Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61994TJ0186

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) del 27 giugno 1995.
    Guérin automobiles contro Commissione delle Comunità europee.
    Concorrenza - Denuncia - Comunicazione ai sensi dell'art. 6 del regolamento n. 99/63/CEE - Ricorso per carenza - Ricorso d'annullamento.
    Causa T-186/94.

    Raccolta della Giurisprudenza 1995 II-01753

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:114

    61994A0186

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (TERZA SEZIONE AMPLIATA) DEL 27 GIUGNO 1995. - GUERIN AUTOMOBILES CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - DENUNCIA - COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO N. 99/63/CEE - RICORSO PER CARENZA - RICORSO D'ANNULLAMENTO. - CAUSA T-186/94.

    raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-01753


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Esame delle denunce ° Obbligo della Commissione di pronunciarsi mediante decisione ai sensi dell' art. 189 del Trattato sull' esistenza dell' infrazione ° Insussistenza ° Diritto del denunciante ad ottenere, in merito alla propria denuncia, una decisione impugnabile con ricorso giurisdizionale

    [Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, art. 3, n. 2)

    2. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Esame delle denunce ° Fasi successive del procedimento ° Chiusura con una decisione definitiva di rigetto impugnabile con ricorso d' annullamento

    [Regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 2; regolamento (CEE) della Commissione n. 99/63, art. 6]

    3. Ricorso per carenza ° Diffida dell' istituzione ° Presa di posizione ai sensi dell' art. 175, secondo comma, del Trattato ° Nozione ° Lettera inviata ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63 all' autore di una denuncia per violazione delle norme in materia di concorrenza

    (Trattato CE, art. 175, secondo comma)

    4. Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Nozione ° Atti che producono effetti giuridici vincolanti ° Lettere interlocutorie inviate all' autore di una denuncia per violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza ° Atti preparatori

    (Trattato CE, art. 173; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3, n. 2; regolamento della Commissione n. 99/63, art. 6)

    Massima


    1. Fatta eccezione per il caso in cui l' oggetto della denuncia rientra nella competenza esclusiva della Commissione, l' art. 3 del regolamento n. 17 non riconosce all' autore di una domanda presentata in forza del suddetto articolo il diritto di pretendere una decisione della Commissione, ai sensi dell' art. 189 del Trattato, quanto alla sussistenza o meno di una violazione dell' art. 85 e/o dell' art. 86 del Trattato.

    Questa soluzione non osta a che il ricorrente ottenga in merito alla propria denuncia una decisione della Commissione impugnabile con un ricorso di annullamento in conformità al principio generale del diritto ad un' effettiva tutela giurisdizionale.

    2. Nello svolgimento del procedimento disciplinato dall' art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 e dall' art. 6 del regolamento n. 99/63 bisogna distinguere tre fasi successive. Durante la prima fase, che segue la presentazione di una denuncia, la Commissione esamina la denuncia per stabilire quale seguito riservarle. Tale fase può comprendere uno scambio informale di punti di vista tra la Commissione e il denunciante, inteso a precisare gli elementi di fatto e di diritto che costituiscono oggetto della denuncia e a dare al denunciante la possibilità di sviluppare i suoi argomenti e le sue asserzioni, eventualmente alla luce di una prima reazione degli uffici della Commissione. Segue una seconda fase, che si concretizza con l' invio al denunciante della comunicazione di cui all' art. 6 del regolamento n. 99/63, con cui la Commissione indica al denunciante i motivi per i quali, quando ciò si verifica, non le sembra giustificato accogliere la sua domanda e gli dà la possibilità di presentare le sue eventuali osservazioni entro un termine che essa stabilisce. Il rigetto definitivo della denuncia costituisce la terza fase dello svolgimento del procedimento. Quest' ultimo atto costituisce una decisione ai sensi dell' art. 189 del Trattato e può quindi costituire oggetto di un ricorso d' annullamento.

    3. Un atto, che non sia di per sé impugnabile con ricorso d' annullamento, può tuttavia costituire una presa di posizione che fa venir meno la carenza, qualora costituisca il presupposto necessario per lo svolgimento di un procedimento destinato a concludersi con un atto giuridico a sua volta impugnabile con un ricorso d' annullamento, se sussistono le condizioni di cui all' art. 173 del Trattato.

