Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61994TJ0285

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 14 dicembre 1995.
Fred Pfloeschner contro Commissione delle Comunità europee.
Dipendenti - Pensioni - Coefficiente correttore per la Svizzera - Dipendente a riposo avente cittadinanza svizzera - Eccezione di illegittimità del regolamento n. 2175/88.
Causa T-285/94.

Raccolta della Giurisprudenza – Pubblico impiego 1995 II-00889
Raccolta della Giurisprudenza 1995 II-03029;FP-I-A-00291

ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:214

61994A0285

Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 14 dicembre 1995. - Fred Pfloeschner contro Commissione delle Comunità europee. - Dipendenti - Pensione - Coefficiente correttore per la Svizzera - Ex dipendente di cittadinanza svizzera - Eccezione d'illegittimità del regolamento n. 2175/88. - Causa T-285/94.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-03029
pagina IA-00291
pagina II-00889


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Ricorso d' annullamento ° Sentenza d' annullamento ° Indicazione dei provvedimenti da adottare in conseguenza dell' annullamento ° Incompetenza del giudice comunitario

(Trattato CE, art. 176)

2. Dipendenti ° Pensioni ° Coefficiente correttore ° Applicabilità, ai sensi dello Statuto, del coefficiente correttore fissato per il paese di residenza del pensionato ° Regolamento, privo della forma di una revisione statutaria, che fissa a 100 il coefficiente correttore applicabile ai pensionati residenti in un paese terzo ° Violazione della gerarchia delle norme ° Illegittimità

(Statuto del personale, art. 82, n. 1; regolamento del Consiglio n. 2175/88, art. 3)

3. Dipendenti ° Pensioni ° Coefficiente correttore ° Titolare di una pensione che non ha beneficiato, a causa di un regolamento illegittimo, del coefficiente correttore fissato per il suo paese di residenza ° Diritto ad interessi di mora

Massima


1. Non spetta al giudice comunitario, nel caso in cui accolga un ricorso di annullamento, ordinare all' istituzione dalla quale promana l' atto impugnato i provvedimenti che la sentenza dovrebbe comportare; esso deve limitarsi a rinviare la questione all' istituzione interessata, tenuto conto del fatto che tocca all' istituzione dalla quale promana l' atto annullato adottare i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza comporta. Pertanto, anche una funzione di vigilanza sull' esecuzione della sua sentenza, che per essere efficace implicherebbe il potere del giudice comunitario di indicare all' istituzione convenuta i provvedimenti da adottare, esula dalle competenze attribuite al giudice comunitario dal Trattato.

2. Dalla lettera stessa dell' art. 82 dello Statuto discende che i pensionati hanno diritto all' applicazione alla loro pensione del coefficiente correttore previsto per il paese ove risiedono, anche se si sono stabiliti fuori della Comunità. Soltanto ove un coefficiente siffatto non sia stato fissato per il paese di residenza deve applicarsi alle pensioni un coefficiente pari a 100, ed in tal caso i pensionati in questione non fruiscono di alcun coefficiente correttore.

E' quindi illegittimo, in base al principio della gerarchia delle norme, l' art. 3 del regolamento n. 2175/88, adottato senza osservare la procedura prevista per la revisione delle disposizioni statutarie dall' art. 24, n. 1, secondo comma, del Trattato di fusione e dall' art. 10 dello Statuto, nei limiti in cui, in contrasto col suddetto art. 82, fissa a 100 il coefficiente correttore applicabile alla pensione dell' avente diritto che dimostri di avere la propria residenza in un paese terzo.

3. L' obbligo di corrispondere interessi di mora può configurarsi solo qualora il credito principale sia certo quanto all' ammontare o perlomeno determinabile in base a comprovati elementi oggettivi. Ciò si verifica quando del coefficiente correttore, superiore a 100, fissato per un paese non ha fruito, a causa di un regolamento successivamente dichiarato illegittimo, il titolare di una pensione che risiede in tale paese.

