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Document 61993TJ0005

    Sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) del 24 gennaio 1995.
    Roger Tremblay e altri contro Commissione delle Comunità europee.
    Concorrenza - Diritti d'autore - Regolamento n. 17 - Rigetto di una denuncia - Obblighi in materia di istruzione delle denunce - Interesse comunitario.
    Causa T-5/93.

    Raccolta della Giurisprudenza 1995 II-00185

    ECLI identifier: ECLI:EU:T:1995:12

    61993A0005

    SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (SECONDA SEZIONE) DEL 24 GENNAIO 1995. - ROGER TREMBLAY, FRANCOIS LUCAZEAU E HARRY KESTENBERG CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - DIRITTI D'AUTORE - REGOLAMENTO N. 17 - RIGETTO DI UNA DENUNCIA - OBBLIGHI IN MATERIA DI ISTRUZIONE DELLE DENUNCE - INTERESSE COMUNITARIO. - CAUSA T-5/93.

    raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-00185


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Decisione d' applicazione delle norme sulla concorrenza

    (Trattato CE, art. 190; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)

    2. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Contraddizione ° Conseguenze

    (Trattato CE, art. 190)

    3. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Esame delle denunce ° Obbligo della Commissione di pronunciarsi mediante decisione sull' esistenza di un' infrazione ° Insussistenza

    (Trattato CE, artt. 85 e 86)

    4. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Esame delle denunce ° Presa in considerazione dell' interesse comunitario all' istruzione di una pratica ° Criteri di valutazione

    (Trattato CE, artt. 85 e 86)

    Massima


    1. La motivazione di una decisione lesiva deve consentire al destinatario di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato, onde far valere eventualmente i suoi diritti e stabilire se la decisione sia o no giustificata, e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo. Tuttavia la Commissione non è obbligata a prendere posizione, nel motivare le decisioni che adotta per garantire il rispetto delle norme sulla concorrenza, su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda di accertamento di un' infrazione alle dette norme; è sufficiente che esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell' adozione della decisione.

    Non è conforme ai requisiti stabiliti dall' art. 190 del Trattato la motivazione di una decisione con cui la Commissione respinge una denuncia fondata su tre censure, dopo averne esaminate due ma senza far conoscere i motivi del rigetto della denuncia per quanto riguarda la terza.

    2. Una contraddizione nella motivazione di una decisione integra inosservanza dell' obbligo ex art. 190 del Trattato tale da inficiare la validità dell' atto di cui trattasi qualora risulti che a causa di tale contraddizione il destinatario dell' atto non è in grado di conoscere la reale motivazione della decisione, nel suo complesso o in parte, e che pertanto il dispositivo dell' atto è in tutto o in parte privo di qualsiasi fondamento giuridico.

    3. Gli artt. 85, n. 1, e 86 producono direttamente effetti nei rapporti fra i singoli e attribuiscono direttamente a questi dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare. Alla luce di questa suddivisione delle competenze fra la Commissione e i giudici nazionali nonché della conseguente tutela dei singoli dinanzi ai giudici nazionali, l' art. 3 del regolamento n. 17 non conferisce a chi presenta una domanda a norma del detto articolo, anche qualora la Commissione abbia acquisito la convinzione dell' esistenza di un' infrazione del genere, il diritto ad una decisione della Commissione ai sensi dell' art. 189 del Trattato in merito all' esistenza o meno di un' infrazione delle citate disposizioni del Trattato. La soluzione è diversa unicamente qualora l' oggetto della denuncia rientri nelle competenze esclusive della Commissione, come la revoca di un' esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato.

    4. La Commissione può respingere una denuncia, sia prima di aver avviato un' istruzione sia dopo aver adottato provvedimenti in proposito, per mancanza di interesse comunitario sufficiente alla prosecuzione della pratica. Per valutare tale interesse essa deve tener conto delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, degli elementi di fatto e di diritto sottopostile. Essa deve in particolare contemperare la rilevanza dell' infrazione allegata per il funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l' esistenza e la portata dei provvedimenti istruttori necessari al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, il proprio compito di vigilanza sul rispetto degli artt. 85 e 86 del Trattato. Il fatto che alla magistratura ordinaria o ad un' autorità nazionale della concorrenza sia già stata sottoposta la questione della conformità di un' intesa o di una pratica con gli artt. 85 o 86 del Trattato è un elemento che può essere preso in considerazione dalla Commissione per valutare l' interesse comunitario della pratica.

    In particolare, quando le conseguenze delle infrazioni denunciate si esplicano essenzialmente solo sul territorio di uno Stato membro e sono stati aditi i giudici e le autorità amministrative competenti del detto Stato membro nell' ambito di controversie tra il denunciante e l' ente denunciato, la Commissione è legittimata a respingere la denuncia per mancanza di interesse comunitario, purché tuttavia i diritti del denunciante possano essere salvaguardati in modo soddisfacente dai giudici nazionali, il che presuppone che questi ultimi siano in grado di riunire gli elementi di fatto necessari per stabilire se le dette pratiche integrino un' infrazione alle citate disposizioni del Trattato.

    Parti


    Nella causa T-5/93,

    Roger Tremblay, residente in Vernantes (Francia),

    François Lucazeau, residente in La Rochelle (Francia),

    Harry Kestenberg, residente in Saint-André-les-Verges (Francia),

    rappresentati dall' avv. Jean-Claude Fourgoux, dei fori di Parigi e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,

    ricorrenti,

    sostenuti da

    Syndicat des exploitants de lieux de loisirs (SELL), sindacato disciplinato dal codice del lavoro francese, con sede in Parigi, rappresentato dall' avv. Jean-Claude Fourgoux, dei fori di Parigi e Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Pierrot Schiltz, 4, rue Béatrix de Bourbon,

    interveniente,

    contro

    Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Julian Currall, membro del servizio giuridico, e Géraud de Bergues, funzionario nazionale in distacco presso la Commissione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor G. Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

    convenuta,

    avente ad oggetto la domanda volta all' annullamento della decisione della Commissione 12 novembre 1992 con cui sono state respinte le domande presentate dai ricorrenti in forza dell' art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204), relativamente al comportamento della Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique,

    IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

    DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Seconda Sezione),

    composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, C.P. Briët, A. Kalogeropoulos, D.P.M. Barrington e A. Saggio, giudici,

    cancelliere: H. Jung

    vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 18 maggio 1994,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    Fatti

    1 Tra il 1979 e il 1988 venivano presentate alla Commissione, a norma dell' art. 3, n. 2, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d' applicazione degli articoli 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), numerose domande di accertamento di infrazioni degli artt. 85 e 86 del Trattato CEE da parte della Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (in prosieguo: la "SACEM"), cioè la società francese di gestione dei diritti d' autore in materia musicale. Le domande venivano presentate da associazioni di gestori di discoteche nonché da gestori singoli, fra cui i tre ricorrenti nella presente causa.

    2 Le parti concordano sul fatto che le denunce inoltrate dai ricorrenti contenevano in sostanza le seguenti censure:

    ° le società di gestione dei diritti d' autore in materia musicale dei diversi Stati membri si spartirebbero il mercato tramite contratti di rappresentanza reciproca, in forza dei quali sarebbe vietato alle società di gestione di trattare direttamente con gli utenti stabiliti nel territorio di un altro Stato membro;

    ° l' aliquota dei diritti, applicata dalla SACEM, pari all' 8,25% del volume d' affari, sarebbe eccessiva rispetto all' aliquota dei diritti versati dalle discoteche negli altri Stati membri; tali diritti, ritenuti abusivi e discriminatori, non verrebbero utilizzati per la remunerazione delle società di gestione rappresentate, in particolare delle società estere, ma andrebbero ad esclusivo vantaggio della SACEM, che verserebbe poi importi irrisori ai suoi rappresentati;

    ° la SACEM negherebbe l' accesso al solo repertorio straniero, esigendo dagli utenti l' acquisto di tutto il repertorio della società, sia francese sia straniero.

    3 In esito alle denunce presentatele, la Commissione effettuava indagini, mediante richieste di informazioni a norma dell' art. 11 del regolamento n. 17.

