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Document 61994TJ0277

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 22 maggio 1996.
    Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento (AITEC) contro Commissione delle Comunità europee.
    Decisione che dichiara l'illegittimità di aiuti concessi dagli Stati - Domande di apertura di un procedimento per inadempimento - Rigetto - Ricorso di annullamento - Decisione - Irricevibilità - Ricorso per carenza - Irricevibilità.
    Causa T-277/94.

    Raccolta della Giurisprudenza 1996 II-00351

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1996:66

    61994A0277

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione ampliata) del 22 maggio 1996. - Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento (AITEC) contro Commissione delle Comunità europee. - Decisione che dichiara l'illegittimità di aiuti concessi dagli Stati - Domande di apertura di un procedimento per inadempimento - Rigetto - Ricorso di annullamento - Decisione - Irricevibilità - Ricorso per carenza - Irricevibilità. - Causa T-277/94.

    raccolta della giurisprudenza 1996 pagina II-00351


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Atti preparatori ° Esclusione ° Lettera con cui la Commissione comunica all' autore di una denuncia relativa ad un aiuto di uno Stato il proprio rifiuto di adire la Corte con un ricorso per inadempimento diretto a far accertare la mancata esecuzione, da parte dello Stato membro interessato, della decisione che dichiara illegittimo l' aiuto di cui trattasi ° Esclusione

    (Trattato CE, artt. 93, n. 2, secondo comma, e 173)

    2. Ricorso per carenza ° Persone fisiche o giuridiche ° Omissioni impugnabili ° Omissione di instaurare un procedimento per inadempimento in materia di aiuti ° Irricevibilità

    (Trattato CE, artt. 93, n. 2, secondo comma, e 175)

    3. Ricorso per carenza ° Persone fisiche o giuridiche ° Omissioni impugnabili ° Omissione di adottare una decisione circa l' esito da riservare a una denuncia relativa alla mancata esecuzione di una decisione in materia di aiuti ° Irricevibilità

    (Trattato CE, artt. 93, n. 2, 94 e 175)

    Massima


    1. E' irricevibile il ricorso di annullamento proposto dall' autore di una denuncia, rivolta alla Commissione per ottenere che questa adisca la Corte di giustizia con un ricorso, ai sensi dell' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato, onde far accertare che uno Stato membro non si è conformato a una decisione che dichiara illegittimo un aiuto, e diretto contro la lettera con la quale la Commissione, senza pronunciarsi definitivamente sulla denuncia, gli ha comunicato di ritenere inutile, allo stato degli atti, adire la Corte, ma di voler vigilare sull' esecuzione della sua decisione da parte dello Stato membro interessato.

    Infatti, in primo luogo, non è sufficiente che una lettera sia stata inviata da un' istituzione comunitaria al suo destinatario, in risposta a una domanda formulata da quest' ultimo, perché essa possa essere definita decisione ai sensi dell' art. 173 del Trattato, rendendo così possibile l' esperimento del ricorso di annullamento.

    In secondo luogo, quando si tratta di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, in particolare al termine di un procedimento interno, costituiscono in via di principio atti impugnabili con ricorso di annullamento solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell' istituzione al termine di tale procedimento, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale.

    Infine, i privati non sono legittimati a chiedere l' annullamento del rifiuto della Commissione di instaurare un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro.

    2. E' irricevibile il ricorso per carenza proposto da una persona fisica o giuridica, parte interessata nell' ambito di un procedimento ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato, e diretto a far dichiarare che la Commissione ha omesso di statuire, in violazione del Trattato, astenendosi dall' adire la Corte di giustizia in base al secondo comma di detta disposizione per far accertare ° come richiesto in una denuncia di tale persona ° che il governo di uno Stato membro non si è conformato a una decisione della Commissione che dichiara illegittimo un aiuto.

    Infatti, una persona fisica o giuridica può adire il Tribunale ai sensi dell' art. 175, terzo comma, del Trattato solo per far accertare l' omissione di adottare, in violazione del Trattato, un atto di cui essa è il destinatario potenziale. Orbene, la decisione di adire la Corte di giustizia è un atto preparatorio interno adottato in seno al collegio dei membri della Commissione, di regola su proposta del membro incaricato della questione, che non è rivolto ad alcun destinatario. Tale atto è seguito dalla proposizione del ricorso avverso lo Stato membro interessato dinanzi alla Corte di giustizia, proposizione che, di per sé, non ha neanch' essa destinatari, ma crea soltanto una situazione di litispendenza.

    Inoltre, anche ammesso che il fatto ° non essendone il destinatario ° di essere direttamente riguardato da un atto che dovrà essere adottato possa legittimare una persona fisica o giuridica a proporre ricorso per carenza, né l' eventuale decisione della Commissione di adire la Corte di giustizia, né l' eventuale proposizione del ricorso, né l' eventuale sentenza della Corte riguarderebbero direttamente l' autore della denuncia in cui si chiede che sia adita la Corte.

    Infine, dall' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato e, più in generale, da questo articolo nel suo complesso risulta che la Commissione non è tenuta ad instaurare un procedimento ai sensi di questa norma, ma dispone invece di un potere discrezionale che esclude il diritto dei singoli di esigere che essa decida in un determinato senso.

    3. E' irricevibile il ricorso per carenza proposto da una persona fisica o giuridica, parte interessata nell' ambito di un procedimento ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato, e diretto a far dichiarare che la Commissione ha omesso di statuire, in violazione del Trattato, non rivolgendole una decisione circa l' esito che intende riservare alla sua denuncia relativa alla mancata esecuzione di una decisione che dichiara illegittimo un aiuto.

    Infatti, in primo luogo, non essendo stati emanati i regolamenti di esecuzione previsti dall' art. 94 del Trattato, nessuna norma di diritto comunitario prescrive l' adozione di una decisione di tale tipo. In secondo luogo, mentre il primo comma dell' art. 93, n. 2, prevede una partecipazione degli interessati al procedimento, il secondo comma non ne fa più menzione. A questo proposito, dopo aver adottato una decisione che dichiara illegittimo un aiuto, la Commissione deve disporre di un ampio potere discrezionale in ordine alle modalità della sua esecuzione, che possono sollevare complesse questioni connesse al recupero dell' aiuto illegittimo.

    Parti


    Nella causa T-277/94,

    Associazione Italiana Tecnico Economica del Cemento (AITEC), associazione di diritto italiano, con sede in Roma, rappresentata dagli avv.ti Mario Siragusa, Giuseppe Scassellati-Sforzolini e Cesare Rizza, rispettivamente dei fori di Roma, Bologna e Siracusa, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger, Hoss e Prussen, 15, Côte d' Eich,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Nicola Annecchino e Ben Smulders, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere l' annullamento della decisione della Commissione 9 giugno 1994, D/05268, in quanto essa esprime il rifiuto della Commissione di adire la Corte di giustizia, in base all' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato, per la mancata esecuzione, da parte del governo ellenico, della decisione della Commissione 2 maggio 1990, 91/144/CEE, relativa ad un aiuto concesso dal governo greco ad un produttore di cemento (Halkis Cement Company) (GU 1991, L 73, pag. 27), e, in subordine, l' annullamento della conferma di questo rifiuto, espressa nella decisione 26 luglio 1994, D/07743, nonché, alternativamente, la constatazione della carenza della Commissione.

