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Document 61994CJ0278

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 1996.
Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio.
Inadempimento di uno Stato - Discriminazione indiretta a causa della cittadinanza - Figli di lavoratori migranti - Vantaggi sociali - Giovani lavoratori in cerca di prima occupazione - Accesso ai programmi speciali in materia di impiego.
Causa C-278/94.

Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-04307

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:321

61994J0278

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 1996. - Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio. - Inadempimento di uno Stato - Discriminazione indiretta a causa della cittadinanza - Figli di lavoratori migranti - Vantaggi sociali - Giovani lavoratori in cerca di prima occupazione - Accesso ai programmi speciali in materia di impiego. - Causa C-278/94.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-04307


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Libera circolazione delle persone ° Lavoratori ° Parità di trattamento ° Vantaggi sociali ° Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di prima occupazione ° Concessione ai figli di un lavoratore migrante subordinata al compimento degli studi secondari in un istituto sovvenzionato o riconosciuto dallo Stato membro considerato ° Inammissibilità

[Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1612/68, art. 7, n. 2]

2. Libera circolazione delle persone ° Lavoratori ° Parità di trattamento ° Accesso all' impiego ° Sfera di applicazione ° Regime nazionale di collocamento di giovani in cerca di prima occupazione basato sulla presa a carico totale o parziale, in caso di assunzione, da parte dell' Office national de l' emploi degli obblighi del datore di lavoro ° Elemento attivo dell' assicurazione contro la disoccupazione ° Esclusione

(Trattato CE, art. 48; regolamento del Consiglio n. 1612/68, art. 3, n. 1)

Massima


1. Subordinando la concessione delle indennità di disoccupazione versate ai giovani lavoratori in cerca di prima occupazione alla condizione che gli interessati abbiano terminato i loro studi secondari in un istituto da esso sovvenzionato o riconosciuto, uno Stato membro pone un requisito che può essere soddisfatto più facilmente dai figli dei suoi cittadini che da quelli di cittadini di altri Stati membri. Poiché dette indennità rappresentano un vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, al quale possono avere diritto i familiari di un lavoratore migrante, detto requisito, che è simile ad un requisito di residenza previa, costituisce una forma dissimulata di discriminazione nei confronti dei figli del detto lavoratore, in contrasto con il principio della parità di trattamento sancito dall' art. 48 del Trattato e dall' art. 7 del citato regolamento, nonostante il fatto che esso si applichi anche ai cittadini di detto Stato che terminano gli studi secondari all' estero, e senza che sia necessario accertare se esso si applichi, in concreto, ad una percentuale notevolmente più elevata di figli di lavoratori migranti che di figli di lavoratori nazionali.

2. Un programma speciale di collocamento di giovani che hanno terminato i loro studi secondari, istituito da uno Stato membro e caratterizzato dall' assunzione da parte di enti o imprese di giovani in cerca di prima occupazione e che fruiscono dell' indennità di disoccupazione ° il cui datore di lavoro, tenuto conto della legislazione previdenziale e tributaria, si presume essere l' Office national de l' emploi ° per i quali lo Stato si assume a carico in tutto o in parte la retribuzione e i contributi previdenziali, deve essere considerato rientrare nell' ambito dell' assicurazione contro la disoccupazione ed esulare dall' ambito dell' accesso all' impiego vero e proprio, quale disciplinato dal titolo I, e in particolare dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1612/68.

Siffatto collegamento all' assicurazione contro la disoccupazione produce l' effetto che potrebbe basarsi sul diritto comunitario relativo alla libera circolazione dei lavoratori per contestare gli elementi di discriminazione a causa della cittadinanza che siano contenuti in detto regime soltanto la persona che, per il fatto di avere già acceduto al mercato del lavoro mediante l' esercizio di un' attività professionale reale ed effettiva, possiede la qualità di lavoratore ai sensi del diritto comunitario, il che è escluso per i giovani in cerca di prima occupazione.

