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Document 61993CJ0268

Sentenza della Corte del 23 marzo 1994.
Commissione delle Comunità europee contro Regno di Spagna.
Inadempimento - Mancata trasposizione di una direttiva.
Causa C-268/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1994 I-00947

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:115

61993J0268

SENTENZA DELLA CORTE DEL 23 MARZO 1994. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DI SPAGNA. - INADEMPIMENTO - MANCATA TRASPOSIZIONE DI UNA DIRETTIVA. - CAUSA C-268/93.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-00947


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Stati membri - Obblighi - Attuazione delle direttive - Inadempimento - Giustificazione relativa al ritardo accumulato nella trasposizione di una precedente direttiva connessa - Inammissibilità

(Trattato CEE, art. 169)

Massima


Se la trasposizione di una direttiva da parte di uno Stato membro non è stata realizzata entro il termine stabilito, la censura di inadempimento formulata al riguardo dev' essere considerata fondata. La mancata trasposizione non può essere giustificata con il ritardo accumulato nell' attuazione di una direttiva precedente, connessa a quella di cui trattasi, che andava essa stessa recepita prima dello scadere del suddetto termine.

Parti


Nella causa C-268/93,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla signora Blanca Rodríguez Galindo, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna, rappresentato dai signori Alberto Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico e istituzionale comunitario, e Miguel Bravo-Ferrer Delgado, abogado del Estado, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 7 giugno 1988, 88/320/CEE, concernente l' ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (GU L 145, pag. 35), o non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarvisi, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, facente funzione di presidente, J.C. Moitinho de Almeida, D.A.O. Edward, presidenti di sezione, R. Joliet, F.A. Schockweiler, G.C. Rodríguez Iglesias, F. Grévisse, M. Zuleeg (relatore) e J.L. Murray, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: R. Grass

vista la relazione del giudice relatore,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 febbraio 1994,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 4 maggio 1993, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie alla trasposizione della direttiva del Consiglio 7 giugno 1988, 88/320/CEE, concernente l' ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (GU L 145, pag. 35), o non avendo adottato i provvedimenti necessari per conformarvisi, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CEE.

2 Ai termini dell' art. 9 della direttiva "gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 gennaio 1989" e "ne informano immediatamente la Commissione".

3 La Commissione deduce che il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del combinato disposto dell' art. 9 della direttiva e degli artt. 5 e 189, terzo comma, del Trattato.

4 Il Regno di Spagna non contesta che la direttiva 88/320 non è stata recepita entro il termine stabilito. Esso tuttavia sostiene che la trasposizione di questa direttiva è connessa a quella della direttiva 18 dicembre 1986, 87/18/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all' applicazione dei principi di buone prassi di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GU L 15, pag. 29), in quanto l' ispezione e la verifica rese obbligatorie dalla direttiva 88/320 sono basate sui principi stabiliti dalla direttiva 87/18. Quest' ultima è stata appena recepita nel diritto interno. La procedura che precede l' emanazione del regio decreto di attuazione della direttiva 88/320 dovrebbe perciò essere avviata quanto prima.

5 Al riguardo si deve osservare anzitutto che la direttiva 87/18 andava recepita al più tardi il 30 giugno 1988, vale a dire prima dello scadere del termine previsto per la trasposizione della direttiva 88/320. Il Regno di Spagna non può di conseguenza giustificare la mancata trasposizione di quest' ultima con il ritardo accumulato nell' attuazione della direttiva 87/18.

6 E' opportuno poi ricordare che, se la trasposizione di una direttiva non è stata realizzata entro il termine stabilito, la censura di inadempimento formulata al riguardo dev' essere considerata fondata.

7 Occorre pertanto dichiarare che, non avendo adottato entro il termine stabilito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva 88/320, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

8 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno di Spagna è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Non avendo adottato entro il termine stabilito tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per conformarsi alla direttiva del Consiglio 7 giugno 1988, 88/320/CEE, concernente l' ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio, il Regno di Spagna è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del Trattato CEE.

2) Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

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