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione ampliata),

    composto dai signori H. Kirschner, presidente, B. Vesterdorf, C.W. Bellamy, A. Kalogeropoulos e A. Potocki, giudici,

    cancelliere: J. Palacio González, amministratore

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 12 dicembre 1995,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Fatti

    1 E' di dominio pubblico che nel corso del 1988 la Repubblica ellenica aveva concesso aiuti ai produttori ellenici di cemento e, in particolare, alla società Halkis Cement Company (in prosieguo: la "Halkis"). A causa delle notevoli perdite di tale società, il governo ellenico aveva deciso di convertire una parte dei debiti in capitale e aveva permesso che alcune imprese ed enti pubblici non esigessero il rimborso dei crediti concessi alla Halkis, da un lato, e continuassero a mantenere una linea di credito nei suoi confronti, dall' altro (v., per una descrizione della situazione generale del settore cementiero in Grecia, la sentenza del Tribunale 6 luglio 1995, cause riunite T-447/93, T-448/93 e T-449/93, AITEC e a./Commissione, Racc. pag II-1971).

    2 Venuta a conoscenza dei fatti, la Commissione avviava, il 3 aprile 1989, un procedimento ex art. 93, n. 2, del Trattato CE ed invitava gli interessati diversi dagli Stati membri, nella comunicazione relativa ad un aiuto concesso dal governo ellenico alla Halkis (GU C 156 del 24 giugno 1989, pag. 3), a presentare osservazioni. La ricorrente AITEC, che rappresenta la maggior parte dei produttori italiani di cemento, interveniva nel procedimento in qualità di parte interessata con osservazioni scritte inviate alla Commissione il 17 luglio 1989. Il governo ellenico faceva valere di aver applicato la legge 5 agosto 1983, n. 1386 (Gazzetta ufficiale della Repubblica ellenica 8 agosto 1983, n. 107/A, pag. 14), che istituisce l' organismos anasygkrotiseos epicheiriseon (ente per la ristrutturazione delle imprese, in prosieguo: l' "OAE"), una società per azioni il cui capitale era interamente sottoscritto dallo Stato e il cui scopo era quello di contribuire allo sviluppo economico e sociale del paese. A tal fine l' OAE poteva in particolare assumere l' amministrazione e la gestione corrente di imprese in via di risanamento o nazionalizzate. Secondo il governo ellenico, la Halkis era stata assoggettata alle disposizioni della suddetta legge relative alla liquidazione, che doveva aver luogo entro la fine del 1989.

    3 Il 2 maggio 1990 la Commissione adottava la decisione 91/144/CEE, relativa ad un aiuto concesso dal governo greco ad un produttore di cemento (Halkis Cement Company) (GU 1991, L 73, pag. 27; in prosieguo: la "decisione del 1990"). Il suo dispositivo recitava quanto segue:

    "Articolo 1

    Gli aiuti concessi dal governo greco alla Halkis Cement Company, consentendo ad imprese e organismi pubblici di non riscuotere i loro crediti nei confronti di detta impresa e permettendo addirittura l' ulteriore aumento di tali crediti, sono illegali poiché concessi in violazione delle norme dell' art. 93, paragrafo 3. Essi sono inoltre incompatibili con il mercato comune poiché non soddisfano i criteri per la concessione di esenzioni stabiliti all' art. 92, paragrafi 2 e 3, e debbono pertanto venire soppressi.

    Il governo greco rinuncia inoltre al suo proposito di concedere aiuti mediante la conversione in capitale dei debiti dell' impresa.

    Articolo 2

    Il governo greco deve sopprimere gli aiuti di cui alla prima frase dell' articolo 1 esigendone il rimborso da parte dei beneficiari.

    Articolo 3

    Il governo greco deve informare la Commissione entro tre mesi a decorrere dalla data di notifica della presente decisione delle misure da esso adottate per conformarvisi.

    Articolo 4

    La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione".

    4 Pochi giorni dopo la notifica della decisione del 1990, il governo ellenico comunicava alla Commissione che la Halkis non era stata ancora sottoposta alle disposizioni della summenzionata legge 1386/83, relative alla liquidazione, e che inoltre la società aveva in corso trattative con investitori stranieri. In tale occasione venivano anche comunicate diverse informazioni circa i debiti, la contabilità e le esportazioni della Halkis.

    5 Nell' ottobre 1990 il governo ellenico, dopo aver fatto presente il suo nuovo approccio politico ed economico in materia di privatizzazione e di ristrutturazione delle società sovraindebitate, chiedeva alla Commissione di collaborare e di discutere il modo migliore per dare esecuzione alla decisione del 1990.

    6 Nel corso dei mesi di ottobre e novembre 1990 venivano tenute varie riunioni ad Atene, e l' 11 gennaio 1991 a Bruxelles. Nel corso di tali riunioni le autorità elleniche informavano la Commissione circa lo stato delle trattative riguardanti l' avvenire della Halkis.

    7 Il 13 marzo 1991, a seguito di una procedura d' asta, la società italiana Calcestruzzi SA presentava un' offerta di 33 miliardi di DR in contanti più circa 8 miliardi da versare in un periodo di dieci anni, per il rilevamento della Halkis. Una tale offerta era considerata vantaggiosa da tutti i creditori, che avrebbero subito maggiori perdite in caso di fallimento della società. La Commissione era informata di tali sviluppi con comunicazione 21 marzo 1991 e nel corso di una riunione svoltasi ad Atene dal 17 al 20 maggio 1991.

    8 Il 12 luglio 1991, non essendosi ancora concretata la vendita, la Banca nazionale di Grecia, maggiore creditrice della Halkis, chiedeva alla Corte d' appello di Atene di disporre la liquidazione della società. La Corte respingeva tale richiesta con sentenza 20 novembre 1991, ritenendo, da un lato, che la Halkis fosse ancora in grado di far fronte ai propri impegni correnti e, dall' altro, che la soluzione sopraindicata, che necessitava di un certo lasso di tempo per concretarsi, fosse la più conveniente per tutte le parti interessate.

    9 Il 4 settembre 1991 la Commissione chiedeva ulteriori informazioni alle autorità elleniche circa la vendita della Halkis. Il problema veniva anche sollevato, nel corso di un incontro svoltosi il 18 novembre 1991, dal membro della Commissione allora incaricato delle questioni di aiuti di Stato.

    10 Il 17 giugno 1992 i quattro maggiori creditori della Halkis firmavano, insieme con gli azionisti della stessa, un concordato nel quale veniva previsto un aumento del capitale. La Calcestruzzi Holding SA (in prosieguo: la "Calcestruzzi") avrebbe dovuto pagare 41 250 000 050 DR per acquisire il 95% delle nuove azioni. Con sentenza 13 ottobre 1992 la Corte d' appello di Atene ratificava questo concordato.