    4 L' istruzione veniva sospesa a causa della presentazione alla Corte di giustizia, tra il dicembre 1987 e l' agosto 1988, di domande di pronunce pregiudiziali da parte della Cour d' appel di Aix-en-Provence e della Cour d' appel di Poitiers nonché del Tribunal de grande instance di Poitiers onde ottenere una pronuncia della Corte, alla luce degli artt. 85 e 86 del Trattato, sul livello dei diritti riscossi dalla SACEM, sulla conclusione di convenzioni di rappresentanza reciproca fra società nazionali di gestione dei diritti d' autore e sul carattere globale, per il complesso del repertorio, dei contratti di rappresentanza della SACEM. Nelle sentenze 13 luglio 1989, causa 395/87, Tournier (Racc. pag. 2521, in particolare pag. 2580), e cause riunite 110/88, 241/88 e 242/88, Lucazeau e a. (Racc. pag. 2811, in particolare pag. 2834), la Corte ha dichiarato, fra l' altro, che "l' art. 85 del Trattato CEE va interpretato nel senso che vieta ogni pratica concordata tra società nazionali di gestione di diritti d' autore degli Stati membri che abbia per oggetto o per effetto il rifiuto, da parte di ciascuna società, dell' accesso diretto al suo repertorio nei confronti degli utilizzatori stabiliti in un altro Stato membro" e che "l' art. 86 del Trattato deve essere interpretato nel senso che una società nazionale di gestione di diritti d' autore che occupa una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune impone condizioni di transazione non eque qualora i compensi da essa applicati alle discoteche siano sensibilmente più elevati di quelli praticati negli altri Stati membri, purché il raffronto fra i livelli delle tariffe sia stato effettuato su base omogenea. Diverso sarebbe il caso se la società di diritti d' autore di cui trattasi fosse in grado di giustificare una differenza del genere fondandosi su diversità obiettive e pertinenti tra la gestione dei diritti d' autore nello Stato membro interessato e negli altri Stati membri".

    5 Dopo la pronuncia di quelle sentenze, la Commissione riprendeva le indagini, più in particolare per quanto riguarda le differenze fra i livelli dei diritti imposti dalle diverse società di gestione di diritti d' autore nella Comunità. Al fine di apprestare una base omogenea di raffronto, essa faceva riferimento a cinque categorie tipo di discoteche fittizie. Inoltrava poi, ai sensi dell' art. 11 del regolamento n. 17, richieste di informazioni alle società di gestione di diritti d' autore dei diversi Stati membri relativamente ai diritti che verrebbero imposti alle dette discoteche fittizie in base alle tariffe in vigore prima e dopo le sentenze della Corte.

    6 I risultati dell' istruzione condotta dalla Commissione sono contenuti in una relazione del 7 novembre 1991. Quest' ultima ricorda anzitutto le soluzioni elaborate dalla Corte nelle citate sentenze Tournier e Lucazeau e a., e sottolinea le difficoltà di un raffronto dei diritti riscossi nei diversi Stati membri con riferimento a categorie tipo di discoteche. La relazione rileva poi che, per il periodo precedente al 1 gennaio 1990, le tariffe della SACEM presentavano un notevole divario rispetto ai diritti imposti dalle altre società di gestione di diritti d' autore, ad eccezione della società italiana. Nella relazione vengono poi messi in dubbio i due chiarimenti della SACEM a giustificazione di tale differenza, cioè l' esistenza di una tradizione francese di remunerazione dei diritti d' autore ad un livello molto alto nonché un grande rigore nel controllo delle opere riprodotte onde determinare i destinatari dei diritti. Dalla relazione risulta altresì che, per il periodo successivo al 1 gennaio 1990, i diritti riscossi in Francia e in Italia hanno continuato ad essere notevolmente superiori a quelli applicati negli altri Stati membri. La relazione esamina infine se la SACEM applichi alle discoteche francesi trattamenti diversi atti a comportare l' applicazione dell' art. 86 del Trattato.

    7 Il 18 dicembre 1991 i ricorrenti inoltravano alla Commissione una lettera di diffida ai sensi dell' art. 175 del Trattato CEE, invitandola a prendere posizione sulle loro denunce.

    8 Il 20 gennaio 1992 la Commissione trasmetteva al Bureau européen des médias de l' industrie musicale (in prosieguo: il "BEMIM") una comunicazione ex art. 6 del regolamento della Commissione 25 luglio 1963, n. 99/63/CEE, relativo alle audizioni previste all' articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, n. 127, pag. 2268, in prosieguo: il "regolamento n. 99/63"). La Commissione sostiene che i ricorrenti nella presente causa sono venuti a conoscenza di tale lettera sia in quanto membri del BEMIM sia per il tramite del loro legale, che era altresì patrono del BEMIM, e non ha pertanto ritenuto necessario inviar loro comunicazioni individuali.

    9 La Commissione sostiene fra l' altro nella parte "Valutazione giuridica" della lettera 20 gennaio 1992 che "nella fase attuale, l' indagine non consente di accertare la sussistenza delle condizioni per l' applicazione dell' art. 86 per quanto riguarda il livello delle tariffe attualmente praticate dalla SACEM". La parte "Conclusioni" della lettera 20 gennaio 1992 è del seguente tenore:

    "In conclusione, a norma dell' art. 6 del regolamento della Commissione n. 99/63, mi pregio informarLa con la presente che la Commissione, in forza dei principi di sussidiarietà e decentralizzazione, non intende concludere, tenuto conto della mancanza di interesse comunitario risultante dalle conseguenze essenzialmente a livello nazionale delle pratiche menzionate nella Sua denuncia nonché del fatto che sono già stati aditi vari giudici francesi, che gli elementi contenuti nella Sua denuncia le consentano di dare a quest' ultima esito favorevole.

    Essa trasmetterà alle autorità giudiziarie e amministrative francesi che lo hanno richiesto una copia della sua relazione in materia di raffronto delle aliquote dei diritti nella Comunità e di discriminazioni fra gli utenti sul mercato francese".

    10 Il 20 marzo 1992 il legale dei ricorrenti presentava osservazioni in risposta alla comunicazione 20 gennaio 1992, chiedendo il proseguimento dell' indagine da parte della Commissione e l' invio di una comunicazione degli addebiti.

    11 I ricorrenti venivano informati del rigetto definitivo delle loro denunce con lettera 12 novembre 1992 del membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza.

    12 I punti 1-3 di tale lettera ricordano la corrispondenza scambiata fra la Commissione e i denuncianti mentre il punto 4 chiarisce che la lettera contiene il provvedimento definitivo della Commissione. Il punto 5 indica che la Commissione non intende dar seguito alle denunce per i motivi già illustrati nella lettera 20 gennaio 1992.

    13 Nei punti 6-13 della lettera, la Commissione risponde ai principali argomenti allegati dai ricorrenti nelle loro osservazioni in risposta alla citata lettera 20 gennaio 1992. Dopo aver ribadito che il caso non ha rilevanza particolare per il funzionamento del mercato comune e che non sussiste quindi un sufficiente interesse comunitario alla prosecuzione dell' indagine, la Commissione ricorda, richiamandosi in particolare alla sentenza del Tribunale 18 settembre 1992 nella causa T-24/90, Automec/Commissione (Racc. pag. II-2233, punto 88, in prosieguo: la "Automec II"), che la circostanza che siano stati aditi i giudici nazionali può essere presa in considerazione per giustificare un provvedimento di archiviazione. In risposta all' assunto dei ricorrenti secondo cui la presa di posizione della Commissione sostanzierebbe un ricorso improprio al principio di sussidiarietà, essa sottolinea che non si tratta dell' abbandono di qualsiasi azione pubblica, ma semplicemente di stabilire, fra le autorità competenti in materia, chi possa risolvere al meglio il problema. Essa ricorda che solo i giudici nazionali sono competenti a condannare al risarcimento dei danni ed essa ha loro fornito, nella relazione 7 novembre 1991, le informazioni necessarie al raffronto delle tariffe delle diverse società nazionali di gestione di diritti d' autore. A tale proposito ritiene che l' uso della detta relazione come mezzo di prova da parte dei giudici nazionali non è limitato dall' obbligo del rispetto del segreto professionale, poiché le richieste da essa inviate alle varie società nazionali di gestione di diritti d' autore non riguardavano il livello delle tariffe in vigore, che rientrano di per sé nel settore pubblico, bensì il raffronto del risultato pratico dell' applicazione delle dette tariffe a cinque tipi di discoteche. Quanto alle critiche avanzate dai ricorrenti in ordine all' omessa presa di posizione da parte della Commissione per il periodo precedente al 1 gennaio 1990, essa risponde di non essere tenuta ad accertare se eventuali infrazioni alle norme sulla concorrenza si siano verificate nel passato, atteso che lo scopo principale di siffatto esame sarebbe di agevolare la concessione del risarcimento dei danni da parte dei giudici nazionali. In risposta agli argomenti vertenti sull' esistenza di un' intesa fra le diverse società nazionali di gestione di diritti d' autore, la Commissione afferma che, pur non avendo potuto individuare alcun serio indizio, tale intesa non può essere esclusa, ma è invece manifesto che non le si possono attribuire conseguenze precise in materia di tariffe, alcune delle quali hanno subito un calo mentre altre sono rincarate nel corso del periodo successivo alle citate sentenze Tournier e Lucazeau e a. Per quanto riguarda infine le osservazioni dei ricorrenti in ordine all' esistenza di un' intesa fra la SACEM e taluni sindacati di gestori di discoteche, la Commissione ritiene che, qualora siffatta intesa esistesse, essa avrebbe potuto avere conseguenze unicamente all' interno del territorio francese.