    A questo proposito, una lettera inviata, ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63, dalla Commissione all' autore di una denuncia ex art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 per informarlo del fatto che la suddetta denuncia, alla luce degli elementi in suo possesso, non può attualmente essere oggetto di un esame individuale, costituisce una presa di posizione a norma dell' art. 175 del Trattato, benché non possa essere impugnata con un ricorso d' annullamento.

    4. Costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso d' annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo. In particolare, quando si tratta di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, segnatamente al termine di un procedimento interno, in via di principio costituiscono atti impugnabili solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell' istituzione al termine di tale procedimento, con esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale.

    Non sono quindi impugnabili con un ricorso di annullamento mere lettere interlocutorie inviate dalla Commissione, in occasione di ogni prima fase del procedimento disciplinato dall' art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, e dall' art. 6 del regolamento n. 99/63, all' autore di una denuncia per violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza.

    Parti


    Nella causa T-186/94,

    Guérin automobiles, società di diritto francese con sede in Alençon (Francia) con l' avv. Jean-Claude Fourgoux, del foro di Parigi e del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Francisco Enrique González-Díaz, membro del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale distaccato presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare, a norma dell' art. 175 del Trattato CE, che la Commissione ha omesso di adottare una decisione nei confronti della ricorrente in merito alla denuncia che quest' ultima aveva presentato ai sensi dell' art. 3, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), e, in subordine, a far annullare le lettere della Commissione 21 gennaio 1993 e 4 febbraio 1994,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione ampliata),

    composto dai signori J. Biancarelli, presidente, R. Schintgen, C.P. Briët, C.W. Bellamy e J. Azizi, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 7 marzo 1995,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Fatti

    1 Il 10 settembre 1987 la ricorrente stipulava un contratto di concessione a durata indeterminata con la Volvo France SA (in prosieguo: la "Volvo France"). Con lettera 16 maggio 1988 la Volvo France rescindeva questo contratto con effetto dal 16 agosto 1988.

    2 Con lettera 3 agosto 1992 la ricorrente chiedeva alla Commissione, a norma dell' art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il "regolamento n. 17"), di accertare una violazione dell' art. 85 del Trattato CEE. In questa denuncia la ricorrente faceva valere che la Volvo France aveva illegittimamente rescisso il contratto di concessione con il pretesto che la ricorrente non era stata in grado di rispettare gli obiettivi di vendita stabiliti dall' art. 1, punto 5, del suddetto contratto.

    3 Nella lettera 29 ottobre 1992 il signor Temple Lang, direttore presso la direzione generale "Concorrenza" della Commissione (DG IV), informava la ricorrente che ravvisava "con difficoltà, alla luce dello stato attuale del fascicolo, la possibilità di sostenere che tale pratica presenta un interesse comunitario tale da giustificare il suo esame da parte degli uffici della Commissione. Pertanto, in mancanza di elementi nuovi da Voi forniti entro quattro settimane dalla data di ricevimento della presente lettera, questa pratica sarà archiviata senza alcun seguito".

    4 Con lettera 11 dicembre 1992 la ricorrente presentava osservazioni in merito alla lettera della Commissione 29 ottobre 1992. All' udienza la ricorrente ha sostenuto che queste osservazioni hanno la natura di una nuova denuncia.

    5 Con lettera 21 gennaio 1993 il signor Temple Lang, richiamandosi alla lettera della ricorrente 11 dicembre 1992, osservava che dal contenuto di quest' ultima emergeva che "la denuncia non si basa sulle condizioni de facto per la risoluzione da parte della Volvo France del contratto de quo, ma, in definitiva, si fonda sul rifiuto di vendita che ormai viene opposto alla Guérin automobiles solo a causa di una rete esclusiva e selettiva di contratti di distribuzione che, secondo la Guérin, sono nulli ipso jure in quanto esulano sostanzialmente dall' ambito esonerato dal regolamento (CEE) n. 123/85 e non rientrano neppure in una esenzione a titolo individuale". Egli aggiungeva: "A questo proposito, devo informarVi che il problema da Voi così sollevato, e che del resto è oggetto di altre denunce, è attualmente all' esame della Commissione, il cui risultato Vi sarà comunicato alla sua conclusione".

    6 Con lettera 6 gennaio 1994 la ricorrente chiedeva alla Commissione di comunicarle il risultato dell' esame del fascicolo al quale faceva riferimento la lettera 21 gennaio 1993. Il 24 gennaio 1994 essa inviava alla Commissione una lettera di diffida che si richiamava espressamente all' art. 175 del Trattato CE.

