trasporto) di vini in botti all'interno della zona di produzione (16). Sussiste, dunque, come ha rilevato l'avvocato generale nella causa Delhaize, «una disparità di trattamento in quanto è possibile per i produttori di vino effettuare vendite nella regione di produzione di vino non ancora imbottigliato, mentre non è possibile fare la stessa cosa al di fuori della regione» (paragrafo 29 delle conclusioni). Si aggiunga che, anche se indubbiamente l'art. 18 consente agli Stati di introdurre nei rispettivi ordinamenti disposizioni che possono risolversi in restrizioni alla circolazione intracomunitaria dei vini, tali restrizioni tuttavia, come affermato dalla Corte nella sentenza Delhaize del 1992, non possono avere l'ampiezza di quelle contenute nella normativa spagnola, considerato che quest'ultima si risolve in un sostanziale divieto di esportazione del vino di qualità in botti e pertanto contrasta manifestamente con le regole del Trattato CE sulla circolazione delle merci.

    17 In definitiva, l'interpretazione data dalla Corte nella sentenza Delhaize in ordine al rapporto fra la normativa spagnola e l'art. 34 del Trattato è senz'altro da confermare, non essendo sopravvenuto alcun elemento di fatto o di diritto che giustifichi un mutamento di orientamento.

    18 Infine, sono manifestamente privi di fondamento gli argomenti che il governo spagnolo, sempre nell'intento di dimostrare la legittimità comunitaria della propria normativa sui vini di qualità, ritiene di trarre dal fatto che la sentenza Delhaize non si pronuncerebbe sull'illegittimità della normativa spagnola, considerato che essa riguarderebbe soltanto le disposizioni comunitarie in materia e prenderebbe in considerazione altresì, più in generale, le normative di tutti gli Stati membri sui vini di qualità. Basti osservare in proposito che la sentenza Delhaize, contrariamente a quanto afferma la difesa del governo spagnolo, prende puntualmente in considerazione la normativa spagnola sui vini di qualità dichiarandone espressamente l'incompatibilità rispetto all'ordinamento comunitario.

    19 Non rimane, dunque, che constatare che la normativa spagnola per cui è causa è contraria all'art. 34 del Trattato CE in quanto ha l'effetto di restringere specificamente le correnti d'esportazione di vino Rioja e di produrre una disparità di trattamento fra il commercio interno e quello di esportazione a scapito di quest'ultimo, e ciò a detrimento delle industrie di imbottigliamento situate all'estero.

    Sull'applicazione dell'art. 36 del Trattato

    20 Conviene rammentare, a titolo preliminare, che nella sentenza Delhaize la Corte ha affermato che «l'obbligo di imbottigliare il vino nella regione di produzione, in quanto costituisce una condizione dell'uso del nome di detta regione come denominazione di origine, è giustificato da esigenze volte a garantire che la denominazione di origine risponda al suo scopo specifico». Ciò, secondo la Corte, si verifica solamente nel caso in cui «l'imbottigliamento nella regione di produzione imprima al vino (...) caratteristiche particolari atte ad individuarlo, ovvero qualora l'imbottigliamento nella regione di produzione sia indispensabile al mantenimento delle caratteristiche specifiche acquisite dal vino». Muovendo da queste premesse di ordine generale, la Corte, riferendosi al caso concreto del vino prodotto nella regione Rioja, ha tuttavia ritenuto che, nella specie, non sussistevano le condizioni per dare applicazione all'art. 36 dal momento che non era stato «dimostrato che l'imbottigliamento del vino [Rioja] nella zona di produzione fosse un'operazione che gli conferiva caratteristiche particolari ovvero un'operazione indispensabile al mantenimento delle caratteristiche specifiche da esso acquisite».

    21 Resta dunque da stabilire se nella presente procedura una tale dimostrazione sia stata data. In questa prospettiva occorre accertare, alla stregua delle risultanze processuali, se l'obbligo di imbottigliare nella zona di produzione il vino Rioja sia giustificato, ex art. 36 del Trattato, da esigenze inerenti alla tutela della proprietà industriale e commerciale e in particolare dall'esigenza di garantire che la denominazione di origine Rioja possa assolvere alla sua funzione.

    22 Su tale questione, centrale nell'economia della presente controversia, le parti hanno assunto due differenti orientamenti. Gli Stati importatori di vino, vale a dire il Belgio e tutti gli Stati intervenuti a suo sostegno (Danimarca, Paesi Bassi, Finlandia e Regno Unito), si sono espressi nel senso che l'imbottigliamento in loco non sarebbe un'operazione necessaria a garantire la qualità del vino e a proteggerne la reputazione. Gli Stati produttori ed esportatori (Spagna, Italia e Portogallo) hanno invece sostenuto che l'imbottigliamento in loco sarebbe indispensabile per conseguire le anzidette finalità. La stessa posizione è stata assunta dalla Commissione, la quale ha così modificato la propria linea rispetto alla menzionata causa pregiudiziale Delhaize.

    In particolare, secondo il governo spagnolo, l'obbligo di imbottigliamento dei vini a denominazione di origine calificada nel luogo di produzione sarebbe giustificato essenzialmente per due motivi: in primo luogo, perché l'esportazione del vino Rioja sfuso in uno Stato straniero comporta il trasporto in botti per distanze considerevoli con la conseguenza che le caratteristiche specifiche del medesimo vino potrebbero risultare alterate; in secondo luogo, perché la circolazione di un vino di qualità inferiore, il quale sia designato con la denominazione di origine calificada, propria del vino imbottigliato nella zona di origine, potrebbe pregiudicare la reputazione del prodotto di cui è causa.

    23 Ciò posto, per stabilire se, nella specie, le limitazioni alla circolazione del vino Rioja derivanti dall'obbligo di procedere al suo imbottigliamento nella regione di produzione siano giustificabili ai sensi dell'art. 36 del Trattato, occorre, da un lato, accertare in via di fatto se procedere all'imbottigliamento fuori della zona di produzione abbia (o possa avere) conseguenze sulla qualità del prodotto e considerare poi se tali conseguenze possano compromettere la reputazione dei produttori del vino Rioja titolari di un diritto di proprietà industriale e commerciale tutelabile ai sensi dell'art. 36 del Trattato. L'esame del primo punto ha carattere tecnico e dovrà quindi tener conto dei pareri espressi dai periti di parte; quello del secondo punto riguarda la reputazione del vino e pertanto si collega agli interessi, di cui la denominazione di origine è espressione, ed agli strumenti che l'ordinamento comunitario appresta per la tutela di questi interessi.

    a) Le conseguenze dell'imbottigliamento «non in loco» sulla qualità del vino

    24 Quanto agli effetti delle operazioni di imbottigliamento sulla qualità del vino, i periti sono concordi nel ritenere che tali operazioni non si risolvano in un mero riempimento di vuoti, dal momento che di norma comportano, prima del travaso vero e proprio, una serie di complessi interventi enologici (filtrazione, chiarificazione, trattamento a freddo, etc.), che, se non sono eseguiti a regola d'arte, possono compromettere la qualità e modificare le caratteristiche del vino.

