Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 61993CJ0308

    Sentenza della Corte del 30 aprile 1996.
    Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank contro J.M. Cabanis-Issarte.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale: Centrale Raad van Beroep - Paesi Bassi.
    Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione vecchiaia volontaria - Coniuge superstite di un lavoratore - Parità di trattamento.
    Causa C-308/93.

    Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-02097

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:169

    61993J0308

    Sentenza della Corte del 30 aprile 1996. - Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank contro J.M. Cabanis-Issarte. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Centrale Raad van Beroep - Paesi Bassi. - Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione vecchiaia volontaria - Coniuge superstite di un lavoratore - Parità di trattamento. - Causa C-308/93.

    raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-02097


    Massima
    Parti
    Motivazione della sentenza
    Decisione relativa alle spese
    Dispositivo

    Parole chiave


    ++++

    1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Normativa comunitaria ° Sfera di applicazione ratione personae ° Familiari del lavoratore ° Distinzione tra diritti propri e diritti derivati ° Non pertinenza ° Diritto alla parità di trattamento nell' applicazione della normativa nazionale

    (Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 2, n. 1, e 3, n. 1)

    2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti ° Parità di trattamento ° Familiari del lavoratore ° Discriminazione nei confronti del coniuge superstite in materia di assicurazione volontaria ° Inammissibilità ° Interpretazione che non può essere fatta valere per rimettere in discussione situazioni definite prima del 30 aprile 1996

    (Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 2, n. 1, e 3, n. 1)

    Massima


    1. L' art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che delimita la sfera di applicazione ratione personae dello stesso, considera due categorie nettamente distinte di soggetti: i lavoratori, da un lato, e i loro familiari e superstiti, dall' altro. I primi, per rientrare nella disciplina del regolamento, devono essere cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno Stato membro; per contro, non sono prescritti requisiti di cittadinanza per i familiari o i superstiti dei lavoratori, cittadini comunitari, perché il regolamento sia applicabile nei loro confronti.

    La distinzione tra lavoratori e loro familiari o superstiti determina l' applicabilità ratione personae di numerose disposizioni del regolamento n. 1408/71, talune delle quali si applicano esclusivamente ai lavoratori. E' questo il caso, ad esempio, degli artt. 67-71.

    Così, il coniuge di un lavoratore comunitario non può avvalersi della sua qualità di familiare del lavoratore stesso per chiedere di fruire delle disposizioni degli artt. 67-71 del regolamento n. 1408/71, le quali hanno ad oggetto principale solo il coordinamento dei diritti alle prestazioni di disoccupazione erogate, in forza delle leggi nazionali degli Stati membri, ai lavoratori subordinati cittadini di uno Stato membro e non ai loro familiari. Tale era il caso della sentenza 23 novembre 1976, causa 40/76, Kermaschek.

    Per contro, l' art. 3, n. 1, riconosce, "fatte salve le disposizioni particolari del (...) regolamento", alle "persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri" e alle quali si applicano le disposizioni del regolamento n. 1408/71, il beneficio della parità di trattamento nell' applicazione delle normative degli Stati membri in materia di previdenza sociale, senza operare distinzioni a seconda che la persona interessata sia un lavoratore, un familiare o un superstite di un lavoratore.

    Di conseguenza, l' impossibilità, per il coniuge di un lavoratore che, dopo aver accompagnato quest' ultimo in un altro Stato membro, decidesse di tornare nello Stato di origine assieme a detto lavoratore o dopo il decesso di questo, di avvalersi del principio della parità di trattamento per ottenere talune prestazioni previste dalla normativa dello Stato membro nel quale il lavoratore è stato occupato da ultimo avrebbe ripercussioni negative sulla libera circolazione dei lavoratori, nell' ambito della quale si inserisce la normativa comunitaria relativa al coordinamento delle leggi nazionali in materia previdenziale. Contrasterebbe infatti con lo scopo e con lo spirito di detta normativa il privare il coniuge o il superstite di un lavoratore migrante del beneficio del principio di non discriminazione per la liquidazione di prestazioni di vecchiaia alle quali avrebbe avuto diritto, in condizioni di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali, se fosse rimasto nello Stato ospitante.

    Inoltre, la distinzione fra diritti propri e diritti derivati, richiamata dalla Corte nella citata sentenza Kermaschek, può avere la conseguenza di compromettere l' esigenza fondamentale dell' ordinamento giuridico comunitario costituita dall' uniformità d' applicazione delle norme comunitarie, subordinando l' applicabilità di queste nei confronti dei singoli alla qualifica di diritto proprio o di diritto derivato contemplata dalla normativa nazionale disciplinante le prestazioni di cui trattasi, con riguardo alle particolarità del regime previdenziale nazionale.

