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Document 61993TO0029

    Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 14 dicembre 1993.
    Antonio Calvo Alonso-Cortés contro Commissione delle Comunità europee.
    Irricevibilità.
    Causa T-29/93.

    Raccolta della Giurisprudenza 1993 II-01389

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1993:115

    61993B0029

    ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 14 DICEMBRE 1993. - ANTONIO CALVO ALONSO-CORTES CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - IRRICEVIBILITA. - CAUSA T-29/93.

    raccolta della giurisprudenza 1993 pagina II-01389


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Dipendenti ° Ricorso ° Presupposti di ricevibilità ° Atto impugnabile ° Possibilità di esame d' ufficio da parte del giudice

    (Statuto del personale, art. 91)

    2. Dipendenti ° Ricorso ° Atto arrecante pregiudizio ° Nozione ° Comunicazione inviata ad un dipendente per informarlo della sospensione del procedimento di trasferimento al regime comunitario dei suoi diritti a pensione maturati nell' ambito di un regime nazionale fino alla fissazione delle modalità di trasferimento da parte delle istituzioni nazionali ° Esclusione

    (Statuto del personale, art. 91; allegato VIII, art. 11, n. 2)

    3. Dipendenti ° Ricorso ° Scopo ° Ingiunzione alla Commissione di avviare un procedimento per inadempimento ° Irricevibilità

    (Trattato CEE, artt. 169 e 179; Statuto del personale, art. 91)

    4. Ricorso d' annullamento ° Atti impugnabili ° Rifiuto della Commissione di avviare un procedimento per inadempimento ° Esclusione

    (Trattato CEE, artt. 169 e 173)

    Massima


    1. L' esistenza di un atto impugnabile con ricorso d' annullamento ai sensi dell' art. 91 dello Statuto costituisce un presupposto essenziale di ricevibilità del ricorso, il cui difetto può essere rilevato d' ufficio dal giudice.

    2. Costituiscono atti impugnabili ai sensi dell' art. 91 dello Statuto i provvedimenti che producono effetti obbligatori tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in modo tipico la situazione giuridica di quest' ultimo e fissando definitivamente la posizione dell' istituzione.

    Ciò non vale per la comunicazione inviata dall' amministrazione ad un dipendente per informarlo del diniego espresso da una cassa pensioni nazionale di procedere al trasferimento dei diritti a pensione maturati nel regime nazionale verso il regime comunitario e della propria intenzione di sospendere e di rinviare l' esame della domanda dell' interessato.

    Infatti, in quanto dall' art. 11, n. 2, dell' allegato VIII dello Statuto discende che l' istituzione comunitaria può procedere essa stessa al trasferimento dei diritti a pensione e può riconoscere e determinare il numero delle annualità da prendere in considerazione soltanto dopo che lo Stato membro interessato ha fissato le modalità del trasferimento, tale rinvio non equivale ad una decisione definitiva di rigetto della domanda del ricorrente, poiché l' istituzione ha fatto salva la possibilità di proseguire il procedimento avviato ai sensi dell' art. 11, n. 2, dell' allegato VIII dello Statuto fino alla fissazione, da parte dello Stato membro interessato, delle modalità necessarie per procedere al trasferimento dei diritti a pensione.

    3. Il giudice comunitario è incompetente a conoscere di un ricorso basato sugli artt. 91 dello Statuto e 179 del Trattato, le cui conclusioni siano intese non a contestare la legittimità di un atto arrecante pregiudizio ai sensi dell' art. 91, n. 1, ma ad ottenere che la Commissione sia condannata a far uso dei poteri di cui dispone in qualità di istituzione ai sensi dell' art. 169 del Trattato.

    4. E' irricevibile il ricorso d' annullamento proposto da una persona fisica o giuridica avverso la decisione della Commissione di non avviare, nei confronti di uno Stato membro, un procedimento per l' accertamento di un inadempimento.

