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Document 61994TO0134

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 19 giugno 1996.
NMH Stahlwerke GmbH, Eurofer ASBL, Arbed SA, Cockerill-Sambre SA, Thyssen Stahl AG, Unimétal - Société française des aciers longs SA, Krupp Hoesch Stahl AG, Preussag Stahl AG, British Steel plc, Siderurgica Aristrain Madrid SL e Empresa Nacional Siderurgica SA contro Commissione delle Comunità europee.
Procedura - Art. 23 del Protocollo sullo Statuto (CECA) della Corte - Istituzione convenuta - Documenti relativi alla causa - Produzione - Riservatezza.
Cause riunite T-134/94, T-136/94, T-137/94, T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 e T-157/94.

Raccolta della Giurisprudenza 1996 II-00537

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:85

61994B0134

Ordinanza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 19 giugno 1996. - NMH Stahlwerke GmbH, Eurofer ASBL, Arbed SA, Cockerill-Sambre SA, Thyssen Stahl AG, Unimétal - Société française des aciers longs SA, Krupp Hoesch Stahl AG, Preussag Stahl AG, British Steel plc, Siderurgica Aristrain Madrid SL e Empresa Nacional Siderurgica SA contro Commissione delle Comunità europee. - Procedura - Art. 23 del Protocollo sullo Statuto (CECA) della Corte - Istituzione convenuta - Documenti relativi alla causa - Produzione - Riservatezza. - Cause riunite T-134/94, T-136/94, T-137/94, T-138/94, T-141/94, T-145/94, T-147/94, T-148/94, T-151/94, T-156/94 e T-157/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-00537


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


Procedura - CECA - Atti trasmessi da una istituzione al giudice comunitario ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia - Diritto di accesso - Accesso ai documenti interni

(Statuto CECA della Corte di giustizia, art. 23)

Massima


L'art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte di giustizia, avente ad oggetto la trasmissione al giudice comunitario, da parte di una delle istituzioni della Comunità, dei documenti concernenti la causa instaurata davanti ad esso, ha lo scopo di consentire al detto giudice di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione impugnata, nel rispetto dei diritti della difesa, e non di garantire l'accesso incondizionato e illimitato di tutte le parti al fascicolo amministrativo.

I documenti concernenti la causa trasmessi ai sensi dell'art. 23 dello Statuto della Corte, che restano del tutto estranei al procedimento e non sono presi in considerazione dal Tribunale ai fini della definizione della causa, vanno tenuti distinti dal fascicolo di causa, costituito conformemente all'art. 5, n. 1, delle istruzioni al cancelliere del Tribunale, accessibile alle parti alle condizioni previste dall'art. 5, n. 3, delle medesime istruzioni.

Per quanto riguarda, in particolare, i documenti interni relativi allo svolgimento del procedimento amministrativo e all'elaborazione di una decisione della Commissione in materia di applicazione delle regole di concorrenza del Trattato, tali documenti vengono versati agli atti di causa solo eccezionalmente e quindi portati a conoscenza del ricorrente solo se risultano, prima facie, contenere elementi di prova pertinenti, atti a suffragare gli indizi seri che egli ha già prodotto, o se sono necessari per consentire al Tribunale, se del caso, di accertare d'ufficio se la Commissione non sia venuta meno agli obblighi impostile dal Trattato. Tale restrizione di accesso ai documenti interni è giustificata dalla necessità di garantire il buono svolgimento dell'attività della Commissione nel settore della repressione delle infrazioni delle regole di concorrenza del Trattato.

Il controllo di legittimità del Tribunale viene esercitato sul solo atto amministrativo definitivo, e non sui relativi progetti o documenti preparatori.

Parti


Nella causa T-134/94,

NMH Stahlwerke GmbH, società con sede in Sulzbach-Rosenberg (Germania), con gli avvocati Paul B. Schaeuble, Siegfried Jackermeier e Reinhard E. Ingerl, del foro di Monaco di Baviera, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias-Hardt,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall, Norbert Lorenz, membri del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, quindi dal signor Julian Currall, assistito dall' avvocato Heinz-Joachim Freund, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

nella causa T-136/94,

Eurofer ASBL, società con sede in Bruxelles, con l' avvocato Norbert Koch, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto il Lussemburgo presso la Eurofer ASBL, GISL, 17-25, avenue de la Liberté,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall, Norbert Lorenz, membri del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, quindi dal signor Julian Currall, assistito dall' avvocato Heinz-Joachim Freund, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

nella causa T-137/94,

ARBED SA, società con sede in Lussemburgo, con l' avvocato Alexandre Vandencasteele, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato Paul Ehmann, 19, avenue de la Liberté,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Julian Currall, membro del servizio giuridico, e, inizialmente, dal signor Géraud de Bergues, quindi dal signor Guy Charrier, funzionari nazionali in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

nella causa T-138/94,

Cockerill-Sambre SA, società con sede in Bruxelles, con l' avvocato Alexandre Vandencasteele, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato Ernest Arendt, 8-10, rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Julian Currall, membro del servizio giuridico, e, inizialmente, dal signor Géraud de Bergues, quindi dal signor Guy Charrier, funzionari nazionali in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

nella causa T-141/94,

Thyssen Stahl AG, società con sede in Duisburg (Germania), con gli avvocati Joachim Sedemund e Frank Montag, del foro di Colonia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato Aloyse May, 31, Grand-rue,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall, Norbert Lorenz, membri del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, quindi dal signor Julian Currall, assistito dall' avvocato Heinz-Joachim Freund, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

nella causa T-145/94,

Unimétal ° Société française des aciers longs SA, società con sede in Rombas (Francia), con gli avvocati Antoine Winckler, del foro di Parigi, e Caroline Levi, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avvocati Elvinger & Hoss, 15, Côte d' Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Julian Currall, membro del servizio giuridico, e, inizialmente, dal signor Géraud de Bergues, quindi dal signor Guy Charrier, funzionari nazionali in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

nella causa T-147/94,

Krupp Hoesch Stahl AG, società con sede in Dortmund (Germania), con gli avvocati Otfried Lieberknecht, Karlheinz Moosecker, Gerhard Wiedemann e Martin Klusmann, del foro di Dusseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato Axel Bonn, 62, avenue Guillaume,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall, Norbert Lorenz, membri del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, quindi dal signor Julian Currall, assistito dall' avvocato Heinz-Joachim Freund, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

nella causa T-148/94,

Preussag Stahl AG, società con sede in Salzgitter (Germania), con gli avvocati Horst Satzky, Bernhard M. Maassen, Martin Heidenhain, del foro di Bruxelles, e Constantin Frick, del foro di Brema, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato René Faltz, 6, rue Heine,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall, Norbert Lorenz, membri del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, quindi dal signor Julian Currall, assistito dall' avvocato Heinz-Joachim Freund, del foro di Francoforte sul Meno, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

nella causa T-151/94,

British Steel plc, società con sede in Londra, con gli avvocati Philip G.H. Collins e John E. Pheasant, solicitors, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato Marc Loesch, 11, rue Goethe

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Julian Currall, membro del servizio giuridico, e, inizialmente, dal signor Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

nella causa T-156/94,

Siderúrgica Aristrain Madrid, SL, società con sede in Madrid, con gli avvocati Antonio Creus e Xavier Ruiz Calzado, del foro di Barcellona,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall, Francisco Enrique González Díaz, membri del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, quindi dai signori Julian Currall e Francisco Enrique González Díaz, assistiti dall' avvocato Ricardo García Vicente, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

e nella causa T-157/94,

Empresa Nacional Siderúrgica, SA (Ensidesa), società con sede in Avilés (Spagna) con gli avvocati Santiago Martínez Lage e Jaime Pérez-Bustamante Koester, del foro di Madrid, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avvocato Aloyse May, 31, Grand-rue,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dai signori Julian Currall, Francisco Enrique González Díaz, membri del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, quindi dai signori Julian Currall e Francisco González Díaz, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto, in via principale, all' annullamento della decisione della Commissione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell' art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1),

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

composto dai signori H. Kirschner, presidente, B. Vesterdorf, C.W. Bellamy, A. Kalogeropoulos e A. Potocki, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con decisione 16 febbraio 1994, 94/215/CECA, relativa ad una procedura ai sensi dell' art. 65 del Trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la "Decisione"), la Commissione ha accertato varie infrazioni all' art. 65 del Trattato CECA consistenti, in particolare, nella fissazione di prezzi, nella ripartizione di mercati e nello scambio di informazioni riservate ed ha irrogato ammende a quattordici imprese siderurgiche operanti in questo settore.