    Non è quindi possibile, partendo dalla distinzione operata dai diversi sistemi nazionali di previdenza sociale tra diritti propri e diritti derivati ° distinzione che varia da uno Stato membro all' altro e che l' evoluzione dei sistemi stessi tende ad attenuare ° definire in maniera più o meno restrittiva la portata del principio di parità di trattamento quando si tratti di applicarlo ai familiari del lavoratore. Si deve invece considerare, tenuto conto, al tempo stesso, dello scopo e dello spirito della normativa comunitaria in materia di previdenza sociale e della necessità di applicarla in maniera uniforme, che, al di fuori dei casi in cui risulta dal regolamento n. 1408/71 che si tratta di una prestazione di cui il solo lavoratore può beneficiare su una base non discriminatoria, ai familiari del lavoratore deve applicarsi la normativa previdenziale dello Stato ospitante a parità di condizioni con i cittadini di quest' ultimo.

    2. Gli artt. 2 e 3 del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati nel senso che possono essere fatti valere dal coniuge superstite di un lavoratore migrante ai fini della determinazione della percentuale di contribuzione relativa a un periodo di assicurazione volontaria compiuto in base al regime di pensioni di vecchiaia dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore ha svolto la sua attività.

    Il coniuge che contribuisce volontariamente a un regime di pensioni di vecchiaia nello Stato membro in cui, a causa dell' attività del lavoratore, ha già costituito diritti a pensione che intende integrare, è infatti tutelato dalla normativa comunitaria relativa alla libera circolazione dei lavoratori e, in particolare, dal principio della parità di trattamento in materia di previdenza sociale enunciato dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71.

    Tuttavia, in base a considerazioni imperative di certezza del diritto che ostano a che siano rimesse in discussione situazioni giuridiche che sono state definitivamente liquidate conformemente alla costante giurisprudenza precedente della Corte, questa interpretazione degli artt. 2, n. 1, e 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che si allontana da quella precedentemente seguita dalla Corte, non può essere fatta valere a sostegno di rivendicazioni riguardanti prestazioni relative a periodi anteriori al 30 aprile 1996, data della sentenza in cui essa è formulata, fatta eccezione per coloro che, prima della stessa data, abbiano proposto un ricorso giurisdizionale o esperito un rimedio equivalente.

    Parti


    Nel procedimento C-308/93,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CE, dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi), nella causa dinanzi ad esso pendente tra

    Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank

    e

    J.M. Cabanis-Issarte

    domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6),

    LA CORTE,

    composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, D.A.O. Edward, J.-P. Puissochet e G. Hirsch, presidenti di sezione, G.F. Mancini, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.L. Murray, P. Jann, H. Ragnemalm e M. Wathelet (giudice relatore), giudici,

    avvocato generale: G. Tesauro

    cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

    viste le osservazioni scritte presentate:

    ° per la Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, dall' avv. E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam,

    ° per il governo olandese, dal signor A. Bos, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,

    ° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori D. Gouloussis, consigliere giuridico, e B.J. Drijber, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

    vista la relazione d' udienza,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 21 settembre 1994,

    vista l' ordinanza 27 giugno 1995, che dispone la riapertura della fase orale,

    considerate le risposte fornite ai quesiti scritti posti dalla Corte:

    ° per la Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, dall' avv. E.H. Pijnacker Hordijk,

    ° per il governo olandese, dal signor A. Bos,

    ° per il governo tedesco, dal signor B. Kloke, Oberregierungsrat presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agente,

    ° per il governo francese, dal signor M. Perrin de Brichambaut, direttore della direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, dalla signora Catherine de Salins, vicedirettore presso la direzione affari giuridici dello stesso ministero, e dal signor C. Chavance, segretario per gli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità di agenti,

    ° per il governo austriaco, dalla signora Stix-Hackl, Legationsraetin presso il ministero federale degli Affari esteri, in qualità di agente,

    ° per il governo del Regno Unito, dall' avv. M. S. Braviner, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistito dall' avv. P. Watson, barrister,

    ° per la Commissione, dal signor B.J. Drijber,

    sentite le osservazioni orali della Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank, rappresentata dall' avv. E.H. Pijnacker Hordijk, del governo olandese, rappresentato dal signor M.A. Fierstra, consigliere giuridico aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo francese, rappresentato dai signori C. Chavance e J.-F. Dobelle, direttore aggiunto presso la direzione affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del Regno Unito, rappresentato dai signori M.S. Braviner e P. Watson, e della Commissione, rappresentata dai signori D. Gouloussis e B.J. Drijber, all' udienza del 22 novembre 1995,

    sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 29 febbraio 1996,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    Motivazione della sentenza


    1 Con sentenza 3 giugno 1993, pervenuta in cancelleria il 7 giugno successivo, il Centrale Raad van Beroep ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, diverse questioni pregiudiziali relative all' interpretazione degli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6; in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71").

