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Document 61993CJ0063

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 febbraio 1996.
Fintan Duff, Liam Finlay, Thomas Julian, James Lyons, Catherine Moloney, Michael McCarthy, Patrick McCarthy, James O'Regan, Patrick O'Donovan contro Minister for Agriculture and Food e Attorney General.
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Supreme Court - Irlanda.
Prelievo supplementare sul latte - Quantitativi specifici di riferimento in base ad un piano di sviluppo - Obbligo o facoltà.
Causa C-63/93.

Raccolta della Giurisprudenza 1996 I-00569

ECLI identifier: ECLI:EU:C:1996:51

61993J0063

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 15 febbraio 1996. - Fintan Duff, Liam Finlay, Thomas Julian, James Lyons, Catherine Moloney, Michael McCarthy, Patrick McCarthy, James O'Regan, Patrick O'Donovan contro Minister for Agriculture and Food e Attorney General. - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Supreme Court - Irlanda. - Prelievo supplementare sul latte - Quantitativi specifici di riferimento in base ad un piano di sviluppo - Obbligo o facoltà. - Causa C-63/93.

raccolta della giurisprudenza 1996 pagina I-00569


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Prelievo supplementare sul latte ° Determinazione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo ° Modalità particolari a favore dei produttori che hanno sottoscritto un piano di sviluppo della produzione lattiera ° Obbligo degli Stati membri di concedere un quantitativo specifico di riferimento ° Insussistenza ° Potere discrezionale ° Limiti

[Regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, art. 3, punto 1; direttiva del Consiglio 72/159/CEE]

2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Latte e latticini ° Prelievo supplementare sul latte ° Determinazione dei quantitativi di riferimento esenti dal prelievo ° Produttori che hanno sottoscritto un piano di sviluppo della produzione lattiera ° Insussistenza del diritto a un quantitativo di riferimento specifico per questo motivo ° Principio della tutela del legittimo affidamento ° Principio di non discriminazione ° Principi di proporzionalità e di certezza del diritto ° Diritto di proprietà ° Libero esercizio delle attività professionali ° Violazione ° Insussistenza

(Trattato CE, art. 40, n. 3; regolamento del Consiglio n. 857/84, art. 3, punto 1; direttiva del Consiglio 72/159)

Massima


1. L' art. 3, punto 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84, alla luce del terzo 'considerando' dello stesso regolamento, va interpretato nel senso che esso non impone agli Stati membri di concedere uno specifico quantitativo di riferimento esente dal prelievo supplementare sul latte ai titolari di un piano di sviluppo della produzione lattiera ai sensi della direttiva 72/159, relativa all' ammodernamento delle aziende agricole.

Tuttavia gli Stati membri, benché dispongano di un potere discrezionale ai fini della decisione se attribuire o meno quantitativi di riferimento specifici, sono quantomeno tenuti, prima dell' adozione di una siffatta decisione, come emerge dalla prima frase dell' art. 3 del detto regolamento, a prendere in considerazione, ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento di cui all' art. 2, la situazione della categoria dei titolari di un piano di sviluppo.

2. Le esigenze derivanti dall' osservanza dei principi generali di diritto quali la tutela del legittimo affidamento, il divieto di discriminazione, i principi di proporzionalità e di certezza del diritto, nonché i diritti fondamentali quali il diritto di proprietà e quello al libero esercizio delle attività professionali non impongono all' autorità nazionale competente alcun obbligo, ai sensi dell' art. 3, punto 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84, di concedere quantitativi di riferimento specifici esenti dal prelievo supplementare sul latte ai titolari di piani di sviluppo, nemmeno quando tali piani siano stati approvati dalle autorità competenti.

In primo luogo, infatti, per quanto riguarda il principio della tutela del legittimo affidamento, né la disciplina relativa ai piani di sviluppo, né il contenuto e l' obiettivo di tali piani, né il contesto nel quale gli operatori interessati li hanno sottoscritti evidenziano che la Comunità abbia creato una situazione in forza della quale in detti produttori potesse sorgere il legittimo affidamento in ordine alla concessione di un quantitativo di riferimento ex art. 3, punto 1, primo trattino, citato, con conseguente parziale esonero dalle restrizioni imposte dal regime dei prelievi supplementari.