    Parti


    Nella causa T-29/93,

    Antonio Calvo Alonso-Cortés, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con gli avv.ti Georges Vandersanden e Laure Levi, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la fiduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener,

    ricorrente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Ana Maria Alves Vieira, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall' avv. Denis Waelbroeck, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto il ricorso diretto ad ottenere, da un lato, l' annullamento della decisione implicita della Commissione che rigetta la domanda del ricorrente 8 maggio 1992, intesa ad ottenere il trasferimento dei diritti a pensione maturati dal medesimo in Spagna, e, per quanto necessario, l' annullamento della decisione implicita di rigetto del reclamo 9 settembre 1992, nonché, dall' altro, il riconoscimento del suo diritto a fruire di 6,56 ovvero 5,77 annualità supplementari di contributi presso la cassa pensioni delle Comunità europee,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Quinta Sezione),

    composto dai signori A. Kalogeropoulos, presidente, R. Schintgen e D.P.M. Barrington, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza


    Fatti e procedimento

    1 Il ricorrente, il signor Antonio Calvo Alonso-Cortés, esercitava dal 16 gennaio 1973 al 31 agosto 1986 la professione di architetto libero professionista a Madrid e nelle isole Canarie (Regno di Spagna) e durante questo periodo era iscritto alla cassa pensioni degli architetti liberi professionisti in Spagna, la "Hermandad Nacional de Prevision Social de Arquitectos Superiores" (in prosieguo: la "Hermandad").

    2 Dopo aver compiuto un periodo di prova di nove mesi presso la Commissione, il ricorrente veniva nominato in ruolo il 1 giugno 1987 in qualità di dipendente di grado A6 e assegnato alla direzione generale "Personale e amministrazione" (DG IX).

    3 A seguito della sentenza 14 giugno 1990, causa C-37/89, Weiser (Racc. pag. I-2395), con la quale la Corte ha dichiarato che il fatto di riservare il vantaggio di cui all' art. 11, n. 2, dell' allegato VIII dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto") ai dipendenti che hanno maturato diritti a pensione in quanto lavoratori subordinati è in contrasto con il principio della parità di trattamento, il 2 marzo 1992 il Consiglio ha emanato il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 571/92, che modifica lo Statuto del personale delle Comunità europee (GU L 62, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 571/92").

    4 Il n. 1 dell' art. 11 dell' allegato VIII dello Statuto è stato sostituito dal testo seguente:

    "Il funzionario che cessa dalle sue funzioni per:

    ° entrare al servizio di un' amministrazione ovvero organizzazione nazionale o internazionale che abbia concluso un accordo con le Comunità,

    ° esercitare un' attività subordinata o autonoma per la quale egli maturi dei diritti a pensione in un regime i cui organismi di gestione abbiano concluso un accordo con le Comunità,

    ha diritto di far trasferire alla cassa pensioni di tale amministrazione ed organizzazione ovvero alla cassa presso la quale il funzionario maturi dei diritti a pensione di anzianità per la sua attività subordinata o autonoma, l' equivalente attuariale dei suoi diritti alla pensione di anzianità maturati nelle Comunità".

    5 Il primo comma del n. 2 è stato sostituito dal testo seguente:

    "Il funzionario che entra al servizio delle Comunità dopo:

    ° aver cessato di prestare servizio presso un' amministrazione, un' organizzazione nazionale o internazionale

    ovvero

    ° aver esercitato un' attività subordinata o autonoma,

    ha facoltà, all' atto della sua nomina in ruolo, di far versare alle Comunità sia l' equivalente attuariale sia il forfait di riscatto dei diritti alla pensione di anzianità maturati per le attività suddette".

    6 L' art. 2 del regolamento n. 571/92 dispone quanto segue:

    "Il funzionario la cui nomina in ruolo è avvenuta anteriormente all' entrata in vigore del presente regolamento può presentare presso la sua istituzione una domanda di trasferimento, ai sensi dell' art. 1, punto 2, relativa ad un' attività autonoma.

    La domanda dev' essere presentata entro un termine di dodici mesi a decorrere dall' entrata in vigore del presente regolamento".

    7 L' 8 maggio 1992 il ricorrente, ai sensi dell' art. 2 del regolamento n. 571/92, presentava una domanda ai sensi dell' art. 90 dello Statuto al direttore generale del personale e dell' amministrazione della Commissione, affinché fossero adottate le opportune disposizioni per far versare alla cassa pensioni delle Comunità la somma più alta, vale a dire o l' equivalente attuariale o il forfait di riscatto dei diritti a pensione maturati presso la Hermandad.