    11 A seguito di una denuncia presentata dall' AITEC il 19 novembre 1992, la Commissione chiedeva nuovamente alle autorità elleniche, con lettera 3 dicembre 1992, di farle sapere se il concordato con i creditori era stato condotto a buon fine. Con lettera 28 dicembre 1992 il governo ellenico replicava segnalando che l' accordo era stato effettivamente approvato dagli organi competenti, ma che la Halkis non era stata ancora rilevata dalla Calcestruzzi, in quanto quest' ultima società non aveva effettuato il primo pagamento alla scadenza del 30 novembre 1992.

    12 Con lettera 5 febbraio 1993 la Commissione si rivolgeva nuovamente al governo ellenico esprimendo la propria inquietudine circa la mancata esecuzione della decisione del 1990 e chiedendogli di trovare soluzioni alternative qualora la vendita alla Calcestruzzi non si fosse concretata. Il 19 maggio 1993 essa rispondeva alla denuncia della AITEC presentata il 19 novembre 1992, richiamandosi alla sua citata domanda al governo ellenico del 5 febbraio 1993 e all' avvio di un procedimento di fallimento nei confronti della Halkis.

    13 Il 2 giugno 1993 la Commissione chiedeva al governo ellenico informazioni circa le decisioni adottate dalle autorità giudiziarie, mentre la Halkis trasmetteva alla Commissione varie informazioni relative, in particolare, alle iniziative intraprese per ottenere l' esecuzione del rilevamento della società da parte della Calcestruzzi.

    14 Il 13 giugno 1993 la Halkis adiva la corte di arbitrato della Camera internazionale di commercio contestando l' inadempimento della Calcestruzzi e chiedendo a quest' ultima il pagamento della somma di 104 miliardi di DR. Il 7 luglio 1993 la Halkis citava la Calcestruzzi anche dinanzi al Tribunale di primo grado di Atene per ottenere un risarcimento di 104 milioni di DR.

    15 Il 3 maggio 1994 la AITEC presentava una nuova denuncia alla Commissione, chiedendole, da un lato, di proporre un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia ai sensi dell' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato, diretto a far dichiarare che il governo ellenico non si era conformato alla decisione del 1990, e, dall' altro, di dichiarare, tramite un procedimento ex art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato, l' illegittimità dei nuovi aiuti concessi dal governo ellenico alla Halkis. Poiché i comportamenti illegittimi del governo ellenico erano proseguiti malgrado le ripetute denunce della AITEC, essa si era vista costretta ad insistere presso la Commissione affinché facesse finalmente cessare tale situazione, che essa riteneva illegittima. La AITEC aggiungeva che avrebbe potuto adire la Corte di giustizia con un ricorso per carenza, qualora la Commissione non avesse reagito alle sue domande entro due mesi.

    16 Con lettera 7 giugno 1994 la Commissione chiedeva al governo ellenico di confermare le informazioni da essa raccolte circa l' esito dell' esecuzione della decisione del 1990 e di fornirle indicazioni su asseriti ulteriori aiuti concessi alla Halkis. La Repubblica ellenica rispondeva a tale domanda con lettera 20 luglio 1994. Gli uffici della Commissione esaminavano poi i numerosi documenti allegati alla risposta del governo ellenico.

    17 Con lettera 9 giugno 1994 del signor Petersen, direttore presso la Direzione generale "Concorrenza" della Commissione (DG IV; allegato 1 del presente ricorso), la Commissione comunicava alla AITEC gli sviluppi seguiti alla sua lettera del 19 maggio 1993. La suddetta lettera proseguiva nel modo seguente:

    "E' opinione della Commissione che i creditori pubblici (e privati) della Halkis agiscano razionalmente nel lasciare quest' ultima perseguire il suo reclamo contro la Calcestruzzi. Se la corte di arbitrato dell' ICC approva il reclamo della Halkis, i suoi creditori potranno ottenere almeno parte delle somme dovute loro dalla Halkis ° certamente più di quanto potrebbero ottenere attraverso le procedure di fallimento o di liquidazione ° in linea con la soluzione che hanno accettato nel 1991. La Corte di appello di Atene ha confermato questo nella sua decisione 10428/1991 del 20 novembre 1991, dove ha affermato che in nessun caso la vendita all' asta degli impianti della Halkis produrrebbe il valore di 41 250 milioni di DR offerto dalla Calcestruzzi. La Commissione ritiene dunque che non sia utile rinviare la questione dell' esecuzione o meno della sua decisione 91/144/CEE alla Corte di giustizia sulla base dell' art. 92, n. 3, del Trattato CE, fino a quando la corte di arbitrato non avrà risolto il contrasto tra le due società.

    A questo proposito, vorrei aggiungere che l' art. 93, n. 2, stabilisce che: 'qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine prestabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia (...)' . La Commissione non è obbligata a farlo.

    (...)

    A meno che i dati richiesti non debbano mostrare il contrario, sembra che nessun aiuto supplementare sia stato erogato alla Halkis dopo la decisione 91/144/CEE. Di conseguenza, un' apertura della procedura prevista dall' art. 93, n. 2, del Trattato CE non sembra giustificata.

    Credo che le informazioni sopraelencate mostrino che la Commissione continua a seguire le azioni dei creditori pubblici della Halkis per assicurarsi che la decisione 91/144/CEE sia rispettata e che non vengano concessi ulteriori aiuti".

    18 Il 13 giugno 1994 la ricorrente riceveva una copia di questa lettera in facsimile. La lettera le veniva poi notificata il 4 luglio 1994.

    19 Il 18 luglio 1994 la ricorrente inviava una nuova lettera alla Commissione. In tale lettera essa criticava la posizione illustrata nella lettera 9 giugno 1994 e riaffermava la sua posizione del 3 maggio 1994. Essa aggiungeva che la diffida inviata alla Commissione il 3 maggio 1994 continuava a produrre i suoi effetti ai fini di un ricorso per carenza (allegato 4 del ricorso).

    20 Il 26 luglio 1994 la Commissione rispondeva alla ricorrente con una lettera, nella quale il direttore Petersen dichiarava: "Per quanto riguarda la questione del rispetto, da parte del governo ellenico, della decisione 91/144/CEE, credo che la posizione della Commissione sia stata esposta con sufficiente chiarezza nella mia lettera n. 5268 del 9 giugno 1994".

    Procedimento e conclusioni delle parti

    21 Alla luce di quanto sopra, l' AITEC ha proposto il presente ricorso, registrato nella cancelleria del Tribunale il 16 agosto 1994, diretto in via principale ad ottenere l' annullamento del rifiuto della Commissione, comunicato con lettera 9 giugno 1994, di adire la Corte di giustizia ex art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato, e, in subordine, l' annullamento della conferma di questo rifiuto con lettera 26 luglio 1994. Alternativamente, qualora il Tribunale dovesse considerare che le due decisioni contestate non sono impugnabili con un ricorso ex art. 173 del Trattato CE, l' AITEC ha presentato un ricorso per carenza nei confronti della Commissione ai sensi dell' art. 175, terzo comma, del Trattato CE.

