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Document 61994CJ0311
Judgment of the Court of 15 October 1996. # IJssel-Vliet Combinatie BV v Minister van Economische Zaken. # Reference for a preliminary ruling: Raad van State - Netherlands. # State aid for the construction of a fishing vessel. # Case C-311/94.
Sentenza della Corte del 15 ottobre 1996.
IJssel-Vliet Combinatie BV contro Minister van Economische Zaken.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Paesi Bassi.
Aiuti di uno Stato alla costruzione di un peschereccio.
Causa C-311/94.
Sentenza della Corte del 15 ottobre 1996.
IJssel-Vliet Combinatie BV contro Minister van Economische Zaken.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Paesi Bassi.
Aiuti di uno Stato alla costruzione di un peschereccio.
Causa C-311/94.
Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-05023
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:383
*A9* Raad van State (Nederland), afdeling bestuursrechtspraak, uitspraak van 01/11/94 (R01.91.1111/44-23)
- AB-kort 1994 nº 944
- Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 1995 nº 437
- Nederlands juristenblad 1995 Bijl. p.443
- Gaceta Jurídica de la C.E. y de la Competencia - Boletín 1995 nº 101 p.42
§NOTES§
- Steyger, E.: Administratiefrechtelijke beslissingen ; Rechtspraak bestuursrecht 1995 nº 437
Sentenza della Corte del 15 ottobre 1996. - IJssel-Vliet Combinatie BV contro Minister van Economische Zaken. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Raad van State - Paesi Bassi. - Aiuti di uno Stato alla costruzione di un peschereccio. - Causa C-311/94.
raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-05023
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
1. Aiuti concessi dagli Stati ° Divieto ° Deroghe ° Aiuti alla costruzione navale ° Direttiva 87/167 ° Requisiti minimi ° Regole per il settore della pesca enunciate dalla Commissione con linee direttrici ° Presa in considerazione dei criteri applicabili in materia di politica comune della pesca ° Ammissibilità
(Trattato CEE, artt. 42, 92 e 93; direttiva del Consiglio 87/167)
2. Aiuti concessi dagli Stati ° Esame da parte della Commissione ° Attuazione di un regime di aiuti in un settore economico ° Regole per il settore della pesca enunciate dalla Commissione con linee direttrici ° Accettazione da parte degli Stati membri ° Efficacia vincolante ° Applicabilità agli aiuti alla costruzione di pescherecci destinati alla flotta comunitaria
(Trattato CEE, art. 93, n. 1)
1. Risulta sia dalla sua base giuridica, che è l' art. 92, n. 3, lett. d), del Trattato CEE, divenuto art. 92, n. 3, lett. c), del Trattato CE, sia dal tenore dei suoi artt. 1, lett. d), secondo comma, e 4, n. 1, che la direttiva 87/167, concernente gli aiuti alla costruzione navale, contempla una categoria di aiuti che "possono considerarsi compatibili con il mercato comune". Ne discende che un aiuto alla costruzione navale non è necessariamente compatibile con il mercato comune per il solo fatto di soddisfare le condizioni poste da tale direttiva, e che spetta sempre alla Commissione verificare, ai sensi dell' art. 93, n. 3, del Trattato, che esso soddisfi tutte le condizioni per essere compatibile con il mercato comune.
In tale contesto, tenuto conto, da un lato, del riconoscimento, operato dall' art. 42, primo comma, del Trattato, della preminenza della politica agricola rispetto agli obiettivi del Trattato nel settore della concorrenza e, dall' altro, dell' interesse alla salvaguardia dell' effetto utile della politica comune nel settore della pesca, la Commissione, valutando la compatibilità con il mercato comune di un aiuto concesso al settore della pesca, deve tenere conto delle esigenze della politica comune di questo settore. Essa può quindi stabilire, nell' esercizio delle competenze di cui dispone ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato, le linee direttrici per l' esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca, che prescrivono il rispetto, oltre che dei criteri relativi esclusivamente alla politica della concorrenza, di quelli applicabili in materia di politica comune della pesca, anche se il Consiglio non le ha conferito espressa delega a tale scopo.