    7 In seguito a questa lettera di diffida il signor Temple Lang comunicava alla ricorrente con lettera 4 febbraio 1994 quanto segue:

    "La Vostra denuncia riguarda restrizioni della concorrenza inerenti alla distribuzione di autovetture al tempo stesso selettiva ed esclusiva, adottata in particolare dalla Volvo France e oggetto della Vostra denuncia, e basata sul modello facoltativo offerto dal regolamento n. 123/85, da Voi richiamato. Nella mia lettera 21 gennaio 1993, anch' essa da Voi citata, Vi veniva segnalato che un caso particolare di questo tipo è già sottoposto a un esame individuale ai sensi delle norme del Trattato sulla concorrenza. Vi confermo nuovamente che questo esame è tuttora in corso ed eventualmente varrà come precedente per problemi come quelli da Voi sollevati. E, per rispondere alla Vostra lettera di diffida, Vi assicuro ancora una volta che sarete tenuti informati non appena sarà stata conclusa una fase significativa nello svolgimento di questo esame".

    8 Il 13 giugno 1994 il direttore generale della DG IV inviava all' avvocato della ricorrente una comunicazione che si richiamava all' art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste dall' articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento del Consiglio n. 17 (GU 1963, n. 127, pag. 2268; in prosieguo: il "regolamento n. 99/63"). Questa lettera recita come segue:

    "Oggetto: Pratica IV/34-423 ° Volvo France/Guérin

    Rif.: Vostra lettera del 24.1.94 (diffida)

    Lettera ai sensi dell' art. 6 del regolamento (CEE) 99/63

    Signor avvocato,

    accuso ricevuta della Sua lettera del 24 gennaio 1994 relativa alla situazione del Suo cliente Guérin automobiles dopo la denuncia dell' 11 dicembre 1992 avverso il contratto tipo di distribuzione della Volvo France, nella quale vengono fatti presente elementi che esulano notevolmente dall' ambito esonerato dal regolamento, nonché la sua domanda ex art. 175 del Trattato diretta a ottenere che la Commissione prenda posizione entro due mesi su questa pratica. In risposta a questa lettera ritengo necessario osservare quanto segue:

    La Sua denuncia pone la questione, dal punto di vista delle norme sulla concorrenza, della compatibilità con il regolamento (CEE) n. 123/85 di un contratto riguardante la distribuzione esclusiva e selettiva di autovetture, quale viene applicato dalla Volvo France. Al riguardo, e tornando sulla mia lettera 21 gennaio 1993 cui Lei fa del pari riferimento, Le confermo che è attualmente all' esame degli uffici della Commissione un caso particolare che pone la questione della conformità al regolamento del contratto tipo di distribuzione di autovetture di un altro costruttore.

    Quest' altra pratica riguarda parecchie delle clausole o delle prassi citate nella Sua denuncia. Come Lei sa, la Commissione è vincolata nella scelta delle sue priorità a causa dei mezzi limitati di cui dispone. Pertanto, è conforme all' interesse comunitario che siano selezionati i casi più rappresentativi quando le vengono sottoposte più pratiche analoghe. Per questo Le confermo, richiamandomi all' art. 6 del regolamento (CEE) n. 99/63, che stando così le cose la sua denuncia non può attualmente essere oggetto di un esame individuale.

    Peraltro, il regolamento n. 123/85 è direttamente applicabile da parte dei giudici nazionali; pertanto, il Suo cliente può direttamente sottoporre la controversia e la questione dell' applicabilità di detto regolamento al contratto de quo dinanzi a questi giudici.

    Lei ha il diritto di formulare in merito alla presente lettera le sue osservazioni, che dovrebbero, in tal caso, pervenirmi entro due mesi".

    9 Il 20 giugno 1994 la ricorrente inviava alla Commissione osservazioni sulla lettera 13 giugno 1994.

    Procedimento e conclusioni delle parti

    10 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 5 maggio 1994, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    11 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Terza Sezione ampliata) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

    12 All' udienza del 7 maggio 1995 le parti hanno svolto le loro deduzioni orali e hanno risposto ai quesiti orali del Tribunale.

    13 La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare, a norma dell' art. 175 del Trattato, che la Commissione ha omesso di adottare una decisione nei suoi confronti;

    ° in subordine, annullare le lettere della Commissione 21 gennaio 1993 e 4 febbraio 1994, ammesso che esprimano la decisione di non istruire la denuncia della ricorrente;

    ° condannare la Commissione alle spese.