    8 Il 9 settembre 1992 il ricorrente presentava avverso il rigetto implicito della sua domanda di trasferimento dei diritti a pensione un reclamo in cui egli affermava quanto segue:

    "Con il presente reclamo contesto il rigetto implicito della mia domanda di trasferimento dei diritti a pensione che avevo maturato, al momento della mia nomina in ruolo come dipendente della Commissione, presso la cassa pensioni della Hermandad Nacional de Arquitectos Superiores di Spagna.

    A tal fine chiedo il riconoscimento di dieci annualità supplementari di contributi alla cassa pensioni delle Comunità, il che riconduce la mia data virtuale di entrata in servizio, ai fini pensionistici, al 1 settembre 1976.

    Resto beninteso a disposizione della Commissione ed in particolare dell' unità 'Pensioni e relazioni con gli ex dipendenti' per discutere degli elementi matematici del calcolo da prendere in considerazione.

    Spero vivamente che possa essere adottata una decisione favorevole entro il termine di quattro mesi stabilito dallo Statuto".

    9 Il 24 settembre 1992 il gruppo "Interservizi" si riuniva per esaminare il reclamo del ricorrente e rilevava che la domanda del ricorrente non era mai pervenuta all' ufficio competente. Durante questa riunione il gruppo interservizi decideva che sarebbero stati presi i contatti necessari con la cassa pensioni spagnola allo scopo di far procedere al trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente.

    10 Con lettera 29 settembre 1992 il capo del settore "Trasferimenti" dell' unità "Pensioni e relazioni con gli ex dipendenti" (in prosieguo: il "settore dei trasferimenti di pensioni") chiedeva alla Hermandad di procedere al trasferimento dei diritti a pensione del ricorrente ai sensi dell' art. 11 dell' allegato VIII dello Statuto. Con nota dello stesso giorno egli ne informava il ricorrente.

    11 Con nota 30 settembre 1992 il capo del settore dei trasferimenti di pensioni comunicava al ricorrente che la sua pratica veniva esaminata dai suoi uffici e che sarebbe stato informato degli sviluppi del caso.

    12 Il 26 febbraio 1993 la Hermandad rispondeva che lo Statuto e il regolamento del suo ente non le consentivano di realizzare il trasferimento richiesto.

    13 Con nota 16 marzo 1993 il capo del settore dei trasferimenti di pensioni informava il ricorrente del rifiuto della Hermandad di procedere, per il momento, al trasferimento dei diritti a pensione e gli rendeva noto di tenere la pratica in sospeso in attesa che il trasferimento dei diritti maturati per i regimi pensionistici integrativi spagnoli fosse diventato possibile.

    14 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 aprile 1993, il ricorrente ha proposto il presente ricorso.

    15 Con memoria registrata nella cancelleria del Tribunale il 16 giugno 1993 la Commissione ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art. 114, n. 1, del regolamento di procedura.

    16 Il ricorrente ha presentato osservazioni, registrate nella cancelleria del Tribunale il 19 agosto 1993, intese al rigetto dell' eccezione di irricevibilità.

    Conclusioni delle parti

    17 Nel ricorso il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    1) annullare la decisione implicita della Commissione che rigetta la domanda del ricorrente 8 maggio 1992 di procedere al trasferimento dei diritti a pensione maturati dal medesimo in Spagna e, per quanto necessario, la decisione implicita di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente il 9 settembre 1992;

    2) riconoscere al ricorrente il diritto a 6,56 o 5,77 annualità supplementari di contributi alla cassa pensioni delle Comunità;

    3) condannare in ogni caso la convenuta a tutte le spese.

    18 La convenuta chiede che il Tribunale voglia:

    1) accogliere l' eccezione di irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito;

    2) dichiarare il ricorso irricevibile;

    3) condannare il ricorrente alle spese in conformità agli artt. 87, n. 2, e 88 del regolamento di procedura.