2 Fra il 31 marzo e il 18 aprile 1994, le undici imprese ricorrenti nelle cause T-134/94 (in prosieguo: la "NMH"), T-136/94 (in prosieguo: la "Eurofer"), T-137/94 (in prosieguo: la "ARBED"), T-138/94 (in prosieguo: la "Cockerill-Sambre"), T-141/94 (in prosieguo: la "Thyssen"), T-145/94 (in prosieguo: la "Unimétal"), T-147/94 (in prosieguo: la "Krupp Hoesch"), T-148/94 (in prosieguo: la "Preussag"), T-151/94 (in prosieguo: la "British Steel"), T-156/94 (in prosieguo: la "Aristrain") e T-157/94 (in prosieguo: la "Ensidesa") hanno proposto, ciascuna per ciò che la riguardava, un ricorso diretto, in via principale, all' annullamento di questa decisione.

3 In seguito ad alcune domande formulate, in particolare, con lettere della ricorrente Aristrain in data 7 settembre e 18 ottobre 1994 nella causa T-156/94, la convenuta è stata ammonita dal Tribunale, con lettera del cancelliere 25 ottobre 1994, ad ottemperare agli obblighi incombentile in forza dell' art. 23 del Protocollo sullo Statuto (CECA) della Corte di giustizia [in prosieguo: l' "art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte"]. La convenuta ha depositato presso la cancelleria, in un plico recante la data del 24 novembre 1994, un fascicolo composto di 65 cartelle e comprendente 10 563 documenti numerati, oltre al testo della decisione e a quello della comunicazione degli addebiti nelle varie lingue facenti fede (in prosieguo: il "fascicolo trasmesso al Tribunale").

4 Nella lettera 24 novembre 1994, con cui ha trasmesso i documenti al Tribunale, la convenuta ha osservato che:

"Alcuni di questi documenti possono contenere segreti commerciali. Altri sono documenti interni nel senso della giurisprudenza del Tribunale. Si tratta, in ogni caso, per quanto riguarda i documenti acquisiti dalla Commissione presso le imprese interessate, di atti coperti dall' obbligo di riservatezza di cui all' art. 47 del Trattato CECA. Conseguentemente essi non sono integralmente accessibili a tutte le parti del procedimento. La Commissione ha redatto, per le finalità del procedimento amministrativo, una cosiddetta 'lista di accesso' nella quale ha indicato quali documenti erano accessibili, in tutto o in parte, e a quali parti. Tale lista, della quale si acclude copia, concerne l' intero procedimento davanti alla Commissione fino all' 11 gennaio 1993, data dell' audizione amministrativa".

5 Nell' ambito delle misure di organizzazione del procedimento disposte ai sensi dell' art. 64, n. 2, del regolamento di procedura, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha intrattenuto con le parti, in data 14 marzo 1995, una riunione informale nel corso della quale sono stati discussi, in particolare, i problemi che si pongono nel caso di specie in relazione all' accesso, richiesto dalla maggior parte delle ricorrenti, al fascicolo trasmesso al Tribunale, tenuto conto dell' eventuale carattere riservato di alcuni dei documenti in esso contenuti.

6 In esito a tale riunione informale del 14 marzo 1995, il Tribunale (Terza Sezione ampliata), con lettera del cancelliere 30 marzo 1995, ha comunicato alle parti quanto segue:

"1. Per quanto concerne i problemi suscitati, sotto il profilo della eventuale riservatezza di determinati documenti, dall' accesso al fascicolo amministrativo prodotto dalla Commissione, ai sensi dell' art. 23 dello Statuto CECA, e dall' utilizzazione di tale fascicolo da parte del Tribunale, nell' intento di rispettare pienamente i principi del contraddittorio, dell' economia dei mezzi processuali e della buona amministrazione della giustizia, le parti sono invitate a precisare per iscritto, entro il 31 maggio 1995, incluso il termine relativo alla distanza, le loro posizioni in ordine ai punti seguenti:

a) Con riguardo ai documenti del fascicolo amministrativo qualificati dalla Commissione come riservati nell' interesse di una delle parti ricorrenti, le ricorrenti sono invitate a confermare se esse accettano, per tutti i documenti o per parte di essi, di rinunciare reciprocamente alla riservatezza, in modo che tali documenti possono essere trasmessi a tutte le parti ricorrenti.

Nel caso in cui una ricorrente desideri mantenere, nei riguardi delle altre, la riservatezza su determinati documenti, è invitata a precisare di quale documento si tratti o quale sia l' informazione che deve rimanere riservata e a motivare tale domanda di riservatezza.

Nel caso in cui la Commissione reputi di doversi opporre, per quanto riguarda determinati documenti, ad una reciproca rinuncia alla riservatezza da parte delle ricorrenti, è invitata a precisare a quali documenti e a quali informazioni in essi contenute si riferisca la sua opposizione.

b) Con riguardo ai documenti del fascicolo amministrativo qualificati dalla Commissione come riservati nell' interesse di terzi che non sono parti nei procedimenti dinanzi al Tribunale, la Commissione è invitata a riesaminare la correttezza di questa qualificazione ed eventualmente a contattare i terzi interessati per ottenere una eventuale rinuncia alla riservatezza nei riguardi delle ricorrenti.

La Commissione è pregata di informare le ricorrenti di quali tra questi documenti possano a suo parere essere loro comunicati e quali continuino eventualmente ad essere qualificati come riservati, precisando i motivi di tale riservatezza e accludendo una descrizione della natura e del contenuto di ciascuno dei documenti di cui trattasi.

In conseguenza di quanto sopra, le ricorrenti sono invitate a precisare se esse mantengono ferme le loro domande dirette all' accesso ad alcuni di quei documenti che la Commissione seguita a qualificare come riservati.

La Commissione e le ricorrenti sono invitate a precisare al Tribunale, entro la stessa data, se concordano con l' ampiezza dell' accesso offerto dalle ricorrenti ai documenti qualificati come riservati nell' interesse di terzi, o a indicare i motivi concreti di un eventuale disaccordo perdurante, al fine di mettere il Tribunale in grado di decidere sulla pertinenza e sulla riservatezza di ciascun documento considerato.

c) In ordine ai documenti qualificati dalla Commissione come riservati in quanto documenti interni, la Commissione è invitata a trasmettere al Tribunale, entro la stessa data, un elenco dei documenti interni, con indicazione della natura di ciascuno, accludendo una breve descrizione del suo contenuto, sufficientemente dettagliata per consentire alle ricorrenti di valutare la pertinenza di una domanda diretta ad ottenere l' accesso a tali documenti ai fini della loro difesa. La Commissione è del pari invitata a precisare se essa ritiene possibile eliminare il vincolo di riservatezza per quanto riguarda alcuni dei suoi documenti interni.

Entro la stessa data la ricorrenti e la Commissione possono, ove lo desiderino, presentare per iscritto le loro osservazioni in diritto relativamente ai principi che disciplinano la riservatezza di documenti interni, nell' ambito dell' applicazione dell' art. 23 dello Statuto CECA e dell' accesso al fascicolo processuale del giudice comunitario.

L' elenco dei documenti interni fornito dalla Commissione in conformità di quanto precede sarà quindi trasmesso alle ricorrenti affinché queste possano, entro un termine che sarà loro impartito successivamente, precisare i documenti interni per i quali insistono nel richiedere l' accesso e motivare tale loro richiesta.

Le suddette prese di posizione delle parti dovranno porre il Tribunale in grado di adottare una decisione sul trattamento da riservare a tutti i documenti del fascicolo amministrativo la cui riservatezza o la cui pertinenza ai fini della difesa delle ricorrenti rimanga in contestazione. I documenti dei quali il Tribunale riconoscerà il carattere riservato verranno ritirati dal fascicolo del Tribunale.

In funzione dei risultati delle varie fasi del procedimento sopra indicato, la Commissione sarà invitata a riorganizzare il proprio fascicolo amministrativo in modo da consentire al Tribunale di dare alle ricorrenti accesso al fascicolo che verrà da esso utilizzato".