    14 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    ° dichiarare il ricorso irricevibile ai sensi dell' art. 173 del Trattato CE;

    ° respingere il ricorso a norma dell' art. 175 in quanto infondato o, in subordine, in quanto divenuto privo di oggetto dopo l' invio della lettera ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63;

    ° condannare la ricorrente alle spese di giudizio.

    Sulle conclusioni principali fondate sull' art. 175 del Trattato

    In ordine all' oggetto delle conclusioni

    Argomenti delle parti

    15 La Commissione, richiamandosi alle sentenze della Corte 18 ottobre 1979, causa 125/78, GEMA/Commissione (Racc. pag. 3173, punto 21), e del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-28/90, Asia Motor France e a./Commissione (Racc. pag. II-2285, punti 35 e 36; in prosieguo: "Asia Motor I"), ritiene che l' invio della lettera 13 giugno 1994, a norma dell' art. 6 del regolamento n. 99/63, costituisca una presa di posizione ai sensi dell' art. 175 del Trattato. Secondo la Commissione, non vi è pertanto più luogo a statuire.

    16 Essa aggiunge che non è rilevante il fatto che questa lettera non costituisca un atto impugnabile con un ricorso d' annullamento, poiché dalla giurisprudenza della Corte emerge che possono essere costitutive di carenza non soltanto l' omessa adozione di atti produttivi di effetti giuridici e, quindi, impugnabili con un ricorso d' annullamento, ma anche la mancata adozione di atti che non producono tali effetti, se questo comportamento omissivo crea di per sé effetti giuridici, in ispecie se l' atto di cui trattasi costituisce il presupposto necessario per lo svolgimento di un procedimento destinato a concludersi con un atto giuridico a sua volta impugnabile ai sensi dell' art. 173 del Trattato (sentenze della Corte 12 luglio 1988, causa 377/87, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. 4017, e 27 settembre 1988, causa 302/87, Parlamento/Consiglio, Racc. pag. 5615). Secondo la Commissione, questa giurisprudenza non creerebbe una lacuna nella tutela giurisdizionale dei denuncianti poiché, se la Commissione non adotta una decisione definitiva di rigetto della denuncia in seguito all' invio della lettera ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63, il denunciante potrà proporre un nuovo ricorso per carenza per ottenere tale decisione definitiva.

    17 All' udienza la Commissione ha sostenuto che la ricorrente non poteva fraintendere la portata esatta della lettera 13 giugno 1994, in quanto l' art. 6 del regolamento n. 99/63, il quale serve da fondamento giuridico della stessa, dispone espressamente che la Commissione comunichi tale lettera al denunciante quando reputa di non poter accogliere la denuncia.

    18 La ricorrente replica che la lettera 13 giugno 1994 non può costituire una presa di posizione, sia perché si richiama espressamente all' art. 6 del regolamento n. 99/63, sia a causa dei termini in essa usati. A questo proposito, essa assume che è illogico, allo stesso tempo, sostenere, da un lato, che la lettera della Commissione 29 ottobre 1992, la quale precisava che "entro quattro settimane dalla data di ricevimento della presente lettera la pratica sarà archiviata senza alcun seguito", sia soltanto una mera risposta interlocutoria e, dall' altro, che la lettera 13 giugno 1994, la quale non contiene alcuna dichiarazione esplicita di rigetto della denuncia, costituisca una presa di posizione. Essa aggiunge che la Commissione, precisando nella lettera 13 giugno 1994 che la denuncia "non può attualmente essere oggetto di un esame individuale", ha inteso limitare nel tempo gli effetti di questa lettera e le ha così attribuito un carattere provvisorio.

    19 Inoltre, essa sostiene che la lettera 13 giugno 1994 si basa soltanto su una clausola di stile, vale a dire l' interesse comunitario della pratica e considerazioni economiche, per giustificare l' eventuale rigetto della denuncia, e quindi non è sufficientemente motivata. Per questo, tale lettera non può essere considerata una presa di posizione sulla denuncia all' origine della controversia.