    19 Nelle osservazioni relative all' eccezione di irricevibilità il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    1) rinviare il giudizio sull' irricevibilità del presente ricorso alla discussione nel merito;

    2) in ogni caso, respingere l' eccezione di irricevibilità della convenuta e autorizzare il ricorrente a impegnare la discussione nel merito;

    3) condannare in ogni caso la convenuta a tutte le spese.

    Sulla ricevibilità

    Motivi e argomenti delle parti

    20 Nell' eccezione di irricevibilità la Commissione sostiene che il ricorso del ricorrente, diretto ad ottenere l' annullamento della decisione implicita di rifiuto della Commissione di procedere al trasferimento dei diritti a pensione maturati dal medesimo in Spagna ed il riconoscimento del diritto a 6,56 o 5,77 annualità supplementari di contributi alla cassa pensioni delle Comunità europee, è irricevibile in quanto ha uno scopo che la Commissione non è competente a realizzare (sentenza della Corte 13 maggio 1970, causa 18/69, Fournier/Commissione, Racc. pag. 249).

    21 A questo proposito, la Commissione fa valere che soltanto allo Stato membro ed alla competente cassa pensioni di questo Stato spetta procedere al trasferimento dei diritti a pensione e che la stessa non dispone di alcun potere per realizzarlo.

    22 Secondo la Commissione, il ricorrente fa una totale confusione fra gli obblighi in materia incombenti, da un lato, all' istituzione e, dall' altro, alle autorità e alla cassa pensioni spagnola. A torto, infatti, il ricorrente considererebbe che spetta alla Commissione procedere al trasferimento dei suoi diritti a pensione. Il dettato stesso dell' art. 11, n. 2, dell' allegato VIII dello Statuto sarebbe molto esplicito al riguardo, disponendo che spetta alla cassa pensioni nazionale procedere al trasferimento dei diritti a pensione, poiché quest' articolo fa riferimento alla facoltà di "far versare alle Comunità" o l' equivalente attuariale o il forfait di riscatto dei diritti a pensione.

    23 La Commissione deduce che il solo obbligo ad essa incombente ai sensi dell' art. 2 del regolamento n. 571/92 risiede nel dovere di chiedere alla competente cassa pensioni nazionale il trasferimento dei diritti a pensione. Nel caso di specie essa avrebbe espletato tale formalità, cosicché non può esserle rimproverato di non aver rispettato le disposizioni del citato regolamento.

    24 Al riguardo la Commissione osserva che, se il trasferimento dei diritti a pensione non ha potuto essere realizzato, è unicamente in ragione del fatto che a tutt' oggi lo Stato spagnolo non ha attuato i mezzi concreti per consentire il suddetto trasferimento. La Commissione rileva ancora di aver inviato al Regno di Spagna una lettera di diffida relativa alla mancata emanazione, da parte di quest' ultimo, dei provvedimenti opportuni per l' attuazione, sul piano nazionale, dell' art. 11 dell' allegato VIII dello Statuto. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' art. 11 dell' allegato VIII dello Statuto avrebbe infatti natura obbligatoria e sarebbe direttamente efficace in tutti gli Stati membri tanto che questi "sono tenuti ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti di carattere generale o particolare al fine di attuare detta disposizione" (sentenze della Corte 5 ottobre 1988, causa 129/87, Fingruth, Racc. pag. 6121, e 18 aprile 1989, causa 130/87, Retter, Racc. pag. 865).

    25 La Commissione aggiunge che non può esserle rimproverato di non aver avviato contro il Regno di Spagna un procedimento per inadempimento, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, a causa della mancata adozione, da parte di quest' ultimo, dei provvedimenti di attuazione di cui all' art. 11 dell' allegato VIII dello Statuto, in quanto ogni ricorso diretto a imporre alla Commissione l' apertura di un procedimento ai sensi del suddetto art. 169 sarebbe irricevibile, dato che in proposito la Commissione dispone di un potere discrezionale. Inoltre, con il ricorso il ricorrente chiederebbe in realtà l' adozione di atti che non lo riguardano direttamente ed individualmente ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE e che, comunque, esso non potrebbe impugnare mediante ricorso di annullamento (sentenze della Corte 14 febbraio 1989, causa 247/87, Star Fruit Company/Commissione, Racc. pag. 291, e 1 marzo 1966, causa 48/65, Luetticke e a./Commissione, Racc. pag. 27).