7 Nelle loro risposte alla lettera 30 marzo 1995 del Tribunale, le ricorrenti e la convenuta hanno raggiunto un accordo in ordine al principio di una rinuncia reciproca alla riservatezza dei documenti provenienti dalle ricorrenti stesse, con riserva di alcune eccezioni, che verranno prese in esame nel prosieguo, sollevate dalla Commissione o da alcune ricorrenti. Del pari, per quanto riguarda i documenti provenienti da imprese terze, la Commissione e i terzi ai quali essa si è rivolta hanno in generale acconsentito ad una eliminazione del vincolo di riservatezza nei confronti delle ricorrenti, anche in questo caso con riserva di alcune eccezioni che verranno prese in esame successivamente. La convenuta ha fornito peraltro un elenco più particolareggiato dei propri documenti interni, pur ribadendo la propria opposizione di principio alla divulgazione di questi documenti alle dette ricorrenti; tale elenco è stato notificato alle ricorrenti a cura della cancelleria. Infine, le ricorrenti hanno presentato puntuali osservazioni in diritto in ordine alla portata dell' art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte ed al loro diritto di accesso al fascicolo trasmesso al Tribunale, in particolare per quanto riguarda i documenti interni della Commissione.

8 Tenuto conto del complesso di queste risposte, il Tribunale, con una nuova lettera 21 luglio 1995 del cancelliere (25 luglio 1995 per quanto riguarda la causa T-151/94), ha invitato più specificamente le ricorrenti ad esprimere il loro punto di vista, motivandolo, in ordine all' eventuale mantenimento della loro domanda di accesso, da un lato, ai documenti del fascicolo nei cui riguardi una domanda di trattamento riservato era stata inoltrata vuoi da una delle stesse ricorrenti, vuoi dalla Commissione, vuoi ancora da un terzo e, dall' altro, ai documenti del fascicolo interno della Commissione, specificando quelli a cui fa riferimento la detta domanda e motivando succintamente quest' ultima. Le ricorrenti hanno risposto a tale invito con lettere 6 settembre 1995 (causa T-157/94), 11 settembre 1995 (causa T-156/94), 13 settembre 1995 (cause T-137/94, T-138/94 e T-151/94), 14 settembre 1995 (causa T-147/94) e 15 settembre 1995 (cause T-134/94, T-141/94, T-145/94 e T-148/94).

9 Medio tempore, con lettera al cancelliere in data 14 luglio 1995, la ricorrente British Steel ha lamentato il fatto che la Commissione non aveva contattato tutti i terzi il cui nome figurava nell' inventario dei documenti inclusi nel fascicolo, contrariamente a quanto si era impegnata a fare in esito alla riunione informale delle parti del 14 marzo 1995. I terzi non contattati sarebbero, da un lato, le imprese o gli enti privati Centre professionnel des statistiques de l' acier (in prosieguo: il "CPS"), Darlington & Simpson, DSRM, Inter Trade, LME, Steelinter, UES e Valor, e, dall' altro, talune amministrazioni o autorità degli Stati membri o di paesi terzi competenti in materia di concorrenza, in particolare il Bundeskartellamt, l' Office of Fair Trading, il Prisdirektoratet, l' US Department of Commerce, la direzione generale Concorrenza, consumo e repressione delle frodi, nonché il rappresentante permanente del Granducato di Lussemburgo presso le Comunità europee.

10 Dopo aver esortato la convenuta a commentare la menzionata lettera della British Steel del 14 luglio 1995, cosa che essa ha fatto con lettera 7 settembre 1995, il Tribunale, con lettera del cancelliere 1 aprile 1996, ha invitato la Commissione a contattare i terzi CPS, Darlington & Simpson, DSRM, Inter Trade, LME, Steelinter, UES e Valor, al fine di accertare se i detti terzi accettavano che venisse eliminato il vincolo di riservatezza dei documenti che li riguardavano. Con lettera 15 maggio 1996 la convenuta ha segnalato che i terzi in questione rinunciavano alla loro istanza di trattamento riservato nei confronti delle ricorrenti, accludendo copia delle loro rispettive risposte.

Sul diritto di accesso delle ricorrenti al fascicolo trasmesso al Tribunale ai sensi dell' art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte

11 Occorre ricordare che, secondo lo stesso tenore letterale dell' art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 5 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1), come modificato dalle decisioni del Consiglio 8 giugno 1993, 93/350/Euratom, CECA, CEE (GU L 144, pag. 21), e 7 marzo 1994, 94/149/CECA, CE (GU L 66, pag. 29), quando è proposto un ricorso contro una decisione presa da un' istituzione della Comunità, questa istituzione deve trasmettere alla Corte tutti i documenti concernenti la causa proposta avanti ad essa.

12 Va tuttavia respinto, in prima analisi, l' argomento di alcune ricorrenti secondo il quale l' art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte, in combinato col principio del contraddittorio che deve caratterizzare la discussione dinanzi al giudice, implicherebbe un diritto di accesso incondizionato ed illimitato di tutte le parti al fascicolo così trasmesso dall' istituzione interessata al giudice comunitario.

13 Invero, il Trattato CECA si preoccupa di garantire, all' art. 47, la riservatezza delle informazioni per loro natura coperte dal segreto aziendale, in particolare dal segreto commerciale, che costituisce la tutela degli interessi legittimi delle imprese e la contropartita dell' obbligo di fornire informazioni alla Commissione (sentenza della Corte 10 luglio 1985, causa 27/84, Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commissione, Racc. pag. 2385, punto 15).

14 Di conseguenza, è necessario, per risolvere il problema sollevato col presente ricorso, mettere a confronto le esigenze enunciate dall' art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte, nonché quelle del principio del contraddittorio, con le esigenze di tutela del segreto commerciale delle singole imprese. Il punto di equilibrio può essere trovato solo esaminando in concreto la situazione delle singole imprese (v. sentenza Wirtschaftsvereinigung Eisen- und Stahlindustrie/Commissione, citata, punto 16; v. altresì, nell' ambito del Trattato CE, ordinanza del Tribunale 15 novembre 1990, cause riunite T-1/89, T-2/89, T-3/89, T-4/89 e da T-6/89 a T-15/89, Rhône-Poulenc e a./Commissione, Racc. pag. II-637).

15 Occorre inoltre rilevare, già in questa fase, che la Corte, dopo che le era stata inoltrata un' istanza di produzione di documenti ai sensi dell' art. 23 dello Statuto (CECA), ha riconosciuto all' istituzione in questione il diritto di richiedere anch' essa, sia pure in via eccezionale, il rispetto del carattere riservato di talune informazioni che la riguardavano (v. sentenza della Corte 21 dicembre 1954, causa 2/54, Italia/Alta Autorità, pag. 75, in particolare pag. 105 e 106).

16 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che nel caso di specie occorre statuire sulla domanda di accesso al fascicolo presentatale dalle ricorrenti operando una distinzione fra le tre categorie di documenti menzionate nelle lettere 30 marzo 1995 e 21/25 luglio 1995 del cancelliere, vale a dire: i) i documenti contrassegnati dalla Commissione come riservati nell' interesse di una delle parti ricorrenti; (II) i documenti contrassegnati dalla Commissione come riservati nell' interesse di terzi che non sono parti nei presenti procedimenti e, (III) i documenti contrassegnati dalla Commissione come riservati in quanto documenti interni. Ciascuna di queste tre categorie prospetta infatti specifici problemi di riservatezza, tali da giustificare, eventualmente, determinate limitazioni al diritto di accesso delle ricorrenti al fascicolo trasmesso al Tribunale.

Sul diritto di accesso delle ricorrenti ai documenti del fascicolo promananti dalle ricorrenti stesse e qualificati come riservati nel loro stesso interesse

Posizione delle parti

17 Le ricorrenti e la convenuta sono di parere concorde per quanto riguarda il principio del libero accesso delle prime ai documenti del fascicolo trasmesso al Tribunale provenienti dall' una o dall' altra ricorrente, con riserva di talune eccezioni sollevate vuoi dalla Commissione vuoi da alcune ricorrenti.

18 La convenuta è contraria alla divulgazione alle ricorrenti dei documenti contrassegnati con i nn. 5775, 6717 e 6718 (causa T-148/94), 6789, 6854 e 6855 (causa T-141/94), 6923 (causa T-147/94), 6947 e 7022 (causa T-134/94), da 7307 a 7309, 7322, 7323 e da 7337 a 7339 (causa T-138/94), 8204, 8345, 8347, 8348 e 8349 (causa T-137/94), 8777, 8778, 8787 e 8796 (causa T-151/94), 8860, 9019, 9020, 9021 e 9022 (causa T-156/94), 9150, 9277 e 9278 (causa T-157/94), rilevando che essi contengono segreti commerciali, vale a dire l' indicazione di determinati giri d' affari delle ricorrenti relativi agli anni 1986-1990 e 1993. Essa argomenta che, a differenza degli altri documenti del fascicolo risalenti al periodo nel corso del quale sono state commesse le infrazioni, questi documenti sono stati prodotti in una fase avanzata dei procedimenti amministrativi e riguardano i giri d' affari relativi al prodotto rilevante delle imprese ricorrenti. Inoltre, il giro di affari relativo al prodotto rilevante per uno o più anni pregressi, soprattutto se un determinato numero di anni viene menzionato, consentirebbe di dare un' idea del relativo giro d' affari attuale, cosa che non avverrebbe necessariamente per quanto riguarda altri tipi di informazioni di carattere storico.