    14 Al punto 14 della decisione, la Commissione informa i ricorrenti che la domanda da essi presentata ex art. 3, n. 2, del regolamento n. 17 è "respinta e rinviata ai giudici nazionali".

    Procedimento contenzioso e conclusioni delle parti

    15 Stando così le cose, con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale l' 11 gennaio 1993, i ricorrenti hanno proposto il presente ricorso.

    16 Con ordinanza del presidente della Seconda Sezione del Tribunale 20 maggio 1993 il Syndicat des exploitants de lieux de loisirs (SELL) è stato ammesso all' intervento a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti.

    17 La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente e si è conclusa il 4 agosto 1993.

    18 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. A richiesta del Tribunale, la convenuta ha prodotto taluni documenti e risposto a quesiti scritti.

    19 Le parti hanno svolto le loro difese e risposto ai quesiti orali del Tribunale nell' udienza del 18 maggio 1994.

    20 I ricorrenti concludono che il Tribunale voglia:

    ° annullare la decisione della Commissione 12 novembre 1992;

    ° condannare la Commissione alle spese.

    21 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

    ° respingere il ricorso;

    ° condannare i ricorrenti alle spese.

    22 L' interveniente conclude che il Tribunale voglia:

    ° annullare la decisione della Commissione.

    Nel merito

    23 I ricorrenti deducono sostanzialmente quattro motivi a sostegno del loro ricorso. Il primo motivo riguarda un' infrazione dell' art. 190 del Trattato CE in quanto la decisione controversa non sarebbe sufficientemente motivata. Nel secondo motivo i ricorrenti affermano che la decisione controversa contiene un errore giuridico e diversi errori manifesti di valutazione. Il terzo motivo riguarda la trasgressione di diversi principi generali del diritto comunitario. Il quarto motivo prospetta uno sviamento di potere.

    24 Nelle osservazioni scritte, l' interveniente ha dichiarato di aderire a tutti gli argomenti dedotti dai ricorrenti a sostegno del ricorso.

    Sul motivo di infrazione dell' art. 190 del Trattato

    Sintesi degli argomenti delle parti

    25 I ricorrenti lamentano la mancanza di motivazione della decisione controversa in quanto respinge la censura inerente all' esistenza di una concertazione fra le società di gestione collettiva di diritti d' autore nei diversi Stati membri. Poiché la decisione respinge le altre censure rappresentate nelle loro denunce, i ricorrenti ritengono che la motivazione addotta sia contraddittoria. Essi affermano in proposito che la valutazione della Commissione espressa nella comunicazione 20 gennaio 1992 ex art. 6 del regolamento n. 99/63 (in prosieguo: la "lettera ex art. 6"), secondo cui "nella fase attuale, l' indagine non consente di accertare la sussistenza delle condizioni per l' applicazione dell' art. 86 per quanto riguarda il livello delle tariffe attualmente praticate dalla SACEM", è in contraddizione con il contenuto della decisione controversa nella quale, richiamandosi alla detta lettera, la Commissione dichiara di non aver l' intenzione di prendere posizione sulle questioni giuridiche che erano state sollevate nonché con il contenuto della lettera 17 dicembre 1992 inviata alla SACEM in cui la Commissione ha dichiarato che "essa intende (...) lasciare ai giudici nazionali cui la denuncia viene trasmessa la più ampia libertà di giudizio". Sussisterebbe altresì una contraddizione al punto 9 della decisione controversa tra l' affermazione della Commissione secondo cui sarebbe stato effettuato il raffronto delle tariffe praticate dalle diverse società di gestione nella Comunità e l' affermazione secondo cui le richieste di informazioni trasmesse alle dette società non riguardavano il livello delle tariffe stesse bensì il risultato pratico della loro applicazione sulla scorta del raffronto fra cinque esempi di discoteche tipo.

    26 La Commissione ribatte che la decisione controversa è sufficientemente motivata per consentire agli interessati di far valere i loro diritti e al Tribunale di esplicare il suo sindacato e corrisponde, quindi, ai criteri stabiliti in proposito dalla giurisprudenza della Corte e del Tribunale (sentenza del Tribunale 24 ottobre 1991, causa T-1/89, Rhône-Poulenc/Commissione, Racc. pag. II-867). Inoltre essa ricorda che dalla costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale risulta che la Commissione non è obbligata a prendere posizione su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda e che è sufficiente che essa esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell' adozione della decisione (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB/Commissione, Racc. pag. 19, e sentenza del Tribunale 24 gennaio 1992, causa T-44/90, La Cinq/Commissione, Racc. pag. II-1).

    27 La Commissione non ravvisa alcuna contraddizione fra il contenuto della "lettera ex art. 6" e la decisione di rigetto definitivo delle denunce. Essa sostiene in proposito che i rilievi contenuti nella "lettera ex art. 6" non possono configurare una sua presa di posizione sulla qualificazione dei comportamenti della SACEM di cui è causa e che comunque la decisione controversa non è fondata sull' insussistenza di un' infrazione, bensì su un' altra motivazione.

    28 Per quanto riguarda la reputata contraddizione fra la decisione controversa e altra corrispondenza della Commissione, quest' ultima risponde che il sussistere di discordanze fra la motivazione di una decisione ed eventuali prese di posizione contenute in altri atti non può inficiare la validità della decisione alla luce dell' art. 190 del Trattato qualora sia assodato che la motivazione della decisione non è contraddittoria né in contraddizione con il dispositivo.

    Giudizio del Tribunale

    29 Risulta da una giurisprudenza consolidata che la motivazione di una decisione lesiva deve consentire al destinatario di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato, onde far valere eventualmente i suoi diritti e stabilire se la decisione sia o no giustificata, e al giudice comunitario di esercitare il proprio controllo (sentenze del Tribunale La Cinq/Commissione, già citata, punto 42, e 29 giugno 1993, causa T-7/92, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II-669, punto 30). A questo proposito, la Commissione non è obbligata a prendere posizione, nel motivare le decisioni che adotta per garantire il rispetto delle norme sulla concorrenza, su tutti gli argomenti che gli interessati fanno valere a sostegno della loro domanda, ma è sufficiente che esponga i fatti e le considerazioni giuridiche che hanno un ruolo essenziale nell' adozione della decisione (sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 55/69, Cassella/Commissione, Racc. pag. 887, punto 22, e causa 56/69, Hoechst/Commissione, Racc. pag. 927, punto 22; VBVB e VBBB/Commissione, già citata, punto 22; sentenze del Tribunale La Cinq/Commissione, già citata, punto 41, e Asia Motor France e a./Commissione, già citata, punto 31).

    30 Si deve ricordare che le denunce depositate dai ricorrenti vertevano in sostanza su tre punti. Nel primo veniva allegata una ripartizione del mercato ° e la compartimentazione totale del mercato che ne risulterebbe ° fra le società di gestione di diritti d' autore dei diversi Stati membri mediante la stipulazione dei contratti di rappresentanza reciproca. Tenuto conto del fatto che le restrizioni alla concorrenza così denunciate risulterebbero dall' esistenza di un accordo fra imprese, il Tribunale osserva che, in mancanza di qualsiasi indicazione in senso contrario, tale censura deve essere fondata su una trasgressione dell' art. 85, n. 1, del Trattato. Il secondo e terzo punto riguardavano rispettivamente il carattere eccessivo e discriminatorio dell' aliquota dei diritti imposti dalla SACEM e il rifiuto di quest' ultima di concedere alle discoteche francesi l' uso del solo repertorio straniero. Il Tribunale considera che queste due ultime censure, non essendo stato allegato che le pratiche contestate risultino da un qualsivoglia accordo o pratica concertata, devono essere considerate fondate su una trasgressione dell' art. 86 del Trattato.