    Come ha dichiarato in udienza il perito della Commissione, il professor Alain Bertrand, tali operazioni sono ancora più complesse e quindi abbisognano di particolari mezzi e di personale specializzato allorché occorre correggere, mediante apposite procedure manipolative, l'ossidoriduzione che il vino può aver subito per il fatto di essere stato trasportato in botti per centinaia di chilometri (17); tali interventi comporterebbero modificazioni del colore, del gusto e dell'aroma del prodotto. Il perito della Commissione ha quindi sostenuto di essere convinto «a titre personnel, après trente années de recherche en oenologie, que, sans qu'il soit possible de le démontrer de manière irréfutable, les caractères intrinsèques d'un vin d'une appellation donnée seraient certainement mieux préservés si les raisins étaient acheminés au lieu d'élaboration finale du vin, sans transport du vin avant la mise en bouteilles». Egli comunque ha affermato che non può quindi escludersi in maniera assoluta che le caratteristiche specifiche del vino possano essere preservate anche allorché il vino venga imbottigliato fuori della zona di produzione; perché ciò si verifichi è però indispensabile che il trasporto avvenga in condizioni perfette e che tutte le operazioni che precedono e accompagnano l'imbottigliamento siano eseguite a regola d'arte. A questo proposito lo stesso professor Bertrand ha dichiarato nella procedura orale che, «lorsque le vin est pompé dans la citerne de transport, il est oxydé, immanquablement. Lorsque ce transport s'effectue pendant une longue période, une partie de cet oxygène est consommée par le vin, la moitié, environ, pendant deux ou trois jours, surtout si la température est un peu élevée. Lorsqu'il est pompé de nouveau pour être déchargé dans les récipients du négociant éleveur, il est de nouveau oxydé. Entre-temps, se créent (...) des peroxydes qui créent des transformations beaucoup plus nuisibles au vin que le simple pompage une fois, qui a lieu lors de la mise en bouteilles».

    25 Il perito del Regno Unito esprime sulla questione un giudizio che, nella sostanza, non si discosta in modo apprezzabile da quello del professor Bertrand. Egli infatti sostiene, nella sua relazione, che, quando l'imbottigliamento avviene fuori della zona di produzione, la qualità originaria del vino può essere ancora garantita qualora il trasporto venga effettuato nel rispetto di determinati accorgimenti tecnici e in particolare utilizzando recipienti ermetici che mantengono bassa la temperatura. Lo stesso perito osserva comunque che il rischio di ossidazione, che potrebbe subire il vino trasportato al di fuori della zona di produzione, sussiste anche nel caso in cui il vino sia trasportato all'interno della medesima zona e che, pertanto, anche in quest'ultimo caso, se si vuole evitare (o almeno ridurre) tale rischio, le operazioni di pompaggio devono essere effettuate nel rispetto di determinate regole tecniche e prendendo gli stessi accorgimenti.

    26 Dalle dichiarazioni rese dai consulenti e testé riportate risulta dunque che il trasporto di vino in botti dà, o quantomeno può dar luogo ad una modificazione del prodotto - e ciò in relazione all'aroma, al gusto e al colore -, e che questi inconvenienti possono essere evitati se il trasporto viene effettuato rispettando certe prescrizioni tecniche. Risulta infine che le operazioni di imbottigliamento sono tecnicamente complesse e possono comportare, se non vengono eseguite a regola d'arte, apprezzabili modificazioni della qualità e delle caratteristiche del vino.

    27 Così stando le cose, il solo modo appropriato per dare a produttori e consumatori la garanzia della qualità del prodotto imbottigliato a cura dell'acquirente in un Paese diverso da quello di produzione consiste nel sottoporre le operazioni di imbottigliamento a controlli sistematici nel paese in cui le operazioni stesse vengono compiute. Resta ora da vedere se e quali controlli sulla qualità del vino, e quindi sulle eventuali alterazioni del vino trasportato in botti, siano consentiti o imposti nella normativa comunitaria.

    28 Orbene, come è stato già ricordato, il regolamento n. 823/87 obbliga, all'art. 13, i produttori ad effettuare una serie di esami analitici ed organolettici al fine di poter designare il proprio vino come v.q.p.r.d., ma impone tali esami ai soli produttori e non specifica in quale momento gli stessi debbano essere eseguiti. La Commissione ha osservato in proposito, nella procedura orale, che negli Stati produttori di vino tali esami devono essere effettuati prima e/o dopo l'imbottigliamento.

    Inoltre, il citato regolamento n. 2048/89, che contiene norme generali relative ai controlli nel settore vitivinicolo, prevede più controlli nelle differenti fasi di produzione e in quella della commercializzazione. Tale regolamento, infatti, al fine di prevenire le infrazioni alla normativa sul vino, attribuisce ad agenti della Commissione il compito «di intervenire in questo settore in collaborazione con gli organismi incaricati dagli Stati membri di effettuare i controlli nel settore vitivinicolo» (art. 1 , n. 1). L'art. 8 di tale regolamento prevede inoltre delle forme di collaborazione orizzontale tra gli organismi di controllo nazionali, stabilendo che, su richiesta motivata del competente organismo di uno Stato membro, l'organismo corrispondente dello Stato in cui si trova il vino da controllare «attua o prende le iniziative necessarie per effettuare una sorveglianza speciale o far eseguire controlli atti a raggiungere gli obiettivi perseguiti» (art. 8, n. 2). L'organismo richiedente, d'intesa con quello «interpellato», può anche inviare propri agenti nello Stato membro in cui si trova il vino, con l'incarico di raccogliere informazioni relative all'applicazione della normativa vitivinicola o di effettuare delle operazioni di controllo (art. 8, nn. 4 e 5). In tale ambito i predetti agenti «possono chiedere ad un organismo competente di un altro Stato membro di procedere al prelievo di campioni» per poi disporne ai fini delle analisi (artt. 12 e 13).