Parti


Nella causa C-278/94,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora M. Wolfcarius, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dai signori J. Devadder, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione allo sviluppo, e C. Denève, direttore generale del ministero dell' Occupazione e del Lavoro, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, prescrivendo che i giovani lavoratori in cerca di prima occupazione abbiano terminato gli studi secondari in un istituto sovvenzionato o riconosciuto dallo Stato belga (o da una delle sue comunità) per beneficiare delle indennità di disoccupazione giovanile e, inoltre, inducendo contemporaneamente i datori di lavoro ad assumere i beneficiari di tali indennità di disoccupazione col disporre che in tal caso lo Stato assumerà a suo carico le retribuzioni e i contributi previdenziali relativi a tali lavoratori qualora questi siano completamente disoccupati e godano della relativa indennità, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dall' art. 48 del Trattato CE e dagli artt. 3 e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, J.-P. Puissochet, C. Gulmann, P. Jann (relatore) e L. Sevón, giudici,

avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer

cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza dell' 8 febbraio 1996,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 marzo 1996,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 13 ottobre 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, prescrivendo che i giovani lavoratori in cerca di prima occupazione abbiano terminato gli studi secondari in un istituto sovvenzionato o riconosciuto dallo Stato belga (o da una delle sue comunità) per beneficiare delle indennità di disoccupazione giovanile e, inoltre, inducendo contemporaneamente i datori di lavoro ad assumere i beneficiari di tali indennità di disoccupazione col disporre che in tal caso lo Stato assumerà a suo carico le retribuzioni e i contributi previdenziali relativi a tali lavoratori qualora questi siano completamente disoccupati e godano della relativa indennità, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dall' art. 48 del Trattato CE e dagli artt. 3 e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).

2 La Commissione formula due censure: la prima relativa alla concessione delle "allocations d' attente" (indennità di disoccupazione giovanile) belghe e la seconda riguardante l' accesso a programmi speciali in materia di impiego.

La normativa belga

3 La normativa belga prevede la concessione ai giovani che hanno appena terminato gli studi e che sono in cerca di prima occupazione di indennità di disoccupazione, designate con l' espressione "allocations d' attente", che consentono loro di essere considerati come "chômeurs complets indemnisés" (soggetti completamente disoccupati che godono della relativa indennità) ai sensi della regolamentazione in materia di impiego e di disoccupazione.

4 L' art. 124 del regio decreto 20 dicembre 1963 dispone che, "per poter beneficiare delle indennità di disoccupazione, i giovani lavoratori in cerca di prima occupazione devono obbligatoriamente aver terminato studi completi del ciclo secondario superiore o del ciclo secondario inferiore di formazione tecnica o professionale, in un centro organizzato, riconosciuto o sovvenzionato dallo Stato, o aver ottenuto per i precitati studi un diploma o certificato che attesti la fine degli studi rilasciato dalla commissione centrale d' esame (...)".

5 Detto articolo è stato sostituito con l' art. 36 del regio decreto 25 novembre 1991 recante regolamentazione della disoccupazione (Moniteur belge del 31 dicembre 1991), che conferma gli stessi presupposti della concessione dell' indennità poiché dispone:

"Per essere ammesso al beneficio delle indennità di disoccupazione giovanile il giovane lavoratore deve rispondere ai seguenti requisiti:

1 non essere più soggetto all' obbligo scolastico;

2 a) aver terminato studi completi del ciclo secondario superiore o del ciclo secondario inferiore di formazione tecnica o professionale in un istituto di insegnamento organizzato, sovvenzionato o riconosciuto da una comunità;

b) o aver ottenuto dalla competente commissione d' esame di una comunità un diploma o un certificato di studi di cui alla lett. a);

(...)".

6 Peraltro, altre disposizioni riservano, in particolare, agli "chômeurs complets indemnisés", e pertanto ai beneficiari delle indennità di disoccupazione giovanile, il beneficio di programmi speciali per il collocamento o il ricollocamento sul mercato del lavoro.

