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Document 61993CJ0356

    Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 2 giugno 1994.
    Techmeda Internationale Medizinisch-Technische Marketing- und Handels- GmbH & Co. KG contro Oberfinanzdirektion Köln.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof - Germania.
    Tariffa doganale comune - Voci doganali - Corredo per la diagnosi del tasso di colesterolo nel sangue.
    Causa C-356/93.

    Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-02371

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:227

    61993J0356

    SENTENZA DELLA CORTE (TERZA SEZIONE) DEL 2 GIUGNO 1994. - TECHMEDA INTERNATIONALE MEDIZINISCH-TECHNISCHE MARKETING- UND HANDELS- GMBH & CO. KG CONTRO OBERFINANZDIREKTION KOELN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESFINANZHOF - GERMANIA. - TARIFFA DOGANALE COMUNE - VOCI DOGANALI - CORREDO PER LA DIAGNOSI DEL TASSO DI COLESTEROLO NEL SANGUE. - CAUSA C-356/93.

    raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-02371


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    Tariffa doganale comune ° Voci doganali ° Corredo per la diagnosi del tasso di colesterolo nel sangue che include, come elemento principale, una cartina composta da una carta impregnata di reagente, incollata su un supporto di plastica e ricoperta da un tessuto filtrante ° Classificazione nella sottovoce 4823 90 90 della nomenclatura combinata

    Massima


    La nomenclatura combinata in vigore nel 1991, quale risulta dal regolamento n. 2472/90, dev' essere interpretata nel senso che un corredo di articoli confezionato per la vendita al minuto, destinato a determinare il tasso di colesterolo nel plasma sanguigno, nel quale l' articolo principale sia una cartina per la lettura dell' esame costituita, da un lato, da una carta impregnata di reagente incollata su un supporto di plastica e, dall' altro, da un tessuto filtrante sovrapposto alla carta incollata, cosicché soltanto la prima consenta la lettura del tasso di colesterolo nel sangue depositato sulla cartina reattiva, rientra nel capitolo 48 relativo a carte, cartoni e altri. Non potendo essere classificato nella voce 4811, per via delle sue dimensioni e alla luce della nota 7 preliminare al capitolo 48, il corredo di cui trattasi dev' essere classificato, in difetto di altra sottovoce pertinente, nella sottovoce residuale 4823 90 90.

    Parti


    Nel procedimento C-356/93,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof (Repubblica federale di Germania), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Techmeda Internationale Medizinisch-Technische Marketing- und Handels- GmbH & Co. KG

    e

    Oberfinanzdirektion Koeln,

    domanda vertente sull' interpretazione della voce 3822 e della sottovoce 4823 90 90 della nomenclatura combinata per l' anno 1991 istituita col regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1990, n. 2472, che modifica l' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 247, pag. 1),

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dai signori J.C. Moitinho de Almeida, presidente di Sezione, F. Grévisse (relatore) e M. Zuleeg, giudice,

    avvocato generale: W. Van Gerven

    cancelliere: R. Grass

    viste le osservazioni scritte presentate:

    ° per il governo del Regno Unito, dal signor J.D. Colahan, del Treasury Solicitor' s Departement, in qualità di agente,

    ° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Francisco de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Hans-Juergen Rabe, del foro di Amburgo e del foro di Bruxelles,

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 aprile 1994,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con ordinanza 8 giugno 1993, pervenuta in cancelleria il 14 luglio successivo, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali relative all' interpretazione della voce 3822 e della sottovoce 4823 90 90 della nomenclatura combinata per l' anno 1991, istituita con il regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1990, n. 2472, che modifica l' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (GU L 247, pag. 1).

    2 Dette questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la società Techmeda Internationale Medizinisch-Technische Marketing- und Handels- GmbH & Co. KG (in prosieguo: la "Techmeda") e l' Oberfinanzdirektion di Colonia, in merito alla classificazione doganale di un corredo per la diagnosi del tasso di colesterolo nel sangue, denominato "Chemcard Cholesteroltest" (in prosieguo: il "corredo").