Parti


Nella causa T-285/94,

Fred Pfloeschner, ex dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente a Ginevra (Svizzera), con l' avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson Sarl, 1, rue Glesener,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Joseph Griesmar, consigliere giuridico, e, nella fase orale, dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dall' avv. Denis Waelbrock, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

sostenuta da

Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Yves Cretien, consigliere giuridico, e Diego Canga Fano, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore generale della direzione degli affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Adenauer,

interveniente,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione della Commissione contenuta nel bollettino relativo alla pensione di vecchiaia del ricorrente del dicembre 1993, in quanto vi si applica un coefficiente correttore pari a 100, e intesa ad ottenere che il Tribunale ordini alla Commissione di trarre dalla sentenza di annullamento tutte le conseguenze in diritto sia per la pensione di vecchiaia sia per la pensione di reversibilità,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

composto dai signori B. Vesterdorf, presidente, D.P.M. Barrington e A. Saggio, giudici,

cancelliere: J. Palacio González, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 15 settembre 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Fatti e procedimento

1 Il signor Pfloeschner, cittadino svizzero, è un ex dipendente della Commissione. Il 16 gennaio 1958 è stato assunto in qualità di interprete e collocato a riposo d' ufficio il 31 luglio 1993.

2 Egli ha percepito una pensione di vecchiaia a partire dall' agosto 1993. A tale data era già titolare di una pensione di reversibilità poiché aveva perduto nel 1968 sua moglie, dipendente del Consiglio.

3 Nella dichiarazione rilasciata il 24 giugno 1993, prima della liquidazione della pensione di vecchiaia, il ricorrente ha dichiarato che risiedeva a Bruxelles, in Belgio, e che in seguito si sarebbe stabilito in Svizzera [punto a) della dichiarazione].

4 Con l' "avviso di fissazione delle spettanze alla pensione di vecchiaia" 2 agosto 1993 la Commissione ha deciso che la pensione di cui doveva fruire il signor Pfloeschner sarebbe stata versata a Bruxelles con applicazione del coefficiente correttore fissato per il Belgio [punto (7) del capitolo C. "Aumenti e deduzioni"].

5 Con lettera 26 ottobre 1993, indirizzata al direttore generale del personale e dell' amministrazione della Commissione, il ricorrente ha comunicato l' indirizzo della sua nuova residenza in Svizzera e chiesto alla Commissione di modificare il citato avviso 2 agosto 1993, nella misura in cui si riferiva sia al luogo di versamento delle pensioni di cui egli era titolare sia al coefficiente correttore applicato alle medesime.

6 Con decisione 10 novembre 1993 la direzione del personale e dell' amministrazione in seno al segretariato generale del Consiglio ha emanato talune modifiche concernenti, da un lato, l' indirizzo ed il conto bancario del signor Pfloeschner e, dall' altro, la divisa in cui avrebbe dovuto essergli corrisposta la pensione di reversibilità. In particolare è stato deciso che, dato che "il titolare della pensione dichiara stabilire la propria residenza in un paese terzo (la Svizzera) (...) il coefficiente correttore applicabile alla pensione (sarebbe) pari a 100". Tale decisione è stata inviata al servizio pensioni e rapporti con gli ex dipendenti della Commissione e copia della stessa è stata inviata anche al ricorrente.

7 Con l' "avviso di modifica n. 1 dell' avviso 2.8.1993 che fissa le spettanze alla pensione di vecchiaia", datato 1 dicembre 1993, la Commissione ha comunicato al ricorrente le modifiche avvenute nella fissazione delle sue spettanze, sottolineando che tale avviso ha valore di decisione.

8 Il 3 gennaio 1994 il ricorrente ha ricevuto il prospetto relativo alle pensioni di vecchiaia e reversibilità del dicembre 1993. Da tali prospetti emerge che il coefficiente correttore utilizzato per il calcolo delle pensioni in parola è pari a 100.

9 Il 2 febbraio 1994 il ricorrente ha presentato un reclamo ex art. 90, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"). La Commissione ha respinto tale reclamo con decisione 20 giugno 1994.

10 Alla luce di quanto precede, con atto introduttivo depositato il 14 settembre 1994, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

11 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 16 gennaio 1995 il Consiglio ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della convenuta. Con ordinanza 22 febbraio 1995 il presidente della Seconda Sezione del Tribunale ha ammesso l' intervento.

12 Su relazione del giudice relatore il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. La fase orale si è svolta il 15 settembre 1995.