    31 Nella prima parte del loro motivo i ricorrenti sostengono che la decisione controversa non è sufficientemente motivata nella parte in cui respinge la censura relativa all' esistenza di una concertazione fra le società di gestione di diritti d' autore dei diversi Stati membri in spregio all' art. 85, n. 1, del Trattato.

    32 Il Tribunale rileva anzitutto che la lettera 12 novembre 1992 ha respinto le denunce dei ricorrenti nel loro complesso. Il punto 14 della decisione controversa dispone infatti, senza distinguere in alcun modo fra le censure relative alla trasgressione dell' art. 85 e dell' art. 86, che "per i motivi sopra illustrati, La informo che la domanda presentata alla Commissione ex art. 3, n. 2, del regolamento n. 17/62 è respinta e rinviata ai giudici nazionali".

    33 Occorre notare che nella decisione 12 novembre 1992 il rigetto delle denunce è fondato essenzialmente sui motivi indicati nella "lettera ex art. 6". Il punto 5 della decisione controversa dispone infatti: "la Commissione ritiene, per i motivi illustrati nella lettera 20 gennaio 1992, che non vi siano motivi sufficienti per dar seguito alla domanda di accertamento di infrazione. Le osservazioni presentate dal BEMIM e da Lei stesso in data 20 marzo 1992 non contengono infatti nuovi elementi di fatto o di diritto atti a modificare l' analisi e le conclusioni della Commissione contenute nella lettera 20 gennaio 1992".

    34 Il Tribunale rileva pertanto che, onde stabilire se la decisione controversa sia sufficientemente motivata, occorre tener conto sia della motivazione contenuta nella lettera 12 novembre 1992 sia di quella di cui alla "lettera ex art. 6".

    35 Il Tribunale osserva che sia la "lettera ex art. 6" della Commissione sia la relazione 7 novembre 1991, allegata a tale lettera, non contengono alcun indizio atto a dimostrare che la Commissione abbia esaminato la censura dei ricorrenti relativa alla trasgressione dell' art. 85, n. 1, ma dimostrano invece che la Commissione ha unicamente esaminato le censure relative alla violazione dell' art. 86. Nella "lettera ex art. 6" la Commissione chiarisce infatti che "le sue indagini si sono concentrate più in particolare sul raffronto del livello dei diritti nella CEE" (punto I, E). Essa rileva che "nella fase attuale, l' indagine non consente di provare la sussistenza delle condizioni per l' applicazione dell' art. 86 per quanto riguarda il livello delle tariffe attualmente praticate dalla SACEM" (punto II). Nella parte "Conclusioni" della "lettera ex art. 6" la Commissione dichiara che intende respingere le denunce "tenuto conto della mancanza di interesse comunitario risultante dalle conseguenze essenzialmente a livello nazionale delle pratiche di cui alla sua denuncia e del fatto che diversi giudici francesi ne sono già stati aditi" (punto III). Le conseguenze essenzialmente nazionali derivano, secondo la Commissione, dal fatto che "le conseguenze degli abusi allegati si esplicano essenzialmente solo nel territorio di un unico Stato membro ovvero in una parte del detto territorio" (punto II). Analogamente, la relazione della Commissione, che è stata allegata alla "lettera ex art. 6" e intitolata "Applicabilità dell' art. 86 CEE al sistema di diritti applicato dalla SACEM alle discoteche francesi", non riguarda affatto la censura relativa alla trasgressione dell' art. 85, n. 1, da parte delle diverse società nazionali di gestione di diritti d' autore.

    36 Nella lettera 12 novembre 1992 la Commissione ribadisce, al punto 6, il rilievo, già contenuto nella "lettera ex art. 6", secondo cui "il baricentro dell' infrazione lamentata si trova in Francia, le sue conseguenze negli altri Stati membri possono solo essere estremamente limitate, pertanto il caso non ha rilevanza particolare per il funzionamento del mercato comune e quindi l' interesse comunitario non esige che la Commissione accolga le denunce bensì che le rinvii dinanzi ai giudici nazionali e alle autorità amministrative francesi". Per giustificare il rinvio ai giudici nazionali essa si riferisce, al punto 7 della decisione, alle conclusioni del giudice Edward facente funzione di avvocato generale nelle citate cause Automec II e Asia Motor France e a./Commissione, nonché alla sentenza Automec II. Essa esamina poi le osservazioni dei ricorrenti conseguenti alla comunicazione della "lettera ex art. 6" e conclude che non sono atte ad inficiare quanto da essa rilevato al punto 6 della decisione controversa (punti 8-13).

    37 Il Tribunale osserva che il punto 6 della lettera 12 novembre 1992, che contiene la motivazione essenziale del rigetto definitivo delle denunce, non può ragionevolmente riguardare la censura dei ricorrenti relativa all' esistenza di un' intesa fra le società di gestione di diritti d' autore dei diversi Stati membri. Infatti, unicamente alla luce degli argomenti sviluppati nelle denunce onde provare l' esistenza di una trasgressione dell' art. 86 del Trattato CE ° in particolare il livello abusivo e discriminatorio dei diritti imposti dalla SACEM e il rifiuto di quest' ultima di consentire l' accesso al solo repertorio straniero ° può essere attribuito un significato ragionevole alla conclusione della Commissione secondo cui il baricentro dell' infrazione si trova in Francia.

    38 Il Tribunale rileva poi che gli unici punti della decisione controversa che riguardino censure relative ad una trasgressione dell' art. 85, n. 1, del Trattato sono i punti 12 e 13, del seguente tenore:

    "12. Per quanto riguarda l' intesa (che il patrono dei ricorrenti denuncia) a pag. 12 della (sua) lettera 20 marzo 1992 e che sussisterebbe fra la SACEM e le altre società di autori della Comunità, la Commissione rileva che, benché non si possa escludere l' esistenza di tale intesa, di cui non ha potuto rinvenire alcun serio indizio, o per lo meno l' esistenza di una pratica concordata fra tutte le dette società, in particolare in seno al GESAC, risulta invece che non le si possono attribuire precise conseguenze in fatto di tariffe, alcune delle quali hanno subito un calo e altre un incremento durante il periodo successivo alle sentenze della Corte di giustizia 13 luglio 1989, e che soprattutto continuano, come tutti i denuncianti sottolineano insistentemente, a presentare notevoli divari. Tuttavia, qualora le venissero fornite prove inconfutabili dell' esistenza e delle conseguenze di siffatta intesa, la Commissione sarebbe senz' altro disposta a prenderle in considerazione.

    13. Per quanto riguarda l' intesa che esisterebbe fra la SACEM e taluni sindacati di discoteche, denunciata alla pag. 13 della lettera (del patrono dei ricorrenti) 20 marzo 1992, la Commissione considera che essa ha potuto avere conseguenze unicamente all' interno del territorio francese a vantaggio di talune discoteche e a detrimento di altre, e che pertanto, tenuto conto dei principi di collaborazione e ripartizione dei compiti fra la Commissione e gli Stati membri, spetta alle autorità nazionali pronunciarsi in proposito, tantopiù che, sebbene la Commissione condivida con tali autorità la competenza per l' applicazione delle norme comunitarie sulla concorrenza, unicamente le dette autorità dispongono del diritto di attribuire il risarcimento dei danni. Inoltre la Commissione tiene a ricordare che una sua eventuale presa di posizione sulla detta intesa non potrebbe in nessun caso limitare la libertà di giudizio dei tribunali nazionali".

    39 Il Tribunale osserva che i punti 12 e 13 della decisione controversa contengono la motivazione del rigetto delle due censure formulate dai ricorrenti nelle loro osservazioni sulla "lettera ex art. 6". Tali censure riguardavano l' esistenza di un' asserita intesa fra le società nazionali di gestione di diritti d' autore rappresentate in seno al GESAC, onde uniformare i diritti all' aliquota più elevata possibile, e fra la SACEM e taluni sindacati francesi di discoteche. Il Tribunale rileva che i punti 12 e 13 della decisione controversa non contengono però alcuna motivazione del rigetto delle denunce dei ricorrenti nella parte in cui riguardano una compartimentazione del mercato.

    40 Stando così le cose, la motivazione della decisione controversa non consente ai ricorrenti di conoscere le ragioni del rigetto delle loro denunce nella parte in cui riguardavano una compartimentazione del mercato risultante dai contratti di rappresentanza reciproca stipulati fra le società di gestione di diritti d' autore dei diversi Stati membri. Ne consegue che su questo punto la Commissione non ha adempiuto l' obbligo impostole dall' art. 190 del Trattato di motivare la decisione controversa. Pertanto la prima parte del presente motivo è fondata.