    20 La ricorrente ritiene anche che la lettera 13 giugno 1994 non abbia fatto venir meno la carenza, in quanto soltanto due mesi dopo la presentazione della denuncia gli uffici della Commissione le hanno inviato la lettera 29 ottobre 1992, la quale lasciava intendere che i suoi autori avevano intenzione di archiviare la denuncia, il che evidenzierebbe che quest' ultima non è stata oggetto di un attento esame da parte della Commissione (sentenze del Tribunale 18 settembre 1992, causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. pag. II-2223, in prosieguo: "Automec II", e 29 giugno 1993, causa T-7/92, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-669, in prosieguo: "Asia Motor II"). Inoltre, ricollegando in modo informale la denuncia della ricorrente a un' altra pratica, la Commissione avrebbe abbandonato o rinviato sine die, senza alcuna giustificazione, l' esame degli addebiti mossi specificatamente nei confronti della Volvo France, negando così alla ricorrente la tutela giuridica riconosciutale dall' art. 85 del Trattato.

    21 Essa aggiunge che ammettere che la lettera 13 giugno 1994 fa venir meno la carenza consente alla Commissione di affrancarsi da qualsiasi sindacato giurisdizionale in materia di pratiche anticoncorrenziali. Essa ritiene che l' indeterminatezza delle risposte della Commissione rientri in una strategia preordinata intesa a privarla di rimedi giurisdizionali. La DG IV cercherebbe di mettersi al riparo, da un lato, da un ricorso d' annullamento, definendo le lettere 21 gennaio 1993 e 4 febbraio 1994 mere "risposte interlocutorie", e, dall' altro, da un ricorso per carenza, dichiarando che la sua lettera 13 giugno 1994 costituisce un' effettiva presa di posizione. Secondo la ricorrente, questo comportamento comprova uno sviamento di potere e una violazione dello spirito del Trattato CE da parte degli uffici della Commissione, che giustificano di per sé il ricorso per carenza proposto dalla ricorrente.

    Giudizio del Tribunale

    22 Il Tribunale considera provato e pacifico che, all' atto della presentazione del ricorso, le conclusioni dirette a far dichiarare la carenza erano ricevibili. Tuttavia, si deve esaminare se una presa di posizione della Commissione, sopraggiunta nel corso di giudizio, le abbia in seguito private del loro oggetto iniziale.

    23 A questo proposito, in via preliminare va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, fatta eccezione per il caso in cui l' oggetto della denuncia rientra nella competenza esclusiva della Commissione, l' art. 3 del regolamento n. 17 non riconosce all' autore di una domanda presentata in forza del suddetto articolo il diritto di pretendere una decisione della Commissione, ai sensi dell' art. 189 del Trattato CE, quanto alla sussistenza o meno di una violazione dell' art. 85 e/o dell' art. 86 del Trattato (sentenze GEMA/Commissione, dianzi citata, punto 17, Automec II, dianzi citata, punti 75 e 76, e sentenza del Tribunale 18 novembre 1992, causa T-16/91, Rendo e a./Commissione, Racc. pag. II-2417, punto 98). Inoltre, questa soluzione non osta a che il ricorrente ottenga in merito alla propria denuncia una decisione della Commissione impugnabile con un ricorso d' annullamento in conformità al principio generale del diritto a un' effettiva tutela giurisdizionale (v., in particolare, sentenze della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 18, e 19 marzo 1991, causa C-249/88, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-1275, punto 25).

    24 Come ha rilevato il Tribunale nei punti 45-47 della sentenza 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione (Racc. pag. II-367; in prosieguo: "Automec I"), nello svolgimento del procedimento disciplinato dall' art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 e dall' art. 6 del regolamento n. 99/63 bisogna distinguere tre fasi successive. Durante la prima fase, che segue la presentazione di una denuncia, la Commissione esamina la denuncia per stabilire quale seguito riservarle. Tale fase può comprendere uno scambio informale di punti di vista tra la Commissione e il denunciante, inteso a precisare gli elementi di fatto e di diritto che costituiscono oggetto della denuncia e a dare al denunciante la possibilità di sviluppare i suoi argomenti e le sue asserzioni, eventualmente alla luce di una prima reazione degli uffici della Commissione. Segue una seconda fase, che si concretizza con l' invio al denunciante della comunicazione di cui all' art. 6 del regolamento n. 99/63, con cui la Commissione indica al denunciante i motivi per i quali, quando ciò si verifica, non le sembra giustificato accogliere la sua domanda e gli dà la possibilità di presentare le sue eventuali osservazioni entro un termine che essa stabilisce. Il rigetto definitivo della denuncia costituisce la terza fase dello svolgimento del procedimento. Quest' ultimo atto costituisce una decisione ai sensi dell' art. 189 del Trattato e può quindi essere oggetto di un ricorso d' annullamento (sentenze della Corte 11 ottobre 1983, causa 210/81, Demo-Studio Schmidt/Commissione, Racc. pag. 3045, 28 marzo 1985, causa 298/83, CICCE/Commissione, Racc. pag. 1105, 17 novembre 1987, cause riunite 142/84-156/84, BAT e Reynolds/Commissione, Racc. pag. 4487; sentenze del Tribunale Automec I, dianzi citata, punto 47, e 18 maggio 1994, causa T-37/92, BEUC e NCC/Commissione, Racc. pag. II-285, punto 30).