    22 Nel ricorso la ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    ° annullare la decisione della Commissione, trasmessa all' AITEC con lettera 9 giugno 1994, n. D/05268, e, in subordine, la decisione trasmessa all' AITEC con lettera 26 luglio 1994, n. D/07743, in quanto espressione del rifiuto della Commissione di procedere contro il governo ellenico per la mancata esecuzione della decisione del 1990, contrariamente a quanto previsto dall' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato;

    ° intimare alla Commissione di assumere tempestivamente, in base all' art. 176 del Trattato CE, i provvedimenti necessari alla piena esecuzione della sentenza del Tribunale;

    ° condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese;

    alternativamente, qualora il Tribunale ritenga di non poter considerare gli atti impugnati quali atti ai sensi dell' art. 173 del Trattato,

    ° constatare che la Commissione, astenendosi dal pronunciarsi in modo definitivo sul ricorso dell' AITEC, ovvero dall' adire la Corte di giustizia con un ricorso contro il governo ellenico ai sensi dell' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato entro il periodo di messa in mora di due mesi intimatole dall' AITEC conformemente all' art. 175, secondo comma, del Trattato, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del Trattato stesso;

    ° intimare alla Commissione di assumere tempestivamente, in base all' art. 176 del Trattato, i provvedimenti necessari alla piena esecuzione della sentenza del Tribunale;

    ° condannare la Commissione al pagamento di tutte le spese.

    23 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare il ricorso irricevibile o, in subordine, infondato;

    ° condannare la ricorrente alle spese.

    24 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale del procedimento senza procedere ad istruttoria. Esso ha tuttavia invitato la Commissione a trasmettergli taluni documenti e ha posto ulteriori quesiti ai quali le parti dovevano rispondere in udienza. Sono state sentite le difese delle parti e le risposte da loro fornite ai quesiti orali posti dal Tribunale all' udienza del 12 dicembre 1995.

    Sulla ricevibilità del ricorso

    Esposizione sommaria degli argomenti delle parti

    25 Senza sollevare formalmente un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art. 114 del regolamento di procedura del Tribunale, la Commissione ritiene i ricorsi dell' AITEC irricevibili per due motivi: a) la Commissione disporrebbe, ai sensi dell' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato, di un potere discrezionale che esclude il diritto dei singoli di esigere che essa decida in un senso determinato; b) inoltre, e indipendentemente da ciò, la presa di posizione della Commissione non riguarderebbe direttamente e individualmente la ricorrente.

    26 In primo luogo, la Commissione si richiama alla sentenza della Corte 14 febbraio 1990, causa C-301/87, Francia/Commissione (Racc. pag. I-307; in prosieguo: la "sentenza Boussac"), per sottolineare che il mezzo di cui all' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato costituisce una forma particolare del più generale potere di azione previsto dall' art. 169 del Trattato CE. Infatti, nel punto 23 della suddetta sentenza la Corte avrebbe dichiarato che "tale mezzo è solo una variante del ricorso per inadempimento specificamente adattato ai problemi particolari che gli aiuti statali sollevano in relazione alla concorrenza nel mercato comune".

    27 Essa osserva che appare evidente dall' esame testuale delle norme e tenuto conto della struttura generale del Trattato che tali disposizioni accordano alla Commissione un potere, ma non le impongono un obbligo.

    28 Come la Corte avrebbe reiteratamente affermato nell' ambito dell' art. 169, la Commissione non sarebbe tenuta a instaurare un procedimento ai sensi dell' art. 169, ma in proposito disporrebbe di un potere discrezionale che esclude il diritto dei singoli di esigere da questa istituzione di decidere in un senso determinato e di introdurre un ricorso contro il suo rifiuto di agire (v., ad esempio, sentenza 14 febbraio 1989, causa 247/87, Star Fruit Company/Commissione, Racc. pag. 291).

    29 La Commissione ne deduce che la Corte le riconosce chiaramente la possibilità e non l' obbligo di agire nel settore di applicazione dell' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato, in quanto il ricorso generale ex art. 169 e quello specifico di cui all' art. 93, n. 2, hanno la stessa natura.

    30 In secondo luogo, la Commissione osserva che l' AITEC, in quanto associazione, non è legittimata ad agire nei confronti della Commissione. Un' associazione che rappresenti una categoria di imprenditori non può essere individualmente lesa da un atto che incida sugli interessi generali di detta categoria (v. sentenza della Corte 14 dicembre 1962, cause riunite 16/62 e 17/62, Confédération nationale des producteurs de fruits et légumes e a./Consiglio, Racc. pag. 901). La ricorrente non potrebbe far valere neppure le sentenze della Corte 28 gennaio 1986, causa 169/84, Cofaz e a./Commissione (Racc. pag. 391), e 2 febbraio 1988, cause riunite 67/85, 68/85 e 70/85, Van der Kooy e a./Commissione (Racc. pag. 219), per dimostrare la ricevibilità del suo ricorso. Infatti, essa non avrebbe dedotto alcun indizio per dimostrare che persegue interessi diversi e distinti da quelli di qualsiasi altro operatore economico del settore interessato.

    31 La ricorrente ritiene il ricorso ricevibile. Nella lettera 3 maggio 1994 l' AITEC avrebbe fornito la prova del fatto che il governo ellenico persisteva nel mancato rispetto della decisione del 1990, usando invece mezzi chiaramente dilatori per far credere alla Commissione che aveva realmente intenzione di attuarla, e del fatto che il governo ellenico continuava a finanziare la Halkis grazie al mantenimento delle linee di credito aperte dalle banche e da altri enti pubblici.

    32 Secondo la AITEC, l' atto inviatole dalla Commissione il 9 giugno 1994 e, in subordine, l' atto inviato il 26 luglio 1994 costituiscono decisioni ai sensi dell' art. 173 del Trattato. Citando la sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione (Racc. pag. 2639), e la sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione (Racc. pag. II-367), la ricorrente osserva che da una giurisprudenza costante risulta che sono atti o provvedimenti che possono costituire oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato quelli che producono effetti giuridici vincolanti idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica. L' atto trasmesso con lettera della Commissione 9 giugno 1994 respingerebbe espressamente la domanda dell' AITEC di avviare il procedimento ex art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato e stabilirebbe in modo definitivo la posizione dell' istituzione comunitaria a tale proposito. Richiamandosi alla sentenza della Corte 16 giugno 1994, causa C-39/93 P, SFEI e a./Commissione (Racc. pag. I-2681), la ricorrente fa valere che la definitività della decisione 9 giugno 1994 non è messa in dubbio dal fatto che la Commissione non ha escluso la possibilità di adire la Corte in caso di esito sfavorevole alla Halkis dell' arbitrato con la Calcestruzzi.