    Controlli sul vino immesso in commercio al di fuori dello Stato membro di produzione sono previsti anche nel regolamento n. 2392/89 del Consiglio, che contiene le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini (18). L'art. 42 di tale regolamento stabilisce che gli «organismi competenti in materia di sorveglianza e di controllo dei prodotti di cui al presente regolamento possono, osservando le norme generali di procedura adottate da ciascuno Stato membro, esigere dall'imbottigliatore o da una persona che ha partecipato alla commercializzazione e di cui figura una menzione nella designazione o nella presentazione di questi prodotti la prova dell'esattezza delle menzioni utilizzate per la designazione o la presentazione, concernenti la natura, l'identità, la qualità, la composizione, l'origine o la provenienza del prodotto in questione o dei prodotti utilizzati durante l'elaborazione dello stesso». La richiesta di prova può provenire dall'organismo competente dello Stato membro in cui è stabilito l'imbottigliatore, oppure da un organismo competente di un altro Stato membro. In quest'ultimo caso tale organismo «fornisce all'organismo competente del paese in cui è stabilito l'imbottigliatore tutti gli elementi utili che consentano a detto organismo di esigere la prova in questione (...)». Nel caso in cui, poi, «gli organismi competenti constatino che tale prova non è fornita, le menzioni in questione sono considerate come non conformi al presente regolamento».

    Infine, il regolamento n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei vini (19), contiene una serie di regole uniformi circa la documentazione necessaria al trasporto dei prodotti vitivinicoli nel territorio comunitario. Esso stabilisce, all'art. 3, n. 1, che le persone, «che effettuano o fanno effettuare il trasporto di un prodotto vitivinicolo, devono redigere, sotto la loro responsabilità, un documento che scorti il trasporto stesso», denominato «documento di accompagnamento». Tale documento «vale come attestato di denominazione d'origine per i v.q.p.r.d. o di designazione di provenienza per i vini da tavola aventi diritto ad un'indicazione geografica» se tali diciture «sono state autenticate dall'organismo competente mediante l'apposizione del proprio timbro, l'indicazione della data e la firma del responsabile, secondo i casi» [art. 7, n. 1, lett. c)]. Informazioni complementari sono richieste per il trasporto di prodotti vitivinicoli sfusi (art. 3, n. 4), che come tali sono «maggiormente esposti a manipolazioni fraudolente rispetto ai prodotti già imbottigliati» (sesto `considerando').

    29 Quanto alle legislazioni nazionali in materia si rileva, sulla base delle indicazioni fornite dalle parti, che in alcuni Stati membri sono espressamente fissati i tempi e i modi dei controlli da effettuarsi sui vini di qualità. La legislazione spagnola, in particolare, prevede che i vini di qualità devono essere sottoposti ad esami organolettici e analitici (art. 10, n. 2, del regio decreto n. 157/1988). Per il vino Rioja, poi, è previsto che il comitato di tutela effettui controlli di qualità partita per partita prima dell'attribuzione della denominazione d'origine «calificada» (art. 15 del decreto ministeriale del 3 aprile 1991). Pertanto, per i vini trasportati sul territorio nazionale, il controllo è accurato ed è ben più specifico rispetto a quello cui è sottoposto il vino sfuso trasportato all'estero (20). E' inoltre emerso, da quanto dichiarato dalle parti nel corso della procedura orale, che non in tutti gli Stati membri sono previsti dei controlli sistematici sulla qualità del vino importato (21). E' questo, ad esempio, il caso del Belgio. Lo stesso rappresentante del governo belga ha infatti riconosciuto che i controlli eseguiti sui vini venduti sul territorio nazionale sono generalmente quelli previsti nel regolamento n. 2238/93 sul trasporto dei vini, i quali concernono unicamente l'aspetto contabile, quello quantitativo e quello genericamente definito «sanitario»: si tratta dunque di controlli che non riguardano in alcun modo le caratteristiche enologiche del prodotto e non possono quindi fornire a produttori e consumatori alcuna garanzia in ordine alla qualità del vino.

    30 Pertanto, a parte i controlli effettuati obbligatoriamente dagli Stati produttori ai sensi dell'art. 13 del regolamento n. 823/87, il vino esportato in un altro Stato membro può non subire ulteriori controlli di qualità prima della vendita al consumatore finale. Si deve dunque concludere nel senso che, stando alle fonti comunitarie in vigore, non vi è allo stato l'obbligo ma solo la possibilità, per le autorità dello Stato di importazione, di effettuare controlli generalizzati ed adeguati sulla qualità del vino importato in botti ed imbottigliato in loco.

    31 Ci si deve chiedere a questo punto se l'imbottigliamento nella regione di produzione costituisca ancora oggi la sola garanzia adeguata che il vino di qualità, nel momento in cui viene immesso al consumo, possieda le proprie caratteristiche specifiche o quantomeno che, con l'imbottigliamento, tali catteristiche non abbiano subito alcuna modifica. Non c'è dubbio che l'effettuazione delle operazioni di imbottigliamento nella regione di produzione è importante per garantire che il vino possieda le qualità e le caratteristiche legate alla sua origine. Basti considerare che, come rilevato dal governo spagnolo, quando l'imbottigliamento viene effettuato nel luogo di produzione, il vino non deve essere sottoposto a quelle complesse manipolazioni che sono invece indispensabili per porre rimedio alle modificazioni che esso subisce in caso di esportazione. Inoltre, anche in caso di trasporto all'interno della regione di produzione, non solo il rischio di una modificazione del medesimo appare meno probabile, in ragione della minore distanza che intercorre tra il luogo in cui il vino è prodotto e quello in cui è imbottigliato (nella regione Rioja la distanza massima è, secondo i dati forniti dallo Stato convenuto e non contestati dalle altri parti in causa, pari a 100 Km), ma un'eventuale alterazione del vino sarebbe comunque rilevata dagli accurati controlli cui il prodotto è sottoposto prima di essere contrassegnato con la denominazione di origine calificada Rioja (22). Resta da vedere se una tale situazione giustifichi l'imposizione dell'obbligo di procedere all'imbottigliamento esclusivamente nella regione di produzione quale condizione perché il vino possa essere contrassegnato con la denominazione di qualità. La risposta al quesito non può che essere affermativa per le ragioni che qui di seguito si riassumono. Occorre invero considerare che, stante il rischio effettivo di alterazione della qualità e delle caratteristiche del vino per effetto del trasporto dello stesso a distanze considerevoli e dell'esecuzione delle operazioni di imbottigliamento in una regione diversa da quella di produzione, e soprattutto tenuto conto del fatto che la normativa comunitaria non impone adeguati controlli sul prodotto nel Paese ove si procede all'imbottigliamento e che, comunque, di fatto tali controlli non vengono effettuati in tutti i Paesi in modo adeguato, lo Stato produttore, per proteggere i propri vini di qualità, deve essere libero di disporre che siano contrassegnati con la denominazione di qualità unicamente i vini le cui fasi di produzione e il cui imbottigliamento si siano svolti nella sola zona in cui vi è la certezza che tutte le relative operazioni sono state eseguite a regola d'arte, ciò che ragionevolmente può presumersi quando tali operazioni hanno luogo nella zona di produzione sotto il controllo dei produttori, vale a dire degli operatori maggiormente interessati a garantire la qualità del prodotto. Questa conclusione non pare discostarsi da quanto affermato dalla Corte nella sentenza Pennacchiotti del 27 marzo 1990, causa C-315/88, in relazione all'obbligo imposto dal legislatore nazionale di compiere, nella zona di origine, le operazioni di vinificazione dei vini di qualità. In tale sentenza il regolamento n. 823/87 è stato interpretato nel senso che esso impone «che tutte le operazioni o tutti gli immagazzinamenti relativi a prodotti in corso di vinificazione che non hanno ancora acquisito la qualità di v.q.p.r.d. o v.s.q.p.r.d. abbiano luogo all'interno della regione determinata di produzione» (23).