In secondo luogo, il principio di uguaglianza, del quale il divieto di discriminazione di cui all' art. 40, n. 3, del Trattato è l' espressione specifica, non osta a che i titolari di un piano di sviluppo ricevano, come tutti i produttori, un quantitativo di riferimento che rispecchi la loro produzione nell' anno di riferimento. Infatti, in considerazione dell' obiettivo del regime del prelievo, che consiste nel ristabilire l' equilibrio tra l' offerta e la domanda sul mercato del latte, caratterizzato da eccedenze strutturali, contenendo la produzione lattiera entro i livelli di produzione dell' anno di riferimento, proprio quest' ultimo risulta decisivo ai fini del raffronto fra la situazione delle diverse categorie di produttori. Orbene, con riguardo a tale anno, gli operatori interessati non possono affermare, indipendentemente dalla produzione futura prevista, di trovarsi in una situazione differente da quella degli altri produttori e che consenta loro di far valere il diritto all' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico.

In terzo luogo, la mancata attribuzione di quantitativi di riferimento specifici non costituisce nemmeno violazione del principio di proporzionalità, in quanto, astenendosi dal concedere quantitativi di riferimento specifici, il legislatore comunitario e il legislatore nazionale non hanno usato illegittimamente il potere discrezionale del quale dispongono nell' ambito della politica agricola comune. La mancanza di un obbligo in tal senso, infatti, non può essere ritenuta inadeguata rispetto all' obiettivo del regime del prelievo supplementare.

In ultimo luogo, la disciplina considerata, che risponde all' obiettivo di interesse generale consistente nel porre rimedio alla situazione di eccedenza sul mercato del latte, non incide sulla sostanza medesima del diritto di proprietà e di libero esercizio delle attività professionali. Essa infatti, anche se autorizza le autorità nazionali a fare uso del proprio potere discrezionale al fine di impedire, in definitiva, ai titolari di piani di sviluppo di aumentare la loro produzione, consente tuttavia a questi ultimi di continuare l' attività di produzione lattiera entro il livello della loro produzione durante l' anno di riferimento.

Parti


Nel procedimento C-63/93,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Supreme Court d' Irlanda, nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Fintan Duff,

Liam Finlay,

Thomas Julian,

James Lyons,

Catherine Moloney,

Michael McCarthy,

Patrick McCarthy,

James O' Regan,

Patrick O' Donovan,

e

Minister for Agriculture and Food d' Irlanda,

Attorney General,

domanda vertente sull' interpretazione e sulla validità dell' art. 3, punto 1, primo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G. Hirsch (relatore), G.F. Mancini, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: G. Cosmas

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

° per il signor Duff e a., dagli avv.ti Frank Clarke, SC, James O' Reilly, SC, e John Gleeson, barrister, procuratori dello Studio Lavelle Coleman, Solicitors,

° per il Minister for Agriculture and Food d' Irlanda, e per l' Attorney General, dal signor Michael A. Buckley, Chief State Solicitor, in qualità di agente, assistito dagli avv.ti Eoghan Fitzsimons, SC, e Brian Lenihan, barrister, nonché dalla signora Finola Flanagan, consigliere giuridico dell' Office of the Attorney General,

° per il Consiglio dell' Unione europea, dai signori Arthur Brautigam, consigliere giuridico, e Michael Bishop, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti,

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Christopher Docksey, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del signor Duff e a., rappresentati dagli avv.ti James O' Reilly, SC, e John Gleeson, del Minister for Agriculture and Food e dell' Attorney General, rappresentati dal signor Michael A. Buckley, assistito dall' avv. John Cooke, SC, nonché della Commissione, rappresentata dal signor Christopher Docksey, all' udienza del 23 marzo 1995,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 8 giugno 1995,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 14 gennaio 1993, pervenuta alla Corte l' 11 marzo seguente, la Supreme Court d' Irlanda ha posto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni relative all' interpretazione e alla validità dell' art. 3, punto 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13).