2. Disponendo che la Commissione procede con gli Stati membri all' esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in ciascuno di essi e propone loro le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune, l' art. 93, n. 1, del Trattato impone alla Commissione e agli Stati membri un obbligo di cooperazione regolare e periodica, al quale né la Commissione né uno Stato membro possono sottrarsi per un periodo indefinito dipendente dalla volontà unilaterale dell' una o dell' altro.
In particolare, uno Stato membro soggetto all' obbligo di cooperazione derivante dall' art. 93, n. 1, del Trattato e che ha accettato le regole enunciate nelle linee direttrici stabilite dalla Commissione per l' esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca, è tenuto ad applicarle quando adotta una decisione su di una domanda di sovvenzioni per la costruzione di un peschereccio destinato a far parte di una flotta comunitaria, indipendentemente dal luogo in cui esso pesca.
Nel procedimento C-311/94,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Raad van State dei Paesi Bassi, nella causa dinanzi ad esso pendente tra
IJssel-Vliet Combinatie BV
e
Minister van Economische Zaken,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 42, 92 e 93 del Trattato CEE, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l' adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell' acquicoltura (GU L 376, pag. 7), della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1987, 87/167/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 69, pag. 55), e delle linee direttrici per l' esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca [(88/C 313/09) (GU 1988, C 313, pag. 21)],
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, G.F. Mancini, J.L. Murray e L. Sevón, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate :
° per la IJssel-Vliet Combinatie BV, dall' avv. P.V.F. Bos, del foro di Rotterdam;
° per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
° per il governo francese, dalla signora E. Belliard, direttore aggiunto presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la stessa direzione, e dal signor J.-M. Belorgey, incaricato ad hoc presso la stessa direzione, in qualità di agenti;
° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori P. Nemitz e H. Van Vliet, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali della IJssel-Vliet Combinatie BV, con l' avv. P.V.F. Bos, del governo olandese, rappresentato dal signor J.S. Van den Oosterkamp, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dalla signora C. de Salins e dal signor J.-M. Belorgey, e della Commissione, rappresentata dai signori P. Nemitz e H. Van Vliet, all' udienza del 26 marzo 1996,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 23 maggio 1996,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 1 novembre 1994, pervenuta in cancelleria il successivo 25 novembre, il Raad van State dei Paesi Bassi ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, due questioni pregiudiziali ° la seconda delle quali è stata modificata con lettera del presidente della sezione del contenzioso amministrativo del Raad van State 8 dicembre 1994 ° relative all' interpretazione degli artt. 42, 92 e 93 del Trattato CEE, del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986 n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l' adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell' acquicoltura (GU L 376, pag. 7), della direttiva del Consiglio 26 gennaio 1987, 87/167/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale (GU L 69, pag. 55; in prosieguo: la "sesta direttiva"), e delle linee direttrici per l' esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca [(88/C 313/09) (GU 1988, C 313, pag. 21; in prosieguo: le "linee direttrici")].
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia sorta tra la IJssel-Vliet Combinatie BV (in prosieguo: la "IJssel-Vliet"), società di diritto olandese, e il Minister van Economische Zaken (in prosieguo: il "ministro") a proposito di una domanda di aiuti finalizzati alla costruzione di un peschereccio, respinta da quest' ultimo.
3 Il regolamento n. 4028/86, che istituisce gli elementi strutturali della politica comune della pesca, enuncia tra i suoi scopi, al settimo 'considerando' , la ristrutturazione delle flotte comunitarie. Questa ristrutturazione è diretta, secondo il decimo 'considerando' , al raggiungimento di un equilibrio stabile tra le capacità di pesca e le risorse alieutiche disponibili mediante l' eliminazione delle capacità di pesca eccedentarie. Per il raggiungimento di questi scopi e al fine di assicurare il buon funzionamento della politica comune, il regolamento prevede l' intervento di "fondi pubblici" (quinto 'considerando' ), che possono essere sia comunitari, sia nazionali.
4 In relazione alla concessione di aiuti nazionali, l' art. 49 del regolamento n. 4028/86 dispone:
"Gli articoli 92, 93 e 94 del trattato si applicano, nel settore disciplinato dal presente regolamento, agli aiuti nazionali concessi dagli Stati membri".