19 Nella causa T-145/94 la ricorrente Unimétal si oppone alla divulgazione alle altre ricorrenti dei documenti contrassegnati con i nn. da 2519 a 2522 e da 2656 a 2670 del fascicolo amministrativo della Commissione, in quanto questi documenti avrebbero carattere puramente interno all' impresa (note di funzionamento interno o analisi interna dei mercati).

20 Nella causa T-151/94 la ricorrente British Steel si oppone alla divulgazione alle altre ricorrenti di determinati dati contenuti nei documenti che recano i nn. da 1894 a 1900, da 1922 a 1936, da 1940 a 1960, da 1990 a 1992, 2179, 2180 e 8787 del fascicolo amministrativo della Commissione, rilevando che essi fanno riferimento a segreti commerciali (nominativi di clienti attuali o potenziali la cui acquisizione costituisce oggetto di concorrenza attiva tra l' impresa e le altre ricorrenti; strategie commerciali perseguite; dati relativi ai giri di affari uscita di fabbrica realizzati nel settore delle travi dall' aprile 1986 al dicembre 1993, nel Regno Unito, negli altri Stati membri e nell' Unione europea nel suo complesso). In allegato alle sue lettere al Tribunale 31 maggio e 15 settembre 1995, la British Steel ha accluso sia copie integrali dei documenti in questione sia copie che escludono i passaggi che a suo dire costituiscono segreti commerciali, in modo da presentare i documenti nella forma in cui essa vorrebbe venissero divulgati alle altri parti.

21 Nella causa T-156/94 la ricorrente Aristrain si oppone alla divulgazione alle altre ricorrenti del documento recante il n. 8871, in quanto esso conterrebbe indicazioni molto concrete in ordine ad alcuni segreti commerciali, che consentirebbero di venire a conoscenza della sua penetrazione in taluni mercati comunitari e di risalire alla quota di mercato che essa vi detiene.

22 La convenuta non ha sollevato alcuna obiezione in riferimento alle domande delle ricorrenti Unimétal e Aristrain. Per contro, essa si è opposta alle richieste di trattamento riservato inoltrate dalla ricorrente British Steel, eccetto per quanto riguarda i documenti recanti i nn. da 1922 a 1936 nel fascicolo trasmesso al Tribunale.

Giudizio del Tribunale

23 Per quanto riguarda, in primo luogo, i documenti il cui trattamento riservato viene rivendicato dalla convenuta (v. supra, punto 18), occorre rilevare che, fatta eccezione per il solo documento n. 8787 (v. supra, punto 20), le parti da cui essi promanano non si oppongono alla loro divulgazione tra le ricorrenti e precisano, al riguardo, che esse non li considerano più, ormai, come contenenti segreti commerciali.

24 Conseguentemente il Tribunale ritiene che, come hanno correttamente fatto valere alcune delle ricorrenti, la Commissione può opporsi alla divulgazione di questi documenti tra le ricorrenti solo nell' ipotesi in cui tale divulgazione costituisca di per sé stessa una trasgressione delle regole di concorrenza del Trattato CECA. Orbene, la Commissione non ha dimostrato che una tale ipotesi ricorra nel caso di specie e non ha nemmeno fatto valere tale argomento. Comunque sia, simile eventualità può essere ragionevolmente esclusa, in considerazione della lontananza nel tempo delle informazioni di cui trattasi (v. ordinanza Rhône-Poulenc e a./Commissione, citata, punto 23) e del loro carattere aggregato. Tali informazioni riguardano infatti, essenzialmente, dati relativi ai giri d' affari relativi al settore delle "travi" (tutti i generi compresi) e ai "prodotti CECA" delle ricorrenti, nell' intera Comunità, dal 1986 al 1990. Quanto ai dati relativi a questi stessi giri d' affari aggregati per il 1993, pur essendo più recenti, essi hanno solo carattere previsionale e non sono risultati definitivi. Ciò posto, il Tribunale ritiene che l' istanza della convenuta non deve essere accolta, con riserva di quanto verrà precisato oltre ai punti 30 e 31 per quanto concerne il documento n. 8787.

25 Per quanto riguarda, in secondo luogo, i documenti recanti la numerazione da 2519 a 2522 e da 2656 a 2670, menzionati nella domanda della ricorrente Unimétal nella causa T-145/94 (v. supra, punto 19), il Tribunale constata che essi promanano da terzi che non sono parti nel presente procedimento, vale a dire dalla Usinor Sacilor/Valor e dal CPS, i quali non hanno fatto richiesta di trattamento riservato, pur essendo stati regolarmente contattati a tal fine dalla Commissione (v. supra, punto 10). Nella parte concernente la Unimétal, questi documenti non sembrano contenere informazioni diverse da quelle disponibili in base alle statistiche delle organizzazioni di categoria e doganali. Con più particolare riferimento ai documenti contrassegnati con i nn. da 2656 a 2668, le consegne della Unimétal sul mercato francese nel 1989 e 1990, alle quali essa fa riferimento, hanno ormai acquisito carattere storico, che non consente di considerarle alla stregua di segreti commerciali. Stando così le cose, il Tribunale ritiene che l' istanza della ricorrente Unimétal non deve essere accolta.

26 Per quanto attiene, in terzo luogo, all' istanza della ricorrente British Steel nella causa T-151/94 (v. supra, punto 20), questa concerne anzitutto il trattamento riservato di due frasi, figuranti in una lettera indirizzata alla Ferdofin il 4 gennaio 1991 (nn. 1894 e 1895 del fascicolo trasmesso al Tribunale), le quali descrivono i rapporti intercorsi tra queste due imprese negli anni 1990 e 1991. La convenuta assume che la lettera de qua si trova addotta, al punto 176 della decisione impugnata, quale prova di un accordo di ripartizione dei mercati tra la British Steel e la Ferdofin e sostiene di non comprendere per quale motivo questi elementi, che a suo avviso integrano i presupposti della constatazione di una violazione, dovrebbero essere celati alle altre ricorrenti, con conseguente complicazione dello svolgimento successivo del procedimento.

27 Va constatato che la prima delle due frasi a cui fa riferimento la domanda della British Steel, vale a dire quella che compare nella prima pagina della sua menzionata lettera alla Ferdofin in data 4 gennaio 1991, è già stata espunta nella versione di questo documento che costituisce il n. 1894 del fascicolo trasmesso al Tribunale. La domanda della British Steel su tale punto è quindi priva di oggetto. Quanto alla seconda frase, figurante nella pag. 2 della citata lettera (n. 1895 del fascicolo della Commissione), il Tribunale rileva come essa faccia riferimento a fatti che risalgono a oltre cinque anni, dei quali non è esclusa la pertinenza ai fini della valutazione dell' infrazione di cui al punto 176 della decisione. Inoltre, la frase de qua figura, ripetuta alla lettera, nel documento n. 1899 del fascicolo trasmesso al Tribunale, di cui la British Steel non ha chiesto il trattamento riservato. Stando così le cose, il Tribunale ritiene che la richiesta della British Steel non deve essere accolta.

28 Quanto al documento recante la numerazione da 1940 a 1960 del fascicolo, la British Steel assume che esso cita il nome di presunti clienti di un altro produttore. Non può escludersi che questi nomi conservino una rilevanza commerciale, ancorché i dati in questione risalgano agli anni 1987 e 1988. Analogo rilievo deve farsi per quanto concerne i documenti recanti i nn. da 1990 a 1992 e 2179 e 2180, rispettivamente datati 5 dicembre 1988 e 8 settembre 1989. Occorre pertanto accogliere la domanda della British Steel relativamente a questi documenti.

29 Del pari il Tribunale ritiene che il documento recante la numerazione da 1922 a 1936 e riguardante essenzialmente i rapporti di affari della British Steel e l' analisi della sua strategia commerciale nel mercato tedesco, pur essendo anch' esso vecchio di vari anni, fa riferimento a taluni dati che potrebbero ancora considerarsi coperti dal segreto aziendale ai sensi dell' art. 47, secondo comma, del Trattato CECA. Poiché la convenuta è sostanzialmente d' accordo con la domanda di trattamento riservato relativa ad alcuni dati contenuti in questo documento, il Tribunale ritiene che tale domanda va accolta.