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il signor Duff e a. (in prosieguo: i "ricorrenti nella causa principale"), proprietari di aziende e produttori di latte, da un lato, e, dall' altro, il Minister for Agriculture and Food e l' Attorney General, controversia riguardante un quantitativo specifico di riferimento di cui i ricorrenti nella causa principale chiedono l' attribuzione ex art. 3, punto 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84, avendo essi sottoscritto piani di sviluppo ai sensi della direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, 72/159/CEE, relativa all' ammodernamento delle aziende agricole (GU L 96, pag. 1).

3 Successivamente all' istituzione del regime delle quote di latte, i ricorrenti nella causa principale hanno ottenuto, ad eccezione di due di essi, l' attribuzione di quantitativi di riferimento unicamente sulla base delle loro forniture di latte nell' anno 1983. Tali quantitativi non tengono tuttavia conto dell' aumento della capacità di produzione lattiera prevista nei piani di sviluppo, atteso che la competente autorità nazionale non ha loro attribuito alcun quantitativo specifico di riferimento ai sensi dell' art. 3, punto 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84. Conseguentemente, i detti ricorrenti sono tenuti, qualora la loro produzione superi i quantitativi di riferimento attribuiti in base alla produzione del 1983, al pagamento di un prelievo supplementare per tutti i quantitativi di latte corrispondenti al piano di sviluppo.

4 Nell' ambito di tali piani, presentati anteriormente al 1 marzo 1984 e approvati dalla competente autorità nazionale, erano previsti e sono stati in parte effettuati investimenti finanziari personali. Una parte di tali investimenti è stata finanziata dalle competenti autorità nazionali. Al momento dell' istituzione del regime delle quote lattiere, non era stato completato nessuno di tali piani, la cui realizzazione si articolava su vari anni.

5 Al fine di ottenere l' attribuzione di quantitativi di riferimento corrispondenti all' obiettivo fissato nei rispettivi piani di sviluppo, i ricorrenti nella causa principale adivano la High Court d' Irlanda. Avverso la decisione di rigetto della domanda proponevano appello.

6 La Supreme Court, ritenendo che la decisione della controversia dipendesse dall' interpretazione e dalla validità dell' art. 3, punto 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84, disponeva la sospensione del giudizio e sottoponeva alla Corte le tre seguenti questioni pregiudiziali.

"1) Se, visto il terzo 'considerando' del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84 e l' art. 40, n. 3, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea, la parte prima dell' art. 3, punto 1, del citato regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84 debba essere interpretata nel senso che essa impone agli Stati membri che assegnano quantitativi di riferimento l' obbligo di garantire un quantitativo specifico di riferimento ai produttori che abbiano adottato piani di sviluppo della produzione lattiero-casearia ai sensi della direttiva del Consiglio 72/159/CEE ed abbiano investito a sostegno di detti piani ingenti importi ottenuti tramite finanziamenti.

2) In via alternativa, alla luce dei principi fondamentali del diritto comunitario, ed in particolare dei principi di tutela del legittimo affidamento, di non discriminazione, di proporzionalità, di certezza del diritto e di tutela dei diritti fondamentali, se il potere discrezionale di cui sono investite le competenti autorità irlandesi in forza della prima parte dell' art. 3, punto 1, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84 debba essere interpretato come un obbligo di garantire agli appellanti un quantitativo specifico di riferimento tenuto conto del fatto che i loro piani di sviluppo della produzione lattiero-casearia sono stati approvati dalla competente autorità irlandese.

3) In caso di risposta negativa alle questioni sub 1 e 2, se il regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84 sia invalido in quanto in contrasto con il diritto comunitario ed in particolare con uno o più dei seguenti principi:

(a) proporzionalità;

(b) legittimo affidamento;

(c) non discriminazione, sancito dall' art. 40, n. 3, del Trattato che istituisce la Comunità economica europea;

(d) certezza del diritto, e

(e) tutela dei diritti fondamentali,

in quanto omette di imporre agli Stati membri che assegnano quantitativi di riferimento di prendere in considerazione la situazione particolare dei produttori che abbiano adottato piani di sviluppo della produzione lattiero-casearia ai sensi della direttiva 72/159/CEE del Consiglio".