    26 Nelle osservazioni in ordine all' eccezione di irricevibilità il ricorrente contesta l' affermazione della Commissione secondo la quale egli avrebbe fatto confusione con riguardo alla ripartizione degli obblighi incombenti, ai sensi dell' art. 11, dell' allegato VIII dello Statuto, all' istituzione, nel caso di specie, alla Commissione, da un lato, ed alle autorità nazionali, dall' altro.

    27 Il ricorrente ammette che lo Stato membro interessato è il solo competente a trasferire effettivamente ad un' istituzione comunitaria i diritti a pensione maturati da un nuovo dipendente di questa istituzione in una cassa pensioni di questo Stato membro, ma sostiene che l' istituzione interessata ha l' obbligo, ai sensi dell' art. 2 del regolamento n. 571/92, di registrare la domanda di trasferimento del suo dipendente, di riconoscere il diritto di questo dipendente al trasferimento dei suoi diritti a pensione e, in quanto questo diritto sia fondato, di vigilare a che il trasferimento dei diritti a pensione del dipendente abbia effettivamente luogo.

    28 Il ricorrente aggiunge che l' autorità che ha il potere di nomina ha in seguito l' obbligo di trasformare l' equivalente attuariale fissato dall' ente di gestione del regime pensionistico nazionale in annualità che vanno prese in considerazione nel proprio regime.

    29 Il ricorrente, il quale ritiene che l' istituzione debba assumere con sollecitudine ogni provvedimento utile affinché il trasferimento dei diritti a pensione possa realizzarsi, rileva che l' obbligo a carico dell' istituzione di cui all' art. 2 del regolamento n. 571/92 rientra nel quadro generale di assistenza cui le istituzioni sono tenute nei confronti dei loro dipendenti ai sensi dell' art. 24 dello Statuto.

    30 Orbene, nel caso di specie la Commissione sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell' art. 11 dell' allegato VIII dello Statuto e dell' art. 2 del regolamento n. 571/92.

    31 A questo proposito, il ricorrente rimprovera, in primo luogo, alla Commissione di non aver risposto alla sua domanda dell' 8 maggio 1992, obbligandolo così a presentare reclamo.

    32 In secondo luogo, il ricorrente assume che, dopo la dichiarazione del gruppo interservizi che la sua domanda non era stata trasmessa all' ufficio competente, il settore dei trasferimenti di pensioni della Commissione avrebbe dovuto insistere con la cassa pensioni nazionale per ottenere da questa una risposta.

    33 In terzo luogo, il ricorrente rimprovera alla Commissione di avergli trasmesso in ritardo il rifiuto della sua cassa pensioni nazionale e di non aver ricordato a questa che era tenuta a procedere al trasferimento a causa della natura obbligatoria e direttamente applicabile delle disposizioni dello Statuto di cui trattasi.

    34 In quarto luogo, il ricorrente rimprovera alla Commissione di non aver convocato una nuova riunione del gruppo interservizi, malgrado avesse promesso di farlo in caso di risposta negativa della Hermandad.

    35 Il ricorrente sostiene che tutti questi addebiti comprovano una violazione dell' art. 11, n. 2, dell' allegato VIII dello Statuto, in quanto concretizzano la mancata adozione, da parte della Commissione, di provvedimenti concreti ed efficaci per rendere possibile il trasferimento dei suoi diritti a pensione, provvedimenti ai quali la Commissione era tenuta ai sensi della disposizione dianzi citata.

    36 Il ricorrente, il quale riconosce che la Commissione non è competente a realizzare effettivamente il trasferimento dei diritti a pensione, ne deduce che il suo ricorso è ricevibile in quanto è diretto contro il rifiuto della Commissione di adottare tutti i provvedimenti necessari per ottenere dalla sua cassa pensioni nazionale, la Hermandad, il trasferimento dei diritti a pensione da lui maturati presso di essa.