    32 Potrebbe apparire che la Corte, nella sentenza Delhaize, abbia adottato un orientamento diverso e non compatibile con l'analisi ora proposta, ma a ben vedere questa non coincidenza è solo apparente. Infatti, come già si è visto, in realtà la Corte in quella sentenza si è limitata a valutare il caso con riferimento agli elementi che le parti le avevano allora offerto. Ma la situazione oggi è mutata. Vi sono in atti molteplici e coerenti indicazioni tecniche in ordine all'incidenza sulla qualità del vino delle operazioni di trasporto e di imbottigliamento, nonché precisi elementi fattuali in ordine all'esecuzione dei controlli - con particolare riguardo al Belgio - al momento dell'imbottigliamento nel luogo di importazione: queste indicazioni e questi elementi conducono con chiarezza ad una valutazione del caso di specie che diverge da quella risultante dallo specifico contesto della precedente procedura pregiudiziale.

    b) Le conseguenze dell'imbottigliamento «non in loco» sulla reputazione dei vini di qualità

    33 Per giustificare le misure restrittive all'esportazione del vino Rioja, il governo spagnolo, oltre a rilevare il rischio di alterazione della qualità del prodotto a causa del trasporto in autobotti per lunghe distanze - aspetto della controversia di cui sin qui ci siamo occupati -, deduce altresì che la circolazione di un vino designato con la denominazione di origine calificada Rioja, ma imbottigliato al di fuori della zona di origine e quindi privo delle caratteristiche specifiche del tradizionale vino Rioja recante la stessa denominazione, comprometterebbe l'attuale reputazione di tale vino. Il Rioja infatti, rileva lo Stato convenuto, è un vino destinato ad una particolare clientela e quindi non potrebbe essere messo in commercio senza che sia assicurato il rispetto del procedimento tradizionale di produzione che si completa con l'imbottigliamento nella zona di origine. Segue che la legislazione spagnola sarebbe finalizzata a tutelare la reputazione della denominazione di tale vino e quindi il connesso diritto di proprietà industriale e commerciale di cui godono i produttori della zona del Rioja.

    Le altre parti in causa non contestano che il vino Rioja goda di una particolare reputazione tra i consumatori, ma prospettano argomenti diversi per dimostrare che l'imbottigliamento in una zona diversa dalla zona di produzione non sia connessa a tale reputazione. Il governo belga rileva che tale reputazione riposa non solo sulla qualità che il vino ha acquisito in virtù della stretta osservanza di specifiche prescrizioni di produzione, più rigorose rispetto a quelle relative alla produzione dei vini da tavola, ma anche sull'eccellente lavoro dei commercianti che, per un lungo periodo, hanno investito tempo e denaro per far conoscere ed apprezzare il vino ai consumatori. Il Regno Unito poi sostiene che la reputazione del vino Rioja è sorta in un'epoca in cui tale vino veniva esportato sfuso, con la conseguenza che il nome Rioja sarebbe associato ad un vino proveniente dalla regione Rioja, ma non necessariamente imbottigliato nella regione stessa.

    34 Il riferimento alla reputazione del vino Rioja che il governo spagnolo sviluppa nelle sue difese richiama l'attenzione sull'esistenza di uno specifico interesse collegato a determinate caratteristiche del prodotto, interesse che solo in parte sarebbe tutelato attraverso le disposizioni di diritto comunitario relative alla denominazione d'origine e agli strumenti volti ad assicurarne l'uso esclusivo. Si esaminerà quindi qui di seguito, in primo luogo, quale sia la specifica reputazione del prodotto in esame e si vedrà poi se e in quali limiti il diritto comunitario derivato sia idoneo a garantire il rispetto della reputazione del vino di qualità Rioja; infine si esaminerà, se e in quale misura la legislazione nazionale per cui è causa possa essere giustificata ai sensi dell'art. 36 del Trattato come contenente una misura di tutela della denominazione di origine Rioja.

    35 Quanto al primo aspetto, è a mio parere indubbio che il Rioja è un vino indirizzato ad un pubblico particolarmente esigente quanto alla qualità e all'integrità del prodotto. L'appellativo «denominación de origen calificada» serve infatti a designare vini di elevata qualità per i quali tutte le fasi della produzione e lo stesso imbottigliamento siano stati realizzati sotto la direzione e il controllo del produttore. Ciò è confermato dalle rigorose prescrizioni che i produttori devono osservare per poter beneficiare di tale denominazione. Al riguardo ricordo che, secondo i dati forniti dalla Commissione, solo il 10% dei vini di qualità esportati nella Comunità europea sono soggetti all'obbligo dell'imbottigliamento nella zona di produzione. Ebbene, stante la reputazione di questi vini, non si può escludere che lo stesso pregiudizio sia riconducibile al segno distintivo che li identifica, e quindi, nella specie, alla denominazione di origine che figura sull'etichetta apposta sulle bottiglie. Ora, considerando che la denominazione di origine ha tra i suoi scopi non solo quello di indicare il luogo di provenienza, ma anche quello di salvaguardare la reputazione che un determinato prodotto ha acquisito sul mercato, il diritto alla conservazione della reputazione, dedotto dallo Stato convenuto, è da ritenere degno di tutela nell'ambito dell'ordinamento giuridico comunitario.