7 Al fine di potersi pronunciare utilmente sull' interpretazione e sulla validità dell' art. 3, punto 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84, occorre anzitutto precisare il contesto normativo in cui la detta disposizione si colloca.

Sul contesto normativo

8 Il regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 856, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 10), ha istituito un prelievo supplementare nei casi in cui i quantitativi di latte prodotti superino un determinato quantitativo di riferimento. Secondo le formule A o B, che possono essere scelte nell' ambito del detto regime, il quantitativo di riferimento esente dal prelievo supplementare è pari, in linea di principio, secondo la formula A (formula del produttore), al quantitativo di latte consegnato da un produttore nel corso dell' anno di riferimento ovvero, secondo la formula B (formula acquirente), al quantitativo di latte comprato da un acquirente ° vale a dire da una latteria ° nel corso dell' anno di riferimento. L' Irlanda ha optato per la formula B assumendo l' anno 1983 quale anno di riferimento. Nell' ambito di tale formula, l' acquirente soggetto all' obbligo del prelievo è tenuto a traslare il prelievo stesso soltanto sui produttori che abbiano aumentato le loro consegne, proporzionalmente al loro contributo al superamento del quantitativo di riferimento dell' acquirente.

9 Al fine di far fronte a talune situazioni di carattere eccezionale, il legislatore comunitario ha previsto deroghe al regime del prelievo, tra cui quelle menzionate all' art. 3, punto 1, del regolamento n. 857/84. Tale articolo consente in particolare a coloro che abbiano sottoscritto un piano di sviluppo della produzione lattiera di beneficiare dell' aumento del quantitativo di latte esente da prelievo supplementare per effetto dell' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico. L' art. 3, punto 1, del regolamento n. 857/84 precisa al riguardo:

"Ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento di cui all' art. 2 e nel quadro dell' applicazione delle formule A e B, sono prese in considerazione alcune situazioni particolari alle seguenti condizioni:

1. I produttori che hanno sottoscritto un piano di sviluppo della produzione lattiera ai sensi della direttiva 72/159/CEE, depositato anteriormente al 1 marzo 1984, possono ottenere, secondo la decisione dello Stato membro,

° se il piano è in corso di esecuzione, un quantitativo specifico di riferimento che tenga conto dei quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari previsti dal piano di sviluppo;

° se il piano è stato eseguito dopo il 1 gennaio 1981, un quantitativo specifico di riferimento che tenga conto dei quantitativi di latte e di prodotti lattiero-caseari consegnati durante l' anno in cui è stato ultimato il piano.

Qualora lo Stato membro disponga di sufficienti informazioni, possono inoltre essere presi in considerazione gli investimenti effettuati senza piano di sviluppo".

10 In tale contesto si collocano le tre questioni pregiudiziali poste dal giudice nazionale. Con le dette questioni, che appare opportuno esaminare unitamente, si chiede sostanzialmente se l' art. 3, punto 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84, interpretato alla luce del terzo 'considerando' del regolamento medesimo o, altrimenti, interpretato alla luce di taluni principi generali e dei diritti fondamentali richiamati dal giudice di rinvio, imponga agli Stati membri l' obbligo di attribuire un quantitativo di riferimento specifico ai soggetti che abbiano sottoscritto un piano di sviluppo.

Sull' interpretazione dell' art. 3, punto 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84, letto alla luce del terzo 'considerando' del regolamento medesimo

11 Si deve ricordare che l' art. 3, punto 1, del regolamento n. 857/84 è già stato oggetto di interpretazione nelle sentenze 11 luglio 1989, cause riunite 196/88, 197/88 e 198/88, Cornée e a. (Racc. pag. 2309), e 12 luglio 1990, causa C-16/89, Spronk (Racc. pag. I-3185). Per quanto attiene alla fattispecie di cui al primo trattino del detto articolo, lo stesso tenore letterale della disposizione evidenzia ° come emerge in particolare dal punto 13 della menzionata sentenza Cornée e a. ° come essa attribuisca agli Stati membri il potere discrezionale di prevedere o meno l' attribuzione di quantitativi di riferimento specifici ai produttori interessati dalla disposizione stessa e di fissare, eventualmente, il volume di tali attribuzioni.