Conclusioni delle parti

13 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

° dichiarare la ricevibilità e la fondatezza del ricorso;

° annullare di conseguenza il bollettino della pensione di vecchiaia del ricorrente del dicembre 1993, nella misura in cui dallo stesso emerge un coefficiente correttore per la Svizzera pari a 100, mentre il ricorrente, cittadino svizzero, è ritornato nel suo paese per esservi collocato a riposo;

° ordinare alla Commissione di trarre tutte le conseguenze in diritto per quanto attiene alla liquidazione della pensione sia di vecchiaia sia di reversibilità;

° applicare agli arretrati interessi di mora fissati al tasso dell' 8%;

° condannare la convenuta alle spese.

14 La convenuta conclude che il Tribunale voglia:

° dichiarare il ricorso irricevibile quanto al secondo capo della domanda e infondato per il resto;

° condannare il ricorrente alle spese.

15 L' interveniente conclude che il Tribunale voglia:

° dichiarare il ricorso irricevibile quanto al secondo capo della domanda e infondato per il resto;

° condannare il ricorrente alle spese.

Sulla ricevibilità

16 La Commissione e l' interveniente eccepiscono l' irricevibilità della domanda diretta ad ottenere che il Tribunale ordini alla Commissione di "trarre (dall' annullamento dell' atto controverso) tutte le conseguenze in diritto per quanto attiene alla liquidazione della pensione sia di vecchiaia sia di reversibilità".

Argomenti delle parti

17 La Commissione contesta la ricevibilità della domanda del ricorrente intesa ad ottenere che il Tribunale ordini di "trarre (dall' annullamento dell' atto controverso) tutte le conseguenze in diritto per la pensione sia di vecchiaia sia di reversibilità". A tal fine essa invoca un solo motivo relativo all' incompetenza del giudice adito.

18 La convenuta fa valere che, secondo la costante giurisprudenza, il giudice comunitario non può, senza usurpare le prerogative dell' autorità amministrativa, impartire ordini ad un' istituzione comunitaria. Essa rinvia, in proposito, sia alle sentenze del Tribunale 27 giugno 1991, causa T-156/89, Valverde Mordt/Corte di giustizia (Racc. pag. II-407), e 26 ottobre 1993, causa T-22/92, Weissenfels/Parlamento (Racc. pag. II-1095), sia all' ordinanza del Tribunale 22 maggio 1992, causa T-72/91, Moat/Commissione (Racc. pag. II-1771).

19 Secondo la convenuta la domanda del ricorrente continuerebbe ad essere irricevibile anche se dovesse interpretarsi nel senso che il Tribunale è invitato soltanto a vigilare affinché, in caso di annullamento dell' atto impugnato, la Commissione adotti tutti i provvedimenti necessari per l' esecuzione della sentenza. Non esiste infatti alcuna norma giuridica che attribuisca al giudice comunitario un potere siffatto e, secondo la giurisprudenza della Corte, quest' ultimo "non può, senza usurpare le prerogative dell' autorità amministrativa, ordinare a un' istituzione comunitaria di adottare i provvedimenti necessari per l' esecuzione di una sentenza che annulli una decisione" (sentenza 9 giugno 1983, causa 225/82, Verzyck/Commissione, Racc. pag. 1991, punto 19).

20 La Commissione afferma quindi che, in caso di annullamento dell' atto impugnato, regolarizzerà i diritti alla pensione di vecchiaia del ricorrente a partire dal dicembre 1993 conformemente all' art. 176 del Trattato CE. Al contrario, essa non è competente a trarre, da un' eventuale sentenza di annullamento del bollettino della pensione di vecchiaia, conseguenze circa la pensione di reversibilità del signor Pfloeschner, il quale non ha impugnato la decisione del Consiglio che lo riguarda.

21 Il ricorrente replica che con la domanda in esame egli intende chiedere al Tribunale non di rivolgere un' ingiunzione alla Commissione, ma piuttosto di vigilare a che la convenuta adotti le misure conseguenti ad un' eventuale sentenza di annullamento. Tali misure consisterebbero nella correzione, a partire dal momento in cui ha avuto luogo l' irregolarità accertata, cioè dal dicembre 1993, del coefficiente correttore applicato sia alla pensione di vecchiaia sia a quella di reversibilità. Dal punto di vista del ricorrente, proprio la sentenza di annullamento comporta, secondo il principio dell' autorità della cosa giudicata, la necessità di tale correzione.