    33 Nella replica l' AITEC respinge la tesi secondo la quale la decisione di rifiuto della Commissione non costituirebbe un atto impugnabile. Secondo la giurisprudenza precedente della Corte, in linea di principio il ricorso avverso una decisione di rifiuto sarebbe ricevibile solo in quanto la decisione positiva oggetto di tale rifiuto sia a sua volta impugnata. Orbene, la decisione controversa si riferirebbe all' apertura del procedimento. La ricorrente considera che il rifiuto di iniziare un procedimento, poiché esclude l' adozione di altri provvedimenti da parte della Commissione, produce di per sé effetti giuridici definitivi.

    34 La ricorrente aggiunge di avere un interesse individuale e diretto ad impugnare la decisione. Anzitutto, essa rileva che questa le era espressamente indirizzata. Ad abundantiam, la ricorrente fa valere che, in quanto associazione di 29 imprese cementiere italiane (sulle 38 che costituiscono l' intero settore), che rappresenta il 92% della produzione nazionale, essa ha un interesse legale ad eliminare, a beneficio dei produttori italiani di cemento, una distorsione concorrenziale sul mercato italiano del cemento. A suo parere, occorrerebbe colmare il vuoto legislativo dovuto all' assenza delle regole applicative degli artt. 92 e 93 del Trattato, imponendo analogie tra le norme processuali che si applicano alle imprese nelle cause in materia di difesa commerciale e quelle che si applicano ad esse nel settore degli aiuti di Stato. In questo contesto, la partecipazione della ricorrente alle procedure amministrative prima e dopo la decisione del 1990 sarebbe rilevante, dato che una parte sostanziale delle vendite dei suoi 29 soci è in concorrenza con una parte sostanziale delle vendite dell' impresa beneficiaria dell' aiuto. Il rifiuto della Commissione consentirebbe la sopravvivenza di un concorrente che, esclusivamente grazie agli aiuti che riceve, è in grado di esportare in Italia cemento a prezzi anormalmente bassi.

    35 Per quanto riguarda il ricorso per carenza, la ricorrente ritiene di avere il diritto di esigere che la Commissione adisca la Corte ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato, e di proporre conseguentemente un ricorso per carenza dinanzi al Tribunale, diretto a far dichiarare che, astenendosi dall' adire la Corte, la Commissione è venuta meno ad uno dei suoi obblighi e ha di conseguenza violato il diritto comunitario. Nella 18a relazione sulla politica di concorrenza (1988), la Commissione avrebbe espressamente riconosciuto l' importanza della sentenza della Corte 15 dicembre 1988, cause riunite 166/86 e 220/86, Irish Cement/Commissione (Racc. pag. 6473), sottolineando che in essa la Corte ha statuito che una parte interessata può imporre alla Commissione di prendere posizione, ai sensi dell' art. 175, secondo comma, del Trattato, relativamente ad un aiuto concesso da uno Stato membro ad un' impresa concorrente (v. par. 323 della suddetta relazione).

    36 Qualora il Tribunale ritenesse che la Commissione ha soltanto la facoltà, e non il dovere, di adire la Corte ai sensi dell' art. 93, n. 2, del Trattato, l' AITEC si ritiene legittimata ad affermare almeno il suo diritto, in qualità di ricorrente direttamente e immediatamente interessata, a ricevere una presa di posizione definitiva da parte della Commissione sulle intenzioni di quest' ultima, che essa possa poi impugnare ai sensi dell' art. 173 del Trattato. La possibilità della Commissione di dilazionare ad libitum il suo intervento con l' invio di lettere interlocutorie frustrerebbe qualsiasi interesse dei singoli a vedere tutelati i diritti riconosciuti loro dall' ordinamento giuridico comunitario.

    37 Nella replica l' AITEC contesta che la Commissione possa estendere la giurisprudenza della Corte relativa all' art. 169 del Trattato al procedimento ex art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato. I fatti della citata sentenza Boussac sarebbero del tutto diversi da quelli della presente fattispecie. La verità è che non esisterebbero precedenti giurisprudenziali in materia di ricevibilità di un ricorso quale quello proposto dalla ricorrente. Il settore degli aiuti di Stato sarebbe oggetto di un sistema speciale di controllo, unico nell' ambito del Trattato.

    38 La ricorrente osserva che nel procedimento riguardante gli aiuti di Stato la Commissione gode di un minore potere discrezionale, visto che è tenuta, nell' ambito dell' art. 93, n. 3, del Trattato, ad avviare senza indugio la fase di esame prevista dall' art. 93, n. 2, ed è del pari tenuta, dopo la notifica della misura, a prendere posizione entro due mesi. Analogamente, costituirebbero atti impugnabili sia la decisione di non avviare la fase precontenziosa sia la decisione di avviarla.

    39 La ricorrente ritiene fondamentale rilevare che soltanto la Commissione e lo Stato membro interessato partecipano alla fase precontenziosa di cui all' art. 169 del Trattato, mentre l' art. 93, n. 2, primo comma, "esige che gli interessati siano diffidati a presentare osservazioni, dando così agli altri Stati membri e agli ambienti del ramo la garanzia di poter essere sentiti e consentendo alla Commissione di essere completamente informata del complesso dei dati prima di adottare" la decisione appropriata (v. sentenza della Corte 30 gennaio 1985, causa 290/83, Commissione/Francia, Racc. pag. 439, punti 16 e 17).

    40 La ricorrente osserva che l' interpretazione data dalla Commissione della propria funzione e dei propri poteri è tale da condurre, nel presente caso, a privare le imprese concorrenti di ogni mezzo per salvaguardare i propri interessi legittimi, essendo ogni iniziativa ° nell' inerzia della Commissione ° riservata agli Stati membri, che si avvalgono assai raramente del loro diritto di chiedere l' annullamento di una decisione di approvazione di un aiuto concesso da un altro Stato membro. Infatti, dal punto di vista degli effetti economici, la decisione con cui la Commissione rifiuta di eseguire una precedente decisione recante divieto di una misura d' aiuto potrebbe equipararsi ad una decisione recante autorizzazione dell' aiuto di cui trattasi, essendo da ricollegarsi ad entrambe la medesima alterazione degli scambi tra Stati membri e distorsione del gioco concorrenziale.

    41 Per quanto riguarda il punto se essa sia direttamente e individualmente interessata, la ricorrente sostiene che la suddetta decisione produce effetti immediati (e definitivi) sulla sua posizione giuridica e su quella delle imprese che essa rappresenta in questa causa. L' interesse fatto valere dall' AITEC sarebbe sotteso allo sperato risultato ultimo della causa, vale a dire l' eliminazione, a beneficio dei produttori italiani di cemento, di un' annosa distorsione concorrenziale sul mercato italiano del cemento.

    42 L' AITEC assume che la sua legittimazione a proporre il presente ricorso risulta inoltre dalla circostanza che essa, in quanto associazione che riunisce la quasi totalità dei produttori italiani di cemento, ha concretamente preso parte, nell' interesse della categoria, a vari procedimenti promossi dinanzi alla Commissione e, singolarmente, a quello che ha portato all' adozione della decisione del 1990, in cui è intervenuta quale parte interessata (v. sentenza 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I-1125).