    41 Nella seconda parte del loro motivo, i ricorrenti affermano che la decisione controversa è motivata in modo contraddittorio nella parte in cui respinge le altre censure ivi formulate.

    42 A questo proposito il Tribunale osserva che una contraddizione nella motivazione di una decisione integra inosservanza dell' obbligo ex art. 190 del Trattato tale da inficiare la validità dell' atto di cui trattasi qualora risulti che a causa di tale contraddizione il destinatario dell' atto non è in grado di conoscere la reale motivazione della decisione, nel suo complesso o in parte, e che pertanto il dispositivo dell' atto è in tutto o in parte privo di qualsiasi fondamento giuridico (v., in particolare, la sentenza della Corte 7 luglio 1981, causa 158/80, Rewe, Racc. pag. 1805, punto 26).

    43 Il Tribunale ricorda che, onde accertare se la decisione controversa è sufficientemente motivata, occorre tener conto sia dei motivi illustrati nella lettera 12 novembre 1992 sia di quelli di cui alla "lettera ex art. 6".

    44 Per quanto riguarda la questione se esista, come asseriscono i ricorrenti, una contraddizione fra i motivi di cui alla "lettera ex art. 6" e quelli contenuti nella decisione controversa, il Tribunale rileva che dalla parte "Conclusioni" della "lettera ex art. 6" (v. supra, punto 9) risulta che la Commissione intendeva respingere le denunce inoltratele unicamente perché non avevano un interesse comunitario sufficiente, atteso che siffatta mancanza di interesse comunitario risultava dalle conseguenze a livello essenzialmente nazionale delle pratiche denunciate e dal fatto che le questioni di cui trattasi erano state sottoposte a vari giudici francesi. Il rilievo di cui alla "lettera ex art. 6", secondo cui "nella fase attuale, l' indagine non consente di accertare la sussistenza delle condizioni per l' applicazione dell' art. 86 per quanto riguarda il livello delle tariffe attualmente praticate dalla SACEM", non costituisce pertanto un motivo su cui è fondata la decisione di respingere le denunce.

    45 Analogamente, dalla lettera 12 novembre 1992, il cui contenuto è stato sopra riassunto ai punti 12-14, risulta che la decisione definitiva di respingere le denunce è stata altresì fondata unicamente sulla mancanza di interesse comunitario sufficiente alla prosecuzione dell' esame della pratica derivante dalle conseguenze limitate che le infrazioni lamentate sarebbero atte a produrre negli altri Stati membri e sul fatto che a diversi giudici nazionali nonché al Conseil de la concurrence francese erano stati sottoposti casi vertenti sulle stesse questioni sollevate nelle denunce.

    46 Ne deriva che non sussiste alcuna contraddizione fra la motivazione del rigetto delle denunce contenuta nella "lettera ex art. 6" e quella contenuta nella decisione controversa.

    47 Quanto all' argomento basato sul fatto che l' affermazione contenuta al punto 9 della decisione controversa, secondo cui la Commissione non ha confrontato il livello delle tariffe stesse, sarebbe in contraddizione con un' altra dichiarazione della Commissione contenuta nello stesso punto, il Tribunale rileva che, alla luce dell' analisi svolta in precedenza, un' eventuale contraddizione nelle considerazioni sviluppate dalla Commissione in ordine al livello delle tariffe applicate dalla SACEM non può comunque privare di fondamento giuridico il dispositivo della decisione controversa, basato unicamente sulla mancanza di interesse comunitario sufficiente. Pertanto, anche ammettendo l' esistenza di siffatta contraddizione, essa non inficierebbe la validità della decisione controversa.

    48 La seconda parte del presente motivo va quindi disattesa.

    49 Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che la decisione controversa va annullata nella parte in cui respinge la censura dei ricorrenti relativa alla compartimentazione del mercato che risulterebbe dall' esistenza di un' intesa fra la SACEM e le società di gestione di diritti d' autore degli altri Stati membri, con la conseguente impossibilità per le discoteche francesi di avere accesso diretto al repertorio di dette società.

    Sul motivo di errore di diritto e di errori manifesti di valutazione

    Sintesi degli argomenti delle parti

    50 I ricorrenti ritengono che la decisione controversa contenga un errore di diritto ed errori manifesti di valutazione atti a comportarne la nullità.

    51 In primo luogo, i ricorrenti reputano che la Commissione abbia commesso un errore di diritto respingendo le loro denunce per mancanza di interesse comunitario. Essi affermano in proposito che, stando alla citata sentenza Automec II, la Commissione ha il diritto di tener conto dell' interesse comunitario della pratica unicamente al fine di stabilire il grado di priorità nell' istruzione della denuncia e non per giustificarne il rigetto.

    52 In secondo luogo, i ricorrenti ritengono che la Commissione abbia commesso un errore manifesto di valutazione invocando il principio di sussidiarietà per giustificare il rinvio delle denunce dinanzi ai giudici nazionali, mentre aveva a disposizione tutti gli elementi che le consentivano di qualificare le pratiche citate nelle denunce.

    53 In terzo luogo, i ricorrenti, ritenendo che la Commissione, per quanto riguarda la censura relativa alla ripartizione del mercato e alla compartimentazione totale che ne deriva, abbia commesso un errore manifesto di valutazione affermando, al punto 6 della decisione controversa, che le infrazioni allegate riguardavano principalmente la Francia e avevano unicamente conseguenze estremamente limitate negli altri Stati membri, assumono che la Commissione ha comunque commesso un errore manifesto di valutazione analizzando l' interesse comunitario presentato dalla pratica. Essi ritengono che nel caso di specie la Commissione non avesse il diritto, per effettuare siffatta analisi, di fondarsi sul fatto che a vari giudici nazionali erano state sottoposte questioni giuridiche che erano sollevate nelle denunce. Essi sottolineano in proposito che nella causa Automec II vi era un procedimento nazionale unico fra le parti e sostengono che, in mancanza di siffatto procedimento unico nel caso di specie, la Commissione ha erroneamente effettuato un raffronto fra la causa Automec II e la presente fattispecie. Inoltre, e ad ogni modo, il rinvio ai giudici nazionali non sarebbe giustificato nel caso di specie, in quanto risulterebbe da varie sentenze e pronunce rese da tali giudici che questi ultimi non sono in grado di garantire un' applicazione corretta e uniforme delle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza. I ricorrenti adducono altresì il fatto che la Commissione, nella relazione da essa preparata per i giudici nazionali onde raffrontare le tariffe in vigore nei diversi Stati membri, si è riferita esclusivamente a discoteche fittizie.

    54 La Commissione contesta l' interpretazione data dai ricorrenti alla citata sentenza Automec II. Essa ritiene che da tale sentenza risulti chiaramente il suo diritto di respingere una denuncia per mancanza di interesse comunitario.

    55 La Commissione confuta l' argomento secondo cui essa può tener conto dell' adizione di giudici nazionali come criterio della valutazione dell' interesse comunitario alla prosecuzione di un' indagine solo in presenza di un procedimento nazionale unico fra le parti. Quanto all' asserita incapacità della magistratura francese di dirimere la controversia, la Commissione ricorda di non disporre di alcuna competenza esclusiva per l' applicazione degli artt. 85, n. 1, e 86 del Trattato, disposizioni che conferiscono direttamente diritti soggettivi che i giudici nazionali sono tenuti a tutelare. A suo parere, il rischio di discordanze nell' applicazione dei detti articoli del Trattato da parte dei giudici è connesso alla facoltà dei singoli di avvalersi di tali disposizioni dinanzi ai giudici nazionali. Essa aggiunge che spetta alle istanze giudiziarie superiori degli Stati membri garantire l' unità e la coerenza della giurisprudenza relativa alle disposizioni di cui è causa, se del caso sottoponendo alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali in forza dell' art. 177 del Trattato CE.

    56 Atteso che i ricorrenti contestano la fondatezza del metodo adottato per il raffronto delle tariffe, la Commissione ribatte di aver lungamente motivato la scelta di tale metodo nella sua relazione, che la Corte lo ha implicitamente accettato nelle citate sentenze Tournier e Lucazeau e a. e che i ricorrenti stessi hanno ammesso che dalla relazione risultava il riconoscimento delle infrazioni allegate.

