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Document 61994CJ0138

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 dicembre 1995.
    Commissione delle Comunità europee contro Irlanda.
    Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/496/CEE - Controlli veterinari - Omessa trasposizione.
    Causa C-138/94.

    Raccolta della Giurisprudenza 1995 I-04797

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1995:448

    61994J0138

    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 dicembre 1995. - Commissione delle Comunità europee contro Irlanda. - Inadempimento di uno Stato - Direttiva 91/496/CEE - Controlli veterinari - Omessa trasposizione. - Causa C-138/94.

    raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-04797


    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Stati membri ° Obblighi ° Attuazione delle direttive ° Inadempimento non contestato

    (Trattato CE, art. 169)

    Parti


    Nella causa C-138/94,

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, e James Macdonald Flett, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    ricorrente,

    contro

    Irlanda, rappresentata dal signor Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata d' Irlanda, 28, route d' Arlon,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che l' Irlanda, omettendo di porre in essere le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/496/CEE, che fissa i principi relativi all' organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268, pag. 56), e/o omettendo di darne immediata informazione alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva, in particolare dell' art. 30 della medesima, nonché del Trattato istitutivo della Comunità europea,

    LA CORTE (Quinta Sezione),

    composta dai signori D.A.O. Edward (relatore), presidente di sezione, J.C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann, L. Sevón e M. Wathelet, giudici,

    avvocato generale: C.O. Lenz

    cancelliere: R. Grass

    vista la relazione del giudice relatore,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 novembre 1995,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con atto introduttivo registrato nella cancelleria della Corte il 17 maggio 1994, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che l' Irlanda, omettendo di porre in essere le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/496/CEE, che fissa i principi relativi all' organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (GU L 268, pag. 56; in prosieguo: la "direttiva"), e/o omettendo di darne immediata informazione alla Commissione medesima, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della detta direttiva, in particolare dell' art. 30 della medesima, nonché del Trattato istitutivo della Comunità europea.

    2 Ai sensi dell' art. 30, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano provvedere a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva medesima entro il 1 luglio 1992 dandone immediata informazione alla Commissione.

    3 La Commissione, non avendo ricevuto alcuna informazione circa le disposizioni emanate dall' Irlanda per conformarsi alla direttiva e non disponendo di alcun altro elemento che le consentisse di concludere che l' Irlanda avesse adempiuto gli obblighi risultanti dalla direttiva stessa, inviava al governo irlandese, in data 14 ottobre 1992, una lettera di diffida.

    4 Non avendo ricevuto risposta a tale lettera, la Commissione in data 11 maggio 1993 notificava all' Irlanda un parere motivato ai sensi dell' art. 169 del Trattato, in cui le rammentava gli obblighi imposti dalla direttiva.

    5 Con lettera 15 luglio 1993 della rappresentanza permanente dell' Irlanda presso le Comunità europee, le autorità irlandesi facevano presente che era in corso un procedimento di trasposizione della direttiva. Non avendo ricevuto alcuna comunicazione da parte dell' Irlanda in ordine all' emanazione delle necessarie disposizioni, la Commissione proponeva il presente ricorso.

    6 La Commissione ricorda gli obblighi incombenti all' Irlanda ai sensi tanto della direttiva, in particolare dell' art. 30, n. 1, della medesima, quanto degli artt. 5, primo comma, e 189, terzo comma, del Trattato CE. Essa rileva che l' Irlanda, omettendo di porre in essere le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno ai propri obblighi.

    7 L' Irlanda ricorda che, con lettera 11 agosto 1994 della propria rappresentanza permanente presso le Comunità europee, ha comunicato alla Commissione di essersi conformata alla direttiva, ad esclusione degli obblighi relativi al pesce e ai prodotti della pesca. Per quanto attiene a tali ultimi obblighi, l' Irlanda ha fatto presente che era in corso un procedimento di trasposizione.

    8 La Commissione, pur riconoscendo che l' Irlanda ha attuato alcune misure di trasposizione, insiste sul fatto che, non adempiendo tutti gli obblighi risultanti dalla direttiva, l' Irlanda è comunque venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva medesima.

    9 Non avendo l' Irlanda attuato tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva entro i termini fissati dall' art. 30, n. 1, della medesima, deve essere ritenuto fondato l' inadempimento lamentato al riguardo dalla Commissione.

    10 Si deve pertanto dichiarare che l' Irlanda, non avendo provveduto a porre in essere tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell' art. 30, n. 1, della direttiva.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    11 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della controparte alle spese ed essendo questa rimasta soccombente, l' Irlanda dev' essere condannata alle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Quinta Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) Omettendo di porre in essere tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 15 luglio 1991, 91/496/CEE, che fissa i principi relativi all' organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE, l' Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell' art. 30, n. 1, della direttiva medesima.

    2) L' Irlanda è condannata alle spese.

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