5 Per quanto riguarda questi aiuti, il titolo VII del regolamento n. 4028/86, intitolato "Adattamento delle capacità", stabilisce che gli Stati membri possono concedere un premio di fermo o un premio di arresto definitivo per operazioni di arresto temporaneo o definitivo dell' attività di talune navi da pesca, premio al cui pagamento la Comunità può partecipare.
6 Quanto alla sesta direttiva, essa enuncia, nel contesto della "crisi mondiale [dell' industria della costruzione navale]" (secondo 'considerando' ), talune regole relative alla concessione di aiuti nazionali finalizzati a questo tipo di costruzione.
7 Secondo l' art. 1, lett. a), della sesta direttiva, l' espressione "costruzione navale" si riferisce, segnatamente, alla costruzione nella Comunità di pescherecci di almeno 100 tonnellate lorde.
8 L' art. 1, lett. d), secondo comma, della sesta direttiva dispone che gli aiuti nazionali alla costruzione navale "possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che soddisfino le disposizioni derogatorie previste dalla presente direttiva".
9 A questo proposito, l' art. 4, n. 1, della sesta direttiva, precisa che "gli aiuti alla produzione a favore della costruzione e della trasformazione di navi possono essere considerati compatibili con il mercato comune a condizione che l' importo totale dell' aiuto accordato ad un singolo contratto non superi, in equivalente sovvenzione, un massimale (...)". Questo massimale, ai sensi dell' art. 4, n. 2, della sesta direttiva, è fissato dalla Commissione "sulla base della differenza esistente tra i costi dei cantieri più competitivi della Comunità e i prezzi praticati dai loro principali concorrenti internazionali (...)".
10 L' art. 10, n. 1, della sesta direttiva dispone che, oltre che agli artt. 92 e 93 del Trattato, gli aiuti in questione sono soggetti a talune norme speciali in fatto di notifica. Il n. 2 dello stesso articolo precisa che l' attuazione di qualsiasi regime di aiuti al settore considerato è soggetto alla previa autorizzazione della Commissione.
11 Ritenendo che le politiche strutturali definite nel regolamento n. 4028/86 e la sesta direttiva non fossero "immediatamente compatibili", la Commissione ha informato gli Stati membri, con lettera 26 maggio 1988 (in prosieguo: la "circolare"), del modo in cui essa intende applicare questi due testi normativi.
12 Secondo la circolare, un aiuto, sia comunitario sia nazionale, può essere concesso per la costruzione di pescherecci destinati alla flotta comunitaria solo se sia conforme alla politica comune della pesca. Di conseguenza, possono essere accordati in base alla sesta direttiva solo gli aiuti per la costruzione di pescherecci destinati alle flotte di paesi terzi.
13 In seguito, la Commissione ha adottato linee direttrici che hanno lo scopo di indicare agli Stati membri il modo in cui essa intende esercitare, ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato, il propio potere discrezionale nei confronti di nuovi aiuti. Essa ha inoltre proposto agli Stati membri, ai sensi dell' art. 93, n. 1, del Trattato, di applicare ai loro regimi di aiuti vigenti in materia i criteri stabiliti dalle linee direttrici. Questa proposta è stata notificata al governo olandese con lettera 30 novembre 1988. In tale lettera la Commissione ha invitato il governo suddetto a garantirle che i criteri fissati dalle linee direttrici sarebbero stati rispettati relativamente a tutti gli aiuti nazionali nel settore della pesca. Con lettera 31 gennaio 1989 il governo olandese ha confermato alla Commissione che gli aiuti considerati erano conformi alle linee direttrici.
14 I principi generali di queste linee direttrici dispongono, negli stessi termini della circolare, che, nel prevedere la concessione di aiuti nazionali nel settore della pesca, gli Stati membri devono rispettare gli obiettivi della politica comune del settore. A questo proposito, la Commissione ha precisato di aver deciso di non autorizzare la concessione di aiuti nazionali in base alla sesta direttiva per la costruzione di pescherecci destinati alla flotta comunitaria.