    37 A questo proposito, il ricorrente deduce ancora che i termini della sua domanda, del suo reclamo e del suo ricorso sono chiari. Egli ricorda di non aver mai chiesto alla Commissione di trasferire essa stessa i suoi diritti a pensione. Chiedendo alla Commissione nella sua domanda di adottare "le disposizioni opportune per far versare alla cassa pensioni delle Comunità la somma più elevata dell' equivalente attuariale o del forfait di riscatto dei suoi diritti a pensione", chiedendole nel reclamo "di riconoscere dieci annualità supplementari di contributi alla cassa pensioni delle Comunità" e sostenendo nel ricorso che spetta alla Commissione "riconoscere il diritto del dipendente interessato a che i suoi diritti a pensione siano trasferiti alla cassa pensioni delle Comunità ed adottare tutti i provvedimenti utili ° anche presso l' ente previdenziale nazionale ° ai fini dell' attuazione di tale diritto e, quindi, dell' effettiva esecuzione di questo trasferimento", egli si sarebbe limitato a chiedere l' osservanza dell' art. 11 dell' allegato VIII dello Statuto, così come modificato dal regolamento n. 571/92.

    38 Il ricorrente aggiunge che il 30 marzo 1993 ha presentato reclamo al ministero delle Finanze spagnolo per ottenere la condanna della Hermandad e che, nell' ambito di questo ricorso, il 30 giugno 1993 ha chiesto l' assistenza tecnica e processuale della Commissione ai sensi dell' art. 24 dello Statuto.

    39 Da ultimo, il ricorrente rimprovera ancora alla Commissione di non aver mai sollevato, durante la procedura precontenziosa, la questione della ricevibilità della domanda e del reclamo. Anche ammesso che questa omissione non precluda alla Commissione di eccepire l' irricevibilità nella fase contenziosa del procedimento, il ricorrente si stupisce tuttavia del fatto che la Commissione abbia cominciato a dar seguito al suo reclamo se riteneva che la domanda avesse un oggetto che esulava dalla sua competenza.

    Giudizio del Tribunale

    40 Il Tribunale rileva che, ai sensi dell' art. 113 del regolamento di procedura, l' irricevibilità per motivi di ordine pubblico può in qualsiasi momento venire da esso rilevata d' ufficio. L' esistenza di un atto impugnabile con ricorso d' annullamento ai sensi degli artt. 173 del Trattato CEE o 91 dello Statuto costituisce un presupposto essenziale di ricevibilità, il cui difetto è stato più volte rilevato d' ufficio dalla Corte (ordinanze 7 ottobre 1987, causa 248/87, Brueggemann/CES, Racc. pag. 3963, e 4 giugno 1986, causa 78/85, Gruppo delle destre europee/Parlamento, Racc. pag. 1753, e sentenze del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II-367, e 18 novembre 1992, causa T-16/91, Rendo e a./Commissione, Racc. pag. II-2417).

    41 Nel caso di specie il ricorrente chiede "l' annullamento della decisione implicita della Commissione che rigetta la sua domanda 8 maggio 1992, diretta ad ottenere il trasferimento dei diritti a pensione maturati dal medesimo in Spagna e, per quanto necessario, l' annullamento della decisione implicita di rigetto del suo reclamo 9 settembre 1992".

    42 Si deve quindi esaminare se l' atto impugnato costituisca un atto impugnabile con ricorso d' annullamento, nella parte in cui consiste nell' informazione data dalla Commissione al ricorrente il 16 marzo 1993 del rifiuto espresso della sua cassa pensioni nazionale di procedere al trasferimento dei diritti a pensione richiesto e dell' intenzione della convenuta di tenere il fascicolo in sospeso.

    43 Come risulta dalla costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale, occorre a tal fine accertare se l' intenzione manifestata dalla Commissione di tenere il fascicolo del ricorrente in sospeso costituisca un rigetto implicito della domanda del ricorrente e, quindi, una decisione impugnabile con un ricorso, in quanto produce effetti obbligatori tali da incidere sugli interessi del ricorrente, modificando in modo tipico la situazione giuridica di quest' ultimo e fissando definitivamente la posizione dell' istituzione (v., da ultimo, sentenze del Tribunale 8 giugno 1993, causa T-50/92, Fiorani/Parlamento, Racc. pag. II-555, 24 giugno 1993, causa T-69/92, Seghers/Consiglio, Racc. pag. II-651, 13 luglio 1993, causa T-20/92, Moat/Commissione, Racc. pag. II-799, e 28 settembre 1993, cause riunite T-57/92 e T-75/92, Graf Yorck von Wartenburg/Parlamento, Racc. pag. II-925).