    43 Richiamando le conclusioni dell' avvocato generale nella citata causa CIRFS e a./Commissione (Racc. pag. I-1148), l' AITEC afferma che il ricorso alla Corte delle imprese terze contro un' applicazione delle regole di concorrenza a loro giudizio insufficiente o insufficientemente rigorosa, costituisce un mezzo per proteggere il loro interesse legittimo ad evitare che altre imprese si procurino vantaggi competitivi ingiustificati, col risultato di svantaggiare le imprese ricorrenti. L' AITEC, in quanto associazione, rappresenterebbe attualmente 29 delle 38 aziende del settore cementiero in Italia ed il 92% della produzione nazionale. Le imprese che ne fanno parte sarebbero fortemente lese sia dalla mancata attuazione della decisione del 1990 da parte del governo ellenico, sia dal rifiuto della Commissione di procedere contro quest' ultimo mediante azione diretta dinanzi alla Corte. Ciò determinerebbe la continua diminuzione delle quote di mercato dei produttori italiani a vantaggio della Halkis e di altri produttori greci, ma anche riconversioni e chiusure di stabilimenti da parte degli imprenditori operanti nelle zone costiere, essendo queste maggiormente interessate dall' arrivo del cemento trasportato via mare dalla Repubblica ellenica. L' AITEC sottolinea che essa subirebbe nel presente caso, qualora non potesse agire in giudizio, quel potenziale pregiudizio cui alludeva l' avvocato generale nella citata causa Van der Kooy e a./Commissione (Racc. pag. 240), allorché scriveva che "la giustizia esige che l' associazione sia legittimata ad agire". Non avendo alcuna delle imprese rappresentate dalla AITEC presentato ricorso separato, avendo esse ritenuto più opportuno tutelarsi congiuntamente per il tramite della propria associazione, la ricorrente si troverebbe privata della possibilità di tutelare gli interessi dei propri membri ove non fosse in grado di proporre un ricorso in nome proprio.

    44 L' AITEC aggiunge che una diminuzione delle quote di mercato e del fatturato da parte delle imprese aderenti si risolve anche indirettamente in una perdita di reddito in capo ad essa, poiché i contributi dei suoi aderenti sono per l' appunto commisurati alla quantità di cemento prodotta nell' esercizio sociale.

    45 Nel ricorso per carenza la Commissione deduce i motivi e gli argomenti già dedotti nel ricorso di annullamento.

    46 A titolo di misura di organizzazione del procedimento, il Tribunale ha invitato le parti a rispondere nel corso della fase orale del procedimento a vari quesiti, uno dei quali fa riferimento al carattere eventualmente provvisorio delle lettere della Commissione 9 giugno e 26 luglio 1994.

    47 La ricorrente ha fatto valere che tali lettere costituiscono un atto impugnabile ai sensi dell' art. 173 del Trattato, dato che il rifiuto di adire la Corte ha prodotto effetti giuridici, lasciando inalterate le conseguenze degli aiuti greci illegittimi. La Commissione, agendo in tal modo, avrebbe ritenuto "che questa è una soluzione adeguata e consente, in quanto tale, di eliminare l' illegittimità di tali aiuti. Questo è il motivo per cui la Commissione si rifiuta di adire la Corte e trattasi di un rifiuto definitivo". La ricorrente assume che in tal caso si tratta di una decisione definitiva e non meramente di una comunicazione di natura provvisoria.

    48 La Commissione ha spiegato che, a differenza di quanto si era verificato nella causa Rendo e a./Commissione (v. sentenza del Tribunale 18 novembre 1992, causa T-16/91, Racc. pag. II-2417), le lettere di cui trattasi sono una semplice comunicazione della sua intenzione di attendere la decisione della corte di arbitrato della Camera di commercio internazionale. Nel caso di specie non si sarebbe dovuto scegliere tra una procedura ed un' altra e non vi sarebbe neppure "diritto di procedura di cui sia titolare chiunque sia meritevole di tutela". Le lettere sarebbero una semplice comunicazione di cortesia ad un' associazione formulata provvisoriamente.

    Giudizio del Tribunale

    49 Per quanto riguarda la ricevibilità del ricorso di annullamento, va subito rilevato che la ricorrente intende impugnare, ai sensi dell' art. 173 del Trattato, la "decisione" della Commissione 9 giugno 1994, in quanto essa esprime il rifiuto della Commissione di adire la Corte di giustizia, in base all' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato, per la mancata esecuzione, da parte del governo ellenico, della decisione del 1990, nonché, in subordine, la conferma di questo rifiuto, espressa nella "decisione" 26 luglio 1994. Ne consegue che nel presente ricorso la ricorrente non fa riferimento ai nuovi aiuti assertivamente concessi alla Halkis, di cui ha del pari contestato la legittimità nella denuncia 3 maggio 1994. Inoltre, va rilevato che la lettera 26 luglio 1994 in ogni caso non è altro che una conferma della lettera 9 giugno 1994 e non costituisce quindi un atto impugnabile.

    50 Di conseguenza, il Tribunale ricorda che non è sufficiente che una lettera sia stata inviata da un' istituzione comunitaria al suo destinatario, in risposta ad una domanda formulata da quest' ultimo, perché essa possa essere definita decisione ai sensi dell' art. 173 del Trattato, rendendo così possibile il rimedio del ricorso di annullamento (v. ordinanza della Corte 27 gennaio 1993, causa C-25/92, Miethke/Parlamento, Racc. pag. I-473).

    51 Si deve aggiungere che, quando si tratta di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi e, in particolare, al termine di un procedimento interno, in via di principio costituiscono atti impugnabili con un ricorso di annullamento solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell' istituzione al termine di tale procedura, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (v., ad esempio, sentenza della Corte 23 novembre 1995, causa C-476/93 P, Nutral/Commissione, Racc. pag. I-4125, punti 29 e seguenti, e sentenza del Tribunale 18 maggio 1994, causa T-37/92, BEUC e NCC/Commissione, Racc. pag. II-285, punto 27).

    52 Di conseguenza, occorre esaminare se la lettera 9 giugno 1994 abbia reso nota alla ricorrente una posizione definitiva della Commissione. In questo contesto, il Tribunale rileva che il procedimento relativo all' esecuzione della decisione del 1990 all' epoca non era concluso. La Commissione ha ritenuto "non utile" sottoporre alla Corte di giustizia la questione dell' eventuale mancata esecuzione di tale decisione fino a quando la corte di arbitrato non avesse risolto il contrasto tra le due società ed ha ricordato di seguire essa stessa questa esecuzione. Occorre quindi rilevare che nel 1994 la Commissione non aveva ancora assunto una posizione definitiva riguardo alla denuncia della ricorrente, ma intendeva farlo successivamente. Questa precisazione figurante nella lettera dimostra infatti che per la Commissione si trattava soltanto di comunicare un' informazione relativa ad un esame in corso.