    3 Secondo il parere doganale vincolante n. 126/91, rilasciato il 30 aprile 1991 alla Techmeda dall' Oberfinanzdirektion, detto corredo consiste in un assortimento di articoli confezionato in una scatola di cartone per la vendita al dettaglio, composto da una cartina reagente, da una lancetta, da cotone idrofilo nonché da un opuscolo informativo recante istruzioni per l' uso.

    4 A sua volta la cartina è costituita da vari elementi sovrapposti: una carta impregnata di reagente, incollata su un supporto plastico; una carta autoadesiva perforata e unita a un tessuto non tessuto che copre la carta impregnata di reattivo. I prodotti chimici di cui è imbevuta la carta sono un cromogeno, vale a dire la tetrametilbenzidina, e tre enzimi necessari alla reazione. Il tessuto funge da filtro e da elemento separatore. Lo stesso tessuto, quando una goccia di sangue si deposita su di esso, trattiene i componenti cellulari del sangue, in particolare i globuli rossi. Le altre parti del sangue arrivano alla carta impregnata di reattivo e provocano una reazione cromatica (lettura di reazione) che permette la diagnosi del tasso di colesterolo.

    5 Basandosi sul summenzionato parere doganale vincolante n. 126/91, l' Oberfinanzdirektion classificava il corredo di cui trattasi nella sottovoce residuale 4823 90 90 della nomenclatura combinata ("altre carte"). Tale classificazione veniva confermata con la decisione emessa su reclamo il 20 maggio 1992. La Techmeda proponeva ricorso contro detta decisione dinanzi al Bundesfinanzhof, sostenendo che il corredo in esame dovesse essere classificato nella voce 3822.

    6 Investito della causa, il Bundesfinanzhof ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    "1) Se la tariffa doganale comune ° nomenclatura combinata 1991 ° debba essere interpretata nel senso che un assortimento di articoli confezionato per la vendita al dettaglio ° 'Chemcard Cholesteroltest' per l' accertamento del tasso di colesterolo nel plasma sanguigno ° consistente in una cartina reagente ricoperta di carta incollata (con un diametro di 0,6 cm) imbevuta di reattivo, ricoperta a sua volta di carta perforata unita a tessuto non tessuto, in una lancetta, in cotone idrofilo ecc., come più dettagliatamente descritto nella motivazione, debba essere classificato nella voce doganale 3822 in quanto 'reattivo composto per diagnostica' , considerando che la cartina reagente è l' articolo che conferisce all' assortimento la sua caratteristica essenziale, in applicazione della regola generale 3 b).

    2) In caso di soluzione negativa della questione sub 1: se la tariffa doganale comune debba essere interpretata nel senso che l' elemento essenziale, vale a dire la cartina reagente, deve essere classificato, in quanto rientrante fra gli '(altri) articoli di carta' , nella sottovoce 4823 90 90.

    3) In caso di soluzione negativa della questione sub 2: in quale altra voce debba essere classificato l' assortimento di articoli contenente la cartina reagente che conferisce all' assortimento stesso la sua caratteristica essenziale".

    7 Tali tre questioni possono essere riunite ed essere risolte congiuntamente.

    8 La voce 3822 della nomenclatura combinata in vigore nel 1991 è così redatta:

    "Reattivi composti per diagnostica o da laboratorio, diversi da quelli delle voci 3002 e 3006".

    9 E' pacifico che l' articolo di cui trattasi nella causa principale non rientra nelle voci 3002 e 3006.

    10 La voce 4811 è così redatta:

    "Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli, diversi dai prodotti delle voci 4803, 4809, 4810 o 4818".

    11 La nota 7 relativa al capitolo 48 precisa:

    "Rientrano nelle voci (...) 4811 unicamente la carta, il cartone (...) presentati in una delle seguenti forme:

    a) in strisce o in rotoli, di larghezza superiore a 15 cm; oppure

    b) in fogli di forma quadrata o rettangolare con almeno un lato superiore a 36 cm e l' altro lato superiore a 15 cm, a foglio spiegato".

    12 La voce 4823 è così redatta:

    "Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura, altri lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa:

    4823 90 altri

    4823 9090 altri".