Giudizio del Tribunale

22 Va preliminarmente ricordato che secondo la costante giurisprudenza il giudice comunitario, qualora accogliesse un ricorso di annullamento, non avrebbe titolo per dettare all' istituzione autrice dell' atto impugnato i provvedimenti resi necessari dalla sentenza, bensì dovrebbe limitarsi a rinviare la pratica all' istituzione interessata, avuto riguardo al fatto che, ai sensi dell' art. 176 del Trattato, l' istituzione da cui emana l' atto annullato è tenuta a prendere i provvedimenti che l' esecuzione della sentenza comporta (v., in particolare, sentenza della Corte 23 febbraio 1961, causa 30/59, De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg/Alta Autorità, Racc. pag. 1).

23 Va rilevato inoltre che, pur considerando, come ha sostenuto il ricorrente, che la domanda in esame sia diretta soltanto ad ottenere che il Tribunale vigili sui provvedimenti di esecuzione adottati dalla Commissione, il Tribunale non è competente nemmeno ad assicurare tale esecuzione. Infatti, un compito siffatto di sorveglianza, implicante, per essere efficace, che il giudice comunitario abbia il potere di indicare all' istituzione convenuta i provvedimenti da adottare, non rientra fra le competenze conferite dal Trattato allo stesso giudice. Ai sensi dell' art. 176 del Trattato spettano all' istituzione autrice dell' atto a un tempo il dovere ed il potere di adottare i provvedimenti necessari per dare completa esecuzione alla sentenza di annullamento.

24 Ne deriva che l' eccezione di irricevibilità è fondata e che la domanda del ricorrente, diretta ad ottenere che sia ordinato alla Commissione di trarre, dall' eventuale annullamento del prospetto "tutte le conseguenze in diritto sia per la liquidazione della pensione di vecchiaia sia per la liquidazione della pensione di reversibilità", è irricevibile.

Nel merito

A ° Sulla domanda di annullamento

25 A sostegno della domanda di annullamento, il ricorrente solleva, da un lato, un' eccezione di illegittimità con riguardo al regolamento (CECA, CEE, Euratom) del Consiglio 18 luglio 1988, n. 2175, che fissa i coefficienti correttori applicabili nei paesi terzi (GU L 191, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 2175/88"), e invoca, dall' altro, quattro motivi fondati rispettivamente sulla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento, sulla violazione del principio della parità di trattamento, sulla violazione del principio dell' estoppel e sulla violazione del principio di corretta gestione e di sana amministrazione.

Sull' eccezione di illegittimità sollevata con riguardo al regolamento n. 2175/88

Argomenti delle parti

26 Il ricorrente afferma che il regolamento n. 2175/88 è illegittimo in quanto dispone all' art. 3 che "il coefficiente correttore applicabile alla pensione il cui titolare fissa la propria residenza in un paese terzo è pari a 100". A sostegno di tale eccezione di illegittimità egli avanza tre censure rispettivamente relative all' eccesso di potere, alla violazione del principio di non discriminazione ed alla violazione dell' art. 82 dello Statuto.

27 A sostegno della prima censura, il ricorrente fa valere che, adottando l' atto controverso, il Consiglio ha commesso un "eccesso di potere" poiché tale regolamento, che detta regole di calcolo delle pensioni, estende, senza valida giustificazione, il campo di applicazione del suo regolamento di base, cioè del regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 5 ottobre 1987, n. 3019, che stabilisce disposizioni particolari e derogatorie applicabili ai funzionari delle Comunità europee con sede di servizio in un paese terzo (GU L 286, pag. 3; in prosieguo: il "regolamento n. 3019/87"). A suo avviso tale regolamento, che ha istituito l' allegato X dello Statuto, riguarda soltanto i dipendenti in servizio e non i pensionati.

28 Il ricorrente deduce la sua seconda censura dalla violazione del principio di non discriminazione. Secondo lui, nella misura in cui, come la Commissione ha affermato nella risposta al reclamo, il beneficio del coefficiente correttore attribuito dal regolamento n. 3019/87 ai dipendenti con sede di servizio in un paese terzo si giustifica grazie alla "loro situazione particolare" e al "costo della vita del paese sede di servizio", siffatto beneficio va previsto ugualmente per i pensionati, tenuto conto del fatto che queste due condizioni caratterizzano anche la situazione dei pensionati. Ne consegue a parere del ricorrente che non è giustificata la diversità di trattamento tra i dipendenti ed i pensionati.