    53 La ricorrente si richiama alla citata sentenza SFEI e a./Commissione in materia di concorrenza, nella quale la Corte ha dichiarato che "un' istituzione dotata del potere di costatare una violazione e di punirla e che può essere adita da privati con denuncia, come è il caso della Commissione in materia di diritto della concorrenza, adotta necessariamente un atto che produce effetti giuridici allorché essa pone fine all' indagine avviata in seguito a questa denuncia". La Corte ha così stabilito che costituisce l' ultima fase del procedimento l' atto che non sia seguito da altri atti impugnabili con ricorso di annullamento. Nel caso di specie la Commissione ha dichiarato che avrebbe continuato a vigilare sull' esecuzione della sua decisione e che si riservava il diritto di agire in futuro. A differenza della causa SFEI e a./Commissione, la Commissione non ha quindi archiviato la denuncia della ricorrente nel caso di specie, il che osta alla ricevibilità del ricorso di annullamento.

    54 Il Tribunale osserva che la citata sentenza Rendo e a./Commissione, richiamata dalla ricorrente a sostegno della tesi secondo la quale la Commissione avrebbe adottato una decisione nei suoi confronti, non è neppure essa pertinente nel caso di specie. La posizione assunta dalla Commissione ° vale a dire attendere la decisione della corte di arbitrato e, nello stesso tempo, vigilare sull' esecuzione della decisione del 1990 ° non ha l' effetto di interrompere per un periodo considerevole un procedimento avviato. Come risulta dalla lettera 9 giugno 1994, la Commissione non ha smesso di seguire l' evolversi degli avvenimenti in Grecia, né di vigilare a che la sua decisione fosse eseguita. Occorre quindi rilevare che con il suo comportamento la Commissione non ha violato eventuali diritti procedurali della ricorrente o dei suoi membri, diritti che comunque non sussistono nell' ambito del controllo dell' esecuzione di una decisione ex art. 93, n. 2, secondo comma (v. il successivo punto 71).

    55 In ogni caso occorre rilevare che il solo esito favorevole che la Commissione avrebbe potuto dare alla domanda della ricorrente sarebbe consistito nell' avviare, nei confronti della Repubblica ellenica, un procedimento per inadempimento. Orbene, secondo la costante giurisprudenza della Corte, i privati non sono legittimati ad impugnare il rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento nei confronti di uno Stato membro (v., da ultimo, l' ordinanza della Corte 12 giugno 1992, causa C-29/92, Asia Motor France/Commissione, Racc. pag. I-3935, punti 20 e 21, e ordinanza del Tribunale 13 novembre 1995, causa T-128/95, Aéroports de Paris/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punti 32 e seguenti).

    56 Da quanto precede discende che, non potendo la lettera 9 giugno essere definita decisione, la ricorrente non può impugnarla mediante ricorso di annullamento. Di conseguenza, tale ricorso dev' essere dichiarato irricevibile.

    57 Per quanto riguarda il ricorso per carenza, il Tribunale rileva che, in base alle conclusioni della ricorrente, esso contiene due parti, in quanto riguarda, da un lato, l' asserita omissione della Commissione di pronunciarsi in modo definitivo in ordine al "ricorso" della AITEC e, dall' altro, la sua astensione dall' adire la Corte di giustizia (v. il precedente punto 22). Ne consegue che nella prima parte delle conclusioni la ricorrente chiede alla Commissione di adottare una decisione nei suoi confronti circa l' esito che essa intende dare alla denuncia della ricorrente, mentre la seconda parte delle conclusioni mira ad una decisione della Commissione di adire la Corte di giustizia. Nel caso di specie, sembra opportuno esaminare anzitutto l' eventuale omissione di adire la Corte di giustizia.

    58 In questo contesto il Tribunale ricorda che, ai sensi dell' art. 175, terzo comma, del Trattato, ogni persona fisica o giuridica può adire il giudice comunitario alle condizioni stabilite dallo stesso articolo per contestare ad una delle istituzioni "di aver omesso di emanare nei suoi confronti un atto che non sia una raccomandazione o un parere". Dai termini di questa disposizione discende che una persona fisica o giuridica, perché il suo ricorso per carenza sia ricevibile, deve provare di trovarsi esattamente nella situazione giuridica del destinatario potenziale di un atto giuridico che la Commissione sarebbe tenuta ad adottare nei suoi confronti (v., ad esempio, sentenza del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-28/90, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-2285, punto 29).

    59 Di conseguenza, in primo luogo si deve esaminare quale sia la natura dell' atto richiesto dalla ricorrente. Lo scopo della seconda parte del ricorso è quello di prescrivere alla Commissione di applicare l' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato e di adire quindi la Corte di giustizia. Orbene, la decisione di adire la Corte di giustizia è un atto preparatorio interno adottato in seno al collegio dei membri della Commissione, di regola su proposta del membro investito della questione. Tale atto della Commissione non è rivolto ad alcun destinatario. Esso è seguito dalla presentazione del ricorso avverso lo Stato membro interessato dinanzi alla Corte di giustizia. Neppure la presentazione del ricorso, in quanto tale, è rivolta a un destinatario, ma crea soltanto uno stato di litispendenza.

    60 Da quanto precede discende che né la AITEC, in quanto associazione, né i suoi membri singolarmente, sono i destinatari di un' eventuale decisione della Commissione di adire la Corte di giustizia. Di conseguenza, né la ricorrente né i suoi membri rientrano tra le persone fisiche o giuridiche che si trovano nella situazione giuridica del destinatario potenziale di un atto che la Commissione sarebbe tenuta ad adottare nei loro confronti (v., ad esempio, ordinanza del Tribunale 23 gennaio 1991, causa T-3/90, Prodifarma/Commissione, Racc. pag. II-1, punti 37 e 38).

    61 In secondo luogo e ad abundantiam, occorre esaminare la tesi secondo la quale la ricorrente o i suoi membri sarebbero direttamente interessati dalla decisione di adire la Corte e potrebbero quindi presentare un ricorso per carenza, nonostante il tenore dell' art. 175 del Trattato.

    62 Anche supponendo che si possa ammettere l' esistenza di tale parallelismo tra il ricorso di annullamento in forza dell' art. 173 e il ricorso per carenza in forza dell' art. 175 del Trattato, e ammettendo inoltre che la tutela giurisdizionale dei singoli richieda un' interpretazione estensiva dell' art. 175, terzo comma, del Trattato, nel senso che una persona fisica o giuridica potrebbe addebitare ad un' istituzione di aver omesso di adottare un atto di cui essa non sarebbe destinataria, ma che la riguarderebbe direttamente se fosse adottato (v. la citata sentenza Star Fruit Company/Commissione, nonché le conclusioni dell' avvocato generale in questa causa, Racc. pag. 294, paragrafo 13), occorrerebbe esaminare se la AITEC o i suoi membri si trovano in tale posizione.