15 Con la decisione 11 dicembre 1987, 88/123/CEE, relativa al programma pluriennale di orientamento per la flotta peschereccia (1987-1991) presentato dai Paesi Bassi conformemente al regolamento (CEE) n. 4028/86 (GU 1988, L 62, pag. 28; in prosieguo: la "decisione"), la Commissione ha approvato detto programma, con riserva del rispetto di determinati limiti e condizioni previsti nella decisione (in prosieguo: il "programma").
16 La Commissione ha però ricordato che ogni intervento finanziario a favore del settore in questione, per venire approvato, deve iscriversi nel programma che concreta la politica comune della pesca per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi.
17 La Regeling generieke steun zeescheepsnieuwbouw 1988 (normativa olandese sulla concessione di aiuti alla costruzione navale, in prosieguo: il "regime di aiuti nazionale") istituisce, salve determinate condizioni, una sovvenzione per la costruzione di navi. Secondo l' art. 28 del detto regime di aiuti nazionale e ai sensi dell' art. 10, n. 2, della sesta direttiva, l' attuazione di questo regime dipende dall' approvazione della Commissione.
18 La Commissione ha approvato con lettera 29 marzo 1988, ai sensi della sesta direttiva, il regime di aiuti nazionale. Successivamente, il governo olandese le ha notificato, con lettera 26 ottobre 1988, alcune proposte di modifica che non mutavano né l' orientamento generale né lo scopo di tale regime. Queste modifiche sono state approvate dalla Commissione con lettera 22 dicembre 1988, nella misura in cui l' aiuto al settore della pesca rispettava le linee direttrici.
19 Il 28 novembre 1988 la IJssel-Vliet presentava al ministro una domanda di sovvenzioni per la costruzione di un peschereccio di 6 500 tonnellate. Questa domanda veniva respinta con decisione del ministro 1 dicembre 1989.
20 Il 28 dicembre successivo la IJssel-Vliet proponeva opposizione contro il provvedimento del ministro che, con decisione 19 marzo 1991, la respingeva. Il ministro riteneva che l' aiuto richiesto non potesse venire accordato in quanto non era conforme al programma. La IJssel-Vliet, basandosi sulla sesta direttiva, ha interposto appello contro detta decisione dinanzi al Raad van State.
21 In tale situazione, il Raad van State ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le due seguenti questioni pregiudiziali:
"1) Se, in base al combinato disposto dell' art. 42 del Trattato che istituisce la Comunità europea e dell' art. 49 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l' adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell' acquicoltura, la Commissione delle Comunità europee, nell' esercizio della competenza ad esaminare i regimi di aiuti vigenti negli Stati membri conferitale dall' art. 93 del Trattato istitutivo della Comunità europea, possa, allo scopo di coordinare il menzionato regolamento (CEE) n. 4028/86 e la direttiva del Consiglio 26 gennaio 1987, 87/167/CEE, concernente gli aiuti alla costruzione navale, adottare, pubblicare e utilizzare come base nell' esame degli aiuti nazionali linee direttrici per l' esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca (88/C-313/09) nelle quali, accanto ai criteri di mera politica della concorrenza, vengono utilizzati anche criteri relativi alla politica comune della pesca, se il Consiglio delle Comunità europee non l' ha espressamente delegata a farlo.
2) In caso di soluzione affermativa della prima questione:
Se gli Stati membri siano tenuti a utilizzare le sopra menzionate linee direttrici come base nel decidere su una domanda di aiuti per la costruzione di una nave destinata alla pesca. In caso affermativo, su che cosa si basi tale obbligo.
Se tale obbligo valga esclusivamente qualora la nave di cui trattasi sia destinata interamente o parzialmente alla pesca nelle acque che rientrano nella sovranità o nella giurisdizione degli Stati membri delle Comunità europee oppure nelle acque cui si riferisce la politica esterna della Comunità in materia di pesca".
22 Si deve innanzi tutto rilevare che, secondo l' ordinanza di rinvio, il Raad van State ritiene in ogni caso certo che la nave di cui trattasi è destinata in parte alla pesca in acque che sono soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri della Comunità.