    44 Al fine di stabilire il senso e la portata della risposta della Commissione al reclamo del ricorrente, occorre tener conto del contesto fattuale e giuridico nel quale si inserisce questa risposta.

    45 Al riguardo si deve ricordare che l' art. 11, n. 2, dell' allegato VIII dello Statuto dispone che il dipendente che entra al servizio delle Comunità dopo aver cessato di prestare servizio presso un' amministrazione, un' organizzazione nazionale o internazionale o un' impresa, ovvero dopo aver esercitato un' attività subordinata o autonoma, ha facoltà, all' atto della sua nomina in ruolo, di far versare alla Comunità o l' equivalente attuariale dei diritti alla pensione di anzianità maturati in precedenza o il forfait di riscatto che gli è dovuto. In tal caso, l' istituzione, presso cui il dipendente presta servizio, determina, tenuto conto del grado di inquadramento, le annualità che computa, secondo il proprio regime, a titolo di servizio prestato in precedenza sulla base dell' importo dell' equivalente attuariale o del forfait di riscatto.

    46 Da queste disposizioni discende che l' istituzione può procedere essa stessa al trasferimento dei diritti a pensione maturati dal dipendente nel suo paese e può riconoscere e determinare il numero delle annualità da prendere in considerazione in base al proprio regime per il periodo lavorativo precedente soltanto dopo che lo Stato membro interessato abbia stabilito le modalità di trasferimento.

    47 Pertanto, se gli Stati membri non fissano le modalità del trasferimento dei diritti a pensione, questo non può avvenire effettivamente e, di conseguenza, non possono essere accolte le domande all' uopo presentate dai dipendenti comunitari che abbiano maturato in questi Stati diritti a pensione. La mancata adozione, da parte degli Stati membri, dei provvedimenti necessari per l' effettiva attuazione dell' art. 11, n. 2, dell' allegato VIII dello Statuto ha del resto indotto più volte la Commissione a proporre contro gli Stati membri ricorsi per inadempimento ai sensi dell' art. 169 del Trattato e nell' ambito di questi ricorsi è stato dichiarato che le citate disposizioni dello Statuto sono obbligatorie in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri (v. sentenze della Corte 20 ottobre 1981, causa 137/80, Commissione/Belgio, Racc. pag. 2393, 3 ottobre 1989, causa 383/85, Commissione/Belgio, Racc. pag. 3069, 20 marzo 1986, causa 72/85, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. 1219, e 17 dicembre 1987, causa 315/85, Commissione/Lussemburgo, Racc. pag. 5391).

    48 Nel caso di specie il Tribunale rileva che il 27 ottobre 1992 la Commissione ha inviato al Regno di Spagna una lettera di diffida relativa alla mancata adozione, da parte di quest' ultimo, dei provvedimenti necessari per rendere possibile il trasferimento dei diritti alla pensione di anzianità maturati in Spagna, al quale hanno diritto, ai sensi dell' art. 11, n. 2, dell' allegato VIII dello Statuto, i dipendenti che entrano al servizio delle Comunità.

    49 Il Tribunale considera pertanto che la risposta della Commissione del 16 marzo 1993 va interpretata nel senso che fa implicito riferimento al procedimento che può essere avviato ai sensi dell' art. 169 del Trattato per rendere possibile il trasferimento richiesto.

    50 La Commissione ha manifestato così l' intenzione di sospendere e di rinviare l' esame della domanda del ricorrente ad una data successiva, riservandosi di avviare, se del caso, contro il Regno di Spagna un procedimento ai sensi dell' art. 169 del Trattato, procedimento il cui esito condizionerà l' accoglimento o meno della domanda del ricorrente.