    2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra la signora Cabanis-Issarte e la Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank (direzione della cassa di previdenza sociale, in prosieguo: la "SVB") avente ad oggetto la fissazione della percentuale di contribuzione relativa a un periodo di assicurazione volontaria compiuto sulla base dell' Algemene Ouderdomswet (legge olandese recante regime generale delle pensioni di vecchiaia, in prosieguo: l' "AOW").

    3 La signora Cabanis-Issarte, cittadina francese, è coniuge superstite di un lavoratore migrante, anch' egli cittadino francese. La coppia si era stabilita nei Paesi Bassi nel novembre 1948, a causa dell' attività professionale del marito. Nell' ottobre 1960 i coniugi ritornavano in Francia. Nel novembre 1963 essi si stabilivano nuovamente nei Paesi Bassi, dove risiedevano fino al luglio 1969, anno nel quale il signor Cabanis compiva l' età pensionabile. A quella data i coniugi rientravano definitivamente in Francia, dove il signor Cabanis decedeva nell' ottobre 1977.

    4 Dal 1 gennaio 1957, data di entrata in vigore dell' AOW, fino all' ottobre 1960, la signora Cabanis-Issarte era "assicurata obbligatoria", in forza dell' AOW, per il fatto di risiedere nel territorio olandese. Nel periodo del soggiorno dei coniugi in Francia, dal 20 ottobre 1960 al 12 novembre 1963, la signora Cabanis-Issarte era assicurata in base all' AOW a motivo dei contributi volontari versati dal coniuge. Essa riacquistava in seguito la qualità di "assicurata obbligatoria" ai sensi dell' AOW, come residente nei Paesi Bassi, fino al suo ritorno definitivo in Francia, il 15 luglio 1969.

    5 Per il periodo anteriore all' entrata in vigore dell' AOW, dal 23 novembre 1948 al 31 dicembre 1956, la signora Cabanis-Issarte era assicurata ai sensi della normativa olandese, in base al combinato disposto delle norme transitorie dell' AOW e dell' allegato V, lett. H, del regolamento n. 1408/71, come adattato dall' Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Danimarca, dell' Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e agli adattamenti dei Trattati (GU 1972, L 73, pag. 14).

    6 L' allegato V, lett. H, punto 2, lett. a), c) ed e), conteneva infatti diverse disposizioni di assimilazione che consentivano una tale copertura. Tali disposizioni recitavano:

    "a) Sono considerati periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione olandese relativa all' assicurazione vecchiaia generalizzata anche i periodi anteriori al 1 gennaio 1957, durante i quali il beneficiario che non soddisfa alle condizioni che gli consentirebbero di ottenere l' equiparazione di tali periodi ai periodi di assicurazione ha risieduto nel territorio dei Paesi Bassi dopo l' età di 15 anni compiuti, o durante i quali, pur risiedendo nel territorio di un altro Stato membro, ha svolto un' attività subordinata nei Paesi Bassi per un datore di lavoro stabilito in questo paese;

    (...)

    c) per quanto riguarda la donna coniugata, il cui marito ha diritto a una pensione in virtù della legislazione olandese sull' assicurazione vecchiaia generalizzata, sono presi in considerazione come periodi di assicurazione anche i periodi del matrimonio precedenti la data alla quale l' interessata ha raggiunto l' età di 65 anni compiuti e durante i quali ha risieduto nel territorio di uno o più Stati membri, sempreché tali periodi coincidano con i periodi di assicurazione compiuti dal marito sotto detta legislazione e con quelli da prendere in considerazione ai sensi della lettera a);

    (...)

    e) per quanto riguarda la donna che era coniugata ed il cui marito era soggetto alla legislazione olandese sull' assicurazione vecchiaia o che è considerato aver compiuto periodi di assicurazione ai sensi della lettera a), sono applicabili 'mutatis mutandis' le disposizioni delle due lettere che precedono;

    (...)".