23 Occorre poi precisare che, all' udienza, la IJssel-Vliet ha comunicato alla Corte che la nave, che nel frattempo è stata costruita, batte bandiera olandese.
Sulla prima questione
24 Il giudice di rinvio domanda in sostanza se, nell' esercizio delle competenze di cui dispone ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato, la Commissione potesse stabilire le linee direttrici che prescrivono il rispetto, oltre che dei criteri relativi esclusivamente alla politica della concorrenza, di quelli applicabili in materia di politica comune della pesca, anche se il Consiglio non le aveva conferito espressa delega a tale scopo.
25 La IJssel-Vliet fa valere che, prevedendo nelle linee direttrici che un aiuto alla costruzione di un peschereccio può essere considerato compatibile con il mercato comune solo se rispetta gli obiettivi della politica comune della pesca, la Commissione non ha tenuto conto della portata della sesta direttiva. Essa rileva inoltre che, contrariamente ai termini delle linee direttrici, ogni aiuto diretto alla costruzione di un peschereccio di cui all' art. 1, lett. a), della sesta direttiva sarebbe ipso facto compatibile con il mercato comune se non supera il massimale fissato dalla Commissione. Nel contesto di detta direttiva, il ruolo di quest' ultima sarebbe limitato alla verifica del rispetto della condizione relativa al massimale. La IJssel-Vliet si basa a questo proposito sulla sentenza 18 maggio 1993, cause riunite C-356/90 e C-180/91, Belgio/Commissione (Racc. pag. I-2323).
26 Occorre tuttavia ricordare che la sesta direttiva si basa sull' art. 92, n. 3, lett. d), del Trattato. Di conseguenza, gli aiuti che essa contempla costituiscono solo una categoria di aiuti che "possono considerarsi compatibili con il mercato comune". Peraltro, le disposizioni pertinenti di detta direttiva riproducono fedelmente questa formulazione [v. artt. 1, lett. d), secondo comma, e 4, n. 1, della sesta direttiva; v. anche, in questo senso, sentenza Belgio/Commissione, citata, punto 32].
27 Sebbene tali aiuti possano essere considerati compatibili con il mercato comune, ciò non significa che essi lo siano necessariamente. Spetta infatti alla Commissione verificare, ai sensi dell' art. 93, n. 3, del Trattato, che essi soddisfino tutte le condizioni per essere compatibili con il mercato comune. A questo proposito, occorre ricordare che l' art. 10 della sesta direttiva prevede espressamente l' applicazione dell' art. 93 del Trattato ed impone, poi, altre norme in materia di notifica.
28 Pertanto, anche se un aiuto soddisfa le condizioni poste dalla sesta direttiva, non ne consegue necessariamente che esso sia compatibile con il mercato comune.
29 In subordine, la IJssel-Vliet osserva che, nell' ipotesi in cui la Commissione avesse il diritto di dichiarare incompatibile con il mercato comune un aiuto che soddisfi le condizioni di cui alla sesta direttiva, essa non potrebbe in alcun caso farlo sulla base di considerazioni estranee alla politica della concorrenza, come quelle relative alla politica comune della pesca. Infatti, ciò non sarebbe consentito dall' art. 49 del regolamento n. 4028/86, che rende la politica della concorrenza applicabile al settore della pesca.
30 Occorre tuttavia rilevare che il tener conto di considerazioni relative alla politica comune della pesca costituisce un elemento essenziale della valutazione, da parte della Commissione, della compatibilità con il mercato comune degli aiuti al settore della pesca, come quelli di cui trattasi, e non significa affatto che essa abbia travisato i suoi poteri.
31 Risulta infatti dall' art. 42, primo comma, del Trattato, il quale sancisce la preminenza della politica agricola rispetto agli obiettivi del Trattato nel settore della concorrenza, che l' eventuale applicazione in questo campo di disposizioni del Trattato relative alla concorrenza è subordinata alla presa in considerazione degli scopi enunciati nell' art. 39 del Trattato, vale a dire gli obiettivi della politica agricola comune (v., in questo senso, la sentenza 5 ottobre 1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc. pag. I-4973).