29 Con la terza censura il ricorrente asserisce che la fissazione di un coefficiente correttore pari a 100 per tutti i paesi terzi ove risiedono pensionati è contraria alle disposizioni del titolo V dello Statuto ed in particolare all' art. 82. In seguito alla sua ultima modifica apportata dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) del Consiglio 21 luglio 1983, n. 2074, che modifica lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità (GU L 203, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 2074/83"), tale articolo prevede che il titolare di una pensione il quale comprova di avere stabilito la propria residenza all' interno o all' esterno delle Comunità ha diritto all' applicazione del coefficiente correttore alla sua pensione e che soltanto nell' ipotesi in cui non è stato fissato alcun coefficiente, il coefficiente correttore è pari a 100. Pertanto, contrariamente a quanto dispone l' art. 3 in parola, il signor Pfloeschner ha diritto all' applicazione del coefficiente correttore fissato per la Svizzera che è pari a 144,5. Inoltre egli sostiene che dal regolamento n. 2175/88 non emerge alcuna motivazione che giustifichi tale divergenza rispetto al testo dello Statuto.

30 La Commissione afferma che un' eccezione siffatta è infondata in diritto. Infatti, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, il regolamento n. 2175/88 non può essere considerato come un mero regolamento di applicazione del regolamento n. 3019/87. Il riferimento ivi incluso, in particolare all' art. 13 dell' allegato X allo Statuto, non è sufficiente per giustificare tale conclusione. Secondo la convenuta la base giuridica di tale regolamento non è soltanto il regolamento n. 3019/87 (cioè l' allegato X allo Statuto), bensì lo Statuto nel suo complesso.

31 Inoltre il regolamento n. 2175/88 contiene soltanto disposizioni derogatorie al regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 14 dicembre 1987, n. 3784, che adegua le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee e i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni (GU L 356, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 3784/87"). Tali disposizioni derogano in modo particolare, secondo la Commissione, a quelle che disciplinano i coefficienti correttori applicabili alle pensioni dei dipendenti che risiedono in un paese terzo. Poiché un atto regolamentare può essere abrogato o modificato dall' autorità che lo ha emesso, non v' è stato alcun eccesso di potere da parte del Consiglio.

32 Quanto alla censura del ricorrente relativa alla violazione dell' art. 82 dello Statuto, la Commissione rileva che la parte avversa non inferisce alcuna conclusione da tale osservazione che è fatta in via puramente incidentale. Più precisamente, nel ricorso, essa non ha dedotto dalla violazione delle disposizioni statutarie l' illegittimità del regolamento n. 2175/88. Secondo la Commissione il motivo che nella replica il ricorrente deduce da tale circostanza si configura come un motivo nuovo e, quindi, irricevibile.

Circa la fondatezza della censura in parola, la Commissione ha fatto valere, durante la fase orale, che, contrariamente a quanto asserisce la parte avversa, il regolamento n. 2175/88 è perfettamente compatibile con le disposizioni statutarie. Infatti, la disposizione che fissa a 100 il coefficiente correttore per i dipendenti a riposo che risiedono in un paese terzo è conciliabile con l' art. 82 dello Statuto, che non impone di applicare alle pensioni i coefficienti correttori fissati per le retribuzioni. La Commissione rileva in proposito che un trattamento siffatto è conforme alla giurisprudenza consolidata secondo cui la situazione di un dipendente in servizio è sensibilmente diversa da quella di un dipendente a riposo, di modo che non sussiste discriminazione qualora il legislatore comunitario riservi ai dipendenti a riposo un trattamento non identico a quello riservato ai dipendenti in servizio.

33 L' interveniente condivide l' analisi della Commissione ritenendo, al pari di quest' ultima, che l' atto la cui legittimità è contestata dal ricorrente non sia un mero regolamento di applicazione del regolamento n. 3784/87. Esso aggiunge che in ogni caso tale questione si riferisce piuttosto alla conformità, allo Statuto, del regolamento contro il quale è stata sollevata l' eccezione di illegittimità.