    Giudizio del Tribunale

    57 Il Tribunale ricorda che dall' esame del primo motivo, relativo alla mancanza di motivazione, risulta che la decisione controversa deve essere annullata nella parte in cui respinge la censura dei ricorrenti vertente sulla compartimentazione del mercato. Ne consegue che la parte del presente motivo che riguarda un manifesto errore di valutazione che sarebbe stato commesso dalla Commissione nell' analisi delle conseguenze dell' asserita compartimentazione del mercato è divenuta priva di oggetto.

    58 Risulta altresì da quanto precede che il presente motivo deve essere valutato unicamente in relazione alle censure addotte nelle denunce per far accertare un' infrazione dell' art. 86 del Trattato, cioè le aliquote dei diritti imposti dalla SACEM ritenute eccessive e discriminatorie nonché l' asserito rifiuto della SACEM di concedere l' uso del solo repertorio straniero alle discoteche francesi.

    59 Si deve ricordare anzitutto che per costante giurisprudenza della Corte e del Tribunale gli artt. 85, n. 1, e 86 producono direttamente effetti nei rapporti fra i singoli e attribuiscono direttamente a questi dei diritti che i giudici nazionali devono tutelare (sentenze della Corte 30 gennaio 1974, causa 127/73, BRT, Racc. pag. 51, punto 16; 10 luglio 1980, causa 37/79, Lauder, Racc. pag. 2481, punto 13; 28 febbraio 1991, causa C-234/89, Delimitis, Racc. pag. I-935, punto 45; sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T-51/89, Tetra Pak/Commissione, Racc. pag. II-309, punto 42). Alla luce di questa suddivisione delle competenze fra la Commissione e i giudici nazionali nonché della conseguente tutela dei singoli dinanzi ai giudici nazionali, da una giurisprudenza consolidata della Corte e del Tribunale deriva che l' art. 3 del regolamento n. 17 non conferisce a chi presenta una domanda a norma del detto articolo il diritto ad una decisione della Commissione ai sensi dell' art. 189 del Trattato CE in merito all' esistenza o meno di un' infrazione dell' art. 85 o dell' art. 86 del Trattato (sentenza della Corte 18 ottobre 1979, causa 125/78, GEMA/Commissione, Racc. pag. 3173, punto 17; sentenze del Tribunale 18 novembre 1992, causa T-16/91, Rendo e a./Commissione, Racc. pag. II-2417, punto 98, e Automec II, già citata, punti 75 e 76). La soluzione è diversa unicamente qualora l' oggetto della denuncia rientri nelle competenze esclusive della Commissione, come la revoca di un' esenzione ex art. 85, n. 3, del Trattato (sentenze Automec II, già citata, punto 75, e Rendo e a./Commissione, già citata, punto 99).

    60 Quanto alla prima parte del presente motivo, che postula un errore di diritto che sarebbe stato commesso dalla Commissione respingendo la denuncia per mancanza di interesse comunitario, si deve ricordare che nella citata sentenza Automec II il Tribunale ha precisato che la Commissione può legittimamente fissare priorità differenti nell' esame delle denunce che le pervengono e far riferimento all' interesse comunitario di una determinata pratica come criterio di priorità (punto 83-85). Risulta altresì dalla stessa sentenza, in cui il Tribunale si è pronunciato in particolare sulla legittimità di un provvedimento di archiviazione, che la Commissione può respingere una denuncia per mancanza di interesse comunitario sufficiente alla prosecuzione dell' esame della pratica. Pertanto questa parte del presente motivo va respinta.

    61 Per quanto riguarda la seconda parte, relativa al fatto che la Commissione avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione invocando il principio di sussidiarietà per giustificare il rinvio della denuncia dinanzi ai giudici nazionali, il Tribunale rileva che dai punti 6-8 della decisione controversa risulta che la Commissione ha fondato il rigetto delle denunce dei ricorrenti non sul principio di sussidiarietà, bensì unicamente sulla mancanza di un sufficiente interesse comunitario. Stando così le cose il Tribunale osserva che i ricorrenti, con questa parte del motivo, tentano di dimostrare che la decisione controversa è illegittima perché la Commissione, nel caso di specie, invece di rinviare la pratica ai giudici nazionali avrebbe dovuto emanare un provvedimento con cui dichiarava che le pratiche tariffarie della SACEM integravano una trasgressione dell' art. 86 del Trattato. Risulta invece dalla costante giurisprudenza, sopra citata al punto 59, che i ricorrenti non avevano il diritto di ottenere siffatto provvedimento dalla Commissione, anche qualora quest' ultima avesse ravvisato nelle pratiche di cui trattasi un' infrazione dell' art. 86 del Trattato. Ne consegue che questa parte del motivo va altresì disattesa.

    62 Per quanto riguarda la terza parte del motivo, inerente ad un errore che la Commissione avrebbe commesso nella valutazione dell' interesse comunitario di cui trattasi, si deve ricordare che il Tribunale ha precisato nella citata sentenza Automec II che, onde valutare l' interesse comunitario alla prosecuzione dell' esame di una pratica, la Commissione deve tener conto delle circostanze del caso di specie e, segnatamente, degli elementi di fatto e di diritto esplicitati nella denuncia presentatale. Essa deve in particolare contemperare la rilevanza dell' infrazione allegata per il funzionamento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l' esistenza e la portata dei provvedimenti istruttori necessari al fine di adempiere, nel miglior modo possibile, il proprio compito di vigilanza sul rispetto degli artt. 85 e 86 (punto 86). Il fatto che alla magistratura ordinaria o ad un' autorità nazionale della concorrenza sia già stata sottoposta la questione della conformità di un' intesa o di una pratica con gli artt. 85 o 86 del Trattato è un elemento che può essere preso in considerazione dalla Commissione per valutare l' interesse comunitario della pratica. Contrariamente a quanto affermano i ricorrenti, la facoltà di tener conto dell' adizione dei giudici nazionali come criterio per la valutazione dell' interesse comunitario alla prosecuzione dell' esame di una pratica non è unicamente limitata al caso in cui vi sia un procedimento nazionale unico fra il denunciante e la parte denunciata.

    63 Il Tribunale rileva che la Commissione, ai punti 6-8 della decisione controversa, ha valutato l' esistenza di un sufficiente interesse comunitario con riferimento alle limitate conseguenze che le infrazioni allegate potrebbero produrre negli Stati membri diversi dalla Francia ed al fatto che alla magistratura nazionale nonché al Conseil de la concurrence francese erano state sottoposte le stesse questioni sollevate nelle denunce.

    64 Atteso che è assodato che i ricorrenti non contestano l' incidenza essenzialmente nazionale delle pratiche di cui alle denunce perché integrerebbero trasgressioni dell' art. 86 del Trattato né che a vari giudici francesi, nelle controversie fra la SACEM e i ricorrenti, nonché al Conseil de la concurrence francese è stata sottoposta la questione della conformità nelle dette pratiche con le norme del Trattato in materia di concorrenza, occorre stabilire se nel caso di specie la Commissione, alla luce di tali elementi di fatto, non abbia commesso un manifesto errore di valutazione dell' interesse comunitario alla prosecuzione dell' esame della pratica.

    65 Il Tribunale rileva che, quando le conseguenze delle infrazioni denunciate si esplicano essenzialmente solo sul territorio di uno Stato membro e sono stati aditi i giudici e le autorità amministrative competenti del detto Stato membro nell' ambito di controversie tra il denunciante e l' ente denunciato, la Commissione ha il diritto di respingere la denuncia per mancanza di interesse comunitario sufficiente alla prosecuzione della pratica purché tuttavia i diritti del denunciante possano essere salvaguardati in modo soddisfacente, in particolare dai giudici nazionali (sentenza Automec II, punti 89-96).

    66 I ricorrenti sostengono però che il rinvio ai giudici nazionali non era giustificabile, nel caso di specie, in quanto i giudici francesi, tenuto conto della complessità del caso, non sarebbero in grado di garantire un' applicazione corretta e uniforme delle norme del Trattato sulla concorrenza.

    67 A questo proposito il Tribunale osserva anzitutto che il fatto che il giudice nazionale possa incontrare difficoltà nell' interpretazione degli artt. 85 o 86 del Trattato non costituisce, alla luce della possibilità conferita dall' art. 177 del Trattato, un elemento che la Commissione è tenuta a prendere in considerazione per valutare l' interesse comunitario alla prosecuzione dell' esame di una pratica. Si deve aggiungere che questa norma del Trattato è volta in particolare a garantire l' applicazione uniforme delle norme del Trattato disponendo che i giudici nazionali le cui pronunce non siano più impugnabili in forza del diritto interno sono tenuti a deferire alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale qualora venga loro sottoposta una questione di interpretazione delle norme del Trattato.