    7 Dal momento del pensionamento, nel febbraio 1969, fino al suo decesso, nell' ottobre 1977, il signor Cabanis ha percepito una "pensione per persona coniugata", calcolata in funzione dei periodi di assicurazione sopra considerati maturati da entrambi i coniugi. Nel corso di detto periodo la signora Cabanis-Issarte, che ha compiuto 65 anni nel maggio 1974, non aveva diritto a una pensione in base all' AOW a titolo personale, poiché la sua tutela di donna coniugata, secondo il regime allora vigente, era assicurata esclusivamente dalla pensione versata a suo marito.

    8 Per contro, a seguito del decesso del coniuge, la signora Cabanis-Issarte ha potuto fruire, dal 1 aprile 1978, di un diritto autonomo a una "pensione per persona non coniugata" ai sensi dell' AOW. La SVB ha ridotto tale pensione di un importo corrispondente ai 29 anni durante i quali la signora Cabanis-Issarte non era stata assicurata in base a tale regime, vale a dire il periodo decorrente dal compimento del suo 15 anno di età (13 maggio 1924) fino alla data del primo stabilimento dei coniugi nei Paesi Bassi (23 novembre 1948) e il periodo decorrente dal giorno del rientro definitivo in Francia (15 luglio 1969) fino al suo 65 compleanno (13 maggio 1974).

    9 In relazione a quest' ultimo periodo la SVB ha proposto alla signora Cabanis-Issarte di versare contributi volontari. Con decisione 7 luglio 1980, la SVB ha fissato l' importo dei contributi relativo a questa assicurazione volontaria alla percentuale massima, conformemente all' art. 2, n. 1, del regio decreto 24 febbraio 1961 (Stb. 56), che così dispone:

    "per ogni anno civile completo compreso nel periodo considerato, il contributo è pari all' importo massimo esigibile da un assicurato ai sensi dell' Algemene Ouderdomswet nell' anno considerato".

    10 Questa disposizione non è tuttavia applicabile al cittadino olandese per il quale il contributo dovuto, secondo l' art. 2, secondo comma, del regio decreto del 1961, è inferiore in quanto

    "ammonta, per ogni anno civile completo compreso nel periodo considerato e per il quale l' assicurato può dimostrare, in modo ritenuto soddisfacente dalla Sociale Verzekeringsbank, di dovere un contributo minore, a una percentuale del reddito percepito nel corso dell' anno civile in questione identica alla percentuale applicata per lo stesso anno in base all' articolo 28 dell' Algemene Ouderdomswet; tale percentuale non può tuttavia essere inferiore al 5% dell' importo massimo dovuto da un assicurato in base a detta legge durante l' anno in questione".

    11 L' art. 3 del regio decreto 22 dicembre 1971 (Stb. 798) contiene disposizioni analoghe a quelle ora citate, con una sola differenza dovuta al fatto che quest' ultimo decreto fa riferimento anche all' Algemene Weduwen- en Wezenwet (legge olandese relativa al regime generale di assicurazione per le vedove e gli orfani).

    12 La signora Cabanis-Issarte ha proposto un ricorso dinanzi al Raad van Beroep di Amsterdam contro la decisione della SVB che ha fissato alla percentuale massima l' importo dei contributi da versare a titolo di assicurazione volontaria.

    13 Con sentenza 2 febbraio 1987, il Raad van Beroep di Amsterdam ha dichiarato fondato il ricorso. Esso ha considerato, segnatamente, che "il regolamento (CEE) n. 1408/71 è applicabile alla ricorrente in forza dell' art. 2 e che, in base all' art. 3 di questo regolamento, la stessa ricorrente è ammessa a fruire della normativa relativa al pagamento volontario del contributo alle stesse condizioni dei cittadini olandesi".

    14 A tenore dell' art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, le disposizioni di questo si applicano "ai lavoratori (...) che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno o più Stati membri (...) nonché ai loro familiari e ai loro superstiti".

    15 L' art. 3, n. 1, dispone che "le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del (...) regolamento, sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del (...) regolamento".

    16 La SVB ha proposto appello contro detta sentenza dinanzi al Centrale Raad van Beroep. Quest' ultimo ritiene in particolare che, se una persona come la signora Cabanis-Issarte avesse risieduto nei Paesi Bassi nel periodo dal 15 luglio 1969 al 13 maggio 1974, sarebbe stata assicurata obbligatoriamente come residente e che, a differenza dell' assicurazione facoltativa, il contributo non sarebbe stato fissato alla percentuale massima.