32 Inoltre, nel settore della pesca, la politica comune comporta disposizioni relative al funzionamento e allo sviluppo del mercato comune (v. art. 38, n. 4, del Trattato). Se la Commissione non ne tenesse conto, rischierebbe di compromettere gravemente l' effetto utile di tale politica comune.
33 Ne consegue che la Commissione, valutando la compatibilità con il mercato comune di un aiuto concesso al settore della pesca, deve tenere conto delle esigenze della politica comune di questo settore, che corrispondono di fatto a quelle del mercato comune.
34 Si deve quindi risolvere la prima questione nel senso che, nell' esercizio delle competenze di cui dispone ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato, la Commissione poteva stabilire le linee direttrici che prescrivono il rispetto, oltre che dei criteri relativi esclusivamente alla politica della concorrenza, di quelli applicabili in materia di politica comune della pesca, anche se il Consiglio non le aveva conferito espressa delega a tale scopo.
Sulla seconda questione
35 Si deve rilevare che la seconda questione può essere suddivisa in due parti, la prima delle quali è diretta ad accertare se le linee direttrici abbiano efficacia vincolante e la seconda a determinare quali imbarcazioni sono soggette alla disciplina delle linee direttrici.
36 In relazione alla prima parte di tale questione, occorre ricordare che, a tenore dell' art. 93, n. 1, del Trattato, la Commissione procede con gli Stati membri all' esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in ciascuno di essi. La Commissione propone agli Stati le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune. Questa disposizione impone quindi alla Commissione e agli Stati membri un obbligo di cooperazione regolare e periodica, al quale né la Commissione né uno Stato membro possono sottrarsi per un periodo indefinito in base all' unilaterale volontà dell' una o dell' altro (v. sentenza 29 giugno 1995, causa C-135/93, Spagna/Commissione, Racc. pag. I-1651).
37 A questo proposito, si deve rilevare che le linee direttrici si basano sull' art. 93, n. 1, del Trattato e costituiscono pertanto un elemento di tale obbligo di cooperazione regolare e periodica al quale né la Commissione né gli Stati membri possono sottrarsi. Inoltre, esse si conformano proprio ° quanto meno per quanto riguarda i rapporti tra la Commissione e i Paesi Bassi ° allo spirito di cooperazione regolare e periodica che il suddetto articolo del Trattato prevede tra la Commissione e gli Stati membri.
38 In primo luogo, le linee direttrici, che non sono le prime ad applicarsi nel campo di cui trattasi, costituiscono un aggiornamento delle precedenti linee direttrici e si inseriscono quindi nel contesto di un controllo regolare e periodico del settore della pesca.
39 In secondo luogo, sebbene la Commissione ne conservi la titolarità, detto controllo è stato effettuato in collaborazione con gli Stati membri. Innanzi tutto, questi sono stati invitati ° il governo olandese con lettere 30 marzo e 6 maggio 1988 ° a pronunciarsi sul testo provvisorio delle linee direttrici e, successivamente, la Commissione, con lettera 30 novembre 1988 inviata al governo olandese, ha fatto notare che, approvando il testo definitivo delle linee direttrici, essa ha tenuto conto delle osservazioni degli Stati membri.
40 In terzo luogo, risulta da quest' ultima lettera che lo spirito di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri è sussistito per tutta la durata delle linee direttrici. In effetti, nella lettera suddetta la Commissione ha invitato il governo olandese a garantirle che i criteri fissati nelle linee direttrici sarebbero stati rispettati per tutti gli aiuti al settore. Rispondendo con lettera 31 gennaio 1989, il governo olandese ha confermato alla Commissione che gli aiuti concessi al settore della pesca rispettavano le linee direttrici (punto 13 della presente sentenza). In quell' epoca, il governo olandese applicava il regime di aiuti nazionale, al quale, quindi, dev' essere considerata riferirsi la stessa conferma.
41 Pertanto, per quanto riguarda il trattamento degli aiuti al settore della pesca, risulta dagli atti che la Commissione e il governo olandese hanno instaurato, conformemente all' art. 93, n. 1, del Trattato, un contesto di cooperazione dal quale né l' una né l' altro potevano svincolarsi unilateralmente.