7 Si tratta, in primo luogo, della legge 22 dicembre 1977 relativa alle proposte di bilancio 1977/1978 (Moniteur belge del 24 dicembre 1977), il cui art. 81, n. 1, dispone, nella sezione 3, intitolata "Quadro speciale temporaneo":

"Lo Stato può assumere a suo carico la retribuzione e i relativi contributi previdenziali dei lavoratori che sono occupati da promotori di progetti per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e che sono assunti tra i seguenti soggetti in cerca di occupazione:

1 i disoccupati completi che godono della relativa indennità;

(...)

I promotori di progetti possono essere lo Stato, le provincie, le agglomerazioni urbane, le federazioni di comuni, le associazioni di comuni (...)"

L' art. 84 dispone inoltre:

"Salvo decisione delle parti di stipulare un contratto per una durata indeterminata, i lavoratori occupati in applicazione delle disposizioni della presente sezione sono assunti in base a un contratto di lavoro di operaio o di impiegato la cui durata è pari a quelle prevista per l' intervento dello Stato nelle retribuzioni e nei relativi contributi previdenziali (senza, tuttavia, poter superare un anno).

(...)".

8 Si tratta, in secondo luogo, del regio decreto 30 dicembre 1982, n. 123, relativo all' assunzione di disoccupati destinati a taluni progetti di sviluppo economico a favore di piccole e medie imprese (Moniteur belge del 18 gennaio 1983), che dispone in particolare:

"Capitolo II ° Intervento dello Stato

2. paragrafo 1: Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, lo Stato può, durante un periodo di due anni al massimo, assumere a carico nella misura precisata all' art. 3, n. 2, le retribuzioni e i relativi contributi previdenziali dei lavoratori di cui all' art. 5, assunti per la realizzazione di un progetto.

(...)

Capitolo III ° I lavoratori

5. Gli impieghi considerati dal presente decreto possono essere occupati soltanto da disoccupati completi che ricevono la relativa indennità.

Per l' applicazione del presente articolo sono considerati come disoccupati completi che ricevono la relativa indennità anche i disoccupati che svolgono un' attività presso le autorità pubbliche, i lavoratori occupati nel quadro speciale temporaneo e i lavoratori occupati nel terzo circuito lavorativo".

La normativa comunitaria

9 La Commissione basa il suo ricorso sull' art. 48 del Trattato, che riguarda la libera circolazione dei lavoratori e vieta le discriminazioni basate sulla cittadinanza per quanto riguarda l' impiego, la retribuzione e le altre condizioni di lavoro, nonché sull' art. 7, n. 1, del regolamento n. 1612/68, per quanto attiene alla censura relativa alle condizioni per la concessione delle indennità belghe per la disoccupazione giovanile, e sull' art. 3, n. 1, quanto alla censura relativa all' accesso ai programmi speciali di collocamento sul mercato del lavoro.

10 Ai termini dell' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1612/68:

"1. Nel quadro del presente regolamento non sono applicabili le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o le pratiche amministrative di uno Stato membro:

° (...)

° o che, sebbene applicabili senza distinzione di nazionalità, hanno per scopo o effetto esclusivo o principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall' impiego offerto.

(...)".

11 L' art. 7 del regolamento n. 1612/68 dispone:

"1. Il lavoratore cittadino di uno Stato membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati membri, a motivo della propria cittadinanza, un trattamento diverso da quello dei lavoratori nazionali per quanto concerne le condizioni d' impiego e di lavoro (...).

2. Egli gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali.

(...)".

Il procedimento

12 La Commissione ha considerato che l' applicazione delle varie disposizioni nazionali precitate portava a escludere i giovani non belgi cittadini di uno Stato membro, i quali siano in cerca della prima occupazione e non abbiano terminato i loro studi secondari in un istituto sovvenzionato o riconosciuto dallo Stato belga (o da una delle sue comunità) dal beneficio delle indennità per la disoccupazione giovanile contemplate dall' art. 124 del regio decreto 20 dicembre 1963, e successivamente dall' art. 36 del regio decreto 25 novembre 1991 e, inoltre, dall' accesso ai programmi speciali di collocamento o di ricollocamento sul mercato del lavoro previsti dagli artt. 81-84 della legge 22 dicembre 1977 e dagli artt. 2-9 del regio decreto 30 dicembre 1982, n. 123.