    17 Essendo in dubbio sul contenuto dei diritti che la signora Cabanis-Issarte può far valere in base al regolamento n. 1408/71, il Centrale Raad van Beroep ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    "1) Se, in casi come quello di specie, in virtù dell' art. 2 del regolamento (CEE) n. 1408/71, questo stesso regolamento, e, con esso, il principio della parità di trattamento ivi sancito nell' art. 3, sia applicabile ad un soggetto quale l' appellata:

    a) per il fatto che debba considerarsi avente diritto in virtù del punto 2a, dell' allegato V, lett. H, di detto regolamento (secondo la numerazione con la quale detto allegato era contrassegnato al momento della controversa decisione);

    b) per il fatto che debba considerarsi familiare ovvero (da ultimo) superstite, ai sensi dell' art. 2 di detto regolamento in base alla circostanza che, in virtù dell' art. 9 del regio decreto 24 febbraio 1961, all' epoca vigente, è stata (co)assicurata sulla base del pagamento dei contributi ai sensi dell' assicurazione volontaria da parte del defunto coniuge (per il periodo 20 ottobre 1960 - 12 novembre 1963);

    c) per il fatto che debba considerarsi familiare ovvero superstite, dovendosi dichiarare che per il periodo da ultimo menzionato, ma anche oltre di esso, sia a lei applicabile il combinato disposto degli artt. 2e e 2c del predetto allegato.

    2) Se in casi come quello di specie si possa affermare che i vantaggi della previdenza sociale sono andati perduti in conseguenza dell' esercizio del diritto di libera circolazione, cosicché l' obiettivo degli artt. 48-51 del Trattato CEE non è stato conseguito e, ove le cose stiano così, quali debbano essere le conseguenze per il requisito di cittadinanza qui controverso ai fini della riduzione dei contributi".

    Sulla prima questione

    18 Con la prima questione, il giudice di rinvio domanda in sostanza se gli artt. 2 e 3 del regolamento n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che possono essere fatti valere dal coniuge superstite di un lavoratore migrante ai fini della determinazione della percentuale di contribuzione relativa a un periodo di assicurazione volontaria compiuto in base al regime di pensioni di vecchiaia dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore ha svolto la sua attività.

    19 Secondo una costante giurisprudenza che data dalla sentenza 23 novembre 1976, causa 40/76, Kermaschek (Racc. pag. 1669), i familiari di un lavoratore possono far valere, ai sensi dell' art. 2 del regolamento n. 1408/71, unicamente i diritti derivati, cioè acquisiti nella loro qualità di familiari di un lavoratore.

    20 La SVB, i governi degli Stati membri che hanno presentato osservazioni e la Commissione concordano nel ritenere che, alla luce di questa giurisprudenza, il coniuge superstite di un lavoratore migrante non può avvalersi dell' art. 3 del regolamento n. 1408/71 per la fissazione della percentuale di contribuzione relativa a un periodo di assicurazione volontaria da compiere per essere ammesso a fruire di una pensione di vecchiaia, poiché il diritto a tale prestazione non costituirebbe un diritto derivato, acquisito in qualità di familiare o di superstite di un lavoratore, bensì un diritto proprio, acquisito indipendentemente da qualsiasi relazione familiare con un lavoratore.

    21 A questo proposito, si deve rammentare che l' art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, che ne delimita la sfera di applicazione ratione personae, considera due categorie nettamente distinte di soggetti: i lavoratori, da un lato, e i loro familiari e superstiti, dall' altro. I primi, per rientrare nella disciplina del regolamento, devono essere cittadini di uno Stato membro oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno Stato membro; per contro, non sono prescritti requisiti di cittadinanza per i familiari o i superstiti dei lavoratori, cittadini comunitari, perché il regolamento sia loro applicabile.

    22 La distinzione tra lavoratori e loro familiari o superstiti determina l' applicabilità personale di numerose disposizioni del regolamento n. 1408/71, talune delle quali si applicano esclusivamente ai lavoratori.

    23 Così, il coniuge di un lavoratore comunitario non può avvalersi della sua qualità di familiare del lavoratore stesso per chiedere di fruire delle disposizioni degli artt. 67 - 71 del regolamento n. 1408/71, le quali hanno ad oggetto principale solo il coordinamento dei diritti alle prestazioni di disoccupazione erogate, in forza delle leggi nazionali degli Stati membri, ai lavoratori subordinati cittadini di uno Stato membro e non ai loro familiari.