34 Al riguardo il Consiglio osserva, in primo luogo, che il regolamento in parola non ha abrogato, come sostiene il ricorrente, l' art. 82, n. 1, terzo comma, dello Statuto, ma unicamente il regolamento n. 3784/87, in quanto la detta disposizione statutaria non vieta la fissazione di un coefficiente neutro come quello litigioso, che riguarda tutte le pensioni di coloro che risiedono nei paesi terzi. Nella sua risposta ai quesiti posti dal Tribunale, il Consiglio ha precisato che, prima dell' adozione del regolamento n. 2175/88, si sono avuti per alcuni anni specifici coefficienti applicabili ai pensionati. Il regolamento in parola ha eliminato tali coefficienti specifici, prevedendo, conformemente alla lettera dell' art. 82, l' applicazione di un coefficiente correttore pari a 100.

35 In secondo luogo, l' interveniente ha chiarito, durante la fase orale, che il regime precedente a quello introdotto dal regolamento n. 2175/88 prevedeva l' applicazione alle pensioni degli ex dipendenti residenti in un paese terzo del coefficiente correttore fissato per i dipendenti con sede di servizio in questo stesso paese. Il Consiglio ha chiarito in proposito che, al momento dell' adozione della disposizione controversa, è prevalsa la considerazione che tale regime, introdotto dal regolamento n. 2074/83, era molto vantaggioso e pertanto non era riproducibile mutatis mutandis in una situazione eccezionale, come quella in cui si trovano i pensionati residenti in un paese terzo.

36 In terzo luogo, il Consiglio ha sottolineato, sempre durante la procedura orale, che, in ogni caso, il coefficiente correttore previsto dal regolamento n. 2175/88 conviene alla maggior parte dei pensionati, in quanto solo il 30% dei paesi hanno un coefficiente correttore superiore a 100, vale a dire a quello del Belgio e del Lussemburgo.

Giudizio del Tribunale

a) Sulla ricevibilità della terza censura fatta valere a sostegno dell' eccezione di illegittimità, relativa alla violazione delle disposizioni dello Statuto

37 Secondo la Commissione la terza censura invocata a sostegno dell' eccezione di illegittimità, relativa alla violazione dello Statuto e segnatamente dell' art. 82, è tardiva per il fatto che, dal suo punto di vista, la parte avversa non l' ha dedotta nel suo ricorso.

38 Va ricordato in proposito che l' art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura prevede che il ricorso deve contenere l' oggetto della controversia e l' "esposizione sommaria dei motivi dedotti" e che l' art. 48, n. 2, vieta, come regola generale, la deduzione di motivi nuovi in corso di causa.

39 Nel caso di specie, risulta dall' esame degli atti di causa che il signor Pfloeschner, nel suo ricorso, ha sollevato espressamente un' eccezione di illegittimità nei confronti del regolamento n. 2175/88 e, a tale riguardo, si è riferito in modo particolare ad un conflitto fra tale regolamento e l' art. 82 dello Statuto. Egli ha poi sottolineato nella replica che la convenuta non aveva risposto a tale censura.

40 Ne discende che l' argomentazione della Commissione non è fondata e va disattesa.

b) Sulla fondatezza dell' eccezione di illegittimità

41 Occorre sottolineare preliminarmente che la prima e la terza censura, fatte valere a sostegno dell' eccezione di illegittimità, rispettivamente fondate sull' "eccesso di potere" e sulla violazione delle disposizioni dello Statuto, sono strettamente connesse poiché si riferiscono entrambe alla determinazione della base giuridica del regolamento n. 2175/88.

42 Secondo il ricorrente il regolamento controverso si basa soltanto sul regolamento n. 3019/87, mentre, secondo la Commissione ed il Consiglio, esso si basa sia su quest' ultimo regolamento sia sullo Statuto, e segnatamente sull' art. 82, la cui violazione è invece dedotta dal ricorrente.