    63 Come ha già rilevato il Tribunale, l' atto richiesto è solo una misura preparatoria interna che non alcun effetto esterno e non riguarda alcun privato (v. il precedente punto 59). L' instaurazione di un rapporto processuale fra la Commissione e la Repubblica ellenica non inciderebbe sulla posizione giuridica della ricorrente o dei suoi membri, dato che la decisione del 1990 è definitiva. Nel corso dell' udienza la ricorrente stessa ha riconosciuto che non potrebbe essere ammessa a partecipare a tale procedimento in qualità di interveniente. Soltanto una sentenza della Corte potrebbe, se del caso, influenzare la sua posizione giuridica o quella dei suoi membri. Inoltre, la ricorrente ha anche ammesso che dovrebbe essere provato nel corso del procedimento dinanzi alla Corte "(...) se vi sia stato o meno inadempimento e in quale situazione". Può darsi quindi ° come ammette la stessa ricorrente ° che la Corte non accerti l' inadempimento dello Stato membro interessato. Neanche la pronuncia di tale sentenza riguarderebbe direttamente la ricorrente. In nessun caso la ricorrente sarebbe quindi direttamente interessata dall' atto richiesto (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 27 ottobre 1994, causa T-32/93, Ladbroke/Commissione, Racc. pag. II-1015, punto 41).

    64 Ne consegue che, anche ammettendo un parallelismo fra il ricorso d' annullamento ed il ricorso per carenza, la ricorrente non sarebbe direttamente interessata nel presente caso di specie.

    65 In terzo luogo, il Tribunale ricorda che il ricorso per carenza previsto dall' art. 175 del Trattato è subordinato all' esistenza di un obbligo ad agire incombente all' istituzione interessata, di modo che l' asserita astensione sia in contrasto con il Trattato. Occorre quindi esaminare quali siano gli obblighi della Commissione ai sensi dell' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato. Orbene, dalla struttura di questo articolo risulta che esso incarica la Commissione (e gli altri Stati membri) di vigilare sull' osservanza, da parte degli Stati membri, delle decisioni adottate dalla Commissione nell' ambito dell' art. 93, n. 2, primo comma, del Trattato e le attribuisce il potere di adire direttamente la Corte senza procedimento precontenzioso in contraddittorio (v. la citata sentenza Boussac, punto 23).

    66 Dall' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato e, più in generale, da questo articolo nel suo complesso risulta che il potere di sorveglianza di cui dispone la Commissione nei confronti degli Stati membri che non si conformano alla sua decisione entro il termine stabilito implica un ampio potere discrezionale spettante alla Commissione. Quest' ultima non è quindi tenuta ad instaurare un procedimento ai sensi di questa norma. Essa dispone invece di un potere discrezionale che esclude il diritto dei singoli di esigere che essa decida in un determinato senso (v., ad esempio, la citata sentenza Star Fruit Company/Commissione, punto 11, e la citata ordinanza Aéroports de Paris/Commissione, punto 43).

    67 Inoltre, si deve ricordare che, come ha statuito la Corte, il mezzo di impugnazione previsto dall' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato è solo una variante del ricorso per inadempimento ex art. 169 del Trattato specificamente adattato ai problemi particolari che gli aiuti statali sollevano in relazione alla concorrenza nel mercato comune (v. la citata sentenza Boussac, punto 23). Orbene, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la Commissione dispone di un potere discrezionale in ordine all' opportunità di adire la Corte con un ricorso per inadempimento. Tale potere discrezionale non è in alcun modo subordinato alle domande dei singoli di agire in un determinato senso tanto nell' ambito dell' art. 169, quanto nell' ambito dell' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato (v., ad esempio, ordinanza del Tribunale 4 luglio 1994, causa T-13/94, Century Oils Hellas/Commissione, Racc. pag. II-431, punto 14, e sentenza del Tribunale 9 gennaio 1996, causa T-575/93 Koelman/Commissione, Racc. pag. II-5, punto 71).

    68 Di conseguenza, l' esercizio del potere discrezionale della Commissione in merito all' adizione della Corte non è accompagnato da alcun obbligo che possa essere fatto valere dalla ricorrente onde far dichiarare una carenza della convenuta. Da quanto precede discende che la seconda parte del ricorso per carenza dev' essere dichiarata irricevibile.

    69 Per quanto riguarda l' altra parte del ricorso per carenza, vale a dire l' asserita omissione della Commissione di adottare una decisione in ordine alla domanda della AITEC, va ricordato che il ricorso per carenza è subordinato all' esistenza di un obbligo ad agire incombente all' istituzione interessata. Di conseguenza, il Tribunale deve esaminare se la ricorrente abbia provato l' obbligo della Commissione di adottare tale decisione nei suoi confronti.

    70 A questo proposito, si deve anzitutto ricordare che i regolamenti di esecuzione di cui all' art. 94 del Trattato CE non sono stati emanati. Occorre pertanto dichiarare che nessuna norma di diritto comunitario prevede l' adozione di una decisione come quella di cui al presente ricorso per carenza.

    71 Tuttavia, occorre verificare se la citata sentenza del Tribunale Asia Motor France e a./Commissione e, in particolare, il punto 29, che rientra nell' ambito degli artt. 85 e 86 del Trattato e del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato; GU 1962, n. 13, pag. 204), sia trasponibile al caso di specie. In questo contesto, si deve rilevare una differenza sostanziale tra il presente caso di specie e la causa Asia Motor France e a./Commissione, la quale aveva ad oggetto l' accertamento, da parte della Commissione, dell' infrazione commessa da un singolo. In questa situazione il Tribunale ha riconosciuto il diritto di un altro singolo, denunciante, di ottenere una decisione della Commissione in ordine alla sua denuncia. Nel caso di specie, l' omissione controversa rientra nella sfera di applicazione dell' art. 93, n. 2, secondo comma, del Trattato. Mentre il primo comma di questa disposizione prevede una partecipazione degli interessati al procedimento, il secondo comma non ne fa più menzione. Infatti, dopo l' adozione di una decisione che dichiara l' illegittimità di un aiuto, la Commissione deve disporre di un ampio potere discrezionale in ordine alle modalità di esecuzione di tale decisione, che possono sollevare questioni complesse connesse al recupero dell' aiuto illecito (v. anche sentenza della Corte 23 febbraio 1995, causa C-349/93, Commissione/Repubblica italiana, Racc. pag. I-343, punto 13). Di conseguenza, la citata sentenza Asia Motor France e a./Commissione non è trasponibile al caso di specie.

    72 Da quanto precede discende che la ricorrente non ha provato la mancata adozione, da parte della Commissione, di una decisione in violazione di un obbligo ad essa incombente.

    73 Tale soluzione non esclude che in taluni casi la Commissione possa essere tenuta, nell' interesse di una corretta amministrazione e della trasparenza, ad informare il denunciante circa l' esito della propria decisione. Tuttavia, occorre rilevare che nel caso di specie la Commissione ha proceduto a un adeguato scambio di informazioni con la ricorrente.

    74 Di conseguenza, la prima parte del ricorso per carenza è del pari irricevibile. Occorre pertanto dichiarare il ricorso irricevibile nel suo complesso.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    75 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese, se ne è stata fatta domanda. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

    1) Il ricorso è irricevibile.

    2) La ricorrente sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.

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