    24 Tale era il caso della citata sentenza Kermaschek. La signora Kermaschek, di nazionalità iugoslava, chiedeva di fruire delle disposizioni del regolamento n. 1408/71 relative alla totalizzazione dei periodi di assicurazione o di occupazione per l' acquisto del diritto alle prestazioni di disoccupazione. Essa non poteva avvalersi a tale scopo della sua qualità di lavoratrice in Germania, essendo cittadina di un paese terzo. Tanto meno poteva avvalersi della sua qualità di coniuge di un cittadino tedesco, poiché le disposizioni comunitarie di cui si trattava si applicavano esclusivamente ai lavoratori.

    25 Il caso sottoposto al giudice di rinvio nel caso di specie è diverso. Infatti, la signora Cabanis-Issarte ha chiesto di poter fruire del principio della parità di trattamento, previsto all' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71, per la determinazione della percentuale di contribuzione relativa a un periodo di assicurazione volontaria compiuto in base alla normativa olandese e destinato a completare un periodo di assicurazione obbligatoria compiuto in base alla stessa normativa.

    26 Ora, si deve rilevare che l' art. 3, n. 1, riconosce, "fatte salve le disposizioni particolari del (...) regolamento", alle "persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri" e alle quali si applicano le disposizioni del regolamento n. 1408/71, il beneficio della parità di trattamento nell' applicazione delle normative degli Stati membri in materia di previdenza sociale, senza operare distinzioni a seconda che la persona interessata sia un lavoratore, un familiare o un superstite di un lavoratore. Si deve aggiungere che, in ogni caso, ogni deroga alla parità di trattamento fondata su una delle disposizioni del regolamento cui fa riferimento l' art. 3, n. 1, dev' essere obiettivamente giustificata, altrimenti il principio fondamentale di non discriminazione enunciato all' art. 3, n. 1, nel settore della previdenza sociale sarebbe svuotato della sua sostanza.

    27 A questo proposito è pacifico, anzitutto, che, in quanto coniuge superstite di un lavoratore migrante, la signora Cabanis-Issarte, in base all' art. 2, n. 1, del regolamento n. 1408/71, rientra nella sfera di applicazione ratione personae dello stesso; inoltre, che la pensione di vecchiaia erogatale dalla SVB rientra nel settore "vecchiaia" contemplato dall' art. 4, n. 1, lett. c), del regolamento n. 1408/71; infine, che nessuna disposizione del regolamento, e in particolare del titolo III, capitolo 3, "Vecchiaia e morte (pensioni)", che contiene disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni, esclude l' applicazione dell' art. 3, n. 1, in materia di condizioni per l' attribuzione, al coniuge superstite di un lavoratore, di una pensione di vecchiaia basata su contributi volontari.

    28 Deriva da quanto sopra esposto che nel caso della signora Cabanis-Issarte sussistono i presupposti per l' applicazione dell' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 nei suoi confronti.

    29 Tuttavia, si deve ricordare che, in varie sentenze posteriori alla citata sentenza Kermaschek, la Corte ° senza accertare previamente l' esistenza di disposizioni particolari del regolamento che ostassero all' applicazione dell' art. 3, n. 1 ° ha considerato che un familiare di un lavoratore migrante non poteva far valere gli artt. 2 e 3 del regolamento n. 1408/71 per esigere, in condizioni di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali, una prestazione previdenziale prevista dalla normativa dello Stato ospitante perché questa era attribuita in forza di un diritto proprio e non a motivo della qualità di familiare di un lavoratore (v. sentenze 6 giugno 1985, causa 157/84, Frascogna, Racc. pag. 1739; 20 giugno 1985, causa 94/84, Deak, Racc. pag. 1873; 17 dicembre 1987, causa 147/87, Zaoui, Racc. pag. 5511; 8 luglio 1992, causa C-243/91, Taghavi, Racc. pag. I-4401, e 27 maggio 1993, causa C-310/91, Schmid, Racc. pag. I-3011).

    30 Orbene, l' impossibilità, per il coniuge di un lavoratore che, dopo aver accompagnato quest' ultimo in un altro Stato membro, decidesse di tornare nello Stato di origine assieme a detto lavoratore o dopo il decesso di questo, di avvalersi del principio della parità di trattamento per ottenere talune prestazioni previste dalla normativa dello Stato membro nel quale il lavoratore è stato occupato da ultimo avrebbe ripercussioni negative sulla libera circolazione dei lavoratori, nell' ambito della quale si inserisce la normativa comunitaria relativa al coordinamento delle leggi nazionali in materia previdenziale. Contrasterebbe infatti con lo scopo e con lo spirito di detta normativa il privare il coniuge o il superstite di un lavoratore migrante del beneficio del principio di non discriminazione per la liquidazione di prestazioni di vecchiaia alle quali avrebbe avuto diritto, in condizioni di parità di trattamento rispetto ai cittadini nazionali, se fosse rimasto nello Stato ospitante.