    51 Questo rinvio non equivale ad una decisione definitiva di rigetto della domanda del ricorrente, in quanto la Commissione ha fatto salva la possibilità di proseguire il procedimento avviato ai sensi dell' art. 11, n. 2, dell' allegato VIII dello Statuto, previa fissazione, da parte del Regno di Spagna, delle modalità necessarie per procedere al trasferimento dei diritti a pensione.

    52 Di conseguenza, il Tribunale rileva che l' atto impugnato non si pronuncia in via definitiva sul richiesto trasferimento dei diritti a pensione. Esso non ha quindi potuto produrre effetti giuridici al riguardo e sotto questo aspetto manca una decisione recante pregiudizio al ricorrente. Ne consegue che le conclusioni dirette ad ottenere l' annullamento di questo atto sono irricevibili.

    53 Nelle osservazioni relative all' eccezione di irricevibilità il ricorrente ha proceduto ad un' interpretazione delle sue conclusioni, facendo valere quelle che non sono dirette contro il rifiuto implicito della Commissione di eseguire effettivamente il trasferimento dei suoi diritti a pensione, ma contro il suo rifiuto di adottare con sollecitudine tutti i provvedimenti necessari affinché possa realizzarsi il trasferimento richiesto.

    54 Si deve ricordare, da un lato, che la competenza del Tribunale a conoscere delle controversie tra le Comunità ed i loro agenti, di cui all' art. 179 del Trattato CEE, si esercita solo nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto o risultanti dal regime applicabile agli altri agenti e, dall' altro, che, a tenore dell' art. 91, n. 1, dello Statuto, il Tribunale è competente a dirimere ogni controversia tra le Comunità e una delle persone indicate nello Statuto circa la legittimità di un atto che arrechi pregiudizio a detta persona ai sensi dell' art. 90, n. 2, dello Statuto (sentenza del Tribunale 17 ottobre 1990, causa T-134/89, Hettrich e a./Commissione, Racc. pag. II-565).

    55 Orbene, occorre osservare che le conclusioni del ricorrente, nell' interpretazione che quest' ultimo ha voluto fornire loro nel corso del giudizio, mirano non a contestare la legittimità di un atto arrecantegli pregiudizio ai sensi dell' art. 91, n. 1, dello Statuto, ma ad ottenere che la Commissione sia condannata a far uso dei poteri di cui dispone in qualità di istituzione ai sensi dell' art. 169 del Trattato. Orbene, come si evince dalla giurisprudenza della Corte (v. citate sentenze Luetticke/Commissione e Star Fruit Company/Commissione; sentenza 17 maggio 1990, causa C-87/89, Sonito e a./Commissione, Racc. pag. I-1981; ordinanze 23 maggio 1990, causa C-72/90, Asia Motor France/Commissione, Racc. pag. I-2181, e 12 giugno 1992, causa C-29/92, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. I-3935), i singoli non possono comunque impugnare il rifiuto della Commissione di avviare nei confronti di uno Stato membro un procedimento per inadempimento.

    56 Infine, per quanto riguarda le conclusioni del ricorrente intese ad ottenere che gli sia riconosciuto il diritto a 6,56 o 5,77 annualità supplementari di contributi alla cassa pensioni delle Comunità, è sufficiente ricordare che il calcolo definitivo dei diritti a pensione nel regime comunitario può intervenire solo dopo che la Commissione ha avuto dall' ente al quale l' interessato era precedentemente iscritto comunicazione dell' importo dell' equivalente attuariale o del forfait di riscatto dei diritti acquisiti a tale titolo (sentenza della Corte 9 novembre 1989, cause riunite 75/88, 146/88 e 147/88, Bonazzi-Bertottilli e a./Commissione, Racc. pag. 3599). In ogni caso e senza che sia necessario esaminare se rientrino nella competenza del Tribunale, tali conclusioni devono essere considerate premature e, dunque, dichiarate irricevibili.

    57 Da quanto precede discende che il ricorso è irricevibile.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    58 Ai sensi dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi dell' art. 88 del medesimo regolamento, nelle cause tra le Comunità ed i loro dipendenti, le spese sostenute dalle istituzioni restano a loro carico.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

    così provvede:

    1) Il ricorso è irricevibile.

    2) Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.

    Lussemburgo, 14 dicembre 1993.

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