    25 Il Tribunale rileva che, alla data in cui statuisce, dagli atti di causa non si evince che la Commissione abbia emanato una decisione, ai sensi dell' art. 189 del Trattato, in risposta alla denuncia della ricorrente. Tuttavia, questa constatazione non è di per sé sufficiente a far dichiarare la carenza dell' istituzione convenuta, poiché in talune circostanze un atto che non sia di per sé impugnabile con ricorso d' annullamento può tuttavia costituire una presa di posizione che fa venir meno la carenza, qualora costituisca il presupposto necessario per lo svolgimento di un procedimento destinato a concludersi con un atto giuridico a sua volta impugnabile con un ricorso d' annullamento, se sussistono le condizioni di cui all' art. 173 del Trattato (sentenze 12 luglio 1988, Parlamento/Consiglio, punti 7 e 10, e 27 settembre 1988, Parlamento/Consiglio, punto 16, citate). Il Tribunale deve quindi accertare se nelle circostanze del caso di specie vi sia stato un atto della Commissione che, anche se non può costituire oggetto di un ricorso d' annullamento, abbia fatto venir meno la carenza.

    26 Al riguardo va ricordato che nella sentenza 18 ottobre 1979, GEMA/Commissione (dianzi citata, punto 21), la Corte ha dichiarato che una lettera inviata dalla Commissione al denunciante, ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63, costituisce una presa di posizione a norma dell' art. 175 del Trattato, benché non possa essere impugnata con un ricorso d' annullamento (sentenza BEUC e NCC/Commissione, dianzi citata, punto 30). A torto, quindi, la ricorrente sostiene che la lettera 13 giugno 1994, in quanto si riferisce espressamente all' art. 6 del regolamento n. 99/63, non può in alcun caso costituire una presa di posizione sulla denuncia ai sensi dell' art. 175 del Trattato.

    27 Per quanto riguarda la definizione della lettera 13 giugno 1994, va anzitutto ricordato che l' art. 6 del regolamento n. 99/63 dispone che: "Se la Commissione ritiene che gli elementi di cui dispone non consentono di accogliere una domanda presentata (...), ne indica i motivi ai (denuncianti) e fissa loro un termine per la presentazione di eventuali osservazioni scritte".

    28 Orbene, il Tribunale rileva che la lettera 13 giugno 1994, il cui titolo fa esplicito riferimento all' art. 6 del regolamento n. 99/63, soddisfa tutti i requisiti formali di cui a questo articolo. Infatti, da un lato, essa indica al denunciante, dopo aver ricordato gli addebiti mossi nella denuncia 11 dicembre 1992, i motivi del suo rigetto, vale a dire il fatto: i) che un caso particolare che mette in discussione varie clausole o prassi dello stesso tipo di quelle citate nella denuncia, è all' esame degli uffici della Commissione, ii) che, quando più pratiche simili sono sottoposte al giudizio della Commissione, l' interesse comunitario esige che quest' ultima si occupi delle pratiche più rappresentative e iii) che il regolamento (CEE) della Commissione 12 dicembre 1984, n. 123, relativo all' applicazione dell' art. 85, n. 3, del Trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela (GU 1985, L 15, pag. 16), è direttamente applicabile da parte dei giudici nazionali; dall' altro lato, la comunicazione del 13 giugno 1994 assegna alla denunciante un termine, nel caso di specie di due mesi, per presentare le eventuali osservazioni scritte. Va poi rilevato che nel corpo stesso della lettera il direttore generale della DG IV fa esplicito riferimento, una seconda volta, all' art. 6 del regolamento n. 99/63.