    68 Il Tribunale rileva invece che i diritti di un denunciante non possono essere considerati sufficientemente tutelati dinanzi al giudice nazionale qualora quest' ultimo, attesa la complessità della pratica, non fosse ragionevolmente in grado di riunire gli elementi di fatto necessari per appurare se le pratiche denunciate integrano un' infrazione degli artt. 85 o 86 del Trattato.

    69 Nel caso di specie, per quanto riguarda la censura relativa ai diritti imposti dalla SACEM e ritenuti abusivi, il Tribunale ricorda che la Commissione ha inviato richieste di informazioni alle società di gestione di diritti d' autore dei diversi Stati membri, a norma dell' art. 11 del regolamento n. 17, e che, in esito a tale istruzione, ha compilato una relazione il 7 novembre 1991 in cui ha proceduto al raffronto, su base omogenea, dei livelli dei diritti imposti dalle società di gestione di diritti d' autore interessate. Il Tribunale rileva che solo le indicazioni individuali sulle società di gestione di diritti d' autore degli Stati membri che sono state riportate nella relazione, in particolare il livello dei diritti imposti dalle dette società, sono informazioni di dominio pubblico. Stando così le cose, il Tribunale conclude che da nessun elemento degli atti di causa risulta che la comunicazione della detta relazione ai giudici nazionali e l' uso della medesima da parte di questi ultimi siano limitati da esigenze inerenti alla tutela dei diritti della difesa e del segreto professionale.

    70 Il Tribunale osserva, alla luce del dispositivo delle citate sentenze della Corte Tournier e Lucazeau e a., che gli elementi di fatto illustrati nella relazione 7 novembre 1991, che contiene appunto un raffronto su base omogenea dei livelli dei diritti imposti dalle società di gestione di diritti d' autore nei diversi Stati membri, devono consentire ai giudici francesi di stabilire se il livello dei diritti imposti dalla SACEM sia atto a configurare un abuso di posizione dominante ai sensi dell' art. 86 del Trattato.

    71 Il Tribunale non ravvisa, nell' argomento sviluppato dai ricorrenti, elementi atti a porre in dubbio la fondatezza del metodo scelto dalla Commissione per il raffronto delle tariffe. D' altra parte, il Tribunale nota che i ricorrenti affermano, alla pag. 8 del ricorso, che "la relazione (7 novembre 1991) costituisce un elemento fondamentale del fascicolo in quanto dimostra, senza alcun equivoco, l' abuso di posizione dominante che ha commesso e continua a commettere la SACEM".

    72 Quanto alla censura relativa alla discriminazione che deriverebbe dall' applicazione di tali aliquote di diritti, il Tribunale ricorda che la Commissione ha altresì esaminato nella relazione 7 novembre 1991 i fatti relativi a questa censura, devolvendo ai giudici nazionali la qualificazione dei detti elementi di fatto.

    73 Infine, per quanto riguarda la censura relativa al rifiuto contestato alla SACEM di concedere alle discoteche francesi l' uso del solo repertorio straniero, il Tribunale rileva che i ricorrenti non hanno dedotto alcun argomento concreto atto a porre in dubbio la competenza dei giudici francesi a riunire gli elementi di fatto necessari per stabilire se la detta pratica della SACEM ° impresa francese con sede in Francia ° integri un' infrazione all' art. 86 del Trattato.

    74 Il Tribunale osserva, alla luce di quanto precede, che i ricorrenti non hanno prodotto alcun elemento concreto da cui possa dedursi che i loro diritti non possono essere salvaguardati in modo soddisfacente dai giudici francesi. Pertanto, nelle circostanze del caso di specie, era legittimo respingere le denunce per mancanza di interesse comunitario limitandosi ad accertare che il baricentro delle infrazioni allegate si trovava in Francia e che ne era stata adita la magistratura francese. Ne consegue, senza che occorra esaminare nel caso di specie la questione se l' adizione del Conseil de la concurrence francese avrebbe potuto essere di per sé atta a giustificare il rigetto della denuncia da parte della Commissione, che la terza parte del motivo, relativa ad un manifesto errore di valutazione nell' analisi dell' interesse comunitario di cui è causa, è a sua volta infondata.

    75 Dal complesso delle considerazioni sin qui svolte, risulta che dall' esame della decisione controversa effettuato dal Tribunale non sono emersi errori di diritto né errori manifesti di valutazione. Ne consegue che il presente motivo va respinto.

    Sul motivo di inosservanza di vari principi generali di diritto comunitario

    76 I ricorrenti sostengono che la Commissione, rinviando la pratica dinanzi ai giudici nazionali dopo quattordici anni di indagine nel corso dei quali la Commissione non ha mai sollevato la questione della mancanza di sufficiente interesse comunitario, ha trasgredito il principio della tutela del legittimo affidamento. Essi affermano in proposito che la Commissione, agendo in tal modo, ha fatto sorgere in loro un legittimo affidamento alla soluzione da parte sua delle questioni giuridiche sollevate nelle denunce.

    77 I ricorrenti affermano altresì che la decisione controversa trasgredisce il principio della tutela della certezza del diritto, in quanto, lasciando sussistere una giurisprudenza nazionale divergente, essa conterrebbe in nuce la minaccia di un disordine sociale sia a livello legislativo sia a livello degli interessi particolari. Analogamente la Commissione, negando l' emanazione nel caso di specie di una decisione di accertamento di infrazione, non avrebbe tenuto conto della necessità di un' applicazione uniforme del diritto comunitario e sarebbe venuta meno al suo dovere di collaborazione leale con i giudici nazionali. Essi aggiungono che la Commissione ha altresì trasgredito il principio di buona amministrazione, come è stato definito dalla sentenza della Corte 8 novembre 1983 nelle cause riunite 96/82-102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ e a./Commissione (Racc. pag. 3369), in quanto non avrebbe esaminato vari documenti prodotti dalle parti durante tutti questi anni di indagine.

    78 Il Tribunale ricorda che da una giurisprudenza costante risulta che, fatta eccezione per i settori in cui la Commissione dispone di competenza esclusiva, i regolamenti n. 17 e n. 99/63 non attribuiscono ai denuncianti il diritto di ottenere una decisione ex art. 189 del Trattato quanto alla sussistenza o meno di un' infrazione dell' art. 85 o dell' art. 86 del Trattato (sentenze GEMA/Commissione, già citata, punto 17, Rendo e a./Commissione, già citata, punto 98, e Automec II, già citata, punti 75 e 76).

    79 Per quanto riguarda l' asserita trasgressione del principio della tutela del legittimo affidamento, risulta da questa giurisprudenza che i ricorrenti erano tenuti a sapere, al momento della presentazione della denuncia, che essi non avevano alcun diritto di ottenere un provvedimento da parte della Commissione che accertasse un' infrazione degli artt. 85 o 86 a causa delle pratiche della SACEM da essi denunciate. Il Tribunale rileva altresì che i ricorrenti non hanno prodotto alcun elemento concreto atto a dimostrare che la Commissione, nel corso della fase amministrativa del procedimento, abbia loro dato motivo di credere che avrebbe emanato un provvedimento del genere. In particolare il Tribunale osserva che la durata dell' indagine non è di per sé atta a far sorgere siffatto affidamento.

    80 Ne consegue che l' argomento relativo alla trasgressione del principio del legittimo affidamento va respinto.

    81 Per quanto riguarda l' argomento secondo cui la Commissione, date le divergenze di giurisprudenza nazionale sull' applicabilità degli artt. 85 e 86 alle pratiche della SACEM, avrebbe trasgredito il principio della tutela della certezza del diritto e sarebbe venuta meno al suo dovere di leale collaborazione con i giudici nazionali rifiutando di emanare una decisione, il Tribunale rileva che questo argomento corrisponde ad imporre alla Commissione l' obbligo di adottare, anche al di fuori dei settori in cui dispone di competenza esclusiva, una decisione sull' esistenza di asserite infrazioni onde garantire l' uniformità delle giurisprudenze nazionali nell' applicazione del diritto comunitario della concorrenza. Ora questo argomento non è solo in contrasto con la giurisprudenza consolidata già citata al punto 78, secondo cui la Commissione non è tenuta ad emanare una decisione sull' esistenza o meno delle infrazioni allegate in una denuncia, ma è altresì fondato su di una erronea concezione della suddivisione della responsabilità fra la Commissione e i giudici nazionali. Spetta infatti in primo luogo ai giudici nazionali, che a tal fine possono sottoporre alla Corte di giustizia questioni pregiudiziali ex art. 177 del Trattato, garantire un' applicazione uniforme del diritto comunitario.