43 Nel secondo 'visto' del regolamento n. 2175/88, il Consiglio fa espresso riferimento allo Statuto ed in particolare all' art. 13 dell' allegato X, allegato già introdotto dal regolamento n. 3019/87. Il regolamento n. 2175/88, all' art. 1 e nel suo allegato, fissa i coefficienti correttori previsti agli artt. 12 e 13 dell' allegato X allo Statuto. Agli artt. 3-9 esso dispone che questi stessi coefficienti non sono applicabili ai diritti pecuniari delle persone che non sono più in servizio. In particolare l' art. 3 prevede che, "conformemente all' articolo 82, paragrafo 1, terzo comma, dello Statuto, il coefficiente correttore applicabile alla pensione il cui titolare fissa la propria residenza in un paese terzo è pari a 100". La motivazione di siffatta disposizione si trova al quarto 'considerando' del regolamento controverso, ai sensi del quale, "in particolare a causa delle nuove modalità che disciplinano i coefficienti correttori applicabili specificamente ed esclusivamente alle retribuzioni del personale in servizio nei paesi terzi, nella misura in cui queste sono pagabili nella moneta di tali paesi, questi coefficienti correttori, con portata derogatoria, non possono essere utilizzati per quanto riguarda i diritti pecuniari di persone che risiedono nei paesi terzi e che non sono in attività di servizio".

44 Emerge da quanto precede che il regolamento n. 2175/88, da un lato, fissa i coefficienti correttori di cui al regolamento n. 3019/87 e, dall' altro, prevede espressamente che tali coefficienti non siano applicabili ai diritti pecuniari delle persone che non sono più in servizio, in particolare non si applichino, come risulta dall' art. 3, alle pensioni.

45 Dato che il regolamento n. 3019/87, che è un regolamento di modifica dello Statuto, riguarda soltanto i dipendenti in servizio in uno Stato terzo, è necessario giudicare la legittimità della disposizione regolamentare controversa, cioè del citato art. 3 che fissa a 100 il coefficiente correttore applicato alle pensioni dei dipendenti a riposo che risiedono in un paese terzo, alla luce dell' art. 82 dello Statuto che contiene la normativa generale in materia.

46 L' art. 82 dello Statuto prevede al n. 1 che alle pensioni "viene attribuito il coefficiente correttore fissato per il paese, situato all' interno o all' esterno delle Comunità, in cui il titolare della pensione comprova di avere stabilito la propria residenza" (secondo comma) e che, "se il titolare della pensione stabilisce la sua residenza in un paese per cui non è stato fissato un coefficiente correttore, il coefficiente correttore applicabile è pari a 100" (terzo comma).

Dalla lettera stessa di tale disposizione discende che i pensionati hanno diritto all' applicazione, alla loro pensione, del coefficiente correttore previsto per il paese ove risiedono, anche se la loro residenza è stabilita fuori della Comunità. Soltanto ove un coefficiente siffatto non sia stato fissato per il paese di residenza, deve applicarsi alle pensioni un coefficiente pari a 100 ed in tal caso i pensionati in questione non fruiscono di alcun coefficiente correttore.

47 Contrariamente a quanto sostengono la convenuta e l' interveniente, tale disposizione non consente la fissazione di un coefficiente specifico, pari a 100, per i pensionati residenti fuori della Comunità. Infatti un coefficiente siffatto equivale, in un caso come quello di specie, alla non applicazione di un coefficiente correttore. Va rilevato in proposito, da un lato, che quest' ultimo è uno strumento di correzione delle retribuzioni e degli emolumenti, la cui funzione è appunto quella di assicurare l' equivalenza del potere di acquisto dei dipendenti nei vari paesi ove risiedono. Dall' altro, è d' uopo ricordare che secondo le disposizioni statutarie il coefficiente correttore è 100 per Bruxelles e Lussemburgo e, per gli altri paesi, è fissato "dal Consiglio che delibera su proposta della Commissione, alla maggioranza qualificata prevista dal paragrafo 2, secondo comma, prima fattispecie, degli articoli 148 del Trattato che istituisce la Comunità economica europea e 118 del Trattato che istituisce la Comunità europea dell' energia atomica" (artt. 64, secondo comma, dello Statuto e 13 del regolamento n. 3019/87).

48 L' art. 82, n. 1, dello Statuto, pur senza rinviare espressamente a tale procedura, si riferisce al coefficiente correttore fissato per ciascun paese, secondo i criteri ivi menzionati. Com' è stato riconosciuto dalla Commissione e dal Consiglio, il detto n. 1, secondo e terzo comma, dell' art. 82 dello Statuto, come modificato dal regolamento n. 2074/83, è stato applicato, sino all' entrata in vigore del regolamento n. 2175/88, nel senso che, una volta stabilito in uno Stato terzo per il quale è stato fissato un coefficiente correttore, il pensionato beneficiava dell' applicazione di tale coefficiente.