    31 Inoltre, si deve considerare che la distinzione fra diritti propri e diritti derivati, operata dalla Corte nelle sentenze citate sopra, nel punto 29, può avere la conseguenza di compromettere l' esigenza fondamentale dell' ordinamento giuridico comunitario costituita dall' uniformità dell' applicazione delle norme comunitarie, subordinando l' applicabilità di queste nei confronti dei singoli alla qualifica di diritto proprio o di diritto derivato contemplata dalla normativa nazionale disciplinante le prestazioni di cui trattasi in relazione alle particolarità del regime previdenziale nazionale.

    32 Tali particolarità possono far sì che, ai fini dell' attribuzione di una pensione di vecchiaia ai sensi della normativa di un solo Stato membro, i diritti a pensione costituiti nel corso dei periodi di assicurazione o di residenza presi in considerazione per il calcolo della pensione siano qualificati diritti propri o diritti derivati a seconda del periodo considerato. Come sottolinea l' avvocato generale nel paragrafo 15 delle sue conclusioni del 29 febbraio 1996, ciò accade nel caso della signora Cabanis-Issarte, la quale, in base alla normativa olandese, ha beneficiato, rispetto a taluni periodi di assicurazione, dell' acquisizione di diritti a pensione in qualità di familiare di lavoratore migrante e, rispetto ad altri periodi, in quanto diritto proprio.

    33 Occorre aggiungere che tale distinzione fra diritti propri e diritti derivati tende ad attenuarsi nei regimi previdenziali nazionali, come rileva la Commissione, in conseguenza di un' evoluzione verso l' universalizzazione della tutela previdenziale.

    34 Pertanto, la considerazione che, se si applicasse la distinzione fra diritti propri e diritti derivati, il coniuge del lavoratore migrante resterebbe escluso dal beneficio del principio della parità di trattamento induce la Corte a limitare la portata della giurisprudenza derivante dalla sentenza Kermaschek alle sole circostanze descritte sopra, nei punti 23 e 24.

    35 Per giustificare nondimeno l' applicazione, nella fattispecie, della distinzione fra diritti propri e diritti derivati, la SVB e i governi che hanno presentato osservazioni sostengono, in sostanza, che tale distinzione, che consente di delimitare l' estensione dei diritti che i lavoratori e, rispettivamente, i loro familiari possono far valere in base al regolamento n. 1408/71, scaturisce dal principio della libera circolazione dei lavoratori, il quale riguarda in primo luogo le persone che esercitano o hanno esercitato un' attività economica e dal cui status derivano i diritti riconosciuti dal diritto comunitario ai loro familiari.

    36 Il governo olandese osserva, in particolare, che non solo la signora Cabanis-Issarte non ha mai lavorato nello Stato competente, ma inoltre i diritti a prestazione di cui trattasi si riferiscono ad un periodo durante il quale l' interessata nemmeno risiedeva nel territorio di detto Stato.

    37 Questa argomentazione non può essere accolta.

    38 Anzitutto, la libertà di circolazione dei lavoratori, garantita dall' art. 48 del Trattato, implica il diritto all' integrazione nello Stato ospitante, specialmente per la famiglia del lavoratore, allo scopo di evitare ripercussioni negative su detta libertà che altrimenti si produrrebbero. A questo proposito va rilevato che il beneficio della parità di trattamento, segnatamente in materia di vantaggi sociali, prevista dall' art. 7, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all' interno della Comunità (GU L 257, pag. 2), e riconosciuta da una costante giurisprudenza a favore dei familiari del lavoratore, persegue lo stesso obiettivo e costituisce un importante fattore d' integrazione nello Stato ospitante.

    39 Inoltre, per quanto riguarda l' applicazione delle normative previdenziali nazionali ai lavoratori e ai loro familiari, l' art. 51 del Trattato ha affidato al Consiglio il compito di adottare, in tale materia, le misure necessarie per l' instaurazione della libera circolazione dei lavoratori (v., in particolare, sentenze 26 ottobre 1995, causa C-481/93, Moscato, Racc. pag. I-3525, punto 27, e C-482/93, Klaus, Racc. pag. I-3551, punto 21).

    40 A tale scopo il regolamento n. 1408/71 contiene talune disposizioni destinate, segnatamente, ad evitare, secondo tecniche e modalità variabili in funzione del settore previdenziale considerato, che un lavoratore che abbia esercitato il suo diritto di libera circolazione e che decida, dopo aver compiuto l' età pensionabile, di tornare nel suo paese d' origine e i familiari di detto lavoratore siano privati di vantaggi previdenziali che sarebbero spettati loro se fossero rimasti nell' ultimo Stato di occupazione.