12 Tale interpretazione, benché sia stata elaborata nell' ambito di controversie in cui, contrariamente alla situazione in esame, gli Stati membri interessati si erano appunto avvalsi di tale facoltà, non può essere rimessa in discussione nella specie, in considerazione delle finalità perseguite dall' art. 3, punto 1, del regolamento n. 857/84.

13 A termini del terzo 'considerando' del regolamento medesimo, infatti, "è opportuno consentire agli Stati membri di adattare i quantitativi di riferimento per tener conto della situazione particolare di alcuni produttori e di costituire a tal fine, se del caso, una riserva nell' ambito del suddetto quantitativo garantito".

14 Tale normativa è quindi diretta a consentire agli Stati membri di far fronte alle situazioni eccezionali previste dall' art. 3, punto 1, del regolamento n. 857/84, riguardanti taluni produttori. Non può trarsi invece la conclusione che il legislatore comunitario abbia voluto imporre allo Stato membro interessato l' obbligo di concedere quantitativi di riferimento specifici che consentano quindi ai soggetti che abbiano sottoscritto un piano di sviluppo di potere far valere un diritto ai quantitativi medesimi.

15 In tale contesto si deve precisare, come giustamente sottolineato dalla Commissione, che gli Stati membri, benché dispongano di un potere discrezionale ai fini della decisione se attribuire o meno quantitativi di riferimento specifici, sono quantomeno tenuti, prima dell' adozione di una siffatta decisione, come emerge dalla prima frase dell' art. 3 del regolamento n. 857/84, a prendere in considerazione, ai fini della determinazione dei quantitativi di riferimento di cui all' art. 2, la situazione della categoria di coloro che abbiano sottoscritto un piano di sviluppo.

16 Nella specie, il governo irlandese, come emerge dalle sue osservazioni che descrivono le discussioni intercorse tra i vari settori economici anteriormente all' adozione della sua decisione, quando ha proceduto alla valutazione comparativa, ai sensi dell' art. 2 del regolamento n. 857/84, degli interessi delle varie categorie di produttori, ha preso in considerazione la situazione dei sottoscrittori di un piano di sviluppo.

17 Ne consegue che l' art. 3, punto 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84, letto alla luce del terzo 'considerando' del regolamento medesimo, dev' essere interpretato nel senso che non impone agli Stati membri l' obbligo di concedere un quantitativo di riferimento specifico ai soggetti che abbiano sottoscritto un piano di sviluppo della produzione lattiera ai sensi della direttiva 72/159.

Sui principi generali del diritto comunitario e i diritti fondamentali

18 I ricorrenti nella causa principale ed il Consiglio si richiamano in primo luogo, tra i principi generali del diritto comunitario, a quello del rispetto del legittimo affidamento. Essi ritengono quindi che sarebbe incompatibile con il detto principio escludere dal beneficio di un quantitativo di riferimento specifico i produttori i cui piani di sviluppo siano stati approvati senza condizioni né restrizioni dall' autorità nazionale competente. I ricorrenti nella causa principale pongono soprattutto la loro situazione a confronto con quella dei produttori la cui esclusione ab initio da qualsiasi quantitativo di riferimento per effetto della loro partecipazione al programma di non commercializzazione ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1), è stata riconosciuta dalla Corte contraria al principio del legittimo affidamento (v., in particolare, sentenze 28 aprile 1988, causa 120/86, Mulder, Racc. pag. 2321, e causa 170/86, Von Deetzen, Racc. pag. 2355).

19 Tali argomenti, dedotti dai ricorrenti nella causa principale e dal Consiglio, relativi alla violazione del principio del legittimo affidamento, non possono essere accolti.