30 Identico rilievo deve farsi per quanto riguarda il documento recante il n. 8787, del quale la British Steel approva il trattamento riservato richiesto dalla Commissione (v. sua lettera 15 settembre 1995, pag. 8), in quanto contiene in particolare dati relativi al suo giro d' affari uscita di fabbrica realizzato nel settore delle travi, dal 1990 al 1993, nel Regno Unito, negli altri Stati membri e nell' Unione europea nel suo complesso.

31 Poiché la British Steel ha inviato alla cancelleria un plico di documenti, contrassegnati nel fascicolo con i nn. da 1922 a 1936, da 1940 a 1960, da 1990 a 1992, da 2179 a 2180 e 8787, dopo averne espunto alcuni dati che a suo parere costituiscono segreti commerciali senza rilevanza per la presente causa, il Tribunale ritiene necessario rendere tali documenti accessibili in questa forma alle altre ricorrenti, fermo restando che, come essa stessa ha rilevato, la convenuta conserva chiaramente la facoltà di addurre contro la British Steel, nella causa T-151/94, il testo integrale di ciascun documento incluso nel suo fascicolo.

32 Per quanto riguarda, in quarto luogo, il documento n. 8871 menzionato nella domanda della ricorrente Aristrain nella causa T-156/94 (v. supra, punto 21), il Tribunale rileva che si tratta di una tabella relativa ai prezzi previsti o ottenuti dalla medesima nel corso dei due primi trimestri del 1989, per varie categorie di prodotti siderurgici, nei mercati tedesco e francese. Tenuto conto della lontananza nel tempo dei dati in questione, il Tribunale ritiene che non deve impedirsene la consultazione da parte delle altre ricorrenti.

Sul diritto di accesso delle ricorrenti ai documenti del fascicolo promananti da terzi che non sono parti nei presenti procedimenti e qualificati come riservati nell' interesse di essi terzi

Posizione delle parti

33 La convenuta e i terzi ai quali si è rivolta su invito del Tribunale concordano sul principio del libero accesso di tutte le ricorrenti ai documenti del fascicolo trasmesso al Tribunale provenienti dall' uno o dall' altro di questi terzi, con riserva di alcune eccezioni sollevate vuoi dalla Commissione vuoi da alcuni terzi.

34 La Commissione è contraria alla divulgazione alle ricorrenti dei documenti contrassegnati con i nn. 6883 e 6917 (Saarstahl), da 7777 a 7778 e 7782 (Usinor-Sacilor), da 7864 a 7873 e 8001 (Ferdofin), 8013, 8017 e 8028 (Stefana), 9313 (Norsk Jernwerk), 9387 e 9388 (Ovako Profiler AB) e 9461 (Fundia), nei quali sono menzionati determinati giri d' affari relativi al settore delle "travi" per gli anni dal 1986 al 1990 e 1993, per motivi identici a quelli esposti al precedente punto 18. Tuttavia, ad eccezione del documento n. 8028 (v. successivo punto 37), i terzi interessati non si oppongono a tale divulgazione.

35 L' impresa Allied Steel and Wire Ltd si oppone alla divulgazione alle ricorrenti del documento n. 5261, rilevando che esso contiene segreti commerciali concernenti le sue attività.

36 L' impresa SSAB Svenskt Staal AB si oppone alla divulgazione alle ricorrenti dei documenti nn. 9435, da 9440 a 9455, 9456, da 9608 a 9610 e da 9612 a 9621, in quanto si tratterebbe di uno scambio di corrispondenza avvenuto tra i suoi legali e la Commissione dal quale emergerebbero la sua strategia processuale e/o informazioni particolareggiate in ordine ai principi e ai metodi della sua strategia commerciale sul mercato.

37 L' impresa Stefana è contraria alla divulgazione alle ricorrenti dei documenti nn. 8027 e 8028, in quanto essi conterrebbero segreti commerciali (giri d' affari dettagliati relativi a determinati prodotti).

38 La convenuta non solleva alcuna obiezione contro queste tre domande. Quanto alle ricorrenti, alcune di esse persistono nella loro richiesta di accesso ai documenti di cui trattasi, mentre altre vi rinunciano.

Giudizio del Tribunale

39 Per motivi sostanzialmente identici a quelli esposti ai precedenti punti 23 e 24, il Tribunale ritiene, in primo luogo, che la Commissione non può fondatamente opporsi alla divulgazione alle ricorrenti dei documenti per i quali i terzi, da essa regolarmente contattati a tal fine, non rivendicano più alcuna riservatezza.

40 Per quanto riguarda, in secondo luogo, il documento n. 5261 promanante dall' impresa Allied Steel and Wire Ltd, il Tribunale constata che esso si limita a menzionare la partecipazione di rappresentanti della detta impresa, non altrimenti identificati, ad alcune riunioni della commissione travi, costituita in seno alla ricorrente Eurofer, o al gruppo Eurofer/Scandinavia, tra il 1987 e il 1989. Tenuto conto della partecipazione abituale della maggior parte delle ricorrenti a queste riunioni, del carattere relativamente pubblico di queste ultime, almeno nell' ambito del settore considerato, del fatto che la Allied Steel and Wire Ltd costituiva insieme alla British Steel, all' epoca dei fatti, un' unica entità economica e della lontananza nel tempo dei dati in questione, il Tribunale ritiene che questo documento può essere comunicato alle ricorrenti senza che vi sia per questo violazione del segreto aziendale.

41 Per quanto riguarda, in terzo luogo, i documenti contrassegnati con i nn. 9435, da 9440 a 9455, 9456, da 9608 a 9610 e da 9612 a 9621, menzionati nella domanda dell' impresa SSAB Svenskt Staal AB, il Tribunale rileva che essi riguardano, da un lato, la domanda di audizione separata inoltrata dal legale di questa impresa a nome di quest' ultima e, dall' altro, il processo verbale di tale audizione, condotta dal consigliere uditore, nonché i documenti prodotti in tale occasione.

42 Il Tribunale constata, anzitutto, che questi documenti non contengono dati che possano considerarsi segreti commerciali. Per contro, al punto 296, in fine, della decisione impugnata, la convenuta si è basata in particolare sulle dichiarazioni rese nell' ambito di questa audizione dal rappresentante delle società SSAB Svenskt Staal AB e Ovako Profiler AB per accertare come dimostrata, a carico di tutte le ricorrenti interessate e non semplicemente di queste due imprese, l' infrazione derivante dalla fissazione dei prezzi nell' ambito degli accordi Eurofer/Scandinavia.

43 Il Tribunale rileva inoltre che, nel corso dell' audizione in questione, il rappresentante delle società SSAB Svenskt Staal AB e Ovako Profiler AB ha reso talune dichiarazioni e prodotto un documento che non appaiono manifestamente irrilevanti ai fini della valutazione della fondatezza di taluni motivi di annullamento dedotti dall' una o dall' altra ricorrente, segnatamente per quanto riguarda l' asserzione secondo cui queste società erano state incentivate dal loro governo, in seguito a contatti che quest' ultimo avrebbe intrattenuto con le direzioni generali I e III della Commissione, a prendere parte ad accordi o pratiche in corso nell' ambito delle riunioni del gruppo Eurofer/Scandinavia.

44 Il Tribunale prende infine atto che le informazioni comunicate nell' ambito di questa audizione si limitano soltanto a ripetere, in sostanza, quelle già contenute nella lettera 28 luglio 1992 del legale della SSAB Svenskt Staal AB alla Commissione, in risposta alla comunicazione degli addebiti, lettera non ricompresa nell' attuale domanda di trattamento riservato di questa società.

45 Ciò premesso, il Tribunale ritiene che, nelle specifiche circostanze del caso di specie, occorre autorizzare le ricorrenti a prendere visione dei documenti di cui alla domanda di trattamento riservato dell' impresa SSAB Svenskt Staal AB.

46 Per quanto attiene, in quarto luogo, ai documenti recanti i nn. 8027 e 8028, menzionati nella domanda dell' impresa Stefana, il Tribunale constata che il documento n. 8027 è un questionario tipo della Commissione non contenente alcun dato statistico relativo all' impresa che ne è destinataria. Invece, il documento n. 8028, pur essendo meno dettagliato del documento n. 8787 promanante dalla ricorrente British Steel, menzionato ai precedenti punti 20 e 30, contiene anch' esso taluni dati relativi al giro d' affari realizzato dall' impresa interessata nel 1993. Trattandosi di documento recente, promanante da un' impresa terza rispetto al presente procedimento e che non ha espressamente rivendicato il suo carattere riservato, il Tribunale ritiene di non dover autorizzare la sua comunicazione alle ricorrenti, tanto più che esso non sembra, ad una prima analisi, pertinente ai fini dell' esame della fondatezza dei loro ricorsi.