    Il governo spagnolo prospetta sostanzialmente questa tesi quando sostiene che la denominazione di origine persegue essenzialmente due finalità: a) garantire che il prodotto proveniente da una zona geografica determinata presenti talune caratteristiche particolari e risponda alle prescrizioni di qualità fissate da un'autorità pubblica; b) impedire, mediante il riconoscimento del diritto di esclusiva, che i produttori di altre zone utilizzino tale denominazione, sfruttando la reputazione ad essa connessa. La Commissione aggiunge che la funzione della denominazione d'origine, la quale consiste nella garanzia di origine e di qualità di un prodotto, non può essere pienamente assolta se non è tutelato il diritto di proprietà industriale di chi ha titolo all'uso della denominazione. Diritto, quest'ultimo, che si identificherebbe con il patrimonio commerciale del titolare della denominazione di origine e quindi con la sua reputazione.

    Ritengo che tali argomenti, tesi a dimostrare che la denominazione di origine costituisce uno strumento volto a salvaguardare la reputazione di un prodotto e che essa deve essere tutelata anche sotto tale specifico profilo, siano fondati. La reputazione di un prodotto, infatti, non può essere dissociata dalla notorietà e dal prestigio del segno distintivo che costituisce un elemento di identificazione del medesimo prodotto sul mercato; pertanto un mezzo per salvaguardare la medesima reputazione è quello di tutelarne il segno distintivo. Ricordo che già nella nota sentenza Hoffmann La Roche del 1978 (24) la Corte, riferendosi al marchio - il quale, come la denominazione di origine, è un segno distintivo del prodotto -, ha affermato che «l'oggetto del diritto al marchio è, fra l'altro, il garantire al titolare il diritto esclusivo del diritto del marchio (...) tutelandolo, in tal modo, contro eventuali concorrenti che intendessero sfruttare la posizione e la reputazione del marchio smerciando prodotti abusivamente contrassegnati con il marchio stesso» (punto 7). Ora, non vi è dubbio che un'analoga tutela della reputazione del prodotto debba essere riconosciuta ai produttori di un vino che si fregia di una denominazione di origine. Anche nella sentenza Exportur la Corte si è espressa nel senso di ritenere rilevante e degna di tutela la reputazione di un segno distintivo. Essa ha affermato che «le denominazioni geografiche [le quali costituiscono, come le denominazioni di origine, dei segni distintivi registrati ai sensi del regolamento n. 2081/92] che siano usate per dei prodotti per i quali non si può dimostrare che debbano un sapore particolare ad un determinato terreno e che non siano stati ottenuti secondo requisiti di qualità e norme di fabbricazione stabiliti da un atto delle pubbliche autorità (...) possono ciò nondimeno godere di una grande reputazione presso i consumatori e costituire per i produttori, stabiliti nei luoghi che esse designano, un mezzo essenziale per costituirsi una clientela». Da ciò la Corte ha tratto la conseguenza che le denominazioni geografiche «devono quindi essere tutelate» (25). Allo stesso modo, nella sentenza su «la méthode champenoise», la Corte ha affermato che, al fine di realizzare l'obiettivo della denominazione d'origine o delle indicazioni di provenienza è essenziale che «il produttore non possa trarre profitto, per i propri prodotti, dalla reputazione commerciale conseguita da produttori di altre regioni per prodotti simili» (26).

    36 Lo Stato ricorrente ha rilevato che per non pregiudicare la reputazione del vino Rioja basterebbe segnalare sull'etichetta che il vino è stato imbottigliato in una regione diversa da quella di produzione. Questa tesi però non può essere condivisa. Come infatti rilevano i governi spagnolo e italiano, tale menzione avrebbe l'effetto opposto a quello voluto, nel senso che finirebbe per compromettere la reputazione del prodotto. Questo risultato negativo appare inevitabile laddove si tratta di beni, come il vino Rioja, aventi particolari caratteristiche e la cui produzione è effettuata nel rispetto di molteplici prescrizioni previste da specifici disciplinari. E infatti, come sostiene il governo italiano, potrebbe far sorgere nel consumatore il sospetto che si tratti di un vino diverso dal Rioja a «denominación de origen calificada» o quanto meno di qualità inferiore - come è stato precedentemente chiarito - e condurre così alla creazione progressiva di due mercati distinti, in contrasto con il principio di specificità ed unicità dei prodotti contrassegnati da una denominazione di origine, quello del Rioja a denominazione di origine controllata, prodotto e imbottigliato in un'unica regione, e quello di un Rioja, sempre a denominazione di origine controllata, il quale sarebbe oggetto di operazioni diverse ed estranee al normale processo produttivo e sarebbe per di più sottoposto a controlli meno accurati rispetto al vino imbottigliato nella zona di origine. A conferma di questa analisi, si ricorda che nella già citata sentenza Exportur la Corte ha affermato che non è sufficiente a salvaguardare una denominazione geografica, che gode di una «grande reputazione», un'etichetta indicante il luogo di origine del prodotto (come previsto peraltro dalla direttiva 79/112 sull'etichettatura), anche qualora tale indicazione serva a contraddistinguere il prodotto contestato da quello che notoriamente è associato ad una determinata denominazione geografica. Allo stesso modo, nella sentenza Bristol-Myers Squibb, riguardante il riconfezionamento di un prodotto farmaceutico da parte di un soggetto diverso dal titolare del marchio, la Corte ha ribadito che quest'ultimo può opporsi al riconfezionamento operato da un terzo qualora risulti che la presentazione del prodotto riconfezionato sia atta, tra l'altro, a nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare (punto 75) e ciò anche nel caso in cui sia indicato sulla confezione l'autore del riconfezionamento (27).

    37 Quanto all'ultimo profilo della nostra analisi relativa alla presenza nell'ordinamento comunitario di disposizioni specifiche sul modo di tutelare la reputazione della denominazione di origine dei vini di qualità, occorre rilevare che le disposizioni in materia non riguardano fattispecie come quella in esame. Il citato regolamento n. 823/87 sui v.q.p.r.d., infatti, contiene unicamente la disciplina relativa alle condizioni necessarie perché un vino possa essere considerato di qualità e non prevede alcuna norma relativa ad un utilizzo irregolare delle denominazioni di origine quale quello che potrebbe ravvisarsi nel caso di specie. Anche il regolamento n. 2081/92, regolamento generale relativo alle indicazioni geografiche e alle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari (28) - il quale comunque, come è noto, non si applica al settore vitivinicolo (v. art. 1, n. 1, secondo comma) -, non contiene disposizioni specifiche sul pregiudizio arrecato alla reputazione a causa del mancato rispetto delle regole relative alla produzione e al confezionamento, esso si limita a identificare, all'art. 13, n. 1, i casi di utilizzo della denominazione da parte di soggetti non autorizzati e non prende per nulla in considerazione un caso come quello di specie, caratterizzato da interventi sul prodotto compiuto da un soggetto non titolare della denominazione in un momento precedente a quello della vendita al consumatore finale (29). Interventi questi che, anche se fossero ammessi dall'impresa esportatrice del vino, rischierebbero di alterare la qualità del prodotto e quindi di compromettere la reputazione dello stesso.