20 Tale principio, che fa parte dell' ordinamento giuridico comunitario (v. sentenza 21 settembre 1983, cause riunite 205/82-215/82, Deutsche Milchkontor e a., Racc. pag. 2633, punto 30), costituisce il corollario del principio della certezza del diritto, che esige che le norme giuridiche siano chiare e precise, ed è diretto a garantire la prevedibilità delle situazioni e dei rapporti giuridici rientranti nella sfera del diritto comunitario. Al riguardo si deve innanzitutto ricordare che, secondo costante giurisprudenza della Corte, nulla giustifica che, nel settore delle organizzazioni comuni dei mercati, il cui scopo implica un costante adattamento in funzione dei mutamenti della situazione economica, gli operatori economici si aspettino di non essere soggetti a restrizioni dovute ad eventuali regole adottate nel frattempo e rientranti nella politica di mercato o nella politica strutturale (v. in particolare, sentenza 10 gennaio 1992, causa C-177/90, Kuehn, Racc. pag. I-35, punto 13). Come affermato in tale sentenza (punto 14), il principio della tutela del legittimo affidamento può essere fatto valere nei confronti di una normativa comunitaria solo se la Comunità stessa ha precedentemente determinato una situazione tale da giustificare l' applicazione di questo principio.

21 Orbene, si deve rilevare che né la normativa comunitaria in materia di piani di sviluppo, né il contenuto obiettivo di tali piani, né il contesto in cui i ricorrenti nella causa principale hanno sottoscritto i piani di sviluppo stessi evidenziano che la Comunità abbia creato una situazione in forza della quale nei produttori che abbiano attuato un piano di sviluppo possa sorgere il legittimo affidamento in ordine alla concessione di un quantitativo specifico di riferimento ex art. 3, punto 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84 con conseguente parziale esonero dalle restrizioni imposte dal regime dei prelievi supplementari.

22 Nella menzionata sentenza Cornée e a. (punto 26), la Corte ha infatti affermato che "la realizzazione di un progetto di sviluppo della produzione lattiera approvato dalle competenti autorità nazionali non conferisce al suo titolare il diritto di produrre la quantità di latte corrispondente all' obiettivo di detto progetto, senza essere assoggettato ad eventuali restrizioni scaturenti da norme comunitarie emanate posteriormente all' approvazione del progetto stesso", ragion per cui (punto 27) i titolari di un progetto di sviluppo, sia pure approvato anteriormente all' entrata in vigore del regime, non possono invocare alcun legittimo affidamento inerente alla realizzazione del loro progetto per opporsi ad eventuali riduzioni di questi quantitativi di riferimento. Tale giurisprudenza è stata confermata e precisata nella citata sentenza Spronk, punto 29, in cui la Corte ha sottolineato che la realizzazione di investimenti, anche nell' ambito di un piano di sviluppo, non consente all' operatore interessato di invocare alcun legittimo affidamento inerente alla realizzazione di detti investimenti per poter domandare un quantitativo specifico di riferimento attribuito proprio in ragione di detti investimenti.

23 Inoltre, all' epoca in cui i ricorrenti nella causa principale sottoscrissero i relativi piani di sviluppo, la cui realizzazione ebbe avvio ° secondo quanto indicato all' udienza nelle risposte ad un quesito della Corte ° non prima del 1981, i ricorrenti stessi non potevano ignorare che il legislatore comunitario si era adoperato, già prima di tale data, per far fronte alle eccedenze strutturali del mercato del latte attuando varie misure, tra cui in particolare il programma di non commercializzazione del latte ai sensi del menzionato regolamento n. 1078/77.