Sul diritto di accesso delle ricorrenti ai documenti del fascicolo qualificati dalla Commissione come documenti interni

Posizione delle parti

47 Nella sua lettera al Tribunale 27/29 giugno 1995, di risposta alla lettera del cancelliere 30 marzo 1995, la convenuta ha ribadito la propria opposizione di principio alla comunicazione dei suoi documenti interni alle ricorrenti. La Commissione ritiene, richiamandosi alla giurisprudenza in materia e alla sua prassi amministrativa, di dover seguitare ad avvalersi della riservatezza dei detti documenti.

48 La convenuta si è del pari opposta alla comunicazione alle ricorrenti dei documenti, qualificati nel fascicolo amministrativo come riservati, promananti da, o destinati a, talune amministrazioni o autorità nazionali competenti in materia di concorrenza, più in particolare il Bundeskartellamt, l' Office of Fair Trading, il Prisdirektoratet, l' US Department of commerce, la direzione generale Concorrenza, consumo e repressioni delle frodi, nonché il rappresentante permanente del Granducato di Lussemburgo presso le Comunità europee. A differenza delle imprese terze rispetto al presente procedimento, queste autorità non sono state contattate dalla Commissione, la quale ritiene che lo scambio di corrispondenza avvenuto con le medesime vada considerato riservato per motivi analoghi a quelli che, a suo avviso, giustificano il trattamento riservato dei documenti interni delle istituzioni.

49 La maggior parte delle ricorrenti critica la maniera, giudicata troppo sbrigativa e inadeguata, con cui la Commissione ha descritto il contenuto dei vari documenti del suo fascicolo interno. Esse sostengono che tale descrizione non ottempera né alla richiesta del Tribunale espressa nella lettera del cancelliere 30 marzo 1995 né ai requisisti di precisione enunciati dal Tribunale nelle sentenze 29 giugno 1995, causa T-30/91, Solvay/Commissione (Racc. pag. II-1775, punto 94), e causa T-36/91, ICI/Commissione (Racc. pag. II-1847), e non consente di valutare nel caso concreto la pertinenza di una domanda di accesso a questi documenti per assicurare la loro difesa.

50 La maggior parte delle ricorrenti persiste quindi, in via principale, nella propria domanda di accesso alla totalità del fascicolo interno della Commissione, domanda che esse considerano fondata sul disposto dell' art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte, in combinato con il principio del contraddittorio in giudizio. Le ricorrenti, o alcune tra loro, adducono al riguardo sei argomenti principali.

51 In primo luogo, le ricorrenti si richiamano al tenore stesso dell' art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte, rilevando come esso non trovi alcun equivalente né nel Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte né nel Protocollo sullo Statuto (CEEA) della Corte. Il suo dettato sarebbe univoco e non contemplerebbe alcuna eccezione per i documenti interni dell' istituzione interessata, a differenza di quanto prevede l' art. 47 del Trattato CECA per quanto riguarda i documenti contenenti informazioni coperte dal segreto aziendale. La tesi delle ricorrenti sarebbe stata del resto sancita dalla Corte nella citata sentenza Italia/Alta Autorità.

52 In secondo luogo, le ricorrenti fanno valere un principio di "trasparenza amministrativa" su cui sarebbe imperniato l' intero Trattato CECA, più in particolare i meccanismi di controllo giurisdizionale che esso istituisce. La ricorrente Unimétal richiama al riguardo il parere del professor Paul Reuter nella sua opera "La Communauté européenne charbon acier" (Parigi, LGJD, 1953, pagg. 76 e 77). A differenza delle altre parti o degli Stati membri, le istituzioni della Comunità non potrebbero trincerarsi dietro un principio di segretezza amministrativa, che in questo settore non esisterebbe. In tal senso, il Trattato CECA sarebbe particolarmente innovatore e si conformerebbe ai diritti più avanzati degli Stati membri.

53 In terzo luogo, alcune ricorrenti ritengono che il loro diritto di accesso al fascicolo interno dell' istituzione interessata, ai sensi dell' art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte, sia giustificato dal fatto che questo concerne il procedimento giurisdizionale dinanzi alla Corte e non il procedimento amministrativo davanti alla Commissione. A parer loro, mentre potrebbe sussistere un interesse pubblico abbastanza evidente per garantire la tutela della riservatezza dei documenti e del processo di formazione di una decisione, in particolare per motivi di efficienza amministrativa (v. Lenz e Grill: "Zum Recht auf Akteninsicht im EG-Kartellverfahrensrecht", Festschrift fuer Arved Deringer, 1993, pagg. 310 e seguenti, in particolare pag. 318), diversa sarebbe la situazione, una volta adottata questa decisione, nell' ambito del controllo di legittimità operato dalla Corte. In questa fase, la regola della riservatezza dei documenti interni della Commissione non farebbe più riscontro ad alcun interesse legittimo rispetto alle imprese implicate nel procedimento. Al contrario, il corretto funzionamento della giustizia e la tutela dei diritti fondamentali delle parti esigerebbero che la Corte sia resa compiutamente edotta di tutti i fatti e i documenti relativi alla causa in possesso dell' istituzione e che essa venga posta in grado di esaminare tutte le questioni sollevate dalle parti in relazione all' adozione della decisione o alla sua motivazione. L' art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte sarebbe finalizzato a questo scopo.

54 Nello stesso contesto viene fatto valere che la giurisprudenza, elaborata dalla Corte e dal Tribunale in riferimento al Trattato CE, in materia di restrizioni all' accesso al fascicolo interno della Commissione riguarda essenzialmente la fase precedente l' adozione di una decisione in base all' art. 3 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204), e si fonda principalmente sulla descrizione della prassi amministrativa della Commissione figurante al paragrafo 35 della dodicesima relazione sulla politica di concorrenza (v. sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules/Commissione, Racc. pag. II-1711). Viceversa, nell' ambito del procedimento contenzioso, la regola generale sarebbe che tutti i documenti, interni o altri, vanno comunicati alla Corte e alle ricorrenti qualora siano pertinenti ai fini della soluzione delle questioni controverse.

55 In quarto luogo, alcune ricorrenti integrano il precedente argomento con il rilievo secondo cui la Corte, allorché è investita di un ricorso anche di merito ai sensi dell' art. 36, secondo comma, del Trattato CECA, come avviene nel caso di specie, deve sindacare tutti gli aspetti connessi all' esercizio del potere discrezionale da parte dell' istituzione interessata, quali segnatamente l' utilità e l' equità della decisione adottata (Groeben, Thiesing, Ehlermann: Kommentar zum EWG-Vertrag, 4ª edizione, 1991, art. 172, nota 10). Orbene, gli elementi necessari per compiere tale sindacato si rinvengono precipuamente nei documenti interni dell' istituzione, con la conseguenza che l' asserita riservatezza di questi ultimi non va tutelata. Almeno fino a quando essa faccia applicazione delle procedure in vigore in uno Stato di diritto e di considerazioni obiettive, l' amministrazione non dovrebbe temere il fatto che le parti interessate ne prendano conoscenza. Ove essa dovesse discostarsi da questi principi, sarebbe di interesse generale che tali prassi fossero portate in luce e l' amministrazione non meriterebbe in questo caso alcuna protezione.

56 Al riguardo viene asserito che la giurisprudenza enunciata, nell' ambito del Trattato CE, dall' ordinanza della Corte 18 giugno 1986, cause riunite 142/84 e 156/84, BAT e Reynolds/Commissione (Racc. pag. 1899, punto 11), secondo la quale l' esame da parte della Corte del fascicolo interno della Commissione costituisce un provvedimento istruttorio di carattere eccezionale, non trova applicazione in una fattispecie come quella in esame, poiché nella citata causa la Corte non era investita di un ricorso di piena giurisdizione e, come essa stessa ha sottolineato, nessuna delle ricorrenti aveva dedotto il motivo dello sviamento di potere.

57 In quinto luogo, alcune delle ricorrenti ritengono che la norma dell' art. 23 sia giustificata dalla struttura e dal funzionamento stessi del Trattato CECA. La Commissione svolgerebbe, nell' ambito di questo Trattato, una funzione di gestione politica corredata di poteri di intervento economico estesi, assai differente dal ruolo che essa svolge nell' ambito del Trattato CE. Tali funzioni e poteri di gestione dei settori del carbone e dell' acciaio, consistenti in particolare nell' attuazione degli artt. 5, 46, 47, 48, 57, 60 e 65 del Trattato CECA, postulerebbero l' istituzione di un ampio sistema di sindacato giurisdizionale delle attività della Commissione.