    38 Così stando le cose, tenuto conto delle caratteristiche del prodotto di cui è causa, della reputazione che tale prodotto ha acquisito sul mercato e dell'assenza di strumenti di tutela specifici predisposti dal diritto comunitario derivato in ordine ad interventi sul vino di qualità da parte di imprese diverse da quelle produttrici e in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, la legittimità comunitaria di regole nazionali del tipo di quelle spagnole oggetto del presente giudizio potrebbe essere ricondotta all'esigenza di tutelare uno degli interessi generali contemplati nell'art. 36, e precisamente l'interesse all'uso appropriato della denominazione di origine che costituisce un diritto di proprietà industriale e commerciale delle imprese produttrici della zona del Rioja. Questa interpretazione trova conforto nella recente sentenza Gorgonzola, in cui la Corte ha affermato che gli artt. 30 e 36 del Trattato, i quali non ostano all'applicazione di norme di origine non comunitaria relative alla tutela delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di origine, «non possono a fortiori impedire che gli Stati membri prendano i provvedimenti necessari per la tutela delle denominazioni registrate in forza del regolamento n. 2081/92», e quindi delle denominazioni di origine (30).

    39 In conclusione, considerando la reputazione del vino Rioja e il pregiudizio che ad essa sarebbe cagionato dall'utilizzo della denominazione di origine calificada per il vino non imbottigliato nella zona di origine e tenuto conto altresì dell'assenza in diritto comunitario di strumenti specifici di tutela per far fronte a situazioni come quella in esame, si deve ritenere che la legislazione spagnola che impone che il vino a denominazione di origine calificada debba essere imbottigliato in loco, e che in tal modo si risolve in una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all'esportazione ex art. 34 del Trattato, costituisca una misura giustificata ai sensi dell'art. 36, essendo una misura finalizzata alla tutela del diritto di proprietà industriale e commerciale e precisamente del diritto all'uso esclusivo della denominazione di origine calificada Rioja e del connesso diritto a conservare integra la reputazione del prodotto.

    Sulla violazione dell'art. 5 del Trattato CE

    40 Quanto al mezzo relativo alla violazione da parte della Spagna dell'art. 5 del Trattato, il governo belga deduce che lo Stato convenuto, non prendendo le misure necessarie per conformarsi all'art. 34 del Trattato, così come interpretato dalla Corte nella sentenza Delhaize, avrebbe violato il principio di leale cooperazione di cui all'art. 5 del Trattato CE.

    Ebbene, è noto che in presenza di una sentenza interpretativa da cui risulti l'incompatibilità di una legislazione nazionale con il diritto comunitario, ogni Stato membro deve adottare tutte le misure atte ad adeguare il proprio diritto all'ordinamento comunitario, secondo le indicazioni contenute nella sentenza della Corte.

    Nella specie, lo Stato ricorrente domanda alla Corte di dichiarare inadempiente la Spagna per non aver adottato misure idonee a far venir meno l'incompatibilità tra diritto comunitario e nazionale quale risulta dal dispositivo e dalla motivazione della sentenza Delhaize. Per accertare se tale incompatibilità sussista occorre tener conto dell'interpretazione del diritto comunitario che emerge dai termini della sentenza pregiudiziale e di tutti gli elementi di fatto e di diritto che, pur non essendo stati oggetto di esame nella precedente procedura, sono rilevanti nel giudizio sul merito del presente ricorso. Ciò posto, considerando che nella sentenza del 1992 la Corte si è pronunciata basandosi sugli elementi forniti dalle parti e attenendosi ai profili di diritto prospettati nel quesito pregiudiziale, nella valutazione del presente ricorso, promosso ex art. 170 del Trattato CE al fine di accertare l'inadempimento di uno Stato membro, il giudice comunitario deve tenere conto di tutti i dati forniti e di tutte le considerazioni svolte dalle parti, anche nel caso in cui tali dati e considerazioni siano stati sottoposti al suo esame per la prima volta nell'ambito di questa procedura. Qualora sussistano tali ulteriori elementi rispetto alla procedura pregiudiziale, non si può escludere che il giudice comunitario, dopo averli presi in esame ed averli globalmente valutati, pervenga a concludere nel senso dell'inesistenza del lamentato conflitto tra ordinamento comunitario e nazionale.

    Nella specie, atteso che, come si è in precedenza constatato, la legislazione spagnola, pur contenendo una misura di effetto equivalente ad una restrizione all'esportazione, è stata considerata giustificata ai sensi dell'art. 36 del Trattato, in quanto diretta a tutelare un diritto di proprietà industriale e commerciale, non sussiste incompatibilità tra l'ordinamento comunitario e le disposizioni spagnole che prevedono l'imbottigliamento in loco del vino a denominazione di origine calificada Rioja e quindi non si ravvisa il lamentato inadempimento del Regno di Spagna agli obblighi comunitari, ivi compresi quelli derivanti dall'art. 5 del Trattato.

    Sulle spese

    41 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è fatta domanda. Nella specie il Regno di Spagna ha chiesto la condanna del Regno del Belgio alle spese. Questo è rimasto soccombente e va quindi condannato al pagamento in favore del Regno di Spagna delle spese ripetibili ex art. 73 del regolamento di procedura.

    Ai sensi dell'art. 69, n. 4, del regolamento di procedura la Commissione e gli Stati intervenienti sopportano le proprie spese.

    Conclusioni

    42 Alla luce delle osservazioni che precedono suggerisco pertanto alla Corte di:

    «1) rigettare il ricorso presentato dal Regno del Belgio;

    2) condannare il Regno del Belgio al pagamento, in favore del Regno di Spagna, delle spese processuali;

    3) dichiarare che le parti intervenienti sopporteranno ciascuna le proprie spese».

    (1) - Racc. pag. I-3669.

    (2) - Tra gli altri, il regolamento (CEE) del Consiglio 24 luglio 1989, n. 2392, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve (GU L 232, pag. 13), e il regolamento (CEE) della Commissione 26 luglio 1993, n. 2238, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (GU L 200, pag. 10).

    (3) - Regolamento (CEE) del Consiglio n. 823, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59), così come modificato in particolare dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 2043, recante modifica del regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU 1989, L 202, pag. 1), e da ultimo dal regolamento (CE) del Consiglio 26 giugno 1996 n. 1426, che modifica il regolamento (CEE) n. 823/87 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 184, pag. 1). Il regolamento n. 823/87 ha abrogato il precedente regolamento del Consiglio n. 338/79 del 5 febbraio 1979 avente il medesimo oggetto (GU L 54, pag. 48).