24 Allorché i ricorrenti chiedono, deducendo la violazione del proprio legittimo affidamento, lo stesso trattamento riservato dalla Corte ai produttori che abbiano assunto un impegno di non commercializzazione ai sensi del regolamento n. 1078/77, si deve rilevare che la situazione di queste due categorie di produttori non è identica. Ai sottoscrittori di un piano di sviluppo il legislatore comunitario non ha imposto, a differenza di ciò che ha fatto con la categoria dei produttori che hanno assunto un impegno di non commercializzazione, alcuna restrizione particolare derivante dall' applicazione dei piani medesimi. Nel caso in cui lo Stato membro non si sia avvalso, come nella specie, della facoltà prevista dall' art. 3, punto 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84, il sottoscrittore di un piano di sviluppo resta soggetto alle stesse restrizioni vigenti per gli altri produttori. Pertanto, a differenza di coloro che risultano totalmente esclusi da qualsiasi quantitativo di riferimento e, quindi, da qualsiasi produzione di latte per effetto dell' impegno assunto ai sensi del regolamento n. 1078/77, i soggetti che hanno sottoscritto un piano di sviluppo si vedono garantire ° come tutti i produttori ° il mantenimento della produzione lattiera al livello registrato nell' anno di riferimento.

25 Il giudice nazionale prospetta, in secondo luogo, l' eventuale violazione dell' art. 40, n. 3, del Trattato CE, nonché del principio generale di non discriminazione. Orbene, tale rilievo appare privo di fondamento.

26 Il divieto di discriminazione di cui all' art. 40, n. 3, del Trattato non è che l' espressione specifica del principio di parità di trattamento rientrante nei principi generali del diritto comunitario. Se tale principio osta a che situazioni diverse siano trattate in maniera uguale, a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato (v. sentenza 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28), esso non impedisce tuttavia che ai soggetti che abbiano sottoscritto un piano di sviluppo venga concesso, al pari di tutti i produttori, unicamente un quantitativo di riferimento che rifletta la loro produzione nell' anno di riferimento. Infatti, in considerazione dell' obiettivo del regime del prelievo, che consiste nel ristabilire l' equilibrio tra l' offerta e la domanda sul mercato del latte, caratterizzato da eccedenze strutturali, contenendo la produzione lattiera entro i livelli di produzione dell' anno di riferimento, proprio quest' ultimo risulta decisivo ai fini del raffronto fra la situazione delle due categorie di produttori. Orbene, con riguardo a tale anno, i ricorrenti nella causa principale non possono affermare, indipendentemente dalla produzione futura prevista, di trovarsi in una situazione differente da quella degli altri produttori che consenta loro di far valere il diritto all' attribuzione di un quantitativo di riferimento specifico.

27 In terzo luogo, contrariamente a quanto dedotto dai ricorrenti nella causa principale, la mancata attribuzione di quantitativi di riferimento specifici non costituisce nemmeno violazione del principio di proporzionalità. La scelta del legislatore comunitario e del legislatore nazionale di non concedere quantitativi di riferimento specifici non costituisce che il legittimo esercizio del potere discrezionale ad essi attribuito nell' ambito della politica agricola comune. Infatti, la mancata previsione di un siffatto obbligo non può essere considerata inadeguata rispetto all' obiettivo del regime del prelievo supplementare, indicato al punto 26.

28 Il giudice nazionale si richiama, in ultimo luogo, alla tutela dei diritti fondamentali. In proposito, emerge in particolare dalle osservazioni dei ricorrenti nella causa principale che tale richiamo riguarda unicamente il diritto di proprietà nonché il diritto al libero esercizio delle attività professionali, riconosciuti dal diritto comunitario (v. in particolare, sentenza 13 dicembre 1994, causa C-306/93, SMW Winzersekt, Racc. pag. I-5555, punto 22).

29 Come risulta dalla sentenza 13 luglio 1989, causa 5/88, Wachauf (Racc. pag. 2609, punto 19), le esigenze derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali nell' ordinamento giuridico comunitario vincolano parimenti gli Stati membri quando essi danno esecuzione alle discipline comunitarie.