13 Ritenendo che siffatta situazione fosse in contrasto, quanto ai vantaggi sociali, con gli artt. 48 del Trattato e 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, e, quanto all' accesso all' impiego, con l' art. 3 del regolamento n. 1612/68, la Commissione, con lettera 21 maggio 1992 e ai sensi dell' art. 169 del Trattato, ha intimato al governo belga di presentare entro due mesi le sue osservazioni sull' addebitato inadempimento.

14 Con lettera 17 luglio 1992 il governo belga ha negato l' inadempimento.

15 Il 13 agosto 1993 la Commissione ha notificato al Regno del Belgio un parere motivato.

16 Avendo il governo belga tenuto ferma, con lettera 12 gennaio 1994, la sua posizione, la Commissione ha proposto il ricorso in esame.

Precisazioni sulla posizione della Commissione

17 In risposta ad un quesito scritto della Corte, la Commissione ha precisato che la censura relativa alla concessione delle indennità di disoccupazione giovanile era limitata ai figli a carico di lavoratori migranti comunitari residenti in Belgio e si basava sull' art. 7 del regolamento n. 1612/68, mentre quella concernente l' accesso ai programmi speciali di collocamento o di ricollocamento sul mercato del lavoro riguardava tutti i giovani "lavoratori, cittadini di qualsiasi Stato membro, alla ricerca della loro prima occupazione", ed era basata sugli artt. 48 del Trattato e 3, n. 1, del regolamento n. 1612/68. Essa sottolineava che era estremamente importante distinguere tra le due censure, in particolare per quanto riguarda la categoria di persone considerate.

Nel merito

18 Il governo belga deduce, in limine, che la Commissione non ha fornito la prova dell' esistenza della violazione, né si può basare su una qualsivoglia presunzione. A suo avviso, sarebbe compito della Commissione dimostrare che le disposizioni di cui trattasi escludono una percentuale in proporzione nettamente maggiore di giovani non belgi cittadini degli altri Stati membri.

19 La Commissione considera che il requisito di cui trattasi è in contrasto con il principio del divieto di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza dei lavoratori, sancito dall' art. 48, n. 2, del Trattato. A suo avviso, dalla costante giurisprudenza della Corte emerge come sia sufficiente che la disposizione censurata possa avere un effetto discriminatorio per essere in contrasto con il diritto comunitario, senza tener conto del numero delle persone danneggiate. La Commissione ritiene che le disposizioni belghe censurate siano in grado di produrre tale effetto.

20 A questo proposito, occorre ricordare che una disposizione di diritto nazionale deve essere giudicata indirettamente discriminatoria quando, per sua stessa natura, tenda ad essere applicata più ai lavoratori migranti che a quelli nazionali e, di conseguenza, rischi di essere sfavorevole in modo particolare ai primi. Non è necessario accertare se la disposizione di cui trattasi si applichi, in concreto, ad una percentuale notevolmente più elevata di lavoratori migranti. E' sufficiente rilevare che detta disposizione è in grado di produrre un effetto del genere (v., in particolare, da ultimo, sentenza 23 maggio 1996, causa C-237/94, O' Flynn, Racc. pag. I-2617, punti 20 e 21).

Sulla censura relativa alla concessione delle indennità di disoccupazione giovanile