    (4) - L'art. 2 dispone quanto segue: «Fatto salvo l'articolo 18, primo comma, primo trattino, tenuto conto delle condizioni tradizionali di produzione e sempreché esse non pregiudichino la politica di qualità e la realizzazione del mercato interno, le disposizioni particolari di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, sono basate sugli elementi seguenti: a) delimitazione della zona di produzione; b) tipo di vitigno; c) pratiche colturali; d) metodi di vinificazione; e) titolo alcolometrico volumico minimo naturale; f) rendimento per ettaro; g) analisi e valutazione delle caratteristiche organolettiche».

    (5) - Cfr. gli artt. 7, n. 2, 8, n. 3, e 9, n. 2, nonché il dodicesimo `considerando'.

    (6) - Tale allegato contiene «l'elenco degli elementi che possono essere accolti in applicazione dell'articolo 13 e che consentono di caratterizzare i vini di qualità prodotti in regioni determinate», i valori limite di tali elementi sono fissati, secondo lo stesso art. 13, da ogni Stato membro produttore.

    (7) - Nello svolgimento di questo compito deve essere rispettata la procedura di cui all'art. 83 del regolamento n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1).

    (8) - Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2048/89 del 19 giugno 1989 (GU L 202, pag. 32).

    (9) - Ai sensi dell'art. 79 della legge n. 25/70 si intende per «Denominación de Origen el nombre geográfico de la región, comarca, lugar o localidad empleado para designar un producto procedente de la vid, del vino o los alcoholes de la respectiva zona que tengan calidades y caracteres diferenciales debidos principalmente al medio natural y a su elaboración y crianza» [denominazione di origine il nome geografico della regione, comune, luogo o località utilizzato per designare un prodotto proveniente dalla vite, dal vino o dagli alcolici della rispettiva zona che posseggano qualità e caratteristiche specifiche dovute principalmente all'ambiente ed alla loro elaborazione ed invecchiamento].

    (10) - Ai sensi dell'art. 84 della citata legge n. 25/70, la denominazione d'origine viene concessa dal Ministero dell'agricoltura su proposta dell'Istituto nazionale delle denominazioni d'origine che agisce su richiesta dei viticoltori.

    (11) - Le caratteristiche speciali per l'attribuzione anche dell'appellativo «calificada» erano già state indicate nell'art. 86, n. 2 , lett. c), del decreto del 23 marzo 1972 n. 835/72, con il quale è stato approvato il regolamento relativo allo statuto della vigna, del vino e degli alcolici.

    (12) - Il regolamento prevede che il comitato sia composto di rappresentanti del settore vitivinicolo, di rappresentanti delle Comunità autonome della zona di produzione e di un rappresentante del Ministero dell'agricoltura.

    (13) - L'art. 32 di tale regolamento, infatti, recita: «1. El embotellado de vinos amparados por la denominación de origen calificada Rioja deberá ser realizado exclusivamente en las bodegas inscritas autorizadas por el Consejo Regulador, perdiendo el vino en otro caso el derecho al uso de la denominación. 2. Los vinos amparados por la denominación de origen calificada Rioja unicamente pueden circular y ser expedidos por la bodegas inscritas en los tipos de envase que no perjudiquen su calidad o prestigio y aprobados por el Consejo Regulador. Los envases deberán ser de vidrio, de las capacidades autorizadas por la Comunidad Económica Europea a excepción de la gama de un litro» [1. L'imbottigliamento del vino tutelato dalla denominazione d'origine «calificada» dovrà essere effettuato esclusivamente nelle cantine iscritte autorizzate dal Comitato di tutela, non potendo altrimenti il vino essere contrassegnato dalla denominazione. 2. I vini tutelati dalla denominazione d'origine «calificada Rioja» possono circolare ed essere spediti unicamente dalle cantine iscritte, in bottiglie specifiche che non ne compromettano la qualità o il prestigio e che siano state approvate dal Comitato di tutela. Le bottiglie devono essere di vetro e di capienze autorizzate dalla Comunità economica europea ad eccezione di quelle da un litro].

    (14) - Si ricorda che il Regno di Spagna aveva sostenuto che, in ogni caso, il regio decreto n. 157/88 era giustificato da esigenze di tutela della proprietà industriale ai sensi dell'art. 36 del Trattato CE, in quanto era volto a tutelare i produttori dalla concorrenza sleale e il consumatore dalle frodi commerciali e, altresì, che il regime di tutela delle denominazioni d'origine, previsto dall'accordo di Lisbona del 31 ottobre 1958, relativo alla tutela delle denominazioni d'origine ed alla loro registrazione internazionale, sarebbe paragonabile a quello riguardante i marchi, con l'implicazione che le denominazioni d'origine dovrebbero essere considerate come «marchi collettivi», cioè come marchi che appartengono a tutti quei produttori che, operando in un'area geografica determinata e avvalendosi di tecniche di produzione specifiche, elaborano un prodotto che possiede caratteristiche particolari dovute alla regione in cui è stato ottenuto.

    (15) - V., tra le altre, sentenza 6 ottobre 1987, causa 118/86, Openbaar Ministerie (Racc. pag. I-3883, punto 11), in cui la Corte ha affermato che «per quanto riguarda l'art. 34 esso viene applicato nei limiti in cui la disciplina nazionale, mediante l'obbligo che essa impone ai produttori (...), implica implicitamente un divieto di esportazione».

    (16) - Si sottolinea che, con il già richiamato decreto del 3 aprile 1991, e quindi dopo la proposizione dei quesiti pregiudiziali nella causa Delhaize, è stato confermato l'obbligo dell'imbottigliamento nella zona di origine «Rioja».

    (17) - La Commissione, facendo riferimento alla relazione del professor Bertrand, afferma, nella memoria d'intervento del 17 settembre 1996, che «le transport d'un vin d'un lieu à un autre s'accompagne toujours d'une perte d'éléments volatiles et donc d'une partie de son arôme naturel»; che «le transport et l'agitation constituent un dégazage spontané qui, outre la perte de dioxyde de carbone, peut également se traduire par une diminution de constituants très volatiles comme certains esters, voire d'éléments plus lourds, par un entraînement physique»; che «ce phénomène sera d'autant plus accentué que la durée du transport sera longue»; e che «il est donc envisageable qu'un transport sur plus d'un millier de kilomètres, dans des conteneurs qui ne sont pas climatisés, se traduise par la consommation de plusieurs millilitres d'oxygène».

    (18) - V. la nota 2.

    (19) - V. la nota 2.