    82 Pertanto anche questo argomento va disatteso.

    83 Per quanto riguarda l' asserita trasgressione del principio di buona amministrazione, il Tribunale osserva che questo argomento, come presentato dai ricorrenti, non gli consente di determinare in modo sufficientemente preciso la natura e l' oggetto della censura da essi rivolta alla Commissione. In particolare, il Tribunale non può identificare i documenti che la Commissione avrebbe omesso di prendere in considerazione o i motivi per cui tale omissione possa costituire una trasgressione al principio di buona amministrazione. Ne risulta che anche questo argomento va respinto.

    84 Da quanto precede risulta che il motivo di trasgressione di vari principi generali di diritto comunitario va respinto.

    Sul motivo di sviamento di potere

    Sintesi degli argomenti delle parti

    85 I ricorrenti ritengono che la Commissione, dato il modo in cui si è occupata delle loro denunce, abbia commesso uno sviamento di potere. Essi criticano, a livello procedurale, il protrarsi dell' istruzione e l' insufficienza dei provvedimenti di indagine adottati. Essi ritengono che la Commissione abbia deliberatamente procrastinato l' emanazione di una decisione al fine di mantenere una situazione di incertezza in ordine all' anticoncorrenzialità delle pratiche della SACEM. I ricorrenti affermano altresì che la Commissione disponeva di elementi di prova sufficienti a qualificare le pratiche della SACEM ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato, ma che, a causa di pressioni politiche, ha deciso di non farlo. Onde dimostrare l' esistenza di siffatte pressioni, i ricorrenti attirano l' attenzione del Tribunale su talune dichiarazioni di un funzionario della direzione generale "Mercato interno" (DG III) nonché di un rappresentante della SACEM nel corso di una conferenza sul diritto d' autore svoltasi a Madrid il 16 e 17 marzo 1992.

    86 La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte e del Tribunale, una denuncia di sviamento di potere può essere presa in considerazione solo se chi la fa valere produce indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, atti a dimostrarne l' esistenza. Nel caso di specie, la Commissione ritiene che i ricorrenti si siano limitati ad affermazioni vaghe e non abbiano addotto alcuna circostanza concreta che consenta di inferirne che lo scopo da essa effettivamente perseguito nel respingere le denunce sia stato di evitare l' applicazione delle norme sulla concorrenza alla SACEM. Inoltre, l' addebito mosso alla Commissione non corrisponderebbe affatto al suo comportamento nel corso dell' indagine e alle sue prese di posizione in occasione dei vari procedimenti pregiudiziali sopra citati.

    Giudizio del Tribunale

    87 Si deve ricordare che per giurisprudenza consolidata una decisione è viziata da sviamento di potere solo se, in base ad indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, risulta adottata per raggiungere scopi diversi da quelli dichiarati (sentenze della Corte 21 giugno 1984, causa 69/83, Lux/Corte dei conti, Racc. pag. I-2447, punto 30, 13 novembre 1990, causa C-331/88, Fedesa e a., Racc. pag. II-4023, punto 24; sentenza del Tribunale 9 febbraio 1994, causa T-109/92, Lacruz Bassols/Corte di giustizia, Racc. PI pag. II-105, punto 52).

    88 Il Tribunale rileva che gli elementi prodotti dai ricorrenti non sono atti a sostenere la conclusione che la Commissione abbia commesso uno sviamento di potere.

    89 Per quanto riguarda in particolare la durata del procedimento, il Tribunale osserva che dal punto 1 della decisione controversa risulta che le denunce dei ricorrenti non sono state presentate prima del 1986. Inoltre non è controverso che le dette denunce sollevavano nuove questioni di diritto comunitario e che la Commissione ha interrotto l' istruzione onde attendere le sentenze 13 luglio 1989 nelle cause Tournier e Lucazeau e a. pronunciate dalla Corte di giustizia adita in via pregiudiziale nel dicembre 1987 e nell' agosto 1988. Dopo la pronuncia delle dette sentenze la Commissione ha tentato di elaborare una base di raffronto omogenea in materia di tariffe e ha pertanto trasmesso richieste di informazioni alle diverse società di autori. Essa ha poi preparato la relazione 7 novembre 1991, inviato la "lettera ex art. 6" del 20 gennaio 1992 e il 12 novembre 1992 ha emanato la decisione controversa.

    90 Attesa la novità delle questioni giuridiche sollevate dalle denunce e la loro connessione con le questioni pregiudiziali sollevate nelle citate cause Tournier e Lucazeau e a., il Tribunale rileva che non può addebitarsi alla Commissione di aver interrotto l' istruzione delle denunce nell' attesa delle sentenze della Corte di giustizia in tali cause. Inoltre il Tribunale considera che il periodo trascorso fra la pronuncia delle dette sentenze, il 13 luglio 1989, e la preparazione della relazione 7 novembre 1991 nonché l' emanazione della decisione controversa 12 novembre 1992 non è in alcun modo atto a giustificare la conclusione che la Commissione abbia deliberatamente ritardato l' esame delle denunce onde mantenere una situazione di incertezza sull' asserita anticoncorrenzialità del comportamento della SACEM. Occorre aggiungere in proposito che la relazione 7 novembre 1991 è stata approntata dalla Commissione proprio al fine di consentire ai giudici nazionali di valutare la conformità delle pratiche tariffarie della SACEM con l' art. 86 del Trattato.

    91 I ricorrenti prospettano poi, onde dimostrare l' esistenza di uno sviamento di potere, l' asserita insufficienza dei provvedimenti istruttori adottati. Il Tribunale rileva però che questo argomento è contraddetto da un altro argomento avanzato dai ricorrenti, secondo cui la Commissione disponeva di elementi di prova sufficienti ° il che implica necessariamente che non erano più necessari provvedimenti istruttori supplementari ° per qualificare le pratiche della SACEM ai sensi degli artt. 85 e 86 del Trattato, ma non avrebbe effettuato la detta qualificazione unicamente a causa di pressioni politiche. Ad ogni buon conto, il Tribunale ricorda che la Commissione, quando le viene presentata una denuncia ex art. 3, n. 2, del regolamento n. 17, non è tenuta a condurre un' indagine completa in tutti i casi né ad emanare una decisione sull' esistenza dell' infrazione allegata (sentenza Automec II, già citata, punti 75-85).

    92 Infine, i ricorrenti attirano l' attenzione del Tribunale, a sostegno dell' argomento secondo cui la decisione sarebbe stata il risultato di pressioni politiche subite dalla Commissione, su taluni estratti del resoconto di una conferenza sul diritto d' autore tenutasi a Madrid il 16 e 17 marzo 1992 (allegato 21 al ricorso). Tali estratti riguardano in particolare il commento di un funzionario della direzione generale "Mercato interno" della Commissione relativamente alla "lettera ex art. 6" nonché le osservazioni di un rappresentante della SACEM sulla politica condotta dalla DG III "Mercato interno" in fatto di diritto d' autore. Il Tribunale non rinviene nei detti estratti gli indizi necessari che consentano di dedurre l' esistenza di uno sviamento di potere.

    93 Da quanto precede risulta che il motivo di sviamento di potere va disatteso.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    94 Ai sensi dell' art. 87, n. 3, del regolamento di procedura, il Tribunale può compensare le spese o decidere che ogni parte sopporti le proprie spese qualora le parti risultino soccombenti su uno o più capi del ricorso. I ricorrenti e la Commissione sono rimasti soccombenti su uno o più capi del ricorso e occorre quindi dichiarare che la Commissione sopporterà le proprie spese e la metà delle spese dei ricorrenti. Per quanto riguarda l' interveniente, si deve dichiarare che esso sopporterà le proprie spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    IL TRIBUNALE (Seconda Sezione)

    dichiara e statuisce:

    1) La decisione della Commissione 12 novembre 1992 è annullata nella parte in cui respinge la censura dei ricorrenti relativa alla compartimentazione del mercato risultante dall' esistenza di un' asserita intesa fra la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique e le società di gestione di diritti d' autore degli altri Stati membri.

    2) Il ricorso è respinto per il resto.

    3) La Commissione sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese dei ricorrenti. I ricorrenti sopporteranno l' altra metà delle spese. L' interveniente sopporterà le proprie spese.

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