    41 Nella fattispecie è assodato che la signora Cabanis-Issarte, cittadina francese, non ha mai lavorato ed ha vissuto accanto al marito durante tutta la carriera lavorativa da questi compiuta nei Paesi Bassi. A motivo dell' esercizio del diritto di libera circolazione da parte del marito, quindi, essa ha avuto il diritto di stabilirsi con lui nel territorio olandese e, di conseguenza, ha potuto costituirsi diritti a pensione ai sensi della normativa olandese, relativamente sia ai periodi di residenza nei Paesi Bassi sia ai periodi di residenza in Francia, grazie all' assicurazione volontaria del marito o ad un' assicurazione volontaria personale.

    42 A questo riguardo è manifesto che nella fattispecie il controverso periodo di assicurazione volontaria è necessariamente destinato ad integrare i periodi di assicurazione obbligatoria che la signora Cabanis-Issarte aveva compiuto nei Paesi Bassi poiché risiedeva colà accanto al marito, lavoratore migrante.

    43 Da quanto precede deriva che, contrariamente a quanto sostenuto segnatamente dalla SVB e dal governo olandese, la situazione della signora Cabanis-Issarte, in relazione al periodo di assicurazione volontaria per la cui costituzione la SVB le nega le stesse riduzioni contributive concesse ai cittadini olandesi, rientra nella sfera d' applicazione delle norme comunitarie relative alla libera circolazione dei lavoratori e, in particolare, del divieto di discriminazione in materia previdenziale, sancito dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 1408/71 per quanto riguarda sia i lavoratori sia i loro familiari.

    44 Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la prima questione va risolta dichiarando che gli artt. 2 e 3 del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretati nel senso che possono essere fatti valere dal coniuge superstite di un lavoratore migrante ai fini della determinazione della percentuale di contribuzione relativa a un periodo di assicurazione volontaria compiuto in base al regime di pensioni di vecchiaia dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore ha svolto la sua attività.

    Sula seconda questione

    45 Considerata la soluzione fornita alla prima questione, non occorre né esaminare né risolvere la seconda questione.

    Sugli effetti di questa sentenza nel tempo

    46 Sia la SVB sia i governi degli Stati membri che hanno presentato osservazioni alla Corte ritengono che, nell' ipotesi in cui la Corte modificasse la giurisprudenza Kermaschek, occorrerebbe limitare nel tempo gli effetti della presente sentenza. A tale proposito essi hanno fatto notare essenzialmente le gravi conseguenze che la sentenza avrebbe per il finanziamento dei regimi previdenziali nonché il carattere radicale del cambiamento di giurisprudenza operato.

    47 Anche se i governi degli Stati membri che hanno presentato osservazioni non sono stati in grado di valutare, nemmeno approssimativamente, le conseguenze economiche della soluzione fornita alla prima questione, considerazioni imperative di certezza del diritto ostano a che siano rimesse in discussione situazioni giuridiche che sono state definitivamente liquidate conformemente alla costante giurisprudenza precedente della Corte, di cui la presente sentenza limita la portata.

    48 Di conseguenza, si deve statuire nel senso che questa sentenza non può essere fatta valere a sostegno di rivendicazioni riguardanti prestazioni relative a periodi anteriori alla data della sua pronuncia, fatta eccezione per coloro che, prima della stessa data, abbiano proposto un ricorso giurisdizionale o esperito un rimedio equivalente.

    Decisione relativa alle spese


    Sulle spese

    49 Le spese sostenute dai governi olandese, tedesco, francese, austriaco e del Regno Unito e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

    Dispositivo


    Per questi motivi,

    LA CORTE,

    pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Centrale Raad van Beroep con sentenza 3 giugno 1993, dichiara:

    1) Gli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e non salariati, nonché ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001, devono essere interpretati nel senso che possono essere fatti valere dal coniuge superstite di un lavoratore migrante ai fini della determinazione della percentuale di contribuzione relativa a un periodo di assicurazione volontaria compiuto in base al regime di pensioni di vecchiaia dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore ha svolto la sua attività.

    2) La presente sentenza non può essere fatta valere a sostegno di rivendicazioni riguardanti prestazioni relative a periodi anteriori alla data della sua pronuncia, fatta eccezione per coloro che, prima della stessa data, abbiano proposto un ricorso giurisdizionale o esperito un rimedio equivalente.

    Top