21 La Commissione addebita al Regno del Belgio di non accordare ai figli a carico dei lavoratori migranti comunitari che risiedono sul suo territorio, figli a carico che sono in cerca della prima occupazione, le indennità di disoccupazione giovanile che sono corrisposte ai giovani belgi che si trovano nella stessa situazione. Si tratterebbe di una discriminazione indiretta a causa della cittadinanza, in quanto detti giovani terminano più raramente dei giovani belgi che si trovano nella stessa situazione i loro studi in istituti sovvenzionati o riconosciuti dallo Stato belga. La Commissione si basa sull' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, il quale dispone che i lavoratori comunitari godono degli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali, e sulla sentenza 20 giugno 1985 (causa 94/84, Deak, Racc. pag. 1873), in cui la Corte ha qualificato vantaggi sociali ai sensi del suddetto articolo le indennità belghe di disoccupazione giovanile. Essa considera, per contro, che non è rilevante la sentenza 1 dicembre 1977 (causa 66/77, Kuyken, Racc. pag. 2311), la quale non riguardava il regolamento n. 1612/68, ma il regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2). Essa aggiunge che l' imporre ai figli dei lavoratori migranti l' obbligo di terminare i loro studi in Belgio equivale a un requisito di previa residenza censurato dalla Corte con la sentenza 10 marzo 1993 (causa C-111/91, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. I-817). Essa fa riferimento del pari all' effetto utile delle disposizioni che prevedono l' equiparazione dei figli di lavoratori migranti comunitari ai figli di lavoratori nazionali in materia di sussidi all' istruzione quando questa viene impartita nello Stato di cui essi possiedono la cittadinanza (sentenza 13 novembre 1990, causa C-308/89, Di Leo, Racc. pag. I-4185).

22 Il governo belga precisa anzitutto, quanto alle indennità di disoccupazione giovanile, che il requisito relativo agli studi è indistintamente applicabile a tutti i cittadini comunitari. Esso rileva che nella summenzionata sentenza Deak, il giovane Deak, cittadino ungherese, soddisfaceva il requisito di cui si discute poiché aveva terminato i suoi studi in Belgio dove lavorava sua madre, cittadina italiana. Tuttavia, il beneficio delle indennità di disoccupazione giovanile gli era stato negato soltanto perché era cittadino di un paese terzo. La Corte non si sarebbe quindi pronunciata sul requisito del compimento degli studi in Belgio.

23 Il governo belga rileva inoltre che, in concreto, due situazioni si verificano nel caso considerato dalla Commissione: o il giovane non ha ancora terminato gli studi e li compirà in Belgio (questo sarebbe il caso del giovane Deak), soddisfacendo così il requisito controverso, il che gli darebbe diritto alle indennità di disoccupazione giovanile; oppure egli li ha terminati nel suo paese di origine e avrà diritto o meno, a causa di questi studi, alle indennità di disoccupazione in questo paese. Se egli vi ha diritto la sua situazione sarà disciplinata dal regolamento n. 1408/71, in particolare dal suo art. 67. Se egli non ha diritto a dette indennità nel suo paese di origine, difficilmente si può presumere che il governo belga gliele accorderà solo perché è emigrato in Belgio. Secondo il governo belga, è quanto meno paradossale considerare che vi sarebbe un ostacolo per la libera circolazione dei lavoratori in quanto il Belgio non riconosce i diritti che le persone a carico di detti lavoratori non avrebbero in ogni caso potuto far valere nel proprio paese. Si configurerebbe la situazione di cui alla summenzionata sentenza Kuyken.

24 A questo proposito, anzitutto non si deve far riferimento nella presente causa alla summenzionata sentenza Kuyken, la quale riguardava soltanto l' eventuale applicazione del regolamento n. 1408/71.

25 E' sufficiente inoltre ricordare che, nella successiva sentenza Deak, precitata, la Corte, dopo aver rilevato che il regolamento n. 1408/71 non poteva essere fatto valere per chiedere la concessione delle indennità belghe di disoccupazione giovanile (punti 16 e 27), ha dichiarato che dette indennità costituiscono un vantaggio sociale ai termini dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68.

26 Questa considerazione non può essere inficiata dal fatto che, nel caso in esame, i figli a carico dei lavoratori migranti residenti in Belgio hanno terminato i loro studi non in Belgio, ma nei loro paesi d' origine, o persino in un altro Stato membro.

27 Infine, quanto al carattere indistintamente applicabile del requisito controverso, dalla costante giurisprudenza della Corte risulta che il principio della parità di trattamento sancito tanto dall' art. 48 quanto dall' art. 7 del regolamento n. 1612/68 vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi discriminazione dissimulata che, fondandosi su altri criteri di riferimento, pervenga, di fatto, al medesimo risultato (v., in particolare, sentenze 12 febbraio 1974, causa 152/73, Sotgiu, Racc. pag. 153, punto 11; 21 novembre 1991, causa C-27/91, Le Manoir, Racc. pag. I-5531, punto 10; 10 marzo 1993, Commissione/Lussemburgo, già citata, punto 9; 23 febbraio 1994, causa C-419/92, Scholz, Racc. pag. I-505, punto 7, e, recentemente, sentenza nella causa C-237/94, O' Flynn, già citata, punto 17).