    29 Pertanto, benché la lettera 13 giugno 1994, come rileva giustamente la ricorrente, non contempli espressamente un rigetto della denuncia, dal duplice richiamo all' art. 6 del regolamento n. 99/63, dall' osservanza dei requisiti formali prescritti da questa disposizione, dal contenuto di questa lettera e dal contesto in cui si inseriva emerge chiaramente che la Commissione riteneva, alla data in cui ha inviato alla ricorrente la comunicazione di cui trattasi, che gli elementi che aveva raccolto non giustificassero l' accoglimento della denuncia presentatale dalla ricorrente.

    30 Ne consegue che la lettera 13 giugno 1994 costituisce una comunicazione ex art. 6 del regolamento n. 99/63.

    31 Il fatto che la lettera 13 giugno 1994 preveda che la denuncia non può "attualmente" essere oggetto di un esame individuale non è tale da rimettere in discussione questa definizione. Infatti, si deve ricordare che una lettera ex art. 6 non fissa definitivamente la posizione della Commissione (v., in particolare, la sentenza della Corte 16 giugno 1994, causa C-39/93 P, SFEI e a./Commissione, Racc. pag. I-2681, punto 28, e la citata sentenza Automec I, punto 46). Pertanto, l' uso del termine "attualmente" nella lettera 13 giugno 1994 non fa che confermare che si tratta di una presa di posizione assunta dagli uffici della Commissione al momento della redazione della stessa lettera, anche se quest' atto non costituisce una decisione di rigetto definitivo della denuncia.

    32 Di conseguenza, si deve ritenere che, inviando alla denunciante il 13 giugno 1994 una comunicazione ex art. 6 del regolamento n. 99/63, la Commissione abbia preso posizione sulla denuncia ai sensi dell' art. 175, secondo comma, del Trattato (citata sentenza GEMA/Commissione).

    33 Anche ammesso che, come sostiene la ricorrente, la lettera 13 giugno 1994 non sia sufficientemente motivata e sia stata adottata al termine di un procedimento irregolare, tali addebiti, anche se potrebbero essere eventualmente pertinenti nell' ambito di un ricorso proposto a norma dell' art. 173 del Trattato, sono irrilevanti rispetto al punto se la Commissione abbia preso posizione ai sensi dell' art. 175 del Trattato.

    34 Infine, per quanto riguarda l' argomento della ricorrente secondo il quale ammettere che la lettera 13 giugno 1994 faccia venir meno la carenza significherebbe consentire alla Commissione di affrancarsi da qualsiasi sindacato giurisdizionale, si deve sottolineare che la ricorrente, la quale con la lettera 13 giugno 1994 ha presentato, entro il termine assegnatole per farlo, osservazioni in risposta alla comunicazione inviatale ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63, ha ormai il diritto di esigere una decisione della Commissione che si pronunci in modo definitivo sulla denuncia. Orbene, tale decisione può, se la ricorrente ritiene che ve ne sia motivo, essere impugnata con un ricorso d' annullamento dinanzi al Tribunale (v. al riguardo le conclusioni del giudice Edward, facente funzione di avvocato generale, relative alla citata sentenza Automec II, Racc. pag. II-2226, paragrafi 22 e 23).

    35 Da quanto precede risulta che la lettera della Commissione 13 giugno 1994, intervenuta dopo la proposizione del ricorso per carenza, ha privato quest' ultimo del suo oggetto iniziale. Non vi è quindi luogo a statuire su questo punto (v. la citata sentenza Asia Motor I).

    36 Non avendo il Tribunale accolto le conclusioni principali del ricorso basate sull' art. 175 del Trattato, si deve statuire sulle conclusioni, presentate in subordine, fondate sull' art. 173 del Trattato e intese all' annullamento delle lettere inviate alla ricorrente dalla Commissione il 21 gennaio 1993 e il 4 febbraio 1994.

    Sulle conclusioni di annullamento presentate in subordine

    Sulla ricevibilità

    Argomenti delle parti

    37 La ricorrente, richiamandosi alla sentenza della Corte 25 ottobre 1977, causa 26/76, Metro/Commissione (Racc. pag. 1875), ritiene che le sue conclusioni dirette ad ottenere l' annullamento delle lettere 21 gennaio 1993 e 4 febbraio 1994 siano ricevibili. Infatti, essa sostiene che queste lettere della Commissione costituiscono decisioni di rigetto della sua denuncia. Essa aggiunge che lo stesso varrebbe quand' anche la lettera 13 giugno 1994 avesse fatto venir meno la carenza, poiché le lettere controverse producono gli stessi effetti giuridici della lettera 13 giugno 1994.