58 In sesto luogo, infine, riallacciandosi agli argomenti testè esposti, le ricorrenti fanno valere il rispetto dei diritti della difesa, il principio di pari opportunità nella predisposizione dei mezzi difensivi e quello del contraddittorio che deve caratterizzare il procedimento, principi che implicherebbero che a tutte le parti venga garantito un uguale accesso al fascicolo del giudice comunitario, per consentire loro di suffragare i loro argomenti e di confutare quelli della parte avversa, avvalendosi delle stesse informazioni e dei medesimi documenti ai quali l' istituzione convenuta e la Corte stessa hanno accesso. Le ricorrenti richiamano, in particolare, le sentenze della Corte Italia/Alta Autorità, citata, 22 marzo 1961, cause riunite 42/59 e 49/59, Snupat/Alta Autorità (Racc. pag. 97, in particolare pag. 99), e 13 febbraio 1979, causa 85/76, Hoffmann-La Roche/Commissione (Racc. pag. 461, punto 9), nonché le citate sentenze Solvay/Commissione e ICI/Commissione.

59 In subordine, per l' ipotesi in cui il Tribunale ritenesse, malgrado il disposto dell' art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte, che la comunicazione dei documenti interni della Commissione possa in via di principio esser assoggettata a talune limitazioni per via del loro carattere riservato, la maggior parte delle ricorrenti sostiene che incomberebbe in tal caso alla Commissione l' onere di dimostrare, in ciascun caso concreto, entro quali limiti l' interesse pubblico al mantenimento della riservatezza dei documenti in questione debba prevalere sull' interesse delle ricorrenti e del Tribunale ad una buona amministrazione della giustizia. Sul punto, alcune delle ricorrenti menzionano, in subordine, tre principali attenuazioni alla norma sancita dall' art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte.

60 Anzitutto, la tutela della riservatezza di determinati documenti potrebbe perseguire lo scopo di consentire il corretto svolgimento e la regolarità del procedimento amministrativo. Tuttavia, considerando che questo obiettivo non può più essere pregiudicato, se non in misura trascurabile, una volta che tale procedimento si è concluso, si dovrebbe, in sede di ponderazione degli interessi, riconoscere la preminenza dei diritti fondamentali della difesa. Sotto tale profilo, alcune delle ricorrenti ammettono la possibilità di cancellare i nomi delle persone che hanno redatto le note o gli avvisi interni e quello delle persone che vi vengono menzionate. A tale attenuazione la Corte avrebbe fatto ricorso, in via eccezionale, nella citata causa Italia/Alta Autorità. Un accorgimento di tal genere eviterebbe la personalizzazione della discussione, senza di fatto pregiudicare i diritti delle parti qualora la discussione non verta sul comportamento dell' uno o dell' altro singolo, bensì su quello dell' istituzione. Ad esso dovrebbe tuttavia farsi ricorso solo in circostanze veramente eccezionali, come ha rilevato la Corte nella citata sentenza Italia/Alta Autorità.

61 Un secondo temperamento al precetto dell' art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte potrebbe risultare da un' applicazione indiretta dell' art. 47 del Trattato CECA. Alcune delle ricorrenti sostengono infatti che, se un' informazione proveniente da un terzo va considerata coperta dalla regola della riservatezza di cui all' art. 47, sarebbe illogico autorizzarne la comunicazione alle ricorrenti sol perché si trovi riportata in un documento interno della Commissione.

62 Infine, una terza attenuazione potrebbe consistere, a parere di alcune delle ricorrenti, nella non comunicazione dei documenti interni manifestamente privi di pertinenza. La Corte l' avrebbe applicata nell' ordinanza 10 marzo 1966, causa 28/65, Fonzi/Commissione CEEA (Racc. pag. 645), anche se estranea all' ambito del Trattato CECA, decidendo di escludere dalla discussione un documento, sul rilievo che il suo mantenimento nel fascicolo poteva risolversi in una violazione della segretezza delle deliberazioni della Commissione CEEA, mentre risultava che tale documento concerneva "materie estranee" alla controversia della quale era investita (v. altresì ordinanza della Corte 6 luglio 1989, causa 352/88, Commissione/Irlanda, non pubblicata nella Raccolta). Le ricorrenti che ammettono tale attenuazione sottolineano tuttavia che il Tribunale dovrebbe escludere dal fascicolo solo i documenti che, ad una prima analisi, risultino manifestatamente privi di interesse ai fini della decisione della causa sottoposta al suo esame.

63 Altresì in subordine, nove delle undici ricorrenti hanno accluso, in risposta ai quesiti rivolti loro dal Tribunale, un elenco dei documenti interni della Commissione che, a loro modo di vedere, rivestono una particolare importanza e dei quali chiedono la comunicazione, richiamandosi non soltanto all' art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte, ma anche alla giurisprudenza del Tribunale nell' ambito del Trattato CE, in particolare alle citate sentenze Solvay/Commissione e ICI/Commissione. Le suddette parti hanno per lo più espressamente motivato la loro richiesta di comunicazione di questi documenti facendo riferimento vuoi ai vari motivi di annullamento da esse dedotti nell' ambito del loro ricorso, vuoi a talune considerazioni che esse traggono dalla lettura dell' inventario dei documenti del fascicolo interno della Commissione. Questa richiesta riguarda, in sostanza, i documenti relativi:

° ai rapporti tra la Commissione e le autorità nazionali o i produttori scandinavi di travi che potrebbero mettere in luce i motivi per i quali questi ultimi hanno in larga misura evitato le pesanti sanzioni imposte alle ricorrenti, ancorché la decisione riconosca la loro partecipazione ad almeno una delle presunte infrazioni; al riguardo, alcune delle ricorrenti hanno fatto rinvio a dichiarazioni che sarebbero state rese da talune imprese scandinave davanti al consigliere uditore, secondo le quali esse sarebbero state incentivate dal loro governo nonché dalla direzione generale I della Commissione a prendere parte alle riunioni del gruppo Eurofer/Scandinavia;

° alla eventuale partecipazione di alcuni funzionari della direzione generale III, o di altre direzioni generali della Commissione, alla creazione e alla gestione di taluni meccanismi, indicati nella Decisione come accordi o pratiche restrittive della concorrenza, e all' inchiesta condotta al riguardo dal consigliere uditore, in seguito all' audizione amministrativa dell' 11, 12, 13 e 14 gennaio 1993;

° alle vicende che hanno circondato la determinazione del quantum delle ammende irrogate alle ricorrenti nonché alle modalità di calcolo di tali ammende, in particolare alla luce dei motivi di annullamento relativi alla violazione dei principi di parità di trattamento e di proporzionalità;

° alla fase dell' adozione finale, da parte della convenuta, della decisione nelle sue varie versioni linguistiche e all' eventuale violazione delle forme essenziali commessa in tale sede, di cui le ricorrenti assumono di aver individuato alcuni indizi dalla lettura dell' inventario del fascicolo interno della convenuta.

64 Oltre a queste domande, in via principale e in subordine, varie ricorrenti rimproverano alla convenuta di non aver trasmesso al Tribunale tutti i documenti relativi alle presenti cause, contravvenendo all' obbligo ad essa incombente in forza dell' art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte. Esse chiedono al Tribunale di ordinare la produzione dei documenti mancanti e di autorizzarne la comunicazione alle parti.

65 Così, alcune delle ricorrenti osservano che il fascicolo trasmesso al Tribunale non contiene determinate note o promemoria interni scambiati fra la direzione generale III e la direzione generale IV, che pure sono stati allegati ai controricorsi depositati dalla Commissione nelle presenti cause. Più in generale, le ricorrenti sostengono che la convenuta avrebbe dovuto trasmettere al Tribunale non soltanto il fascicolo amministrativo della direzione generale IV, ma anche quello della direzione generale III, relativi alle presenti cause, e in particolare le relazioni e le note interne predisposte dai funzionari della direzione generale III per quanto riguarda i loro contatti con i produttori di travi e la politica della Commissione in questo settore durante il periodo considerato dalla Decisione.

66 Altre ricorrenti fanno valere che nel fascicolo trasmesso al Tribunale non consta il processo verbale della riunione del collegio del commissari 16 febbraio 1994, relativo all' adozione della decisione impugnata, né la versione definitiva della detta decisione, regolarmente datata e autenticata, in tutte le versioni linguistiche nelle quali fa fede.