28 Sono quindi vietate in particolare le condizioni indistintamente applicabili che possono essere soddisfatte più facilmente dai lavoratori nazionali che dai lavoratori migranti. Così, nella summenzionata sentenza Commissione/Lussemburgo, la Corte ha affermato, al punto 10, che tale era il caso del requisito di residenza della madre nel territorio del Granducato durante l' anno precedente la nascita del bambino, in quanto un requisito del genere in effetti può essere più facilmente soddisfatto da una cittadina lussemburghese che da una cittadina di un altro Stato membro.

29 Ciò vale del pari per il requisito controverso, il quale è simile ad un requisito di residenza previa, che può essere soddisfatto più facilmente dai figli di cittadini belgi che da quelli di cittadini di altri Stati membri.

30 Il fatto che tale requisito si applichi anche ai giovani belgi che non terminano gli studi secondari in Belgio non è in grado di modificare questa valutazione.

31 Tale censura deve essere pertanto accolta.

Sulla censura relativa all' accesso ai programmi speciali di collocamento o di ricollocamento sul mercato del lavoro

32 In seguito a un quesito scritto della Corte la Commissione ha precisato che tale censura riguardava tutti i giovani cittadini comunitari in cerca di prima occupazione e si basava sugli artt. 48 del Trattato e 3, n. 1, del regolamento n. 1612/68.

33 Secondo la Commissione il combinato disposto degli artt. 81-84 della legge 22 dicembre 1977 e 2-9 del regio decreto 30 dicembre 1982, n. 123 è in contrasto con la libera circolazione dei lavoratori, vale a dire con gli artt. 48 del Trattato e 3 del regolamento n. 1612/68, in quanto induce i datori di lavoro belgi ad assumere fra i giovani preferibilmente i beneficiari delle indennità di disoccupazione giovanile, i quali saranno prevalentemente giovani belgi tenuto conto della condizione stabilita per la concessione di dette indennità, secondo la quale essi devono aver terminato i loro studi secondari in un istituto belga riconosciuto.

34 La Commissione si basa sul principio del libero accesso agli impieghi effettivamente offerti negli altri Stati membri, sancito dall' art. 48 del Trattato ed attuato dal regolamento n. 1612/68, in particolare dal suo titolo I, intitolato "Accesso all' impiego", il cui art. 1 dispone che "ogni cittadino di uno Stato membro (...) ha il diritto di accedere ad un' attività subordinata e di esercitarla sul territorio di un altro Stato membro (...)". Essa afferma che sussiste una discriminazione indiretta per il fatto che si esige che detti giovani abbiano terminato i loro studi secondari in un istituto belga riconosciuto. L' applicazione congiunta delle varie disposizioni produrrebbe pertanto, a suo avviso, quanto meno l' effetto principale di escludere i cittadini degli altri Stati membri dall' impiego offerto ai sensi dell' art. 3, n. 1, secondo trattino, del regolamento n. 1612/68.

35 Il governo belga controdeduce che il diritto alle prestazioni che sorge alla fine degli studi non rientra nella sfera d' applicazione della libera circolazione dei lavoratori, almeno quando tale diritto è considerato come un diritto proprio, indipendentemente da qualsiasi eventuale nesso con un genitore lavoratore migrante. Esso fa valere che la situazione del giovane che sia un lavoratore migrante sarà disciplinata sotto il profilo delle indennità di disoccupazione dal regolamento n. 1408/71 e che egli dovrà pertanto soddisfare le condizioni di questo regolamento. Esso considera infine che detti programmi speciali fanno parte della politica sociale degli Stati membri, la quale rientra nell' ambito della loro competenza, di modo che essi si dispongono in materia, secondo una costante giurisprudenza della Corte, di una ragionevole discrezionalità quanto alla natura delle misure di tutela sociale e alle modalità della loro attuazione. Infatti, si tratterebbe in tal caso, in concreto, dell' attuazione dell' elemento positivo e preventivo dell' assicurazione contro la disoccupazione e il governo belga insiste sulla fondamentale differenza fra il mercato dell' impiego normale e quello, eccezionale e limitato, costituito dalle varie misure per il riassorbimento della disoccupazione. Esso fa riferimento anche al principio di sussidiarietà.