    38 La Commissione assume che il ricorso d' annullamento proposto avverso le lettere 21 gennaio 1993 e 4 febbraio 1994 è manifestamente irricevibile, giacché queste lettere non hanno affatto carattere decisionale. Essa aggiunge che, anche se queste lettere presentassero carattere decisionale, il ricorso andrebbe dichiarato irricevibile in quanto tardivo.

    Giudizio del Tribunale

    39 Va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, costituiscono atti o decisioni impugnabili con ricorso d' annullamento ai sensi dell' art. 173 del Trattato i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei ad incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (sentenza della Corte 11 novembre 1981, causa 60/81, IBM/Commissione, Racc. pag. 2639, punto 9; sentenze del Tribunale Automec I, dianzi citata, punto 42, e 24 marzo 1994, causa T-3/93, Air France/Commissione, Racc. pag. II-121, punto 43). In particolare, quando si tratta di atti o decisioni la cui elaborazione ha luogo in varie fasi, segnatamente al termine di un procedimento interno, in via di principio costituiscono atti impugnabili con un ricorso d' annullamento solamente quei provvedimenti che stabiliscono in modo definitivo la posizione dell' istituzione al termine di tale procedimento, ad esclusione dei provvedimenti provvisori destinati a preparare la decisione finale (citate sentenze IBM/Commissione e BEUC e NCC/Commissione, punto 27).

    40 Nel caso di specie si deve rilevare che le lettere 21 gennaio 1993 e 4 febbraio 1994 costituiscono mere lettere interlocutorie, che rientrano nella prima delle tre fasi del procedimento disciplinato dall' art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 e dall' art. 6 del regolamento n. 99/63, come in precedenza ricordate. Tali lettere non costituiscono pertanto atti produttivi di effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi della ricorrente, ma atti preparatori che, in quanto tali, non sono impugnabili con un ricorso giurisdizionale (v., in particolare, la citata sentenza Automec I, punto 45).

    41 Del resto, si deve aggiungere che questa conclusione non sarebbe rimessa in discussione nel caso in cui, come sostiene la ricorrente, le lettere 21 gennaio 1993 e 4 febbraio 1994 dovessero essere considerate comunicazioni ex art. 6 del regolamento n. 99/63, tenuto conto del fatto che una comunicazione ai sensi di questa disposizione non può essere oggetto di un ricorso d' annullamento (citate sentenze Automec I, punto 46, e BEUC e NCC/Commissione, punto 30).

    42 Ne consegue che le conclusioni dirette ad ottenere l' annullamento devono essere dichiarate irricevibili.

    43 Dall' insieme delle considerazioni sopra svolte risulta che non vi è luogo a statuire sulle conclusioni del ricorso fondate sull' art. 175 del Trattato e che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile nella parte in cui è diretto all' annullamento delle lettere della Commissione 21 gennaio 1993 e 4 febbraio 1994.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    44 Il Tribunale ricorda, da un lato, che, ai sensi dell' art. 87, n. 6, del proprio regolamento di procedura, esso decide sulle spese in via equitativa in caso di non luogo a statuire e, dall' altro, che, ai sensi dell' art. 87, n. 3, dello stesso regolamento, esso può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali.

    45 Nel caso di specie il Tribunale constata che la Commissione non ha dato seguito, entro il termine di cui all' art. 175 del Trattato, alla lettera di diffida inviatale dalla ricorrente il 24 gennaio 1994, quantunque fosse stata debitamente informata della sostanza della denuncia sin dal dicembre 1992. Peraltro, soltanto il 13 giugno 1994, vale a dire posteriormente alla presentazione del presente ricorso, la Commissione ha notificato alla ricorrente una presa di posizione in merito alla sua denuncia, ai sensi dell' art. 6 del regolamento n. 99/63. Analogamente, soltanto in seguito al citato comportamento della Commissione la ricorrente ha ritenuto opportuno presentare in subordine conclusioni dirette all' annullamento della decisione impugnata.

    46 Da quanto precede risulta che le circostanze del caso saranno correttamente valutate decidendo che la Commissione sopporterà le proprie spese e quelle della ricorrente.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)

    dichiara e statuisce:

    1) Non vi è luogo a statuire sulle conclusioni del ricorso fondate sull' art. 175 del Trattato.

    2) Le altre conclusioni del ricorso sono irricevibili.

    3) La Commissione è condannata alle spese.

    Top