Giudizio del Tribunale

67 Ai sensi dell' art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte, quando è proposto un ricorso contro una decisione presa da un' istituzione della Comunità, questa istituzione deve trasmettere alla Corte tutti i documenti concernenti la causa proposta davanti ad essa.

68 Occorre rilevare, preliminarmente, che questa disposizione, che non trova equivalenti né nel Protocollo sullo Statuto (CEE) della Corte né nel Protocollo sullo Statuto (CEEA) della Corte, costituisce una norma processuale specificamente applicabile al procedimento dinanzi al giudice comunitario, quando quest' ultimo è chiamato a conoscere di un ricorso proposto contro una decisione presa da una istituzione della CECA.

69 Come si evince dalla citata sentenza Italia/Alta Autorità (v. pagg. 105 e 106), l' ottemperanza, da parte dell' istituzione interessata, agli obblighi impostile dall' art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte non è subordinata all' adozione, da parte di quest' ultima, di un qualsivoglia provvedimento istruttorio a tal fine e si estende, come regola generale, a tutti i documenti relativi alla causa, senza che occorra in tale fase disporre un' eccezione di principio per i documenti interni. Invero, in una Comunità di diritto, il principio stesso del controllo giurisdizionale degli atti dell' amministrazione osta all' applicazione di una regola generale di riservatezza amministrativa nei confronti della Corte.

70 Occorre sottolineare, del resto, che i documenti trasmessi alla Corte e al Tribunale ai sensi dell' art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte vanno in via di principio resi accessibili a tutte le parti del procedimento. Infatti, costituirebbe una violazione di un principio giuridico elementare fondare una decisione giudiziaria su fatti e documenti di cui le parti, o una di esse, non abbiano potuto prendere conoscenza e sui quali non sia stato loro possibile, di conseguenza, prendere posizione (sentenza Snupat/Alta Autorità, citata, pag. 99).

71 Il Tribunale ritiene quindi che la convenuta non può legittimamente basarsi soltanto sulla sua prassi amministrativa, né sulla giurisprudenza della Corte in materia di esame del fascicolo interno della Commissione, nell' ambito del controllo di legittimità di un procedimento di applicazione delle regole di concorrenza del Trattato CE (v. ordinanza BAT e Reynolds/Commissione, citata, punto 11), per opporsi senza altra giustificazione, in questa fase, alla divulgazione dei suoi documenti interni alle ricorrenti.

72 Tuttavia, come la Corte ha dichiarato nell' ordinanza 6 novembre 1954, causa 2/54, Italia/Alta Autorità (non pubblicata nella Raccolta), "le disposizioni del Trattato possono essere interpretate solo nel senso più favorevole al buon funzionamento delle istituzioni della Comunità". Questo rilievo, valevole secondo la Corte altresì per l' art. 23 dello Statuto (CECA), è atto a giustificare, in particolare, il rigetto di una domanda di produzione di documenti interni relativi alla causa di cui trattasi, allorquando quelli già prodotti forniscono sufficienti ragguagli alla Corte (v., oltre alla citata sentenza Italia/Alta Autorità, sentenze della Corte 11 febbraio 1955, causa 3/54, Assider/Alta Autorità, Racc. pag. 125, e causa 4/54, ISA/Alta Autorità, Racc. pag. 179).

73 Del pari il Tribunale ritiene che non può escludersi a priori l' eventualità di un pregiudizio al buon funzionamento delle istituzioni, atto a compromettere la realizzazione degli obiettivi del Trattato CECA, in caso di inconsulta divulgazione di determinati documenti che, per loro natura o contenuto, meritano particolare tutela. Così, ad esempio, nella citata sentenza Italia/Alta Autorità, la Corte si è preoccupata di garantire la protezione della segretezza delle deliberazioni dell' Alta Autorità e del comitato consultivo e, in ambito CE, nella sentenza 7 novembre 1985, causa 145/83, Adams/Commissione (Racc. pag. 3539), essa ha riconosciuto a carico dell' istituzione interessata un obbligo di mantenere segreta l' identità di un informatore che aveva richiesto l' anonimato.

74 Nel valutate siffatta eventualità, il Tribunale si trova a dover dirimere un conflitto tra il principio dell' efficienza dell' azione amministrativa, da un lato, e quello del controllo giurisdizionale degli atti dell' amministrazione nel rispetto dei diritti della difesa e del principio del contraddittorio nel procedimento, dall' altro.

75 Nella fase attuale dei procedimenti in esame, il Tribunale non si ritiene sufficientemente edotto per risolvere questo conflitto. Infatti, mentre le ricorrenti hanno esposto con chiarezza i motivi per i quali esse ritengono pertinenti, in particolare alla luce dei motivi dedotti nel merito, le loro richieste d' accesso al fascicolo interno della Commissione, e più in particolare ai documenti menzionati nelle loro domande in subordine (v. supra, punti 51-63), è giocoforza constatare che la convenuta non ha altrimenti specificato le ragioni per le quali nel caso di specie essa dovrebbe essere esonerata, in via eccezionale, dagli obblighi impostile dall' art. 23 dello Statuto (CECA) della Corte.

76 Occorre pertanto invitare la convenuta a individuare, entro il termine che le sarà all' uopo impartito, i documenti da essa considerati interni, nel fascicolo trasmesso al Tribunale, che, per loro natura o contenuto specifici, le sembrano non suscettibili di essere comunicati alle ricorrenti, esponendo in modo circostanziato e concreto, in relazione a ciascuno di essi, i motivi che a suo parere giustificano tale trattamento eccezionale e producendo, eventualmente, una versione non riservata di questi documenti. Avendo la convenuta sostenuto che lo scambio di corrispondenza con le autorità nazionali deve essere assoggettato ad un trattamento analogo a quello dei suoi documenti interni (v. supra, punto 48), ad essa incombe ugualmente di dimostrare i motivi specifici per i quali, nel caso di specie, si oppone alla comunicazione di tale corrispondenza alle ricorrenti.

77 Medio tempore, occorre riservare la decisone sulla domanda di accesso delle ricorrenti ai documenti del fascicolo trasmesso al Tribunale, qualificati dalla Commissione come documenti interni, nonché sulle loro domande dirette alla produzione di documenti non figuranti nel detto fascicolo. Del pari il Tribunale statuirà successivamente, ove del caso, in ordine all' opportunità di disporre al riguardo misure istruttorie o di organizzazione del procedimento ai sensi degli artt. 64 e 65 del regolamento di procedura.

78 Poiché il fascicolo trasmesso al Tribunale non può essere riordinato dalla Commissione ai fini della sua consultazione ad opera delle parti, conformemente al punto 1, in fine, della lettera del cancelliere alle parti 30 marzo 1995, se non quando tutte le questioni ancora in sospeso saranno state decise, occorre altresì disporre, nell' interesse di una corretta organizzazione del procedimento, che le modalità di accesso delle ricorrenti a tale fascicolo saranno loro comunicate successivamente a cura del cancelliere.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

così provvede:

1) I documenti contrassegnati con i numeri da 1922 a 1936, da 1940 a 1960, da 1990 a 1992, 2179, 2180 e 8787 del fascicolo trasmesso al Tribunale con lettera della convenuta 24 novembre 1994 sono accessibili, nella loro versione integrale, solo alla parte ricorrente nella causa T-151/94 e alla Commissione. Per le altre ricorrenti nei presenti procedimenti, essi sono sostituiti dalla loro versione non riservata, quale è stata inviata al Tribunale con lettere della ricorrente nella causa T-151/94 recanti rispettivamente data del 31 maggio e del 15 settembre 1995.

2) Il documento promanante dall' impresa Stefana, recante il n. 8028 del fascicolo trasmesso al Tribunale, è ritirato dal fascicolo.

3) La convenuta specificherà in maniera circostanziata e concreta, entro sei settimane dalla notificazione della presente ordinanza, i motivi per i quali essa ritiene che taluni documenti da essa considerati "interni", figuranti tra i documenti che compongono il fascicolo da essa trasmesso al Tribunale, non possano essere comunicati alle ricorrenti. Ove del caso, essa trasmetterà al Tribunale, entro lo stesso termine, una versione non riservata di questi documenti.

4) La decisione sulla domanda di accesso delle ricorrenti ai documenti del fascicolo trasmesso al Tribunale, qualificati dalla convenuta come documenti interni, nonché sulla loro domanda diretta alla produzione di documenti non figuranti nel detto fascicolo è riservata.

5) Le modalità in base alla quali le parti saranno autorizzate a consultare, nei locali della cancelleria, il fascicolo trasmesso al Tribunale saranno loro comunicate successivamente a cura del cancelliere.

6) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 19 giugno 1996

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