42 Occorre poi ricordare che nella sentenza 24 marzo 1993, causa C-313/90, CIRFS e a./Commissione (Racc. pag. I-1125, punto 35), la Corte ha riconosciuto efficacia vincolante a una "disciplina" avente la stessa natura giuridica delle linee direttrici, e le cui disposizioni sono state accettate dagli Stati membri.
43 Nel caso di specie la Commissione aveva approvato le modifiche del regime di aiuti nazionale soltanto nella misura in cui l' aiuto concesso dal governo olandese alla costruzione di pescherecci rispettava le linee direttrici. Pertanto, detto governo ha accettato, nell' attuare le modifiche, le regole enunciate dalle linee direttrici. Di conseguenza, conformemente alla citata sentenza CIRFS e a./Commissione, queste ultime hanno efficacia vincolante nei confronti di tale Stato membro.
44 Così, risulta dall' obbligo di cooperazione derivante dall' art. 93, n. 1, del Trattato, da un lato, e dall' accettazione delle regole stabilite nelle linee direttrici, dall' altro, che uno Stato membro, come il Regno dei Paesi Bassi, è tenuto ad applicare le linee direttrici quando adotta una decisione su una domanda di sovvenzioni per la costruzione di un' imbarcazione destinata alla pesca.
45 Per quanto riguarda la seconda parte della seconda questione, si deve osservare anzitutto che, come risulta dai punti 14 e 3 della presente sentenza, le linee direttrici si applicano agli aiuti alla costruzione di pescherecci destinati alla "flotta comunitaria" e la politica comune, della quale le linee direttrici garantiscono il rispetto, persegue la ristrutturazione delle "flotte comunitarie".
46 Occorre poi esaminare se un' imbarcazione come quella di cui trattasi debba considerarsi destinata a far parte di una delle flotte comunitarie.
47 A questo proposito, come ha rilevato l' avvocato generale nel paragrafo 58 delle conclusioni, la disciplina della politica comune relativa alle flotte comunitarie adotta come criterio di applicazione, in particolare, la bandiera con la quale l' imbarcazione naviga. Così, una nave che batte bandiera di uno Stato membro può accedere in qualsiasi momento alle risorse alieutiche comunitarie, sia nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri della Comunità sia nelle acque riguardate dalla politica esterna in fatto di pesca, ed è inoltre soggetta alle misure di controllo previste dalla normativa in materia di politica comune.
48 Ne discende che una nave battente bandiera di uno Stato membro dev' essere considerata far parte di una flotta comunitaria indipendentemente dal luogo in cui pesca.
49 Si deve quindi risolvere la seconda questione, considerata nel suo complesso, nel senso che uno Stato membro, come il Regno dei Paesi Bassi, che è soggetto all' obbligo di cooperazione derivante dall' art. 93, n. 1, del Trattato e che ha accettato le regole stabilite nelle linee direttrici, è tenuto ad applicarle quando adotta una decisione su di una domanda di sovvenzioni per la costruzione di un peschereccio destinato a far parte di una flotta comunitaria, indipendentemente dal luogo in cui esso pesca.
Sulle spese
50 Le spese sostenute dai governi olandese e francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Raad van State dei Paesi Bassi con ordinanza 1 novembre 1994, dichiara:
1) Nell' esercizio delle competenze di cui dispone ai sensi degli artt. 92 e 93 del Trattato CEE, la Commissione poteva stabilire le linee direttrici per l' esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca (88/C 313/09), che prescrivono il rispetto, oltre che dei criteri relativi esclusivamente alla politica della concorrenza, di quelli applicabili in materia di politica comune della pesca, anche se il Consiglio non le aveva conferito espressa delega a tale scopo.
2) Uno Stato membro, come il Regno dei Paesi Bassi, che è soggetto all' obbligo di cooperazione derivante dall' art. 93, n. 1, del Trattato e che ha accettato le regole enunciate nelle linee direttrici, è tenuto ad applicarle quando adotta una decisione su di una domanda di sovvenzioni per la costruzione di un peschereccio destinato a far parte di una flotta comunitaria, indipendentemente dal luogo in cui esso pesca.