    13 Il Bundesfinanzhof ricorda nella sua ordinanza che, a norma della regola generale 3 b) per l' interpretazione della nomenclatura combinata, l' elemento dell' assortimento che conferisce ad esso la sua caratteristica essenziale deve determinare la classificazione doganale dell' assortimento stesso. Nel caso di specie è pacifico che tale elemento è la cartina reagente. La classificazione doganale del corredo dipende quindi da quella della cartina. Orbene, la lite fra la ricorrente nella causa principale e l' Oberfinanzdirektion verte sulla individuazione dell' elemento della cartina reagente che conferisce a quest' ultima la sua caratteristica essenziale, e che consente di stabilire la sua classificazione nella nomenclatura combinata.

    14 La Techmeda sostiene dinanzi al Bundesfinanzhof che l' esame di cui trattasi consiste essenzialmente in due reazioni chimiche: da una parte, la separazione per mezzo di reattivi chimici degli elementi costitutivi del sangue all' atto del passaggio attraverso la membrana semipermeabile; d' altra parte, l' azione degli altri elementi del sangue sulla zona reattiva della cartina reagente. Secondo la Techmeda l' elemento principale della cartina reagente è il tessuto filtrante che copre l' area in cui si effettua l' esame. Per contro, la medesima area non rivestirebbe alcuna caratteristica essenziale: in particolare il materiale analogo alla carta che costituisce l' area di reazione servirebbe soltanto a consentire la lettura del risultato della reazione.

    15 La Techmeda osserva che, tenuto conto di tali motivi, il prodotto, che del resto è composto principalmente di materia plastica, nel Regno Unito è classificato ° a suo avviso, giustamente ° nella voce 3822.

    16 L' Oberfinanzdirektion sostiene che la separazione dal plasma dei componenti cellulari operata dal tessuto filtrante è un processo puramente fisico. Il tessuto stesso non contiene infatti alcun reattivo chimico. L' elemento essenziale della cartina reagente è, al contrario, la carta impregnata di reattivo che costituisce l' area stessa in cui si effettua l' esame: solo le sostanze chimiche depositate su quest' area consentono la valutazione qualitativa o quantitativa del colesterolo e costituiscono dei reattivi. Orbene, la particolare combinazione di carta con prodotti chimici, compresi i reattivi composti, apparterrebbe alla voce 4823. Benché sia auspicabile una riclassificazione, nella voce 3822, dei prodotti quale quello di cui trattasi, nell' attesa di tale modifica occorre classificare siffatti prodotti nella categoria degli articoli di carta.

    17 Il Bundesfinanzhof afferma di propendere per l' interpretazione sostenuta dalla Techmeda, senza però accettarne il ragionamento. Esso sottolinea, infatti, che la Techmeda non ha provato che il tessuto filtrante costituito da fibre di carta e da materiale tessile sintetico poteva essere considerato un reattivo composto per la diagnostica.

    18 Secondo la Commissione, il prodotto da classificare non è il reattivo, ma la carta impregnata di reattivo. Orbene, le carte reagenti apparterrebbero manifestamente al capitolo 48 della nomenclatura combinata. La Commissione osserva tuttavia che le carte reagenti per la diagnostica dovranno essere classificate prossimamente nella voce 3822. Il consiglio di cooperazione doganale ha adottato infatti il 6 luglio 1993 un emendamento del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, che entrerà in vigore il 1 gennaio 1996. A partire da questa data la voce 3822 comprenderà i reattivi per la diagnostica presenti su qualsiasi supporto.

    19 Infine, il governo del Regno Unito si limita a rilevare che le autorità doganali di detto Stato membro, contrariamente a quanto inizialmente avevano comunicato alla Techmeda, le hanno in seguito reso noto che i corredi in esame dovevano essere classificati nella voce 4823. Esso aggiunge che tale classificazione deve essere applicata fino alla modifica della nomenclatura combinata.

    20 L' interpretazione suggerita dalla Commissione, applicata dall' Oberfinanzdirektion di Colonia e adottata infine dalle autorità doganali del Regno Unito, dev' essere accolta.

    21 Innanzitutto è certo ° e del resto è pacifico ° che non vi è una voce specifica per un assortimento quale il corredo di cui trattasi.

    22 In secondo luogo, la cartina reagente è l' articolo che conferisce la caratteristica essenziale all' assortimento costituito dal corredo in esame.