    (20) - In Italia, la legge del 10 febbraio 1992, n. 164, riguardante la nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini, stabilisce, all'art. 13, che, per i vini a denominazione d'origine controllata e garantita (D.O.C.G.), «l'esame organolettico deve essere ripetuto, partita per partita, nella fase dell'imbottigliamento» (GURI n. 47 del 26 febbraio 1992, pag. 3).

    (21) - Questo rilievo è stato formulato, in particolare, dalla Commissione che se ne serve per giustificare il proprio cambiamento di rotta rispetto alla causa Delhaize. Essa afferma che «le régime de surveillance mis en place par le règlement (CEE) n. 2238/93 relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole ne garantit ni la préservation de la qualité du vin transporté en vrac, ni son identité d'origine ou état originaire, puisqu'il établit un contrôle purement documentaire des quantités transportées avec, dans la pratique, prédominance des contrôles fiscaux».

    (22) - A ciò si aggiunga che, in base all'art. 15 bis del regolamento n. 823/87, a seguito di tali controlli che eventualmente sono effettuati dopo il trasporto, le autorità dello Stato produttore possono declassare un vino di qualità, quale il vino Rioja, in vino da tavola.

    (23) - Racc. pag. I-1323. E' interessante notare che nelle conclusioni presentate in questa causa, l'avvocato generale, condividendo il parere della Commissione, precisa che, «solo dopo che la trasformazione delle uve in vino, spumante o no, sia completamente terminata, cioè dopo il (...) periodo minimo di invecchiamento, possono essere effettuati trasferimenti al di fuori della "regione determinata" senza che ciò faccia perdere al vino il diritto alla denominazione «v.q.p.r.d. o v.s.q.p.r.d.» (paragrafo 15). Ebbene, per quanto concerne il periodo di invecchiamento («élevage» o «crianza») dei vini spagnoli a denominazione d'origine, il decreto reale del 22 febbraio 1988, all'art. 8, n. 2, lett. a), prevede che il periodo minimo richiesto sia di due anni e che durante tale periodo il vino dovrà «soggiornare» nelle botti in legno oppure, per una parte di detto periodo, in bottiglie. Una procedura analoga è prevista per l'invecchiamento del vino «Rioja» a denominazione d'origine «calificada», nel decreto ministeriale del 3 aprile 1991 (art. 13). In senso conforme alla sentenza Pennacchiotti v. la sentenza del 18 ottobre 1988, causa 311/87, Goldenes Rheinhessen w.V (Racc. pag. 6295), in cui la Corte interpreta restrittivamente la disposizione del regolamento n. 355/79 sulla designazione e sulla presentazione dei vini e dei mosti di uve, affermando che l'uso della dicitura «imbottigliato da parte del produttore» «è subordinato alla condizione che l'intera operazione d'imbottigliamento abbia luogo sotto l'effettiva direzione, lo stretto e permanente controllo e l'esclusiva responsabilità» dello stesso produttore (dispositivo della sentenza).

    (24) - Sentenza della Corte 23 maggio 1978, causa 102/77, Hoffmann-La Roche (Racc. pag. 1139, in particolare punto 7).

    (25) - Sentenza della Corte 10 novembre 1992, causa C-3/91, Exportur (Racc. pag. I-5529, in particolare punto 28), v. anche la sentenza 20 febbraio 1975, causa 12/74, Commissione/Germania (Racc. pag. 181), in cui la Corte ha affermato che «nella misura in cui le predette denominazioni sono giuridicamente tutelate, esse devono giustificare tale protezione, cioè apparire necessarie non solo per difendere i produttori interessati dalla concorrenza sleale, ma altresì impedire che i consumatori siano tratti in inganno da indicazioni fallaci» (punto 7), e le conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 24 giugno 1997, nella causa C-317/95 (Racc. pag. I-4681).

    (26) - Sentenza 13 dicembre 1994, causa C-306/93, SMZ Winzersekt (Racc. pag. 5555). Nella specie si trattava di accertare la legittimità di una norma del regolamento (CEE) del Consiglio 13 luglio 1992, n. 2333, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini gassificati (GU L 231, pag. 9).

    (27) - Più precisamente, nella sentenza 11 luglio 1996, cause riunite C-427/93, C-429/93 e C-436/93, Bristol-Myers Squibb (Racc. pag. I-3457), la Corte ha affermato che «[a]nche quando sulla confezione è indicato l'autore del riconfezionamento del prodotto, non può escludersi che la reputazione del marchio e, quindi, quella del suo titolare possano ugualmente essere scalfite da un'inadeguata presentazione del prodotto riconfezionato», che «[i]n tale ipotesi il titolare del marchio ha un interesse legittimo, connesso all'oggetto specifico del diritto di marchio, a poter opporsi alla messa in commercio del prodotto» e che «[p]er giudicare se la presentazione del prodotto riconfezionato sia atta a nuocere alla reputazione del marchio occorre tener conto della natura del prodotto e del mercato al quale questo è destinato» (punto 75). In senso analogo, v. anche la sentenza dell'11 novembre 1997, causa C-349/95, Loendersloot (Racc. pag. 6227), in cui la Corte afferma, relativamente ad una questione connessa alla rietichettatura di bottiglie di whisky da parte di un terzo non autorizzato, che «l'art. 36 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che il titolare di un diritto di marchio può, anche se ciò costituisce un ostacolo agli scambi intracomunitari, valersi di tale diritto per impedire che un terzo rimuova e successivamente riapponga o sostituisca etichette con impresso il suo marchio e da lui stesso apposte su prodotti che egli ha immesso sul mercato, a meno che (...) sia dimostrato che la rietichettatura non può alterare lo stato originario del prodotto [e] la presentazione del prodotto rietichettato non sia tale da poter nuocere alla reputazione del marchio e a quella del suo titolare ...». (punto 50 e dispositivo). V. anche la sentenza 4 novembre 1997, causa C-377/95, Dior (Racc. pag. I-6013, punti 42-45), relativa ai diritti di inibitoria del titolare di un marchio di prestigio.

    (28) - Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari (GU L 208, pag. 1).

    (29) - Si rileva che con il regolamento (CE) n. 881/98 del 24 aprile 1998, recante modalità di applicazione relative alla protezione delle diciture tradizionali complementari utilizzate per alcuni tipi di vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 124, pag. 22), la Commissione ha previsto, all'art. 4, n. 1, una forma di tutela analoga per «le diciture tradizionali complementari», le quali sono le menzioni che si riferiscono ai «metodi di produzione, di elaborazione, di invecchiamento o alle qualità, al colore o al tipo di vino» (art. 1, n. 2).

    (30) - Sentenza della Corte 4 marzo 1999, causa C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (non ancora pubblicata in Raccolta, in particolare punto 20).

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