36 A questo proposito, si deve rilevare che la categoria di persone considerata nel ricorso della Commissione, nella parte in cui esso riguarda le condizioni d' accesso ai programmi speciali di collocamento o di ricollocamento sul mercato del lavoro, è costituita dai giovani cittadini di uno Stato membro che hanno terminato gli studi secondari, i quali, senza essere familiari di un lavoratore migrante occupato in Belgio, sono in cerca della prima occupazione in quest' ultimo Stato.

37 Si deve accertare, in via preliminare, se la normativa di cui trattasi rientri nell' ambito del libero accesso all' impiego, quale garantito dall' art. 48 del Trattato e dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1612/68, la cui violazione è asserita dalla Commissione.

38 Occorre osservare, a questo proposito, che, come ha sottolineato il governo belga, detti programmi speciali costituiscono l' elemento attivo dell' assicurazione contro la disoccupazione. Così, a norma dell' art. 87 della legge 22 dicembre 1977, i lavoratori beneficiari di detti programmi sono retribuiti dall' Office national de l' emploi, considerato loro datore di lavoro per l' applicazione delle disposizioni tributarie e previdenziali (comprese quelle relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali). Del pari, in forza del regio decreto 30 dicembre 1982, n. 123, lo Stato, quando interviene, assume a suo carico il 50%, il 75% o il 100% delle retribuzioni e dei relativi contributi sociali.

39 Da quanto precede discende che i programmi speciali considerati, i quali, tenuto conto delle loro peculiarità, sono collegati al settore disoccupazione, eccedono l' ambito dell' accesso all' impiego vero e proprio, quale disciplinato dal titolo I del regolamento n. 1612/68, e in particolare dal suo art. 3, n. 1, cui la Commissione ha fatto riferimento.

40 Orbene, l' applicazione del diritto comunitario relativo alla libera circolazione dei lavoratori, a proposito di una normativa nazionale attinente all' assicurazione contro la disoccupazione, presuppone che la persona che l' invoca abbia già acceduto al mercato del lavoro mediante l' esercizio di un' attività professionale reale e effettiva, che le ha conferito la qualità di lavoratore ai sensi del diritto comunitario (v., in particolare, quanto alla concessione di un sussidio per gli studi, sentenza 21 giugno 1988, causa 197/86, Brown, Racc. pag. 3205, punto 21; quanto alla concessione di un aiuto finanziario pubblico, sentenza 26 febbraio 1992, causa C-357/89, Raulin, Racc. pag. I-1027, punto 10). Per definizione, non è questo il caso dei giovani in cerca di prima occupazione.

41 Di conseguenza, la seconda censura è infondata.

42 Alla luce di tutte le precedenti considerazioni, occorre rilevare che, esigendo, come condizione per la concessione dell' indennità di disoccupazione giovanile, che i figli a carico di lavoratori migranti comunitari residenti in Belgio abbiano terminato gli studi secondari in un istituto sovvenzionato o riconosciuto dallo Stato belga o da una delle sue comunità, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 48 del Trattato e 7 del regolamento n. 1612/68. Per il resto, il ricorso deve essere respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

43 Ai termini dell' art. 69, n. 3, del regolamento di procedura, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi della domanda. Poiché il ricorso della Commissione è stato accolto solo parzialmente, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Esigendo, come condizione per la concessione delle indennità di disoccupazione giovanile, che i figli a carico di lavoratori migranti comunitari residenti in Belgio abbiano terminato gli studi secondari in un istituto sovvenzionato o riconosciuto dallo Stato belga o da una delle sue comunità, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 48 del Trattato CE e 7 del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

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