    23 Infine, dagli accertamenti compiuti dal giudice a quo risulta che solo la carta impregnata di reattivo ed incollata su un supporto plastico consente, attraverso una reazione cromatica, di determinare il tasso di colesterolo nel sangue depositato sulla cartina reagente. Il tessuto sovrapposto alla carta incollata funge solo da filtro: esso consente la lettura dell' esame di cui trattasi, perché trattiene i componenti cellulari del sangue, ed in particolare i globuli rossi, i quali, se entrassero in contatto con la carta reattiva, impedirebbero all' utente di constatare la colorazione della carta.

    24 Ne discende che, a norma della regola generale 3 b) per l' interpretazione della nomenclatura combinata, la classificazione doganale del corredo dipende dalla classificazione della carta impregnata di reattivo e non, come sostiene la Techmeda, da quella del tessuto filtrante.

    25 Orbene, come osserva la Commissione, dalla lettura delle note 1 c) e 1 d) relative al capitolo 48 della nomenclatura combinata emerge che le carte impregnate non appartenenti a detto capitolo sono state espressamente menzionate. Ciò non è avvenuto per la carta impregnata di reattivi.

    26 Inoltre, la voce 3822 menziona solo i reattivi composti per la diagnostica o da laboratorio e non le carte o gli altri materiali impregnati di tali reattivi.

    27 Ne consegue che le carte impregnate di reattivi che non siano state espressamente escluse dal capitolo 48 della nomenclatura combinata, né, a fortiori, comprese nella voce 3822 appartengono al capitolo 48. Tale interpretazione è del resto corroborata da una nota esplicativa del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, redatta dal consiglio di cooperazione doganale, la quale menziona, in un elenco che non è esaustivo, talune "carte reattive" tra le "carte impregnate" appartenenti al capitolo 48.

    28 Date le sue dimensioni e alla luce della nota 7 relativa al capitolo 48, una carta impregnata quale quella incollata sulla cartina reagente non può essere classificata nella voce 4811 e appartiene quindi, non potendosi considerare nessun' altra sottovoce, alla sottovoce residuale 4823 90 90.

    29 Infine, il fatto che la nomenclatura combinata debba essere modificata prossimamente, conformemente a un emendamento del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, adottato dal consiglio di cooperazione doganale su proposta della Commissione, non è atto a inficiare l' interpretazione della classificazione doganale all' epoca dei fatti della causa principale, ma tende invece a corroborare siffatta interpretazione.

    30 Anche se la Comunità non è vincolata dai lavori preparatori di detto emendamento, svoltisi in seno al comitato per il sistema armonizzato del consiglio di cooperazione doganale, si deve sottolineare che in detti lavori si è giunti alla conclusione che le carte impregnate di reattivi composti per la diagnostica o da laboratorio appartenevano al capitolo 48 del sistema armonizzato. In base a questo elemento, il consiglio di cooperazione doganale ha deciso infine di modificare il testo stesso della voce 3822 in modo da raggruppare in detta voce i reattivi per la diagnostica o da laboratorio diversi da quelli delle voci nn. 3002 e 3006, compresi quelli presentati su un supporto quale la carta.

    31 Conseguentemente, le questioni pregiudiziali sollevate dal Bundesfinanzhof devono essere risolte come segue: la nomenclatura combinata in vigore nel 1991, istituita con il regolamento n. 2472/90, dev' essere interpretata nel senso che un assortimento di articoli confezionato per la vendita al dettaglio allo scopo di determinare il tasso di colesterolo nel plasma sanguigno, avente le caratteristiche del "Chemcard Cholesteroltest", dev' essere classificato nella sottovoce 4823 90 90.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    32 Le spese sostenute dal governo britannico e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Bundesfinanzhof con ordinanza 8 giugno 1993, dichiara:

    La nomenclatura combinata in vigore nel 1991, istituita con il regolamento (CEE) della Commissione 31 luglio 1990, n. 2472, che modifica l' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, dev' essere interpretata nel senso che un assortimento di articoli confezionato per la vendita al dettaglio allo scopo di determinare il tasso di colesterolo nel plasma sanguigno, avente le caratteristiche del "Chemcard Cholesteroltest", dev' essere classificato nella sottovoce 4823 90 90.

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