30 Si deve tuttavia rilevare che l' applicazione della normativa di cui trattasi non è atta a costituire violazione di alcuno dei diritti fondamentali indicati dal giudice di rinvio. Si deve infatti rilevare che la normativa di cui trattasi, che risponde agli obiettivi di interesse generale diretti a far fronte alla situazione di eccedenza sussistente sul mercato del latte, non incide sulla sostanza stessa del diritto di proprietà e di libero esercizio delle attività professionali. Infatti, anche se autorizza le autorità nazionali ad avvalersi del proprio potere discrezionale al fine di impedire, in ultima analisi, ai sottoscrittori di un piano di sviluppo di aumentare la loro produzione, essa consente nondimeno a questi ultimi di continuare l' attività lattiera entro i livelli di produzione del 1983.

31 Conseguentemente, le esigenze derivanti dalla tutela dei principi generali del diritto quali la tutela del legittimo affidamento, il divieto di discriminazioni, i principi di proporzionalità e di certezza del diritto, nonché i diritti fondamentali non impongono all' autorità nazionale alcun obbligo, nell' ambito dell' art. 3, punto 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84, di concedere quantitativi di riferimento specifici ai soggetti che abbiano sottoscritto piani di sviluppo, ancorché questi siano stati approvati dalle autorità competenti.

32 Se le esigenze derivanti dai principi generali e dai diritti fondamentali precedentemente menzionati non impongono alcun obbligo di concedere quantitativi di riferimento specifici ai soggetti che abbiano sottoscritto piani di sviluppo, ne deriva parimenti che gli stessi principi non incidono sulla validità dell' art. 3, punto 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84.

33 Si deve pertanto rilevare che dall' esame dei principi generali e dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto comunitario non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità dell' art. 3, punto 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84.

34 Alla luce delle considerazioni che precedono, le questioni poste dal giudice nazionale devono essere risolte nel senso che:

° l' art. 3, punto 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84, letto alla luce del suo terzo 'considerando' , dev' essere interpretato nel senso che non impone agli Stati membri l' obbligo di concedere uno specifico quantitativo di riferimento ai soggetti che abbiano sottoscritto piani di sviluppo della produzione lattiera ai sensi della direttiva 72/159;

° le esigenze scaturenti dalla tutela dei principi generali del diritto quali la tutela del legittimo affidamento, il divieto di discriminazioni, i principi di proporzionalità e di certezza del diritto nonché i diritti fondamentali quali il diritto di proprietà e quello del libero esercizio delle attività professionali non impongono alla competente autorità nazionale alcun obbligo, nell' ambito dell' art. 3, punto 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84, di concedere quantitativi di riferimento specifici ai soggetti che abbiano sottoscritto piani di sviluppo, ancorché tali piani siano stati approvati dalle competenti autorità;

° dall' esame dei principi generali e dei diritti fondamentali precedentemente menzionati non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità dell' art. 3, punto 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

35 Le spese sostenute dal governo irlandese, dal Consiglio dell' Unione europea nonché dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulle tre questioni sottopostele dalla Supreme Court d' Irlanda con ordinanza 14 gennaio 1993, dichiara:

1) L' art. 3, punto 1, primo trattino, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, letto alla luce del suo terzo 'considerando' , dev' essere interpretato nel senso che non impone agli Stati membri l' obbligo di concedere un quantitativo di riferimento specifico ai soggetti che abbiano sottoscritto piani di sviluppo della produzione lattiera ai sensi della direttiva del Consiglio 17 aprile 1972, 72/159/CEE.

2) Le esigenze scaturenti dalla tutela dei principi generali del diritto quali la tutela del legittimo affidamento, il divieto di discriminazioni, i principi di proporzionalità e di certezza del diritto nonché i diritti fondamentali quali il diritto di proprietà e quello del libero esercizio delle attività professionali non impongono alla competente autorità nazionale alcun obbligo, nell' ambito dell' art. 3, punto 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84, di concedere quantitativi di riferimento specifici ai soggetti che abbiano sottoscritto piani di sviluppo, ancorché tali piani siano stati approvati dalle competenti autorità.

3) Dall' esame dei principi generali e dei diritti fondamentali precedentemente menzionati non è emerso alcun elemento atto ad inficiare la validità dell' art. 3, punto 1, primo trattino, del regolamento n. 857/84.

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