49 Il regolamento la cui legittimità è contestata ha quindi ripristinato la situazione esistente prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 2074/83, allorché non veniva applicato alcun coefficiente correttore alle pensioni dei dipendenti a riposo che risiedessero fuori della Comunità. Infatti, prima dell' entrata in vigore del regolamento n. 2074/83, l' art. 82, n. 2, dello Statuto prevedeva che alle pensioni "viene attribuito un coefficiente correttore stabilito in base alle disposizioni degli articoli 64 e 65, paragrafo 2, per il paese delle Comunità in cui il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio".

50 Dall' insieme delle considerazioni che precedono emerge che l' art. 3 del regolamento n. 2175/88, nei limiti in cui fissa a 100 il coefficiente correttore applicabile alla pensione il cui titolare comprova di aver stabilito la propria residenza in un paese terzo, confligge con l' art. 82, n. 1, secondo e terzo comma, dello Statuto.

51 Orbene, il Tribunale constata che, in base al principio della gerarchia delle norme, un regolamento come quello in esame, che, come risulta dai suoi 'visto' e come è stato confermato dal Consiglio durante la fase orale, è stato adottato senza osservare la procedura prevista per la revisione delle disposizioni statutarie (art. 24, n. 1, secondo comma, del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee e art. 10 dello Statuto), non può modificare una disposizione statutaria. Pertanto l' art. 3 del regolamento n. 2175/88 è illegittimo.

52 Avendo quindi constatato l' illegittimità della disposizione in parola, non occorre esaminare la seconda censura invocata a sostegno dell' eccezione di illegittimità e basata su una presunta violazione del principio di non discriminazione.

53 Va quindi annullato il bollettino di pensione litigioso nella parte in cui esso applica un coefficiente correttore pari a 100, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi ed argomenti avanzati dalle parti.

B ° Sulla domanda di interessi di mora

54 Il ricorrente chiede nel ricorso che gli arretrati dovutigli siano maggiorati di interessi di mora fissati al tasso dell' 8%.

55 Va rilevato in proposito che, secondo la costante giurisprudenza, l' obbligo di corrispondere interessi di mora può configurarsi solo qualora il credito principale sia certo quanto all' ammontare o perlomeno determinabile in base a comprovati elementi oggettivi (v. segnatamente sentenza della Corte 30 settembre 1986, causa 174/83, Ammann e a./Consiglio, Racc. pag. 2647, punti 19-22, e sentenza del Tribunale 26 febbraio 1992, cause riunite T-17/89, T-21/89 e T-25/89, Brazzelli Lualdi e a./Commissione, Racc. pag. II-293, punti 23-26).

56 Nel caso di specie, dato che alla fine del 1993 esisteva un coefficiente correttore per la Svizzera, superiore a 100, il signor Pfloeschner, una volta stabilitosi in Svizzera, nel dicembre 1993, aveva diritto, a tenore dell' art. 82, n. 1, secondo comma, dello Statuto, all' applicazione di tale coefficiente. Il credito del ricorrente era quindi, dal dicembre 1993, esigibile e certo quanto al suo importo. Alla luce di quanto precede l' istituzione convenuta è tenuta a corrispondere gli interessi di mora sugli arretrati dovuti, interessi che vanno calcolati forfettariamente a un tasso annuo dell' 8%, a partire dalle diverse scadenze a cui, in base al regime di pensione, avrebbe dovuto effettuarsi ciascun pagamento e sino al giorno del pagamento effettivo.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

57 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La Commissione è rimasta soccombente sulle sue conclusioni e dev' essere quindi condannata alle spese.

58 Ai sensi del n. 4 del medesimo articolo, le istituzioni intervenute nella causa sopporteranno le proprie spese. Il Consiglio sopporterà quindi le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il bollettino di pensione del ricorrente relativo al dicembre 1993 è annullato nella misura in cui applica un coefficiente correttore pari a 100.

2) La Commissione è condannata a versare al ricorrente interessi di mora al tasso annuo dell' 8% sugli arretrati di pensione; tali interessi vanno calcolati a partire dalle diverse scadenze a cui, in base al regime di pensione, avrebbe dovuto effettuarsi ciascun pagamento e sino al giorno del pagamento effettivo.

3) La Commissione è condannata alle spese.

4) Il Consiglio sopporterà le proprie spese.

Top